Vademecum per la predisposizione del Piano Formativo Individuale Dell’Apprendista . Macrosettore “Artigianato”.
Vademecum per la predisposizione del Piano Formativo Individuale Dell’Apprendista . Macrosettore “Artigianato”.
Definizione. Il Piano Formativo individuale è il documento che pianifica e descrive, per tutta la durata del contratto di apprendistato, l’intero percorso formativo dell’apprendista sulla base delle competenze previste nel profilo formativo di riferimento e tenendo conto di quelle progressivamente acquisite.
Chi lo deve presentare. Sono tenute alla presentazione del Piano Formativo Individuale le aziende artigiane che applicano uno dei CCNL artigiani che hanno recepito la nuova disciplina sull’apprendistato professionalizzante (Art. 49 D. Lgs. N. 276/2003 e s.m.i. D. lgs 167/2011).
Quali sono i CCNL Artigiani che hanno recepito la nuova disciplina.
Allo stato attuale i CCNL artigiani che hanno recepito tale disciplina sono i seguenti:
- Acconciatori, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxxxx (Accordo del 03/10/2011);
- Alimentari e Panificazione (Accordo del 27/04/2010);
- Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini, Odontotecnici (Accordo del 16/06/2011);
- Area Tessile Moda (Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderie, Occhialerie) (Accordo del 03/12/2010);
- Grafici Editoriali Artigianato (Accordo del 25/10/2010);
- Area Chimica – Ceramica (Ceramica, Chimica, Gomma, Plastica, Vetro, etc.) (Accordo del 25/07/2011);
- Area Legno Lapidei (Lapidei ed Escavatori, Legno, Arredamento e Mobili) (Accordo del 27/01/2011);
- Logistica, trasporto merci e spedizione (Accordo del 26/01/2011).
Chi lo può predisporre. Il Piano Formativo Individuale può essere predisposto direttamente dall’azienda, tramite anche un proprio consulente o associazione di categoria, oppure da un’agenzia formativa accreditata.
A chi deve essere inviato. Il Piano formativo individuale, per le aziende che applicano uno dei CCNL su elencati, deve essere inviato all’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Calabria) che lo sottopone all’approvazione di un’apposita Commissione istituita al proprio interno ed espressione delle associazioni di categoria artigiane (Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI,) e sindacali (CGIL, CISL, UIL) e che si impegna a rilasciare il relativo parere al richiedente;
Che cosa si deve inviare. Deve essere inviata, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dalle parti interessate (Legale Rappresentante dell’Azienda, Apprendista, Tutor aziendale e Legale Rappresentante dell’Agenzia Formativa), la seguente modulistica:
- Allegato 1 “Richiesta del parere di conformità”;
- Allegato 2 “Piano Formativo Individuale”.
Quando si deve inviare. Prima dell’inizio della formazione ed entro 30 giorni dalla data di assunzione dell’apprendista, l’impresa deve predisporre il Piano Formativo Individuale e chiedere il parere di conformità tra il Piano formativo presentato e il profilo formativo individuato per l’apprendista.
Attenzione! Il Piano Formativo Individuale potrà essere inviato solo successivamente all’assunzione, entro la scadenza su indicata.
Come si può inviare. L’invio può essere effettuato tramite Raccomandata A/R, oppure consegna “brevi manu”, all’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Calabria) – Xxxxx Xxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxxxx (XX),
PERCORO FORMATIVO
(Descrizione generale del percorso formativo).
Si descrive il percorso formativo dell’apprendista, formale e non formale, con riferimento alle competenze da sviluppare, articolate in “Competenze di base e trasversali”, “Competenze tecnico-professionali di settore” e “Competenze tecnico-professionali specifiche”.
►La “Formazione formale”, della durata massima di 120 ore per la durata del triennio, salvo diverse disposizioni contrattuali, è il percorso formativo:
- realizzato in un contesto strutturato,
- assistito da figure professionali in possesso di specifici requisiti,
- realizzato mediante una specifica progettazione;
- che produce esiti verificabili e certificabili.
La formazione formale è articolata in tre diverse aree formative:
A) Competenze di base e trasversali. Le competenze trasversali sono quelle che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Si tratta perciò di strumenti base atti a consentire l’orientamento e inserimento dell’apprendista nel contesto lavorativo e capaci di fornirgli una chiara conoscenza dei propri diritti e doveri in azienda. Sono riconducibili alle seguenti aree:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- informatica e lingua inglese;
- pari opportunità.
B) Competenze tecnico-professionali di settore. Si tratta di contenuti a carattere generale riconducibili a qualsiasi figura professionale, finalizzati a far conoscere all’apprendista:
- il settore, i diversi subsettori che lo compongono in una logica di filiera e le relazioni tra questi, i processi e le tecnologie di fabbricazione e trasformazione o i processi di erogazione dei servizi;
- le materie prime e i mercati di provenienza, i prodotti e i mercati di sbocco;
- l’andamento del mercato del lavoro in generale e nel settore di riferimento;
- il contratto collettivo di categoria applicato nel settore;
- le normative e il glossario specifici del settore;
- gli aspetti specifici del settore in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente;
- le principali innovazioni di processo, di prodotto e di contesto.
C) Competenze tecnico-professionali specifiche. Si fa riferimento alle competenze tecnico-professionali specifiche previste per il profilo formativo di riferimento nel CCNL applicato,
Monte-ore e durata. Il monte ore di formazione formale è determinato in un massimo di 120 ore annue, salvo diverse disposizioni contrattuali. Sempre salvo diverse disposizioni contrattuali, il monte ore annuo deve essere distribuito tra le tre diverse aree formative secondo le seguenti percentuali:
- prima annualità
competenze di base e trasversali: 50% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali di settore: 20% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali specifiche: 30% del monte ore annuo;
- seconda annualità
competenze di base e trasversali: 40% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali di settore: 25% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali specifiche: 35% del monte ore annuo;
- annualità successive
competenze di base e trasversali: 25% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali di settore: 25% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali specifiche: 50% del monte ore annuo.
Si tenga presente che, salvo diverse disposizioni contrattuali, per quanto concerne gli interventi formativi in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, essi devono essere della durata minima di 18 ore annue.
Qualora la durata dell’apprendistato sia composta anche da una frazione di anno (per es. un anno e 5 mesi) il n. di ore di formazione per quella frazione
di anno deve essere calcolata sulla base delle percentuali previste per l’anno in cui ricade la stessa frazione (nell’esempio considerato, al n. delle ore previste per la prima annualità si aggiungeranno quelle previste per la seconda annualità proporzionate ai cinque mesi).
Nel caso invece di precedenti periodi di apprendistato, partendo dalla valutazione delle ore di formazione formale effettivamente realizzate in precedenti rapporti di apprendistato e documentate, il calcolo delle ore residue deve avvenire con riferimento alla specifica annualità (per es. nel caso di un apprendista che è stato assunto per un periodo di due anni, si deve partire dalla terza annualità e si deve indicare il totale e la ripartizione delle ore totali di formazione formale definite nella normativa regionale per quella annualità – terza - e per quelle successive).
Qualora il percorso formativo effettuato nei precedenti periodi di apprendistato non sia documentabile, il calcolo delle ore di formazione dovrà farsi sulla base delle percentuali previste per la prima annualità.
Si deve ricordare che le 120 ore annue rappresentano un n. massimo di ore, per cui si può anche prevedere un monte ore annuo inferiore, compatibilmente all’orario di lavoro dell’apprendista e previo accordo sindacale.
Attenzione! Per ciascuna area formativa deve essere indicato il totale delle ore, considerando l’intera durata del periodo di apprendistato, e deve essere distribuito tra le varie discipline indicate (eccetto tra le competenze tecnico- professionale di settore per le quali non si richiede la distribuzione).
►Per “Formazione non formale” si intende la formazione:
- attuata per affiancamento in contesto produttivo o di lavoro, sotto la guida e il coordinamento di un tutor aziendale;
- organizzata per obiettivi;
- xxxx a conseguire l’apprendimento di abilità tecnico-operative, definite nei piani formativi individuali;
- impartita nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Si fa riferimento al grado di autonomia nelle attività realizzate in azienda che sarà raggiunto dall’apprendista al termine del percorso di formazione non formale.
(Modalità di erogazione della formazione).
Si devono specificare le modalità di erogazione della formazione formale, cioè se si tratterà di
A) Formazione formale interna.
Tutta la formazione formale, trasversale e tecnicoprofessionale, verrà erogata direttamente dall’impresa, previa iscrizione nell’elenco regionale delle aziende con capacità formativa interna, istituito presso l’Assessorato del Lavoro con le modalità da esso individuate,. In questo caso l’impresa dovrà barrare l’opzione “Interna” e indicare le modalità di erogazione della formazione, scegliendole tra quelle elencate (Aula, Esercitazioni in gruppo, ecc.). Nel quadro “A” denominato “L’azienda ha dichiarato la capacità formativa” si dovrà poi barrare sia la casella relativa alle competenze trasversali sia quella delle competenze tecnico-professionali.
Si dovrà inoltre indicare la “Sede in cui si svolge la formazione”.
Attenzione! In questo caso il quadro “B” non va compilato.
B) Formazione formale esterna.
La formazione formale (trasversale e tecnicoprofessionale) verrà erogata esternamente all’impresa. In questo caso l’impresa dovrà barrare l’opzione “Esterna” e, nel quadro “B” denominato “L’azienda non ha dichiarato la capacità formativa”, dovrà indicare l’Agenzia formativa scelta tra i soggetti accreditati dalla Regione (indicandone anche l’indirizzo, i recapiti, il referente e la sede dove sarà realizzata la formazione).
Attenzione! In questo caso il quadro “A” non va compilato.
C) Formazione formale integrata.
La formazione formale di tipo trasversale è erogata esternamente all’impresa, mentre quella di tipo tecnico-professionale è erogata direttamente dall’impresa, previa iscrizione nell’elenco regionale delle aziende con capacità formativa interna. In questo caso l’azienda dovrà barrare sia l’opzione “Interna”, indicando le modalità di erogazione della formazione di tipo tecnicoprofessionale, scegliendole tra quelle elencate (Aula, Esercitazioni in gruppo, ecc.), sia l’opzione “Esterna” per le competenze di tipo trasversale. Nel quadro “A” denominato “L’azienda ha dichiarato la capacità formativa” dovrà barrare solo la casella relativa alle competenze tecnico-professionali. Per le competenze trasversali, invece, nel quadro “B” denominato “L’azienda non ha dichiarato la capacità formativa”, dovrà indicare l’Agenzia formativa scelta tra i soggetti accreditati dalla Regione (indicandone anche l’indirizzo, i recapiti, il referente e la sede dove sarà realizzata la formazione).
L’ultima pagina del Piano formativo contiene la “Nota Informativa” riguardante il trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Dopo di che si richiede l’indicazione del “Luogo e data” e la firma in modo leggibile e per esteso del Legale Rappresentante dell’azienda (timbro e firma), dell’apprendista (firma), del tutor aziendale (firma) e del Legale Rappresentante dell’Agenzia Formativa (timbro e firma) nel caso di formazione formale esterna. Si chiede inoltre di allegare copia fotostatica non autenticata dei documenti di identità in corso di validità di tutti i
sottoscrittori del Piano.
Valutazione ed approvazione dei Piani Formativi Individuali. Procedure. La Commissione istituita presso l’EBAC per la valutazione e approvazione dei Piani formativi individuali, provvede al rilascio del parere di conformità entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Prima del decorso dei 30 giorni, la Commissione potrebbe ritenere necessario l’apporto di modifiche o integrazioni al Piano Formativo Individuale presentato, pertanto l’azienda in questo caso dovrà inviare nuovamente il piano contenente le modifiche, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
Comunicazione di eventuali modifiche del Piano Formativo Individuale. Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del contratto di apprendistato, in accordo con l’apprendista e su istanza del tutor aziendale e/o dell’Agenzia formativa accreditata. In ogni caso la modifica non può riguardare il “profilo formativo” dell’apprendista.
Le eventuali modifiche devono essere inviate all’Ente Bilaterale che ha rilasciato il parere di conformità almeno 30 giorni prima della realizzazione della modifica e comunque non oltre i termini che non consentirebbero un espletamento di tutte le azioni previste dal Piano Formativo nel rispetto delle scadenze indicate dalle disposizioni regionali. Se entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta non sarà formalizzata dall’Ente Bilaterale una risposta contraria, la variazione del Piano Formativo Individuale è da intendersi accolta.
Cessazione del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato.
Nel caso l’apprendista cessi il rapporto di lavoro prima del quindicesimo giorno dalla data di assunzione, è fatto obbligo al datore di lavoro di inoltrare all’Ente Bilaterale la “Parte Prima” del Piano Formativo Individuale, accompagnata dalla comunicazione riportante la data e i motivi della cessazione.
In tutti gli altri casi è fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare all’Ente Bilaterale la cessazione del rapporto di apprendistato, indicando i dati dell’impresa e dell’apprendista, la data e la motivazione della cessazione, entro 30 giorni dalla cessazione.