PRELIMINARE DI CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE IN USO DI BENI DEMANIALI
PRELIMINARE DI CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE IN USO DI BENI DEMANIALI
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ELISOCCORSO NELL’AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA
TRA
GEASAR S.p.A., con sede legale in Olbia, Aeroporto Costa Smeralda, CF/P. IVA 01222000901, iscritta al R.E.A. di Sassari n° 82528, nella persona dell’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxxxx, in seguito denominata in breve anche “GEASAR”, da una parte
E
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE DELLA SARDEGNA, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, Cod. Fisc. 92005870909 – P.IVA 00935650903, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, in seguito denominata in breve anche “ATS” o “Subconcessionario”, dall’altra parte,
di seguito l’una e l’altra identificate congiuntamente anche come le “Parti”,
PREMESSO CHE
- GEASAR è concessionaria del sedime demaniale per la gestione dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, in forza del Decreto Interministeriale n° 8 del 15 Marzo 2006 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- GEASAR ha la gestione degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda e deve garantire l’espletamento dei servizi di assistenza a terra;
- GEASAR può affidare in subconcessione aree e locali destinate alla somministrazione di utenze e servizi a enti pubblici e privati;
- è intenzione di ATS organizzare ed affidare, entro l’anno corrente, il servizio di pubblico interesse denominato “Servizio sanitario di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna” (di seguito il Servizio) da svolgersi nei tre aeroporti sardi di Olbia, Cagliari e Alghero. A tal proposito è stato pubblicato in data 19/07/2017 sulla GUUE GU/S S136 n° 279245-2017-IT il Bando di Gara con Procedura Aperta per l’affidamento di tale servizio ad aziende specializzate ed aventi i necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti ENAC;
- è di preminente interesse di ATS disporre presso l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda di aree e locali, strumentali all’espletamento del succitato servizio di pubblico interesse;
- ATS ha richiesto a GEASAR l’affidamento in subconcessione di locali e aree necessari per l’espletamento del suddetto servizio di elisoccorso, il cui contratto sarà stipulato, quali subconcessionari, da ATS e, all’esito della citata Gara, dall’aggiudicatario definitivo;
- ATS si dichiara disponibile, in attesa della definitiva aggiudicazione della gara di cui sopra, a sottoscrivere il presente preliminare;
- GEASAR, valutato che il servizio di cui sopra riveste carattere di pubblico
interesse, è disponibile a subconcedere gli spazi richiesti;
- GEASAR, all’atto dell’aggiudicazione del Servizio, farà formale richiesta di autorizzazione alla Direzione Aeroportuale Sardegna per procedere alla subconcessione definitiva dei suddetti spazi a favore di ATS e del suddetto soggetto aggiudicatario;
- ATS ha manifestato la propria adesione alla stipula del presente preliminare impegnandosi ora per allora alla stipula del definitivo contratto di subconcessione, unitamente all’aggiudicatario definitivo della predetta gara, alle condizioni contrattuali proposte nel presente preliminare da GEASAR;
- Le parti danno atto che è di prossima istituzione da parte della Regione Sardegna Areus (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sanitaria) che subentrerà ad ATS in tutti i rapporti attivi e passivi per trasferimento di pubbliche funzioni (analogamente per quanto accade in regime privatistico con la cessione di ramo d’azienda), ad ogni effetto rispetto alla stipulazione e sottoscrizione del presente contratto preliminare e dei successivi adempimenti (stipulazione e applicazione del contratto definitivo).
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse e richiami normativi
1. Le premesse e gli allegati hanno natura negoziale e fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto preliminare (di seguito, il “Contratto”).
Articolo 2 - Oggetto
1. XXXXXX promette di affidare in subconcessione a ATS e all’aggiudicatario definitivo del Servizio di cui alle premesse, i seguenti spazi, in quanto strumentali per l’esercizio dell’attività di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna nell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda:
⮚ fabbricato hangar in area airside, comprensivo di:
- hangar (622 mq circa);
- uffici e spogliatoi (125,23 mq. circa);
- uffici tecnici (30,5 mq. circa);
- depositi e magazzini (160 mq. circa);
⮚ area airside di parcheggio nei pressi del fabbricato hangar (280 mq. circa);
⮚ n° 10 stalli per il parcheggio in area landside delle autovetture,
così come meglio individuati nell’Allegato A, quivi accluso, da considerarsi parte integrante ed essenziale del contratto definitivo.
2. All’atto dell’avvenuta aggiudicazione, ATS si obbliga a sottoscrivere, unitamente al soggetto aggiudicatario del servizio di cui alle premesse, il contratto definitivo di subconcessione.
3. ATS dovrà, su base contrattuale, gestire in uso gli spazi di cui al precedente punto 1., quale subconcessionario, unitamente al soggetto aggiudicatario del bando di gara in premessa, il quale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’espletamento del servizio e specificatamente autorizzato da Enac.
4. ATS dovrà considerare il presente contratto preliminare quale allegato essenziale del contratto che andrà a sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario
del Servizio ed entrambi costituiranno allegati del definitivo contratto di subconcessione.
5. ATS prende nota ed accetta che dopo la firma del presente contratto preliminare sarà necessario riqualificare, con impegno finanziario da parte di XXXXXX, l’hangar e gli spazi di sua pertinenza; per tale ragione sarà necessario avviare in tempi brevissimi i lavori conformemente alle specifiche progettuali presentate in allegato, che rappresentano parte integrante del presente accordo.
6. Resta inteso che i lavori saranno a carico e sotto la direzione di XXXXXX e ATS, con la firma del presente contratto preliminare, dichiara di approvare preventivamente il progetto di riqualificazione propostogli da GEASAR.
7. Per le ragioni sopra menzionate, la consegna degli spazi potrà avvenire solamente alla conclusione dei lavori di riqualificazione concordati che dovranno durare non oltre 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto preliminare.
8. Alla data di conclusione dei lavori, XXXXXX comunicherà a ATS, a mezzo PEC, la disponibilità alla consegna dei locali, in perfetto stato manutentivo e conformi alla normativa vigente con particolare riferimento a quella impiantistica ed anti incendio, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione. Per la consegna delle aree e dei locali che saranno oggetto del contratto di subconcessione definitivo, verrà redatto da XXXXXX e sottoscritto da entrambe le Parti, un verbale di consegna che farà parte integrante del contratto stesso.
9. Nel caso in cui ATS ritardi la sottoscrizione del contratto definito di subconcessione e/o del summenzionato verbale rispetto ai termini indicati ai precedenti punti 2. e 7., ATS sarà tenuta a corrispondere a GEASAR a titolo di anticipazione, e a parziale compensazione per i costi sostenuti dalla stessa per la realizzazione delle opere di riqualificazione degli spazi de quo, un rateo mensile sul canone dovuto così come stabilito al successivo Art. 7, nella misura di 1/12 dello stesso.
10. Nel caso in cui ATS, invece, non affidi il Servizio, e/o non sottoscriva il contratto definito di subconcessione e /o il verbale di consegna degli spazi, trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, GEASAR potrà risolvere, previa formale costituzione in mora assegnando termine non inferiore a quindici giorni per adempiere, il presente contratto ed esigere da ATS il pagamento di una penale equivalente al valore di n° 1 canone annuale, così come definito al successivo Art. 7, al netto delle anticipazioni eventualmente già versate.
Articolo 3 – Impianti, installazioni ed attrezzature
1. Nuove installazioni, interventi di sostituzione e/o ristrutturazione da collocare in opera nei locali subconcessi, inclusa la manutenzione ordinaria, saranno a carico di ATS e comunque soggette alla preventiva approvazione scritta da parte di GEASAR, alla quale ATS dovrà sottoporre i relativi progetti prima di iniziare i lavori.
2. I subconcessionari saranno custodi di quanto subconcesso e relative pertinenze e pertanto, si obbligano ad utilizzarli con la massima cura e con la diligenza del buon padre di famiglia in modo che gli stessi siano sempre in perfetto stato di conservazione ed efficienza. A tal proposito fin da ora i subconcessionari si
impegnano a riconsegnare i beni oggetto del rapporto di subconcessione nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
Articolo 4 – Riconsegna dei beni - Acquisizione
1. Le Parti fin da ora convengono che alla cessazione, per qualsiasi motivo, anche per revoca o per recesso, del rapporto di subconcessione, ATS e aggiudicatario definitivo avranno l’obbligo di riconsegnare a GEASAR, entro e non oltre 30 giorni dalla citata scadenza, i locali e le aree oggetto del contratto di subconcessione, in pristino stato, sgombre da qualsiasi impianto, installazione o materiale ed i locali liberi da persone e cose riferibili ai subconcessionari ed in buono stato di conservazione. Sarà facoltà di GEASAR (da esercitare previa comunicazione scritta) acquisire in proprietà, in tutto o in parte, eventuali impianti di proprietà dei subconcessionari, dietro corresponsione del giusto prezzo da determinare d’intesa tra le Parti. In caso di disaccordo sul valore dei suddetti beni, potrà essere individuato, su accordo delle Parti, un terzo soggetto che provvederà ad effettuare una stima economica, vincolante per il perfezionamento dell’accordo.
2. Qualora GEASAR, per motivi di sicurezza o per pubblica necessità e/o opportunità, dovesse ritenere che l’ubicazione del Servizio possa creare ostacoli od intralcio all’attività aerea o al funzionamento dei servizi aeroportuali, o comunque risultasse incompatibile con gli sviluppi dei piani regolatori aeroportuali, GEASAR richiederà ai subconcessionari di effettuare a loro carico gli spostamenti e le variazioni che si dovessero rendere necessari, fermo restando che, qualora i subconcessionari non intendano procedere alla rilocalizzazione richiesta, XXXXXX potrà revocare il rapporto di subconcessione con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi, senza esigere dalla ATS e dall’aggiudicatario definitivo il pagamento di alcuna penale.
Articolo 5 – Durata
1. La durata del futuro rapporto di subconcessione verrà determinata in n° 4 (quattro) anni e avrà inizio a partire dalla data di consegna dei beni cosi come indicato ai punti 7, 8 e 9 del precedente Articolo 2, con contestuale sottoscrizione del contratto definitivo di subconcessione, con possibilità di proroga per ulteriori n° 4 (quattro) anni, da convenirsi tra le Parti esclusivamente per iscritto.
2. La sottoscrizione del presente atto quale preliminare del rapporto di subconcessione determinerà in ogni caso l’insorgere delle obbligazioni in esso contenute quali per la ATS l’affidamento del Servizio a terzi e il successivo impegno alla sottoscrizione del contratto definitivo di subconcessione e per GEASAR l’esecuzione ed il completamento dei lavori nei termini concordati.
Articolo 6 - Recesso
1. I subconcessionari potranno recedere dal Contratto di subconcessione, a proprio insindacabile giudizio, solo al termine del terzo anno dandone comunicazione scritta a GEASAR con un preavviso di 60 giorni, senza alcun diritto o indennizzo di risarcimento, lasciando liberi da persone e cose i locali oggetto del contratto di sub concessione.
Nel caso in cui i subconcessionari vogliano recedere dal contratto di subconcessione prima della conclusione dei primi tre anni di contratto, dovranno darne comunicazione scritta con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi
e previo pagamento di una penale pari all’ammontare del rateo residuo previsto alla data di scadenza del triennio contrattuale. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata a GEASAR con lettera scritta per raccomandata A.R. presso la sede della Società.
2. Al termine del terzo anno, GEASAR si riserva, a proprio insindacabile giudizio, fin da ora, la possibilità di recedere dal Contratto di subconcessione, totalmente o parzialmente, dandone comunicazione scritta ai subconcessionari con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso, entro 30 giorni dalla data definita di conclusione del rapporto, i Subconcessionari dovranno rilasciare, senza alcun diritto o indennizzo di risarcimento, liberi da persone e cose, i locali oggetto del contratto di subconcessione.
Articolo 7 – Corrispettivi
1. Per la subconcessione dei beni di cui al precedente Articolo 2, i subconcessionari ATS e il futuro aggiudicatario del Servizio, corrisponderanno a GEASAR un canone annuo forfettario di € 261.741,00 (duecentosessantunomilasettecentoquarantuno/00), oltre IVA in misura di legge, se dovuta.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1, potrà subire delle variazioni in base agli esiti delle verifiche di adeguatezza sui Modelli tariffari di regolazione dei diritti aeroportuali effettuate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e dall’ENAC, sulla base di quanto previsto dal Contratto di Programma, sottoscritto con ENAC medesima.
3. Le opere di miglioria che GEASAR, anche su eventuale richiesta del Subconcessionario, introdurrà nei beni oggetto della subconcessione daranno a GEASAR la facoltà di aumentare il canone sulla base dei costi sostenuti e della durata della subconcessione.
4. Non sono ricompresi nel canone annuo i seguenti adempimenti:
• pulizia dei locali;
• ordinaria manutenzione dei locali e dei relativi impianti, compreso la dotazione e/o il ricambio degli arredi e di qualsivoglia dotazione soggetta ad usura e/o consumo;
• pagamento di tutte le utenze relative all’hangar, magazzini e locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per energia elettrica, gas naturale/gasolio per riscaldamento, linea dati e telefonia fissa, fornitura idrica, depurazione ecc..);
• conferimento rifiuti ordinari e speciali;
5. sono inclusi nel canone annuo le seguenti voci:
• attività di sfalcio e pulizia aree airside prospicenti l’hangar;
• attività di disinfestazione e derattizzazione in area airside esterna all’edificio;
• energia elettrica per illuminazione esterna del piazzale aeromobili prospiciente l’hangar;
• tutti i servizi centralizzati aeroportuali, tra cui il servizio di assistenza antincendio e di soccorso. Infatti, come previsto dal Decreto Ministeriale n.
238 del 26 ottobre 2007, nel caso di eliporto situato all'interno di un aeroporto, non è necessario istituire altri servizi di assistenza antincendio e di soccorso oltre quelli aeroportuali già esistenti.
Resta inteso che non è incluso il servizio di assistenza antincendio durante le operazioni di rifornimento carburante con passeggeri a bordo.
Articolo 8 – Pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo di cui al punto 1 del precedente Articolo 7, decorrerà dalla data del verbale di consegna delle aree e locali oggetto della subconcessione, e sarà fatturato in un'unica rata annuale anticipata. Il suddetto pagamento sarà effettuato esclusivamente da ATS, alla quale sarà intestata la relativa fattura.
2. Il pagamento del suddetto corrispettivo, a seguito di emissione di regolare fattura da parte di GEASAR, dovrà essere effettuato da ATS mediante bonifico bancario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura.
3. In caso di ritardo nei pagamenti:
a) trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza, decorreranno automaticamente gli interessi di mora come previsto dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2002;
b) trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza, GEASAR avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
4. I corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, non comprendono le spese relative al consumo di acqua, energia elettrica (sia per illuminazione che per uso industriale) delle spese per il condizionamento e l’uso dei telefoni, e per ogni eventuale utenza privata.
5. Dette utenze saranno regolate con le Società erogatrici se fornite direttamente ai subconcessionari. Qualora ciò non fosse possibile, GEASAR effettuerà delle ripartizioni secondo effettivi consumi (collocando sub contatori nel rispetto della disciplina vigente in materia di impianti) e eventualmente, qualora ciò non fosse possibile, proporzionali sui consumi registrati e addebitati dalle società erogatrici dei servizi e riaddebiterà, a sua volta, all’operatore aereo aggiudicatario del servizio di elisoccorso la relativa quota di pertinenza; ATS sarà comunque obbligata in solido con detto aggiudicatario per quanto attiene i consumi in trattazione. GEASAR renderà disponibili in visione ai subconcessionari, per un periodo massimo di mesi 12 a far data dell’addebito pro quota, tutti i documenti probatori dei consumi delle utenze e di ogni altra spesa o costo che possa essere addebitato ai subconcessionari.
Articolo 9 - Obblighi e divieti
1. ATS dovrà garantire che la società aggiudicatrice del bando per il servizio di elisoccorso possegga le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’esercizio della propria attività da prodursi a GEASAR, che potrà emanare particolari disposizioni relative alla disciplina del servizio stesso alle quali l’operatore si dovrà obbligatoriamente adeguare pena la facoltà per GEASAR di risolvere di diritto il presente Contratto preliminare e/o il contratto definitivo di subconcessione ex art. 1456 c.c.
2. I subconcessionari dovranno, attivare, prima della sottoscrizione del contratto definitivo, adeguata polizza di Responsabilità Civile per danni a terzi con compagnia di rilevanza nazionale, come previsto dal successivo art 14.
3. I subconcessionari comunicheranno preventivamente e per iscritto a GEASAR i nominativi delle persone utilizzate per l’espletamento del Servizio, che dovranno essere dotate di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato da GEASAR.
4. Il personale di cui al precedente comma dovrà osservare tutte le norme relative all’attività esercitata nonché le disposizioni che regolano i diversi servizi sull’aeroporto.
5. I subconcessionari dovranno garantire, alla data della stipula del contratto definitivo, che il personale addetto alla conduzione del servizio di elisoccorso, sarà idoneo all’espletamento di tale attività. XXXXXX potrà esigere l’allontanamento, anche immediato, di quei dipendenti che abbiano commesso inadempienze alle norme ed alle disposizioni contenute nel presente Contratto e alle generali norme comportamentali aeroportuali.
6. I subconcessionari dovranno garantire alla data della stipula del contratto definitivo che per l’espletamento del servizio di elisoccorso doteranno il personale addetto di sistemi di comunicazione radio ricetrasmittenti compatibili con quelli utilizzati da GEASAR.
7. I subconcessionari garantiscono a GEASAR l’impegno ad ottemperare alle normative in materia di assicurazioni e previdenza relative al personale, nonché alle altre disposizioni che disciplinano l’attività considerata nel Contratto di subconcessione ed a quelle contenute nei contratti di lavoro.
8. ATS si assume l’obbligo di fornire a GEASAR ogni chiarimento richiesto e documentazione, in merito al servizio di elisoccorso.
9. GEASAR ed i suoi incaricati avranno diritto di accedere in ogni momento, previo preavviso di almeno un giorno lavorativo ed accompagnati da preposti o addetti la società aggiudicatrice del bando per il servizio di elisoccorso, ai locali oggetto della subconcessione per verificare l’osservanza delle prescrizioni di cui al presente Contratto.
10. ATS si impegna a trasmettere alla società aggiudicatrice del bando per il servizio di elisoccorso tutte le Ordinanze, le regole e le procedure vigenti sull’Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx. Resta implicito che dell’inosservanza di ogni e qualsiasi prescrizione contrattuale o regolamentare da parte dei subconcessionari sarà ritenuta responsabile ATS, con le conseguenze contrattuali e di legge.
Articolo 10- Obblighi di manutenzione
1. I Subconcessionari saranno custodi e responsabili della buona conservazione e manutenzione dei beni che avranno in subconcessione e in uso esclusivo compresi eventuali arredi, impianti e attrezzature.
2. Per tutta la durata del Contratto di subconcessione, i subconcessionari saranno tenuta a provvedere, a propria cura e spese:
a) alla manutenzione ordinaria dei locali subconcessi, nonché alla manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature di sua proprietà in modo da garantirne la piena efficienza, il perfetto funzionamento e la conformità alle norme di sicurezza, al fine di tutelare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni presenti nell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda;
b) all’esecuzione delle verifiche di funzionalità ed efficienza degli impianti, secondo quanto stabilito dagli standard normativi;
c) al periodico aggiornamento tecnico degli impianti, secondo gli standard normativi vigenti.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria, viceversa, sui locali subconcessi, intendendo tassativamente per tali quelli relativi a strutture portanti, coperture (compresa impermeabilizzazione), superfici di facciata (esclusi infissi e superfici vetrate), saranno a carico di GEASAR.
4. Alla scadenza del contratto di subconcessione, e comunque in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo i Subconcessionari cessino dal godimento dei beni e
delle attrezzature avuti in subconcessione, gli stessi dovranno essere riconsegnati a GEASAR liberi da persone e cose ed in buono stato di conservazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza o di comunicazione di cessazione, salvo l’applicazione della penale di cui all’Articolo 17, per ogni giorno di ritardo nella consegna.
5. Nei casi di cui al comma precedente, sarà redatto in contraddittorio tra le Parti apposito verbale di riconsegna con allegato lo stato dei beni. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati saranno responsabili i Subconcessionari, che saranno tenuti a ripararli a propria cura e spese entro 30 giorni dalla cessazione del godimento dei beni subconcessi o a corrispondere a GEASAR il relativo costo di riparazione. In difetto GEASAR provvederà direttamente a spese dei Subconcessionari.
Articolo 11 – Gestione aspetti ambientali
1. I subconcessionari dovranno garantire la cura di tutti gli aspetti ambientali relativi alla gestione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi. Pertanto, dovranno essere differenziati i rifiuti urbani per categoria merceologica e conferiti nei luoghi indicati da GEASAR, oltreché smaltiti secondo legge anche i rifiuti speciali pericolosi. Detti rifiuti potranno essere stoccati in depositi temporanei con le modalità previste dalla lettera bb dell'art. 183 del D. Lgs 152/2006 e dovranno essere affidati a trasportatori e destinatari autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. GEASAR si riserva la facoltà di verificare l'adempimento di quanto sopra prescritto effettuando dei sopralluoghi per verificare la corretta modalità di gestione dei rifiuti urbani e speciali, con la possibilità di visionare il registro di carico e scarico, ferma restando la totale ed esclusiva responsabilità dei subconcessionari in materia di gestione dei rifiuti prodotti nell'attività di cui al contratto di subconcessione.
Articolo 12 - Sicurezza e prevenzione infortuni in ambiente di lavoro
1. I subconcessionari si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, alla predisposizione di tutte le misure di sicurezza atte a prevenire sia i rischi da interferenza evidenziati dal DUVRI, che seppur non allegato al presente contratto, al momento della sottoscrizione del contratto definitivo i subconcessionari dovranno dichiarare di conoscere, i rischi specifici propri dell'attività svolta per la quale il soggetto aggiudicatario è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione.
Articolo 13 - Xxxxx e responsabilità
1. I subconcessionari saranno responsabili di ogni danno che, per azioni od omissioni proprie e dei suoi dipendenti, possa derivare a GEASAR o a terzi.
2. I subconcessionari manleveranno, inoltre, GEASAR da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a terzi da fatto colposo o dalla mancata fornitura di qualsiasi servizio da parte degli stessi.
Articolo 14 - Polizze assicurative
1. Saranno a carico dei subconcessionari, per tutta la durata del Contratto di subconcessione, gli oneri e le spese derivanti dalle seguenti coperture assicurative per tutta la durata della Convenzione:
a) polizza incendio a copertura dei beni immobili e mobili ed attrezzature
contenute negli spazi oggetto dell’attività svolta, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto da concordare con GEASAR. Tale copertura dovrà essere estesa a coprire il rischio “ricorso vicini” per un massimale unico per sinistro di € 3.000.000 (tremilioni/00);
b) polizza di Responsabilità Civile per danni a terzi - R.C.T. che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) con la clausola di reintegro automatico.
2. Nelle polizze a) e b) dovrà essere convenuto che:
- non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di GEASAR; eventuali sospensioni e/o mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 giorni, previo avviso a GEASAR delle motivazioni del provvedimento;
- la Compagnia di Assicurazione dovrà riconoscere a GEASAR la qualifica di “Assicurata Aggiunta”;
- dovranno essere considerati “terzi” anche GEASAR ed i suoi dipendenti, la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti;
- l’assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di XXXXXX (art. 1916 c.c.).
3. GEASAR si riserva di richiedere l’adeguamento dei massimali assicurati in relazione all’attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.
4. Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità dei Subconcessionari che si obbligano a dare tempestiva comunicazione scritta a GEASAR di ogni eventuale danno verificatosi a persone, infrastrutture, cose ed animali.
5. I massimali di cui al presente articolo, non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dei Subconcessionari; pertanto per la parte degli importi residui non coperti dalle polizze assicurative ne risponderanno i Subconcessionari stessi.
6. Le polizze dovranno essere consegnate a GEASAR contestualmente alla sottoscrizione del Contratto definitivo di subconcessione.
Articolo 15 - Pubblicità
1. I subconcessionari non potranno procedere all’installazione, all’esterno dei locali e/o delle aree esterne in subconcessione, di richiami pubblicitari di qualsiasi genere, fatta eccezione per le proprie insegne distintive, che comunque dovranno essere realizzate secondo modalità esecutive e dimensioni approvate preventivamente da GEASAR.
2. E’ fatto divieto di esporre all’interno dei locali e/o delle aree in subconcessione, di richiami pubblicitari di qualsiasi natura, non inerenti l’attività esercitata dai subconcessionari nei predetti locali/aree.
3. L’installazione di insegne e/o di richiami pubblicitari all’interno dei locali e/o aree in subconcessione, purché attinenti e strumentali al servizio svolto all’interno degli stessi/e, nel loro insieme, dovranno essere coerenti e proporzionati rispetto alle dimensioni/tipologia degli spazi subconcessi, e comunque dovranno essere preventivamente approvati da GEASAR.
4. Rimangono comunque a carico dei subconcessionari tasse, diritti o canoni sulla pubblicità eventualmente imposti dallo Stato e dagli Enti Locali.
Articolo 16 - Decadenza
1. La subconcessione si intenderà automaticamente decaduta a seguito di eventuale decadenza della Convenzione, richiamata nelle premesse del presente Contratto.
Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa e penali
1. Il contratto definitivo di subconcessione potrà essere risolto con semplice dichiarazione scritta da parte di GEASAR ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora i Subconcessionari risultino inadempienti anche ad uno solo dei seguenti obblighi che saranno riportati nel contratto definitivo:
a) in caso di violazione degli obblighi fissati all’articolo 9.1;
b) non si attengano a quanto previsto dall’Articolo 14;
c) ATS non provveda al pagamento anche di una sola fattura, trascorsi inutilmente 90 (novanta) giorni dalla data della stessa.
In tali casi, entro 60 giorni dalla dichiarazione di GEASAR di volersi avvalere della clausola risolutiva, i Subconcessionari dovranno rilasciare, senza alcun diritto o indennizzo di risarcimento, liberi da persone e cose, i locali oggetto della subconcessione entro 60 giorni dalla dichiarazione di GEASAR di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Decorso tale termine senza ottemperanza, i Subconcessionari dovranno corrispondere una penale di € 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre IVA, per ogni giorno di ritardo nella consegna.
2. GEASAR si riserva, inoltre, la facoltà di revocare in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, la subconcessione stessa, per cause di forza maggiore (es. provvedimento giudiziario) o per altri motivi di pubblico interesse debitamente comprovati.
In tal caso si farà luogo alla restituzione della quota parte del canone, anticipatamente versato ai sensi dell’Articolo 7 del presente Contratto, relativo al periodo d’uso non goduto.
Articolo 18 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, con la sottoscrizione del Contratto definitivo di subconcessione entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle Parti contrattuali e comunque connessi con tale atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi
2. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.
4. Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all’estero, qualora richiesto da norme di Legge e previa adozione di ogni cautela idonea a garantire la riservatezza dei dati comunicati.
5. La comunicazione può avvenire solo ai sensi dell’art. 24, lettere b),c),d),e),f),g), ed h) del D.Lgs. n° 196/2003.
6. Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento
dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
7. Per i trattamenti effettuati da Geasar S.p.A., titolare è la stessa Geasar S.p.A. – Aeroporto Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, e responsabile é il sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
8. Per i trattamenti effettuati da ATS, titolare è la stessa Azienda Tutela della Salute della Sardegna, e responsabile è il sig. .
Articolo 19- Foro competente
1. Competente a decidere sulle eventuali controversie relative al presente rapporto è esclusivamente il Tribunale di Xxxxxx Xxxxxxxx.
Articolo 20 – Domicilio
1. Agli effetti del presente Contratto preliminare, le Parti eleggono il proprio domicilio così come di seguito indicato:
- Azienda Tutela della Salute della Sardegna, Xxx Xxxxx Xxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxx;
- Geasar X.x.X., Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx (XX),
ai cui rispettivi indirizzi dovranno essere notificati tutti gli atti e/o comunicazioni.
2. Qualsiasi comunicazione da effettuarsi in forza del presente Xxxxxxxxx si intenderà debitamente effettuata se inviata agli indirizzi e/o ai numeri di fax di cui al precedente comma.
Articolo 21 - Adempimenti fiscali e spese
1. Le spese del presente atto, ivi incluse quelle di bolli e registrazione, sono interamente a carico di ATS, la quale autorizza GEASAR a provvedere a tutte le formalità d’uso e ad addebitargli il relativo onere.
Olbia, …………………………….
GEASAR S.p.A. Azienda Tutela della Salute
L’Amministratore Delegato Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
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Ai sensi degli articoli 1341, 1469 bis e seguenti del Codice Civile, ATS dichiara di aver letto attentamente quanto sopra precede e di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli seguenti:
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 – Impianti, installazioni ed attrezzature Articolo 4 – Riconsegna dei beni - Acquisizione Articolo 6 - Recesso
Articolo 7 – Corrispettivi Articolo 8 – Pagamenti Articolo 9 - Obblighi e divieti
Articolo 10- Obblighi di manutenzione
Articolo 12 - Sicurezza e prevenzione infortuni in ambiente di lavoro Articolo 13 - Danni e responsabilità
Articolo 14 - Polizze assicurative
Articolo 16 - Decadenza
Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa e penali Articolo 19- Foro competente
Articolo 21 - Adempimenti fiscali e spese Olbia, …………………
Azienda Tutela della Salute
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Allegato A
segue Allegato A
segue Allegato A
segue Allegato A