CAPITOLATO D’ONERI
Allegato 1
CAPITOLATO D’ONERI
APPALTO CONCORSO DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO, DI SUPPORTO ALLA RICERCA D’IMPIEGO, DI FORMAZIONE DI RINFORZO INDIVIDUALE E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI , DI INSERIMENTO LAVORATIVO GUIDATO MEDIANTE TIROCINIO.
Azioni preventive e curative della disoccupazione di lunga durata nelle aree territoriali della provincia di Torino ad esclusione del Comune di Torino. Misure A2 linea 3, A3 linea 3 e 4 - P.O.R. – F.S.E. Ob. 3 – 2000- 2006.
PREMESSA
Il presente Capitolato d’oneri delinea gli obbiettivi e le modalità generali di accesso alla realizzazione di progetti finanziati con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2001-2003, Ob. 3 – FSE, Misure A2 linea 3, A3 linea 3 e 4.
Con particolare riferimento:
• alla programmazione regionale dell'obiettivo 3 per il periodo 2000- 2006, così come definita dal Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte;
• al Complemento di Programmazione per il periodo 2000-2006 della Regione Piemonte;
• alle deliberazioni programmatiche della Giunta Regionale del Piemonte relative alla attuazione da parte delle Province degli interventi previsti per le Misure: A2 linea di intervento 3, A3, Linea di intervento 3 e 4, B1 Linea di intervento 2 e 5.
• Al Programma provinciale per “Azioni preventive e curative della disoccupazione di lunga durata da parte dei Servizi per l’impiego” in attuazione delle sopra citate delibere programmatiche della Giunta Regionale del Piemonte, approvato dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 220078 del 16/10/2001 e approvato dalla Giunta Regionale e così come modificata dalla DGP n. 38022 del 19.02.02.
La Provincia di Torino ha predisposto il presente capitolato in coerenza ed in attuazione:
• del Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
• del Regolamento CE n. 1784 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al FSE;
• del QCS Ob. 3 Regioni Centro Nord, approvato con Decisione (CE) C 1120 del 18/07/2000;
• del Regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione Europea del 30 maggio 2000, relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
• del Regolamento n. 1685/2000 della Commissione Europea del 28 Luglio 2000 relativo alla ammissibilità delle spese concernenti le azioni cofinanziate dai fondi strutturali;
• del Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione Europea del 12 Gennaio 2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione
• del Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione Europea del 12 Gennaio 2001 relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”)
• del Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione Europea del 12 Gennaio 2001 relativo agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese
• della Direttiva CE n. 92/50 e del Decreto Legislativo di recepimento n. 157/1995, art. 3, comma 2.
Il presente capitolato costituisce, unitamente alle Direttive regionali, il quadro necessario per la proposizione e valutazione e selezione degli interventi previsti dal Programma provinciale. Detto capitolato definisce altresì le risorse finanziarie disponibili nella misura massima, nonché, unitamente al bando di gara, i tempi e le modalità di presentazione dei progetti.
ART. 1 – DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato ed in genere in tutta la documentazione, sarà usata la terminologia di seguito specificata:
"Capitolato": il presente Capitolato d'oneri.
"Offerenti": le imprese, singole o raggruppate, che presentano la propria offerta in vista dell'ottenimento dell'appalto, nella persona del legale rappresentante.
“Servizio”: il servizio di organizzazione e gestione dei servizi oggetto della presente gara.
"Aggiudicatario o affidatario": il soggetto cui è affidata l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente gara.
“Provincia” da intendersi Provincia di Torino.
“Offerta” l’insieme della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara comprendente la documentazione amministrativa nonché il progetto di realizzazione del servizio da redigersi sull’apposito formulario predisposto dalla Provincia.
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato concerne l’affidamento da parte della Provincia di Torino (di seguito denominata Provincia) a soggetto esterno dell’appalto triennale dei servizi di orientamento, di supporto alla ricerca d’impiego, di formazione di rinforzo individuale e delle competenze professionali , di inserimento lavorativo guidato mediante tirocinio, per la realizzazione di azioni preventive e curative, di erogazione di un sostegno al reddito dei soggetti prioritariamente individuati in collaborazione con i servizi sociali territoriali e che non usufruiscono di altro sussidio.
Le azioni preventive verranno svolte a favore:
- di giovani (età inferiore a 25 anni) inoccupati/disoccupati da meno di 6 mesi
- giovani (età inferiore a 25 anni) disoccupati o inoccupati da meno di 6 mesi con diploma o laurea debole
- adulti inoccupati/disoccupati da meno di 12 mesi
- donne in reinserimento lavorativo, già precedentemente occupate che intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività, in cerca di lavoro da meno di 6 mesi
- disoccupati che godono dei benefici previdenziali in cerca di lavoro da meno di 6 mesi
Mentre quelle curative verranno svolte prioritariamente a favore:
- donne in reinserimento lavorativo, già precedentemente occupate che intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività, in cerca di lavoro da più di 6 mesi
- disoccupati che godono dei benefici previdenziali in cerca di lavoro da più di 6 mesi
- uomini inoccupati e disoccupati da più di 12 mesi e con età maggiore di 45 anni e donne inoccupate o disoccupate da più di 12 mesi e con età maggiore di 35 anni.
Sono previsti sette lotti distinti e separati (le risorse relative ai diversi lotti sono al lordo dell’IVA), i quali corrispondono agli ambiti territoriali nei quali devono essere avviati gli interventi; ogni lotto comprende specifici “target” così come si evince dalla tabella che segue:
RIEPILOGO RISORSE 2000-2003 PER TARGET DI INTERVENTO E LOTTO (EURO)
LOTTI | RISORSE 2000-2003 (EURO | |||||
TARGET INTERVENTO | ||||||
Cod. Lotto | Denominazione lotto | Giovani inoccupati/disoccupati < 6 mesi con diploma o laurea xxxxxx | Xxxxxxx inoccupati/disoccupati < 6 mesi; adulti inoccupati/disoccupati < 12 mesi; donne in reinserimento e disoccupati che godono dei benefici previdenziali < 6 mesi | Uomini inoccupati e disoccupati da > 12 mesi e con età >45 anni e donne inoccupate o disoccupate da > 12 mesi e con età >35 anni, donne in reinserimento e disoccupati che godono dei benefici previdenziali > 6 mesi | TOTALE LOTTO | |
cod. 01/A2* | cod. 02/A2* | cod. 03/A3* | ||||
azioni preventive | azioni preventive | azioni curative | Inserimenti lavorativi incentivati (tutoring) | |||
LT1 | MONCALIERI/CHIERI | 149.762,21 | 223.884,04 | 382.597,44 | 25.316,72 | 781.560,41 |
LT2 | RIVOLI/VENARIA | 174.722,54 | 261.198,09 | 443.007,55 | 29.314,09 | 908.242,27 |
LT3 | PINEROLO/SUSA | 124.801,85 | 186.570,06 | 302.050,62 | 19.986,87 | 633.409,40 |
LT4 | SANGONE/ORBASSANO | 74.881,10 | 111.942,04 | 181.230,32 | 11.992,13 | 380.045,59 |
LT5 | IVREA/CUORGNE' | 112.321,61 | 167.913,04 | 281.913,85 | 18.654,42 | 580.802,92 |
LT6 | XXXXX' | 74.881,10 | 111.942,04 | 181.230,32 | 11.992,13 | 380.045,59 |
LT7 | CHIVASSO/SETTIMO | 99.841,41 | 149.256,05 | 241.640,47 | 15.989,51 | 506.727,44 |
TOTALE TARGET INTERVENTO | 811.211,82 | 1.212.705,36 | 2.013.670,57 | 133.245,87 | 4.170.833,62 |
* riferimento alle “Schede target di intervento” di cui all’ allegato A)
Nelle righe, attinenti ai singoli lotti, sono indicate le somme comprensive di IVA messe a disposizione per la realizzazione degli interventi.
L’affidamento dei servizi di orientamento, di supporto alla ricerca d’impiego, di formazione di rinforzo individuale e delle competenze professionali , di inserimento lavorativo guidato mediante tirocinio dovranno riguardare nello specifico la realizzazione di progetti relativi agli
interventi di cui all’allegato A – “Schede intervento”, nelle quali sono state riportate, in sintesi, tutte le informazioni utili per la predisposizione dei progetti e loro attuazione.
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata triennale con inizio dalla data indicata contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Il servizio dovrà avere inizio anche in pendenza di stipulazione formale del contratto.
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti ammessi alla gara sono:
a) Enti locali, Agenzie formative per l’orientamento, enti con finalità statutaria di orientamento professionale, imprese, singole o associate regolarmente operanti nel settore.
b) Potranno partecipare a raggruppamenti temporanei anche altri soggetti purchè in regola con le norme del settore di appartenenza e che operino nei confronti dei destinatari dei servizi oggetto del presente capitolato.
Detti soggetti devono dichiarare, al momento della presentazione del progetto, il possesso dei requisiti indicati al successivo art. 7.
ART. 5 – MODALITA’ DI GARA
1. Si procederà a seguito di espletamento di appalto concorso con procedura aperta (ai sensi degli art. 6 lett. C) del D.lgs 17 marzo 1995 n. 157 e s.m.i.) e secondo quanto previsto dal comma 2 art. 3 del medesimo D.lgs
2. Gli offerenti dovranno presentare il progetto sull’apposito formulario predisposto dalla Provincia, di cui all’allegato C)
3. E’ possibile presentare, da parte del concorrente, offerte per più di un lotto. In tale ultimo caso il concorrente dovrà presentare tante offerte in distinti plichi, con le modalità previste dal bando quanti sono i lotti a cui intende partecipare.
4. Si precisa che le ditte facenti parte di un raggruppamento non saranno ammesse a partecipare anche singolarmente per il lotto nel quale partecipano in modo associato.
5. Le offerte saranno esaminate da un’apposita commissione che in seduta pubblica valuterà l’ammissibilità alla gara dei soggetti concorrenti (esame documentazione amministrativa), successivamente in seduta riservata valuterà le proposte progettuali attribuendo un punteggio secondo gli elementi di valutazione indicati nel presente capitolato formulando una graduatoria di merito.
6. L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata al positivo riscontro dei requisiti dichiarati durante il procedimento di gara e alla adozione di
apposita determinazione di approvazione degli atti di gara da adottarsi previa l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria.
7. La Provincia si riserva comunque di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerte non soddisfacenti sotto il profilo qualitativo
8. Nel caso in cui non vi siano offerte o siano state presentate offerte non soddisfacenti sotto il profilo qualitativo, la Provincia si riserva la facoltà di procedere a trattativa privata
9. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta congrua. Tuttavia la Provincia si riserva la facoltà, in ogni caso, di non addivenire all’aggiudicazione.
ART. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutta la documentazione attinente all’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed inviata all’Amministrazione appaltante, a pena di esclusione, in plico chiuso e sigillato, recante all’esterno l’intestazione del mittente - contenente indirizzo completo, numero di telefono e di fax, nonché l’oggetto dell’appalto ed il lotto di riferimento, entro e non oltre il termine fissato dal bando di gara. Si rinvia inoltre a quanto stabilito dal bando di gara.
ART. 7 – DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA GARA
I concorrenti, entro il termine indicato dal bando di gara, dovranno far pervenire un plico sigillato contenente due buste separate, singolarmente sigillate, e recanti ciascuna le indicazioni del contenuto secondo le seguenti dizioni:
A) “DOCUMENTAZIONE”
B) “PROGETTO DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI” da predisporsi sul formulario predisposto dalla Provincia, di cui all’allegato C), corredato dal piano dei costi, conforme a quanto stabilito dall’allegato B) al presente capitolato, per la realizzazione delle diverse azioni ed attività.
CONTENUTO BUSTA A) - Documentazione
Nella busta A) si dovrà inserire la seguente documentazione:
Istanza di ammissione alla gara in carta legale di Euro 10,33, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente (del quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento) attestante quanto segue:
a) di essere iscritta alla Camera di Commercio indicando inoltre:
- la natura giuridica;
- la denominazione;
- la data inizio attività;
- l’oggetto dell’attività (dovrà riguardare la tipologia dei servizi oggetto del presente bando);
- i dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di società di tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza;
- nel caso di Agenzie formative una dichiarazione di possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) art. 11 della Legge regionale 63/95;
- nel caso di enti con finalità statutaria di orientamento professionale una dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 5 Legge Regionale 63/95;
- nel caso di altri soggetti una dichiarazione attestante di essere in regola con le norme del settore di appartenenza e per le organizzazioni di volontariato di essere iscritte nella sezione provinciale del Registro Regionale del volontariato;
- codice fiscale ;
- partita IVA.
b) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 12 marzo 1999, n. 68);
c) Che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.lgs. n. 157/95 e s.m.i e che non si è destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
d) Di aver realizzato nell’ultimo triennio servizi attinenti alle azioni oggetto del bando di gara per un importo complessivo non inferiore a quello del lotto per cui si concorre;
e) Di impiegare nelle attività previste dal bando di gara risorse professionali le cui competenze siano riconducibili agli standard della Regione Piemonte per le figure di “orientatore” e “tutor” così come definite dalla D.G.R. n. 10-28141 del 13.09.99;
f) Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di aver preso visione del capitolato d’oneri, di accettare integralmente tutte le condizioni in esso contenute e di essere disponibile ad eseguire i servizi con le modalità indicate nel progetto proposto nel rispetto del citato capitolato e dietro corresponsione delle somme previste;
g) (solo per i Consorzi) di gestire in proprio il contratto ovvero di affidare la gestione dell’appalto alle seguenti imprese consorziate fermo restando la responsabilità in capo al consorzio:
h) Di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto.
Gli Enti pubblici territoriali sono tenuti ad attestare unicamente quanto richiesto ai punti e), f) e h).
In caso di raggruppamento temporaneo l’istanza di cui sopra contenente le citate attestazioni, dovrà essere prodotta da ogni soggetto componente il raggruppamento. I requisiti citati, pertanto, dovranno essere posseduti da ogni componente il raggruppamento ad eccezione dei requisiti di cui ai punti d), e) che dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Il raggruppamento dovrà comunque prevedere una maggioranza di partecipanti appartenente alla lettera a) dell’art. 4 del presente capitolato e a tale tipologia dovrà altresì appartenere il capogruppo.
In caso di raggruppamento temporaneo dovranno essere indicate le parti di servizio da eseguirsi da ciascun componente nonché, se non ancora formalmente costituito, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi nei modi e forme di cui all’art. 11 del D.lgs 157/95 e s.m.i con l’indicazione del soggetto designato capogruppo.
Il non rispetto di quanto sopra richiesto comporterà la non ammissibilità dell’offerta presentata.
CONTENUTO BUSTA B) – Progetto di espletamento dei servizi
Nella busta B) “Progetto di espletamento dei servizi” dovrà inserirsi il progetto predisposto sul formulario di cui all’allegato C) corredato dal piano dei costi che dovrà essere conforme a quanto indicato dall’ allegato
B) per la realizzazione delle diverse azioni ed attività.
Il progetto dovrà essere sottoscritto pagina per pagina dal legale rappresentante del soggetto concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppata.
Il piano dei costi dovrà ammontare, nella sua globalità, all’importo disponibile per ogni lotto nella misura indicata nel prospetto riportato all’allegato B) del presente capitolato.
Non dovranno, pertanto, applicarsi ribassi ai suddetti importi che sono interamente destinati al finanziamento dei migliori progetti per ogni lotto.
ART. 8 – RISORSE PROGRAMMATE
Le risorse sono state ripartite per i sette lotti e per attività che si dovranno erogare a favore di specifici target, distinte per annualita (2001-2002-2003). Per la predisposizione dei progetti e la valutazione dei relativi costi gli offerenti dovranno fare riferimento al Piano finanziario di cui all’allegato B) nel quale inoltre vengono indicati il numero dei soggetti da coinvolgere nelle diverse azioni.
Le risorse finanziarie saranno articolate nel triennio come indicato nell’allegato B).
Le risorse destinate alla prima annualità sono già nella disponibilità della Provincia di Torino. Le risorse destinate alle due restanti annualità saranno disponibili a seguito di assegnazione da parte della Regione Piemonte che ha già provveduto ad accantonarle sui propri capitoli, così come indicato nella
D.G.R. n. 20-3574 del 23.07.2001. La Provincia, pertanto, subordinerà il perfezionamento del contratto per la parte non finanziata all’avvenuto finanziamento della stessa.
Accanto alle risorse di cui sopra il programma provinciale prevede la disponibilità di risorse finanziarie destinate ad incentivi per l’assunzione di soggetti destinatari degli interventi curativi previsti nel presente bando e di voucher per l’acquisizione di servizi alla persona da erogare alle donne coinvolte negli interventi, finalizzati a rendere compatibile la loro partecipazione alle attività previste e vincoli di carattere familiare. Tali risorse, tuttavia, non vanno considerate oggetto del presente appalto. Esse saranno rese disponibili dalla Provincia con modalità e forme da definire con successiva comunicazione ai vincitori, i quali ne terranno conto per la gestione dei rapporti con le imprese del territorio che si dichiareranno disponibili per la realizzazione degli inserimenti lavorativi e con le donne disoccupate coinvolte nei programmi di intervento. La gestione di queste specifiche risorse finanziarie, pertanto, non sarà effettuata dal soggetto appaltatore.
ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
1. Le offerte pervenute verranno aperte in seduta pubblica e sottoposte all’esame di ammissibilità (esame documentazione)
2. I progetti ammessi verranno, quindi, sottoposti alla valutazione di merito sulla base degli elementi elencati nella tabella di seguito riportata ai quali sono attribuiti i relativi fattori ponderali:
CRITERI | INDICATORI | VALORE MAX |
a) Motivazione ed elementi di priorità generale | • Descrizione del contesto • Rispetto delle priorità provinciali • Rispetto priorità trasversali FSE | 5 |
b) Caratteristiche del partenariato | • Adeguatezza/qualità del partenariato • Raccordo con le imprese del territorio • Raccordo con i CPI operanti nel territorio • Integrazione pubblico/privato | 38 |
c) Qualità del progetto | • Adeguatezza e pertinenza degli obiettivi e contenuti • Adeguatezza delle metodologie e degli strumenti di intervento • Articolazione dell’intervento | 27 |
d) Affidabilità del proponente | • Precedenti esperienze specifiche • Adeguatezza strutture e attrezzature • Adeguatezza risorse umane e professionali | 25 |
e) Giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto | 5 | |
Totale | 100 |
3. La Commissione individuerà, per ciascun lotto, quale concorrente migliore offerente quello che avrà totalizzato il punteggio più elevato. L’aggiudicazione è comunque subordinata all’adozione di apposita determinazione dirigenziale.
4. I progetti che non risulteranno conformi ai vincoli definiti dalle schede intervento di cui all’allegato A) e del piano finanziario di cui all’allegato
B) del presente capitolato non saranno considerati valutabili, e pertanto saranno esclusi dalla gara.
5. I progetti con punteggio inferiore a 50 saranno esclusi dalla gara
ART. 10 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
I servizi dovranno essere espletati in considerazione:
1. delle finalità generali degli interventi attuati i quali si inquadrano in una complessiva strategia volta al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:
- attuare politiche attive del lavoro sul territorio provinciale con particolare riferimento alle azioni di contrasto della disoccupazione di lunga durata ed agli interventi verso categorie svantaggiate. Si intende conseguire tale risultato
attraverso l’adozione di interventi preventivi dello status di disoccupazione centrati sul potenziamento delle competenze degli individui e la definizione di strumenti e supporti per la ricerca attiva di lavoro e per l’inserimento guidato al lavoro;
- realizzare interventi, anche a valenza sperimentale, di politica attiva del lavoro che si inquadrino nel processo di potenziamento sotto il profilo organizzativo, metodologico e professionale dei nuovi servizi per l’impiego della Provincia
- coinvolgere in modo attivo nella progettazione e nella realizzazione degli interventi gli Enti Locali ed i Centri per l’impiego e tendere a livello territoriale verso la costituzione di partenariati per il lavoro che strutturino gli apporti delle forze sociali e delle risorse produttive del territorio
2. delle caratteristiche degli interventi relativi:
a. Integrazione degli interventi e interventi plurimisura.
Al fine di garantire l’efficacia delle azioni programmate, è prevista l’integrazione, nell’ambito di una stessa azione, di risorse destinate a più misure. I progetti presentati dai soggetti concorrenti dovranno rispondere a tale principio di integrazione, indicando, tuttavia, nella formulazione della proposta i “target di intervento”, le misure di riferimento, le parti/elementi progettuali ed i destinatari relativi a ciascun target, nonché la relativa quota finanziaria imputata a ciascuna misura. Le risorse finanziarie approvate a valere su ciascuna misura/target di intervento rappresentano un vincolo in sede di realizzazione; potranno pertanto essere autorizzate eventuali variazioni in ordine ai destinatari, unicamente a condizione che tali variazioni non incidano sugli impegni finanziari del progetto approvato a valere su ciascuna misura/target di intervento.
b. Partenariato locale
Sulla base di quanto previsto nel documento provinciale di programmazione ed al fine di garantire la massima efficacia e rispondenza degli interventi ai contesti territoriali, il presente bando si richiama ai principi prioritari del coinvolgimento degli attori locali (Enti locali, associazioni, imprese, parti sociali) e del partenariato locale. Le Partnership Territoriali per il Lavoro (PTL) potranno costituire una specifica forma assunta a livello di bacino di impiego della rete attuativa degli interventi ed opereranno in connessione con i Centri per l’Impiego. La costituzione delle PTL rappresenta un elemento qualificante delle modalità di realizzazione degli interventi previsti. Le PTL dovranno essere configurate in termini di soggetti componenti e di articolazione dei
compiti tra questi in modo coerente con le caratteristiche e le finalità dei singoli interventi previsti dal presente bando.
c. Articolazione territoriale
Al fine di favorire la realizzazione del principio del partenariato locale, gli interventi afferenti alle misure sono articolati per bacini territoriali. A ciascun ambito territoriale corrisponde un lotto di attività finanziabile. I soggetti concorrenti, pertanto, dovranno sviluppare le proposte progettuali avendo a riferimento tali ambiti (lotti), così come indicati nelle “schede intervento” riportate nell’allegato A).
d. Durata dl servizio
Durata triennale. Tuttavia le proposte progettuali devono contenere l’articolazione di obiettivi, contenuti e costi per singola annualità
3. delle priorità
a) trasversali e di misura
Si dovrà tener conto delle 3 linee prioritarie trasversali contenute nel X.X.X. - XX.0 - Xxxxxxx Xxxxxxxx in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento (CE) 1784/99, ovvero: promozione di iniziative locali in materia di occupazione, raccordo con gli attori e con le peculiarità dello sviluppo economico e sociale locale; promozione delle pari opportunità fra uomo e donna; promozione della “Società dell’Informazione”, sia nel senso dell’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali per l’erogazione di attività, sia intesa come settore di riferimento nell’ambito del quale promuovere attività formative e di inserimento/reinserimento lavorativo.
b) nell’ambito del programma provinciale
A parte le eventuali priorità di natura specifica dei singoli interventi, per i quali si rimanda alle schede in allegato A) gli elementi di priorità per la definizione degli interventi assunti dalla Provincia coerentemente con il Programma provinciale sono le seguenti:
- progetti integrati;
- integrazione tra soggetti e costituzione di partenariati territoriali per il lavoro
I servizi erogati dovranno preferibilmente corrispondere ad un approccio integrato in termini di azioni (progetto integrato) e di soggetti (integrazione soggetti).
Per progetto integrato si intende un progetto che preveda al suo interno differenti tipologie di interventi che definiscano una filiera logica e sequenziale (ad es. informazione, orientamento,
formazione, bilancio delle competenze, esperienze di lavoro, ecc.). Tale integrazione deve essere coerente e funzionale alla natura del progetto.
Per integrazione tra soggetti è da intendersi specificatamente la costituzione formale o non formale di un partenariato, al fine di proporre e realizzare in comune il progetto. Per “costituzione formale di partenariato” è da intendersi l’associazione formale dei diversi soggetti proponenti. Forme di partenariato non formalmente costituito vengono comunque tenute in debita considerazione in sede di valutazione di merito del progetto.
Il riconoscimento della priorità presuppone che il partenariato sia costituito fra “soggetti” che ricoprano “ruoli-chiave” nell’ambito della specifica politica inerente la singola azione o intervento proposti e che si assumano un ruolo specifico e significativo nell’ambito del progetto presentato; presuppone altresì la diversa natura dei suddetti soggetti.
I servizi erogati dovranno essere, per quanto possibile, personalizzati devono, quindi, tenere conto delle caratteristiche dei singoli destinatari degli interventi, dello specifico fabbisogno di sostegno in relazione alla loro posizione sul mercato del lavoro e delle potenzialità di inserimento lavorativo esistenti, nonchè di modalità attuative dell’intervento flessibili, calibrate il più possibile sulle esigenze individuali.
4. dei destinatari degli interventi previsti dalle misure, ed in particolare per le misure A2 e A3, le quali prevedono particolari condizioni dell’utenza, si dispone che in fase attuativa andranno assicurate le condizioni atte a garantire l’ammissibilità delle azioni a ciascuna misura tenendo conto della tipologia dei destinatari, che sono differenziati sulla base della durata del periodo di disoccupazione. Per tale motivo la rilevazione del carattere preventivo (misura A.2) o curativo (misura A.3) delle azioni alle persone richiede di individuare, per ciascun destinatario: i) la data di inizio dello stato di disoccupazione e ii) la data di offerta di una misura attiva del lavoro. Tali date consentiranno di definire la natura preventiva o curativa dell’azione che si intende realizzare e dunque di garantire la pertinenza dell’azione stessa con la misura in cui è stata finanziata.
i) In merito al primo punto, l’inizio dello stato di disoccupazione può essere derivato dalla ricostruzione della situazione soggettiva dei potenziali destinatari delle azioni. La data di inizio dello stato di disoccupazione è da intendersi come segue:
- nel caso dei disoccupati in senso stretto (persone che hanno perso un precedente posto di lavoro), delle persone in cerca di prima occupazione e delle persone in contratto di apprendistato o altro contratto a causa mista, la data iniziale è rappresentata dalla data
più recente tra le seguenti: la conclusione di un’attività lavorativa (incluse anche le forme di lavoro temporaneo e atipico senza limiti minimi di tempo), che non necessariamente comporta la cancellazione dalle attuali liste di collocamento; la conclusione della frequenza ad una misura di politica attiva del lavoro; la conclusione di un percorso scolastico (anche nel caso di abbandono); l’iscrizione o re-iscrizione alle liste di collocamento;
- nel caso delle persone con trattamento previdenziale, la data iniziale da assumere è in questo caso rappresentata dalla data più recente tra le seguenti: l’iscrizione alle liste che danno diritto al trattamento previdenziale; la conclusione della frequenza ad una misura di politica attiva del lavoro;
- nel caso di stranieri immigrati o di immigrazione di ritorno, le date iniziali proposte nei casi di disoccupazione possono essere sostituite da quelle che registrano l’inizio della presenza sul territorio nazionale, attraverso il permesso di soggiorno o il cambio di residenza dal paese straniero all’Italia.
La rilevazione del periodo di disoccupazione dovrà essere effettuata dai soggetti attuatori delle azioni al momento della selezione dei candidati alle attività, i quali dovranno produrre una autocertificazione della data di inizio dello stato di disoccupazione, o altro documento probatorio. La Provincia provvederà in un momento successivo a fornire un modello standard per l’autocertificazione.
ii) In merito al secondo punto, riguardante la data di offerta di una misura attiva alla quale definire il carattere preventivo o curativo di una azione, essa è rappresentata dalla data di assegnazione, iscrizione, ammissione, ecc. – da specificare in dettaglio in base alla tipologia di attività – di una determinata persone ad una attività finanziata dal FSE.
Le definizioni che precedono sono da considerarsi transitorie fino all’entrata in vigore delle anagrafi individuali che faranno capo ai servizi per l’impiego, le quali sostituiranno la procedura sopra indicata al punto i) per la individuazione della data di inizio del periodo di disoccupazione.
L’individuazione dei destinatari degli interventi dovrà comunque avvenire attraverso i Centri per l’Impiego che operano nei territori in cui saranno realizzati i progetti. I Centri per l’Impiego, in accordo con l’aggiudicatario definiranno le modalità operative con cui individuare i soggetti destinatari.
Il servizio dovrà essere erogato al numero dei soggetti indicato nel Piano Finanziario di cui all’allegato B) previsto per le diverse attività.
In particolare per quanto attiene l’erogazione del sostegno al reddito questo dovrà essere offerto prioritariamente ai soggetti individuati in collaborazione con i servizi sociali , che non godono di altro sussidio a qualunque titolo e comunque alle persone in cerca effettiva di lavoro.
ART. 11 – MONITORAGGIO E CONTROLLI
I progetti approvati ed avviati saranno sottoposti da parte della Provincia ad un intervento di monitoraggio qualitativo, finalizzato a verificare l’adeguata attuazione del progetto, attraverso modalità che saranno definite sotto il profilo tecnico metodologico. Il monitoraggio prenderà in considerazione i seguenti elementi
- livello qualitativo degli interventi
- conseguimento degli obiettivi intermedi previsti
- gestione delle risorse finanziarie
L’aggiudicatario si obbliga a fornire le informazioni che verranno richieste per le attività di monitoraggio e valutazione previste dalla Provincia.
ART. 12 – ADEMPIMENTI E VINCOLI DELL’AGGIUDICATARIO
Il soggetto titolare del progetto vincitore si impegna a sottoscrivere il contratto per la realizzazione del servizio approvato con la Provincia. Tutti gli obblighi verranno precisati nel contratto.
L’aggiudicatario dovrà far pervenire la documentazione richiesta per la stipula del contratto, inclusa la documentazione prevista all’art. 17 della Legge n. 68/99, comprovante il rispetto degli obblighi dell’osservanza della legge medesima, entro il termine indicato dal competente servizio.
Nel caso le attività non vengano avviate entro tale termine indicato dal competente servizio anche in pendenza della formale stipulazione del contratto o l’aggiudicatario rinunci al progetto, la Provincia provvederà ad affidare i servizi oggetto dell’appalto al migliore offerente che segue in graduatoria, in base all’ordine di punteggio assegnato ai progetti presentati. Il soggetto aggiudicatario del servizio deve altresì dichiarare, prima dell’aggiudicazione definitiva, con sottoscrizione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, di non cumulare il finanziamento approvato con altri finanziamenti pubblici già ottenuti per realizzare le stesse azioni rivolte agli stessi soggetti che non verranno richiesti in futuro altri finanziamenti pubblici per le stesse azioni rivolte agli stessi soggetti.
L’aggiudicatario è tenuto a conoscere ed applicare la normativa regionale di riferimento per le attività formative (leggi e Direttive regionali), nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1260/99, Reg. CE 1784/99) e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell’intervento, nonché a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati (L. 675/96).
L’aggiudicatario è tenuto a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali e provinciali.
Si dovrà assicurare, pena la revoca del finanziamento e quindi la risoluzione di diritto del contratto “l’utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall’intervento” (Reg. CE n. 1260/99 art. 34 punto 1 lett.e), da realizzarsi attraverso l’istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alla contabilità generale al fine di potere definire in ogni momento la disponibilità relativa ad ogni singola voce di costo.
Tale sistema dovrà, altresì, consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione di costi indiretti di progetto e di funzionamento tra le diverse attività.
I costi ammissibili sono quelli indicati dal Regolamento CE n. 1260/99, nel Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo e nello specifico Regolamento CE n. 1685/00 della Commissione del 28 luglio 2000.
La Provincia si riserva di risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione, qualora fossero riscontrati in sede di monitoraggio e verifica in itinere delle attività, inadempienze e non autorizzate modifiche ai contenuti degli interventi.
I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Provincia di Torino e non possono essere commercializzati dall’aggiudicatario del servizio dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Provincia di Torino.
L’aggiudicatario deve provvedere, per il proprio personale, a stipulare un’assicurazione per responsabilità civile derivante da danni cagionati ad altri utenti, agli operatori ed a terzi.
L’aggiudicatario dovrà rendere operativa dal giorno di inizio dell’appalto una sede operativa nel territorio della Provincia di Torino. L’indirizzo e il recapito telefonico della sede operativa dovrà essere comunicato alla Provincia prima dell’inizio dell’appalto.
ART. 13 – PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi dovuti all’appaltatore del servizio sarà effettuato in rate bimestrali posticipate che verranno pagate entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura alla Provincia, subordinatamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione concernente i versamenti mensili contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi al personale impiegato nello svolgimento del servizio e di ogni altro documento richiesto dal presente capitolato a riscontro della corretta esecuzione del servizio.
In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura bimestrale verrà sospeso e correlativamente ritardato.
ART. 14 – PENALITA’
Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, la Provincia ha facoltà di risolvere “ipso facto e de jure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni.
In casi meno gravi, la Provincia si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopraindicate quando, dopo aver intimato l’aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questo ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli.
In caso di inadempienza di minore gravità, la Provincia procederà all’immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni.
Nel caso in cui entro suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, la Provincia applicherà una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione, per ogni singola fattispecie contestata, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Servizio Lavoro.
ART. 15 – CAUZIONE DEFINITVA
L’aggiudicatario dovrà presentare , prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia del servizio da prestare, pari ad il 5% del valore complessivo presunto del contratto triennale.
La cauzione dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da un’impresa di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni del competente Ministero per l’Industria ed il Commercio e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Il mancato deposito della cauzione determina la decadenza dell’aggiudicazione.
La cauzione sarà vincolata dietro rilascio di certificato di regolare esecuzione e chiusura di tutta la contabilità e risolta ogni eventuale contestazione.
ART. 16 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
La Provincia rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni e sinistri a persone, animali e cose derivanti da fatti o eventi connessi al servizio svolto dall’appaltatore, responsabilità che in ogni caso, ricadrà sullo stesso.
Inoltre avrà l’esclusiva responsabilità nell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del proprio personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.
ART 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO DEL CREDITO
La cessione del contratto è vietata.
La cessione del credito è subordinata alla preventiva autorizzazione della Provincia.
ART. 19 – SUBAPPALTO
In applicazione dell’art. 18 D.Lgs. 157/95 e s.m.i. gli offerenti dovranno eventualmente allegare alla documentazione indicata nel bando di gara anche una dichiarazione contenente l’indicazione della parte di servizio che, in caso di aggiudicazione, intendano affidare in subappalto.
La mancanza della suddetta dichiarazione comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto stesso.
Non sono ammessi:
a) subbapalti che contribuiscano ad aumentare il costo di esecuzione dell’operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato
b) subbappalto stipulato con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell’operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all’effettivo valore dell’opera o dei servizi prestati.
E’ vietato all’aggiudicatario di cedere ad altri in tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto senza provvedimento autorizzato da parte dell’Amministrazione Provinciale.
Qualsiasi atto diretto a nascondere l’eventuale cessione fa sorgere in capo all’Amministrazione Provinciale il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ facoltà della Provincia procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi
- di inadempienze nella gestione dei servizi (art. PENALITA’)
- interruzione del servizio protratta per oltre 20 giorni lavorativi, salvo che per cause di forza maggiore che siano state tempestivamente notificate alla Provincia
- gravi o ripetuti inadempimenti alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell’appalto
- violazione delle disposizioni di legge e del presente capitolato in materia di subappalto
Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione all’appaltore secondo le vigenti disposizioni di legge.
ART. 21 – RECESSO
La Provincia si riserva, trascorso il secondo anno di appalto, di recedere unilateralmente dal contratto con provvedimento motivato nel caso in cui sulla scorta dei risultati ottenuti nei primi due anni si dovesse riscontrare una inefficacia delle azioni/misure oggetto di gara indipendentemente dalla qualità di realizzazione delle stesse da parte del soggetto affidatario.
In tal caso, a quest’ultimo, verranno riconosciute unicamente le somme relative alle attività svolte con esclusione di qualsiasi indennizzo.
Sarà facoltà della Provincia rielaborare nuove azioni/misure unitamente al soggetto affidatario.
ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese del contratto e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario
ART. 23 – FORO COMPETENTE
Per ogni effetto del presente contratto, si riconosce per ogni controversia, la competenza del Foro di Torino.
ART. 24 – OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI
L’appaltatore sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in relazione al presente appalto
In particolare si intendono richiamate le seguenti norme: D.lgs 17 marzo 1995, n. 157 e s.m.i.
X.X. 00 novembre 1923 n 2440
X.X. 00 maggio 1924 n 827 Codice Civile
ART. 25 – DOMICILIO LEGALE
La ditta appaltatrice elegge per gli effetti dell’appalto domicilio legale in Torino, Via Xxxxx Xxxxxxxx n. 12.
SOMMARIO
PREMESSA 2
ART. 1 – DEFINIZIONI. 3
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO 5
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 5
ART. 5 – MODALITA’ DI GARA 5
ART. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 6
ART. 7 – DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA GARA 6
ART. 8 – RISORSE PROGRAMMATE 8
ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 9
ART. 10 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 10
ART. 11 – MONITORAGGIO E CONTROLLI 15
ART. 12 – ADEMPIMENTI E VINCOLI DELL’AGGIUDICATARIO 15
ART. 13 – PAGAMENTI 16
ART. 14 – PENALITA’ 17
ART. 15 – CAUZIONE DEFINITVA 17
ART. 16 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 17
ART 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO DEL CREDITO 18
ART. 19 – SUBAPPALTO 18
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 18
ART. 21 – RECESSO 19
ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI 19
ART. 23 – FORO COMPETENTE 19
ART. 24 – OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI 19
ART. 25 – DOMICILIO LEGALE 19