CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 5 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 43 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Euro | ||
Totale appalto | 38.735,00 | + IVA |
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (*) | - 1.162,05 | + IVA |
Costo della manodopera (**) | -11.620,50 | + IVA |
Noli, trasporti e forniture (***) | 27.114,50 | + IVA |
11.265,00
Somme a disposizione dell’amministrazione
50.000,00
Totale progetto
(*) Importo non soggetto a ribasso d’asta
(**) Importo non soggetto a ribasso d’asta (Art. 32, comma 7-bis,
del D. Lgs n. 69/2013 convertito con modificazioni in L. n. 98/2013, art. 82 del Codice Appalti, comma 3-bis)
(***) Importo soggetto a ribasso d’asta
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE NORMATIVA
per contratti da stipularsi a misura
Indice
Art. 1 Oggetto dell’appalto Art. 2 Ammontare dell’appalto
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8 Conoscenza delle condizioni di appalto Art. 9 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
Art 10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi Art. 11 Consegna e inizio dei lavori
Art. 12 Termini per l’ultimazione dei lavori Art. 13 Programma esecutivo dei lavori Art. 14 Sospensioni e proroghe
Art. 15 Penali in caso di ritardo Art. 16 Anticipazione
Art. 17 Pagamenti in acconto Art. 18 Pagamenti a saldo Art. 19 Revisione prezzi
Art. 20 Cessione del contratto e cessione dei crediti Art. 21 Valutazione dei lavori a corpo
Art. 22 Oneri per la sicurezza Art. 23 Cauzione definitiva
Art. 24 Riduzione delle garanzie
Art. 25 Assicurazione a carico dell’impresa Art. 26 Variazione dei lavori
Art. 27 Varianti per errori od omissioni progettuali Art. 28 Lavori non previsti e nuovi prezzi
Art. 29 Norme di sicurezza generali Art. 30 Piani di sicurezza
Art. 31 Piano operativo di sicurezza Art. 32 Subappalto
Art. 33 Pagamento dei subappaltatori Art. 34 Definizione delle controversie
Art. 35 Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
Art. | 36 | Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione |
Art. | 37 | Termini per il collaudo |
Art. | 38 | Presa in consegna anticipata dell’opera |
Art. | 39 | Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore |
Art. | 40 | Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione |
Art. | 41 | Custodia del cantiere |
Art. | 42 | Cartello di cantiere |
Art. | 43 | Danni da forza maggiore |
Art. | 44 | Spese contrattuali, imposte, tasse |
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per eseguire interventi in economia per la manutenzione delle condotte idriche comunali e agli impianti ad esse collegati (Serbatoi) ad eventi non prevedibili e per i quali è stato predisposto, come previsione, una tipologia di lavori da eseguire. La tipologia dei lavori, di cui all’allegato, è da intendersi indicativa ma non esaustiva e non impegna in tal senso l’utilizzo, all’occorrenza dovrà essere eseguito ogni lavoro necessario per la manutenzione della rete idrica comunale da contabilizzare a mezzo dell’allegato elenco prezzi. Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle condotte idriche e nei serbatoi di proprietà comunale nel territorio di Ragusa e Marina di Ragusa.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto, dei quali l’esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell’arte.
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
1 | A forniture noli e trasporti | €.27.114,50 |
2 | Oneri per la sicurezza | €. 1.162,05 |
3 | Manodopera circa 30% di €. 38.735 | €. 11.620,50 |
1+2+3 | Importo totale | €.38.735,00 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo relativo alle forniture del materiale, dei noli, dei trasporti, come risultante dal ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punto 1, aumentato sia dell’importo degli oneri per la sicurezza nel cantiere indicati al comma 1, punto 2, non soggetti a ribasso d’asta secondo quanto disposto dall’art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal punto 4.1.4 dell’allegato XV, al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; che dal costo della manodopera così come recita (Art. 32, comma 7-bis, del D. Lgs n. 69/2013 convertito con modificazioni in L. n. 98/2013, art. 82 del Codice Appalti, comma 3-bis)
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ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato « a misura » ai sensi dell’art. 53, comma 4, del d.lgs. 163/2006 .
2. L’importo contrattuale per i lavori, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Secondo quanto previsto all’art. 61 e all’allegato A del d.P.R. 207/2010, le parti costituenti l’opera sono suddivise nelle seguenti categorie:
Categoria Prevalente:OG 6 importo €. 38.735,00
Categoria scorporabile importo Categorie specializzate importo Categorie subappaltabili importo
Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò' tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.
ART. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
1. I gruppi di lavorazioni omogenee secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 7, del d.P.R. 207/2010, ai fini della contabilità e delle eventuali varianti in corso d’opera sono riportate nel seguente prospetto:
Scavi, rinterri, demolizione, murature, tramezzi, vespai, conglomerati di cemento, acciaio per c. a., casseforme, solai, muri prefabbricati, pavimentazioni e rivestimenti, opere in ferro, infissi, intonaci, marmi, coloriture e verniciature, impermeabilizzazioni, coibentazioni, controsoffitti ed opere varie di finimento, impianto elettrico, impianti idrici ed igienico sanitari, lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione di opere edili, mano d’opera – noli, materiali a piè d’opera | € | 38.735,00 |
€ | ||
€ | ||
€ | ||
€ | ||
€ | ||
€ | ||
€ |
Detto importo è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza quantificati in €.1.162,05 e corrispondenti alla percentuale del 3%
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano applicazione inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
A) il presente capitolato speciale;
B) la tipologia dei lavori previste per l’esecuzione dell’appalto;
C) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lettera c) del d.lgs.163/2006, all’art. 89, comma 1, lettera h) del d.lgs. 81/2008 e al punto 3.2, dell’allegato XV, allo stesso decreto;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;
- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Fanno parte del contratto l’elenco prezzi .
ART. 8 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del d.P.R. 207/2010, l’esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. L’esecutore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all’andamento e al costo dei lavori e pertanto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto in economia ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.
ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL’ESECUTORE E DOMICILIO DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del d.m. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del d.m. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità e provenienza dei materiali e dei relativi componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di questi ultimi, si applicano rispettivamente l’art. 160 del
d.P.R. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del d.m. 145/2000.
ART. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio mediante formale consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto di appalto, previa convocazione dell’impresa esecutrice.
2. È facoltà della stazione appaltante procedere, ai sensi dell’art. 153, comma 1, del d.P.R. 207/2010, alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente nel verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno stabilito, l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 40 giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, il precedente esecutore è escluso dalla partecipazione, in quanto l’inadempimento è considerato grave.
4. L’esecutore dovrà trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori:
- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- specifica documentazione attestante la conformità delle macchine, delle attrezzature e delle opere provvisionali alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- la nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal d.lgs. 81/2008;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
- copia documentazione che attesti l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego competente l’avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
- copia del registro infortuni;
ART. 12 - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell’appalto è fissato in mesi 12 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati complessivamente in 15 giorni.
ART. 13 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
1. Prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 43, comma 10, del d.P.R. 207/2010, l’esecutore dovrà predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione aziendale; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. ll cronoprogramma deve essere coerente con il previsto termine di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.
2. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori predisposto dall’impresa potrà essere modificato o integrato su invito dell’Amministrazione, ogni volta sia necessario assicurare una migliore esecuzione delle opere ed in particolare:
a) per coordinare le lavorazioni oggetto di appalto con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte con la realizzazione delle opere, purché gli eventuali ritardi non siano imputabili ad inadempienze dell’Amministrazione;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’Amministrazione, che abbiano competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all’art. 92, comma 1, del d.lgs. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’impresa e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal direttore dei lavori.
4. I lavori devono comunque essere eseguiti nel rispetto del programma predisposto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 207/2010.
5. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 158 del d.P.R. 207/2010.
ART. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su
segnalazione dell’esecutore, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni riconducibili alle ipotesi previste all’art. 132, comma 1, del d.lgs. 163/2006, che impongano la redazione di una variante in corso d’opera.
2. Trovano applicazione l’art. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 e, per quanto compatibili, gli artt. 158, 159 e 160 del d.P.R. 207/2010.
3. L’impresa, qualora per cause ad essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito contrattualmente, potrà chiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal responsabile del procedimento, acquisito il parere del direttore dei lavori.
ART. 15 - PENALI IN CASO DI XXXXXXX
1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per l’ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari allo 1 per mille sull’importo contrattuale.
2. La penale è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai sensi dell’art. 145, comma 6, del d.P.R. 207/2010.
3. Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del d.P.R. 207/2010, l’importo complessivo della penale non può superare il dieci per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli artt. 145, comma 4, del d.P.R. 207/2010 e l’art. 136 del d.lgs. 163/2006, in tema di risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi.
ART. 16 - ANTICIPAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 5 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 1997,
n. 140, come espressamente richiamati dall’art. 140, comma 1, del d.P.R. 207/2010, non è ammessa anticipazione sull’importo contrattuale.
ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l’impresa avrà eseguito lavori per un importo complessivo non inferiore a €.12.000,00 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato.
2. La relativa quota degli oneri per la sicurezza sarà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. 207/2010. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
4. L’ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare.
5. I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo sono quelli stabiliti all’art. 143, commi 1 e 2 del d.P.R. 207/2010;
6. In caso di ritardo nei pagamenti trova applicazione il disposto di cui all’art. 144 del d.P.R. 207/2010.
6. È facoltà dell’esecutore, trascorsi i termini previsti ai precedenti commi e nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 c.c. In alternativa, all’esecutore è riconosciuta la facoltà, previa costituzione in mora dell’Amministrazione, di procedere giudizialmente per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
7. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del d.P.R. 207/2010, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, l’Amministrazione provvederà ad effettuare il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di detta sospensione.
8. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9, della L. 24 dicembre 2006, n. 286, nonché dell’art. 118, commi 3 e 6, del Codice, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
- qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dal pagamento precedente.
ART. 18 - PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale è redatto entro giorni 90 dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.
2. In sede di conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’esecutore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l’esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
4. La rata di saldo e la ritenuta a garanzia previste all’art. 4 del d.P.R. 207/2010 sono corrisposte dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
5. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla previa costituzione della garanzia fidejussoria prevista all’art. 141, comma 9, del d.lgs. 163/2006, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c.
6. L’importo assicurato con la garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 5 deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 124 del d.P.R. 207/2010.
7. In caso di ritardato pagamento della rata di saldo si applicano le disposizioni contenute all’art. 144 del
d.P.R. 207/2010.
ART. 19 - REVISIONE PREZZI
1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del d.lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, c.c., fatto salvo quanto espressamente previsto, per la compensazione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, dall’art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. 163/2006.
2. Al contratto di appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al due per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione e da questa accettato ai sensi dell’art.117, comma 3, del d.lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
ART. 21 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
1. La valutazione del lavoro è effettuata secondo le specifiche date nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
2. Il corrispettivo per il lavoro è « a misura » e resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo quanto indicato e previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.
4. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale.
5. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l’esecutore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
ART. 22 – ONERI PER LA SICUREZZA
1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale.
ART. 22Bis – COSTO DELLA MANODOPERA
La quantificazione della manodopera, considerata circa il 30% dell’importo dei lavori, sulla base di una stima storica (degli ultimi 5 anni) di lavori con identica tipologia effettuati da imprese locali per conto di questa’Amministrazione; la stessa non è soggetta a ribasso d’asta come recita l’art. 32, comma 7-bis, del D. Lgs n. 69/2013 convertito con modificazioni in L. n. 98/2013, art. 82 del Codice Appalti, comma 3-bis)
ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante », così come espressamente stabilito all’art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006.
3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006.
ART. 24 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. L’importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al cinquanta per cento qualora l’esecutore sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEN ISO 9000 così come previsto dall’art. 113, comma 1, del Codice.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.
ART. 25 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l’esecutore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 125 del d.P.R. 207/2010 a presentare una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123 che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata pari ad €.500.000,00 secondo quanto come previsto dall’art. 125, comma 2, del d.P.R. 207/2010.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con riferimento ai rischi di cui ai commi 3 e 5, sia con riferimento alla responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’Amministrazione.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo di
imprese, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART. 26 - VARIAZIONE DEI LAVORI
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che per ciò l’impresa esecutrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del d.lgs. 163/2006 e dagli artt. 161 e 162 del d.P.R. 207/2010.
2. Non saranno riconosciute come varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori preventivamente approvato dal responsabile del procedimento.
3. Non costituiscono varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo previsto in contratto per la realizzazione dell’opera.
4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
5. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 81/2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 40, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 41.
6. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 81/2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento, l’adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento previsti rispettivamente all’art. 131, comma 2, lettera a), del d.lgs. 163/2006, all’art. 100 del d.lgs. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 90, comma 5, del d.lgs. 81/2008.
ART. 27 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara, alla quale sarà invitato anche l’esecutore originario.
2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell’importo del contratto originario.
ART. 28 – LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale o mediante l’applicazione del prezziario regionale vigente al momento dell’aggiudicazione dell’appalto.
2. In tutti i casi in cui, nel corso dell’appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con le modalità di cui all’art.163 del d.P.R. 207/2010.
ART. 29 - NORME GENERALI DI SICUREZZA
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’esecutore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela previste agli artt. 15, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. 81/2008, all’allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART. 30 - PIANI DI SICUREZZA
1. Ove ricorra, per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 81/2008, è fatto obbligo all’esecutore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’art. 131, comma 2, lettera b) del Codice e al punto 3.1. dell’allegato XV, al d.lgs. 81/2008.
2. Tale piano è consegnato alla stazione appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
3. L’esecutore può, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori per renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure per garantire concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
ART. 31 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1.L’esecutore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, redatto rispettivamente ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L’esecutore è altresì tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro.
ART. 32 – SUBAPPALTO
1. Per il subappalto e l’affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 118 del d.lgs. 163/2006 e all’art. 170 del d.P.R. 207/2010.
2. È consentito il sub-affidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal presente capitolato, sempreché l’esecutore, all’atto dell’offerta, o nel caso di varianti in corso d’opera nell’atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.
3. L’affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
a) che l’esecutore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni oggetto di sub- affidamento, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che l’esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta all’Amministrazione la documentazione attestante il possesso da parete del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da subaffidare, nonché la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del Codice;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della l. 575/1965, e successive modificazioni.
4. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che l’Amministrazione abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’art. 118, comma 4, del d.lgs. 163/2006, l’esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%. L’esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l’effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’esecutore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’esecutore, devono trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
e) l’esecutore dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’esecutore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il pagamento del successivo SAL
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’art. 107, comma 2, lettere c), d) ed l) e t) del d.P.R. 207/2010.
8. L’esecutore resta in ogni caso responsabile per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.
9. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.
ART. 33 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e pertanto l’esecutore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori e cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.
ART. 34 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del d.lgs. 163/2006, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera varia in misura non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, troverà applicazione l’accordo bonario.
2. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale
ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. 163/2006.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione dei lavori, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. In caso di risoluzione si farà luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’esecutore, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di detti materiali, attrezzature e mezzi d’opera devono essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
ART. 36 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa esecutrice, il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.
2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
3. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 199, comma 2, del d.P.R. 207/2010.
ART. 37 - TERMINI PER IL COLLAUDO
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
32 Durante l’esecuzione dei lavori è facoltà dell’Amministrazione effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
ART. 38 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA
1. È ammessa la presa in consegna anticipata dell’opera subito dopo l’ultimazione dei lavori, e prima dell’emissione del collaudo provvisorio, secondo le modalità di cui all’art. 230 del d.P.R. 207/2010.
ART. 39 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Oltre agli oneri contemplati nel capitolato generale d’appalto, nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nel presente capitolato speciale, sono a carico dell’esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera;
c) la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade;
d) l’assunzione di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione del contratto;
e) l’esecuzione in sito, o presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e sui manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
h) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere, di locali ad uso ufficio per la direzione lavori, che siano arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
i) per i lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde, ecc., l’esecutore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione.
ART. 40 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’Amministrazione.
2. Ove non diversamente prescritto, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in aree idonee nel cantiere a cura e spese dell’esecutore, essendo quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
ART. 41 – CUSTODIA DEL CANTIERE
1. È a carico e cura dell’esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Amministrazione.
ART. 42 – CARTELLO DI CANTIERE
1. L’esecutore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. di base e cm. di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
ART. 43 – DANNI DA FORZA MAGGIORE
1. Non verrà accordato all’esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non nei casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita all’art. 166 del d.P.R. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall’impresa entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.
ART. 44 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’esecutore:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.