Contratto di sponsorizzazione: non rilevano le vicende personali e private del testimonial
Contratto di sponsorizzazione: non rilevano le vicende personali e private del testimonial
Trib. Milano, sez. I civ., sentenza 9 febbraio 2015 (Est. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Contratti atipici di sponsorizzazione – Figura negoziale comunemente definita “contratto di testimonial” – Contratto concluso dallo sportivo (calciatore) in qualità di testimonial di un prodotto commerciale – Risoluzione per danno all’immagine – Interpretazione – Fatti legati alla vita professionale (es. squalifica per doping) – Sussiste – Fatti legati strettamente alla vita personale (es. partecipazione a festini cd. hard) – Esclusione
Per la particolarità del regolamento di interessi che deriva dal contratto di sponsorizzazione e per le caratteristiche del soggetto scelto come “testimonial”, l’impegno che assume lo sportivo a comportarsi per l’intera durata del contratto “con correttezza e lealtà e nel rispetto di elevati principi etici, senza causare alcun danno alla sua immagine e/o reputazione” deve ritenersi riferito principalmente al suo ambito professionale. E’ chiaro infatti che la scelta di un determinato soggetto come “testimonial” per la promozione di prodotti che non hanno alcuna attinenza con la sua attività deriva proprio dalla notorietà e dalla fama che quel soggetto ha conquistato presso il pubblico dei consumatori per le capacità dimostrate nello svolgimento dell’attività professionale che lo ha reso famoso ed ammirato. Ne deriva che, allorché la scelta del “testimonial” cade su uno sportivo, in particolare su di un calciatore, i comportamenti dell’atleta principalmente idonei a minare in modo rilevante la sua immagine pubblica sono quelli che riguardano la sua vita professionale o che comunque risultano in grado di compromettere quelle qualità personali per cui è noto al grande pubblico e che sono indubbiamente alla base della scelta imprenditoriale di farne un testimonial di prodotti a largo consumo. Taluni comportamenti dell’atleta ben possono quindi giustificare la risoluzione del contratto da parte dello sponsor – ad esempio una squalifica per doping o il tenere gravi condotte antisportive durante le gare o il venir meno senza giustificato motivo ai suoi impegni professionali ecc – in quanto costituiscono evidenti violazioni dell’obbligo di comportarsi in modo corretto e leale e il venir meno a taluni principi etici propri di qualunque disciplina sportiva (e sovente richiamati in contratti come quello in esame). Per l’effetto, il venir meno all’obbligo di non ledere la propria immagine non può ravvisarsi in scelte di carattere strettamente privato che nulla hanno a che vedere con la professionalità del “testimonial” o in comportamenti dello stesso che attengono alla sua sfera sessuale, alle sue idee politiche o al credo religioso ecc. In altri termini, l’aver concluso un
contratto di sponsorizzazione non può comportare per il “testimonial” la rinuncia a scelte di vita che, pur essendo del tutto legittime, potrebbero provocare un offuscamento della propria immagine pubblica, come ad esempio nel caso di una relazione sentimentale non approvata dal pubblico oppure nel caso della rottura di una relazione coniugale o ancora nel caso di professione di idee “controcorrente” o di conversione ad un credo religioso “impopolare” in un certo contesto storico e sociale; tali comportamenti non possono certo considerarsi inadempimenti di obblighi nascenti dal contratto di sponsorizzazione, in quanto sono espressione del diritto di autodeterminazione del singolo e l’eventuale assunzione da parte del “testimonial”, al momento della conclusione del contratto dell’obbligazione di astenersi da condotte di tal genere sarebbe nulla e priva di effetti, perché in contrasto con i principi generali – sanciti anche nella Costituzione
– in tema di diritti della personalità. In particolare, la decisione dello sportivo di trascorrere una notte con una o più prostitute o con transessuali attiene alla sua vita privata e al suo diritto di vivere come crede la sua sessualità, senza che ciò possa neppure astrattamente far configurare l’inadempimento di un obbligo (eventualmente nullo) contrattualmente assunto con lo sponsor.
(Massima a cura di Xxxxxxxx Xxxxxxx – Riproduzione riservata)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con contratto del …..2007 …. e la .. licenziataria del diritto di sfruttamento dell’immagine del primo (attori), hanno concesso a … s.r.l. (convenuto) per un corrispettivo complessivo di euro 1.500.000,00 il diritto di sfruttamento fino al …2009 dell’immagine, del nome, dello pseudonimo, del ritratto, della voce e della firma del notissimo calciatore
… “…”, per la promozione in tutto il mondo dei prodotti … commercializzati con il marchio “…”.
Nel presente giudizio gli attori chiedono di accertare l’’inefficacia della risoluzione di diritto del contratto invocata dalla società convenuta con missiva del …2009 sulla base della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto – senza che ne ricorressero i presupposti o comunque dopo aver tacitamente rinunciato alla risoluzione secondo quanto dedotto dalla difesa attrice – e di condannare … a pagare il residuo corrispettivo dovuto in base al suddetto, pari ad euro 550.000,00 oltre iva ed interessi moratori ex D,Lvo 231/2002.
Sin dalla comparsa costitutiva tempestivamente depositata, la società convenuta ha contestato la pretesa avversaria e dedotto che il comportamento tenuto da … nell’aprile del 2008 di cui si era ampiamente occupata la stampa di tutto il mondo costituiva una violazione degli obblighi assunti dal “testimonial” nel contratto dell’ottobre 2007 e legittimava la risoluzione sulla base del clausola risolutiva pattuita dalle parti e in ogni caso la risoluzione giudiziale per inadempimento ex art. 1453 c.c., con conseguente condanna delle
controparti a restituire parte della somma di euro 950.000,00 ricevuta e a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati alla .. s.r.l. Pertanto la società convenuta chiede di accertare l’inadempimento della controparte e di dichiarare l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto sulla base della clausola risolutiva espressa ovvero di pronunciare la risoluzione giudiziale per inadempimento dell’attore, con rigetto della domanda avversaria e con condanna degli attori a restituire parte del corrispettivo ricevuto e a risarcire i danni indicati in oltre tremilioni di euro.
L’istruttoria si è inizialmente esaurita nell’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta nel 2013; con ordinanza del 6/12/2013, riscontrato che negli scritti conclusivi vi era contrasto fra le parti in merito al significato letterale del contratto scritto in lingua inglese, la causa è stata rimessa in istruttoria per procedere alla traduzione dell’accordo e per consentire alle parti di produrre la copia asseverata dei documenti prodotti in lingua straniera e di cui intendevano avvalersi.
Depositate le traduzioni asseverate dei documenti inizialmente prodotti soltanto in lingua straniera ed eseguita dall’ausiliare la traduzione del contratto scritto del 24/10/2007 – su cui non si sono registrate contestazioni delle parti - la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all’udienza del 9/7/2014.
Nell’affrontare il merito delle domande oggetto di causa e sopra richiamate, occorre logicamente muovere dalle domande di risoluzione del contratto avanzate in via riconvenzionale dalla società convenuta. E’ evidente infatti che la pretesa degli attori di ottenere la condanna della società convenuta a pagare il saldo del corrispettivo ancora dovuto (euro 550.000,00) può essere fondata solo qualora risulti che il contratto non si sia risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in base alla clausola risolutiva o comunque non vada risolto ex art. 1453 c.c. per inadempimento degli attori.
Il contratto del 24/10/2007 va inquadrato nei cd contratti atipici di sponsorizzazione, in particolare nella figura negoziale comunemente definita “contratto di testimonial”.
A fronte del pagamento da parte della impresa convenuta di un corrispettivo di euro 1.500.000,00, il famosissimo calciatore … … (noto al grande pubblico semplicemente come “..”) e la società licenziataria …
s.r.l. (di cui all’epoca … era legale rappresentante) hanno concesso alla ..
s.r.l. di sfruttare economicamente fino al ../2009 il nome, lo pseudonimo, la firma, l’immagine ecc. di … per promuovere e commercializzare i prodotti per il trattamento e la cura dei capelli recanti il marchio registrato “..” di cui era titolare la convenuta.
Il contrasto fra le parti non verte in alcun modo sull’iniziale fase del rapporto – caratterizzata dalla registrazione dei video e dalle realizzazione delle immagini, delle registrazioni ecc. da veicolare sui vari “media” per promuovere i prodotti .. oggetto del contratto, né sul pagamento delle prime rate di corrispettivo pattuito – ma riguarda
innanzitutto il contenuto degli obblighi gravanti sul “testimonial” …, la portata della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto (clausola n. 9), e se possa o meno costituire un inadempimento colpevole
– rilevante ai fini della risoluzione del contratto - il comportamento tenuto dal calciatore la notte fra il … del 2008 mentre si trovava nel suo Paese e di cui si è occupata ampiamente la stampa di tutto il mondo.
Gli “obblighi di ..” previsti nella clausola 5 del contratto, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, sono specificati al punto 5.1 laddove le parti hanno pattuito: “.. si impegna personalmente: i) a non intraprendere alcuna azione che violi gli obblighi di non concorrenza (…); ii) ad agire per tutta la durata del presente contratto con correttezza e lealtà e nel rispetto di elevati principi etici, senza causare alcun danno alla sua immagine e/o reputazione; iii) a non modificare (…) la lunghezza dei suoi capelli rispetto alla lunghezza illustrata nell’allegato 2”.
Nella clausola 9.1 del contratto (“risoluzione anticipata”) le parti hanno poi concordato che “fermo restando il diritto di recupero di danni maggiori, .. avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei casi: a) di violazione, integrale o parziale, da parte di .. di qualsiasi obbligazione prevista dal contratto (…). .. potrà anche risolvere immediatamente il presente contratto, senza preavviso, nel caso in cui l’immagine di .., in un periodo successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto, risultasse danneggiata al punto da compromettere la fama di .. sul mercato”. Inoltre - dopo i punti 9.2 e 9.2 bis che non rilevano - al punto 9.3 della clausola risolutiva è specificato che “Qualsiasi mancato esercizio da una parte dei diritti di risoluzione previsti dal presente contratto, non costituirà rinuncia all’adempimento (…), in particolare non costituirà una rinuncia al diritto di opporre un precedente evento (da cui derivi il diritto di risoluzione) congiuntamente a successivi atti di inadempimento, al fine di dimostrare che si sia verificato un evento di risoluzione che abbia fatto sorgere il diritto alla risoluzione” (vd traduzione della dott.ssa .. in atti).
Come detto, la società convenuta chiede di accertare l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto in base alla suddetta clausola, a seguito della manifestazione della sua volontà di ritenersi sciolta dal vincolo negoziale comunicata alla controparte il 31/7/2009, ovvero comunque di pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto per l’inadempimento di … che deduce essere consistito nell’aver compromesso la sua immagine e di riflesso la reputazione commerciale dello “sponsor” .. per aver partecipato ad un “festino a luci rosse in un motel del quartiere … in compagnia di tre prostitute transessuali con le quali avrebbe consumato rapporti sessuali oltre a della droga” e di cui si sarebbe occupata nei giorni successivi la stampa di tutto il mondo (vd p. 3 della comparsa costitutiva della ..). Secondo la prospettazione della società convenuta, nonostante nei mesi successivi la .. avesse cercato di “salvare il salvabile” e confidato nel recupero dell’immagine pubblica di .., chiedendo in più occasioni al suo agente di attivarsi per porre rimedio allo scandalo mediatico che aveva visto protagonista il testimonial dei prodotti .., l’immagine pubblica del campione di calcio risultava irrimediabilmente compromessa e aveva indotto legittimamente lo sponsor a comunicare la risoluzione del rapporto subito dopo che la stampa nel luglio del 2009
aveva rilanciato la notizia dello scandalo a seguito della morte di uno dei transessuali coinvolti nella vicenda.
Gli attori sostengono che l’episodio dell’aprile 2008 non integrerebbe un inadempimento colpevole di …, rimasto vittima di un tentativo di estorsione da parte di prostitute che ignorava essere dei transessuali e con cui non aveva avuto alcun rapporto sessuale, né fatto consumo di droghe come prontamente accertato dalle autorità del suo Paese e reso noto subito all’opinione pubblica attraverso i vari mezzi di stampa; inoltre, secondo la difesa attrice, sarebbe in ogni caso ravvisabile una tacita rinuncia della convenuta alla risoluzione del contratto in quanto .. si era detta interessata a dare esecuzione al contratto ed aveva continuato a sfruttare l’immagine del campione per propagandare i prodotti .., chiesto ulteriore collaborazione al testimonial nei mesi successivi all’evento dell’aprile 2008 e sollecitato la partecipazione di .. a manifestazioni pubbliche anche di carattere sociale, organizzate dal suo staff proprio per superare i riflessi negativi derivati dall’episodio dell’aprile 2008 di cui era stato vittima e di cui aveva parlato la stampa.
Prima di esaminare nel merito la condotta rimproverata all’attore e su cui la società convenuta pretende di fondare la risoluzione del contratto, giova premettere che, facendo applicazione dell’orientamento costante della giurisprudenza, la clausola risolutiva contenuta nel contratto di cui si discute nella parte in cui risulta pattuito che “.. avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei casi: a) di violazione, integrale o parziale, da parte di .. di qualsiasi obbligazione prevista dal contratto” si risolve in una mera clausola di stile. Infatti, “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all'art. 1456 cod. civ. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa” (Cass. 27/1/2009 n. 1950; conf. fra le altre Cass. 26/7/2002 n. 11055).
La stessa previsione del diritto di .. di poter “risolvere immediatamente il presente contratto, senza preavviso, nel caso in cui l’immagine di .., in un periodo successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto, risultasse danneggiata al punto da compromettere la fama di .. sul mercato” (ultimo periodo del punto 9.1) non si segnala certo per particolare specificità delle obbligazioni il cui inadempimento avrebbe dato diritto a .. di sciogliersi dal rapporto contrattuale e va interpretata, anche alla luce del criterio ermeneutico della buona fede (art. 1366), sia in relazione all’impegno del testimonial “ad agire per tutta la durata del presente contratto con correttezza e lealtà e nel rispetto di elevati principi etici, senza causare alcun danno alla sua immagine e/o reputazione (punto ii della clausola 5.1), sia alle peculiarità del regolamento di interessi disciplinato dal contratto di sponsorizzazione in cui è inserita,
sia infine all’esplicita previsione secondo cui la compromissione dell’immagine del “testimonial” dovesse essere tale da poter far ritenere compromessa la stessa “fama” di .. sul mercato di riferimento.
E’ certo che nella scelta di un’impresa di acquisire il diritto di sfruttare l’immagine di un famosissimo calciatore per la promozione commerciale di prodotti che nulla hanno a che vedere con l’attività agonistica svolta dal testimonial vi sia insita la legittima aspettativa che lo sportivo non tenga durante la vigenza del contratto di sponsorizzazione comportamenti che pregiudichino la sua immagine pubblica al punto da poter determinare una compromissione della stessa reputazione commerciale dello sponsor e da risultare pregiudizievole per l’impresa la stessa associazione dell’immagine del testimonial ai prodotti a cui viene associata attraverso una determinata campagna pubblicitaria.
Per la particolarità del regolamento di interessi che deriva da tale tipo di contratto e per le caratteristiche del soggetto scelto come “testimonial”, l’impegno che assume lo sportivo a comportarsi per l’intera durata del contratto “con correttezza e lealtà e nel rispetto di elevati principi etici, senza causare alcun danno alla sua immagine e/o reputazione” non può che ritenersi riferito principalmente al suo ambito professionale. E’ chiaro infatti che la scelta di un determinato soggetto come “testimonial” per la promozione di prodotti che non hanno alcuna attinenza con la sua attività deriva proprio dalla notorietà e dalla fama che quel soggetto ha conquistato presso il pubblico dei consumatori per le capacità dimostrate nello svolgimento dell’attività professionale che lo ha reso famoso ed ammirato. Ne deriva che, allorché come nel caso di specie la scelta del “testimonial” cade su uno sportivo, in particolare su di un famosissimo calciatore (a tutti noto anche con il soprannome “…” per le sue non comuni capacità sui campi di calcio non certo per meriti extracalcistici), i comportamenti dell’atleta principalmente idonei a minare in modo rilevante la sua immagine pubblica sono quelli che riguardano la sua vita professionale o che comunque risultano in grado di compromettere quelle qualità personali per cui è noto al grande pubblico e che sono indubbiamente alla base della scelta imprenditoriale di farne un testimonial di prodotti a largo consumo. Taluni comportamenti dell’atleta ben possono quindi giustificare la risoluzione del contratto da parte dello sponsor – ad esempio una squalifica per doping o il tenere gravi condotte antisportive durante le gare o il venir meno senza giustificato motivo ai suoi impegni professionali ecc – in quanto costituiscono evidenti violazioni dell’obbligo di comportarsi in modo corretto e leale e il venir meno a taluni principi etici propri di qualunque disciplina sportiva (e sovente richiamati in contratti come quello in esame). Tuttavia, contrariamente a quanto sembra ritenere la società convenuta, non solo siffatti comportamenti che potrebbero astrattamente giustificare la risoluzione del contratto in presenza della clausola risolutiva espressa debbono essere imputabili a dolo o colpa del “testimonial”, ma in ogni caso il venir meno all’obbligo di non ledere la propria immagine non può ravvisarsi in scelte di carattere strettamente privato che nulla hanno a che vedere con la professionalità del “testimonial” o in comportamenti dello stesso che attengono alla sua sfera sessuale, alle sue idee politiche o al credo religioso ecc. In altri termini, come è stato ben evidenziato da attenta dottrina - nonostante
qualche precedente giurisprudenziale di merito sembra propendere per un’opinione discorde - l’aver concluso un contratto di sponsorizzazione non può comportare per il “testimonial” la rinuncia a scelte di vita che, pur essendo del tutto legittime, potrebbero provocare un offuscamento della propria immagine pubblica, come ad esempio nel caso di una relazione sentimentale non approvata dal pubblico oppure nel caso della rottura di una relazione coniugale o ancora nel caso di professione di idee “controcorrente” o di conversione ad un credo religioso “impopolare” in un certo contesto storico e sociale; tali comportamenti non possono certo considerarsi inadempimenti di obblighi nascenti dal contratto di sponsorizzazione, in quanto sono espressione del diritto di autodeterminazione del singolo e l’eventuale assunzione da parte del “testimonial”, al momento della conclusione del contratto dell’obbligazione di astenersi da condotte di tal genere sarebbe nulla e priva di effetti, perché in contrasto con i principi generali – sanciti anche nella Costituzione – in tema di diritti della personalità.
Nel caso in esame, la malcelata censura mossa dalla società convenuta a .. consiste a ben vedere nel fatto che nell’aprile del 2008 - allorché era tesserato con la squadra del .. e militava nel campionato italiano di serie A - mentre si trovava in .. per recuperare da uno dei gravi infortuni che hanno caratterizzato la sua carriera, alcuni mezzi di informazione diedero notizia che il calciatore era stato “scaricato dalla fidanzata dopo la serata con i trans” (vd articolo di stampa doc. 3 del convenuto). E’ evidente che
– anche a voler prescindere dal fatto che la notizia come veicolata nell’immediatezza da alcuni lanci di agenzia è poi risultata subito infondata – la decisione dello sportivo di trascorrere una notte con una o più prostitute o con transessuali attiene alla sua vita privata e al suo diritto di vivere come crede la sua sessualità, senza che ciò possa neppure astrattamente far configurare l’inadempimento di un obbligo (eventualmente nullo) contrattualmente assunto con lo sponsor.
In realtà, come emerge chiaramente dalla lettura dello stesso articolo di stampa suddetto e dagli altri articoli prodotti sia dalla società convenuta che dagli attori, i media riferirono immediatamente che il calciatore era stato vittima di un tentativo di estorsione da parte di tre transessuali i quali, per estorcergli denaro, lo avevano minacciato di rivelare di aver avuto rapporti sessuali con il campione e di aver assunto cocaina durante una notte brava trascorsa insieme in un albergo. Come prontamente riferito dagli organi di informazione sulla base di quanto accertato dalle autorità di polizia, a cui lo sportivo si era subito rivolto per denunciare l’accaduto, .. ignorava che la ragazza appena conosciuta in un locale pubblico di … fosse un transessuale e, volendo trascorrerci la notte, aveva deciso di recarsi con lei in un albergo dove erano poi stati raggiunti da altri due transessuali; in albergo i tre malviventi avevano minacciato il calciatore (a loro ovviamente ben noto) di rivelare alla stampa di aver fatto sesso insieme e di aver assunto sostanze stupefacenti se non avesse pagato un’ingente somma di denaro; accortosi di essere caduto in un tranello e di essere vittima di un’estorsione il calciatore era scappato e si era rivolto immediatamente alla polizia denunciando l’accaduto (vd articoli di stampa prodotti dagli attori, in particolare doc. 19 e 20).
Sin dai primi giorni successivi all’episodio che lo aveva visto protagonista, come risulta anche dai documenti di parte convenuta … dichiarò alla stampa di aver commesso un errore e di vergognarsi per aver desiderato di passare una notte con delle prostitute, precisando: di aver ignorato che si trattava di transessuali; di essersi rifiutato di avere qualsiasi rapporto appena accortosi della loro identità sessuale; di non aver fatto uso di droghe; che tutto ciò non aveva nulla a che fare con la sua vita professionale e non avrebbe inciso in alcun modo sulla sua carriera di calciatore (vd doc. 4 e 6 di parte convenuta).
Nel valutare la eventuale rilevanza della condotta del calciatore ai fini della risoluzione del contratto di cui si discute, non privo di significato risulta il fatto che nel periodo immediatamente successivo soltanto l’agente pubblicitario incaricato dalla … di curare la campagna “..” prese contatto con l’agente del calciatore, chiedendo quali iniziative intendessero adottare per superare lo “scandalo” esploso sulla stampa, sollecitando la partecipazione di … ad alcune manifestazioni pubbliche e chiedendo notizie sui prevedibili tempi di recupero dell’atleta (all’epoca come detto infortunato), mentre nessuno dei responsabili della … comunicò un disappunto dell’azienda per l’accaduto e tanto meno manifestò in qualche maniera la volontà della … di sciogliere il contratto in corso (vd doc. 7, 8 e 9 del convenuto).
Anche dal tenore della mail inviata il 22/7/2008 (dopo tre mesi dallo “scandalo”) dalla . ( ) all’agente del calciatore, emerge chiaramente che
la preoccupazione dello sponsor era rappresentata in primo luogo dai tempi di recupero di .. dall’infortunio (che gli impediva di giocare); pur venendo sollecitate iniziative volte al recupero dell’immagine del calciatore come campione di valori umani e professionali e una conferenza stampa da tenere a .. entro la metà di settembre, per annunciare al pubblico le attività e i programmi futuri che avrebbero dato visibilità ed accresciuto l’immagine dello sportivo, in nessun modo lo sponsor metteva in dubbio la prosecuzione del rapporto contrattuale per cui è causa (vd doc. 12 del convenuto).
Solo alla fine di Luglio del 2009, dopo circa 15 mesi dallo “scandalo” e quando mancavano appena 5 mesi alla scadenza del contratto di sponsorizzazione (prevista per il 31/12/2009), .. decise di comunicare alla controparte la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, facendo riferimento ai fatti diffusi dai media di tutto il mondo accaduti nell’aprile dell’anno prima (gli unici contestati a ..) e a generici successivi eventi connessi con le persone coinvolte nei fatti menzionati, che a detta dello sponsor avevano danneggiato l’immagine di .. e la reputazione dello .. (vd doc. 14 del convenuto).
Appare evidente, proprio per la tipologia del contratto di sponsorizzazione, che se effettivamente … avesse ritenuto l’immagine del “testimonial” compromessa, al punto da risultare dannosa per la reputazione commerciale e imprenditoriale dello sponsor l’associazione della figura di … ai prodotti “….”, non avrebbe certo atteso quindici mesi dall’esplosione dello “scandalo” mediatico (invocato a sostegno della risoluzione) prima di comunicare la propria volontà di risolvere il contratto e, soprattutto, prima di porre termine alla campagna
pubblicitaria che vedeva associati i suoi prodotti all’immagine del calciatore brasiliano e che è pacificamente proseguita fino alla comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva.
Anche a non voler tener conto che la massiccia campagna promozionale dei prodotti “..” associati alla capigliatura di .. - prima costantemente rasato e poi obbligato a mantenere una certa lunghezza dei capelli, che nelle intenzioni dello sponsor doveva apparire “favorita” dai prodotti .. - aveva provocato sin dai primi mesi del 2008 la reazione di varie associazioni di consumatori e l’apertura di procedimenti sanzionatori per pubblicità ingannevole, come pure documentato dagli attori, non ricorrono affatto nel caso di specie i presupposti per la risoluzione contrattuale invocata dalla società convenuta.
Non solo infatti il comportamento del “testimonial” non giustificava la risoluzione del contratto da parte della . … s.r.l. in base alla clausola risolutiva espressa (9.1) contenuta nella scrittura del 24/10/2007, ma è lo stesso comportamento tenuto dallo sponsor nei quindici mesi successivi all’aprile del 2008 a far escludere che possa ravvisarsi un inadempimento dell’attore di gravità tale nell’economia complessiva del rapporto da poter fondare la risoluzione giudiziale ex artt. 1453-1455 c.c., pure invocata nel presente giudizio.
Né la società convenuta può utilmente invocare il punto 9.3 del contratto
- “Qualsiasi mancato esercizio da una parte dei diritti di risoluzione previsti dal presente contratto, non costituirà rinuncia all’adempimento (…), in particolare non costituirà una rinuncia al diritto di opporre un precedente evento (da cui derivi il diritto di risoluzione) congiuntamente a successivi atti di inadempimento, al fine di dimostrare che si sia verificato un evento di risoluzione che abbia fatto sorgere il diritto alla risoluzione” - che non assume rilievo ai fini della presente decisione. Tale pattuizione è infatti chiara espressione della comune volontà delle parti di consentire a ciascun contraente di poter far valere, in presenza di successivi inadempimenti, anche un inadempimento precedente della controparte che di per sé avrebbe potuto consentirgli di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Nel caso di specie, … non ha neppure dedotto l’esistenza di inadempimenti diversi e successivi rispetto all’asserito inadempimento su cui chiede di accertare l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto o di pronunciare la risoluzione giudiziale.
Pertanto, le domande di risoluzione avanzate in via riconvenzionale dalla società convenuta sono infondate e vanno respinte.
Ne consegue che identica sorte spetta alle conseguenti domande di restituzione del corrispettivo e di risarcimento del danno.
A fronte del rigetto delle domande della società convenuta, vanno invece accolte le domande degli attori.
Per le ragioni esposte, in assenza di un inadempimento del “testimonial”
… va infatti dichiarata priva di effetti la comunicazione da parte di … di
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di sponsorizzazione del 24/10/2007.
Essendo incontroverso che la società convenuta non ha pagato l’ultima rata del corrispettivo pattuito dovuta alla scadenza del contratto (31/12/2009), .. s.r.l. in liquidazione (già .. s.r.l.) va condannata a pagare a … s.r.l. in liquidazione la somma di euro 550.000,00 oltre IVA (clausola
6.1 del contratto).
Su tale importo, la società debitrice è altresì tenuta a corrispondere gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lvo 231/2002 applicabile al credito in questione, con decorrenza dalla data di esigibilità del credito e sino al saldo.
Infine, per il principio della soccombenza, la medesima società convenuta va altresì condannata a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate come in dispositivo e comprensive degli oneri di traduzione anticipati dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 24/2/2010, da … (….) e … s.r.l. in liquidazione nei confronti di .. s.r.l. in liquidazione (già .. .. s.r.l.), nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. in accoglimento delle domande degli attori, dichiara priva di effetto la comunicazione della società convenuta di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto concluso dalle parti il 24/10/2007 e condanna .. s.r.l. in liquidazione (già .. s.r.l.) a pagare a . ..
s.r.l. in liquidazione la somma di euro 550.000,00 oltre I.V.A., maggiorata degli interessi moratori ex D,Lvo 231/2002 dalla data di esigibilità del credito (31/12/2009) sino al saldo;
2. rigetta le domande riconvenzionali della società convenuta;
3. condanna … s.r.l. in liquidazione (già … s.r.l.) a rifondere alle controparti le spese di lite liquidate in complessivi euro 29.100,00, di cui euro 4.100,00 per esborsi ed euro 25.000,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 9/2/2015.
Il Giudice
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx