CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI
CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI
Rep. n.
TRA
L'Università degli Studi Roma Tre – con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx 000, C.F.04400441004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Napoli il 12/7/1954
E
L'Azienda / Ente INFN ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI
(LNF), Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, con sede legale in XXX XXXXXX XXXXX 00 - 00000, XXXXXXXX(XXXX), (x.x. 84001850589 / P.Iva 04430461006), d'ora in poi denominato
"soggetto ospitante" rappresentata dal Rappresentante Legale XXXXX XXXXX nato a ROMA il 19/07/1960
PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142 e xx.xx.
VISTO l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;
VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei Tirocini curriculari e dei Tirocini formativi e di orientamento approvato dal Senato Accademico del 20.04.2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 27.04.2017
Si conviene quanto segue
Art. 1
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta dell'Università ed in relazione alla propria disponibilità, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del DM del 25 marzo 1998 n. 142.
Art. 2
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 9/04/2008 n.81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
Per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
il nominativo del tutor universitario;
il nominativo del tutor del soggetto ospitante;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante; le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.
Art. 3
L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e tutti i regolamenti o le procedure di sicurezza previste dalla Società/Ente ospitante ivi compreso l'obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuali ove previsto;
mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal tutor del soggetto ospitante.
La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutor universitario e all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
Sono consentite, per giustificati motivi, una o più sospensioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso dell'Università, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta all'Università.
Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto sopra citato.
Art. 4
Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.
Il soggetto ospitante deve inoltre assicurare il rispetto degli adempimenti di legge e dei regolamenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna a garantire le condizioni di sicurezza, di igiene e tutela della salute del tirocinante nel rispetto della normativa di riferimento sollevando da qualsiasi onere l'Università.
Il soggetto ospitante garantisce la conformità normativa degli immobili, attrezzature, arredi messi a disposizione assicurandone la corretta manutenzione ed efficienza.
Il soggetto ospitante si impegna a fornire adeguata informazione/ formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere ivi compreso l'utilizzo di attrezzature.
Il soggetto ospitante si impegna a far adottare i DPI al tirocinante con la relativa formazione, informazione e addestramento per il loro corretto utilizzo.
Eventuali obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria del tirocinante gravano sull'ente ospitante.
Art. 5
L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, trasmettendo la relativa documentazione all'Università.
Art. 6
L'Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
Art. 7
Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.
Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.
Art. 8
La presente Convenzione ha la durata di 5 anno/i dalla data della firma. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta, deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.
Roma,
Per l'Università Università degli Studi "Roma Tre"
Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Direttore Generale
Per il soggetto ospitante (Timbro e firma)