CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA “MICRONIDO” DEL COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA PER IL PERIODO EDUCATIVO SCOLASTICO 2020/2021 E 2021/2022
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA “MICRONIDO” DEL COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA PER IL PERIODO EDUCATIVO SCOLASTICO 2020/2021 E 2021/2022
Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione completo di un micro- nido d’infanzia, destinato a bambini di età compresa fra i 12 e 36 mesi d’età da attivarsi in una struttura di proprietà del Comune di Prignano s/S, posta in via De Gasperi, ed idonea ad ospitare fino ad un massimo di 14 bambini.
Per “gestione completa” si intende la gestione dei servizi educativi e dei servizi generali, incluse le sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo, la fornitura di materiale di consumo, disinfezione sanificazione e di pulizia e del materiale didattico previsto nel progetto pedagogico-educativo- organizzativo (con esclusione del servizio di refezione).
Per i servizi l’Amministrazione comunale concede in uso gratuito i locali siti in Prignano sulla Secchia Via De Gasperi, unitamente agli arredi. La struttura è autorizzata ad ospitare un numero massimo di 14 bambini. Il gestore sarà responsabile della custodia di quanto sopra.
I servizi di cui sopra devono ottemperare alle caratteristiche previste dalla legge regionale vigente e soddisfare i requisiti organizzativi definiti dalle direttive regionali e nel rispetto di ogni altra norma vigente o che verrà emanata in materia.
Il Comune si riserva la facoltà di definire annualmente l’organizzazione del servizio micro-nido complessivamente inteso, con relative modalità, i funzione dell’età dei bambini richiedenti il servizio.
Art.2 Organizzazione del servizio
Il servizio di micronido deve essere attivato per almeno 195 giorni nel periodo indicativo che va dal 1° lunedì di settembre fino al 30 giugno, da lunedì al venerdì con possibilità di sospensione nel periodo natalizio e pasquale, secondo il calendario annuale fissato dall’Amministrazione comunale.
L'appalto prevede la gestione di un’unica sezione mista costituita da n. 14 posti di capienza massima della struttura con servizio in parte a tempo pieno e in parte a tempo parziale. L’orario giornaliero di apertura del servizio di micro nido è il seguente:
1. Per i posti di nido a tempo pieno l’attivazione del servizio deve avvenire dalle ore 7,30 alle ore 16,00;
2. Per i posti di nido a tempo parziale l’attivazione del servizio deve avvenire dalle ore 7,30 alle ore 13,30.
Nei limiti della capienza prevista e negli spazi inutilizzati nella fascia oraria pomeridiana, nelle giornate di sabato e domenica, la ditta potrà essere autorizzata a gestire autonomamente posti per servizi integrativi, concordandone numero e tipologia con l’Amministrazione Comunale.
Nel progetto dell’organizzazione del personale dovranno essere indicati i tempi e i turni di lavoro dello stesso per assicurare il rispetto del rapporto operatori/bambini previsto dalla vigente normativa regionale in materia.
Qualora si verificasse la presenza di minori in situazione di disabilità, il soggetto risultato aggiudicatario inoltre dovrà essere in grado di fornire personale educativo qualificato per seguire in modo adeguato questo tipo di utenza.
Art. 3
Durata del contratto e modifiche in corso di efficacia
La durata dell’appalto viene stabilita per due anni educativi – scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2022).
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento per un ulteriore anno (2022/2023) alle stesse condizioni normo-economiche dell’affidamento principale.
Qualora si verificassero diminuzioni nel numero degli iscritti al servizio, il Comune di Prignano si riserva la facoltà di ridefinire, anche in corso d’anno, il numero dei bambini frequentanti il servizio. L’aggiudicatario e’ quindi obbligato ad effettuare il servizio anche per un numero inferiore di bambini, adeguando l’assetto organizzativo del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia, con la conseguente riduzione del corrispettivo del servizio in relazione alle prestazioni effettivamente rese, fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto.
Art.4 Organizzazione della ditta
La ditta provvede ad indicare un responsabile del servizio che risponda dei rapporti contrattuali fra ditta e Comune; la ditta designa almeno un pedagogista responsabile della gestione didattico- pedagogica del servizio dotato di idoneo diploma di laurea ed adeguata esperienza nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla direttiva della Regione sull'accreditamento dei servizi per bambini in età 0-2 anni, che può anche coincidere con la figura del responsabile dell’appalto.
Viene designato inoltre un responsabile dei servizi presso la struttura, scelto fra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso.
Art. 5 Personale impiegato
La ditta provvede ai servizi di cui al presente appalto con proprio personale con adeguato rapporto numerico tra personale e bambini in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, va comunque assicurato in ogni momento della giornata un numero di personale adeguato a salvaguardare la sicurezza dei minori in relazione agli spazi, alle attività svolte ed al grado di autonomia dei bambini presenti nella struttura.
Il personale dovrà essere di età non inferiore a 18 anni, in possesso del requisito di sana e robusta costituzione fisica, idoneità piena alla mansione per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme di igiene previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso delle eventuali certificazioni sanitarie richieste, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro.
La ditta, in considerazione della specifica delicatezza del servizio, dovrà garantire altresì il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario del
personale che intende impiegare nei servizi, così come disposto dall’art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall’art. 2 del D. Lgs. n.39 del 4/3/2014 in attuazione della direttiva 2011/93 dell’Unione Europea, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il personale addetto al servizio dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste nel capitolato, osservare il segreto professionale, attuare gli indirizzi indicati dall’Amministrazione, rispettare gli orari di servizio, mantenere un comportamento corretto verso gli utenti e le famiglie. Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, di serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione. Il personale della ditta dovrà attenersi scrupolosamente al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 ed al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Prignano approvato dalla Giunta 114/2013.
Il comune si riserva il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all’ambiente di lavoro e/o al contesto educativo; in tal caso l’impresa ha l’obbligo di provvedere e di procedere alla sostituzione entro 2 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.
Il personale della ditta dovrà inoltre essere dotato di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d’uso, nonchè di cuffie, guanti e quant’altro possa risultare opportuno o reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari.
La ditta appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, impiegati presso le strutture comunali, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro.
La ditta deve provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi ed al primo soccorso ed alla formazione dei preposti.
La Ditta dovrà garantire l’impiego:
⮚ di personale educatore in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella direttiva regionale relativa ai requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 85/2012, par. 1.8 e con:
- un’esperienza lavorativa in qualità di educatore di nido d’infanzia o equivalente almeno biennale e che abbia partecipato negli ultimi tre anni ad attività di formazione attinente.
I titoli di studio dovranno essere posseduti anche dal personale educatore reclutato per prestazioni temporanee.
⮚ di un coordinatore pedagogico responsabile della gestione pedagogico-organizzativa dei servizi di cui al presente capitolato in possesso del titolo di studio previsto dalla L.R. 1/2000 e ss.mm.e ii. art.33 comma 1, in possesso di un’esperienza lavorativa almeno triennale, che abbia partecipato negli ultimi due anni ad attività di formazione per almeno 40 ore.
Il coordinatore pedagogico incaricato e’ tenuto a collaborare in maniera proficua con il Servizio Coordinamento 0/6 dell’Unione dei Comuni in modo da contribuire alla costruzione e al consolidamento dell’identità pedagogica dei servizi coinvolti.
E’ compito del coordinatore pedagogico, tra l’altro:
- mantenere un costante rapporto di collaborazione con il Comune di Prignano;
- garantire un costante raccordo e collaborazione con il coordinamento pedagogico distrettuale , organizzando anche momenti di incontro.
- garantire la presenza nei collettivi del nido, nei momenti di quotidianità all’interno della sezione per attività di osservazione e supporto al personale educatore, nell’incontro con i genitori dei bambini neo-inseriti.
- incontrare i genitori che ne facciano richiesta per problematiche specifiche e partecipare a riunioni con il personale del servizio istruzione del Comune e/o con il personale dell’Azienda USL per tutto ciò che concerne inserimenti, progettazioni e verifiche relative a bambini con handicap.
Relativamente ai servizi generali la ditta dovrà fornire personale addetto in possesso almeno della licenza media inferiore o che abbia comunque assolto l’obbligo scolastico.
Art. 6
Obblighi verso il personale
La ditta aggiudicataria è tenuta all’esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti in materia fiscale, di prevenzione ed assicurazione sugli infortuni sul lavoro, nonchè delle assicurazioni sociali anche risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché all’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela dei lavoratori.
La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.
La ditta contrarrà, prima dell’inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l’intera permanenza nelle strutture scolastiche oggetto del presente appalto.
Entro il temine che verrà fissato la ditta aggiudicataria trasmetterà una copia della polizza. Nell’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. La ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.
Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Art. 7 Organizzazione del personale
All’inizio di ogni anno scolastico la ditta presenta al Responsabile del settore Scuola, il piano di inserimento del proprio personale - educatore ed ausiliario - assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell’anno precedente.
Nel servizio di nido, nella fascia oraria 7,30 – 16,00, la ditta deve assicurare comunque sempre un numero di educatori adeguato alla salvaguardia e sicurezza dei bambini, mantenendo i rapporti numerici previsti dalla normativa regionale.
Il pre e post-Scuola, eventualmente richiesto, possono essere assicurati anche da personale non educatore, purché idoneo a svolgere compiti di sorveglianza nei confronti degli utenti affidati.
Nel progetto di organizzazione della ditta deve comprendersi in misura sufficiente anche la presenza di personale che assicuri i servizi ausiliari della struttura e le attività di distribuzione ed assistenza al pasto.
La ditta garantisce la dotazione al proprio personale di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d’uso, e di quant’altro dovesse risultare opportuno o essere reso obbligatorio da leggi o regolamenti.
La ditta dovrà impiegare un coordinatore pedagogico con le caratteristiche definite dalla normativa regionale e con adeguata esperienza quale responsabile della gestione pedagogica educativa dei servizi. Il pedagogista dovrà operare in stretta collaborazione con il coordinamento pedagogico sovra comunale con il quale si dovrà confrontare rispetto agli indirizzi pedagogici del servizio, alle iniziative e al coinvolgimento delle famiglie.
Art. 8 Obblighi del personale
In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Responsabile del Comune può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta deve provvedere ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle procedure di allontanamento dal servizio di detto personale la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.
In particolare, danno comunque luogo all’allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l’arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata col Comune.
Art. 9 Continuità dei servizi
La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto alla ditta da parte del Comune - salva l’applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
Le vertenze sindacali all’interno della ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n.
146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall’aggiudicazione dell’appalto, la ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale - anche in base agli accordi vigenti per il personale dipendente del Comune - preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002.
Fino alla sua approvazione, la ditta si attiene al codice in vigore per i servizi educativi e scolastici dalla stessa gestiti.
Art. 10 Controlli
La ditta deve essere dotata di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Responsabile del Servizio Comunale, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i
controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all’art. 196 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni.
La ditta provvede inoltre a concordare col Responsabile del Servizio Comunale le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblici, anche dotandosi di una carta dei servizi.
Il Comune si riserva di delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi.
Ordinariamente, il Responsabile del settore Scuola può svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio appaltato, anche su segnalazione di terzi.
La ditta si impegna ad effettuare per i genitori dei bambini nuovi ammessi almeno un’assemblea di inizio anno scolastico, in cui presenta il programma e un’altra in sede di consuntivo di fine anno; a questa, come a qualsiasi altra si rendesse opportuna in corso d’anno, potrà partecipare il Responsabile del Settore comunale.
Art. 11 Penalità
L’appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall’appaltatore stesso.
Salvo, quindi, più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o dagli altri articoli del presente capitolato, qualora al Comune risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze del capitolato, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità dell’appaltatore, queste verranno direttamente contestate alla ditta appaltatrice.
Se dalla contestazione possa derivare una penale per la ditta, l’Amministrazione Comunale segnala il fatto per iscritto al responsabile dell’appalto della ditta, che può contro dedurre entro 5 giorni dal ricevimento dell’addebito.
Nel caso il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà alla ditta l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. L’amministrazione comunale, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità:
1. per ogni assenza dell’educatore non giustificata e fatti salvi i casi di forza maggiore: penale fino a 150,00 euro;
2. comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza accertato penale di euro 250,00 per ogni singolo evento. Il ripetersi ed il perdurare del comportamento dovra’ portare alla sostituzione del personale interessato. La mancata sostituzione del personale entro 10 giorni dal terzo accertamento potrà comportare la risoluzione del contratto.
3. penale da € 250,00 ad € 1.000,00 per:
-infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti e fatta salva la risoluzione del contratto in casi di particolari gravità;
-mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara nell’offerta tecnica, diverse da quanto previsto ai punti precedenti e fatta salva la risoluzione del contratto in casi di particolari gravità;
-servizi effettuati in difformità rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato o dal Servizio Istruzione
4. penale da 1.000,00 a 3.000,00 per ogni servizio non effettuato per una giornata salvo che la non effettuazione sia determinata da cause accertabili di forza maggiore.
L’importo delle singole penali sarà individuato sulla base dell’importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all’immagine dei servizi e quindi al Comune.
Conformemente al principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta per la medesima inadempienza sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.
Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza o della irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi del Comune.
L’importo della penale sarà detratto dalle fatture in corso di liquidazione o dalla cauzione versata a garanzia dell’appaltatore il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati.
L’Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire a spese della ditta le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’impresa, nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide o formalità di sorta.
Art. 12
Risoluzione del contratto – Recesso
La ditta può ottenere la risoluzione del contratto comunicandolo al Responsabile Ufficio Scuola del Comune, mediante posta elettronica certificata, entro il mese di dicembre per cessare il servizio il 1° settembre dell’anno successivo.
Fatto salvo quanto già disposto in altri articoli del presente capitolato, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, nel caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, sono considerati gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore:
a) mancata o parziale realizzazione dei servizi;
b) sospensione unilaterale senza giusta causa, anche solo per una giornata, dei servizi;
c) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i servizi affidati;
d) mancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni del Comune che pregiudichi i servizi affidati; mancata ottemperanza alle istruzioni ed alle direttive fornite dal responsabile del procedimento per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
e) atti od omissioni di particolare gravità che pregiudichino la sicurezza degli utenti; azioni od omissioni che abbiano comportato gravi disagi agli utenti o che, comunque, abbiano comportato danni al buon nome dell’amministrazione, oppure gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi e/o, anche indirettamente, al Comune, quali, a titolo esemplificativo, l’abbandono o sospensione o mancata effettuazione dei servizi, violazione degli orari di servizio stabiliti o comportamento inadeguato e/o pericoloso tenuto dal personale in relazione all’ambiente nel quale si svolge il servizio ecc.; gravi irregolarità che possano arrecare danno ai beni mobili e immobili di proprietà del Comune o detenuti dal medesimo a qualsiasi titolo;
f) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, dei regolamenti, del capitolato e del presente contratto;
g) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte della ditta, dei controlli da parte del Comune;
h) reiterato mancato rispetto delle condizioni proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
i) mancato rispetto dell’indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto inidoneo; assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara e/o in quantità non sufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza dei servizi; impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti per legge per l’esecuzione dei singoli servizi oggetto del presente appalto;
j) raggiungimento di penali per un importo pari al dieci percento dell’importo di contratto;
k) comminazione di 5 sanzioni pecuniarie in un anno scolastico;
l) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
m) violazione accertata delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e tutela dell’ambiente;
n) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
1. cessione, in tutto o in parte, del contratto;
2. ricorso al sub-appalto non autorizzato, a qualsiasi titolo;
3. cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
4. perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
5. perdita dei requisiti specifici previsti per legge per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
6. inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente;
7. mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionale e territoriale in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.
In tali casi il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale.
Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti se accettati dal Responsabile del Procedimento, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita.
Sarà inoltre addebitato all'appaltatore il maggior onere che dovesse derivare al Comune dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.
La risoluzione opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica alla Ditta, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta in ogni caso, a titolo di penale, l’escussione totale della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
La ditta appaltatrice è, inoltre, tenuta nei confronti del Comune al pagamento degli eventuali maggiori costi, nei seguenti casi:
· sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta appaltatrice di uno o più servizi;
· impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, nel caso in cui il numero degli utenti a regime della struttura risulti inferiore a 5. resta inteso che ricorrendo tale caso, non opera né l’escussione della garanzia né il risarcimento del danno.
Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi prestati oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, alla ditta da darsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Art. 13
Obblighi e responsabilità della ditta
La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge. La ditta si intende espressamente obbligata a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato al suo personale od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall’attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell’appalto. Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
La ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell’appalto, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Prignano s/S.
Nel progetto organizzativo presentato in sede di gara, la ditta assume l’impegno a stipulare un’assicurazione di idoneo importo che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall’espletamento dei servizi affidati.
Per verificare l’andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il Responsabile Comunale può convocare i responsabili della ditta presso la sede del settore.
Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta aggiudicataria deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98. La ditta aggiudicataria alla fine della concessione dovrà riconsegnare l’immobile nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvo l’ordinario deterioramento derivante dall’uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione contrattuale in accordo col Comune.
Art. 14 Garanzia
L’aggiudicatario è obbligato a costituire, in relazione al contratto stipulato, la cauzione pari al 10% dell’importo del contratto al netto di iva ed è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta concessionaria assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.
Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto in assenza di controversia.
Art. 15 Servizi ulteriori
La ditta, previa autorizzazione del Responsabile del Settore Comunale e nel rispetto di leggi e regolamenti, può utilizzare l’immobile per altre attività di socializzazione, ludiche, od educative rivolte a bambini di età compresa nella fascia da 12-36 mesi residenti o domiciliati a Prignano sulla Secchia e loro genitori, purché tali attività non incidano in alcun modo negativamente sui servizi previsti dal presente appalto.
Qualora ne venga valutato l’interesse pubblico, il Comune potrà deliberare un contributo ai costi di tali attività.
Art. 16
Manutenzione dell’immobile e attrezzature
La ditta avrà l’onere del controllo degli spazi, delle attrezzature, degli arredi e dei materiali utilizzati e l’obbligo di segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. La ditta avrà inoltre l’obbligo di garantire, mantenere e controllare periodicamente tutte le condizioni di sicurezza dei locali e di quanto in essi contenuto, previste dalla vigente normativa in materia.
E’ di competenza del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e delle aree cortilive di pertinenza, la gestione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti di riscaldamento, di raffrescamento e della distribuzione di acqua calda sanitaria.
Art. 17
Oneri a carico della ditta
Oltre a quanto già previsto, sono a carico della ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune; in particolare è onere della ditta:
a) ogni spesa inerente il personale impiegano nello svolgimento dei servizi;
b) rispetto del rapporto numerico operatori/bambini previsto dalla vigente normativa in materia;
c) stipulare apposita polizza assicurativa;
d) prestazioni sia a carattere pedagogico/educativo che ausiliarie dirette ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi;
e) aggiornamento e formazione del personale;
f) sostituzione delle attrezzature destinate al gioco deteriorati e comunque non più utilizzabili, così da garantire il mantenimento di un buon livello di funzionalità nello svolgimento delle attività educative all’interno della struttura;
g) messa in opera di tutto quanto previsto dalla legge in caso di inserimento di bambini disabili;
h) fornitura del materiale necessario per la perfetta e completa realizzazione del servizio;
i) il coordinatore pedagogico con adeguata esperienza con compiti di organizzazione dei servizi e di rapporti con il Comune e il Coordinamento Pedagogico distrettuale. Dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con il coordinamento Pedagogico Provinciale;
l) acquisto e la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo a garantire l’igiene quotidiana del bambino (escluso i pannoloni che saranno a carico delle famiglie);
m) manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e arredi, sia interni che esterni di proprietà della Ditta appaltatrice;
n) piccolo presidio di pronto soccorso, con attrezzature e medicinali necessari per interventi di piccola entità;
o) tenuta del registro delle presenze;
p) ogni altra spesa inerente la gestione del servizio;
q) garantire il rispetto della normativa in vigore ed in particolare gli adempimenti obbligatori previsti dal codice per la protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)
r) adempimenti connessi alla sicurezza. Rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Redazione del documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.ii. m.
s) provvedere alla pulizia dei locali, delle attrezzature e dell’area cortiliva quotidiana con livelli standard di igiene adeguati e conformi alla destinazione dei locali stessi. La ditta dovra’ provvedervi con proprio personale, proprie attrezzature e proprio materiale di pulizia e disinfezione. Il servizio di pulizia dovra’ essere svolto in modo da non interferire con le attivita’ del servizio e in condizioni di estrema sicurezza per i bambini.
t) prenotazione, registrazione e distribuzione dei pasti;
u) manutenzione di attrezzature affidate provvedendo alle manutenzioni di ripristino della funzionalità per l’usura derivante dal normale utilizzo.
Art. 18
Oneri e competenze a carico del Comune
Al Comune fa carico quanto segue:
a) la messa a disposizione in uso gratuito alla ditta aggiudicataria dell’appalto, per tutta la durata dello stesso, dell‘immobile sito in Via De Gasperi, denominato micro-nido;
b) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero immobile e degli impianti;
c) fornitura dei pasti giornalieri (pranzo e merenda), preparati di norma dal personale comunale, utilizzando la cucina comunale del polo scolastico;
d) in caso di assegnazione di bambini disabili, il Responsabile del Settore Scuola assegna alla ditta il personale d’appoggio del bambino nella quantità concordata con il competente servizio dell’AUSL o, in alternativa, chiede alla ditta di provvedere a tale servizio con personale educativo qualificato per svolgere tale funzione, riconoscendo un compenso pari al costo orario dell’appalto del servizio “integrazione scolastica” vigente al momento;
e) il pagamento delle utenze relative a riscaldamento, telefono, fornitura energia elettrica e acqua;
f) formazione della graduatoria per l’ammissione al servizio micro-nido e la conseguente individuazione dei bambini che la ditta si impegna ad accogliere;
g) determinazione e la riscossione delle rette dei bambini frequentanti, che rimane ad esclusivo carico del Comune;
h) versamento all’affidatario del servizio del corrispettivo dovuto;
i) irrigazione, taglio d’erba nell’area cortiliva di competenza;
Art.19 Assicurazioni
L’appaltatore del servizio risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione all’esecuzione dell’appalto, all’utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile compreso l’impiego di attrezzature, macchinari e impianti, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della medesima.
A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro, nell’esercizio dell’attività oggetto di appalto e durante l’espletamento dei servizi che ne formano parte, l’appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto - una
polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), la quale deve:
- prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a:
• euro 3.000.000,00 complessivamente per il sinistro, con i limiti rispettivamente di
• euro 2.000.000,00 per persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali
• euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell’appalto, come descritti nel presente Capitolato d’oneri, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell’appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi
titolo, la loro opera nell’espletamento dell’attività e nella gestione dei servizi oggetto dell’affidamento;
- ricomprendere la responsabilità derivante all’appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (r.c. per danno cagionato da incapace
- ex Art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d’arte - ex Art. 2048 c.c.);
- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all’esercizio dell’attività assicurata.
L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell’appalto.
Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione.
Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
A copertura degli infortuni che possono derivare ai minori utenti del servizio l’Appaltatore deve prevedere specifica assicurazione infortuni recante le seguenti indennità e somme assicurate minime pro capite:
• euro 25.000,00 in caso di morte;
• euro 50.000,00 in caso di invalidità permanente;
• euro 500,00 per rimborso di spese sanitarie da infortunio (comprensive delle spese per l’acquisto di lenti da vista e delle spese per cure odontoiatriche rese necessarie dall’infortunio)
Art. 20 Importo stimato
Per la gestione dei servizi di cui al presente appalto alla ditta è riconosciuto, per 10 mesi l’anno (settembre/giugno) da parte del Comune, un compenso mensile unitario di euro 6.500,00 più iva, se dovuta .
In caso di ammissione di bambini con disabilità, il Responsabile del settore scuola concorda con la ditta la quantificazione dei costi aggiuntivi dell’inserimento e le relative modalità di rimborso.
L’importo complessivo a base di gara, per l’intero periodo contrattuale (anno educativo 2020/2021-2021/2022 ) è di euro 130.000,00 (iva esclusa).
Il valore stimato dell’appalto per i servizi oggetto del presente appalto, stabilito per tutti i tre anni educativi-scolastici è pari a euro 195.000,00.
Detto compenso si intende comprensivo di tutto quanto richiesto.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari sull’importo complessivo a base di gara.
L’Ente si riserva la facoltà, nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare l’importo in aumento o in diminuzione, in relazione all’aumento o al decremento degli utenti e/o ad una diversa organizzazione dei servizi previsti.
Art. 21 Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi avviene in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di apposita fattura elettronica della ditta. Il Servizio SCUOLA, ricevuta la fattura, effettua gli adempimenti tendenti ad accertare la regolare effettuazione della relativa fornitura. Il pagamento dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del documento riepilogativo mensile. In caso siano state irrogate sanzioni alla ditta da parte del Responsabile del Servizio Scuola, si provvede a trattenerne il relativo importo dai pagamenti in corso; in alternativa si procede al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto che determini in modo diverso.
Art.22 Trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto del Regolamento U.E. 679/2016, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto d’accesso ai documenti ed alle informazioni.
Si rinvia ai contenuti dell’allegato al Contratto “Accordo per il trattamento dei dati personali”.
Art. 23 Definizione delle controversie
Tutte le controversie relative al contratto sono deferite al Tribunale di Modena.
Art. 24 Spese di contratto
Sono a carico della ditta tutte le spese eventuali contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto.
Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il contratto.
Art. 25 Subappalto
E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto secondo le disposizioni contenute nell’art.105 D.Lgs. 50/2016 purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara, previa autorizzazione del Comune di Prignano.
Art. 26 Norme generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla vigente normativa in materia e alle norme del codice civile. Il Comune si riserva infine la facoltà di rivedere il presente capitolato per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento dei servizi, a tutela dell’efficienza e della qualità dei servizi pubblici attivati. Il presente capitolato ha validità anche in regime di aggiudicazione provvisoria del servizio.