Allegato alla D.D. n.
Allegato alla D.D. n.
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA ELABORAZIONE E GESTIONE DELL’IDEA PROGETTUALE “FRONT OFFICE CITTADINI STRANIERI RETE ASSISTENZA CITTADINI EXTRA U.E.” CONTENUTA NEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE, PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2016, AREA “RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CONTESTO PLURICULTURALE ( INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI”.
Il presente Capitolato Speciale costituisce altresì schema generale di contratto d’appalto.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
L' affidamento ha per oggetto l’elaborazione e gestione di un servizio finalizzato ad offrire informazione e orientamento ai cittadini extracomunitari e ai cittadini italiani in materia di immigrazione nell’ambito dei progetti previsti dal Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale, Programma attuativo 2016, denominato “Progetto Front Office cittadini stranieri rete assistenza cittadini extra U.E.”.
Il servizio dovrà concretizzarsi nello svolgimento delle attività previste dettagliatamente nel progetto presentato dall’ affidatario in sede di offerta, che viene allegato quale parte integrante al presente contratto. Eventuali difformità e scostamenti nella gestione, non autorizzati, costituiranno inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 14.
2. DURATA
Il servizio avrà durata dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017. Il Comune si riserva:
• la possibilità del rinnovo della convenzione per il medesimo periodo ( un anno ), ai medesimi patti e condizioni della stessa, qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio;
• la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (quinto d’obbligo), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, esso può imporre all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione della convenzione.
• la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della sottoscrizione della convenzione.
Il Comune si riserva altresì di consegnare il servizio oltre la data iniziale prevista, nel caso in cui l’efficacia dell’aggiudicazione non intervenga in tempo utile.
Tale eventuale rinvio non comporterà uno slittamento della data finale del servizio.
3. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo che il Comune si obbliga a versare per lo svolgimento delle attività previste all’articolo 1 è dato dai prezzi orari, per le diverse tipologie di servizio, determinati in sede di aggiudicazione come risultanti dalla offerta presentata dall’affidatario in sede di gara, allegata al presente contratto, moltiplicato per il numero delle ore effettivamente prestate.
I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale, mediante mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento di fatture, previa presentazione di idonea documentazione contabile e dettagliata rendicontazione, contenente l’indicazione delle effettivamente ore prestate per ciascuna
tipologia di servizio.
Il corrispettivo remunera l’appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture, tutto incluso e nulla escluso, che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.
4. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
L’affidatario sarà tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 3 agosto 2010 n. 136, comunicando a tal fine il Conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della citata legge.
5. CONDIZIONI GENERALI.
Per lo svolgimento delle attività del servizio il Comune di Rimini metterà a disposizione gratuitamente le seguenti sedi :
− Settore di Protezione sociale, Via Ducale, 7
− Casa dell’Intercultura, Via Toni , 14 ;
Il Comune potrà variare le sedi per sopravvenute esigenze.
L’affidatario sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di quant’altro venga utilizzato nello svolgimento delle attività oggetto di appalto e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso.
6. DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E AVVIO DEL SERVIZIO.
Sono parte integrante e sostanziale del Contratto, l’offerta tecnica (progetto di gestione) presentata dall’affidatario, l’offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente Contratto o dai documenti di trattativa.
8. OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI
L’operatore addetto alle attività frontali dovrà possedere adeguata esperienza ed essere inquadrato al livello D3 del CCNL Cooperative Sociali.
L’attività di coordinamento dovrà essere svolta personale con comprovata esperienza, inquadrato al livello F1 del CCNL Cooperative Sociali.
La consulenza legale dovrà essere prestata da avvocato iscritto all’Albo che dovrà avere una pluriennale e consecutiva esperienza nella materia oggetto del presente servizio.
Il servizio di mediazione dovrà essere effettuato avvalendosi di personale con Laurea in disciplina della mediazione linguistica e culturale o qualifica certificata di mediatore linguistico – culturale rilasciata da enti o istituti di formazione riconosciuti o attestato di formazione specifica in mediazione linguistico–culturale rilasciato da enti che operano nel settore ad esito di un percorso formativo della durata di almeno 30 ore.
L’affidatario si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano il gestore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’affidatario dovrà altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l’assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai Contratti Collettivi di Lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.
Il mancato versamento dei contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale. L’affidatario si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di valenza dell’appalto. Qualora l’affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune, nella persona del responsabile del procedimento individuato, procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo e assegnerà al gestore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.
Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Il gestore non potrà opporre eccezioni, ne’ avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Qualora l’affidatario non adempia entro il termine suddetto, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa del gestore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
E’ facoltà dell’affidatario programmare il numero, la dislocazione e gli orari del personale con la propria autonomia organizzativa. Tali elementi, che devono essere indicati nel progetto, non potranno essere modificati nel corso di validità del servizio senza un preventivo accordo con il Comune.
Lo stesso personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione relativa al proprio inquadramento contrattuale o alla propria qualifica professionale. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli.
L’affidatario, su motivata richiesta del Comune, ha l’obbligo di sostituire il personale ritenuto dal Comune non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.
Su richiesta del Comune la L’affidatario dovrà esibire prova dell’adempimento di quanto prescritto.
L’affidatario, prima dell’inizio del servizio e’ tenuto a trasmettere al Comune la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici; i nominativi dei lavoratori con i relativi curricula; il nominativo del coordinatore del progetto.
9. STRUTTURA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE PARTI
L’articolazione del servizio e l’esigenza di integrazione con altri servizi e interventi del Comune sono tali da imporre ai due contraenti la costituzione di una struttura di coordinamento denominata “Unità di Coordinamento” che agevoli la gestione ordinata delle attività di rispettiva competenza, soprattutto laddove le esigenze di raccordo siano implicite
nella natura stessa delle attività da porre in essere.
L’Amministrazione comunale designerà entro la data di sottoscrizione del presente contratto un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con l’affidatario.
Analogamente l’affidatario indicherà un proprio rappresentante, individuato come “Coordinatore”, il quale assume la responsabilità di coordinare l’insieme delle attività oggetto del contratto e funge, altresì, da interlocutore ufficiale nei confronti del Comune di Rimini.
Il Coordinatore nominato dall’appaltatore ed il referente designato dall’Amministrazione comunale costituiscono insieme “l’Unità di Coordinamento”.
Qualora il Coordinatore abbandoni per esigenze non temporanee l’esecuzione del servizio l’affidatario è obbligato a nominare immediatamente un sostituto. Non deve esservi soluzione di continuità nella fase di sostituzione del Coordinatore.
Il Comune si riserva comunque la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nel progetto di gestione.
In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dal progetto, il referente comunale contesta le difformità all’affidatario. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere contro dedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 14.
10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
La gestione dei servizi oggetto del presente capitolato viene effettuata dall’affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.
L’affidatario si intende espressamente obbligata a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall’attività del proprio personale. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.
L’affidatario dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T., di importo congruo, a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento dei servizi nonché per i rischi derivanti al Comune in conseguenza del servizio.
La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto ed in ogni caso per l’inizio del servizio.
11. SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni).
L’affidatario è obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale alle proprie dipendenze, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
12. DUVRI.
Per la realizzazione del servizio oggetto trattandosi di prestazioni esclusivamente intellettuali si esclude la predisposizione del DUVRI.
13. ONERI A CARICO DEL COMUNE DI RIMINI.
E’ a carico del Comune oltre al pagamento del corrispettivo per i servizi forniti, secondo le modalità indicate all’articolo 3, la spesa per assicurare la funzionalità delle sedi indicate all’articolo 5.
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:
a) fallimento dell’affidatario o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento del servizio;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell’affidatario;
c) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l’affidatario e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati;
d) violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme del presente Capitolato in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dalla L’affidatario, anche a seguito di diffide del Comune ai sensi del precedente art. 9;
e) persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
f) interruzione non motivata del servizio;
g) cessione del contratto, a qualsiasi titolo;
h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all’affidatario non spetterà alcun indennizzo e il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 16, salvo il risarcimento del maggior danno.
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Comune lo richieda, l’affidatario ha l’obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo
affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto.
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.
All’affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
15. CAUZIONE.
L’affidatario solleva il Comune da ogni responsabilità civile, penale e/o patrimoniale per qualsivoglia danno subito dagli utenti del servizio o da suoi operatori o da questi causati a terzi durante lo svolgimento delle prestazioni stabilite nel presente Capitolato.
L’affidatario dovrà costituire, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente appalto, una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. Detta cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in sospeso dipendente dall’esecuzione del contratto.
Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese dell’affidatario, previa espressa dichiarazione della medesima di non aver null’altro a pretendere dal Comune.
16. CESSIONE E SUBAPPALTO.
Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal Comune.
Non sono considerate cessioni ai fini del presente contratto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.
Il servizio non potrà, né in tutto né in parte,e sotto qualsiasi forma, dato in subappalto.
L’affidatario non potrà cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Comune.
La cessione del contratto costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. e fa sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
17. ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’.
Ai sensi dell’art. 1375 c.c., l’affidatario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevanti nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
L’affidatario è altresì obbligata al rispetto di tutte le disposizioni di natura contrattuale in quanto idonee a disciplinare i rapporti tra lo stesso ed il Comune, comunque contenute nei documenti di trattativa, ivi compresa l’offerta presentata, le quali sono da ritenersi integralmente richiamate e trascritte nel presente contratto.
18. INVARIABILITA’ DEI PREZZI.
Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti per la completa attuazione del servizio. L’affidatario, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell’offerta.
19. AUTORIZZAZIONI E PERMESSI.
Restano a carico dell’affidatario tutte le spese, oneri, formalità, nulla escluso, necessari per l’esecuzione del Servizio.
20. TRATTAMENTO DEI DATI.
L’affidatario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.
L’affidatario deve comunicare prima dell’inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l’accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.
L’accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall’affidatario ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
21. DOMICILIO LEGALE.
Per gli effetti del presente appalto l’affidatario si impegna a mantenere il proprio domicilio legale presso il Comune di Rimini.
22. CONTROVERSIE.
Per le eventuali controversie che possano insorgere nell’interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.
23. SPESE CONTRATTUALI.
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.
Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il contratto.
per l’affidatario per il Comune