ACCORDO DI RISERVATEZZA VALUTATIVO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI RISERVATEZZA VALUTATIVO DI COLLABORAZIONE
Questo accordo di riservatezza valutativo di collaborazione (di seguito “Accordo di Riservatezza”) è stipulato tra:
[Nome ricercatore] nato/a a [luogo] il [data di nascita], C.F , residente in [Città,
Via/Piazza, N., CAP] [oppure nel caso di impegno diretto del dipartimento ………………………
(denominazione dell’Unità Amministrativa) dell’Università di Firenze, C.F./P.IVA
……………………… con sede in ……………………… (di seguito denominata “UNITÀ AMMINISTRATIVA”) rappresentata da ……………………… in qualità di ………………………
E
[Ragione Sociale], partita IVA, codice fiscale e P.IVA N° ………, in persona del suo legale rappresentante , che sottoscrive anche in proprio;
definite individualmente la “PARTE” e congiuntamente le “PARTI”
PREMESSO CHE
a) Il Ricercatore ………………… [Nome Ricercatore] ha progettato [INSERIRE BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO/INVENZIONE/BREVETTO]
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. ed è titolare di informazioni di natura riservata ad esso relative ai sensi dell’art. 98 Codice di Proprietà Industriale;
b) La Società ……………… [Ragione Sociale] svolge varie attività, tra cui quella di
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. ed è titolare di informazioni di natura riservata ad esso relative ai sensi dell’art. 98 Codice di Proprietà Industriale;
c) Le PARTI, al solo fine di valutare una possibile collaborazione, sono disponibili a scambiarsi informazioni relative al PROGETTO/INVENZIONE/BREVETTO, a condizione che entrambe si obbligano a mantenere il segreto su di esse prendendo ogni necessaria precauzione in conformità ai termini e condizioni di seguito specificate;
d) Le PARTI in accordo ricoprono sia il ruolo di PARTE DIVULGANTE che di PARTE RICEVENTE.
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Validità delle premesse).
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e ne vincolano l’interpretazione e l’esecuzione.
Art. 2 (Definizione di INFORMAZIONI RISERVATE).
2.1. Ai fini del presente contratto INFORMAZIONI RISERVATE significa il Progetto, le informazioni, i dati, le conoscenze, il know-how, gli studi, i metodi di ricerca, i procedimenti, le formule, le idee, i progetti, i disegni, le relazioni tecniche, e quant’altro sia relativo al progetto/invenzione/brevetto descritto nel punto a) delle premesse e qualificato come riservato in ossequio ai commi successivi del presente articolo, ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico.
2.2. La natura riservata delle informazioni può anche riguardare gli studi e le analisi elaborati da una parte sulla base delle INFORMAZIONI RISERVATE fornite dall’altra parte. Ogni informazione orale deve sempre essere considerata riservata, così come le informazioni riguardanti terze parti.
2.3 Le INFORMAZIONI RISERVATE saranno trasmesse da una PARTE all’altra in forma scritta o tangibile ovvero in forma orale o intangibile.
Quelle oggetto di trasmissione in forma scritta o tangibile saranno espressamente identificate come “INFORMAZIONI RISERVATE” tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura ‘Riservato’ e PARTE RICEVENTE dovrà firmare per ricevuta.
Quelle trasmesse in forma orale, via e-mail o intangibile saranno identificate come “informazioni riservate” sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta a PARTE RICEVENTE e dovranno essere seguite, entro X (X) giorni dalla trasmissione in forma intangibile, da una comunicazione scritta via raccomandata a.r. da PARTE DIVULGANTE a PARTE RICEVENTE.
2.4. Non sono qualificabili come “INFORMAZIONI RISERVATE” le informazioni che (I) siano di pubblico dominio precedentemente al trasferimento di tale informazione da una Parte all’altra o diventino di pubblico dominio senza violazione del presente accordo di riservatezza; (II) diventino di pubblico dominio dopo la divulgazione di una Parte all’altra per fatto non imputabile alla PARTE RICEVENTE; (III) siano già in possesso della PARTE RICEVENTE prima della divulgazione, come mostrato da documenti precedenti alla data della divulgazione; (IV) siano legittimamente ottenute da una delle PARTI da una terza parte che non abbia obblighi di riservatezza; (V) siano sviluppate indipendentemente dalla PARTE RICEVENTE senza uso o riferimento alle informazioni della PARTE DIVULGANTE, come mostrato da documenti e altre prove evidenti in possesso della PARTE RICEVENTE; o (VI) la cui consegna da parte di una Parte ad Autorità Giudiziaria o Amministrativa sia imposta alla stessa Parte da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel qual caso la PARTE RICEVENTE dovrà tempestivamente avvisare per iscritto la PARTE DIVULGANTE prima di tale divulgazione affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell’atto amministrativo rilevanti o, nel caso non sia possibile, immediatamente dopo e comunicare le modalità con cui avrà luogo la consegna delle informazioni in modo da limitarne il più possibile la diffusione.
Art. 3 (Scopo).
3.1 Al fine di svolgere attività di collaborazione in merito al PROGETTO/INVENZIONE/BREVETTO , le PARTI hanno necessità di scambiarsi
informazioni di natura riservata (indicate come “INFORMAZIONI RISERVATE” definite nel precedente art. 2) e desiderano garantire che le stesse rimangano riservate.
3.2 Ogni PARTE potrà nel corso dell’approfondimento del PROGETTO/INVENZIONE/BREVETTO fornire alle altre informazioni tecniche o commerciali che desidera vengano trattate come riservate nei termini e alle condizioni di seguito descritti.
4. (Non uso e non divulgazione).
4.1. Ciascuna PARTE si impegna a non utilizzare le INFORMAZIONI RISERVATE per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli descritti al precedente punto 3.
4.2. Ciascuna PARTE si impegna a non divulgare le INFORMAZIONI RISERVATE a terze parti o ai dipendenti e/o collaboratori a vario titolo di terze parti, salvo che tali parti terze o i loro dipendenti e/o collaboratori a vario titolo siano direttamente coinvolti nell’analisi del PROGETTO anche quali consulenti di una PARTE (c.d. principio ‘need-to-know’).
4.3. Qualora sia necessario coinvolgere parti terze per lo svolgimento delle attività indicate al precedente punto 3, la PARTE che tale coinvolgimento richiede dovrà far sottoscrivere a tali terzi un impegno alla riservatezza di tenore analogo a quello del presente atto. Non sono intese come parti terze i dipendenti e/o collaboratori di ciascuna PARTE e/o i dipendenti e/o collaboratori delle società di revisione incaricate della revisione dei bilanci di ciascuna delle PARTI. La PARTE RICEVENTE ha la facoltà di divulgare le INFORMAZIONI RISERVATE ai propri consulenti; in caso di divulgazione illegittima delle INFORMAZIONI RISERVATE da parte di tali consulenti, o dai componenti degli organi sociali di ciascuna delle PARTI, la responsabilità per i danni arrecati sarà a carico della PARTE RICEVENTE.
Art. 5 (Obblighi di comunicazione).
5.1. Le PARTI si dovranno avvertire senza indugio, entro e non oltre X (X) giorni dalla loro apprensione, delle eventuali violazioni delle INFORMAZIONI RISERVATE di cui una PARTE sia venuta a conoscenza e dovranno collaborare nella tutela dei diritti.
Art. 6 (Proprietà dei materiali).
6.1. Tutti i materiali esibiti, consegnati e trasmessi a da una PARTE e contenenti INFORMAZIONI RISERVATE rimangono di proprietà di questa, ossia di PARTE DIVULGANTE e senza ritardo, così come le INFORMAZIONI RISERVATE stesse, dovranno essere dall’altra PARTE, ossia PARTE RICEVENTE restituiti a PARTE DIVULGANTE, distrutti o cancellati dalle memorie dei computer e da qualsiasi altro supporto di memoria, sia locale che remoto, a semplice richiesta di PARTE DIVULGANTE o , al più tardi, al momento dell’interruzione dei rapporti tra PARTE DIVULGANTE e PARTE RICEVENTE a scadenza del presente accordo o in ogni caso di sua risoluzione per qualsiasi motivo.
Art. 7 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale).
7.1. Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale sulle INFORMAZIONI RISERVATE e su ogni altra informazione che una PARTE, ossia PARTE DIVULGANTE comunichi o renda disponibili all’altra, ossia PARTE RICEVENTE, sono e rimangono della PARTE DIVULGANTE. Né la conclusione, né l’esecuzione del presente contratto né la comunicazione o messa a disposizione di alcuna INFORMAZIONE RISERVATA potrà essere considerata una cessione o licenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale a PARTE RICEVENTE.
7.2. La PARTE DIVULGANTE si riserva, per tutto il mondo, il diritto di depositare domande di brevetto e di usare informazioni segrete che incorporino una o più INFORMAZIONI RISERVATE.
7.3. La PARTE RICEVENTE si impegna, per tutto il mondo, a non depositare domande di brevetto e a non usare informazioni segrete che incorporino una o più INFORMAZIONI RISERVATE.
7.4. Qualora dall’analisi delle INFORMAZIONI RISERVATE PARTE RICEVENTE ottenga eventualmente know-how, la titolarità di questo sarà di PARTE DIVULGANTE.
Art. 8 (Responsabilità).
8.1. La PARTE DIVULGANTE non presta alcuna garanzia, né esplicita né implicita sulla correttezza, completezza, utilizzabilità per scopi specifici delle INFORMAZIONI RISERVATE e non sarà responsabile per danni causati a PARTE RICEVENTE dall’uso delle INFORMAZIONI RISERVATE, salvo casi di dolo o colpa grave. In tal caso saranno comunque esclusi i danni non prevedibili e i danni indiretti.
Art. 9 (Durata).
9.1. Gli obblighi di segretezza previsti di cui all’art. 4 del presente accordo rimarranno in vigore a carico della PARTE RICEVENTE, dalla data di sottoscrizione del presente atto per un periodo di X
(X) mesi/anni o comunque fino a quando le INFORMAZIONI RISERVATE non siano divenute di dominio pubblico per fatto non imputabile alla PARTE RICEVENTE o fino a che la PARTE DIVULGANTE non farà venire meno la segretezza della stessa INFORMAZIONE RISERVATA, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti.
9.2. I divieti di utilizzo previsti dal presente contratto a carico di PARTE RICEVENTE resteranno in vigore per i X (X) mesi/anni successivi al venir meno per qualsiasi causa dei diritti di proprietà industriale sulla singola INFORMAZIONE RISERVATA, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti.
9.3. In ogni caso rimangono fermi a carico della PARTE RICEVENTE gli obblighi e i divieti derivanti dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, dagli articoli 622 e 623 del Codice penale nonché dalle normative in materia di brevetti, di segreti industriali, di concorrenza sleale che siano vigenti in qualsiasi parte del mondo.
Art. 10 (Forma e divieto di cessione).
10.1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto con atto sottoscritto da entrambe le PARTI.
10.2. Nessuna PARTE potrà cedere il presente contratto o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra PARTE.
Art. 11 (Tolleranza).
11.1. L’eventuale tolleranza della PARTE DIVULGANTE ad inadempimenti di PARTE RICEVENTE, dei suoi amministratori, dipendenti e consulenti esterni agli obblighi previsti dal presente contratto non vale come rinuncia di PARTE DIVULGANTE a far valere i suoi diritti in qualsiasi momento.
Art. 12 (Penale).
12.1. Ciascuna PARTE prende atto che ogni violazione delle previsioni dell’Accordo di Riservatezza può causare danni irreparabili all’altra parte, dandole il diritto ad un risarcimento economico, fatto salvo ogni altro rimedio legale previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente.
OPPURE
12.1. Nell’ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui all’art. 4 del presente accordo, la PARTE RICEVENTE verserà alla PARTE DIVULGANTE la somma di € X (X) per ogni violazione accertata, fatto salvo l’eventuale maggior danno.
OPPURE
12.1. Le PARTI riconoscono che un rimedio pecuniario non tutela adeguatamente le INFORMAZIONI RISERVATE e che solo un’azione inibitoria può costituire efficace ricorso per proteggere tali informazioni. PARTE RICEVENTE riconosce che PARTE DIVULGANTE subirebbe
un danno irreparabile se una qualsiasi delle obbligazioni del presente accordo fosse violata e concorda che dette obbligazioni siano fatte valere tramite l’emissione di un’azione inibitoria che proibisca la copia, riproduzione, uso, diffusione o divulgazione non autorizzate di qualsiasi INFORMAZIONE RISERVATA.
Art. 13 (Legge applicabile e giurisdizione).
13.1. Il presente contratto e tutti i rapporti tra PARTE DIVULGANTE e PARTE RICEVENTE saranno soggetti alla legge italiana e alla competenza giurisdizionale esclusiva dell’Autorità Giudiziaria italiana.
Art. 14 (Foro competente).
14.1. Per qualsiasi controversia tra PARTE DIVULGANTE e PARTE RICEVENTE relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.
Art. 15 Trattamento dati personali.
15.1. I dati forniti dalle PARTI saranno trattati per le finalità del presente Accordo di Riservatezza, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le PARTI è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi dell’Accordo di Riservatezza comunque connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.
15.2. I dati forniti dalle PARTI saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati [eventuale, solo in caso di firma il Direttore: unicamente all’interno della struttura del/della e dell’UNITÀ AMMINISTRATIVA] per la gestione del rapporto instaurato dal
presente atto.
[eventuale, solo in caso di firma il Direttore: 15.3. L’informativa completa dell’Università di Firenze sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente Accordo di Riservatezza è disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx_XXXXX.xxx]
15.3. [numerazione in caso di firma il Direttore:15.4.] L’informativa completa della …………….
sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente Accordo di Riservatezza è disponibile al seguente link ovvero allegata al presente Accordo
di Riservatezza.
15.4. [numerazione in caso di firma il Direttore:15.5.] Con la sottoscrizione del presente atto le PARTI esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l’Università di Firenze e ……………. e Referenti per la protezione dei dati sono il per
l’Università di Firenze e ………………………. per ……………….
Art. 16 (Disposizioni Generali).
16.1. Questo documento costituisce l’accordo completo tra le parti riguardo alle INFORMAZIONI RISERVATE. Le parti prendono atto di quanto finora esposto e ne sottoscrivono i termini e le condizioni.
16.2. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.
SOCIETÀ
Luogo ………………………, lì ……………………….
Firma ……………………….
UNITÀ AMMINISTRATIVA
Luogo ………………………, lì ……………………….
Firma ………………………
OPPURE
RICERCATORE
Luogo ………………………, lì ……………………….
Firma ………………………
Allegati:
a) Informativa privacy della SOCIETA’ (eventuale);
b) Altri allegati eventuali.