MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 giugno 2015
Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. (15A05469)
(GU n.166 del 2072015)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Legge‐quadro in materia di formazione professionale»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione» e, in particolare, l'art. 17;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante:
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto‐dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante:
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante:
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante:
«Testo unico dell'apprendistato a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante:
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto‐legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114, recante:
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante: «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 18 aprile 2013, recante «Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 19 aprile 2013, recante «Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.)»;
Vista l'Intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del
20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi;
Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del
27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011 e successivamente integrato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2012;
Visto l'accordo in sede di conferenza unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del
19 aprile 2012, riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 settembre 2012;
Vista l'intesa in sede di conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorita' per la
promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recepita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 febbraio 2013;
Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del
20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 febbraio 2013;
Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del
24 gennaio 2013 sul documento recante «Linee‐guida in materia di tirocini»;
Vista l'intesa in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante: «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali»;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la successiva dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla commissione il 30 novembre 2002;
Viste le conclusioni del consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004;
Vista la decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre 2004;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio,
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
Vista la raccomandazione del consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, e in particolare l'art. 19 riguardante le condizionalita' ex ante e la condizionalita' «10.3 Apprendimento permanente» di cui all'allegato XI;
Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del consiglio;
Considerato che la condizionalita' ex ante «10.3 apprendimento permanente» di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, tra i criteri di adempimento, «l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE»;
Considerato che ai fini della piena attuazione del suddetto quadro politico e strategico, l'Accordo di Partenariato 2014‐2020 evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;
Considerato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno elaborato un piano di lavoro per definire una piattaforma di elementi comuni per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali delle relative competenze, con l'obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilita' sull'intero territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Considerato che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi, sono chiamate a regolamentare e rendere operativi, in conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario i risultati del piano di lavoro sopra richiamato e, a tal fine, con specifico riguardo alle qualificazioni regionali, si rende necessario superare la fase transitoria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la definizione di un quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e di riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, in funzione dell'implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Assunto che il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e i riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze sono definiti sulla base dei documenti tecnici elaborati nell'ambito del piano di lavoro sopra richiamato;
Visto il ruolo di Autorita' nazionale capofila del fondo sociale europeo ricoperto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Sentite le parti sociali nell'incontro del 16 dicembre 2014;
Acquisita l'intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 22 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilita' e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, il presente decreto, in coerenza con le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.
2. Il presente decreto, nel definire una cornice di riferimenti comuni per l'operativita' dei servizi di individuazione e validazione
e di certificazione delle competenze di titolarita' regionale, mira al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e l'aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttivita' e la competitivita' del sistema produttivo;
b) ampliare la spendibilita' delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilita' geografica e professionale anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.
3. Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo:
a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attivita' di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;
b) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attivita' economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).
4. Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del presente decreto e del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarita', in applicazione del richiamato decreto legislativo.
5. Le disposizioni derivanti dal presente decreto sono assunte con riferimento all'assolvimento dell'impegno adottato nell'accordo di Partenariato 2014‐2020 in relazione alla condizionalita' ex ante
«10.3 Apprendimento permanente» con riguardo a «l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze» e costituiscono altresi' riferimento tecnico e istruttorio per i lavori del Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Art. 2 Definizioni
1. A integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
a) «Classificazione dei settori economico‐professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attivita' economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attivita' e delle professionalita' operanti sul mercato del lavoro (Allegato 1). I settori economico‐professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attivita', attivita' di lavoro e ambiti tipologici di esercizio;
b) «attivita' di lavoro riservata»: attivita' di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile nonche' alle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
c) «attestazione di parte prima»: attestazione la cui validita' delle informazioni contenute e' data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;
d) «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilita' dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
e) «attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilita' dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Art. 3
Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali
1. In conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario e nella prospettiva di implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e' reso operativo il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (di seguito quadro nazionale), le cui specifiche tecniche sono sintetizzate nell'allegato 2.
2. Il quadro nazionale costituisce la parte del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonche' per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea.
3. Il quadro nazionale e' organizzato sulla base della classificazione dei settori economico‐professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 anche in coerenza con i seguenti riferimenti operativi:
a) referenziazione delle qualificazioni e delle relative competenze, laddove applicabile, ai codici statistici nazionali secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alla sequenza di descrittori della classificazione dei settori economico‐professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
b) identificazione e descrizione delle qualificazioni e delle relative competenze in coerenza con i criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni di cui all'allegato 3;
c) referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro EQF.
4. Ai fini della correlazione e del riconoscimento delle qualificazioni regionali sull'intero territorio nazionale, il quadro nazionale rappresenta:
a) riferimento professionale, in termini di contenuti professionali declinati secondo una sequenza descrittiva che, a partire dalla identificazione dei principali processi produttivi di beni e servizi nei diversi settori economico‐professionali, individua le aree di attivita' e le singole attivita' di lavoro che le compongono;
b) riferimento per il riconoscimento e la spendibilita' delle
qualificazioni e delle competenze regionali a livello nazionale ed europeo, in rapporto al grado di associazione ai descrittori della classificazione dei settori economico‐professionali;
c) riferimento prestazionale per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze. Per ogni area di attivita', oltre alle attivita' di lavoro, sono identificati i principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di un'attivita' lavorativa.
5. Il quadro nazionale e' reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica su sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un'apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente, al minimo:
a) la normativa nazionale di riferimento;
b) il collegamento attivo al quadro nazionale, comprensivo delle funzioni per la consultazione pubblica nonche' di quelle per l'interoperativita' con i repertori regionali e per la manutenzione di cui all'art. 9;
c) il collegamento alla sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze» dei siti istituzionali delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
Art. 4
Criteri per la correlazione tra le qualificazioni regionali per il loro riconoscimento a livello nazionale
1. Le qualificazioni regionali sono costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze e sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze comunque acquisite.
2. Le qualificazioni regionali afferiscono al quadro nazionale attraverso l'associazione ad almeno una delle aree di attivita' secondo i criteri descritti nell'allegato 2.
3. Sono oggetto di certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze riferite a qualificazioni associate al quadro nazionale.
4. Sono oggetto di individuazione e validazione le competenze di qualificazioni o afferenti al quadro nazionale, o anche non afferenti al quadro nazionale, purche' contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti all'art. 3, comma 3, con esclusione della lettera c).
5. Le qualificazioni regionali che in termini di competenze
presidiano le attivita' di lavoro di un gruppo di correlazione di cui all'allegato 2, individuato nell'ambito di un'area di attivita', sono considerate automaticamente equivalenti, limitatamente alle attivita' presidiate. Sia in fase di prima applicazione sia in fase di manutenzione di cui all'art. 9, l'automatica equivalenza e' resa operativa a seguito di apposito vaglio e validazione da parte del gruppo tecnico di cui all'art. 9, comma 1.
6. Le qualificazioni regionali che non presidiano tutte le attivita' di lavoro di un gruppo di correlazione sono correlate ad altre qualificazioni regionali, limitatamente alle attivita' di lavoro presidiate, e le relative competenze sono riconosciute dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta della persona.
7. La correlazione tra qualificazioni regionali e' un processo orientato alla progressiva standardizzazione nella prospettiva di implementazione del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tal fine, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adeguano le competenze delle qualificazioni dei propri repertori in base alle attivita' previste dalle aree di attivita' di riferimento.
Art. 5
Riferimenti operativi per gli standard minimi di processo
1. In coerenza con l'art. 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013
n. 13 e con i requisiti tecnici di cui all'allegato 5, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano il rispetto degli standard minimi di processo relativamente ai due servizi, operativamente definiti come segue:
a) il «processo di individuazione e validazione», inteso come servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione puo' o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta;
b) la «procedura di certificazione delle competenze», intesa come servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il
«Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.
2. In riferimento al processo di individuazione e validazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:
a) per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione di un «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite» (di seguito «Documento di trasparenza») di cui all'art. 6;
b) per la fase di valutazione: esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;
c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Documento di validazione» di cui all'art. 6.
3. In riferimento alla procedura di certificazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:
a) per la fase di identificazione: ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento, nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale; acquisizione del «Documento di validazione» di cui all'art. 6, in caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali;
b) per la fase di valutazione: valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, con la presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzieta', indipendenza e oggettivita' del processo ai sensi dell'art. 7;
c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del
«Certificato» di cui all'art. 6.
4. Possono accedere al servizio di individuazione e validazione presso le regioni e province autonome di Trento e Bolzano le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto formale, non formale e informale purche' adeguate e pertinenti ad una o piu' qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva titolarita'.
5. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio di cui al comma 4.
6. In coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13 e in particolare dei principi sanciti all'art. 3, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalita' di organizzazione delle prove di valutazione a comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare, secondo quanto indicato nell'allegato 5.
7. L'organizzazione e i termini di conclusione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze vengono regolamentati da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in coerenza con norme nazionali e regionali vigenti in materia di procedimento amministrativo.
Art. 6
Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione
1. Nel corso del servizio di individuazione e validazione e' redatto il «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite», con valore di attestazione di parte prima contenente le seguenti informazioni minime:
a) dati anagrafici della persona;
b) le competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione;
c) le esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale, riferibili alle competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione.
2. Al termine del servizio di individuazione e validazione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonche' alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 6 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree di attivita' ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attivita' di lavoro associate alle competenze validate. Il documento di validazione consente alla persona di accedere alla procedura di certificazione, anche in un momento successivo al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Laddove il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento, il rilascio del «Documento di validazione» e' facoltativo e avviene su richiesta della persona.
3. Al termine del servizio di certificazione delle competenze, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che il rilascio del «Certificato» con valore di atto pubblico e di
attestazione di parte terza sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonche' alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 7 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree di attivita' ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attivita' di lavoro associate alle competenze certificate.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel predisporre i propri modelli di attestazione possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dal presente decreto, nonche' adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purche' negli attestati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con il presente decreto.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la registrazione dei «Documenti di validazione» e dei «Certificati» in coerenza con quanto indicato all'art. 6, comma 1 b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Art. 7
Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema
1. Nella regolazione e organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il rispetto degli standard minimi di sistema in coerenza con l'art. 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i seguenti riferimenti operativi di cui alle lettere del richiamato articolo:
a) con riguardo alla lettera a): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarita', garantiscono, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'operativita' di uno o piu' repertori di qualificazioni nonche' l'adozione di un quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, e con i riferimenti operativi di cui al presente decreto;
b) con riguardo alla lettera b): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono, al minimo, la pubblicazione su proprio sito istituzionale di una apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni:
I. descrizione dei servizi e delle relative procedure;
II. normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo al quadro nazionale di cui all'art. 3;
III. normativa regionale di riferimento e relativa modulistica;
IV. collegamento attivo al repertorio o ai repertori di qualificazioni regionali di rispettiva titolarita'. Nei repertori di qualificazioni regionali e negli atti di programmazione dell'offerta formativa, e' assicurato il riferimento ai codici delle aree di attivita' ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attivita' di lavoro associate da ciascuna qualificazione;
V. indicazione degli uffici responsabili del procedimento e dei relativi contatti;
VI. elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
c) con riguardo alla lettera c): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, l'idoneita' dei requisiti secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 5 e 8 e in rapporto al presidio delle seguenti tre funzioni:
I. accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
II. pianificazione e realizzazione delle attivita' valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici;
III. realizzazione delle attivita' valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
d) con riguardo alla lettera f): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, il rispetto dei principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza secondo le accezioni operative definite in allegato 5.
2. Nell'organizzazione territoriale dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto degli atti e indirizzi definiti ai sensi e per gli effetti dall'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e da ultimo dell'accordo in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante: «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali».
3. In analogia a quanto previsto all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le proprie competenze, autonomie e scelte organizzative, garantiscono idonee forme di coinvolgimento e
partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello territoriale.
Art. 8 Monitoraggio e valutazione
1. Il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del presente decreto, sono effettuati congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. La manutenzione del quadro nazionale e delle relative specifiche tecniche e metodologiche di cui agli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, e' realizzata da un apposito gruppo tecnico istituito con il presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti del Ministero stesso, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con il coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico e sociale secondo i ruoli e le procedure previste dall'allegato 4 e con il supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
2. In fase di prima applicazione ed entro un periodo di dodici mesi dalla data di approvazione del presente decreto, le operazioni di manutenzione di cui al comma 1 sono realizzate a partire dalle seguenti priorita' di lavoro:
a) gruppi di correlazione di cui all'art. 4, comma 5;
b) ambiti tipologici di esercizio di cui all'art. 3, comma 4, lettera c);
c) referenziazione delle qualificazioni regionali ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente e relativa inclusione nel primo aggiornamento utile del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» di cui all'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012.
3. Entro il termine di cui al comma 2, le qualificazioni regionali saranno rilasciate ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13, fatti salvi gli effetti derivanti dalle programmazioni in corso o definite nel medesimo periodo temporale.
4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.
6. Il Ministero lavoro e delle politiche sociali verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2015
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Xxxxxxxx
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
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