Contract
N.B.: il committente del servizio è a tutti gli effetti l'ANPAL, la quale si avvale, in attesa del raggiungimento della piena operatività, della DG PASLF, giusto apposito protocollo d'intesa intervenuto con il Ministero del Lavoro. In ragione del momento in cui il contratto di cui al sotto esteso schema verrà stipulato, alla sottoscrizione del medesimo (sul lato del committente) provvederà la Direzione per conto ANPAL o invece l'ANPAL direttamente.
In quest'ultimo caso, fermo l'articolato che segue, i riferimenti alla parte committente andranno corrispondentemente variati.
REPUBBLICA ITALIANA
Contratto
per l'affidamento della gestione del servizio di cassa e la fornitura di servizi accessori e connessi in favore dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
L’anno 2016, il giorno del mese di , in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sua sede di via Fornovo, n. 8, innanzi a me, dott. , nominato con D.D. Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono presenti:
, nat_ a il / / nella sua qualità di Dirigente , in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale, nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Amministrazione”, codice fiscale 80237250586
- da una parte -
e
, nat_ a il / / , nella sua qualità di
e legale rappresentante de _ , con sede in , P.IVA (di seguito, per brevità, solo “Istituto”),
- dall'altra parte -
PREMESSO
• che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Istituto dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente:
- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. in data
/ / , nonchè relativi capitolato e disciplinare di gara redatti dall'Amministrazione;
- offerta di gara (tecnica ed economica) trasmessa dall'Istituto all'Amministrazione entro i termini prescritti dal bando di gara;
- verbale delle operazioni di gara e decreto direttoriale di aggiudicazione del / /
n. .
Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 NORME REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Istituto;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle norme di attuazione dallo stesso richiamate, laddove applicabili ratione temporis alla presente operazione;
- dalle disposizioni regolanti il sistema di contabilità pubblica ed in particolare la normativa in materia di tesoreria unica degli Enti pubblici;
- dalle pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 150/2015;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL RAPPORTO
In base al presente contratto, l'Istituto si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato d’oneri e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.
Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato, l'Istituto dovrà quindi provvedere alle seguenti attività:
1) gestione degli incassi / riscossioni e dei pagamenti, ivi specialmente compresi tutti i movimenti e gli adempimenti funzionali al rispetto degli obblighi di legge in materia di tesoreria unica, ex lege 720/1984 e s.m.i.;
2) erogazione di eventuali anticipazioni di cassa;
3) eventuali servizi aggiuntivi gratuiti strettamente funzionali al servizio principale (se presenti e approvati).
L’espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato, ma necessari alla produzione dei servizi od il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Istituto, i primi prevarranno sui secondi.
ARTICOLO 3 DURATA DEL RAPPORTO
Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Istituto dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del contratto medesimo.
Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 36° mese successivo a tale data.
L’Amministrazione - ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 - si riserva di procedere, nel triennio successivo alla stipula del contratto, all’affidamento di servizi analoghi in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, nel massimo, all’importo di aggiudicazione. Tale nuovo eventuale affidamento avverrà sulla base del medesimo progetto a base di gara ed allo stesso si applicheranno le medesime condizioni tecnico-economiche stabilite per il primo contratto.
La durata del rapporto può essere estesa esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016. Ove l'Amministrazione esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni venti rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo a mesi tre - l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.
N.B.: Il presente contratto viene stipulato sul presupposto, verificato, della attuale indisponibilità e operatività di strumento di acquisizione Consip avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti a quelli da erogarsi in virtù del medesimo. Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 e delle successive disposizioni in materi di obblighi di acquisto presso Consip, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di strumento Consip avente detto contenuto, il contratto stipulato potrà essere risolto secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Fornitore, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.
ARTICOLO 4
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'Istituto si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Istituto si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Istituto dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Amministrazione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa.
Gli esperti incaricati di rendere i servizi di assistenza nella implementazione del sistema, quale condizione di accettazione del servizio medesimo, dovranno possedere caratteristiche competenziali ed esperienziali conformi a quelle specificate nel capitolato. È comunque in facoltà dell'Amministrazione di richiederne la sostituzione nell'ipotesi in cui risultassero non idonei alla perfetta esecuzione del servizio, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Amministrazione.
L'Istituto si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
ARTICOLO 5 CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La consuntivazione delle attività e delle operazioni eseguite avverrà secondo quanto indicato nel capitolato, salvi tutti gli obblighi informativi e rendicontativi tali per legge.
L'Istituto presenterà una relazione sintetica trimestrale, nella quale riporterà le operazioni eseguite e le attività poste in essere, indicando altresì - documentandole - le spese obbligatorie anticipate nella conduzione del servizio di cassa (fiscali, diritti di terzi, etc.)
In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, da legale rappresentante dell'Istituto, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.
Tali relazioni dovranno essere sottoposte all’approvazione dell'Amministrazione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall’inizio del trimestre successivo.
ARTICOLO 6 IMPORTI DI COMPETENZA
A fronte di tutte le attività e servizi svolti in esecuzione del presente contratto l'Istituto maturerà il diritto a percepirà gli importi calcolati secondo i parametri espressi nell'offerta economica della procedura ed i criteri di calcolo specificati nel capitolato tecnico.
Relativamente, quindi, all'importo unitario stabilito per ciascuna operazione di pagamento, il valore complessivo di tale voce resterà stabilito in ragione diretta del numero di operazioni effettivamente eseguita dall'Istituto per conto dell'Agenzia.
Relativamente ad eventuali anticipazioni di cassa, l'Agenzia riconoscerà all'Istituto gli interessi calcolati secondo i parametri all'uopo stabiliti in offerta e nel capitolato.
Detti compensi si riferiscono in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, secondo le prescrizioni e gli standard procedurali, tecnici e qualitativi maggiormente elevati applicabili all'operazione.
L'Istituto non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo solo il diritto al rimborso delle spese vive di cui al paragrafo 3 del Capitolato.
ARTICOLO 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà disposto con cadenza trimestrale, in ragione della valorizzazione economica dei servizi espressa nell'offerta di gara.
Ugualmente con cadenza trimestrale l'Agenzia provvederà al rimborso delle spese obbligatorie sostenute dall'Istituto nella gestione del servizio di cassa.
L'Istituto, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Amministrazione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:
a) alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della rispondenza ed adeguatezza dei servizi forniti agli standard normativi, tecnici, metodologici e qualitativi di riferimento;
b) all'approvazione, da parte dell'Amministrazione, delle relazioni periodiche di cui al precedente paragrafo 5.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.
Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:
- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Istituto inadempiente.
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 102 e 103 del d.lgs. n. 50/2016.
Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Istituto e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.
A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Istituto è tenuto a comunicare all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:
- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.
L'Istituto assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..
Lo stesso Istituto si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'Istituto, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Istituto, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Amministrazione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.
Le fatture dovranno inoltre essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti” come richiesto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR n. 633/1972 introducendo l'art. 17-ter.
Il rimborso delle spese documentate obbligatorie sostenute nella gestione del servizio di cassa avverrà sulla base delle pertinenti risultanze contenute nelle relazioni periodiche trimestrali.
ARTICOLO 8
PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO
L’ANPAL, a tutela della qualità del servizio e della conformità del medesimo alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali di riferimento, si riserva la facoltà di applicare penali contrattuali in ogni caso di verificata violazione. La penale sarà applicata dall’Agenzia, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Istituto cassiere, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di contestazione.
Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste comporterà in ogni caso l’obbligo di immediato ripristino delle condizioni previste.
Il mancato, tempestivo adeguamento dell'Istituto alla tempistica di ripristino specificamente indicata dall'ANPAL, salvo comunque, il risarcimento di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, comporterà l’applicazione di una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo.
In caso di inadempienze di ordine puntuale, non misurabili su base temporale, la stessa penale verrà applicata per ogni singola inadempienza (eccettuati i casi di inadempienza lieve e/o senza danno per l'Amministrazione).
Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all'Istituto a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi o diritti di rimborso maturati.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Istituto dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all'Istituto, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Istituto i relativi costi sostenuti.
In caso di inadempimento dell'Istituto anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all’inadempimento stesso, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 9
MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 10 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
l'Amministrazione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti gli eventuali prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 11
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
L'Istituto assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Istituto assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
l'Amministrazione assume l’onere di informare prontamente per iscritto l'Istituto delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.
ARTICOLO 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L'Istituto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L'Istituto è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L'Istituto si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
ARTICOLO 13
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
L'Istituto è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Amministrazione.
ARTICOLO 14
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L'Istituto è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
l'Istituto si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Istituto anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
ARTICOLO 15 RESPONSABILITÀ
L'Istituto è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. l'Istituto è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Amministrazione stessa o degli organismi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.
ARTICOLO 16 CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.
ARTICOLO 19 SUBAPPALTO
Non è ammesso il ricorso al subappalto, così come definito all'art. 105 d.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 20
ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'Istituto tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
A tal fine, l'Istituto espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’IVA, che l'Istituto è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Al presente contratto dovrà applicarsi l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n. 131.
* * *
E richiesto, io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono con firma digitale. Questo atto, redatto in tre originali, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, composto di facciate e sin qui della esima, viene stipulato con le modalità stabilite al comma 14 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
per l'Amministrazione per l'Istituto
L’ UFFICIALE ROGANTE
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., l'Istituto dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all’art. 18 (deroga alla competenza territoriale).
per l'Istituto