PROBLEMATICHE IN TEMA DI CONTRATTI D’APPALTO E CONTRATTI D’OPERA STIPULATI DA COMMITTENTI ITALIANI CON IMPRESE COMUNITARIE PER L’ESECUZIONE DI OPERE O SERVIZI IN ITALIA
PROBLEMATICHE IN TEMA DI CONTRATTI D’APPALTO E CONTRATTI D’OPERA STIPULATI DA COMMITTENTI ITALIANI CON IMPRESE COMUNITARIE PER L’ESECUZIONE DI OPERE O SERVIZI IN ITALIA
L’organizzazione moderna di un’attività economica prevede per le imprese la stipula di contratti d’appalto (art. 1655 c.c.) con altre imprese o di contratti d’opera (art. 2222 c.c.) con imprese artigiane senza dipendenti.
La distinzione fra i due contratti, che hanno in comune sempre per oggetto l’esecuzione di opere o servizi, è di rilevante interesse fra gli operatori del settore.
Di seguito formuliamo l’analisi di alcuni problemi esaminati dalla giurisprudenza della Cassazione, evidenziando che anche per le imprese comunitarie valgono le problematiche di seguito commentate.
Contratto d’appalto
Oggetto del contratto d’appalto è il risultato di un facere, che può concretarsi così nel compimento di un’opera, come di un servizio che l’appaltatore assume verso il committente, dietro corrispettivo. Cioè la prestazione, dietro corrispettivo, di un determinato risultato, della cui produzione il rischio economico è esclusivamente a carico della parte titolare di un’impresa, che si è obbligata a fornirlo. L’obbligo dell’appaltatore di eseguire a regola d’arte l’opera commissionatagli comporta non solo l’osservanza dei criteri generali della tecnica per quel dato tipo di lavoro, ma anche l’adozione di quei pregi di estetica e di forma che siano stati presi in considerazione dal contratto, o che comunque siano desumibili dagli scopi cui l’opera è destinata. In entrambe le ipotesi, peraltro, la responsabilità dell’appaltatore per l’imperfezione dell’opera va esclusa quando l’imperfezione medesima non possa ricollegarsi ad un suo comportamento doloso o colposo, ma derivi da errore del progetto fornito dal committente, con l’ordine di attuarlo, oppure da disposizione del committente stesso che non consenta all’appaltatore alcuna autonomia e discrezionalità.
L’ipotesi di mancato completamento dell’opera costituisce inadempimento del contratto d’appalto, a cui sono applicabili i principi generali in materia di inadempimento, integrati, ma non esclusi, dagli artt. 1667, 1668, 1669.
La differenza sostanziale tra il contratto d’appalto e il contratto d’opera consiste nel particolare che il primo è contrassegnato dalla esistenza di una organizzazione ad impresa presso l’appaltatore, mentre il secondo è qualificato dalla prestazione di un lavoro da compiersi, quanto meno in via prevalente, personalmente dall’obbligato o dal nucleo familiare di lui.
Tanto nell’uno quanto nell’altro contratto, se l’indipendenza dell’appaltatore o dell’artefice non possono mai spingersi fino a vietare al committente la facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sui lavori, al fine di assicurarsi che l’opera costruttiva si svolga in conformità dei patti convenuti, così, l’ingerenza del committente, maggiore o minore a seconda dei patti stessi, non può, peraltro, giungere fino al punto di privare l’appaltatore o l’artefice dell’autonomia loro necessaria, nel quale caso si verterebbe nell’ipotesi di contratto di lavoro subordinato.
Mentre oggetto del contratto d’appalto è la prestazione, dietro corrispettivo, di un determinato risultato, della cui produzione il rischio economico sia esclusivamente a carico della parte che è obbligata a fornirlo, oggetto del contratto di lavoro subordinato, invece, è la prestazione di un lavoro eseguito alle dipendenze di un datore di lavoro, nella cui organizzazione l’attività del prestatore di lavoro venga ad inserirsi, senza che, di regola, egli concorra a sopportare i rischi. Nel contratto d’appalto la responsabilità dell’appaltatore ha rilievo esclusivamente con riferimento al risultato finale.
L’obbligo dell’appaltatore non è di mezzi, ma di risultato, onde egli nell’esecuzione dei lavori non deve solo attenersi alle norme tecniche e alle direttive dell’appalto, ma deve fare in modo che sia raggiunto il risultato previsto dallo stesso appaltante.
E’ compatibile con la nozione d’appalto la forma di controllo e sorveglianza esercitata dal committente al fine di assicurarsi che l’opera venga eseguita in conformità dei patti e secondo le regole d’arte, mentre non è compatibile il controllo più accentuato che invade il campo dell’organizzazione materiale dell’impresa e quello tecnico del lavoro.
L’autonomia nell’appaltatore comporta che egli è tenuto a rispondere in via esclusiva o in concorso con il committente dei danni cagionati a terzi dall’esecuzione dell’opera, ma nei rapporti interni tra il committente e l’appaltatore il principio non è invocabile, se l’appaltatore non abbia avuto in concreto poteri di iniziativa e abbia dovuto osservare le disposizioni impartite dal committente o dai suoi incaricati. In tal caso i difetti dell’opera non possono ricollegarsi a un suo comportamento colposo e le conseguenze devono essere subite dal committente che le ha provocate con le sue direttive.
Nell’esecuzione dell’opera commessagli, l’appaltatore agisce con propria autonomia ed incontra una diretta responsabilità per i danni arrecati ai terzi, salvo che non provi di essersi mantenuto nei limiti delle disposizioni impartitegli dal committente a tali da dargli la ragionevole opinione che dall’osservanza di esse non sarebbe derivato alcun danno ai terzi.
Nonostante l’autonomia dell’appaltatore, il committente può rispondere in solido dei danni cagionati ai terzi nell’esecuzione dell’opera appaltata se abbia cooperato con la propria collaborazione all’esecuzione della stessa.
Una responsabilità concorrente del committente per un evento lesivo di terzi, imputabile a fatto colposo dell’appaltatore, può sorgere in linea eccezionale, quando risulti concretamente che il compimento dell’opera o del servizio sia stato affidato ad un appaltatore che palesemente difettava della capacità tecnica o dell’organizzazione d’impresa necessarie ad eseguire la prestazione d’appalto senza pericolo di danno per i terzi. Tali difetti devono peraltro preesistere all’esecuzione del lavoro determinante l’evento lesivo e debbono essere altresì conosciute o conoscibili, con criterio di normale prudenza, dal committente prima dell’affidamento dell’opus in appalto.
Il contratto d’appalto, pur non essendo aleatorio, importa, per se stesso, l’assunzione da parte dell’appaltatore di un rischio economico particolarmente ampio, che rientra nell’alea normale di quel tipo di contratto e le cui conseguenze sono solo in parte attenuate dalle disposizioni contenute nell’art. 1664, primo e secondo comma.
La gestione a proprio rischio che assume l’appaltatore nel compimento dell’opus o del servizio non si riferisce al rischio o pericolo in senso tecnico-giuridico, ma al cosiddetto rischio economico derivante dall’impossibilità di determinare, al momento della conclusione del contratto, il preciso costo dell’opera o del servizio promesso dall’appaltatore, il quale potrà quindi guadagnare o perdere nell’affare a seconda che detto costo sia inferiore o meno al corrispettivo pattuito.
La gestione a proprio rischio implica necessariamente che l’appaltatore è tenuto a rispondere verso il committente di tutti gli eventuali difetti, vizi o difformità dell’opera, ancorché concretamente dovuti all’attività esecutiva di taluno degli ausiliari dello stesso appaltatore.
L’obbligazione del committente dell’appalto tenuto a un corrispettivo in denaro va considerata obbligazione pecuniaria o di valuta, come tale soggetta al principio nominalistico consacrato dall’art. 1277.
L’obbligo di eseguire l’opera a regola d’arte sussiste per l’appaltatore anche quando sia stato pattuito un compenso esiguo.
Contratto d’opera
Il contratto d’opera di cui all’art. 2222 si atteggia come una varietà di quello di lavoro ed è caratterizzato dalla prestazione, per conto di altro e previo compenso, di un’opera o servizio senza vincolo di subordinazione ed in condizioni di assoluta indipendenza.
Non è incompatibile con la natura del contratto d’opera il potere del committente di impartire disposizioni ed istruzioni, quando non riguardino modo e tempo dell’esplicazione dell’attività lavorativa, ma siano attinenti esclusivamente alle caratteristiche e alle modalità dell’opera da eseguire.
Nel contratto d’opera la prestazione di colui che si è obbligato a compiere l’opera non comprende soltanto lo svolgimento di un’attività di lavoro; ma anche la produzione del pattuito risultato utile dell’attività produttiva, onde la relativa obbligazione non può ritenersi adempiuta se quell’attività non sia valsa a far raggiungere il previsto risultato.
Il contratto d’opera può avere per soggetto tanto un singolo artigiano quanto una piccola impresa artigiana costituita da una pluralità di persone strette tra loro da un rapporto associativo.
La prevalenza del lavoro dell’artigiano e dei suoi familiari sul lavoro subordinato altrui deve essere inteso in senso qualitativo e funzionale e non in senso puramente aritmetico.
Il contratto di lavoro è caratterizzato dal vincolo di subordinazione gerarchica che lega il prestatore d’opera al datore di lavoro. Nel contratto d’opera invece il lavoratore, prestando la propria opera intellettuale, artistica o artigiana con attività esclusivamente o prevalentemente propria, si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio in modo da soddisfare le richieste che gli sono rivolte da chi si avvale delle sue prestazioni.
Inoltre nel contratto d’opera viene in considerazione il risultato del lavoro svolto in condizioni di autonomia. Il rapporto di lavoro subordinato si distingua dal rapporto di lavoro autonomo poiché il lavoratore dipendente pone a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa inserendosi nell’organizzazione dell’impresa con il vincolo della subordinazione e sotto le direttive e la vigilanza del datore di lavoro. Tuttavia il vincolo della subordinazione non può presentare carattere assoluto e consentire una certa autonomia e discrezionalità nelle modalità di svolgimento del lavoro.
Il contratto d’appalto e il contratto d’opera hanno comuni gli elementi dell’indipendenza rispetto al committente e dell’assunzione del rischio, ma si differenziano tra loro in quanto l’appalto, per la natura dell’opera o del servizio, presuppone nell’appaltatore un’organizzazione ad impresa in modo che egli possa avvalersi del lavoro subordinato di altre persone, mentre nel contratto d’opera il contraente, la cui figura tipica è l’artigiano, impiega il lavoro proprio e dei membri della sua famiglia. Il contratto d’opera è caratterizzato dalla prevalenza dell’obbligazione di fare su quella di dare, con o senza l’onere di acquisto del materiale, nonché dal lavoro di tipo artigianale; il primo requisito lo differenzia dalla vendita di cose future e il secondo lo differenzia dal contratto d’appalto eseguito da un imprenditore che organizza il complesso dei mezzi necessari ed opera a proprio rischio.
Gli art 2222 e ss, relativi alla disciplina del contratto d’opera, non derogano ai principi fondamentali sulla risoluzione del contratto per inadempimento.
dr Xxxxxxx Xxxxxxx (consulente del lavoro)