CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MOTOVEICOLI
Geneítel S.p.A.
MOTO
PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI
Ultimo aggiornamento 07/2022
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto
lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.
All’interno delle sezioni che seguono trovi, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.
Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie che hai richiesto. Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
A. Elenco delle Gaíanzie
B. Definizioni
Definizioni ........................................................................................................................................................................................ Pag. 1 di 42
C. Condizioni di Assicuíazione Motoveicoli
Norme Comuni a tutte le garanzie ........................................................................... Pag. 3 di 42
SEZIONE 1
Responsabilità Civile Pag. 10 di 42
SEZIONE 1.1
RC Mobilità Estesa ......................................................................................................................... Pag. 13 di 42
SEZIONE 2
Furto e Incendio .............................................................................................................................. Pag. 15 di 42
SEZIONE 3
Tutela danni da veicoli non assicurati ................................................................... Pag. 16 di 42
SEZIONE 3.1
Collisione animali selvatici .................................................................................................. Pag. 18 di 42
SEZIONE 4
Minikasko Abbigliamento ..................................................................................................... Pag. 19 di 42
SEZIONE 5
Assistenza Legale ......................................................................................................................... Pag. 20 di 42
SEZIONE 6A
Assistenza Stradale Estesa ................................................................................................. Pag. 23 di 42
SEZIONE 6B
Assistenza Stradale Top ......................................................................................................... Pag. 25 di 42
SEZIONE 7
Infortuni del Conducente ..................................................................................................... Pag. 28 di 42
SEZIONE 7.1
Bonus aiuto domestico ........................................................................................................... Pag. 30 di 42
SEZIONE 7.2
Estensione Infortuni in Mobilità ................................................................................... Pag. 31 di 42
SEZIONE 8
Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti ...................................................................... Pag. 33 di 42
SEZIONE 9
Procedura per il risarcimento dei Danni R.C.A. ........................................... Pag. 34 di 42
SEZIONE 10
Procedura per il risarcimento dei Danni non R.C.A. .............................. Pag. 35 di 42
Allegato 1 ................................................................................................................................................ Pag. 40 di 42
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
R.C.A.: la garanzia obbligatoria che ti per- mette di circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) cau- sati ad altre persone.
Sicurezza comunque: ti copre per i dan- ni, anche da incendio del veicolo, causati a terzi nelle aree private (ad esempio aree chiuse al pubblico come un parcheggio condominiale); per i danni prodotti dai tuoi passeggeri; per i danni causati dal gancio traino o dal tuo rimorchio.
Solo se hai scelto una formula bonus / malus con franchigia (ve- rifica in preventivo e in contratto).
I danni causati a terzi in caso di in- cendio del veicolo in aree private sono coperti fino al 3% del massi- male RCA assicurato, non oltre un limite di 500.000 euro per annoas- sicurativo.
Sezione 1
GARANZIE ACQUISTABILI
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
RC Mobilità Estesa: ti tutela per i danni causati ad altre persone durante gli spo- stamenti a piedi, la circolazione in sharing o con veicoli a noleggio a breve termine e la circolazione su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l’assi- curazione R.C.A.
A tuo carico rimane una franchigia di 150 euro per sinistro.
Sezione 1.1 Verifica in preventivo
e in contratto
Furto e incendio: ti mette al riparo dai danni subiti dal tuo veicolo in caso di incendio e sei tutelato in caso di furto, anche tentato o parziale, compreso il tentativo di scasso.
Tutela danni da veicoli non assicurati: ti protegge in caso di incidente causato da un veicolo a motore identificato non assicurato.
Collisione animali selvatici: ti protegge dai danni al tuo veicolo in caso di inciden- te con animali selvatici.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto nel preventivo e nel con- tratto.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto nel preventivo e nel con- tratto.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto nel preventivo e nel con- tratto.
Sezione 2 Verifica in preventivo
e in contratto
Sezione 3 Verifica in preventivo
e in contratto
Sezione 3.1 Verifica in preventivo
e in contratto
Minikasko Abbigliamento: ti protegge dai danni causati al tuo abbigliamento e al casco in caso di collisione contro un veicolo a motore identificato.
Sezione 4 Verifica in preventivo
e in contratto
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
FRANCHIGIE E SCOPERTI
PER TUTTI I DETTAGLI
GARANZIA COMPRESA?
GARANZIE ACQUISTABILI
Assistenza Legale: l’assistenza giudizia- le e stragiudiziale, per tutelare i tuoi in- teressi nell’ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.
Sezione 5 Verifica in preventivo
e in contratto
Assistenza Stradale: nella formula Este- sa e Top ti permette di avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell’assistenza offerta tramite Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.
Sezione 6A (Estesa) Sezione 6B (Top)
Verifica in preventivo
e in contratto
Infortuni del conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assi- curato a seguito di incidente con colpa.
In caso di invalidità permanente l’indennizzo è corrisposto solo se l’invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.
Sezione 7 Verifica in preventivo
e in contratto
Bonus aiuto domestico: ti offre una dia- ria, in caso di infortunio del conducente, per le spese sostenute per l’assunzione di collaboratori domestici.
Sezione 7.1 Verifica in preventivo
e in contratto
Estensione Infortuni in Mobilità: ti rim- borsa le spese di cura sostenute per gli infortuni subiti a seguito di incidente stra- dale con colpa durante gli spostamenti a piedi, la circolazione in sharing o con veicoli a noleggio a breve termine e dalla circolazione su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l’assicu- razione R.C.A.
A tuo carico rimane una franchigia di 150 euro per sinistro.
Sezione 7.2 Verifica in preventivo e in contratto
Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti risarcisce per la perdita delle chiavi e della patente, o se il tuo box auto si danneggia per l’incendio del veicolo assicurato ecc.
Sezione 8 Verifica in preventivo
e in contratto
B. Definizioni
❯ “Accessori”: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listi- no del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione o apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
❯ “Animali selvatici”: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.), ad esclusione di gatti e cani randagi;
❯ “Antifurto satellitare”: dispositivo che invia automatica- mente, in caso di furto, le coordinate per la localizzazione del veicolo a una centrale operativa;
❯ “Apparecchi multimediali non di serie”: radio, telefoni, let- tori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satel- litari e simili se sono stabilmente fissati e non sono presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo;
❯ “Aree aeroportuali”: le aree di rullaggio e le altre aree in- terne a un aeroporto, così come determinate dalla norma- tiva di settore;
❯ “Assicurato”: soggetto destinatario delle prestazioni assi- curative;
❯ “Avente diritto”: soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acqui- rente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria;
❯ “Banca dati”: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
❯ “Bauletto posteriore”, “Bauletto laterale”, “Borsa latera- le”: il contenitore applicato alla parte laterale o posteriore del telaio del veicolo, adatto al trasporto di oggetti personali, at- trezzi o altro. Realizzato in materiale rigido o morbido (borsa laterale), stabilmente fissato al veicolo ma con la possibilità di essere staccato e riattaccato alla struttura che lo sostiene;
❯ “Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde”: il documento che attesta che il veicolo è assicura- to per la responsabilità civile obbligatoria anche all’estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata;
❯ “Ciclomotori”: veicoli a due ruote (categoria L1e) o a tre ruote (categoria L2e) che hanno una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e una cilindrata fino a 50 cc;
❯ “Classe di merito di conversione universale (CU)”: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio messa a disposi- zione da Genertel in occasione di ogni scadenza annuale;
❯ “Classe di merito Genertel”: la classe di merito assegnata
al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da Xxxxxxxx;
❯ “Codice della Strada”: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;
❯ “Codice delle Assicurazioni”: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni;
❯ “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxx, 00 - 00000, www.con- xxx.xx;
❯ “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
❯ “Degrado”: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato;
❯ “DUERUOTE”: la rivista dell’editoriale Domus che pubbli- ca mensilmente le quotazioni dei veicoli usati;
❯ “Europ Assistance Italia S.p.A.”: la compagnia che attra- verso la sua struttura organizzativa gestisce i sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top per conto di Genertel;
❯ “EUROTAX”: la rivista specializzata della Sanguinetti Edi- tore, che riporta le quotazioni di mercato dell’usato;
❯ “Franchigia”: la somma, stabilita nel contratto, che rima- ne a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
❯ “Furto”: l’appropriazione di beni altrui per trarne un ingiu- sto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
❯ “Genertel”: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ “Guasto”: il danno che il veicolo subisce per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, e che rende impossibile per l’assicurato l’utilizzo del veicolo in condi- zioni normali. Sono considerati guasto anche la foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento di carburante;
❯ “Immobilizzazione del veicolo”: il fermo del veicolo pres- so una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne rende impossibile l’utilizzo (veicolo non marciante);
❯ “Incendio”: la combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma;
❯ “Incidente”: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, do- vuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e re- golamenti, connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
❯ “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta da Ge- nertel o da Europ Assistance se avviene un sinistro coper- to a termini di polizza;
❯ “Infortunio”: ogni evento dovuto a causa fortuita, violen- ta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamen- te constatabili;
❯ “Ingessatura”: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di conteni-
B. Definizioni - Pagina 1 di 42
mento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;
❯ “Intermediario”: professionista che offre a pagamento servizi di gestione di tutte le fasi dell’acquisto di una poliz- za: preventivo, stipula e vita del contratto. È il collegamen- to tra la compagnia assicurativa e il cliente;
❯ “Invalidità permanente”: la perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
❯ “Istituto di cura”: gli istituti di cura sono gli ospedali pub- blici, le cliniche o le case di cura (convenzionate o private). Si possono trovare in Italia o all’estero. Devono essere re- golarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero, ed eventualmente all’as- sistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
❯ “IVASS”: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la rego- larità di quanto avviene nel mercato assicurativo;
❯ “Xxxxxxxxx conducente”: il proprietario del veicolo e le persone da lui autorizzate alla guida del veicolo;
❯ “Localizzatore satellitare”: dispositivo in grado di inviare su richiesta, non automaticamente, le coordinate per la loca- lizzazione del veicolo in caso di furto. Vengono equiparati al localizzatore satellitare anche i localizzatori a radiofrequenza;
❯ “Massimale”: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l’assicurazione;
❯ “Motocicli”: i veicoli a due ruote con o senza carrozzetta (rispettivamente categoria L4e e L3e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. Sono equiparati ai motocicli anche i tricicli;
❯ “Motoveicoli”: i motocicli e i ciclomotori;
❯ “Perdita totale”: il veicolo è considerato totalmente per- so se viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi, oppure se è tanto danneggiato da avere un valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
❯ “Polizza”: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
❯ “Premio”: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ “Proprietario”: l’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
❯ “Responsabilità paritaria”: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei con- ducenti dei veicoli coinvolti;
❯ “Responsabilità principale”: si ha quando la responsabi- lità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
❯ “Risarcimento diretto”: la procedura, prevista dall’Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assicu- razioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risar- cimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando l’incidente ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in col- lisione tra loro, entrambi identificati, assicurati ed immatri- colati in Italia, Città del Vaticano e San Marino;
❯ “Risarcimento in forma specifica”: quando il risarcimen- to è previsto attraverso la riparazione diretta del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel;
❯ “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ “Risoluzione”: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
❯ “Rivalsa”: il diritto di Genertel a recuperare dal contraente e dall’assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
❯ “Scoperto”: la percentuale del danno - con eventuale li- mite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro, se previsto in con- tratto;
❯ “Sinistro”: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assi- curazione;
❯ “Spese borsuali”: le spese sostenute dal legale necessa- rie o funzionali a svolgere la sua attività;
❯ “Surroga”: l’azione dell’assicuratore che agisce nei con- fronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recu- perare le somme pagate al danneggiato;
❯ “Tariffa”: il complesso dei criteri in base ai quali Genertel determina il prezzo per le garanzie offerte;
❯ “Tempario”: manuale o tabella con l’indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori artigianali o industriali;
❯ “Trasportati”: le persone regolarmente trasportate sul veicolo indicato in polizza.
❯ “Veicoli”: ai fini delle garanzie RC Mobilità Estesa ed Estensione Infortuni in Mobilità si intendono ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli ai sensi dell’art. 47 del Codice della Strada.
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C. Condizioni di Assicuíazione Motoveicoli - Ed. 07/2022
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
❯ QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e di pagamento del premio
Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.
I pagamenti possono essere effettuati con:
• bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
- cognome e nome del contraente;
- numero di targa o di preventivo.
• carta di credito, comunicando i dati a Genertel.
Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito non prepagata. La ricevuta del versamento o l’estratto conto valgono come quietanza di pagamento. Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:
• la correttezza e l’autenticità dei documenti ricevuti;
• la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrat- tuale;
• la correttezza del premio pagato.
Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per po- sta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile1.
Se il contraente non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i docu- menti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrat- tuale, il contratto non viene perfezionato e Xxxxxxxx può richiedere i documenti mancanti e/o un’eventuale integrazione di premio. Se il contraente non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.
Il contratto viene inviato in formato elettronico (email). Il contraente ha il diritto di sceglie- re di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato cartaceo o elettronico (email), e può modificare la sua scelta successivamente tramite l’Area Riservata di Genertel; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Genertel di rispe- dire la documentazione in formato cartaceo.
Xxxxxxxx richiede al contraente di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:
• via email (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• via posta a: Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 2 - Diritto del contraente al ripensamento
Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a Xxxxxxxx S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx o tramite l’Area Riservata di Genertel, impegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.
Ricevuta la richiesta di recesso, Xxxxxxxx rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.
Art. 3.1 - Decorrenza della garanzia
Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente, le garanzie assicurati- ve operano dalle 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza, o
dalle 24 del giorno del pagamento se questo avviene successivamente. In caso di paga-
1 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”
mento con bonifico il giorno del pagamento è la data in cui Genertel ha l’evidenza conta- bile del pagamento.
Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il contraente deve pagare alle date con- cordate gli importi stabiliti. Se il contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla sca- denza stessa come previsto dal Codice Civile2 e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento. Per le rate successive alla prima, Genertel spedisce il certificato di assicura- zione e il certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo premio.
❯ DOVE VALE
LA COPERTURA?
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?
Art. 3.2 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto. Non è pre- visto il tacito rinnovo: alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con un’altra compagnia.
Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per lo stesso veicolo, presso un’altra compagnia assicurativa.
Art. 4 - Estensione territoriale
Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l’assicurazione vale in:
• Italia e Stati dell’Unione Europea;
• Città del Vaticano;
• Repubblica di San Marino;
• Principato di Monaco;
• Liechtenstein;
• stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde. Quando si circola all’estero l’assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.
Art. 5 - Dichiarazioni del contraente
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri-
ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse:
• la presenza delle garanzie richieste;
• la correttezza dei massimali;
• la correttezza delle somme assicurate;
• la correttezza delle franchigie e degli scoperti.
Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.
Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo
Il contraente può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il rischio re- lativo al veicolo precedentemente assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono:
2 Art. 1901 “Mancato pagamento del premio”
3 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticen- ze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
4 Art. 144 “Azione diretta del danneggiato”
• vendita;
• consegna in conto vendita;
• furto;
• demolizione;
• cessazione della circolazione;
• esportazione definitiva del veicolo assicurato.
Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il contraente chiede il trasferimento deve rientrare nella medesima classificazione5 di quello precedentemente assicurato e deve essere dello stesso proprietario (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).
Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi xxxxxx- sti e l’eventuale conguaglio di premio. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l’assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e, contestual- mente, cessano tutte le garanzie del veicolo precedentemente assicurato.
Salvo il caso di furto, il contraente deve impegnarsi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, Xxxxxxxx può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato.
Se il contratto viene trasferito nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della stipula della variazione.
Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto Risoluzione anticipata del contratto
Il contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei seguenti casi:
• vendita;
• consegna in conto vendita;
• demolizione;
• cessazione della circolazione;
• esportazione definitiva del veicolo.
Il contraente deve impegnarsi a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (certi- ficato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal contraente i seguenti documenti:
• in caso di vendita o consegna in conto vendita: l’atto di vendita o l’attestazione di consegna in conto vendita;
• in caso di demolizione del veicolo: la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
• in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo e della targa di immatricolazione.
Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione dell’assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.
Cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato
In caso di vendita del veicolo, il contraente deve avvisare subito Genertel se cede al com- pratore anche il contratto di assicurazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l’emissione dell’appendice di cessione. Il contraente deve pagare le eventuali rate di pre- mio successive, fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto non può essere sospeso. Il contratto ceduto resta valido:
• In caso di pagamento a rate, esclusivamente per il periodo coperto dall’ultima rata pa- gata dal contraente;
• In caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza, dopodiché Genertel non rilascia l’attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo.
Non vengono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.
5 Art. 47 del Codice della strada “Classificazione dei veicoli”
❯ OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Art. 8 - Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contraente deve darne immediata comunicazione a Genertel insieme alla copia della denuncia presentata all’autorità competente.
L’assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.
Se il contraente non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere lo stesso, Xxxxxxxx rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rim- borsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N., calcolato a partire dal giorno della denuncia.
Art. 9 - Opzione Sospensione
Se il contraente ha acquistato l’opzione sospensione, ha il diritto di sospendere tempora- neamente il contratto, fino a un massimo di tre volte, facendone richiesta a Genertel e im- pegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge Xxxxxxxx può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di sospensione.
La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza contrattuale.
Se il contraente non riattiva il contratto entro 12 mesi dall’avvenuta sospensione, questo viene considerato risolto e il premio non goduto resta a Genertel; negli altri casi il contratto viene riattivato a partire dalle ore 24 della data indicata dal contraente.
La riattivazione può avvenire attraverso l’Area Riservata di Genertel - raggiungibile dal sito xxx.xxxxxxxx.xx o tramite l’app Genertel+ - o telefonicamente. Se la riattivazione avvie- ne telefonicamente il contraente deve a Genertel un importo supplementare di 30 euro (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). Se il contratto viene sospeso nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene ri- chiesto al momento della riattivazione. Se il periodo di sospensione è superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto e le date in cui sono dovute le eventuali rate residue vengono prorogate di un periodo pari a quello della sospensione.
Art. 10 - Altre assicurazioni
Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicura- zioni, il contraente o l’assicurato devono comunicare a ciascun assicuratore gli altri con- tratti6. Se non lo si comunica si può perdere il diritto al risarcimento. In caso di sinistro, l’as- sicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri7.
Art. 11 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sini- stri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di videoregistrazio- ne, di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel
S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio e per offrirle eventuali garanzie accessorie alla copertura per la responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (RCA), coerenti con tali bisogni ed esigenze;
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esem- pio quelli in materia di antiriciclaggio);(2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
6 Art. 1910 del Codice Civile
7 Art. 1910 del Codice Civile
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere;
(vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una cor- retta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l’audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in con- tratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indica- to. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utiliz- zarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per l’invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e son- daggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Ge- nertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti auto- matizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta di Genertel.
2) per la cessione a Genertellife, alle società del Gruppo Generali* e a soggetti terzi ope- ranti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comu- nicazione, per le loro finalità di marketing, quali l’invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facolta- tivi. Il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati lad- dove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini com- merciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx
0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a XXX.xx@xxxxxxxx.xxx e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indiriz- zo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del- la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’effica- cia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazio- ne maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compa- gnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’espe- rienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i se- guenti trattamenti:
- tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corretto fun- zionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l’attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell’app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l’audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati,
aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giu- diziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni as- sicurativi, comparazione tariffaria al fine di ottimizzazione dell’offerta, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione, non vita, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzio- nati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archi- viazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
*Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion
❯ COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?
Art. 13 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del contraente o dell’assicu- rato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.
Art. 14 - Modalità di reclamo A Genertel
Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:
• Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
• Tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami;
• Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.
Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un mas- simo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al compor- tamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e sa- ranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscon- tro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Art. 15 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Orga- nismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabi- le sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98).
Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circola- zione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge.
Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Asso- ciazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della concilia- zione paritetica.
In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l’assicurato non con- corda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l’avvio di una proce- dura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o diret- tamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https:// xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net- network/members-fin-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Art. 16 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a pa- gare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Gener- tel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Art. 17 - Home insurance
Per questo contratto Xxxxxxxx mette a disposizione un’Area Riservata (Home Insurance) dove il contraente può consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematica- mente il contratto. L’Area Riservata è raggiungibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Dopo la stipula del suo primo contratto il contraente riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle mettendosi in contatto con Xxxxxxxx, o facendone richiesta direttamente sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Art.18 - Denuncia di sinistro
Per tutte le garanzie previste da questo contratto, salvo diverse indicazioni per la specifica garanzia, in caso di sinistro l’assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verifi- cato o ne ha avuta conoscenza.
La comunicazione di denuncia del sinistro può essere inviata dall’assicurato con l’app Ge- nertel+ disponibile gratis per smartphone Android e iPhone.
SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a pagare le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute come risar- cimento di danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche o equiparate, con il limite del massimale indicato in polizza.
Art. 1.1.1 - Tipo di guida
La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo. I tipi di guida possibili sono:
• esperto (solo conducenti di età maggiore o uguale ai 25 anni);
• non solo esperti (almeno un conducente di età inferiore ai 25 anni).
La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro, ma se il contraente ha dichiarato che il veicolo non viene mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni, per i sinistri con colpa causati da un guidatore sotto i 25 anni, il contraente rimborsa una franchigia di 350 euro che si somma all’eventuale franchigia che il contraente ha scelto di inserire in polizza, a fronte di una riduzione del premio.
SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?
Art. 1.2 - “Sicurezza comunque”
Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria Genertel assicura, con lo stesso massimale e senza aumento del premio, i danni causati involontariamente a terzi che derivano:
a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
b) da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità Civile dei terzi trasportati”); Genertel assicura anche i danni causati a terzi dall’incendio del veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali (c.d. “Ricorso Terzi”), con il limite del 3% del massimale in- dicato in polizza e comunque non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 1.3 - Eventi non assicurati
L’assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, in- cluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
L’assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
L’assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?
Segnala l’incidente
• non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.
Documenta l’incidente
1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.
Compila il Modulo Blu
• compila con attenzione il Modulo Blu insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d’accordo apponi solo la tua firma nell’apposito spazio; il Modulo Blu vale in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai il Modulo Blu puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 9.
Avvia la procedura di risarcimento
• per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Gener- tel+. Per qualsiasi dubbio chiama il numero verde 000.00.00.00 o attiva una chat on line con i nostri consulenti sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 9.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA
LA GARANZIA RCA?
Art. 1.4 - Esclusioni
L’assicurazione non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada8;
c) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
d) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo.
In tutti i casi sopra citati Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?
Art. 1.5 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio
In prossimità della scadenza della polizza annuale, Xxxxxxxx mette a disposizione l’attesta- zione dello stato di rischio. La classe di assegnazione è calcolata in base alla presenza o meno di sinistri liquidati, anche in parte, nel periodo di osservazione.
Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i sinistri per cui è stata accertata la responsabilità principale dell’assicurato.
I sinistri pagati con responsabilità paritaria dell’assicurato minore o uguale al 50% non comportano il malus, ma vengono annotati nell’attestazione con l’indicazione della per- centuale di responsabilità. Se ci sono più incidenti con responsabilità paritaria vengono sommate le loro percentuali e, se viene raggiunta la soglia del 51% nell’arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all’applicazione del malus.
L’eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal contraente da quando Xxxxxxxx paga il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, da quando l’assicurazione della con- troparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).
L’evoluzione della classe universale ha il seguente funzionamento:
• se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
• se c’è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
• dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi. La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.
Per i motocicli, l’evoluzione della classe di merito Genertel prevede la discesa di una classe in assenza di sinistri (ferma la classe minima 0), mentre in presenza di un sinistro, l’evolu- zione dipende dalla classe di appartenenza al momento del sinistro stesso:
• per i clienti nelle classi da 0 a 10 è prevista l’assegnazione alla classe 14;
• per i clienti nelle classi da 11 a 13 l’assegnazione alla classe 15;
• per i clienti nelle classi maggiori o uguali a 14 la risalita di una classe.
Ogni sinistro successivo al primo comporta un ulteriore aumento di una classe. La classe massima è sempre la 18.
Per i ciclomotori e i ciclomotori trasporto cose, Genertel dispone di una scala di classi Bonus Malus interna che va dalla 80 alla 89. L’evoluzione della classe di merito Genertel ha il seguente funzionamento:
• se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
• se c’è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
• dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi. La classe massima è sempre la 89 e la minima sempre la 80.
L’attestazione riporta, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU). Per le regole di assegnazione della classe universale, di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel e di invio dell’attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell’Allegato 1.
8 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
POSSO EVITARE L’EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?
L’assicurato evita l’evoluzione in malus se rimborsa gli importi pagati a titolo definitivo per i sinistri che l’hanno causata. È possibile rimborsare anche solo alcuni dei sinistri liquidati; in questo caso l’evoluzione in malus si applica solo per i sinistri che non sono stati rimborsati. Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto9, la richiesta di informazioni e di even- tuale rimborso deve essere inoltrata a:
CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione Via Yser, 14 – 00000 XXXX
tel. 00.00.000.000
fax 00.00.000.000/547
email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx sito internet xxx.xxxxxx.xx
In alternativa è sempre possibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo è Genertel che provvede a inoltrare la richiesta a Consap per conto dell’assicurato.
Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l’evoluzione in malus sul- la tua polizza puoi contattarci all’indirizzo email xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx o via fax allo 000.00.00.000.
❯ OPZIONI
CON SCONTO SUL PREMIO
Art. 1.6 - Franchigia
È possibile scegliere di inserire in contratto una franchigia, a fronte della quale è prevista la riduzione del premio.
Questa è dovuta dal contraente da quando Xxxxxxxx paga il danneggiato o, in caso di risar- cimento diretto, da quando l’assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).
COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?
Esempio di franchigia
Massimale assicurato: 10.000.000 euro Franchigia: 500 euro
Ammontare del danno: 5.000 euro
Parte di danno a carico di Genertel: 4.500 euro (ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia) Parte di danno a carico dell’assicurato: 500 euro
SEZIONE 1.1 > RC MOBILITÀ ESTESA
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 1.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel, con il limite del massimale indicato in polizza, assicura i rischi per i danni involontariamente causati a terzi che derivano:
• dalla circolazione su mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico, per cui non è obbligatoria l’assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in sharing. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio biciclette a pedalata assistita (e-bike), segway, monopattini elettrici, hoverboard, mono- cicli elettrici, ecc.), Genertel assicura solo la circolazione su veicoli le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mezzo preso in sharing, se è già presente una polizza R.C., Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l’ammontare coperto da tale polizza.
• dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing. In questi casi Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l’ammontare coperto dalla poliz- za R.C.A. che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in sharing.
• dagli spostamenti a piedi.
La garanzia opera, nell’ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma, per i
danni causati direttamente:
9 Art.149 “Procedura di risarcimento diretto” del Codice delle Assicurazioni Private
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
• dal proprietario del veicolo assicurato con Xxxxxxxx
• dal contraente di polizza se diverso dal proprietario
limitatamente alla circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate.
Art. 1.1.2 - Massimali
La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Se viene stipulata con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi massimali si possono sommare e questa garanzia opera a secondo rischio, ovvero in ec- cesso rispetto ai massimali garantiti dall’altra polizza.
Art. 1.1.3 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera se il danno si verifica:
• durante le attività professionali;
• durante la pratica di attività sportive svolte a titolo non amatoriale. Sono esclusi an- che i danni che derivano dalla pratica dell’escursionismo e di qualsiasi attività sporti- va svolta a qualsiasi titolo all’interno di specifici impianti attrezzati in tal senso;
• durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
• durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali;
• con dolo del proprietario o del contraente.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
b) le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con uno degli assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;
c) il proprietario del veicolo preso a noleggio o in sharing.
Nel caso di circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing l’assicura- zione opera solo se la polizza che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in sharing è valida e operante al momento del sinistro.
Se il veicolo a noleggio a breve termine o in sharing non è assicurato al momento del sinistro, la garanzia opera in eccesso a quanto risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e comunque in eccesso ai massimali minimi di legge in vigore al momento del sinistro.
Art. 1.1.4 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando l’assicurato guida un veicolo senza l’abilitazione prevista dalla legge;
b) che avvengono quando la conduzione del mezzo non avviene secondo le disposi- zioni di legge in vigore al momento del sinistro;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche (come ad esempio gli psicofarmaci), come stabilito dal Codice della Strada10;
d) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei requisiti psico-fisici ne- cessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
e) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposi- zioni vigenti;
f) che derivano dalla proprietà e/o uso di animali;
g) subiti da cose o animali che l’assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qual- siasi titolo;
h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
i) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, allu- vioni, allagamenti.
Art. 1.1.5 - Franchigia
La garanzia prevede una franchigia di 150 euro per sinistro.
10 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori stabilmente fissati, se si verifica uno dei seguenti eventi:
a) furto o tentato furto del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie è indennizzato solo se sono stabilmente fissati al veicolo, fino a un massimo di 1.250 euro e sempre nei limiti della somma assicurata. In questi casi il contraente deve dimostrare l’esistenza dei beni sottratti presentando a Genertel la documentazione relativa all’acquisto;
b) incendio con sviluppo di fiamma, anche se causato da atti di vandalismo. Vengono inoltre indennizzate:
c) le spese di custodia o di parcheggio, con il massimo di 500 euro per evento, che si rendono necessarie se si verifica uno dei seguenti casi:
• il veicolo viene ritrovato dopo un furto;
• il veicolo viene sequestrato dalle autorità dopo un incendio;
d) la perdita dell’imposta di proprietà (c.d. “bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, se viene assicurato con Genertel un nuovo veicolo dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.
Art. 2.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Furto e Incendio non opera per i sinistri determinati da dolo o colpa grave dell’assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.
Art. 2.3 - Cause di riduzione o esclusione dell’indennizzo
• Se in contratto si dichiara che di notte il veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l’assicurato deve dimostrare la disponibilità d’uso di un’autorimessa o di un giardino: in caso contrario, Genertel riduce l’indennizzo come previsto dal Codice Civile11.
• Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l’assicurato deve poterne dimo- strare l’installazione sul veicolo: se l’antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, Genertel riduce l’indennizzo come previsto dal Codice Civile12.
• Se in contratto è previsto un antifurto satellitare o un localizzatore satellitare e l’assicu- rato non è in grado di provare l’esistenza, al momento del furto, di un abbonamento a un servizio satellitare, Genertel non paga alcun indennizzo.
Art. 2.4 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) da furto o tentato furto che avvengono in conseguenza di atti di vandalismo;
b) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato da:
• mancata chiusura;
• presenza di congegni automatici di apertura del veicolo o del bauletto lasciati sul veicolo;
• presenza delle chiavi di accensione lasciate sul veicolo.
c) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 2. 5 - Scoperto e minimo
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
11 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave” e Art. 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave”
12 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave” e Art. 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave”
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento del veicolo assicurato a seguito di furto
Somma assicurata: 20.000 euro
Danno a seguito del sinistro: 1.000 euro
Scoperto: 5% (euro 1.000*5%= 50 euro) con un minimo di 150 euro Parte di danno a carico di Genertel: 850 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 150 euro (perché lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?
Fai immediatamente denuncia alle autorità
• l’autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+ insieme alla denuncia fatta all’autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?
Segnala l’incendio
• allontanati il più possibile dal veicolo e xxxxxxxx l’intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell’incidente.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00; Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B. Per poter rimuovere il veicolo è necessario avere il nullaosta da parte delle autorità.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
COSA FACCIO SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?
Art. 2.5 - Recuperi
Se l’assicurato scopre che il veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve informare subito Xxxxxxxx e inviare la documentazione rilasciata dalle autorità, anche se Xxxxxxxx ha già inviato la quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato può rientrarne in possesso entro 7 giorni dalla notizia del ritrovamento. In questo caso deve rimborsare a Genertel l’importo pagato per il furto del veicolo. Se invece l’assicurato non vuole conservare la proprietà del veicolo, Xxxxxxxx può venderlo e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell’indennizzo.
SEZIONE 3 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
La garanzia opera solo se viene acquistata.
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alle garanzie Assistenza Legale e Assistenza Stradale.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel, in seguito a una collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicu- rato, garantisce:
• il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato;
• l’indennizzo, fino a un massimo di 5.000 euro, delle spese mediche sostenute dopo l’eventuale infortunio subito dal legittimo conducente.
Questa garanzia è prestata esclusivamente alla condizione che i danni siano riparati; solo se la riparazione è antieconomica l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento
dell’evento, come determinato dall’articolo 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno, sem- pre con il limite della somma assicurata. La riparazione è antieconomica quando il costo per riparare il veicolo è superiore al suo valore commerciale.
La garanzia opera se:
• l’assicurato non ha alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisce prova con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) se compilato e firmato da entrambe le parti;
• il sinistro avviene in Italia;
• il sinistro non avviene in aree aeroportuali;
• il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolge esclusivamente 2 veicoli;
• il diritto al risarcimento verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non è prescritto quando l’indennizzo è pagato.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 3.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 3.3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada13;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 3.4 - Scoperto e minimo
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di tutela danni da veicoli non assicurati
Somma assicurata: 20.000 euro
Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro
Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 250 euro Parte di danno a carico di Genertel: 1.750 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 250 euro.
L’indennizzo sarà effettuato solo dietro presentazione della fattura della riparazione.
C’È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?
Art. 3.5 - Obblighi a carico dell’assicurato
L’assicurato cede a Genertel i propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili14 e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada.
L’assicurato ha questo obbligo limitatamente:
• ai danni che sono oggetto di questa garanzia;
13 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
14 Art. 1916 “Diritto di surrogazione dell’assicuratore” del Codice Civile
• all’entità dell’indennizzo che ha ricevuto.
L’assicurato mantiene invece la facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada:
• per quanto non è coperto da questa garanzia;
• per l’eventuale eccedenza rispetto all’indennizzo ricevuto.
L’assicurato deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada fino a che Genertel non paga l’indennizzo. Se non lo fa, rischia di per- dere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo.
COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è ac- caduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il Modulo Blu e fallo firmare alla controparte.
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.
In caso di infortunio conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.
SEZIONE 3.1 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
La garanzia opera solo se viene acquistata.
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alle garanzie Assistenza Legale e Assistenza Stradale.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 3.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel garantisce il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal vei- colo assicurato dopo un urto o una collisione con animali selvatici, avvenuti in Italia, su una strada asfaltata aperta al pubblico con il limite della somma assicurata. In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili.
Questa garanzia è prestata esclusivamente alla condizione che i danni siano riparati; solo se la riparazione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento, così come determinato dall’articolo 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno, con il limite della somma assicurata.
Il danno è indennizzato, nei limiti indicati in contratto, solo se vengono presentati il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del sinistro, che devono inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento previsto da questa garanzia.
Art. 3.1.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Collisione animali selvatici non opera per i sinistri determinati da dolo del legit- timo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 3.1.3 - Esclusioni
Questa garanzia non opera se il conducente viene sanzionato15 per non essersi fermato e aver messo in atto tutte le misure necessarie per soccorrere tempestivamente gli animali danneggiati.
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
15 Art. 189 comma 9 bis “Comportamento in caso di incidente” del Codice della Strada
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se que- sta avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada16;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 3.1.4 - Scoperto e minimo
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza. L’indennizzo sarà effettuato solo dietro presentazione della fattura della riparazione.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di collisione con animali selvatici
Somma assicurata 2.000 euro
Danni a seguito del sinistro 1.000 euro
Scoperto 10% (euro 1.000*10%= 100 euro) con un minimo di 150 euro Parte di danno a carico di Genertel: 850 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 150 euro.
COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è acca- duto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento corredato dal verbale attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.
SEZIONE 4 > MINIKASKO ABBIGLIAMENTO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel indennizza i danni diretti e materiali causati all’abbigliamento e al casco del con- ducente del veicolo assicurato, per la sola quota di sua responsabilità, a seguito di una collisione con un altro veicolo a motore identificato.
Art. 4.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Minikasko Abbigliamento non opera per i sinistri determinati da dolo del legit- timo conducente, del proprietario o del contraente.
16 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 4.3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada17;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI ALL’ABBIGLIAMENTO?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta l’art. 10.1;
• conserva l’abbigliamento e il casco danneggiati al fine di permettere la valutazione del danno.
SEZIONE 5 > ASSISTENZA LEGALE
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel fornisce all’assicurato:
a) l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, se durante la circolazione del veicolo assicurato avviene un incidente stradale che provo- ca all’assicurato un danno materiale e/o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
• la condotta di un terzo;
• un’azione compiuta da un terzo;
• le condizioni della strada.
b) l’assistenza giudiziale se l’assicurato è indagato e/o imputato in un procedimento pe- nale per un incidente stradale che avviene durante la circolazione del veicolo assicurato.
In entrambi i casi la garanzia opera per incidenti che avvengono durante il periodo di va- lidità del contratto.
Art. 5.2 - Contenuto dell’assicurazione
Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:
1. svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presup- posti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.
Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:
2. anticipa all’assicurato fino a 500 euro le spese documentate relative:
• al soccorso del mezzo danneggiato;
• al ripristino del mezzo danneggiato;
• al danno fisico subíto.
Questo anticipo è unico per ciascun sinistro e l’assicurato deve restituirlo a Genertel se ottiene la liquidazione totale o parziale dei danni da parte del responsabile civile;
3. si attiva nei confronti degli enti preposti se l’incidente accade all’interno dello Spazio Economico Europeo (Consap) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
17 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
4. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall’assicurato. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei ver- bali redatti dalle autorità;
5. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all’importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
a) per l’intervento del legale;
b) per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
c) per l’intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
d) pagate a favore della controparte.
Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell’assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.
Art. 5.3 - Gestione del sinistro
Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con Xxxxxxxx, in caso contrario l’assicurato risponde di tutte le spe- se sostenute da Genertel per la gestione della pratica.
Se non è possibile definire la trattativa in via bonaria, Xxxxxxxx propone all’assicurato di affidare la pratica a un legale nei seguenti casi:
• quando le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo;
• quando è necessaria la difesa penale.
L’assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Xxxxxxxx o se nominarne uno a sua scelta. L’eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.
L’assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:
• dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Xxxxxxxx, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
• il legale nominato rinuncia al mandato.
In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.
Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l’invio della parcella con la descrizione dettagliata dell’attività svolta dal legale. L’assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto.
Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da Xxxxxxxx. Se Genertel non ha dato il proprio bene- stare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.
Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l’invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto al responsabile civile.
Xxxxxxxx non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 5.4 - Anticipi sulle spese civili e penali
Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anti- cipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:
• le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
• le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Xxxxxxxx, relative a consulenze tecniche.
Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giu- dizio.
Art. 5.5.1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
Se l’assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e
interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Xxxxxxxx non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l’assicurato devono restituire le somme che Xxxxxxxx ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d’ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.
Quando, nonostante l’esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l’accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l’eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.
Esito sfavorevole della fase stragiudiziale
Se non viene concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di 1.000 euro. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.
Esito sfavorevole della fase giudiziale
Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rim- borsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.
Procedimento di mediazione
Quando viene attivato un procedimento di mediazione, iI legale nominato anticipa le spe- se di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell’accordo conciliativo. Se l’assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Xxxxxxxx non deve corrisponde- re onorari e spese legali per la fase di mediazione.
Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.
Art. 5.5.2 Procedimento penale e liquidazione delle spese
Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedi- mento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell’assicurato.
Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sen- tenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all’assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza.
Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia so- stenute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massimale previsto dalla polizza.
COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?
Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l’art. 10.5.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 5.6 - Eventi non assicurati
La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell’assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.
Art. 5.7 - Esclusioni
La garanzia Assistenza Legale non opera:
a) se la controparte promuove un’azione civile nei confronti dell’assicurato;
b) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° gra- do, o i suoi dipendenti o incaricati;
c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
d) in caso di costituzione di parte civile;
e) per il dissequestro del veicolo assicurato;
f) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo.
g) per i sinistri che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, di- mostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
h) per i sinistri che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada18;
i) quando Xxxxxxxx è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indenniz- zare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se viene attivata la garanzia Infortuni del Conducente);
l) quando l’incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto19;
m) se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro;
n) per i sinistri che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
o) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzi- naio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).
COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?
Art. 5.8 - Arbitrato
Se l’assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che ven- ga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto. Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l’assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previ- sto dal contratto, anche se Genertel all’inizio ha espresso un parere non favorevole.
SEZIONE 6A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 6A. 1 - Prestazioni
Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d’ora in poi Europ Assistance) al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l’as- sistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.
Art. 6A. 1.1 - Soccorso stradale
Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il
18 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
19 Art. 149 “Procedura di risarcimento diretto” del Codice delle Assicurazioni Private
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❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti.
Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro.
Art. 6A. 1.2 - Depannage
Se il veicolo rimane fermo e non è in grado di spostarsi per una delle seguenti cause:
• foratura degli pneumatici (dovuta a un evento fortuito);
• esaurimento della batteria;
• mancato avviamento in genere;
l’assicurato deve telefonare a Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che effettuerà la riparazione sul posto, se questa è possibile.
Le spese relative al soccorso sono a carico di Genertel se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si interviene con il soccorso stradale come descritto nell’art. 6A1.1.
Art. 6A. 1.3 - Spese d’albergo
Se dopo un sinistro il veicolo rimane immobilizzato e l’assicurato è costretto a sostare fuori casa per almeno una notte, Europ Assistance cerca e prenota un albergo.
Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione fino a un massimo di 300 euro complessivi per tutte le persone coinvolte nello stesso sinistro (assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro avviene a oltre 50 km dal comune di resi- denza dell’assicurato.
Art. 6A. 2 - Eventi non assicurati
Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 6A. 3 - Esclusioni
Le prestazioni non operano per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada;
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada20;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insur- rezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di ripa- razione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6A.1.1 - Soccorso stradale e 6A.1.2 - Depannage
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
• le spese per il traino, se il veicolo subisce l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (come, per esempio, percorsi fuoristrada).
20 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
1. chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!
SEZIONE 6B > ASSISTENZA STRADALE TOP
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 6B. 1 - Prestazioni
Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d’ora in poi Europ Assistance), al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l’assistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.
Art. 6B. 1.1 - Soccorso stradale
Se dopo un guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto, il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti.
Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 500 euro per sinistro.
Art. 6B. 1.2 - Depannage
Se il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi per una delle seguenti cause:
• foratura degli pneumatici (dovuta a un evento fortuito);
• esaurimento della batteria;
• mancato avviamento in genere;
l’assicurato deve telefonare a Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che effettuerà la riparazione sul posto, se questa è possibile.
Le spese relative al soccorso sono a carico di Genertel se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si interviene con il soccorso stradale come descritto nell’art. 6B.1.1.
Art. 6B. 1.3 - Taxi per il recupero del veicolo
Se dopo un sinistro l’assicurato necessita di un mezzo per il ritiro del veicolo assicurato presso l’officina che ha effettuato la riparazione, Europ Assistance mette a disposizione un taxi con un massimo di 150 euro per sinistro.
Art. 6B. 1.4 - Spese d’albergo
Se dopo un sinistro il veicolo rimane immobilizzato e l’assicurato è costretto a sostare fuori casa per almeno una notte, Europ Assistance cerca e prenota un albergo.
Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione fino a un massimo di 300 euro complessivi per tutte le persone coinvolte nello stesso sinistro (assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro avviene a oltre 50 km dal comune di resi- denza dell’assicurato.
Art. 6B. 1.5 - Rientro sanitario
Se l’assicurato subisce un infortunio a causa di un incidente stradale in cui è coinvolto il
veicolo assicurato e, a seguito di ciò, le sue condizioni (accertate dai medici di Europ As- sistance) rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, Europ Assistance provvede a effettuare il trasporto con il mezzo che i propri medici ritengono più idoneo alle condizioni dell’assicurato.
Le forme di trasporto possibili sono:
• aereo sanitario (solo per sinistri che si verificano nei paesi europei);
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, se necessario, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Le condizioni dell’assicurato devono essere accertate tramite contatti diretti, e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di Europ Assistance e il medico curante sul posto. Europ Assistance organizza interamente il trasporto e Genertel tiene a proprio carico i relativi costi, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se è ritenuta necessaria dai medici di Europ Assistance.
Se Genertel provvede al rientro dell’assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedergli l’eventuale biglietto (aereo, ferroviario, ecc.) non utilizzato.
La prestazione non viene erogata per infermità o lesioni che a giudizio dei medici di Eu- rop Assistance possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assicurato di
proseguire il viaggio.
La prestazione non opera inoltre se le dimissioni avvengono contro il parere dei sanitari che hanno in cura l’assicurato.
Art. 6B. 1.6 - Viaggio di un familiare
Se a seguito di infortunio causato da un incidente stradale l’assicurato necessita di un ricovero in un istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, Europ Assistance mette a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto di andata e ritorno aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), per consentirgli di raggiun- xxxx l’assicurato ricoverato. Genertel tiene a proprio carico la relativa spesa. Non sono rimborsate le spese di soggiorno del familiare.
Art. 6B. 1.7 - Interprete a disposizione all’estero
Se l’assicurato ha bisogno di un interprete in uno dei seguenti casi:
• fermo, arresto o minaccia d’arresto in seguito a incidente;
• infortunio causato da incidente stradale;
Europ Assistance provvede a inviare l’interprete e Xxxxxxxx tiene a proprio carico il suo onorario fino a un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
Art. 6B. 1.8 - Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio
In caso di furto del veicolo, o se il veicolo rimane immobilizzato in Italia per almeno 24 ore, o all’estero per almeno 2 giorni a causa di uno dei seguenti eventi:
• incendio;
• guasto;
• incidente;
• furto tentato o parziale;
Europ Assistance mette l’assicurato in condizione di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione, oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia.
L’immobilizzazione del veicolo deve essere certificata dall’officina incaricata della ripara- zione o dal soccorritore. Per il rientro o la prosecuzione del viaggio, Europ Assistance met- te a disposizione dell’assicurato una delle seguenti opzioni:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
• un’autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
Genertel tiene a proprio carico le relative spese fino a un massimo di 1.000 euro per sini- stro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo. La prestazione opera solo se il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’assicurato.
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1. chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!
Art. 6B. 1.9 - Viaggio per il recupero del veicolo
Se il veicolo viene riparato dopo essere stato immobilizzato, per almeno 36 ore (in Italia), o per almeno 4 giorni (all’estero) a seguito di uno dei seguenti eventi:
• incendio
• guasto
• incidente
• furto tentato o parziale.
o viene ritrovato dopo un furto, Europ Assistance mette l’assicurato in condizione di re- cuperarlo.
L’immobilizzazione del veicolo deve essere certificata dall’officina incaricata della ripara- zione o dal soccorritore.
In caso di furto, la prestazione viene fornita solo se il veicolo viene ritrovato nel medesimo paese in cui è stato rubato.
Per il recupero del veicolo, Europ Assistance mette a disposizione dell’assicurato un bi- glietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Genertel tiene a proprio carico il relativo costo.
La prestazione opera solo se il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’as- sicurato.
Art. 6B. 2 - Eventi non assicurati
Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 6B. 3 - Esclusioni
Le prestazioni non operano per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada;
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada21;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insur- rezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di ripa- razione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6B.1.1 - Soccorso stradale e 6B.1.2 - Depannage
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
• le spese per il traino, se il veicolo subisce l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (come, per esempio, percorsi fuoristrada).
21 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
SEZIONE 7 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La garanzia opera solo se viene acquistata.
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Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, gli infortuni subiti dal legittimo condu- cente del veicolo assicurato a seguito di un incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche se il conducente non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
Se l’incidente avviene in concorso di colpa e il conducente ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo viene corrisposto solo per la quota di responsa- bilità del conducente assicurato.
Art. 7.2 - Rimborso spese di cura
Genertel indennizza fino all’importo indicato in contratto le spese di cura sostenute per:
• onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;
• uso della sala operatoria;
• rette di degenza in istituti di cura;
• medicinali prescritti dal medico curante;
• xxxxxxx xxx xxxxxx;
• accertamenti diagnostici;
• cure fisioterapiche e rieducative;
• applicazione di apparecchi tutori;
• cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
Art. 7.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione Genertel indennizza le spese di viaggio (andata e ritorno) che l’assicurato sostiene per raggiungere un centro ospedaliero o un istituto di cura di alta specializzazione situato a più di 50 km dalla residenza dell’assicurato, fino a un massimo di 500 euro. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.
Se tra la data di partenza e quella indicata nella documentazione medica risultano tra- scorsi più di 3 giorni, le spese di viaggio non vengono considerate pertinenti e quindi non vengono rimborsate. Se l’assicurato si reca presso il centro prescelto con propri mezzi viene riconosciuta una diaria chilometrica pari a 1 euro/Km fino a un massimo di 500 euro. Per il calcolo della distanza viene preso in considerazione il percorso stradale più breve.
Art. 7.4 - Diaria per ricovero
Se l’infortunio subito dal conducente richiede il ricovero ospedaliero, Genertel corrisponde l’indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricovero fino a un mas- simo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
Art. 7.5 - Diaria da ingessatura
Se l’infortunio subito dal conducente richiede l’ingessatura, Genertel corrisponde l’inden- nità giornaliera per un importo pari a quello indicato in contratto per la diaria da ricovero fino a un massimo di 30 giorni. La diaria si calcola a partire dal giorno di applicazione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione. L’applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l’infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è calcolata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite mas- simo complessivo di 30 giorni.
Art. 7.6 - Invalidità permanente
Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, Genertel paga un’indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente infe- riore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte che supera questa soglia.
L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto.
COME FUNZIONA L’INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE?
Esempio di calcolo dell’indennizzo in caso di invalidità permanente
Somma assicurata per invalidità permanente: 50.000 euro Invalidità permanente accertata: 15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile: 5%
Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta: 10% (15%-5%) Indennizzo per invalidità permanente: 5.000 euro (euro 50.000 x 10%)
Art. 7.7 - Decesso
Se l’infortunio ha come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifica entro un anno dal giorno del sinistro, Xxxxxxxx paga agli eredi la somma assicurata eventualmen- te ridotta di quanto già versato a titolo di invalidità permanente.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) che attestano l’effettivo pagamento e di tutta la documentazione medica.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL’INDENNIZZO?
Art. 7.8 - Criteri di indennizzabilità
Genertel riconosce l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizza- bile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, l’indennità per invalidità permanente è liquidata solo per le conseguenze dirette causate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?
Art. 7.9 - Calcolo della percentuale di invalidità
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella cosiddetta ta- bella ”INAIL”22. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità persa. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino a un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa.
Art. 7.10 - Esclusioni
La garanzia non opera in caso di infortuni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, in- cluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada23;
d) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
22 Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto
23 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+ insieme alla copia del certificato medico. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 7.1 > BONUS AIUTO DOMESTICO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 7.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel corrisponde una diaria giornaliera, per gli infortuni subiti dal legittimo conducente a seguito di un incidente stradale con colpa, se l’infortunio comporta una delle seguenti conse- guenze:
• ricovero ospedaliero;
• ingessatura;
• un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica succes- sivo ad almeno 2 giorni di ricovero ospedaliero.
La diaria giornaliera ammonta a 50 euro ed è dovuta per un massimo di 30 giorni a copertura delle spese sostenute per l’assunzione di personale di servizio per l’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come:
• collaborazione familiare (colf);
• xxxxxxxxxxxx xxxxxx (baby-sitter);
• accudimento animali (dog-sitter).
Genertel paga quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica. La garanzia opera anche se il conducente non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
La garanzia opera per un solo evento per anno assicurativo.
Art. 7.1.2 - Calcolo dei giorni di diaria Diaria da ricovero
In caso di ricovero ospedaliero Genertel corrisponde la diaria prevista per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
Diaria da ingessatura
In caso di ingessatura, Genertel corrisponde la diaria prevista a partire dal giorno di appli- cazione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione. L’applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l’infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite massimo complessivo di 30 giorni.
Diaria da convalescenza post ricovero
In caso di ricovero ospedaliero di almeno 2 giorni a seguito del quale all’assicurato viene prescritto dalla struttura ospedaliera un periodo di convalescenza domiciliare dimostrato da certificazione medica, Genertel riconosce la diaria da convalescenza post ricovero a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, per un massimo complessivo di 30 giorni.
In caso di convalescenza post ricovero la diaria da ingessatura viene riconosciuta a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza.
Il periodo di ricovero, convalescenza e ingessatura non può superare complessivamen- te 30 giorni.
Art. 7.1.3 - Eventi non assicurati
La garanzia Bonus aiuto domestico non opera per i sinistri determinati da dolo del legitti- mo conducente, del proprietario o del contraente.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 7.1.4 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada24;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+ insieme alla copia del certificato medico. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 7.2 > ESTENSIONE INFORTUNI IN MOBILITÀ
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 7.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel, con il limite del massimale indicato in polizza, rimborsa le spese di cura so- stenute per gli infortuni subiti a seguito di un incidente stradale con colpa, quando l’assicurato:
• è alla guida di mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettri- co, per cui non è obbligatoria l’assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in sharing. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio bici- clette a pedalata assistita (e-bike), segway, monopattini elettrici, hoverboard, monocicli elettrici, ecc.) la garanzia opera solo se le caratteristiche tecniche del veicolo sono con- formi a quanto previsto dalla normativa vigente.
• è alla guida di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing. In questi casi Gener- tel copre soltanto la parte di danno che va oltre l’ammontare coperto dall’eventuale polizza infortuni che assicura il conducente del veicolo a noleggio a breve termine o in sharing (per la sola parte del rimborso delle spese di cura).
• si sposta a piedi.
La garanzia opera per gli infortuni subiti:
• dal proprietario del veicolo assicurato con Xxxxxxxx
• dal contraente di polizza, se diverso dal proprietario
limitatamente alla circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate.
La garanzia opera anche se l’assicurato non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l’incidente avviene in concorso di colpa e l’assicurato ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo viene riconosciuto solo per la quota di responsabilità dell’assicurato.
Art. 7.2.2 - Rimborso spese di cura
Genertel rimborsa nei limiti del massimale indicato in contratto le spese di cura sostenu- te per:
24 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
a) onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;
b) uso della sala operatoria;
c) rette di degenza in istituti di cura;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
e) onorari dei medici;
f) accertamenti diagnostici;
g) cure fisioterapiche e rieducative;
h) applicazione di apparecchi tutori;
i) cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
Art. 7.2.3 - Massimali
La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Se viene stipulata con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi massimali si possono sommare e questa garanzia opera a secondo rischio, ovvero in eccesso rispetto ai massimali garantiti dall’altra polizza.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 7.2.4 - Criteri di indennizzabilità
Genertel riconosce solo le spese di cura sostenute per le conseguenze dirette ed esclu- sive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesi- stenti o sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale.
Art. 7.2.5 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera se il danno si verifica:
• durante le attività professionali;
• durante la pratica di attività sportive svolte a titolo non amatoriale. Sono esclusi an- che i danni che derivano dalla pratica dell’escursionismo e di qualsiasi attività sporti- va svolta a qualsiasi titolo all’interno di specifici impianti attrezzati in tal senso;
• durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali;
• durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
• con dolo del proprietario o del contraente.
Art. 7.2.6 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando l’assicurato guida un veicolo senza l’abilitazione prevista dalla legge;
b) che avvengono quando la conduzione del mezzo non avviene secondo le disposizio- ni di legge in vigore al momento del sinistro;
c) che avvengono quando il conducente del mezzo non indossa un casco;
d) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche (come ad esempio gli psicofarmaci), come stabilito dal Codice della Strada25;
e) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei requisiti psico-fisici ne- cessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
f) che derivano dalla proprietà e/o uso di animali;
g) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, allu- vioni, allagamenti.
Art. 7.2.7 - Franchigia
La garanzia prevede una franchigia di 150 euro per sinistro.
25 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
SEZIONE 8 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 8.1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool
Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.4 lettera b), se il sinistro avviene quando il conducente guida sotto l’influenza dell’alcool.
Art. 8.2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.4 lettera c), quando il sinistro avviene du- rante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
Art. 8.3 - Annullamento della franchigia per i ciclomotori
Genertel rinuncia a richiedere la franchigia prevista in caso di sinistro causato da uno dei soggetti:
• persone diverse dal contraente;
• se il contraente è una società, persone diverse dai soci o dai dipendenti regolarmente assunti.
Art. 8.4 - Rimborso spese sostituzione bauletto o borse laterali a seguito di collisione Genertel rimborsa, fino a 75 euro per evento, le spese documentate sostenute dall’assi- curato per sostituire il bauletto posteriore che è rimasto danneggiato dopo una collisione con colpa, anche parziale, con un altro veicolo a motore identificato.
In questi casi Genertel rimborsa inoltre, fino a 200 euro per evento, i danni alle eventuali borse laterali o bauletti laterali posti sul veicolo assicurato.
Art. 8.4 - Xxxxxxx xxxxxx
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura del veicolo e del bauletto presente sul mezzo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura.
Art. 8.5 - Ripristino box
Genertel rimborsa fino a 500 euro per evento le spese documentate sostenute per ripristi- nare il garage di proprietà danneggiato da incendio del veicolo assicurato.
Art. 8.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato per uno dei seguenti motivi:
• incendio;
• furto;
• incidente stradale.
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute dall’assicu- rato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Genertel.
Art. 8.7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto
Genertel rimborsa forfettariamente, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, l’importo di 25 euro a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall’assicu- rato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giu- stificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l’effettivo pagamento e delle eventuali denunce alle autorità.
SEZIONE 9 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 9.1 - Obbligo del contraente o dell’assicurato in caso di incidente
In caso di incidente, l’assicurato deve informare Genertel entro 3 giorni da quando avviene il sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile26. Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile27, se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
Il ritardo, l’inesattezza o il mancato invio della denuncia o della documentazione, con- sentono a Genertel di rivalersi in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private28.
La denuncia deve avere in allegato una copia del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell’evento conforme al modulo stesso.
La denuncia deve contenere:
• luogo e data dell’incidente;
• targhe dei veicoli coinvolti;
• denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
• nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
• indicazione dell’eventuale intervento delle autorità;
• presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione ne- cessaria ad accertare l’entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello in cui la denuncia viene ricevuta).
Se in conseguenza dell’incidente ci sono lesioni a terzi o al conducente la denuncia deve indicare, inoltre:
• generalità dell’infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/ trasportato);
• dati relativi all’entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
• eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanen- ti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
• dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).
Insieme al Modulo Xxx, e solo se l’assicurato si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere spedita anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:
1. a Genertel se si applica la procedura di indennizzo diretto come dall’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario. La procedura di indennizzo diretto si applica se:
• l’incidente avviene in Italia;
• sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
• l’incidente provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al conducente (fino al 9% di invalidità).
Genertel comunica all’assicurato la somma offerta per il risarcimento dopo aver valutato se esistono i presupposti per l’applicazione della procedura di indennizzo diretto e se l’as- sicurato è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell’incidente.
Se invece il danno non è risarcibile Genertel invia all’assicurato una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all’offerta.
Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:
• nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
• nel caso di danni materiali e con il Modulo Blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
• nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.
26 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
27 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
28 Art. 144 “Azione diretta del danneggiato”
Quando Xxxxxxxx paga il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto quando la compagnia di controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte), il contraente deve pagare la franchigia se prevista in contratto.
Art. 9.2 - Risarcimento del trasportato
Genertel risarcisce i danni dei trasportati a bordo del veicolo assicurato indipendentemen- te dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge29. Questa regola non si applica se il sinistro è dovuto a un caso fortuito. Il risarcimento avviene entro il massimale minimo di legge. Se il danno è maggiore, il trasportato si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura supe- riore al massimale minimo di legge.
Art. 9.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di risarcimento deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Per sapere qual è la compagnia, è possibile:
• contattare CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al nume- ro 00.00.00.00.00;
• consultare il sito xxx.xxxxxx.xx.
Art. 9.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri
In caso di sinistro provocato da un veicolo straniero:
• se il sinistro avviene in Italia, l’assicurato invia la richiesta di risarcimento a:
XXX - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.34.968.1 - fax 00.00.000.000 - xxx.xxxxx.xx
che comunica il nominativo della società incaricata di pagare il danno;
• se il sinistro avviene all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata diretta- mente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito xxx.xxxx.xxx). È quindi necessario individuare esattamente l’assicura- tore del veicolo straniero;
• se il sinistro è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di risarcimento (che si trova su www. xxxxxxxx.xx o su xxx.xxxxxx.xx) può essere inviato alla compagnia italiana che rappre- senta quella straniera. Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi a Consap - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
- via email all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx;
- via web tramite xxxxxxx.xxxxxx.xx.
SEZIONE 10 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C.A.
FURTO E INCENDIO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - MINIKASKO ABBIGLIAMENTO
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 10.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve inviare a Genertel una denuncia con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
L’assicurato deve inviare a Xxxxxxxx la denuncia entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile30. Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile31, se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
L’assicurato deve anche:
• In caso di furto, fare denuncia immediata all’autorità (polizia, carabinieri) e inviare una copia (convalidata dall’autorità stessa) a Genertel. L’assicurato deve inviare prima
29 Art. 141 “Risarcimento del terzo trasportato” del Codice delle Assicurazioni Private
30 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
31 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggi
possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
• In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, inviare a Genertel:
- l’estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento (da richiedere al PRA);
- la carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo;
- la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo;
- la documentazione che attesta il pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico ban- cario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
- la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
- la procura notarile a vendere il veicolo;
- ogni altra documentazione richiesta specificatamente da Xxxxxxxx.
Nei casi previsti dalla legge32, prima di pagare il sinistro Genertel richiede il certificato che dimostra l’archiviazione del procedimento penale. Genertel può anche richiedere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. “bollo”).
• In caso di danni che derivano da un incidente con veicoli non assicurati, spedire a Genertel:
- copia dei verbali delle autorità (che possono essere inviati successivamente se non sono disponibili entro 3 giorni);
- il “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx), solo se compi- lato e firmato da entrambi.
Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell’altro. Se il Modulo Blu firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione inderogabile per poter procedere all’indennizzo.
In caso di infortunio del conducente inviare anche:
- i certificati medici;
- copia completa della cartella clinica;
- tutti i giustificativi di spesa.
L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professio- nale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
• In caso di collisione con animali selvatici, inviare a Genertel il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del sinistro, che deve certificare il verificarsi dell’evento oggetto della garanzia. Se manca il verbale Xxxxxxxx non può pagare il sinistro.
DOVE INVIO LA DENUNCIA?
Invia entro 3 giorni denuncia dell’evento tramite l’app Genertel+.
Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?
Art. 10.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il veicolo danneggiato nell’au- torimessa o nell’officina) l’assicurato non deve effettuare nessuna riparazione senza il consenso di Genertel. Se il consenso non viene dato entro 5 giorni lavorativi da quando Xxxxxxxx riceve la denuncia del sinistro, l’assicurato può procedere alla riparazione. Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
Negli stessi termini l’assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l’uso di un taxi, ecc.).
L’assicurato può scegliere di far eseguire le riparazioni:
• in una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. che fanno parte del circuito Car- rozzeria SiCura (elenco consultabile alla sezione “assistenza” del sito xxx.xxxxxxxx.xx);
32 Art. 150 bis, comma 2 “Certificato di chiusa inchiesta” del Codice delle Assicurazioni Private e Art. 642 “Fraudo- lento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona” del Codice Penale
• in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro;
negli altri casi l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Xxxxxxxx.
Se la richiesta di indennizzo riguarda la garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati (art. 3.1) o la garanzia Collisione animali selvatici (art. 3.2) il risarcimento avviene solo se Genertel riceve i verbali delle autorità.
In caso di furto parziale il risarcimento può avvenire solo se l’assicurato presenta una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquistato i beni asportati; se l’assicurato vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di Xxxxxxxx.
COME SI CALCOLA IL MIO RISARCIMENTO?
Art. 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni per ripristinare il veicolo al netto della percentuale di degrado d’uso prevista per tutti i pezzi di ricambio. Il degrado non si applica per le parti di carrozzeria.
Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:
Età del veicolo | Percentuale di degrado d’uso |
Oltre 1 anno | 0% |
Oltre 2 anni | 0% |
Oltre 3 anni | 20% |
Oltre 4 anni | 30% |
Oltre 5 anni | 40% |
Oltre 6 anni | 50% |
L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/do- cumento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Per gli pneumatici si fa riferimen- to alle condizioni del battistrada al momento dell’evento.
L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veico- lo prima del sinistro e quello dopo il sinistro.
Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del veicolo al momento del si- nistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile33.
Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo viene richiesto il documento fiscale come prova.
Genertel non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il veicolo o dal suo deprezzamento, per qualunque causa.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional docu- mentati e si fa riferimento alle quotazioni:
• della rivista DUE RUOTE (editoriale Domus);
• di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su DUE RUOTE.
Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all’ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
COME SI CALCOLA L’AMMONTARE IN CASO DI DANNO PARZIALE?
Esempio di calcolo dell’ammontare del danno in caso di danno parziale
Danni alla carrozzeria: 1.000 euro Danni al motore: 2.000 euro
Età del mezzo: 4 anni (degrado 30%)
Danno indennizzabile alla carrozzeria: 1.000 euro
Danno indennizzabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% degrado)
Totale danno indennizzabile prima dell’applicazione dello scoperto 2.400 euro.
33 Art. 1907 “Assicurazione parziale”
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è uguale al valore commer- ciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional docu- mentati e si fa riferimento alle quotazioni:
• della rivista DUE RUOTE (editoriale Domus);
• di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su DUE RUOTE.
Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all’ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
Se la perdita totale avviene entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’am- montare del danno è pari al valore assicurato; questo valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto.
Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional docu- mentati e si fa riferimento alle quotazioni:
• della rivista DUE RUOTE (editoriale Domus);
• di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su DUE RUOTE.
Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all’ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
ASSISTENZA LEGALE
Art. 10.4 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve darne comunicazione scritta a Genertel e trasmettere tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l’incidente. La denuncia deve contenere:
• dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
• giorno e ora in cui sono avvenuti;
• persone e beni coinvolti;
• eventuali testimoni;
• ogni altro dato rilevante.
COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI XXXXXXXX?
La denuncia deve essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, posta presso Genertel S.p.A. -
X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX. Scarica il modulo di richiesta sul sito xxx.xxxxxxxx.xx!
Se l’assicurato intende attivare la garanzia Assistenza Legale per la difesa in sede penale, deve inviare a Genertel una copia della documentazione che dimostra il procedimento penale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domicilio, querela, atto di citazione).
ASSISTENZA STRADALE
Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro
Genertel affida la gestione e liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top alla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da re- sponsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Genertel a:
• contattare l’assicurato;
• organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..
Per ottenere l’l’Assistenza Stradale, l’assicurato deve contattare Europ Assistance:
• dall’Italia, al numero verde 000.00.00.00;
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
• dall’estero, ai seguenti numeri: x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00;
• xxx xxx xx numero: x00.00.00.00.00.00.
L’assistenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la au- torizza in modo esplicito. Il diritto alle assistenze fornite da Genertel decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro.
Per ottenere l’assistenza l’assicurato deve comunicare con precisione:
• il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
• nome e cognome;
• numero di targa del veicolo;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• un recapito telefonico dove Europ Assistance può richiamarlo nel corso dell’assistenza. Per il rimborso delle prestazioni autorizzate da Europ Assistance, l’assicurato deve inviare a Europ Assistance c/o Ufficio Liquidazione Sinistri - Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX):
• il riferimento IBAN;
• tutta la documentazione che dimostra i costi sostenuti;
• gli originali dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese;
ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza richie- sta da Europ Assistance.
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Art. 10.6 - Modalità per la denuncia del sinistro
L’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descri- zione dei fatti accompagnata dal certificato medico, entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Ci- vile34. Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile35, se non vengono rispettate le condizioni sopra indicate.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.
L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
In caso di rimborso delle spese di cura Genertel paga quanto dovuto solo se vengono pre- sentati i giustificativi di spesa in originale che attestano l’effettivo pagamento.
Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specia- lizzazione vengono rimborsate dopo la presentazione di:
• giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleg- gio ambulanza);
• documentazione medica che dimostra la visita specialistica o l’intervento chirurgico effettuato.
Tutta la documentazione deve essere datata e può essere richiesta in originale.
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Art. 10.7 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro il contraente/l’assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Ci- vile36;
b) inviare a Genertel una denuncia scritta entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile37.
La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
34 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
35 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
36 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
37 Art. 1914 “Obbligo di salvataggio”
• luogo e data dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’entità approssimativa del danno;
• l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
• l’indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
• un elenco dettagliato dei danni;
• ogni altro dato rilevante;
In caso di danno alla guida di un veicolo a noleggio a breve termine o in sharing l’assicurato deve inoltre:
• fornire tutti gli estremi e le informazioni utili in relazione allo specifico contratto di noleggio/sharing e alla copertura assicurativa del veicolo noleggiato/utilizzato.
Se l’assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b) può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennità, come previsto dal Codice Civile38.
In ogni caso l’assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono no- tificati tramite l’Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.
L’assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.
Per quantificare l’entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.
Art. 10.7.1 - Liquidazione dei sinistri
Se avviene un sinistro e il danno è risarcibile, Genertel liquida al danneggiato l’importo dovuto dall’assicurato civilmente responsabile al netto della franchigia.
In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Xxxxxxxx può gestire la lite fino a quando ne ha interesse e nominare se necessario legali o tec- nici; può anche provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati.
Genertel non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici non nominati da lei e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia pena- le. Genertel conserva il diritto di gestire il sinistro anche se la richiesta di risarcimento del danneggiato rientra nei limiti della franchigia.
TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 10.8 - Termini di liquidazione
Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a pagare l’indenniz- zo all’assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione ne- cessaria per pagare il sinistro.
ALLEGATO 1
Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione
I periodi di osservazione considerati per l’applicazione delle regole evolutive sono:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Assegnazione della classe di merito: classe interna Genertel
Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come classe interna Gener- tel. Per le regole di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel si rimanda alle tabelle di corrispondenza sottostanti.
38 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
Motocicli
Per i motocicli, se non ci sono stati sinistri con colpa negli ultimi 3 anni assicurativi, per la determinazione della classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.
Classe Universale (CU) | 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 | 17 | 18 |
Classe interna Genertel | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 | 17 | 18 |
* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1
Ciclomotori
Classe Universale (CU) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 | 17 | 18 |
Classe interna Genertel | 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 | 88 | 89 | 89 |
Attestazione dello Stato di Rischio
L’attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all’anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Tabella dei coefficienti di variazione del premio
Per i motocicli la classe di merito Genertel si articola in 19 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 0 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.
Per i ciclomotori, la classe interna Genertel si articola in 10 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 80 alla 89 secondo la tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.
Tariffa motocicli applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria
Classe interna di appar- tenenza | Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale | Coefficienti di variazione del premio di ta- riffa relativi alla classe interna di assegna- zione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali |
80 | 80 | 0,0% |
81 | 80 | -2,5% |
82 | 81 | -2,5% |
83 | 82 | -5,0% |
84 | 83 | -5,0% |
85 | 84 | -7,5% |
86 | 85 | -7,5% |
87 | 86 | -10,0% |
88 | 87 | -25,0% |
89 | 88 | -25,0% |
PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE
Si raccomanda l’uso del casco di protezione durante la guida di ciclomotori e motocicli (come disciplinato dall’art.171 Codice della Strada).
Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.
Tariffa ciclomotori e ciclomotori trasporto cose applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria
Classe interna di appartenenza | Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale | Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali |
0 | 0 | 0,0% |
1 | 0 | -1,2% |
2 | 1 | -1,2% |
3 | 2 | -1,2% |
4 | 3 | -1,2% |
5 | 4 | -1,2% |
6 | 5 | -1,2% |
7 | 6 | -1,1% |
8 | 7 | -1,1% |
9 | 8 | -2,2% |
10 | 9 | -2,2% |
11 | 10 | -2,1% |
12 | 11 | -2,1% |
13 | 12 | -2,0% |
14 | 13 | -8,4% |
15 | 14 | -35,9% |
16 | 15 | -35,0% |
17 | 16 | -19,9% |
18 | 17 | -16,6% |
Ecco i íifeíimenti utili peí contattaíci in qualsiasi situazione di bisogno.
ASSISTENZA CLIENTI
lun/ven 8-20 telefono: 040.20.20.20
sab 8-14
ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE
lun/ven 8-20 numero verde: 000.00.00.00
sab 8-14 tariffa urbana o dall’estero: x00.000.00.00.000
DENUNCIA SINISTRI ONLINE
h24 con l’app Genertel+
SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)
h24 numero verde: 000.00.00.00
dall’estero: x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00
CARROZZERIE CONVENZIONATE
circuito Carrozzeria SiCura su xxx.xxxxxxxx.xx o sull’app Genertel+
ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)
email xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx email xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax 00.00000000
INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
telefono 040.20.20.20
email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
fax 041.33.62.002
posta Genertel richiesta informazioni - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO
telefono 000.00.00.00
email xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
fax 041.33.62.100
posta Genertel sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Mod. C Moto - 07/22 - Rotomail
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – CapitaІe sociaІe € 23.000.000,00 int. vers. - Iscritta aІІ’AІbo deІІe imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 - Codice fiscaІe e Registro Imprese deІІa Venezia 4iuІia 00171820327 - partita iva 01333550323 - Società unipersonaІe appartenente aІ 4ruppo 4eneraІi, iscritto aІІ’AІbo dei gruppi assicurativi aІ numero 026, e soggetta aІІa direzione ed aІ coordinamento di Assicurazioni 4eneraІi S.p.A. - xxxxxxxX@xxx.xxxxxxxX.xx - xxx.xxxxxxxX.xx