SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
TRA LA SOCIETA’ “CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.” con
sede in Livorno, codice fiscale 01461610493,
E
LA con sede in ,
codice fiscale
relativamente all’accordo quadro con unico operatore economico per il servizio di stampa, imbustamento, distribuzione, recapito e fornitura di bol- lettini postali e documenti oltre all’acquisizione ed elaborazione di flussi mensili dei pagamenti della durata biennale – Finanziamento con fondi di bilancio Casalp.
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II giorno ( ) del mese di
dell'anno 2017 (duemiladiciassette) in Livorno, nella sede sociale di CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. posta in Livorno, V.le I. Nievo, 57/61, fra i sottoscritti:
1) XXXXXXX XXXXXXX, Architetto, nato a Livorno il 29 Febbraio 1980 (C.F. SRNVSS80B69E625Y), domiciliata per la carica in Livorno, Viale I. Nievo n. 57/61 nella sua qualità quale Presidente del Consi- glio di Amministrazione e legale rappresentante della Società “CA- SA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.” con sede in Livorno Viale I. Nievo n. 57/61 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno 01461610493 con capitale sociale di euro 6.000.000,00 interamente versato, avente i poteri per stipulare il presente atto in forza dell’art. 14 dello Statuto Sociale, da una parte;
2) nato a il (C.F. ),
e domiciliato per la carica in il quale dichiara
di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Legale Rap-
presentante della Società con sede in
, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di con capitale sociale di
€ (Euro ) interamente versato, a-
vente i poteri per stipulare il presente atto in forza del vigente Statuto Sociale, ed elettivamente domiciliato per gli effetti del presente con- tratto in Livorno, presso gli Uffici Comunali – Xxxxxx Xxxxxx, 0, ai sensi del Capitolato Generale di Appalto per le Opere di competenza del Ministero dei LL.PP. (DPR 145/2000 e s.m.i.), dall'altra parte.
PREMESSO
- che con effetti dal primo di aprile 2004 si è verificato lo scioglimento dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Livorno – ATER in dipendenza di quanto disposto dalla Legge Re- gionale Toscana n. 77 del 3 Novembre 1998: “Riordino delle compe- tenze in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modi- fiche, nonché in dipendenza delle deliberazioni n. 109 del 26 giugno 2003 e n. 20 del 18 febbraio 2004 del Consiglio Regionale della To- scana, delle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 1094 del 27 ottobre 2003 (revocata con successiva deliberazione n. 1401 del 29 dicembre 2003) e 226 del 15/3/2004;
- che con atto in data 19 Marzo 2004 ricevuto dal notaio Cocchini – di Livorno è stata costituita tra tutti i Comuni della Provincia di Livorno la
società “CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A” con sede in Livorno Viale I. Nievo n. 57/61 la quale ha acquisito personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle Imprese di Livorno a partire dall’1/1/2004;
- che con Decisione n. /Area Servizi Tecnici in data
è stato disposto di procedere all’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico;
- che hanno presentato offerta, nei tempi e nei modi indicati nella let-
tera di invito n. imprese e ne sono state ammesse n. ,
come risulta dal verbale di gara in data (Registrato a
Livorno il
al N.
Mod.III);
- che la proposta di aggiudicazione è stata fatta a favore del primo o- peratore economico e precisamente:
per l’importo di
al netto degli offerti ribassi ;
- che con Decisione n.
/Area Servizi Tecnici del
, la
stazione appaltante previa verifica della proposta di aggiudicazione, ha provveduto all’aggiudicazione;
- che con Decisione n. /Area Servizi Tecnici del ,
previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, l’aggiudicazione è divenuta efficace.
TUTTO CIO' PREMESSO:
le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la pre- cedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto,
convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1) - OGGETTO E CONTENUTO DELL’APPALTO
1. Il presente Accordo regolamenta il servizio di stampa, imbustamen- to, distribuzione, recapito e fornitura di bollettini postali e documenti oltre all’acquisizione ed elaborazione di flussi mensili dei pagamenti per 2 anni.
2. Gli eventuali contratti/affidamenti attuativi hanno come finalità quella di consentire lo svolgimento del servizio.
3. L’impresa a sua volta si impegna ad eseguire i servizi che gli sa- ranno ordinati nel rispetto dei patti risultanti dal presente accordo quadro, dichiarando che li assumerà con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio.
4. Gli affidamenti attuativi del presente Accordo non prevederanno ul- teriori confronti concorrenziali, ma saranno affidati direttamente se- condo le modalità dettagliate nel bando di gara al quale integral- mente ci si richiama.
5. La stipula del presente Accordo quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo al Fornitore verso la stazione appaltante. La decisione della stazione appaltante di addivenire o meno all’affidamento di in- carichi attuativi dell’Accordo, sarà di carattere discrezionale ed e- ventuale e verrà adottata sulla base di insindacabile valutazione dei propri fabbisogni. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarci- mento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non divenisse affidatario di incarichi attuativi.
6. Parimenti, il presente Accordo non costituisce né rappresenta
l’attribuzione del servizio in via di esclusiva in favore del Fornitore. Anche nel corso della validità dell’Accordo stesso, la stazione ap- paltante sarà dunque libera, per motivate esigenze, di provvedere all’affidamento di parte delle prestazioni oggetto del presente Ac- cordo, anche in favore di soggetti terzi diversi dal Fornitore.
La con sede in ,
quale aggiudicataria dell’appalto, con il presente atto si obbliga le- galmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire le opere indi- cate nelle premesse e specificate nel Capitolato Speciale di Appalto (Allegato “A”), impegnandosi alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le disposizioni in essi contenuti.
ART. 2) – VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore massimo stimato del servizio è di € .
L’importo è indicato in xxx xx xxxxx xxxxxxx, xx solo fine di determinare il massimo spendibile nell’arco di durata dell’Accordo, ma è suscettibi- le di modifiche in relazione alle effettive esigenze della stazione appal- tante e disponibilità economiche, con la precisazione che agli effettivi impegni finanziari e contabili si provvederà ogniqualvolta si ricorrerà in concreto all’affidamento dei singoli incarichi attuativi. La stazione ap- paltante non si assume alcuna responsabilità né alcun obbligo sulle quantità relative alle prestazioni richieste al Fornitore.
I prezzi dell’elenco, allegati al presente atto, ribassati da quanto offer- to ed accettato, resteranno fissi, invariabili ed indipendenti da qualsia- si eventualità, come meglio definito nel Capitolato Speciale di Appalto sopracitato.
ART. 3) - CAUZIONE
Il Fornitore a garanzia degli obblighi nascenti con il presente contratto ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva me-
diante presentazione di polizza fidejussoria n. emessa in
data
dalla Compagnia
, a ,
per l'importo di €
(Euro
) calco-
lata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegata in origi- nale agli atti della Società Appaltante.
ART. 4) – TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
Il presente Accordo ha la durata di due anni (1/1/2018- 31/12/2019) dall’inizio della esecuzione del servizio o comunque sarà da ritenersi il termine scaduto al raggiungimento di incarichi attuativi dell’Accordo, per un importo pari all’importo contrattuale, nel limite in- dicato nel disciplinare di gara.
ART. 5) LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Il corrispettivo dell’appalto è liquidato al Fornitore mensilmente entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
Nella fattura dovranno essere dettagliati gli importi attinenti a ciascuna attività, eventualmente allegando opportuni prospetti descrit- tivi. I rimborsi per le spese postali di affrancatura sostenute per la cor- rispondenza destinata a Capraia Isola e alle destinazioni fuori del ter- ritorio della Provincia di Livorno dovranno essere inseriti in apposita fattura dedicata.
Le fatture relative ai pagamenti in oggetto saranno intestate con le modalità indicate da CASALP. La società provvederà al pagamento
con i fondi di Xxxxxxxx. La Stazione appaltante provvederà inoltre ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). A tal fine l’appaltatore richiede che i pagamenti all’Impresa vengano effettuati mediante bonifico emesso a
favore della stessa presso – Agen-
zia di – IBAN ,
conto corrente dedicato ai sensi della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., come da dichiarazione, approvata e sottoscritta dalle parti, facente par- te del presente atto, per quanto non materialmente allegata, dalla quale si evincono altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delega- te ad operare su di esso. Sempre ai sensi della legge suddetta, così come indicato dall’art. 3, comma 5, si dà atto che, ai fini della tracciabi-
lità dei flussi finanziari, il CIG è .
L’appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi di trac- ciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 suddetta e s.m.i. recante “Piano straordinario contro le mafie”.
Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C. qualora l’appaltatore effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., anche non correlate al presente ap- palto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.
Il presente contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni rese dal fornitore, pertanto la prestazione si intenderà da non remunerare (o se già remunerata, sarà considerata indebito arricchimento con conseguen-
te richiesta di risarcimento del danno) qualora emerga che il contratto sia stato sottoscritto a causa delle dichiarazioni del fornitore che hanno in- dotto in errore la stazione appaltante.
ART. 6) – MODALITA’ GENERALI DI ESECUZIONE DEGLI INTER-
VENTI
Il servizio sarà prestato nella stretta osservanza degli standard quali- tativi fissati dal Capitolato speciale di appalto, dal presente Accordo e delle prescrizioni normative in materia. Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per lo svolgimento della prestazione, impegnandosi ad eseguirla secondo le direttive della Sta- zione appaltante e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia sta- biliti nel presente Accordo, nel Capitolato, negli incarichi attuativi e nei loro eventuali allegati e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali nonché nei singoli affi- damenti attuativi dell’Accordo.
ART. 7 – STIPULA ED ESECUZIONE DEGLI INCARICHI ATTUATIVI
L’affidamento dei singoli incarichi attuativi al Fornitore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo e secondo le modalità esplicate nel disciplinare di gara. Le prestazioni che for- mano oggetto dell’incarico attuativo dell’Accordo saranno individua- te in modo specifico dal Responsabile del procedimento o del Diret-
tore dell’esecuzione del contratto, così come previsto nel Capitolato speciale di appalto. Il Fornitore si obbliga esplicitamente:
a) a mantenere la validità della propria copertura assicurativa per l’intera durata dell’Accordo;
b) alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che ve- nissero eventualmente emanate durante l’esecuzione del servizio, in materia:
- di assicurazioni e di impiego della mano d'opera in genere;
- di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, oc- cupati nel lavoro oggetto del presente contratto, restando inte- so che in caso di inadempienza, sempre che sia interve-nuta denuncia da parte dell'ufficio competente, ferma restando l'os- servanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute di garanzia, si procederà ad una de- trazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori nella misura del venti per cento che costituirà apposita garanzia per l'adempi- mento di detti obblighi.
Sulle somme eventualmente detratte dall’Amministrazione appaltante, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.
d) ad accettare ed a rispettare, per l'intera durata dell'appalto, il Codi- ce Etico della Società Casalp, approvato dall’Amministratore Unico in data 31/07/2014, ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/01/2017 e pubblicato sul sito xxx.xxxxxx.xx - Amministrazione trasparente – Altri contenuti prevenzione della corruzione.
Ai fini dell'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, si intendono qui riportate le clausole della circolare 22/06/67 n. 163 del Ministero dei LL.PP. - Ispettorato Generale per l'A.N.C. e per i contratti - Divisione XXXII.
ART. 8) – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTI
In conformità a quanto stabilito dall’articolo 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia il presente Accordo che i singoli incarichi attuativi sa- ranno eseguiti in proprio dall’impresa appaltatrice ed è fatto divieto di ce- derli in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all’articolo 106, comma 1, let- tera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'articolo 105 è ammesso il subappalto del contratto nei limiti di cui al comma 5: l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo del servizio e non può es- sere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il subappalto potrà essere autoriz- zato soltanto nei confronti di quegli operatori economici, per i quali il Forni- tore avrà già provveduto prima della stipula del presente atto, a comuni- carne il nominativo alla Stazione appaltante per permettere l’effettuazione in unica soluzione del compimento delle istruttorie necessarie al rilascio delle specifiche autorizzazioni. Resta inteso che in caso di autorizzazio- ne al subappalto, lo stesso sarà soggetto all'osservanza delle disposi- zioni tutte contenute Decreto medesimo e nelle successive modifica- zioni ed integrazioni. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di be- ni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei se- guenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c)
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. A tal proposito l’appaltatore comunicherà alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del re- lativo importo e con proposta motivata di pagamento. Le fatture emesse dal subappaltatore dovranno essere intestate all’aggiudicatario e CASALP provvederà al pagamento nei confronti del subappaltatore stesso per con- to dell’aggiudicatario. In tutti gli altri casi l’Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; l’Appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione appaltante, en- tro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali rite- nute di garanzia effettuate. La Stazione appaltante provvederà ai paga- menti a favore dell’Appaltatore solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva - mediante acquisizione del do- cumento unico di regolarità contributiva (DURC) ed assicurativa dell’impresa sub-appaltatrice, ai sensi dell’art. 17, comma 2 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr. Ci si richiama comunque integralmente a quanto previsto nell’articolo 16 del Capitolato speciale di appalto.
ART. 9) – RESPONSABILITA’
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’impresa appaltatrice da parte di terzi estranei alla sta- zione appaltante medesima. L’impresa sarà sempre direttamente respon- sabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indu-
gio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli og- getti danneggiati. La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature dell’impresa appaltatrice causati da per- sonale dipendente. A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’impresa di intervenire nella stima. Qualora l’impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla pre- senza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’impresa. L’impresa è responsabile dell’esatto adempimento dell’Accordo e dei sin- goli incarichi attuativi e della perfetta esecuzione dei lavori connessi, di conseguenza risponde nei confronti della stazione appaltante e dei terzi per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. È fatto dunque obbligo all’impresa di mantenere la stazione appaltante indenne contro azioni le- gali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati.
ART. 10) – PENALITA’
La stazione appaltante ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli, qualitativi e quantitativi, relativi alla corretta esecu- zione della prestazione in ogni fase, senza che a seguito di ciò l’impresa possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. Se nel corso dello svolgimento del contratto si dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine quali- tativo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’impresa il rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile del
procedimento. Il mancato rispetto dei termini temporali assegnati per l’esecuzione di ogni incarico attuativo del presente Accordo, determinerà l’applicazione di una penale stabilita nella misura dell’0,5 ‰ dell’importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, con i limiti previsti dalla normativa vigente, con riferimento all’intero importo attribuito all’impresa nell’ambito del presente Accordo e secondo quanto stabilito nell’articolo 17 del Capitolato speciale di appalto.
ART. 11) - POLIZZA ASSICURATIVA
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, per l’intera durata del servizio, la polizza assicurativa in corso di validità, a garanzia di even- tuali danni che potessero essere arrecati durante l’esecuzione delle prestazioni tenendo indenne la Società appaltante da tutti i rischi di esecuzione.
ART. 12) – RECESSO
La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà, liberamente ri- conosciuta ed accettata dall’impresa, di recedere dall’accordo quadro in ogni momento, mediante lettera raccomandata, ove ricorrano obiet- tive circostanze di interesse pubblico. In tal caso spetterà all’impresa il pagamento delle fatture relative alle prestazioni regolarmente esegui- te. Non spetta all’impresa ulteriore somma a titolo di mancato guada- gno in quanto trattasi di accordo quadro, nel quale rimane a discre- zione della stazione appaltante decidere o meno in qualsiasi momento di dare esecuzione al contratto.
ART. 13) – RISOLUZIONE
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi
dell’articolo 1456 c.c., a rischio e danno dell’impresa con riserva di xx- xxxxxxxxxx del danno, qualora le prestazioni non vengano effettuate secondo quanto pattuito e l’impresa, diffidata per scritto ai sensi dell’articolo 1454 c.c. alla puntuale esecuzione dello stesso, non prov- veda nel termine assegnato a sanare le inadempienze contrattuali. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., a tutto rischio e danno dell’impresa, nei seguenti casi: a) non si dia inizio alla eroga- zione dei lavori nonostante accordi intercorsi con il Direttore dei lavori;
b) mancata esecuzione del contratto; c) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; d) perdita di autorizzazioni o titoli abilitativi richiesti; e) sospensione o interruzione del servizio da parte dell’impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggio- re; f) grave inadempimento contributivo e/o retributivo nei confronti del proprio personale; g) per il persistere di cause di forza maggiore che impediscano l’esecuzione del contratto senza la possibilità, in un tem- po ragionevole, di provvedere alla loro eliminazione. Inoltre in caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti. La risoluzione del contratto è notificata dalla stazione appaltante tramite lettera rac- comandata con avviso di ricevimento all’impresa che, ricevutala, deve astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. L’impresa non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni ad al-
tra impresa e deve rispondere dei danni derivanti alla stazione appal- tante dalla risoluzione del contratto.
ART. 14) – CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 34 del D.M. 19/4/2000 n. 145, è esclusa la competenza arbitrale. Foro esclusivo competente per eventuali con- troversie è quello di Livorno.
ART. 15) – AGEVOLAZIONI FISCALI
I lavori di cui sopra, relativamente al presente contratto, godono delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle vigenti disposizioni di legge sui Lavori Pubblici.
Il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi del DPR 634/72 e s.m.i.
ART. 16) - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente contratto, istruttoria pratica, registrazio- ne, bolli, copie, etc. sono a carico dei Fornitori.
ART. 17) – INFORMATIVA D.LSG. 196/2003
Si informa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati forniti dalle imprese appaltatrici sono rac- colti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pub- blici. I dati sono trattati per le finalità connesse alla gara ed alla stipula e gestione del contratto. Sono fatti salvi i diritti di garanzia dei soggetti interessati; soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appal- tante.
ART. 18) - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e
sostanziale di esso, sono i seguenti:
- Allegato “A” – Capitolato Speciale di Appalto. CASALP
IMPRESA
Il soggetto appaltatore, dichiara di aver chiaramente compreso e di accettare integralmente le disposizioni del presente contratto. In parti- colare, con riferimento all’art. 1341, 1342 c.c., dichiara espressa- mente di accettare quelle riportate ai seguenti articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in duplice copia. CASALP
IMPRESA