REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 18 maggio 1998 e riapprovato con modifiche con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 25 giugno 1998.
Art. 1
Disciplina del servizio
Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comu- nali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed, in partico- lare, il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocar- rozzetta e veicoli a trazione animale, di cui alla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21, in seguito denominato servizio N.C.C.
Detto servizio è altresì disciplinato dalle norme di seguito elen- cate:
a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell’art. 4 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21;
b) dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
c) dagli artt. 00 x 00 xxx X.X.X. 00 Xxxxxx 0000, x. 000;
d) dalla L.R. 15 Aprile 1995, n. 20;
e) dal D.L.vo. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
f) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
g) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui di- spositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleg- gi con conducente;
h) dall’art. 8 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104;
l) dal D.M. 20 Aprile 1993, contenente la disciplina per la determi- nazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
Art.2 Definizione del servizio
Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
L’autoservizio è compiuto a richiesta dall’utenza e si svolge in mo- do non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari indi- cati di volta in volta dagli utenti.
Art. 3
Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servi- zio.
Il numero delle autorizzazioni e il numero e il tipo dei veicoli de- stinati al servizio di N.C.C. sono determinati dalla Giunta Regiona- le, sentita l’apposita Commissione Consultiva Regionale.
Art. 4
Modalità per lo svolgimento del servizio
L’esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell’autorizzazione, di cui all’art. 8 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21.
L’autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 21/92.
E’ consentito conferire l’autorizzazione d’esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della Legge n. 21/92 e rien- trarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
Limitatamente all’ipotesi del recesso, l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non trascorso almeno un anno dal recesso.
L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
L’autorizzazione d’esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso l’Ufficio comunale.
La vidimazione è subordinata alla verifica della permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.
La vidimazione è regolarmente effettuata anche mediante annotazione sull’apposito certificato del veicolo adibito a servizio N.C.C.
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi; per contro è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di N.C.C.
L’esercente ha l’obbligo di conservare costantemente a bordo dei veicoli tutti i documenti prescritti per l’esercizio dell’attività, compreso l’apposito certificato del veicolo adibito a N.C.C., ed è tenuto ad esibirli ad ogni richiesta degli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, come individuati dall’art. 11 del Codice della Strada.
Unitamente all’autorizzazione, il competente Ufficio comunale rila- scia l’apposita targa ed il numero, di cui al 5° comma dell’art. 12 della Legge n. 21/92, recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta “N.C.C.” ed il numero d’ordine corrispondente al numero dell’autorizzazione d’esercizio, risultante dal registro cronologi- co.
Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visi- bile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all’esterno di questa.
L’Ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta “noleggio” da apporre all’interno del veicolo sul parabrezza ante- riore e sul lunotto posteriore.
Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore, anche familia- re, o da un suo dipendente, a condizione che gli stessi siano i- scritti al ruolo di cui all’art. 6 della Legge n. 21/92.
Nell’esercizio dell’attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza in- fortunistica e assicurativa.
Art. 5
Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di li- nea
Nei casi di necessità, accertati dal Dirigente, i veicoli immatri- colati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente mede- simo.
L’autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell’autorizzazione di N.C.C.
Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
Art. 6
Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati
membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reci- procità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
Il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio per qua- lunque destinazione, sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.
Art. 7
Requisiti e condizioni per l’esercizio del servizio
Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane e, a condizione di reciprocità, quelle appartenenti agli Stati della Comunità Europea.
Art. 8
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio N.C.C. sono rila- sciate, per concorso pubblico, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti, secondo le modalità previste dal successivo art. 14.
Il competente Ufficio comunale provvede ad istituire apposito regi- stro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale, entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili, a seguito di rinun- cia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.
Il predetto bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all’art. 6 della Leg- ge n. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di e- quipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Pa- ese della Comunità Europea.
Art. 9 Contenuti del bando
Il bando di concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione deve essere formato in modo tale che siano indicati gli elementi di se- guito riportati:
a) numero e tipo dell’autorizzazione da rilasciare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e l’indicazione dei criteri di preferenza;
c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) termine entro la quale deve essere convocata la Commissione d’esame per la valutazione delle domande presentate;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso che dovrà contenere la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del vei- colo e della rimessa.
Art. 10 Commissione consultiva comunale
E’ istituita, nell’ambito dell’Amministrazione Comunale, la Commis- sione consultiva per l’esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (noleggio veicoli con conducente) e per l’applicazione del presente Regolamento.
La Commissione comunale è formata da:
- n.2 Consiglieri nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze e segnalato dalle minoranze;
- il Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- un rappresentante dei titolari di licenza d’autonoleggio rilascia- ta dal Comune, designato dai titolari stessi;
- un rappresentante degli utenti, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativo a livello nazionale.
Qualora non intervenga la designazione dei rappresentanti entro il termine perentorio all’uopo fissato, la nomina degli stessi è effet- tuata dalla Giunta Comunale, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
La Commissione comunale è istituita con provvedimento del Sindaco ed è presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall’Assessore all’uopo delegato.
Le riunioni della Commissione non sono valide se non intervengono la metà dei membri oltre al Presidente.
La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motiva- to e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari compo- nenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte un dipen- dente comunale, di qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario Comunale.
E’ attribuito al Presidente il potere di fissare l’ordine del gior- no e di convocare la Commissione.
Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomen- ti, sottoscritta da almeno metà dei membri della Commissione.
La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali per tutto ciò che concerne il tra- sporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La Commissione consultiva comunale dura in carica sino al termine del mandato del Consiglio comunale. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell’ente o dell’associazione che li ha designati.
Art. 11
Commissioni di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
La Giunta Comunale nomina la Commissione di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.
La Commissione di concorso si articola in 3 membri esperti del set- tore fra cui il Segretario comunale o il Dirigente del servizio in- teressato che la presiede.
La Commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni. Essa è convocata dal Presidente nel rispetto del termine di cui alla lettera d) del precedente art. 9.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale il quale deve possedere una qualifica funzionale non inferiore alla settima.
Art. 12
Attività delle Commissioni di concorso e titoli valutabili
Le Commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione al fine di assegnare le autorizzazioni comunali, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio, a fianco di ciascuno indicato:
a) idoneità professionale conseguita a norma degli articoli 10 e 15
L.R. 15 aprile 1995 n. 20 punti 5;
b) laurea punti 4;
c) diploma di maturità punti 3;
d) periodi di servizio prestati in qualità di titolare o dipendente di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a se- mestre fino ad un massimo di xxxx xxxxxxxx.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
La graduatoria di merito verrà redatta dall’apposita commissione ed avrà validità un anno. Qualora si verificasse parità di punteggio tra ditte diverse, si procederà nel termine di sette giorni dalla stesura della graduatoria da parte della commissione, a sorteggiare l’ordine definitivo della graduatoria. Tale sorteggio sarà effettua- to in forma pubblica alla presenza del Segretario comunale.
Art. 13 Presentazione delle domande
La domanda per l’assegnazione dell’autorizzazione per N.C.C. dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco.
La domanda dovrà contenere l’indicazione delle generalità, del luo- go e data di nascita, della cittadinanza, del titolo di studio e re- sidenza del richiedente.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti;
b) documentazione dei titoli valutabili;
c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malat- tie incompatibili con l’esercizio del servizio;
d) dichiarazione di cittadinanza;
Al fine del rilascio dell’autorizzazione, il richiedente dovrà al- legare la documentazione diretta a certificare l’idoneità professio- nale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
1) essere in possesso dei documenti previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di com- mercio, industria, agricoltura e artigianato e al Registro delle Im-
prese Artigiane ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l’attività;
3) essere proprietari o, comunque, avere la piena disponibilità, an- che in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l’autorizzazione di esercizio;
4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spa- zi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
5) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.
Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione:
a) l’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabi- litazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi
27 Dicembre 1956, n. 1423; 31 Maggio 1965, n. 575; 13 Settembre 1972, n. 646; 12 Ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
c) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in prov- vedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
d) essere stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilita- zione a norma degli artt. 55 e 142 del X.X. 00 Marzo 1942, n. 267;
e) l’essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono risultare da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi.
Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata pre- viste dalla legge 4 Gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e salvi i neces- sari accertamenti d’ufficio da parte dell’Amministrazione comunale.
I requisiti richiesti e la mancanza di impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.
Art. 14
Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dal- la Commissione di cui all’art. 11, provvede all’assegnazione del ti- tolo che verrà rilasciato dall’Ufficio comunale competente.
Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del posses- so dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore.
La graduatoria di merito redatta dalla Commissione ed approvata dalla Giunta Comunale ha validità di un anno.
Art. 15
Inizio e sospensione del servizio
Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione del- la stessa per atto tra vivi, il titolare deve obbligatoriamente ini- ziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, dalla con- clusione del trasferimento o dall’accettazione dell’eredità.
Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all’art. 10, può, per comprovata necessità, concedere proroga per ulteriori 30 giorni.
Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al compe- tente Ufficio comunale nel termine, perentorio, di 2 giorni.
Art. 16 Trasferibilità dell’autorizzazione
Su richiesta del titolare è consentito a quest’ultimo il trasferi- mento dell’autorizzazione comunale d’esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni di seguito riportate:
a) essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno 5 anni;
b) aver compiuto sessant’anni;
c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o di essere stato destinatario di un prov- vedimento definitivo di revoca della patente di guida.
Il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi, appartenenti al
nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
Qualora gli eredi non raggiungano l’accordo sull’indicazione del nuovo titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un sogget- to terzo nel termine perentorio di due anni.
Qualora il trasferimento non si perfezioni nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata.
Il Dirigente dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle se- guenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia de- positata presso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successione, qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso il competente Uffi- cio comunale unitamente all’indicazione dell’erede a cui volturare l’autorizzazione;
c) il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può concorre- re all’acquisizione di una nuova autorizzazione se non siano tra- scorsi cinque anni dal trasferimento.
Art. 17
Comportamento del conducente in servizio
Nell’esercizio dell’attività il conducente del mezzo ha l’obbligo di:
a) prestare il servizio richiesto;
b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
c) prestare, durante tutte le fasi del trasporto, assistenza o soc- corso ai passeggeri;
d) presentare, mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso d’avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggio- re;
f) consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto di- menticato dai clienti all’interno del mezzo;
g) curare in modo scrupoloso ogni aspetto relativo alla qualità del trasporto;
h) conservare a bordo del mezzo copia del presente Regolamento comu- nale ed esibirlo a richiesta degli organi investiti delle funzioni di polizia stradale;
i) comunicare con tempestività al competente Ufficio comunale ogni mutamento intervenuto nel domicilio o nell’ubicazione della rimessa;
l) tenere a bordo del veicolo i documenti inerenti l’attività ed e- sibirli ad ogni richiesta degli organi deputati al controllo.
E’ fatto divieto di:
a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti ti- toli per l’esercizio dell’attività;
d) effettuare ed esporre messaggi pubblicitari in difformità all’oggetto del servizio ed alle norme fissate dall’Amministrazione Comunale;
e) far salire sul veicolo altre persone oltre a quelle che hanno or- dinato la corsa.
Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, ammini- strativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Art. 18 Interruzione del trasporto
Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibi- le approntare un servizio sostitutivo, il corrispettivo dovuto dal viaggiatore sarà commisurato al percorso effettuato.
Art. 19
Trasporto portatori di handicap
Il conducente del mezzo ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di han- dicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
I veicoli in servizio di N.C.C, appositamente attrezzati, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il sim- bolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
In sede di ampliamento del contingente numerico dei veicoli adibi- ti a N.C.C., i titoli autorizzativi possono contenere prescrizioni specifiche di attrezzature idonee per il trasporto di portatori di handicap.
Art. 20 Idoneità dei mezzi
Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., la Commissione consultiva di cui all’art. 10 stabilisce le caratte- ristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le vol- te che se ne ravvisi la necessità, le opportune verifiche sull’idoneità dei mezzi al servizio.
I veicoli devono, in ogni loro parte, sia interna che esterna, es- sere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.
Qualora il mezzo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell’autorizzazione, entro il termine stabi- lito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione.
In mancanza, il competente organo comunale, su parere della Commis- sione di cui all’art. 10 e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 26.
Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l’idoneità dei mezzi o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
Nel corso di validità dell’autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività purché in migliore stato d’uso condizione la cui sussistenza è demandata ad apposita verifica da parte della Commissione di cui all’art. 10.
In tale ipotesi, sull’autorizzazione di esercizio deve essere appo- sta l’annotazione relativa alla modifica intervenuta.
Art. 21 Tariffe
Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determi- nati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all’art. 10 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizi di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, per ciascun ente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vi- gore.
Art. 22 Trasporto bagagli e animali
E’ fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passegge- ro.
E’ altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompa- gnatori per non vedenti
Riveste carattere facoltativo il trasporto di altri animali.
Art. 23 Vigilanza
Alla Vigilanza sulla osservanza delle norme che regolano il servi- zio di trasporto non di linea provvede, nell’ambito delle proprie competenze, la Commissione comunale di cui all’art. 10 del presente Regolamento.
Art. 24 Diffida
Il Dirigente diffida il titolare dell’autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
a) non conservi nell’autoveicolo i documenti che legittimano l’attività;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) non presenti l’autoveicolo alle visite di accertamento delle con- dizioni di conservazione e di decoro disposte dalla Amministrazione Comunale;
d) muti l’indirizzo della rimessa e della sede, nell’ambito del ter- ritorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al compe- tente Ufficio comunale.
e) compia irregolarità che possano turbare lo svolgimento del servi- zio di N.C.C.
Al titolare che sia stato già diffidato una volta e che sia nuova- mente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.
Art. 25 Sanzioni
Tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada o in specifica sanzione, sempre che il fatto non costituisca reato, sono punite con sanzione amministra- tiva pecuniaria da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 1.000.000, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del X.X. 0 marzo 1934, n. 383 e dall’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministra- tive accessorie e la revoca dell’autorizzazione.
La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Dirigente an- che nel caso in cui la sanzione pecuniaria si sia estinta per inter- venuto pagamento in misura ridotta.
Art.26
Sospensione dell’autorizzazione
L’autorizzazione d’esercizio può essere sospesa dal Dirigente, sen- tita la Commissione di cui all’art. 10 del presente Regolamento, in relazione alla maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale loro reiterazione qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto;
c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da com- promettere la sicurezza dei trasporti;
d) violazione, per la seconda volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecu- niaria ai sensi dell’art. 25 del presente Regolamento;
e) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività;
f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autoriz- zati;
g) prestazione di servizio con contachilometri non regolarmente fun- zionante.
La sospensione disposta dal Dirigente non potrà essere superiore a
6 (sei) mesi.
Per i casi di violazione per la quale è prevista la revoca, il Di- rigente, nelle more del procedimento teso all’applicazione del pre- detto provvedimento, dispone la sospensione provvisoria dell’autorizzazione con effetto immediato per un periodo non supe- riore a 30 giorni.
Art. 27
Revoca dell’autorizzazione
Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all’art. 10 del presen- te Regolamento, dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) quando vengano meno i requisiti di idoneità morale o professiona- le del titolare dell’autorizzazione;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 26;
c) in caso di cessione dell’autorizzazione con criteri, forme e ter- mini diversi da quelli indicati nel precedente art. 16;
d) quando sia intervenuta condanna del titolare dell’autorizzazione, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva supe- riore ai due anni;
e) quando si siano verificate gravi e ripetute violazioni del pre- sente Regolamento o si siano verificate ripetute negligenze nel di- simpegno del servizio;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiu- dichi il regolare svolgimento del servizio;
g) per il caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio;
h) quando venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale. In questo caso il Dirigente provvede alla revoca, dandone comunicazione all’Ufficio competente.
La revoca dell’autorizzazione è altresì disposta dal Dirigente nel caso di 3 (tre) accertate violazioni delle norme tariffarie.
Art. 28 Procedimento sanzionatorio
I procedimenti di decadenza, diffida, sospensione e revoca vengono assunti sulla base dei rapporti redatti dagli organi ai quali sono demandati i servizi di polizia stradale così come individuati dall’art. 12 del Codice della Strada.
Le violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca debbono essere contestate tempestivamente e per iscritto all’interessato, il quale può, entro i successivi 30 giorni, far pervenire all’Amministrazione comunale memorie e scritti difensivi.
Il Dirigente, dopo aver sentito la Commissione consultiva, se ri- tiene fondato l’accertamento dispone l’adozione dei provvedimenti sanzionatori. In caso contrario decide per l’archiviazione degli at- ti.
L’esito del provvedimento viene tempestivamente comunicato all’interessato e, qualora esso abbia per contenuto l’irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca, il medesimo viene partecipato al competente ufficio della M.C.T.C.
Art. 29
Decadenza dell’autorizzazione
Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all’art. 10 del presen- te Regolamento, dispone la decadenza dell’autorizzazione qualora ri- corra uno dei casi di seguito elencati:
a) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 15 del presente Regolamento;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia dell’autorizzazione da parte del titolare della stessa;
c) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione quando gli ere- di legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all’art. 15 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a ce- dere il titolo nei termini previsti dall’art. 16;
d) nell’ipotesi di alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un perio- do superiore a 4 mesi;
f) in caso di fallimento del titolare.
La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della Moto- rizzazione Civile al fine di consentire a quest’ultima l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art.30 Irrogazione delle sanzioni
Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate secondo la procedura dettata dalla vigente normativa ed in partico- lare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, si applicherà quanto previsto dalle Sezione I e II del Capo I della Legge 24 no- vembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all’autorizzazione.
Art. 31 Norma transitoria
In deroga a quanto previsto dall’art. 6 del presente Regolamento e sino all’istituzione del servizio di taxi nel Comune di Vimercate, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente sono autoriz- zati a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare an- che il servizio di piazza.
Le località di stazionamento sono così individuate:
Xxxxxxxx Xxxxxxx;
Xxx Xxxxxxxx;
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx;
Xxxxxx Xxx Xxxxxxx; Via Xxxx.
Art. 32
Norme finali
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abro- gate tutte le disposizioni che l’Amministrazione Comunale ha prece- dentemente emanato in materia.
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva ap- provazione e pubblicazione all’albo pretorio nei modi e termini di legge.
INDICE
- art. 1 Disciplina del servizio
- art. 2 Definizione del servizio
- art. 3 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio
- art. 4 Modalità per lo svolgimento del servizio
- art. 5 Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea
- art. 6 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
- art. 7 Requisiti e condizioni per l’esercizio del servizio
- art. 8 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- art. 9 Contenuti del bando
- art. 10 Commissione Consultiva Comunale
- art. 11 Commissioni di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
- art. 12 Attività delle commissioni di concorso e titoli valutabili
- art. 13 Presentazione delle domande
- art. 14 Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
- art. 15 Inizio del servizio
- art. 16 Trasferibilità dell’autorizzazione
- art. 17 Comportamento del conducente in servizio
- art. 18 Interruzione del trasporto
- art. 19 Trasporto portatori di handicap
- art. 20 Idoneità dei mezzi
- art. 21 Tariffe
- art. | 22 | Trasporto bagagli e animali |
- art. | 23 | Vigilanza |
- art. | 24 | Diffida |
- art. | 25 | Sanzioni |
- art. | 26 | Sospensione dell’autorizzazione |
- art. | 27 | Revoca dell’autorizzazione |
- art. | 28 | Procedimento sanzionatorio |
- art. | 29 | Decadenza dell’autorizzazione |
- art. | 30 | Irrogazione delle sanzioni |
- art. | 31 | Norma transitoria |
- art. | 32 | Norme finali |
ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE
Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 18 maggio 1998, n. 52, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 21 maggio 1998 al 5 giugno 1998.
Il presente regolamento è stato successivamente modificato, a seguito di ordinanza i- struttoria dell’X.XX.XX., dal Consiglio Comunale con deliberazione del 25 giugno 1998, n. 74, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 30 giugno 1998 al 15 luglio 1998.
ESECUTIVITA’
L’Organo Regionale di Controllo, con ordinanza istruttoria n. 34 del 1 giugno 1998, ha richiesto chiarimenti in merito agli artt. 5, 10, 26, 27, 28 e 29.
Il Consiglio Comunale ha successivamente accolto i rilievi formulati dall’Organo Re- gionale di Controllo, adottando la deliberazione n. 74 del 25 giugno 1998.
L’Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento nella seduta del 8 luglio 1998, atti n. 206.
RIPUBBLICAZIONE
Il presente regolamento è stato ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 gior- ni consecutivi e cioè dal 22 luglio 1998 al 6 agosto 1998.
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 7 agosto 1998.