CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
a) Le presenti condizioni generali di contratto sono state predisposte sulla base degli usi in vigore nei paesi aderenti al Comitato delle Associazioni Europee di Fonderia Taroni. A questo titolo, ciascun paese membro riconosce loro il valore giuridico che il proprio ordinamento attribuisce agli usi professionali. Esse si applicano qualunque sia la nazionalità del Cliente relativamente ai contratti di fornitura di getti di metalli ferrosi e non ferrosi, di getti composti o assemblati, nonché di prestazioni, consigli e servizi che il Cliente richiede alla Fonderia. Di conseguenza, le condizioni generali costituiscono la base giuridica di detti contratti per tutte le disposizioni che non siano oggetto di specifici accordi scritti.
b) Le presenti condizioni rendono inoperante qualsiasi clausola contraria in qualsiasi modo formulata dal Cliente, se la Fonderia Xxxxxx non l’abbia accettata per iscritto.
ART. 2 OFFERTA E ORDINAZIONE
a) La richiesta di offerta o l’ordine del Cliente devono essere accompagnate dal capitolato tecnico che stabilisce le specifiche atte a definire, sotto ogni aspetto, i getti da realizzare, la natura e le modalità delle ispezioni, i controlli e le prove prescritti per l’accettazione dei getti stessi. In caso il cliente non abbia predisposto un capitolato tecnico, la richiesta di offerta dovrà essere accompagnata da apposite specifiche tecniche. Per quanto riguarda ispezioni, controlli e prove, si farà riferimento alle condizioni standard stabilite da Fonderia Taroni.
La richiesta di offerta, l’ordine, il capitolato o le specifiche tecniche sono redatti in forma scritta e il documento, all’occorrenza, può essere accompagnato da un supporto informatico, il quale tuttavia non è che un mezzo di lavoro e di comunicazione che in nessun caso fa fede delle obbligazioni sottoscritte dalla Fonderia Taroni.
b) L’offerta della Fonderia non può esser considerata irrevocabile se non contiene un termine espresso di validità. Quanto precede vale altresì in tutti i casi in cui il Cliente apporti modifiche al capitolato tecnico o ai getti-campione che eventualmente gli siano stati sottoposti per accettazione dalla Fonderia.
c) La Fonderia è obbligata solo nei termini dell’accettazione espressa della conferma d’ordine del Cliente. L’accettazione deve essere data per lettera o con altro mezzo di comunicazione idoneo a porre in essere un documento.
d) Il cliente non ha il diritto di annullare alcun ordine. Nel caso in cui violi questo impegno, il cliente dovrà risarcire la fonderia per tutte le spese sostenute anche per le opere già realizzate alla data del recesso nonché per tutto ciò che la fonderia avrebbe potuto ottenere se avesse eseguito l'ordine e, più in generale, per tutte le altre conseguenze dirette e indirette di tale disdetta. In caso di annullamento di ordini aperti, con date di consegna stabilite in base alle quali la Fonderia abbia effettuato previsioni di produzione, si reputeranno annullate non solo le quantità già prodotte, ma anche quelle in corso di produzione in base alle regolari previsioni di produzione.
e) Il cliente non è autorizzato a chiedere alcun rinvio della prestazione e / o la consegna di un ordine senza il consenso dell'altra parte.
Il cliente non ha diritto di posticipare la data di consegna o di esecuzione di un ordine senza previo accordo con la Fonderia. In caso di rinvio concordato con la fonderia, il cliente dovrà pagare ogni e tutte le tasse/spese (stoccaggio, spese amministrative ecc...) causate dal rinvio. Tali importi saranno corrisposti dal cliente immediatamente al ricevimento della fattura corrispondente dalla fonderia. I pezzi per i quali è stato concordato un rinvio di consegna saranno fatturati al cliente almeno al prezzo inizialmente convenuto e in caso di aumento dei prezzi dalla data di consegna inizialmente concordata, saranno fatturati alle condizioni di prezzo in vigore alla data della consegna effettiva.
ART. 3 PROPRIETA’ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA
a) La Fonderia Taroni appartiene al settore della subfornitura industriale. Ciò significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonderia che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità. Salvo diverso accordo espresso, la Fonderia Taroni non progetta i prodotti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione. Di conseguenza, ogni proposta della Fonderia Xxxxxx accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico oppure a modifiche del disegno dei getti e dettata da considerazioni economiche e/o della tecnica di fabbricazione di fonderia, non può in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità. Ciò vale, segnatamente, nel quadro di stretti rapporti di partenariato industriale o di rapporti contrattuali che comportino una fase di sviluppo. In questo ultimo caso, il contratto di subfornitura deve precisare l’ambito rispettivo di intervento delle parti.
b) La fonderia si impegna mantenere riservata ogni informazione ricevuta dal cliente per permettere la realizzazione delle fusioni, delle attrezzature connesse e ogni altra informazione riferita a progetti, studi, tecnologie, innovazioni del Cliente.
c) La consegna delle fusioni non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà della Fonderia su studi di fabbricazione, software, ricerche qualsivoglia e brevetti. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riservate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate dalla Fonderia a qualsiasi titolo. Quanto precede vale anche per le soluzione che la Fonderia propone per migliorare la qualità o il costo delle fusioni, mediante una modifica originale del capitolato tecnico. Se il Cliente le accetta egli deve concordare con la Fonderia le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’ordinazione.
d) In nessun caso il Cliente può disporre per sé o per altri degli studi della Fonderia o divulgarli, senza averne espressamente acquisito la proprietà. e) Il Cliente garantisce la Fonderia contro le conseguenze delle azioni che potrebbero essere intentate da parte di terzi, a causa dell’esecuzione di una ordinazione di fusioni coperti da diritti di proprietà industriale o intellettuale quali brevetti, marchi o modelli depositati o da diritti di privativa.
ART. 4 MODELLI E ATTREZZATURE
a) Quando sono forniti dal Cliente, i modelli, e le attrezzature di fabbricazione (casse d’anima, sagome, dispositivi d’uso e di controllo, ecc.) devono obbligatoriamente evidenziare marchiature, riferimenti di montaggio e di impiego e devono essere gratuitamente forniti nello stabilimento di Fonderia Taroni. Il Cliente assume la responsabilità della perfetta concordanza delle attrezzature con i disegni e il capitolato tecnico. Tuttavia, a richiesta del Cliente, la Fonderia verifica detta concordanza e si riserva il diritto di fatturare il costo di tali operazioni. Le spese per le eventuali modifiche, che la Fonderia Taroni giudica necessario apportare ai fini di una corretta esecuzione delle fusioni, sono a carico del Cliente, preventivamente informato per iscritto. In generale e salvo preventivo accordo scritto con il Cliente, la Fonderia non garantisce la durata di impiego delle attrezzature. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature siano fornite dal Cliente con disegni e capitolato che non consentano la verifica completa della perfetta concordanza tra questi vari elementi, le forme, le dimensioni e gli spessori delle fusioni grezze saranno determinate da tali attrezzature. La responsabilità del risultato conseguente è, in tale ipotesi, a carico esclusivo del Cliente, preventivamente informato per iscritto da Fonderia Taroni. In ogni caso, se le attrezzature ricevute dalla Fonderia Taroni non sono conformi all’impiego richiesto, il prezzo delle fusioni inizialmente convenuto potrà essere oggetto di richiesta di revisione da parte della Fonderia Taroni, e l’accordo tra le parti dovrà avvenire prima di iniziare l’esecuzione delle fusioni
b) Le attrezzature appartengono al Cliente e restano in deposito presso la Fonderia dopo l’esecuzione dell’ordinazione. Esse sono conservate e restituite al Cliente, a sua richiesta o per iniziativa della Fonderia, nello stato di usura e di invecchiamento sussistenti al momento della restituzione. Tuttavia il Cliente può ritornarne in possesso solo dopo il pagamento di tutte le somme ancora dovute a qualunque titolo, e quindi anche per studi, brevetti, know-how della Fonderia visti al precedente art. 3.
c) Le attrezzature in deposito sono conservate gratuitamente per tre anni a decorrere dall’ultima consegna. Trascorso tale termine il Cliente può ritornarne in possesso fatto salvo il diritto di ritenzione
visto al paragrafo precedente. Tuttavia, la Fonderia e il Cliente possono concordare una proroga del deposito e delle sue modalità. In mancanza di accordo, la Fonderia ha il diritto di procedere alla distruzione delle attrezzature, dopo che siano trascorsi tre mesi dalla messa in mora del Cliente rimasta senza effetto, di fatturare le spese di magazzinaggio o di restituire le attrezzature in porto pagato.
d) La Fonderia si impegna a non utilizzare per conto di terzi le attrezzature che detiene, ne sia o no proprietaria, salva preventiva autorizzazione scritta del Cliente.
e) Salvo diverso accordo, spetta al Cliente, che ha la completa responsabilità di custodire i modelli e le attrezzature depositati, provvedere ad assicurarli per il deterioramento o la distruzione in fonderia, con rinuncia a qualsiasi azione contro quest’ultima.
ART. 5 INSERTI
Gli inserti forniti dal Cliente, destinati a essere incorporati nel getto prima o dopo la fusione, devono essere di qualità ineccepibile e il Cliente ne ha la piena ed esclusiva responsabilità. Essi devono essere consegnati alla sede della Fonderia gratuitamente in porto franco e in quantità sufficiente in relazione ai normali rischi di fabbricazione.
ART. 6 TERMINI DI CONSEGNA
a) I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordinazione da parte della Fonderia Taroni e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente.
b) La natura del termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevimento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nel contratto o nella conferma d’ordine. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo.
c) In caso di consegna in ritardo rispetto al termine concordato di consegna rigorosa, ed in caso sia stato stipulato apposito accordo che preveda la corresponsione di somma a titolo di penale per ritardata consegna, questa non dovrà globalmente superare il 5% del valore contrattuale delle consegne in ritardo.
In ogni caso, nessuna penale sarà dovuta al cliente a meno che non venga dimostrato che il ritardo nella consegna sia da imputare a colpa della Fonderia Xxxxxx.
Se tale prova verrà prodotta, le sanzioni, calcolate come sopra specificato, saranno dovute solo nella misura corrispondente al danno effettivo subito dal cliente, come concordato tra le parti. Se l'importo del danno effettivamente subito dal cliente sia superiore all'importo complessivo massimo come sopra definito, il cliente non potrà proporre alcun altro rimedio per il ritardo poiché l’importo come sopra calcolato è da ritenersi complessivo di ogni e qualsiasi altra pretesa.
ART. 7 CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
a) La consegna delle fusioni si intende sempre effettuata presso la Fonderia Taroni, qualunque siano le clausole del contratto di fornitura in merito al pagamento delle spese di trasporto.
La consegna avviene con la rimessa diretta della merce al Cliente o la consegna al vettore indicato nel contratto o, in mancanza, al vettore scelto dalla Fonderia.
In caso di assenza di istruzioni sulla destinazione o di impossibilità di spedizione non dipendente dalla volontà della Fonderia Taroni, la consegna si considera avvenuta con un semplice avviso di messa a disposizione; in questo caso le fusioni sono depositati e fatturati, a spese, rischio e pericolo del Cliente. Salvo diverso accordo contenuto nel contratto, a discrezione della Fonderia, sono autorizzate spedizioni parziali.
b) Il trasferimento dei rischi al Cliente avviene al momento della consegna così come sopra intesa, nonostante il diritto di riserva di proprietà.
ART. 8 PREZZI
a) Salvo diverso accordo, i prezzi contrattuali delle forniture sono unitari, tasse escluse, per partenza dalla Fonderia Taroni; le fusioni sono consegnati nello stato indicato dal contratto o, in mancanza di indicazione, greggi di fonderia, sbavati e smaterozzati.
b) Secondo accordo espresso, i prezzi possono essere:
- soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, sulla base di formule che tengano conto in particolare, delle variazioni dei tassi di cambio, dei corsi dei materiali, del costo dell’energia, del costo del lavoro, dei costi di trasporto e/o di altri costi collegati all’ordinazione, intervenute tra la data del contratto e quella della consegna contrattuale, in mancanza di altre date precisate nel contratto;
- mantenuti fermi per un termine convenuto.
ART. 9 PESI
Nel caso particolare di fusioni vendute a peso, è solo il peso effettivo (rilevato all’uscita dalla Fonderia) che fa fede, in quanto i pesi riportati nell’offerta e nell’ordinazione hanno valore puramente indicativo.
ART.10 QUANTITA’
Dal punto di vista quantitativo il numero di fusioni da fornire è quello indicato nel contratto. Nel caso di produzione di serie è consentita una certa tolleranza sul numero di pezzi prodotti e consegnati, da convenirsi tra la Fonderia Taroni e il Cliente durante le trattative. In mancanza di accordo, la tolleranza generalmente ammessa è del ±5% del numero di getti indicato nel contratto.
ART.11 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
a) I pagamenti vanno effettuati alla sede di Fonderia Taroni.
I termini e le modalità di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso. In assenza di diverso accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. Salvo diverso accordo, le spese delle attrezzature sono da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione dei prototipi o dei getti campione.
b) La mancata restituzione delle tratte con l’accettazione e la domiciliazione bancaria entro sette giorni dal loro invio, il mancato rispetto della scadenza di qualsiasi termine di pagamento, il verificarsi di circostanze che possono far sorgere gravi dubbi sulla solvibilità del Cliente e, in particolare, la sussistenza di un protesto o di un diritto reale di garanzia a carico dell’azienda, comportano di pieno diritto e a scelta della Fonderia Taroni, senza necessità di messa in mora:
- sia la decadenza dal termine e, di conseguenza, l’esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo nonché la sospensione di ogni ulteriore consegna;
- sia la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di trattenere, fino alla definizione dell’eventuale risarcimento, gli acconti ricevuti, le attrezzature, i getti prodotti e ancora presso la Fonderia Taroni.
c) Sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi pari al tasso di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea per la più recente e principale operazione di rifinanziamento effettuata l’ultimo giorno prima del semestre in questione aumentato di 7 punti. Il Cliente non può rifiutare, in tutto o in parte, per nessuna ragione o pretesa e, in particolare, per diritti di garanzia, il pagamento delle somme dovute alla Fonderia, senza il consenso della stessa.
ART.12 GETTI-CAMPIONE E ACCETTAZIONE DEI GETTI
Per le ordinazioni di serie il Cliente deve richiedere la fabbricazione di fusioni - campione che verranno sottoposti dalla Fonderia Taroni per accettazione secondo il suo giudizio dopo tutti i necessari controlli e prove. L’accettazione deve essere comunicata dal Cliente alla Fonderia Xxxxxx per lettera o con altro mezzo di comunicazione idoneo a produrre un documento. In ogni caso ed anche in mancanza di accettazione, la natura e l’estensione dei controlli e delle prove necessarie, le regole e le classi di durezza, le tolleranze di qualsiasi natura devono essere precisate sui disegni e nel capitolato che il Cliente è obbligato ad allegare alla sua richiesta di offerta e devono essere confermate nel contratto stipulato tra la Fonderia Xxxxxx ed il Cliente. Poiché il fondamento e le
modalità dei controlli non distruttivi possono essere definiti soltanto in funzione della concezione delle fusioni, il Cliente deve sempre precisare, nella sua richiesta di offerta e nella sua ordinazione, i controlli che egli ha deciso, le parti delle fusioni ad essi destinati, le classi di durezza da applicare e questo per determinare, in particolare, le condizioni per far valere la garanzia definita all’art. 14. In mancanza di un capitolato tecnico relativo ai controlli e alle prove da eseguire sulle fusioni, la Fonderia Taroni si limita ad effettuare solo un controllo visivo e dimensionale. I controlli e le prove ritenuti necessari dal Cliente, la loro natura ed estensione sono effettuati a sua richiesta dalla Fonderia Xxxxxx, da lui stesso o da un laboratorio o da altri enti terzi e devono essere indicati non oltre il momento della stipula del contratto o della emissione dell’ordine. Nel caso in cui sia richiesto un collaudo per l’accettazione, l’estensione e le condizioni di tale collaudo devono essere precisate nel contratto o nell’ordine. Il prezzo dei controlli e delle prove è generalmente distinto da quello delle fusioni, ma può esservi incluso se la Fonderia Taroni e il Cliente sono d’accordo. Tale prezzo tiene conto dei lavori specifici necessari per ottenere le condizioni indispensabili per la buona esecuzione dei controlli, soprattutto nel caso di controlli non distruttivi. Salvo diverso accordo stabilito nel contratto, il collaudo di accettazione avviene presso la Fonderia Taroni, a spese del Cliente, al più tardi nella settimana successiva all’invio dell’avviso di messa a disposizione per la consegna, spedita dalla Fonderia al Cliente o all’ente incaricato del collaudo. Nel caso di inadempienza del Cliente o dell’ente di controllo, le fusioni sono depositate dalla Fonderia a spese e rischio del Cliente. Dopo la seconda comunicazione della messa a disposizione da parte della Fonderia Taroni rimasta senza effetto nei 15 giorni seguenti al suo invio, il materiale è ritenuto collaudato e la Fonderia ha il diritto di procedere alla sua spedizione e fatturazione. In ogni caso, i controlli e i collaudi sono effettuati nel quadro di norme adeguate, secondo le condizioni definite dai disegni e dal capitolato tecnico, decise dal Cliente e accettate dalla Fonderia Xxxxxx.
ART.13 ASSICURAZIONE QUALITA’
Qualora la produzione sia realizzata nel quadro di un sistema di Assicurazione Qualità, questa condizione deve essere resa nota dal Cliente nella richiesta di offerta e nell’ordinazione e la Fonderia Xxxxxx, a sua volta, deve confermarla nella propria offerta ed accettazione dell’ordinazione, fatte salve le disposizioni degli articoli precedenti.
ART.14 RESPONSABILITA’ CIVILE E GARANZIA
a) La Fonderia è tenuta soltanto per le obbligazioni assunte per iscritto, il che significa che essa ha solo l’obbligo di fornire al Cliente fusioni conformi ai disegni e alle prescrizioni del capitolato tecnico contrattuale, come sopra definito, o approvati dal Cliente con l’accettazione dei getti campione o dei prototipi. In caso di reclamo del Cliente riguardante i getti consegnati, la Fonderia Taroni si riserva il diritto di esaminarli sul posto.
b) La garanzia della Fonderia Xxxxxx consiste, dopo accordo con il Cliente:
- o nell’accreditare al Cliente il costo delle fusioni riconosciute come non conformi ai disegni e al capitolato tecnico contrattuale o alle fusioni campione accettate dal Cliente stesso;
- o nel sostituire gratuitamente le fusioni non conformi;
- o nell’effettuare, o fare effettuare, la loro riparazione.
Le fusioni che la Fonderia Taroni sostituisce danno luogo a un bonifico o a una nota di accredito; le fusioni sostituite sono fatturate al medesimo prezzo di quelli da sostituire. La riparazione è effettuata in base a modalità decise o accettate dal Cliente. La sostituzione o la riparazione delle fusioni, concordate tra la Fonderia e il Cliente, non modificano il regime della garanzia. Le fusioni, di cui il Cliente ha ottenuto l’accredito, la sostituzione o la riparazione da parte della Fonderia, sono restituiti alla stessa in porto assegnato e la Fonderia si riserva il diritto di scegliere il trasportatore.
c) Sotto pena di decadenza dal diritto alla garanzia come sopra definita, il Cliente deve denunciare i vizi constatati e chiedere espressamente la sostituzione o la riparazione delle fusioni in oggetto nel termine massimo, a decorrere dalla consegna:
- di 15 giorni per i vizi palesi;
- di 6 mesi per i visti occulti, termine ridotto a un mese per le produzioni di serie. Decorsi questi termini, non è più accettato alcun reclamo.
La riparazione delle fusioni, effettuata dal Cliente senza l’accordo della Fonderia sul suo fondamento e sul suo costo, comporta la perdita del diritto alla garanzia.
d) La garanzia e la responsabilità della Fonderia non si estendono in nessun caso:
- ai danni a cose e persone e, in genere, ai danni causati da una fusione difettosa nel corso del suo impiego quando il difetto è attribuibile alla progettazione della fusione o dell’insieme nel quale esso è incorporato, alle istruzioni di qualunque genere date dal Cliente alla Fonderia Taroni o ai trattamenti o modificazioni effettuati sulla fusione dopo la consegna.
- ai danni a cose e persone e, in genere, a tutti i danni causati da una fusione difettosa nel corso del suo impiego, se il Cliente lo ha utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e le prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione e del risultato industriale perseguito.
- alle spese delle operazioni che subiscono le fusioni prima del loro impiego, in particolare trattamenti, lavorazioni meccaniche, controlli atti a rivelare vizi redibitori in base al contratto, se tali spese non sono determinate da colpa grave della Fonderia Xxxxxx.
- alle spese di montaggio, di smontaggio e di ritiro dalla circolazione delle fusioni da parte del Cliente.
ART.15 FORZA MAGGIORE
La Fonderia Xxxxxx è svincolata dalle conseguenze della mancata esecuzione di uno o più dei suoi impegni a condizione che tale inadempimento sia dovuto ad un evento che vada al di là del suo controllo che non poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto o che si sarebbe potuto evitare o superare. In particolare sono considerati impedimenti i seguenti eventi: totale o parziale, sciopero, blocco, interruzioni o disturbi di servizi di trasporto, incendio, tempesta, altre calamità naturali, la demolizione dei materiali, delle difficoltà di approvvigionamento, ecc.
ART.16 DIRITTO DI RISERVA DI PROPRIETA’
Le forniture delle fusioni sono effettuate con riserva di proprietà, secondo la legislazione dello Stato in cui si trova la merce al momento del reclamo.
La presente clausola significa che il trasferimento di proprietà della merce consegnata avviene soltanto dopo l’integrale pagamento del prezzo.
ART.17 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso di sopravvenienza di eventi e/o più genericamente di evoluzione di circostanze indipendenti ed esterne alla volontà delle parti e che compromettono l’economia del contratto in modo tale che l’esecuzione delle proprie obbligazioni divenga eccessivamente onerosa per una delle parti, queste negozieranno modifiche al contratto in modo da tener conto di tali eventi e/o di tale evoluzione.
In mancanza di accordo su tali modifiche nel termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con cui una delle parti dichiara di volersi avvalere della disposizione del presente articolo, questa potrà risolvere di diritto il contratto decorso il preavviso di quindici giorni dalla comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.
Non compromettono l’economica del contratto e quindi non permettono di applicare il presente articolo né le offerte più vantaggiose (in particolare a prezzi più bassi o termini inferiori, ecc.) né l’evoluzione di qualunque natura (per esempio, diminuzione dei volumi acquistati, rotture, ecc) e qualunque ne sia la causa ed il fondamento dei rapporti tra il cliente della Fonderia Taroni ed i suoi propri clienti.
ART.18 GIURISDIZIONE
Le presenti condizioni generali di contratto e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dall’ordinamento dello Stato Italiano.
Le parti dichiarano espressamente di non voler applicare la convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci sottoscritta a Vienna l’11 aprile 1980.
Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per regolare in via amichevole qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione ed esecuzione. Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, il tentativo di composizione amichevole è da considerarsi fallito qualora le parti non stipulino un accordo scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del sorgere della controversia inviata dalla parte più diligente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; e, in mancanza di diverso
accordo, è competente a risolvere le controversie unicamente il tribunale del luogo ove ha sede la fonderia, qualunque siano le condizioni contrattuali ed il sistema di pagamento concordato, anche in caso di chiamata in garanzia e di pluralità i convenuti.