ACCORDO TRA
ACCORDO
TRA
Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l’“ABI”);
e
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “CDP” e, insieme ad ABI, le “Parti”).
PREMESSO CHE
(A) la CDP e l’ABI hanno sottoscritto le seguenti convenzioni:
- II^ Convenzione Plafond PMI 2009, in data 17 febbraio 2010;
- III^ Convenzione Plafond PMI 2009, in data 17 dicembre 2010;
- IV^ Convenzione Nuovo Plafond PMI, in data 1° marzo 2012;
- “Plafond Beni Strumentali”, anche con il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 14 febbraio 2014;
- “Piattaforma Imprese”, in data 5 agosto 2014,
(come successivamente modificate ed integrate, congiuntamente, le “Convenzioni PMI”);
- “Moratoria Sisma 2012 – I Fase”, in data 5 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- “Moratoria Sisma 2012 – II Fase”, in data 31 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni;
- “Moratoria Sisma Centro Italia”, in data 3 luglio 2017,
(come successivamente modificate ed integrate, congiuntamente, le “Convenzioni Calamità Naturali” e, congiuntamente con le Convenzioni PMI, le “Convenzioni”), ai sensi delle quali, tra l’altro, (i) CDP ha messo a disposizione la provvista di scopo per consentire alle banche e agli intermediari finanziari (le “Parti Finanziate”) di concedere finanziamenti in favore dei Beneficiari Finali di volta in volta individuati nelle Convenzioni (i “Contratti di Finanziamento Beneficiari”), e (ii) sono stati definiti i flussi informativi, le linee guida e i principi generali relativi all’utilizzo della suddetta provvista;
(B) in esecuzione di quanto previsto nelle Convenzioni, CDP e ciascuna Parte Finanziata hanno stipulato un contratto di finanziamento (il “Contratto di Finanziamento PMI” e il “Contratto di Finanziamento Calamità Naturali” con riferimento, rispettivamente, alle Convenzioni PMI e alle Convenzioni Calamità Naturali e, congiuntamente, i “Contratti di Finanziamento”), ai sensi del quale, per le finalità e secondo i termini e condizioni ivi previsti, CDP ha messo a disposizione della Parte Finanziata uno o più finanziamenti (i “Finanziamenti”), la cui erogazione è subordinata alla stipula, di volta in volta, tra CDP e la Parte Finanziata, di appositi Contratti di Finanziamento Integrativi (come ivi definiti);
(C) con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “Decreto Cura Italia”), sono state definite, tra l‘altro, specifiche misure che consentono alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e colpite dall’epidemia di COVID-19 di ottenere la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e la dilazione del relativo piano di rimborso. In particolare, l’art. 56 del Decreto Cura Italia, prima delle modifiche apportate dal Decreto Agosto (come di seguito definito), ha stabilito originariamente:
- al comma 2, lettera b), che “per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”;
- al comma 2, lettera c), che “il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”, e
- al comma 6, che “Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario […]”;
(D) in data 9 giugno 2020 è stato sottoscritto un accordo tra CDP e ABI, teso a definire le modalità applicative per dare attuazione alle suddette misure previste dal Decreto Cura Italia (l’”Accordo Originario”), con particolare riferimento alla sospensione della rata di ammortamento in scadenza al 30 giugno 2020 dei Contratti di Finanziamento PMI e al conseguente allungamento dei piani di rimborso originari;
(E) con lettera del 10 giugno 2020 prot. UCR/ULS/001137 a CDP, ABI ha formalizzato l’intenzione di estendere le previsioni dell’Accordo Originario, in quanto applicabili e compatibili con la disciplina dell’art. 56 del Decreto Cura Italia, ai Contratti di Finanziamento Calamità Naturali;
(F) l’art. 26-ter del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, (il “Decreto Rilancio”) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha (i) esteso le misure di sostegno di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia “ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45”, e (ii) previsto che gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione dello stesso restano a carico dell'impresa richiedente;
(G) l’art. 65 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (il “Decreto Agosto”), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha prorogato le misure di sostegno di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia sino al 31 gennaio 2021. In particolare il comma 2 del suddetto art. 65 ha stabilito che “Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.”;
(H) l’art. 77 del Decreto Agosto ha prorogato al 31 marzo 2021, per le imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del Decreto Cura Italia per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. In particolare, il comma 2 del suddetto art. 77 ha stabilito che: “Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021”;
(I) in data 30 novembre 2020 è stato sottoscritto un accordo tra CDP e ABI volto a sostituire integralmente l’Accordo Originario al fine di disciplinare in un unico accordo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, dal Decreto Rilancio e dal Decreto Agosto, con particolare riferimento agli effetti della sospensione delle rate di ammortamento in scadenza al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2020 dei Contratti di Finanziamento e al conseguente allungamento dei piani di rimborso originari (l’”Accordo Novembre 2020”);
(J) l’art. 1 comma 248 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (la “Legge di Bilancio 2021”) ha prorogato le misure di sostegno di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia sino al 30 giugno 2021;
(K) l’art.1 comma 249 della Legge di Xxxxxxxx 2021 ha stabilito che: “Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 248, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte del l’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all’articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, entro il 31 marzo 2021”;
(L) l’art.1 comma 250 della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che: “Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 248 del presente articolo”;
(M) le agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito della Convenzione “Plafond Beni Strumentali” di cui alla premessa (A) che precede non sono erogate tramite i Finanziamenti, ma sono indipendenti rispetto agli stessi;
(N) in data 31 marzo 2021 è stato sottoscritto un accordo tra CDP e ABI volto a sostituire integralmente l’Accordo Originario e l’Accordo Novembre 2020, al fine di disciplinare in un unico accordo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, dal Decreto Rilancio, dal Decreto Agosto e dalla Legge di Bilancio 2021, con particolare riferimento agli effetti della sospensione delle rate di ammortamento in scadenza al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021 dei Contratti di Finanziamento e al conseguente allungamento dei piani di rimborso originari (l’”Accordo Marzo 2021”);
(O) l’art. 16 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (il “Decreto Sostegni-bis”) ha prorogato le misure di sostegno di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia sino al 31 dicembre 2021. In particolare il comma 1 del suddetto art. 16 ha stabilito che “Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.”;
(P) le Parti, con il presente accordo (l’”Accordo Settembre 2021” o l’”Accordo”), intendono recepire le disposizioni di cui all’art. 16 del Decreto Sostegni-bis integrando l’Accordo Marzo 2021, con particolare riferimento agli effetti della sospensione della rata di ammortamento in scadenza al 31 dicembre 2021 dei Contratti di Finanziamento, oltre alle rate già previste dall’Accordo Marzo 2021 e al conseguente allungamento dei piani di rimborso originari.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
1. Premesse e definizioni
Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente Accordo.
I termini espressi nel presente Accordo con lettera iniziale maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nelle Convenzioni, salvo ove diversamente specificato.
2. Accordo Settembre 2021
2.1 Le Parti, senza pregiudizio per quanto altrimenti previsto nell’Accordo Marzo 2021, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 16 del Decreto Sostegni-bis, concordano che le Parti Finanziate possono beneficiare dell’ulteriore sospensione del pagamento delle rate in scadenza al 31 dicembre 2021 con riferimento alle imprese già ammesse alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis alle misure di sostegno previste dall’art. 56 del Decreto Cura Italia, ove le stesse abbiano puntualmente adempiuto all’onere di previa comunicazione al soggetto finanziatore secondo le modalità e i termini specificati all’art. 16 del Decreto Sostegni-bis e limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Con riguardo, quindi, alle suddette sospensioni, gli artt. 2.1 e 2.2
dell’Accordo Marzo 2021 si applicheranno anche alle rate semestrali in scadenza al 31 dicembre 2021. Resta salva l’ipotesi di rinuncia della Parte Finanziata a tale sospensione mediante il pagamento degli importi relativi alle rate in scadenza il 31 dicembre 2021.
2.2 La sospensione si intenderà perfezionata nei termini previsti dall’art. 2.3 dell’Accordo Marzo 2021 anche con riferimento alla rata in scadenza al 31 dicembre 2021.
2.3 Ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato all’art. 2.4 dell’Accordo Marzo 2021, la prima data di pagamento successiva al termine del periodo di moratoria previsto dall’art. 56 del Decreto Cura Italia, come successivamente modificato da ultimo dall’art. 16 del Decreto Sostegni-bis (i.e. 31 dicembre 2021), è prorogata al 30 giugno 2022.
Per quanto riguarda i soli Finanziamenti concessi a valere sulle Convenzioni Calamità Naturali, l’ammontare degli interessi maturati nel periodo di sospensione alle date di scadenza delle rate semestrali del 30 giugno 2020, del 31 dicembre 2020, del 30 giugno 2021 e del 31 dicembre 2021, calcolato - per gli effetti della sospensione di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia come da ultimo modificato dall’art. 16 del Decreto Sostegni-bis - sul capitale residuo, tenendo conto dell’ammontare degli interessi versati anticipatamente, in un’unica soluzione, secondo termini e condizioni della relativa Convenzione Calamità Naturali, sarà ripartito su ciascuna delle rate del nuovo piano di rimborso pro quota.
2.4 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 2.5 dell’Accordo Marzo 2021, (i) il termine entro cui ricevere la comunicazione di cui alla lettera b. dell’art. 2.5, già fissato al 20 luglio 2021, è prorogato al 20 gennaio 2022, (ii) le date di pagamento delle rate, rilevanti ai fini della comunicazione delle circostanze di cui alla lettera b.1 e b.2 dell’art. 2.5 nonché del calcolo dell’importo oggetto di eventuale conguaglio, includeranno la data di pagamento della rata in scadenza il 31 dicembre 2021, (iii) il termine di regolamento del conguaglio di cui all’art. 2.5 lett. b, già fissato al 15 settembre 2021, è prorogato al 15 marzo 2022, (iv) le date di scadenza del pagamento delle rate oggetto della comunicazione di cui alla lettera b.3 dell’art. 2.5 includeranno anche la data di scadenza del 31 dicembre 2021.
3. Integrazione dell’Accordo Marzo 2021 e modifiche alle Convenzioni e ai contratti vigenti
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo, resta fermo quanto previsto nell’Accordo Marzo 2021.
Fatto salvo quanto previsto nel presente Accordo e nell’Accordo Marzo 2021 limitatamente agli importi dei Finanziamenti oggetto di sospensione, restano validi ed efficaci tutti i termini e condizioni previsti nelle Convenzioni, nei Contratti di Finanziamento e nei Contratti di Finanziamento Integrativi.
4. Forma del presente Accordo
Il presente Accordo è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale. Il presente Accordo sarà pubblicato sui siti internet dell’ABI e di CDP.
5. Legge regolatrice e foro competente
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
La soluzione di ogni controversia inerente al presente Accordo, la sua validità, efficacia e adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.