Rep. n.
Rep. n.
Contratto di appalto per il servizio di copertura assicurativa nei settori RCT/RCO, All Risks Property, All Risks Elettronica, Kasko e Cyber Risks per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel settore Infortuni dipendenti in missione per le esigenze della sola Agenzia delle Entrate e nei settori BBB (Bankers Blanket Bond), D & O (Directors & Officers - 1°, 2° e 3° Layer), Infortuni/IPM, Infortuni Organi dell’ente e Tutela Legale per le esigenze della sola Agenzia delle entrate-Riscossione – lotto ( ) - CIG
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate, alla Via
Xxxxxxxxx, 159, innanzi a me , nat_ a
il _
direttoriale prot. n.
, designat_, con provvedimento a ricevere, quale Ufficiale Rogante
dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- , nato a il _ , il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”, “AdE”,“Committente”, o “Assicurato”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxx, 000, codice fiscale e partita Iva 06363391001, domiciliato per la carica come sopra;
(oppure):
1
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0313890.15-11-2021-U
- , nato a il _ , il quale interviene giusta delega prot. n. __(che qui si allega sub
“ _a”), in rappresentanza di Agenzia delle entrate-
Riscossione (di seguito per brevità “AdeR”, “Committente” o “Assicurato”), con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14, codice fiscale e partita Iva 13756881002, domiciliato per la carica come sopra (Agenzia delle entrate-Riscossione stipulerà con scrittura privata e non in forma pubblica amministrativa, pertanto il presente format verrà depurato delle clausole specifiche della forma pubblica amministrativa)
- , nato a il , domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di rappresentante – (eventuale) giusta
procura speciale del _
con atto rep. n. _
per notar in
che qui si allega sub “ b” – della Società _,
con sede legale in , codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese _ , numero di iscrizione
all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle Assicurazioni Private)
, (di seguito, per brevità, “Contraente”, “Società” o “Assicuratore”), aggiudicataria del lotto (_ ) della Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa nei settori RCT/RCO, All Risks Property, All Risks Elettronica, Kasko e Cyber Risks per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel settore Infortuni dipendenti in missione per le esigenze della sola Agenzia delle Entrate e nei
settori BBB (Bankers Blanket Bond), D & O (Directors & Officers - 1°, 2° e 3° Layer), Infortuni/IPM, Infortuni Organi dell’ente e Tutela Legale per le esigenze della sola Agenzia delle entrate-Riscossione (indetta con bando prot. n. 0307207 del 09-11-2021-U).
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 2016, quanto segue.
Premesse
L’Agenzia delle Entrate, in nome proprio nonché in nome e per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione (in forza del Protocollo d’intesa sottoscritto, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 18 aprile 2018, avente durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, successivamente integrato con tre distinti atti aggiuntivi rispettivamente in data 17 giugno 2019, 20 dicembre 2019 e 6 maggio 2020, e da ultimo prorogato con ulteriore atto del 21 aprile 2021) ha indetto una procedura aperta per la selezione degli operatori cui affidare i servizi assicurativi nei settori RCT/RCO, All Risks Property, All Risks Elettronica, Kasko e Cyber Risks per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione,
nel settore Infortuni dipendenti in missione per le esigenze della sola Agenzia delle Entrate e nei settori BBB (Bankers Blanket Bond), D & O (Directors & Officers - 1°, 2° e 3° Layer), Infortuni/IPM, Infortuni Organi dell’ente e Tutela Legale per le esigenze della sola Agenzia delle entrate-Riscossione (determina prot. n. 0010483 del 09-11-2021- R).
Tale procedura è articolata in 17 lotti, e precisamente:
- lotto 1 (RCT/RCO AdE): importo triennale a base d’asta, € 672.000,00 lordo imposta;
- lotto 2 (RCT/RCO AdeR): importo triennale a base d’asta, € 495.000,00 lordo imposta;
- lotto 3 (All Risks Property AdE): importo triennale a base d’asta, € 1.984.466,88 lordo imposta;
- lotto 4 (All Risks Property AdeR): importo triennale a base d’asta, € 633.638,75 lordo imposta;
- lotto 5 (All Risks Elettronica AdE): importo triennale a base d’asta, € 522.324,82 lordo imposta;
- lotto 6 (All Risks Elettronica AdeR): importo triennale a base d’asta, € 153.206,56 lordo imposta;
- lotto 7 (Cyber Risks AdE): importo triennale a base d’asta, € 450.000,00 lordo imposta;
- lotto 8 (Cyber Risks AdeR): importo triennale a base d’asta, € 360.000,00 lordo imposta;
- lotto 9 (Infortuni Dipendenti in Missione AdE): importo triennale a base d’asta, € 421.110,00 lordo imposta;
- lotto 10 (Kasko AdE): importo triennale a base d’asta, € 765.000,00 lordo imposta;
- lotto 11 (BBB - Bankers Blanket Bond - AdeR): importo triennale a base d’asta, € 1.260.000,00 lordo imposta;
- lotto 12 (D & O - Directors & Officers - 1° Layer - AdeR): importo triennale a base d’asta, € 360.000,00 lordo imposta;
- lotto 13 (D & O - Directors & Officers - 2° Layer - AdeR): importo triennale a base d’asta, € 150.000,00 lordo imposta;
- lotto 14 (D & O - Directors & Officers - 3° Layer - AdeR): importo triennale a base d’asta, € 120.000,00 lordo imposta;
- lotto 15 (Tutela Legale AdeR): importo triennale a base d’asta,
€ 208.620,00 lordo imposta;
- lotto 16 (Infortuni/IMP e Infortuni Organi dell’Ente - AdeR): importo triennale a base d’asta, € 5.334.000,00, di cui € 5.326.200,00 per Infortuni/IMP ed € 7.800,00 Infortuni Organi dell’Ente, il tutto lordo imposta;
- lotto 17 (Kasko AdeR): importo triennale a base d’asta, € 252.000,00 lordo imposta.
All’esito della procedura indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/21106 (da ora anche, per brevità Codice appalti), la società è risultata aggiudicataria del Lotto
( ).
Con provvedimento prot. del _l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva di tale Xxxxx in favore
dell’Assicuratore.
A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice appalti, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.
È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all’art. 32, commi 8 e 9 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 1 – Allegati
1. Gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- delega per la sottoscrizione prot. n. _ del , qui allegata sub “ a”;
- (eventuale) procura speciale del al dott.
(rappresentante dell’Assicuratore), qui allegata sub “ b”;
- Offerta economica dell’Assicuratore, qui allegata sub “_
- Offerta tecnica dell’Assicuratore, qui allegata sub “
d”.
c”;
2. La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
- Bando e Disciplinare di gara con relativi allegati;
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo al lotto __ “ ” e relativo allegato (d’ora innanzi, per brevità, anche “Capitolato”);
- Progetto tecnico e relativi allegati;
- Chiarimenti di interesse generale pubblicati;
- Patto d’integrità sottoscritto dalla Società;
- Codice di Comportamento e di Condotta del personale dell’Agenzia
delle Entrate.
3. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Offerta economica e offerta tecnica dell’Assicuratore;
- Contratto di appalto.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara, prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dalla Committente.
Art. 2 – Oggetto
Il presente Contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa nel settore _ per le esigenze
dell’Agenzia delle Entrate (oppure dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione) relative al lotto .
In particolare l’Assicuratore si impegna ad effettuare tutte le prestazioni affidate, alle condizioni analiticamente definite nel Capitolato, nel presente contratto, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Progetto e relativi allegati, da intendersi qui integralmente recepiti, unitamente alla dichiarazione di offerta tecnica ed economica qui allegate sub xxx e sub xxxx.
Art. 3 – Oneri a carico dell’Assicuratore
L’Assicuratore si obbliga ad eseguire le prestazioni entro i termini
tassativamente stabiliti dal presente contratto.
Resta inteso che sono a carico dell’Assicuratore tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alle prestazioni ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
L’Assicuratore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Assicurato da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad esclusivo carico dell’Assicuratore. L’Assicuratore si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.
L’Assicuratore si impegna al rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle entrate, di cui ha ricevuto copia informatica, i cui obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori coassicuratori e, in generale, a tutti i soggetti ai quali la Società si affida per l’esecuzione della prestazione contrattuale.
La violazione dei richiamati codici sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà la Committente a risolvere il presente contratto e quelli da esso derivanti e conseguenti.
L’Assicuratore ha, inoltre, l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l’intera durata del contratto, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.
In particolare, l’Assicuratore ha l’obbligo, per tutta la durata del contratto di:
a) comunicare alla Committente ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) comunicare alla Committente, secondo quanto previsto dal successivo art. 18, ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall’art.106 comma 1 lett. d) punto
2) del D.lgs. 50/2016, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
In caso di inadempimento dell’Assicuratore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 4 – Durata del contratto
Il Contratto, con annessa la relativa polizza, avrà la durata di trentasei mesi – con pagamento del premio annuale - con decorrenza dalle ore
00:00 del 01/03/2022 e scadenza alle ore 24:00 del 28/02/2025, cessando al termine di detto periodo, senza obbligo di disdetta.
La Committente, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, potrà imporre all’Assicuratore, ai sensi 9 dell’art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016, l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto.
In tal caso l’Assicuratore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, la Committente – nel corso dell’esecuzione dell’appalto – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso, l’Assicuratore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni, previste nel presente Contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la Committente.
Art. 5 – Massimali
Per la copertura assicurativa l’Assicuratore corrisponderà come massimo risarcimento le somme indicate nel Capitolato e nell’offerta tecnica, come riportato nel precedente art. 2.
Art. 6 – Xxxxxxxx broker
L’Agenzia dichiara di aver affidato la gestione della polizza afferente all’oggetto del contratto, previa apposita procedura di selezione, al broker incaricato GBSAPRI S.p.A. - Sede legale viale Xxxxxxx Xxxxxx
n. 9 - 00142 Roma (RM) - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI – 12079170150 - Registro Unico Intermediari: B000054892 ai sensi del D.lgs. n. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i..
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker, ad esclusione della comunicazione di recesso e di risoluzione che dovranno essere comunicate direttamente senza l’intermediazione del Broker.
Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dall’Assicurato stesso.
Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall’Assicuratore all’Assicurato.
L’Assicuratore dà atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per l’Assicurato e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi.
La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nelle seguenti misure:
- per il ramo RCT/RCO (AdE e AdeR), nella misura dell’1,20% per AdE e dell’1,50% per AdeR sul premio imponibile;
- per il ramo All Risks Property (AdE e AdeR), nella misura dell’1,00% per AdE e dell’1,50% per AdeR sul premio imponibile;
- per il ramo All Risks Elettronica (AdE e AdeR), nella misura dell’1,00% per AdE e del 2,00% per AdeR sul premio imponibile;
- per il ramo Cyber Risks (AdE e AdeR), nella misura dell’1,50% sul premio imponibile;
- per il ramo Infortuni Dipendenti in Missione (solo AdE), nella misura dell’1,30% sul premio imponibile;
- per il ramo Kasko (AdE), nella misura dell’1,30% sul premio imponibile;
- per il ramo BBB (Bankers Blanket Bond, solo AdeR), nella misura dell’1,50% sul premio imponibile;
- per il ramo D & O (Directors & Officers, solo AdeR), articolato in 3 layers, nella misura dell’1,50% sul premio imponibile;
- per il ramo Tutela Legale (solo AdeR), nella misura dell’1,50% sul premio imponibile;
- per i rami Infortuni/IPM e Infortuni Organi dell’Ente (solo AdeR), rispettivamente nelle misure dell’1,00% e dell’1,50% sul premio imponibile;
- per il ramo Kasko (AdeR), nella misura dell’1,50% sul premio imponibile.
Art. 7 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - tracciabilità dei flussi finanziari
Per Agenzia delle Entrate il premio annuale è determinato applicando
il tasso lordo annuo, pari a , al seguente
parametro ; ne consegue che l’importo del premio annuo è pari ad €
(In alternativa) Per Agenzia delle entrate-Riscossione il premio annuale è determinato applicando il tasso lordo annuo, pari a
, al seguente
parametro
del premio annuo è pari ad €
ne consegue che l’importo
Eventuale in caso di premio fisso Il Premio annuale è pari ad €
Ad ogni buon conto, l’importo del premio annuo, laddove rapportato a parametri soggetti a variazione di anno in anno, verrà conguagliato in ragione del tasso lordo annuo offerto dall’operatore economico in sede di gara e che verrà riparametrato ai valori effettivi rilevati annualmente o a quelli aggiornati (sempre con cadenza annuale), secondo le disposizioni dei Capitolati.
Eventuale Il premio di ciascuna annualità (ed eventuali proroghe) verrà versato in via anticipata nella misura dell’80%; il restante premio sarà versato in sede di regolazione, come specificato all’art. --- del Capitolato, e cioè applicando il tasso risultante dall’offerta economica presentata dall’Assicuratore, al parametro rappresentato da
del Periodo Assicurativo di riferimento desunto da (adattare a seconda della polizza oggetto del contratto).
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni (salvo offerta migliorativa) dalla data di scadenza di ciascun Periodo Assicurativo, l’Assicurato comunicherà all’Assicuratore, per il tramite del Broker, il valore
.
Se, nel termine di scadenza di cui sopra, l’Assicurato non provvede
alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, l’Assicuratore fisserà un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dandone comunicazione all’Assicurato, a mezzo PEC.
Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti dell’Assicurato, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
L’Assicuratore, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate, rispettivamente dall’Assicurato e dall’Assicuratore, nei termini di cui all’Art. _ del Capitolato (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia), nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia.
L’Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dall’Assicurato a fronte dei quali quest’ultimo è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Anche in deroga al disposto dell’Art. 1901 Codice Civile, l’Assicurato pagherà all’Assicuratore per il tramite del broker:
1. entro 60 (sessanta) giorni, dalla data di sottoscrizione del Contratto di assicurazione, il premio di prima rata;
2. entro 60 (sessanta) giorni, successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al Periodo Assicurativo in corso;
3. entro 60 (sessanta) giorni, dalla data di ricezione
dell’appendice:
✓ il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di xxxxxxx;
✓ il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
In caso di regolazione premio passiva, l’Assicuratore sarà tenuto a rimborsare all’Assicurato il premio, al netto delle imposte, entro il medesimo termine di cui al precedente punto 3 dalla data di ricezione dell’appendice sottoscritta dall’Assicurato.
Se l’Assicurato, entro il termine di cui sopra, non provvede al pagamento del premio o della prima rata di premio, dei premi successivi o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile al pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno della trasmissione dell’ordinativo di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria – banca D’Italia) - per Agenzia delle Entrate; dal giorno del pagamento stesso, per quanto riguarda Agenzia delle entrate-Riscossione), ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
L’assicuratore provvederà ad emettere e trasmettere quietanza, a mezzo (pec), in originale, entro 7 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio.
(la clausola relativa al pagamento del premio varia a seconda delle diverse polizze: inserire la clausola sul pagamento del premio propria della polizza oggetto del presente contratto)
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L.
n. 187/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge citata il conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE – IBAN: NON COMPILARE
Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono:
1) Cognome e nome: NON COMPILARE - C.F.: NON COMPILARE
2) Cognome e nome: NON COMPILARE - C.F.: NON COMPILARE L’Assicuratore si impegna a comunicare all’Agenzia ed al Broker, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
Art. 8 – Penali
In caso di mancato rispetto dei termini indicati nell’Art. _ _ del Capitolato ( _ ), la Società è tenuta a pagare all’Agenzia, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 C.C. e fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subìto, un importo pari allo _ per mille del valore del premio annuale al netto della regolazione, per ogni giorno di ritardo.
L’importo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare. In tale caso l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con la Società mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata, alla Società e al Broker.
Qualora si verifichino ritardi nei termini di pagamento indicati nel Capitolato, il competente Ufficio dell’Agenzia avvierà, tramite pec, la contestazione degli addebiti in contraddittorio con la Società, che entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione potrà fornire in forma scritta, tramite pec, le proprie controdeduzioni. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l’Agenzia potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi maturati e fatturati dall’Assicuratore e non ancora corrisposti.
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Assicuratore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
Art. 9 – Recesso dell’Agenzia
L’Agenzia ha la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, manifestando tale volontà mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata, alla Società e al Broker.
Il recesso avrà effetto dal novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell’Assicuratore, della pec con la quale l’Agenzia ha manifestato la volontà di recesso unilaterale.
Nell’ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato dall’Agenzia nel corso dell’annualità assicurativa, l’Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto qualora per tale tipologia di servizi vengano attivate Convenzioni Consip.
Art. 10 – Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento dell’Assicuratore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Agenzia - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia considererà risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1454, comma 3 del cod. civ., riterrà definitivamente la cauzione, nonché procederà nei confronti dell’Assicuratore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Assicuratore a mezzo posta elettronica certificata, qualora
l’ammontare delle penali maturate dall’Assicuratore superi il 10% dell’importo dell’ammontare indicato nel precedente Art. 8.
Il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assicuratore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Assicuratore ai fini della stipula del presente Contratto;
b) mancato reintegro della cauzione;
c) stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dalla documentazione di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente;
g) almeno tre segnalazioni consecutive di situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o di irregolarità o inadempimenti;
h) violazione degli oneri e degli obblighi in materia di riservatezza di cui agli articoli _ _ del presente contratto;
i) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
j) mancato rispetto dei Patti di Integrità, nonché degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle entrate;
k) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente Contratto, e ad ogni ulteriore obbligo indicato all’art. 17 (Disposizioni Antimafia) del presente contratto;
l) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge.
In ogni caso, l’Agenzia può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del D.lgs. n. 50/2016.
L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Contratto qualora nei confronti dell’Assicuratore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Assicuratore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione
per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Assicuratore per il risarcimento del maggior danno.
Con la risoluzione del Contratto sorge per l’Agenzia il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Assicuratore inadempiente.
L’affidamento a terzi verrà comunicato all’Assicuratore inadempiente a mezzo pec, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’impresa inadempiente saranno addebitate le spese ulteriori sostenute dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Assicuratore verso l’Agenzia, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della stessa Società.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Assicuratore. L’esecuzione in danno non esime l’Assicuratore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del Contratto l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del presente Contratto, l’Assicuratore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite
terzi all’esecuzione del presente Contratto.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l’Agenzia incamererà la garanzia definitiva.
L’Agenzia, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta ai sensi dell’art. 110 comma 2.
Art. 11 – Recesso dell’Assicuratore
I casi di recesso della Società sono disciplinati dal Capitolato e dall’offerta tecnica dalla medesima presentata, qui integralmente recepiti.
In particolare, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza, in occasione di ciascuna scadenza annuale, comunicando la propria intenzione all’altra parte a mezzo PEC, con preavviso di 180 giorni (salvo offerta migliorativa).
Art. 12 – Subappalto/riassicurazione
Non essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione, è fatto divieto, all’Appaltatore, di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
Oppure
Essendo stato indicato, nell’atto di partecipazione alla procedura di gara, è consentito il subappalto dei servizi indicati nella domanda di
partecipazione, secondo le previsioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 e del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. Decreto Semplificazioni), nonché nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo del comma 8 del citato art. 105 del D.lgs. 50/2016.
I pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore della Società subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore, e andranno a defalco delle somme dovute dall’Agenzia all’appaltatore stesso.
Art. 13 – Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro
Il Contraente si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del personale proprio, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti di lavoro e gli atti amministrativi.
Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti
soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse e, in genere, ad ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso in cui il Contraente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Contraente si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Il Contraente si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire la Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata da parte di dipendenti del Contraente.
Il Contraente si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. Il Contraente si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.
Art. 14 - Cessione del contratto
Fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice appalti in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Art. 15 – Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice appalti, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991 n. 52.
Le cessioni diverranno efficaci ed opponibili alla stazione appaltante solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.
Art. 16 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Assicuratore
La Società, qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali ovvero mutare tipo sociale
ovvero prendere parte ad operazioni in forza delle quali ad essa succeda altro operatore economico, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, prima di tali operazioni deve darne comunicazione scritta all’Agenzia, trasmettendo tutta la documentazione relativa, almeno trenta giorni prima del compimento delle stesse.
L’Agenzia si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 50/2016 ed a suo insindacabile giudizio, di autorizzare o meno la modifica e di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario/risultante dalla trasformazione/subentrante.
Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto e dai relativi contratti esecutivi.
Art. 17 – Responsabilità civile e cauzione
La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente Contratto.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Assicuratore ha costituito deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria n NON COMPILARE………. pari ad € NON COMPILARE… rilasciata dalla _ in data ed acquisita all’atto della stipula del presente Contratto. La garanzia potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta dell’Agenzia a seguito della verifica - da parte dell’Ufficio Fornitori dell’Agenzia - della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.
La Società, per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali, indica il signor _ quale Responsabile del servizio ed il signor quale Vice Responsabile del Servizio, che sostituirà il
primo in caso di impedimento.
Al Responsabile del servizio compete la direzione dei propri uomini e la cura dell’organizzazione e della disciplina del servizio, nonché il mantenimento dei rapporti operativi con l’Agenzia e la tenuta dei documenti afferenti al servizio.
Art. 18 – Disposizioni antimafia
La Società prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i..
La Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società
ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85, D.Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del presente contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 19 – Obbligo di riservatezza
L’Assicuratore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Assicuratore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
A tal proposito l’Assicuratore dovrà prevedere ogni misura atta a
garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Art. 20 – Trattamento dei dati personali
Lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili ai dati anagrafici comuni (nome, cognome e domicilio) necessari per lo svolgimento dei servizi assicurativi.
Il Trattamento dei dati personali sarà attuato dalle Parti, in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito “Codice”).
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento e Codice.
Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati
personali da parte dei soggetti interessati.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione della presente Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità giudiziaria.
Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’ articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, con modalità cartacee ed elettroniche, da parte del personale delle rispettive strutture ai fini esclusivi dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto e dell’adempimento dei connessi obblighi normativi.
Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dai Titolari in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento
dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in quanto dipendenti e/o consulenti.
L’Agenzia potrà procedere alla pubblicazione delle informazioni relative al presente Contratto sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx e sulla Piattaforma Consip, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
per l’Agenzia delle Entrate, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 21 – Xxxxxxxxx eletto
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- l’Assicuratore: ;
- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti – Settore Approvvigionamenti - Via Giorgione, 159 - 00147 Roma,
- (oppure) Agenzia delle entrate-Riscossione: . Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.
Art. 22 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione
L’Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e direttore dell’esecuzione _.
Art. 23 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente Contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 24 – Oneri fiscali e spese contrattuali
Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico dell’Assicuratore. Come previsto dall’art. 34, comma 35, della Legge 17.12.2012 n. 221, la Società si impegna ad effettuare, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, mediante bonifico bancario intestato all’Agenzia, il rimborso delle spese di pubblicazione della gara pari ad € _
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.
Ai sensi dell’art. 47-ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art. 32, comma 14, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa pagine di mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.