PREMESSA
PREMESSA
La Carta di pagamento prepagata Vodafone Smart PASS (di seguito “Carta”) è emessa da Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (di seguito “Banca” o “ICBPI”).
La Banca ha affidato a CartaSi S.p.A. (di seguito “CartaSi” o “la Società”), società controllata da ICBPI ed appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, il ruolo di Gestore del Servizio, ovvero la gestione delle attività connesse all’operatività della Carta (es. autorizzazioni transazioni, gestione frodi, gestione reclami, ecc.). Vodafone Omnitel N.V., facente parte del Gruppo Vodafone Group Plc., (di seguito “Vodafone”) è soggetto distributore della Carta per il tramite della propria rete di vendita. Il Collocatore della Carta è Vodafone, il soggetto che ha sottoscritto apposita convenzione con ICBPI e Vodafone (di seguito “Canale di vendita Vodafone) e CartaSi, attraverso il quale la Banca può provvedere al perfezionamento della richiesta della Carta, provvedendo anche all’identificazione del richiedente.
La Carta intesa come supporto fisico è di proprietà di CartaSi. Il servizio erogato ai sensi del presente Regolamento (di seguito il “Regolamento”) comporta l’emissione di una Carta di pagamento prepagata e ricaricabile, che, in virtù di apposito accordo di licenza stipulato tra il circuito MasterCard (di seguito il “Circuito”) e la Società, è identificata sul fronte dal marchio del Circuito stesso, dal numero identificativo e dalla data di scadenza. Il rapporto con la clientela connesso alla raccolta e gestione dei fondi di volta in volta disponibili sulla Carta rimane di esclusiva competenza della Banca.
Tra la Banca e la Società nonchè tra la Banca e Vodafone sono in vigore specifici accordi, per l’erogazione dei servizi inerenti alla gestione della Carta prepagata ricaricabile.
La Carta consente, mediante una iniziale operazione di caricamento, ed eventuali successive ricariche, il pagamento di beni e/o servizi presso terminali POS convenzionati al Circuito, ivi inclusi i pagamenti sui siti Internet anche attraverso tecnologie wireless, e il prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici abilitati al Circuito.
Ogni operazione di spesa o prelievo viene autorizzata nei limiti dell'importo disponibile della Carta.
LEGENDA
• ATM (Automated Teller Machine): sportello automatico collocato generalmente presso gli sportelli bancari che permette al titolare di una Carta di pagamento di effettuare prelievi di contanti.
• Canale di vendita Vodafone: rete di proprietà e convenzionata in franchising presente sul territorio nazionale abilitata in forza di apposito contratto con ICBPI S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.
• Carta prepagata: Carta di pagamento ricaricabile che non richiede l’esistenza di un conto corrente bancario d’appoggio. Per poter operare la Carta deve essere preventivamente caricata nei limiti e con le modalità consentite.
• CartaSi S.p.A./Società: gestore del servizio, soggetto a cui competono la gestione delle attività connesse all’operatività della Carta di pagamento (esempio autorizzazioni transazioni, gestione frodi, gestione reclami, ecc.).
• Codice di Ricarica Vodafone: codice riportato in fondo ad uno scontrino di acquisto o sul retro di una cartina fisica con il quale il Cliente acquisisce un credito verso Vodafone destinabile all’acquisto di credito telefonico.
• Esercente: soggetto abilitato ad accettare i pagamenti con Xxxxx in forza di apposito contratto con un Acquirer.
• ICBPI S.p.A./Banca: Banca tesoriera emittente la Carta di pagamento prepagata e la relativa moneta elettronica. Gestisce il rapporto con la clientela connesso alla raccolta ed alla gestione dei fondi.
• MasterCard/Circuito: ente che può rilasciare licenze per l’emissione e l’accettazione di carte nazionali e/o internazionali.
• Mobile App: applicazione mobile per smartphone dedicata all’iniziativa dove il titolare può visualizzare tutte le informazioni riguardanti la Carta, definire i parametri dei servizi specifici ed effettuare operazioni dispositive.
• MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number): numero telefonico cui la Carta è univocamente associata.
• P2P (Person to Person): operazione, da Carta a Carta, di trasferimento fondi trasformati in moneta elettronica e associati e garantiti dalla Banca Tesoriera.
• P.I.N. (Personal Identification Number): codice da digitare se richiesto dal POS o dall’ATM per completare l’operazione di spesa o il prelievo.
• POS (Point of Sale): terminale collocato presso gli esercizi commerciali, per l'accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con Carte.
• Portale Web dedicato (xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx): portale web dedicato all’iniziativa dove il titolare può visualizzare tutte le informazioni riguardanti la Carta, definire i parametri dei servizi specifici ed effettuare operazioni dispositive.
• Soggetto Collocatore: soggetto, che sulla base di specifica convenzione con la Banca colloca la Carta prepagata ed effettua per conto della Banca operazioni di ricarica della Carta.
• Titolare: soggetto al quale viene rilasciata la Carta in forza di apposito contratto.
• Vodafone Omnitel N.V.: distributore per il tramite della propria rete di vendita, della Carta di pagamento prepagata Vodafone Smart PASS.
Art. 1 - Emissione
1. La Carta è rilasciata dal Collocatore per conto di ICBPI, soltanto a persona fisica residente in Italia (di seguito “Titolare”), la cui firma deve essere apposta sul retro della Carta. La Carta è di proprietà di CartaSi che è responsabile del suo funzionamento nei confronti del Circuito.
2. Il rilascio della Carta è subordinato all’identificazione del Titolare (che deve essere in possesso di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale) e alla associazione univoca ad un numero di telefono Vodafone.
3. La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale del Cliente e deve essere sottoscritta presso il Soggetto Collocatore o tramite apposito portale web dedicato, corrispondendo l'importo previsto per il rilascio e sottoscrivendo l'apposita modulistica.
4. La richiesta si considera accettata e il Contratto si conclude, e si considera pertanto perfezionato, nel momento della consegna al Titolare della Carta e della lettera accompagnatoria contenente la istruzioni operative.
5. Il numero massimo di Carte per singolo Titolare (codice fiscale) è pari a 3.
Art. 2 - Codice personale segreto (P.I.N.): utilizzo e obblighi di custodia
1. Alla Carta viene assegnato un codice personale segreto, di seguito P.I.N., consegnato in plico sigillato al Titolare. Detto codice viene generato elettronicamente ed è sconosciuto a tutto il personale di ICBPI, Vodafone e di CartaSi.
2. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N. ed è tenuto a verificare, al momento della consegna/ricezione della busta, l’integrità della stessa. Il P.I.N. deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta, né conservato insieme ad essa. Inoltre il Titolare è tenuto ad attuare tutte le misure necessarie affinché il codice
P.I.N. non possa essere conosciuto da xxxxx.
3. Il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del P.I.N..
Art. 3 - Validità della Carta
1. La Carta è utilizzabile sino alla data di scadenza riportata sul fronte della Carta stessa. Se la Carta non risulta più associata ad un MSISDN attivo sulla rete Vodafone, al 6° mese consecutivo di mancata associazione, la Carta verrà bloccata e sarà possibile solamente richiedere il rimborso del credito residuo presente sulla Carta stessa.
2. Alla scadenza potrà essere sostituita da una nuova Carta, la cui richiesta di emissione dovrà avvenire secondo quanto previsto dal precedente art. 1 “Emissione” e per il cui rilascio il Titolare dovrà corrispondere il relativo importo previsto.
Art. 4 - Caricamento della Carta
1. Il caricamento iniziale e le successive ricariche della Carta saranno possibili solo se la stessa risulterà associata ad un MSISDN attivo sulla rete Vodafone altrimenti sarà possibile solo utilizzarla o richiedere il rimborso dell’eventuale credito residuo presente sulla Carta stessa. Tali operazioni dovranno essere effettuate attenendosi alle istruzioni operative riportate sulla lettera d'accompagnamento della Carta e saranno possibili attraverso i seguenti canali:
• canale di vendita Vodafone
• ricevitorie Sisal e punti Lottomatica* in tutta Italia
• bonifico bancario da sportello o dal sito di Home Banking di qualunque Banca su IBAN riportato sul retro della Carta **
• ATM abilitati al circuito QuiMultibanca*
• ATM di altri circuiti bancari*
• Portale Titolari del sito xxx.xxxxxxx.xx, Servizio Clienti CartaSi e Servizio SMS CartaSi
• acquisto di un Buono Ricarica tramite Portale Web dedicato (xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx)
* dal momento in cui sarà disponibile la funzionalità
** operatività disponibile solo per bonifici disposti da/sul territorio nazionale
2. La Carta prevede un importo minimo e massimo di caricamento, secondo quanto previsto nelle condizioni economiche vigenti. Le commissioni previste per tali operazioni sono evidenziate nel prospetto “Condizioni Economiche”.
Art. 5 - Utilizzo della Carta
1. La Carta è utilizzabile esclusivamente dal Titolare sul Circuito e non può, in nessun caso e per nessun motivo, essere ceduta o data in uso a terzi.
2. Il Titolare è tenuto ad apporre la propria firma nell’apposito spazio sul retro della Carta all’atto della ricezione della stessa.
3. La firma apposta dal Titolare sugli ordini di pagamento al momento dell'acquisto - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Modulo di richiesta e sul retro della Carta stessa.
4. Le banche presso le quali venga richiesto un prelievo di denaro contante e l'esercente all'atto della transazione, hanno facoltà di richiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotarne gli estremi.
5. La Carta consente al Titolare, sino alla concorrenza del controvalore disponibile sulla Carta stessa, di:
a. effettuare pagamenti di beni e/o servizi a favore degli esercenti convenzionati al Circuito, utilizzando gli appositi terminali elettronici (POS) anche attraverso tecnologia Contactless;
b. effettuare pagamenti sui siti Internet convenzionati al Circuito, mediante l’utilizzo degli identificativi riportati sulla Carta o in modalità semplificata. Per l’uso della Carta su Internet potrà essere richiesta l’iscrizione del Titolare ai protocolli di sicurezza del Circuito, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale ad esempio “3DSecure”. In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione. Agli acquisti effettuati dal Titolare tramite Internet si applicano le disposizioni di cui all’art. 56 del Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206).
c. effettuare prelievi di contante presso gli sportelli automatici abilitati al Circuito, con i seguenti limiti: (1) massimo due operazioni al giorno per un importo massimo complessivo di 250 euro.; (2) limiti previsti, anche più restrittivi, dalla banca proprietaria dell’ATM (cash dispenser) che eroga la somma;
d. effettuare prelievi di contante presso gli sportelli bancari;
e. accumulare punti del programma loyalty Vodafone.
6. Nel caso di utilizzo della Carta per il pagamento tramite terminali POS il Titolare prende atto che con la sottoscrizione dello scontrino d’acquisto emesso dall’apposita apparecchiatura elettronica durante la transazione, ovvero mediante digitazione del P.I.N., fornisce il consenso irrevocabile all’esecuzione della sottostante operazione di pagamento e riconosce l’importo come esatto e pagabile all’esercente convenzionato al Circuito.
7. Il Titolare inoltre prende atto che digitando il codice P.I.N. o comunque consentendo l’uso della Carta presso i terminali ATM a ciò abilitati fornisce il consenso irrevocabile all’esecuzione della sottostante operazione di pagamento.
8. In caso di malfunzionamento della Carta dovuto a suo danneggiamento, con conseguente impossibilità di utilizzo della stessa, CartaSi e/o Vodafone, effettuati gli opportuni accertamenti tecnici, che non potranno comunque protrarsi per più di 7 giorni lavorativi, provvederanno a sostituire la Carta - al Titolare che ne faccia richiesta - con una nuova Carta. CartaSi, in qualità di gestore del servizio per conto di ICBPI, provvederà – su richiesta del Titolare
- a rimborsare l’importo residuo corrispondente alla disponibilità di prepagato allocato a valere sulla Carta. I corrispettivi relativi a questa attività sono riportati nelle condizioni economiche.
9. La Società non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause tecniche ad essa non imputabili.
10. La somma a credito sulla Carta non costituisce deposito e non è fruttifera.
Art. 6 - Uso della Carta in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea
1. L'uso della Carta in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea è sottoposto alle norme valutarie vigenti al momento dell'utilizzo - emanate dalle competenti Autorità - che il Titolare deve rispettare.
2. Le operazioni avvenute con la Carta in tali Paesi saranno comunque addebitate in euro, al cambio determinato all'atto della conversione, con la maggiorazione percentuale indicata nel prospetto “Condizioni Economiche”, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore.
Art. 7 - Disponibilità della Carta
1. Gli importi dei prelievi e dei pagamenti effettuati con la Carta sono addebitati sulla disponibilità esistente sulla Carta stessa. Su tale disponibilità saranno altresì addebitate le somme dovute dal Titolare in relazione ad eventuali oneri di carattere fiscale, ad eventuali spese indicate nel prospetto condizioni economiche, nonché alle commissioni previste ed indicate nelle condizioni economiche vigenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle relative ai prelievi di denaro contante e agli oneri di negoziazione per le operazioni in valuta estera.
2. Qualora l’importo relativo alla singola transazione, comprensivo delle commissioni e delle spese come sopra indicate, superi la disponibilità esistente sulla Carta, la Società sarà legittimata a negare l’autorizzazione alla transazione stessa.
3. Per la disponibilità di spesa effettiva possono essere riscontrate differenze rispetto alle risultanze contabili, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la contabilizzazione delle operazioni o per le modalità tecniche delle stesse.
4. In ogni caso il Titolare deve rimborsare tutte le operazioni effettuate, anche qualora dette operazioni siano state effettuate oltre i limiti del saldo disponibile della Carta e/o oltre i limiti dell’effettivo stanziamento di denaro sulla Carta.
Art. 8 - Pagamenti
1. Il Titolare si obbliga a corrispondere:
a. l’importo dovuto per il rilascio della Carta;
b. le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’euro (già incluse nei tassi di cambio applicati);
c. le commissioni applicate su operazioni di prelievo di contante;
d. le commissioni applicate su operazioni di ricarica della Carta;
e. tutte le altre commissioni sono dovute dal Titolare così come previsto nel prospetto “Condizioni Economiche”.
2. I valori dell’importo e delle commissioni di cui al comma precedente sono indicati nel prospetto “Condizioni Economiche” (che, unitamente al modulo di richiesta della Carta, costituisce parte integrante e sostanziale di questo Regolamento).
3. Detti valori sono addebitati al Titolare mediante riduzione dell’importo caricato sulla Carta, con valuta pari alla data dell’operazione [l’importo di cui alla lettera (a) e le commissioni di cui alla lettera (d) potranno essere corrisposte direttamente dal Titolare].
Art. 9 - Rimborso del saldo residuo
1. Il Titolare di una Carta potrà chiedere per iscritto a CartaSi, in qualità di gestore del servizio per conto di ICBPI, in qualsiasi momento, purchè non oltre i 10 anni successivi alla scadenza della Carta stessa, il rimborso dell'importo prepagato ancora disponibile, senza la corresponsione di spese o penalità. La richiesta dovrà riportare il numero della carta, il codice dell'operazione di blocco ove previsto (fornito da CartaSi contestualmente in sede di richiesta del blocco della carta), copia del documento d'identità (carta d'identità, passaporto o patente) e il codice IBAN sul quale disporre il bonifico relativo all'importo residuo presente sulla carta.
2. In ogni caso in cui il Titolare sia minorenne o comunque sottoposto a tutela/curatela o ad amministrazione di sostegno, la richiesta di rimborso, da effettuare con le suddette modalità, dovrà essere necessariamente sottoscritta (oltre che dallo stesso Xxxxxxxx) anche dal genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno.
3. XxxxxXx provvederà ad evadere la richiesta entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
4. Il rimborso del saldo residuo comporta il recesso dal rapporto contrattuale e, alla domanda di rimborso, dovrà essere allegata la Carta debitamente tagliata qualora non sia stata oggetto di furto e/o smarrimento o non sia un prodotto virtuale.
Art. 10 - Rapporti con gli Esercenti
1. Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Società, della Banca e del Soggetto Collocatore, ai rapporti di natura commerciale fra il Titolare stesso e gli Esercenti presso i quali sono effettuate le transazioni. Pertanto per qualsiasi controversia - come pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Società e della Banca e del Soggetto Collocatore per:
a. difetti delle merci o dei servizi;
b. tardata, parziale o mancata consegna delle merci;
c. tardata, parziale o mancata erogazione dei servizi;
d. altri analoghi disservizi; ciò anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati.
2. In ogni caso, nei rapporti con la Società e con la Banca, l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile.
Art. 11 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi alle transazioni
1. Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS consente al Titolare di essere informato, via SMS all’utenza cellulare univocamente associata alla Carta in fase di rilascio della stessa, di ogni autorizzazione concessa sulla sua Carta e di ogni movimento di ricarica. Il Titolare potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente al Servizio Clienti della Società
- eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta.
In caso di Carta non più associata ad un MSISDN attivo sulla rete Vodafone, il servizio sarà disponibile previa nuova iscrizione del Titolare attraverso i canali messi a disposizione da CartaSi (Servizio Clienti, Portale titolari).
2. Il regolamento del servizio è consultabile sui siti di Vodafone e di CartaSi.
3. Il servizio SMS è strettamente collegato al numero telefonico univocamente associato alla Carta. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, il servizio SMS sarà fruito dal cessionario, sotto l'esclusiva responsabilità del Titolare cedente.
Art. 12 - Situazione contabile
1. Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea. Tutte le informazioni relative ai movimenti effettuati sono registrate contabilmente e messe a disposizione del Titolare (unitamente al riepilogo del saldo disponibile) tramite:
a) l’apposito Portale Web dedicato o la mobile application;
b) il numero verde del Servizio Clienti Vodafone Smart PASS.
In caso di Carta non più associata ad un MSISDN attivo sulla rete Vodafone, la situazione contabile sarà consultabile tramite:
a) consultazione del Portale Titolari del sito xxx.xxxxxxx.xx, previa registrazione;
b) telefonata al Servizio Clienti CartaSi;
c) SMS informativo (previa iscrizione al servizio su xxx.xxxxxxx.xx o telefonando al Servizio Clienti CartaSi).
2. Trascorsi 13 mesi dalla data di registrazione contabile di ogni singola operazione, senza che sia pervenuto alla Società (se del caso tramite la Banca o il Soggetto Collocatore) una contestazione specifica con le modalità indicate nel successivo art. 13 “Contestazioni”, l'operazione si intenderà senz'altro approvata dal Titolare.
Art. 13 - Contestazioni (rimborsi di addebiti sulla Carta non autorizzati)
1. Se il Titolare viene a conoscenza dell’esecuzione di un’operazione da lui non autorizzata o non conforme all’ordine o alle istruzioni impartite, deve rivolgersi alla Società tempestivamente e comunque entro tredici mesi dalla data di addebito dell’operazione, richiedendo la rettifica dell’operazione.
2. In caso di addebiti non autorizzati sulla Carta, dovuti a casi di accertata/sospetta contraffazione, accertata/sospetta falsificazione, accertato/sospetto indebito utilizzo, il Titolare è tenuto a richiedere il blocco della Carta, mediante apposita telefonata con le modalità indicate al successivo art. 14 “Smarrimento sottrazione della Carta”.
3. Il Titolare può quindi chiedere il rimborso inviando esplicita richiesta debitamente sottoscritta, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata alla Società, allegando la Carta (se in suo possesso) tagliata verticalmente. Sulla richiesta devono essere necessariamente indicati i riferimenti dell’operazione, il codice dell’operazione di blocco (fornito contestualmente alla suddetta telefonata di blocco) e le modalità di rimborso.
4. Dopo la ricezione di tutta la documentazione di cui sopra, la Società avvierà un’istruttoria per accertare i fatti segnalati, che dovrà concludersi entro centoventi giorni solari dalla predetta ricezione.
5. Qualora il rimborso risulti dovuto, la Società accrediterà il corrispondente importo (comprensivo delle eventuali commissioni) secondo le indicazioni fornite dal Titolare nella richiesta di rimborso. Qualora invece il rimborso non risulti dovuto, la Società informerà tempestivamente per iscritto il Titolare, mediante comunicazione, pienamente valida ad ogni effetto, all’ultimo indirizzo reso noto per iscritto dal Titolare.
6. In caso di motivato sospetto di frode, la Società può sospendere il rimborso di cui al precedente comma, dandone immediata comunicazione al cliente. La Società può, in ogni caso, ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il pagamento era stato autorizzato.
7. Il Titolare non è sollevato dagli oneri e responsabilità a suo carico qualora agisca con dolo o colpa e/o non abbia osservato le disposizioni di cui al presente Regolamento.
Art. 14 – Smarrimento, sottrazione Carta
1. Il Titolare è obbligato - adottando misure di massima cautela - alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo della Carta da parte di terzi.
2. In caso di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione, il Titolare è tenuto a richiedere il blocco della Carta, mediante telefonata al Servizio Clienti, ovvero con qualsiasi altro mezzo, e a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.
3. Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione della Società, per un periodo di almeno 13 mesi: entro tale periodo, la Società avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.
4. In caso di smarrimento o furto della Carta, fino al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della Carta stessa per l'importo massimo di 150 euro, salvo che egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e, in particolare, a quanto previsto dal precedente art 5 “Utilizzo della Carta”. Tale importo non verrà addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi informativi di sicurezza via SMS di cui al precedente art. 11 “Messaggi SMS”, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad una transazione che riconoscano come indebita o illecita, ne effettuino tempestiva segnalazione alla Società con le modalità indicate al secondo comma di questo articolo.
5. L'eventuale credito residuo presente nella Carta (una volta che sia divenuto efficace il blocco della Carta stessa) verrà rimborsato al Titolare con la modalità da questi richiesta (bonifico bancario, assegno circolare).
Art. 15 - Modifiche al Regolamento
1. Tutte le condizioni economiche e contrattuali previste dal Regolamento hanno carattere essenziale e inscindibile; esse potranno essere modificate unilateralmente dalla Banca e/o dalla Società limitatamente al suo ruolo di gestore tecnico del servizio, anche in senso sfavorevole al Titolare, ove sussista un giustificato motivo e con un preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla data di applicazione, mediante comunicazione scritta, o pubblicazione sul sito Internet della Società, della Banca e/o del Soggetto Collocatore (la comunicazione evidenzierà la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto regolamento”). In tal caso, le modifiche si intendono accettate in assenza di espresso rifiuto da parte del Titolare entro la data prevista per la loro applicazione.
2. In caso di recesso a seguito della variazione delle condizioni il Titolare dovrà restituire la Carta, richiedendo a CartaSi, in qualità di gestore del servizio per conto di ICBPI, il rimborso dell’eventuale importo prepagato ancora disponibile sulla stessa, senza penalità e/o spese di chiusura.
3. Il Titolare ha inoltre il diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate se il recesso avviene prima dell'entrata in vigore delle nuove condizioni.
4. Il Titolare rimarrà comunque obbligato all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a suo carico fino alla data di applicazione delle modifiche.
Art. 16 - Utilizzo illecito della Carta
1. L'utilizzo di una Carta o l’attivazione di un Buono Ricarica scaduti, revocati o denunciati come smarriti, rubati o falsificati così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta, costituisce illecito, che la Società si riserva di perseguire anche penalmente. Parimenti è da considerarsi illecito l'utilizzo della Carta non restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare ovvero dal legale rappresentante in caso di sopravvenuta
incapacità di agire del Titolare.
Art. 17 Blocco della Carta da parte della Banca, di CartaSi o di Vodafone
1. La Banca, CartaSi e Vodafone si riservano la facoltà di bloccare la Carta dandone comunicazione al Titolare specificando i motivi che hanno determinato il blocco nei casi in cui:
a. reputino necessario garantire in tal modo la sicurezza della Carta evitandone un utilizzo indebito;
b. riscontrino un utilizzo improprio o non conforme da parte del Titolare;
c. vengano a conoscenza della morte del Titolare o della sua sopravvenuta incapacità di agire.
2. Ove possibile tale comunicazione verrà resa in anticipo rispetto al blocco della Carta sempre che questo non risulti contrario a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge.
Art. 18 - Variazioni di residenza e/o domicilio
1. Le comunicazioni effettuate dalla Società, dalla Banca e dal Soggetto Collocatore verranno inviate, con piena validità, all’ultimo indirizzo reso noto per iscritto dal Titolare.
2. Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, anche per il tramite della Banca o del Soggetto Collocatore, eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio.
Art. 19 - Recesso
1. Il Titolare ha facoltà di recedere dal presente rapporto in qualsiasi momento, senza penalità e/o spese di chiusura, con comunicazione scritta a CartaSi allegando la Carta, debitamente tagliata. Restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare.
anteriormente alla data di efficacia del recesso, con conseguente obbligo di soddisfare, in contanti ed in unica soluzione, ogni debito nei confronti della Banca.
2. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di sua spettanza e/o della Società, relativamente alla disponibilità esistente sulla Carta. Eventuali disponibilità residue della Carta verranno rimborsate su richiesta del Titolare con le modalità di cui al precedente art. 9 “Rimborso del saldo residuo”.
3. Il medesimo diritto di recesso è riconosciuto alla Società e alla Banca, che potrà esercitarlo mediante comunicazione scritta al recapito indicato dal Titolare.
4. Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al Titolare, la Società e/o la Banca potranno recedere dal contratto in qualsiasi momento - anche senza preavviso – mediante comunicazione scritta, dichiarando nulla la Carta.
5. Dal momento della ricezione della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita.
6. Dal momento in cui il cliente presenta a CartaSi richiesta di rimborso della Carta, ovvero il cliente stesso e/o CartaSi si avvalgono del diritto di recesso in precedenza specificato, CartaSi provvedera’ alla chiusura del rapporto entro il termine di 10 giorni lavorativi.
Art. 20 - Servizi Accessori
1. La Società e Vodafone potranno associare alla Carta dei servizi accessori quali ad esempio servizi di emergenza, di assistenza, di autoricarica telefonica (ovvero ricarica di traffico telefonico del numero collegato alla Carta Prepagata, con addebito in maniera automatizzata della propria Vodafone Smart PASS). L’elenco degli eventuali servizi accessori, la descrizione delle rispettive modalità e condizioni di attivazione e utilizzo è consultabile sul sito dedicato
Art. 21 - Comunicazioni al Titolare
1. Tutte le comunicazioni al Titolare sono effettuate in lingua italiana. Laddove previsto e consentito ai sensi di legge e del presente contratto, sono rese note e disponibili solo mediante pubblicazione sul sito di CartaSi e/o della Banca e/o di Vodafone salvo espressa richiesta sottoscritta dal Titolare, da inviare alla Società. In caso di invio di comunicazioni in formato cartaceo, si applicherà quanto al riguardo previsto nelle condizioni economiche.
Art. 22 - Reclami ricorsi e conciliazioni
1. Il Titolare può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti recapiti: CartaSi – Customer Care, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; fax 02-3488.9154.
2. La Società per conto della Banca darà riscontro entro 30 giorni indicando in caso di accoglimento i tempi previsti per l’adempimento. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alle seguenti condizioni:
a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Società;
b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari:
1) fino a 100.000 euro, se il Titolare chiede una somma di denaro;
2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
c) la controversia non è già stata all’esame di arbitri o di conciliatori.
Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito della Banca e della Società, nonchè presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
4. In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale all’ABF o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
5. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei soli servizi di pagamento, il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia. La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.
6. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonchè dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (Titolo VIII del T.U. Bancario e Titolo II, Capo IV del Decreto Legislativo 11/2010).
7. Nel caso in cui il reclamo rientri nell’ambito di competenza dei servizi offerti da Vodafone, la Società lo trasmetterà a Vodafone unitamente agli eventuali allegati..
8. Il Titolare, qualora il reclamo riguardi i servizi di comunicazione elettronica relativi all’ utenza mobile cui la Carta prepagata è associata, dovrà attenersi alle procedure di reclamo e di conciliazione previste nelle condizioni generali di contratto relative al Servizio di comunicazione elettronica sottoscritto con Vodafone. Tali reclami dovranno essere indirizzati al Servizio Clienti Vodafone, x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 XXXXX.
Art. 23 - Tutela dei dati personali
1. La Banca, Vodafone e CartaSi in qualità di Titolari del Trattamento, ciascuno per le attività di competenza, si impegnano, in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisiranno durante tutto il corso del rapporto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.
Art. 24 - Legge applicabile e foro competente
1. I rapporti con il Titolare sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Titolare la Banca, Vodafone o CartaSi in relazione al presente Regolamento, è competente il Foro di residenza o di domicilio eletto del Titolare se lo stesso riveste la qualifica di consumatore.
Art. 25 - Richiesta copia Regolamento e Documento di Sintesi
È in facoltà del Titolare ottenere gratuitamente in qualsiasi momento copia aggiornata del Regolamento e del Documento di Sintesi trasmettendo richiesta scritta alla Società per conto della Banca.