REGOLAMENTO PER
REGOLAMENTO PER
LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
-CAPO I-
- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE -
ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche costituito ai sensi dell’Art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.e i., per incentivare le funzioni svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, tenendo conto delle responsabilità assunte dalle figure tecniche ivi indicate e dei loro collaboratori.
2. Rientrano nell’ambito delle attività suddette le forniture di beni e servizi che richiedano la nomina del Direttore della Esecuzione del Contratto (DEC) e, nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, solo qualora gli stessi siano di natura complessa e richiedano pertanto la redazione di un apposito progetto e la nomina del Direttore dei Lavori.
3. Al finanziamento del fondo incentivante per funzioni tecniche di cui al comma precedente l'Ente dovrà provvedere nei modi espressi dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016, ossia il finanziamento del fondo farà carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell’Ente.
4. Per le funzioni tecniche connesse alle procedure di realizzazione di lavori per i quali gli stanziamenti previsti derivino da erogazioni diversi dagli stanziamenti di Xxxxxxxx e che contengano clausole di esclusione di riconoscimento delle spese per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente dell’Ente (es. contributi o mutui erogati con tali clausole), le somme costituenti il predetto fondo dovranno comunque essere reperite nell’ambito del Bilancio di Previsione di riferimento ed individuate, qualora possibile, all’interno del quadro economico di spesa relativo.
ART. 2 – INTERVENTI ESCLUSI
1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b. i lavori in amministrazione diretta;
c. i lavori, beni e servizi affidati senza confronto concorrenziale;
d. le forniture di beni e servizi e la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria, che non rientrano nella fattispecie di cui al precedente art. 1 comma 2°
e. i contratti di somministrazione o di acquisto conclusi con soggetti erogatori di pubblici servizi, non operanti in regime di concorrenza
f. le concessioni
g. i contratti esclusi dall’applicazione del Codice.
ART. 3 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FIGURE COINVOLTE
1. L'attività di Programmazione della Spesa per gli Investimenti è definita dall'Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento sono definite dall'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. Il R.U.P. deve essere nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti da svolgere.
3. Il Direttore Xxxxxx deve possedere i requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, qualifica professionale definita dalla normativa specifica di settore.
4. Il Collaudatore Statico deve possedere i requisiti professionali definiti dalla normativa specifica di settore.
5. Il Collaudatore tecnico amministrativo deve possedere i requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, qualifica professionale definita dalla normativa specifica di settore.
6. L'attività di verifica preventiva dei progetti è definita dall'Art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Le "procedure di bando" sono le procedure di scelta del contraente disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa europea in materia di contratti pubblici che prevedono lo svolgimento di un confronto concorrenziale fra più operatori economici. Rientrano fra le procedure di bando:
la procedura ristretta
la procedura aperta
la procedura negoziata e l’affidamento diretto, se svolti comunque con modalità concorrenziale Non costituiscono procedure di bando le procedure con interpello diretto di un unico operatore e l'adesione alle Convenzioni CONSIP o di altro soggetto aggregatore.
8. Le funzioni di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo (incluso quello con funzione di coordinatore per la sicurezza qualora non direttamente svolto dal DL) e Ispettore di Cantiere sono definite dall'Art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dalla normativa specifica di settore, nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.
9. Le funzioni di Direttore per l'Esecuzione dei Contratti di Servizi e Forniture sono definite dall'Art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.
10. Le funzioni di Collaudo Tecnico - Amministrativo o redazione del Certificato di Regolare Esecuzione sono definite dall'Art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 4 - FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE
1. Il fondo per le funzioni tecniche previsto dall'Art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara, oneri di sicurezza compresi.
2. Il suddetto fondo viene ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, nella misura dell'80% con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento, tra:
il Responsabile Unico del Procedimento;
i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di:
o programmazione della spesa;
o verifica preventiva dei progetti;
o predisposizione degli atti e controllo delle procedure di gara;
o direzione dei lavori ovvero dì direzione dell’esecuzione (esteso a tutti i componenti dell’ufficio di direzione lavori /direzione della esecuzione del contratto, ivi incluso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione);
o collaudo tecnico amministrativo, ovvero verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione;
o collaudo statico;
loro collaboratori, nella misura e per i compiti stabiliti ed assegnati dal Responsabile della Struttura competente
3. La restante quota del 20% (ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti Europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata), è impiegata per le finalità di cui all'art. 113, comma 4, D.Igs. n. 50/2016.
4. Gli importi relativi all’incentivazione sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune di Alessandria.
5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” ovvero “prestazionale”
6. Tali somme (incentivi funzioni tecniche Art. 113 – c. 3 e fondo per l’innovazione Art. 113 – c. 4) vengono comprese nel Quadro Economico del progetto delle opere, o comunque nella caratterizzazione delle opere circa le quali risulti necessario esplicitare un’attività oggetto di incentivo di cui ai commi precedenti. Per le acquisizioni di beni e servizi l’importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
7. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
8. Nel caso di modifiche di contratti disposte a norma dell’art. 106, comma 1 e 2, del Codice, l’importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che siano previste opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base d’asta, non causato da errori od omissioni imputabili all’ufficio responsabile della progettazione/programmazione. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d’asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Responsabile della Struttura competente che autorizza la variante.
9. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione dell’incentivo a fronte di eventuali incrementi di tempi e di costi non conformi alle norme del D.L. 50/2016.
-CAPO II-
- CRITERI DI QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO -
ART. 5 - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
1. La percentuale del valore delle opere o degli interventi, da destinarsi al fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione varia dall' 1,00% al 2,00% della somma posta a base di gara (lavori-servizi-forniture ed oneri di sicurezza) di ciascun intervento. Tale percentuale è determinata in rapporto all'entità e complessità dell'opera/prestazione/servizio, secondo le disposizioni del competente Responsabile della Struttura di appartenenza, sentito anche il Responsabile Unico del Procedimento, in applicazione della successiva Tabella 1.
2. Le tipologie indicate sono le seguenti:
TABELLA 1
Entità dell’opera | Tipologia |
Fino a € 1.000.000,00 | 2% 1.8% 1.5 % 1% |
Da € 1.000.000,00 a 2.000.000,00 | |
da € 2.000.000 a €.5.000.000,00 | |
Sopra i €.5.000.000,00 |
ART. 6 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPLESSITA’ DELL’OPERA
1. Il Responsabile della Struttura/servizio autonomo competente può rideterminare, motivatamente, la percen- tuale di cui alla predetta tabella 1, incrementandola fino al tetto massimo del 2%, tenuto conto dei seguen- ti aspetti che, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito illustrati:
a. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico
b. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze
c. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessi- tà di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità
d. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvol- gimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti titolari dell’opera, fornitu- ra o servizio
e. Nel caso in cui un’opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializ- zati e/o articolata per stralci funzionali
2. All'incentivo è destinato l'80% delle risorse finanziarie del fondo come già sopra specificato.
3. Per entità dell'opera e i limiti d’importo di cui alla Tabella 1 si fa riferimento all'importo complessivo della somma posta a base di gara.
ART. 7 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO
1. La quota del fondo previsto nell'Art. 113 – c.2 del. X.Xxx. n. 50/2016, destinata all'incentivazione del Personale dipendente, sarà ripartito, sulla base dell'attività svolta e secondo le specifiche responsabilità dei soggetti intervenuti, secondo la sottoesposta Tabella.
2. In considerazione delle diverse attività regolamentate e delle figure coinvolte si definisce la seguente Tabella:
FIGURE COINVOLTE | ripartizione | min | max |
Responsabile del procedimento senza collaboratori tecnici e amministrativi di supporto | 20% | 28% | |
al RUP | 13% | ||
ai collaboratori tecnici del RUP | 5-10% | ||
Ai collaboratori amministrativi del RUP | 2-4% | ||
Programmazione della spesa | 2% | 5% | |
Collaboratori tecnici | 1-3% | ||
Collaboratori amministrativi | 1-2% | ||
Verifica dei progetti | 4% | 7% | |
Predisposizione e controllo procedure di gara: | 10% | 15% | |
redazione atti di gara | 3-6% | ||
gestione e controllo procedure gara | 5-7% | ||
Collaboratori amministrativi | 2% | ||
Direzione dei Lavori / Direzione esecuzione contratto | 20% | 40% | |
- DL / DEC | 20% | ||
- direttore operativo | 8% | ||
Ispettore di cantiere | 4% | ||
Coordinatore per la sicurezza | 4% | ||
Collaboratori amministrativi | 4% | ||
Collaudo tecnico-amministrativo o c.r.e. o verifica di conformità | 7% | 10% | |
Collaudo tecnico-amministrativo o c.r.e. / verifica di conformità | 7% | ||
Collaudo statico | 3% | ||
TOTALE | 100% |
3. I valori percentuali indicati nella Tabella precedente sono calcolati sull'ammontare complessivo del fondo calcolato per ogni singolo intervento con le modalità indicate all'art. 4 e 5.
- CAPO III-
- CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI -
ART. 8. - TERMINI PER LE PRESTAZIONI
1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
ART. 9. – RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI
1. Il Responsabile della Struttura/servizio autonomo, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definitivi dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui al successivo art. 10.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall’articolo 2 si applicano le seguenti penali:
a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall’articolo 2 si applicano le seguenti penali:
a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall’articolo 2 si applicano le seguenti penali:
a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell’incentivo pari al 15%;
b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell’incentivo pari al 30%;
c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell’incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 107 del codice.
- CAPO IV-
- NORME COMUNI -
ART. 10 – MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DELLA PARTE DEL FONDO
1. Il fondo è ripartito tra i Dipendenti per le attività da questi svolte direttamente:
2. Qualora un altro dipendente assuma più ruoli fra quelli evidenziati, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell’ambito del contratto.
3. Qualora un'attività tecnica di quelle esposte nella Tabella, di qualunque natura, non venga svolta, la corrispondente aliquota economica andrà in economia di spesa. Le suddette economie verranno destinate al fondo di cui all’art. 1 per alimentare la quota da ripartire per lavori, forniture e servizi che non contengono, nello stanziamento specifico, le somme da destinare al suddetto fondo, come indicato al comma 4° del suddetto art.1.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, non avente diritto all'incentivo, devono essere esplicitate nei quadri economici ma andranno a costituire economia di spesa, da destinare come indicato al precedente comma.
5. Il Personale con qualifica dirigenziale non ha diritto alla corresponsione della quota di incentivo, fatte salve le eventuali modifiche apportate in tal senso al vigente quadro normativo in epoca successiva all’adozione del presente Regolamento. Qualora un ruolo qualsiasi venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, di cui al precedente comma 4°.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo Dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Qualora gli incentivi eccedano tale limite le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie, di cui al precedente comma 4.
ART. 10 – GRUPPO/STAFF DI LAVORO
1. Il Responsabile della struttura/servizio autonomo competente, sentito il RUP, individua fra i dipendenti in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.
2. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi, assicurando di regola un’equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve contenere:
– La descrizione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura da realizzare ed il relativo programma di finanziamento;
– La definizione delle fasi progettuali ed i relativi contenuti, ai sensi dell’art. 23 comma 4° del DLGS 50/2016
– il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile della Struttura/servizio autonomo di cui al comma 1.
5. Il Responsabile della Struttura/servizio autonomo, con proprio atto motivato, può inoltre modificare o revocare l’incarico, le percentuali spettanti, accertando l’attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.
6. Il Personale che fa parte del gruppo di lavoro viene individuato, prioritariamente, tra i dipendenti della Struttura competente. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi autonomi e/o di altre Direzioni, previa autorizzazione del Responsabile della Struttura/servizio autonomo di rispettiva competenza. L’espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto ed è necessario il preventivo assenso del competente Responsabile della struttura/servizio autonomo.
7. L’impegno di spesa dell’incentivo verrà assunto con apposita determinazione, da adottare al termine della fase di aggiudicazione o comunque al termine della procedura di verifica e validazione del progetto (qualora non si procedesse alla successiva aggiudicazione), con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture.
ART. 11 – LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO
1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile della Struttura/servizio autonomo competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.
2. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell’incentivo, che dovesse prestare su autorizzazione del Responsabile della Struttura/servizio autonomo preposta e per le mansioni di cui all’art. 4 comma 2° del presente Regolamento, ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal responsabile unico del procedimento, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a gara, per cause non imputabili al personale stesso.
4. L’erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
a) opera o lavoro, servizio, fornitura di importo complessivo fino ad €.500.000,00:
nella misura del 100%, della quota complessiva ad avvenuta approvazione del CRE/verifica di conformità;
b) opera o lavoro, servizio, fornitura di importo complessivo tra €.500.000,00 ed €.5.000,000:
1. ad avvenuta aggiudicazione della prestazione prevista
nella misura dell’100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di: programmazione della spesa, verifica preventiva del progetto e predisposizione degli atti e controllo delle procedure di gara
nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente: per l’attività del RUP
2. ad approvazione dello stato finale e dei collaudi / CRE ovvero verifica di conformità
nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività di: direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente: per l’attività del RUP;
c) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura di importo complessivo superiore ad €.5.000,000:
1. ad avvenuta validazione del progetto
nella misura dell’100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di: programmazione della spesa, verifica preventiva e validazione del progetto
nella misura del 25%, della quota complessiva corrispondente: per l’attività del RUP
2. ad avvenuta aggiudicazione della prestazione prevista
nella misura dell’100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di: predisposizione degli atti e controllo delle procedure di gara
nella misura del 25%, della quota complessiva corrispondente: per l’attività del RUP
3. ad avvenuta realizzazione di almeno il 50% della prestazione affidata
nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività di: direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
nella misura del 25%, della quota complessiva corrispondente: per l’attività del RUP;
4. ad approvazione dello stato finale e dei collaudi / CRE ovvero verifica di conformità
nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività di: direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
nella misura del 25%, della quota complessiva corrispondente: per l’attività del RUP;
5. Nel caso di contratti di forniture e servizi superiori all’anno occorre erogare alla scadenza dell’anno di riferimento la percentuale corrispondente alle attività già effettuate, previa apposta disposizione del Responsabile della struttura/servizio autonomo competente.
6. Ai fini della liquidazione, il Responsabile della struttura/servizio autonomo competente, sentito il RUP, predispone una tabella, contenente:
a. Elenco dei dipendenti addetti alle singole funzioni
b. tipo di attività svolta
c. percentuale realizzata
d. tempi previsti e tempi effettivi
7. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l’accertamento dell’attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.
8. L’approvazione della scheda finale, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell’effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell’atto di liquidazione.
9. Per la liquidazione degli incentivi e dei relativi oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà alla commutazione con quietanza in entrata ed all'impegno e liquidazione della spesa rispettivamente sul capitolo relativo al trattamento economico accessorio del personale e sul capitolo relativo al pagamento degli oneri riflessi. Il dirigente preposto dovrà altresì provvedere ad adottare apposito atto di accertamento delle entrate di cui al presente comma.
-CAPO V-
- CENTRALE DI COMMITTENZA -
ART. 12- CENTRALE COMMITTENZA
1. Per le attività svolte dal Comune per conto dei Comuni in veste di centrale di committenza (stazione appaltante), ai sensi dell’art.1 comma 88, della legge n.56/2014 e dell’art. 37, comma 4, lettera c) del D.lgs. 50/2016, gli accordi e convenzioni prevedono la corresponsione a favore del Comune di una quota parte dell’incentivo per funzioni tecniche, da destinare esclusivamente al personale addetto alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, sino ad un quarto dell'incentivo massimo teorico (art. 113, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).
2. Le stesse aliquote si applicano anche nel caso in cui il Comune svolga a favore di altri enti l'attività di predisposizione della documentazione di gara {attività di committenza ausiliarie).
3. Fatti salvi specifici accordi fra gli Enti, che contengano disposizioni più favorevoli per il personale comunale, si applicano, per quanto riguarda le aliquote, modalità e tempistiche di erogazione dell’incentivo, le disposizioni del presente regolamento relative alle attività svolte per conto del Comune.
-CAPO VI-
- DISPOSIZIONI FINALI -
ART. 13 - ATTIVITÀ' PROFESSIONALI E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Per le attività professionali per le quali è richiesta una iscrizione all'Albo o una abilitazione professionale, il Comune si assume l'onere della garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché l'onere per permettere il mantenimento dell'iscrizione o abilitazione professionale.
2. Il personale individuato nell’ambito dei gruppi/staff di lavoro di cui all’art. 10 del presente Regolamento verrà dotato di apposita garanzia assicurativa, ai sensi dell’art.24 comma 4° del DLGS 50/2016, mediante apposita polizza che verrà attivata contestualmente all’adozione del provvedimento dirigenziale che individua lo staff/gruppo di lavoro di cui al suddetto articolo e potrà essere svincolata solo ad avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrativo / CRE in caso di lavori ovvero certificazione di conformità in caso di forniture e servizi.
3. Le risorse finanziarie per gli adempimenti di cui sopra dovranno essere stanziate in appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione annuale e non faranno in alcun modo riferimento al fondo di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
ART. 14 - FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO
1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente Regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applicano i Contratti integrativi di lavoro vigenti nel periodo di svolgimento dell'attività.
ART. 15 - ACCANTONAMENTO FONDO PER L'INNOVAZIONE
1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 4 dell'importo a base di gara dei lavori pubblici, dei servizi e forniture.
2. Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per l’ammodernamento e l’accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini, secondo quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 113. In detto Capitolo troveranno capienza anche la spesa per la formazione e crescita professionale specifica del personale impiegato nelle attività di cui al presente Regolamento.
3. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento dell’opera/fornitura/servizio. La destinazione delle somme accantonate, viene determinata annualmente dalla Giunta, su proposta del Servizio Informatico dell'Ente (tenuto conto degli specifici riferimenti alle procedure di innovazione di cui all’art. 23 comma 1 lett. H del DLGS 50/2016 che dovranno avere carattere di priorità) per la quota relativa all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e sulla base delle richieste dei Settori competenti per la parte relativa alla formazione e crescita professionale del personale impiegato delle attività suddette. Con il
medesimo atto viene approvato il consuntivo delle somme spese a questo titolo per l'anno precedente, dettagliandone le specifiche forme di utilizzo.
4. A tal fine si dovrà creare appositi Capitoli di spesa nel quale far confluire la quota del 20% dell'incentivo destinata all'innovazione ed alle attività formative sopra descritte.
5. Tali Capitoli di spesa potranno essere utilizzati rispettivamente dal Settore che assume l’impegno di spesa per la fruizione dì beni finalizzati a progetti di innovazione, strumentazioni e tecnologie, e dalla Struttura cui compete la organizzazione dei corsi di formazione del personale dipendente (on in subordine anche dal Responsabile della Struttura del personale addetto cui destinare la formazione specialistica di cui sopra).
ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa.
2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopra.
3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite.
4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima.
5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.