PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’AUTORITA’E DELLA CONSOB
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’AUTORITA’E DELLA CONSOB
Numero gara:7795652; CIG 83380600C9
- CAPITOLATO PRESTAZIONALE -
1/16
Articolo 1 Oggetto del contratto 4
Articolo 2 Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio 4
Articolo 3 Situazione assicurativa di AGCM e di CONSOB 6
Articolo 4 Analisi delle coperture assicurative esistenti e definizione delle nuove coperture assicurative 9
Articolo 5 - Gestione delle polizze e pagamento dei premi 9
Articolo 6 Stipulazione del contratto quadro 10
Articolo 7 Obblighi dell’Aggiudicatario ed Oneri contrattuali 11
Articolo 8 Obblighi specifici del prestatore e Patto di integrità 12
Articolo 9 Variazioni in aumento o diminuzione 13
Articolo 10 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni 13
Articolo 11 Responsabilità del prestatore e coperture assicurative 13
Articolo 12 Remunerazione del broker 13
Articolo 13 Durata, decorrenza del contratto 13
Articolo 14 Team di lavoro e Referente dell’appalto 14
Articolo 15 domicilio legale 15
Articolo 17 Foro competente 15
Articolo 18 Trattamento dei dati personali 15
Articolo 19 Disposizioni finali 16
In data 28 11.2018 L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (di seguito AGCM o Autorità) la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito Consob) e Banca di Italia (di seguito B.I.) hanno stipulato un protocollo di intesa, avente ad oggetto il coordinamento dei predetti enti per l’individuazione, sulla base dei rispettivi dati di programmazione, di strategie congiunte per l’acquisizione di lavori servizi e forniture, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
AGCM, CONSOB e Banca d’Italia, in virtù del predetto protocollo di intesa sulla base di una congiunta manifestazione di interesse, hanno sottoscritto in data…....un Accordo per la realizzazione in forma congiunta di una gara comunitaria a procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in due lotti, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore delle tre istituzioni, con assegnazione delle funzioni di stazione appaltante all’AGCM:
1. Lotto 1: servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e CONSOB
2. Lotto 2: servizio di brokeraggio assicurativo a favore di BI.
Per quanto concerne il lotto 1 “servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e di Consob”, la suddetta procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con unico fornitore, senza ulteriore rinegoziazione delle offerte, ai sensi dell’art.54, comma 3, del Codice.
La configurazione del servizio in un Lotto unico è ritenuta ottimale per il reciproco interesse delle Istituzioni committenti, tenuto conto:
- del vincolo a conseguire risparmi nei processi di supporto previsto dall’art.22, co.7 d.l. n.90/2014, convertito dalla legge n.114/2014;
- della circostanza per cui, per una parte significativa delle coperture assicurative (in particolare All Risks e RCT), la condivisione dello stabile rende oggettivamente comune l’interesse ad unificare le condizioni di polizza e, di riflesso, la strategia preliminare all’attivazione del programma assicurativo;
- che la gestione unitaria della procedura selettiva per le prossime coperture assicurative diventerebbe molto più complessa laddove le condizioni di polizza, e anche le generali strategie sul programma assicurativo, in caso di diversità del broker fossero ispirate da una visione radicalmente eterogenea.
In esito all’aggiudicazione del suddetto Lotto 1, sarà sottoscritto un Accordo quadro (contratto normativo) che fissa le condizioni contrattuali, tecnico-economiche e prestazionali.
Nello specifico, sarà sottoscritto, congiuntamente fra AGCM e CONSOB e l’Aggiudicatario, un Accordo quadro (di seguito anche contratto normativo), redatto in conformità allo Schema di Accordo quadro Lotto 1 di cui al punto 5, par. 2.7.1 del disciplinare di gara.
Le caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto sono descritte nel presente capitolato che sarà parte integrante dell’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’Aggiudicataria.
Il contratto che verrà stipulato con l’Aggiudicataria non vincola né l’AGCM, né la Consob al completo utilizzo delle prestazioni indicate nel presente capitolato.
Successivamente, ogni Autorità sottoscriverà con l’Aggiudicatario distinti e autonomi contratti esecutivi, redatti in conformità allo Schema di Contratto esecutivo Lotto 1 di cui al punto 6, par. 2.7.1 del disciplinare di gara, nei quali saranno specificate in dettaglio le polizze e le attività per le quali viene attivato l’apporto prestazionale del broker, con riserva di sottoscrivere ulteriori accordi di dettaglio fra le parti, nel rispetto delle risultanze di gara e del contratto normativo.
La gestione del rapporto contrattuale resta autonomamente deferita in capo a ciascuna Autorità committente, in quanto le obbligazioni reciproche nasceranno soltanto in seguito alla stipula di specifici contratti esecutivi. Il valore dei servizi di brokeraggio non potrà in ogni caso superare, per l’intero periodo di durata contrattuale, i seguenti massimali, da intendersi al netto dell’iva e di ogni imposta eventualmente dovuta:
- Euro 80.000,00 per le coperture dell’Agcm;
- Euro 90.000,00 per le coperture della Consob.
Complessivamente, sulla base della sommatoria degli importi sopra rappresentati, il valore massimale dell’Accordo quadro è quindi pari ad euro 170.000,00.
Il servizio dovrà svolgersi secondo quanto prescritto nel presente capitolato, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Articolo 1 Oggetto del contratto
Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, a favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, secondo le specifiche indicate nel presente documento, nonché, nello schema di contratto e nell’Offerta tecnica presentata.
Articolo 2 Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio
Fermo quanto previsto in sede di offerta tecnica, il servizio, da eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, ha ad oggetto le prestazioni di seguito elencate e descritte, ancorché in maniera non esaustiva:
1. Analisi del rischio
I. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi a contenuto patrimoniale a cui ciascuna Istituzione è esposta in funzione delle attività istituzionali svolte;
II. verifica dell’adeguatezza in termini tecnici e giuridici delle coperture assicurative esistenti rispetto ai rischi censiti con l’individuazione di eventuali coperture utili e/o necessarie nonché dei presidi che possono ridurre l’incidenza del rischio e conseguentemente, dei costi assicurativi.
Tali attività dovranno essere formalizzate in un documento da consegnare ad AGCM, ovvero alla Consob entro 30 giorni solari dall’avvio del servizio come dettagliato nel successivo art. 4 del presente “Capitolato speciale”.
Tale analisi dovrà essere ripetuta a richiesta di ciascuna Istituzione in caso di intervenute modifiche del piano assicurativo.
Inoltre, si fa riserva di richiedere durante il periodo di vigenza contrattuale una revisione del quadro assicurativo di ciascuna delle due Istituzioni, mediante consegna di una Relazione sugli aggiornamenti e gli interventi proposti, al fine di mantenere l’efficacia tecnica delle coperture. Detta Relazione dovrà essere consegnata entro 60 giorni solari dalla richiesta.
2. Assistenza, supporto e formazione
I. Assistenza e supporto nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze assicurative stipulate o negoziate nel corso dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
i. stipulazione di contratti assicurativi ed eventuali proroghe, rinnovi, modifiche ed ogni attività necessaria, secondo i programmi assicurativi delle due Istituzioni:
ii. controllo sull’emissione delle polizze emesse e appendici,
iii. notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi, delle regolazioni e/o eventuali conguagli, segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico formali ed economici e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall’AGCM, ovvero dalla Consob, e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche se stipulati precedentemente al conferimento dell’incarico di broker, secondo quanto dettagliato al successivo art. 3 e nei singoli contratti attuativi;
iv. versamento dei premi alle compagnie in nome e per conto dell’AGCM, ovvero, della Consob, come dettagliato nel successivo art. 5;
II. Attività di assistenza e supporto finalizzati alla predisposizione della documentazione di gara, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l’indizione e l’espletamento delle procedure per l’affidamento delle polizze in scadenza - ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute e/o da nuove esigenze dell’AGCM, ovvero, dalla Consob - senza soluzione di continuità per i contratti in essere e, comunque, non oltre 30 giorni solari dalla richiesta dell’AGCM e/o della Consob.
Si precisa che le procedure competitive ad evidenza pubblica per la selezione delle relative Compagnie assicurative potranno essere realizzate da ciascuna Istituzione anche in forma congiunta con l’altra, ai sensi dell’art. 22, comma 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni con L. n. 114/2014. In particolare si rappresenta che l’AGCM e la Consob hanno esperito negli anni precedenti in via congiunta la procedura di gara per l’affidamento delle coperture assicurative All Risk e RCT/O, nonché, la procedura di gara per l’affidamento delle coperture assicurative, “infortuni a favore dei dipendenti dell’AGCM”, “rischio morte ed invalidità permanente da malattia a favore dei dipendenti dell’AGCM”, “rischio morte ed invalidità permanente a favore dei dipendenti della Consob” – i cui contratti di polizza sono attualmente in essere, come indicato al successivo art. 3;
III. Assistenza e supporto nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara, ferma restando l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all’AGCM, ovvero alla Consob;
IV. pronta attivazione, in caso di urgenza, per reperire sul mercato assicurativo interno o internazionale le necessarie coperture connesse ad esigenze non rinviabili entro 20 giorni solari dalla richiesta ad opera di ciascuna Istituzione;
V. organizzazione e tenuta di incontri ogni qual volta richiesto dall’AGCM, ovvero, dalla Consob, al fine di raccogliere documentazione, analizzare eventuali posizioni anomale e/o dubbie, nonché risolvere qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso, da tenersi di norma entro 15 giorni solari dalla richiesta, salvo casi di urgenza in cui possono essere chiesti termini più stringenti;
VI. elaborazione di pareri specifici da rendere entro 15 giorni solari dalla richiesta, salvo casi di urgenza in cui possono essere chiesti termini più stringenti;
VII. formazione ed aggiornamento, con cadenza semestrale, dei soggetti indicati dalle
Committenti sulle problematiche assicurative connesse all’attività delle stesse, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione;
VIII. ogni ulteriore attività di gestione, supporto e assistenza attinente a profili di natura assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell’incarico.
3. Gestione dei sinistri
I. Gestione dei sinistri occorsi durante il periodo di copertura assicurativa e/o verificatisi precedentemente e pendenti alla data di conferimento dell’incarico, con assistenza in tutte le fasi di trattazione e segnatamente
I. assistenza nella fase di apertura con trattazione globale dei sinistri coerentemente ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una
soddisfacente definizione da parte delle Compagnie di Assicurazione, sia nei confronti dell’AGCM e della Consob e/o degli assicurati (es. personale dipendente), che di eventuali terzi;
II. assistenza nella fase di risarcimento e/o indennizzo danni, provvedendo anche al controllo delle prestazioni accessorie alle polizze da parte delle Compagnie (es: difesa giudiziale dell’assicurato, perizie di parte ecc);
III. controllo e successivo inoltro degli atti di liquidazione dei sinistri e svolgimento delle connesse attività amministrativo finanziarie;
IV. attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri.
Si evidenzia che sarà a cura del broker la gestione degli atti finalizzati all’interruzione del termine di prescrizione dei sinistri, tramite invio degli stessi alle Compagnie, nonché gestione dei rapporti con le relative Committenti, le Compagnie medesime ed i periti di volta in volta dalle stesse incaricati per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri.
V. elaborazione di rapporti quadrimestrali – e comunque riepilogativi di tutto il periodo di durata del servizio alla scadenza contrattuale – sull’andamento dei sinistri, corredati di valutazioni, commenti ed eventuali proposte;
VI. elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui al presente articolo, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
In merito alla gestione dei sinistri si precisa che il broker e, rispettivamente, l’AGCM e la Consob, ciascun in relazione ai contratti assicurativi stipulati, procederanno, per le rispettive coperture, secondo le modalità definite nei rispettivi accordi attuativi, fermo restando che tutte le comunicazioni fatte al broker si intendono effettuate alla compagnia assicurativa.
Resta inteso che la prestazione dovrà essere resa secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, oltre che secondo l’offerta formulata.
Articolo 3 Situazione assicurativa di AGCM e di CONSOB
A) SITUAZIONE ASSICURATIVA AGCM
Si riportano, nel prospetto che segue, le polizze assicurative stipulate dall’AGCM, in essere al momento della pubblicazione della presente gara, unitamente alle durate delle relative coperture, nonché i rispettivi premi annui. Si precisa che tali coperture assicurative sono state concluse tutte con l’assistenza del broker e recano la c.d. “clausola broker”. I suddetti premi sono, pertanto, tutti comprensivi delle commissioni spettanti al broker calcolate in percentuale dei premi stessi (percentuali a suo tempo offerte in sede di gara).
:
COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE PRESSO AGCM | ||||
GARANZIA | DECORRENZA / SCADENZA | PREMIO ANNUO LORDO STIMATO* | Tasso di premio (percentuale %0) | |
RAMO DANNI | ||||
a) | INFORTUNI | 01.12.2017 – | Capitali fissi: |
CUMULATIVA | 31.12.2019 Rinnovata fino al 31.12.2020 | € 123.007,10 | • prof.: 0.38 pro mille • extra-prof.: 0.54 pro mille Multipli retributivi: • prof.: 1,95 pro mille • extra prof.: 2,20 pro mille | |
d) | RCT/O | 30.04.19 – 30.04.21 | € 10.217,91 | / |
d) | ALL RISKS | 30.04.19 – 30.04.21 | € 17.795,00 | / |
RAMO VITA | ||||
VITA COLLETTIVA | 01.12.2017 – 31.12.2019 Rinnovata fino al 31.12.2020 | € 135.219,50 | 1.63 |
*I premi indicati sono stimati in quanto non tengono conto dei premi di regolazione
Nel prospetto che segue si riportano, a titolo meramente indicativo, le polizze assicurative che AGCM potrebbe attivare nel corso di esecuzione del servizio de quo, fino a concorrenza del massimale di competenza previsto, unitamente alla eventuale durata delle relative coperture:
GARANZIA | DURATA |
ERRORS AND OMISSIONS | TRE ANNI |
CYBER RISK | TRE ANNI |
B) SITUAZIONE ASSICURATIVA CONSOB
Nel prospetto che segue si riportano le polizze assicurative stipulate dalla Consob, in essere al momento della pubblicazione della presente gara, unitamente alla durata delle relative coperture, nonché i rispettivi premi annui. Ad eccezione della polizza vita, conclusa senza l’assistenza del broker, i suddetti premi sono comprensivi- ove previste - delle commissioni spettanti al broker, calcolate in percentuale dei premi stessi (percentuali a suo tempo offerte in sede di gara).
COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE PRESSO CONSOB | ||||
GARANZIA | DECORRENZA / SCADENZA | PREMIO ANNUO LORDO | Tasso di premio (percentuale %0) |
RAMO VITA | ||||
b) | VITA COLLETTIVA | 01.01.2018 – 31.12.2020 | € 600.000,00 (l’importo del premio è legato al numero di adesioni) | la polizza in essere non prevede l’assistenza del broker |
RAMO DANNI | ||||
d) | RCT/O | 30.04.19 – 30.04.21 | € 16.944,00 | 0,50% |
d) | ALL RISKS | 30.04.19 – 30.04.21 | € 22.550,00 | 0,50% |
*I premi indicati sono stimati in quanto non tengono conto dei premi di regolazione
Con riguardo alla polizza vita collettiva si segnala che la gara per l’affidamento della copertura per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 è attualmente in corso e non sarà pertanto inclusa nel servizio di brokeraggio di cui alla presente gara. Nel prospetto che segue si riportano, a titolo meramente indicativo e non vincolante, le polizze assicurative che la Consob potrebbe attivare nel corso di esecuzione del servizio de quo, unitamente alla eventuale durata delle relative coperture:
GARANZIA | DURATA |
CYBER RISK | TRE ANNI |
XXXXXXX INFORTUNI PER MISSIONI ALL’ESTERO | TRE ANNI |
**************
L’attività di assistenza, supporto e collaborazione alla gestione ed all’esecuzione delle coperture attualmente in essere, di cui alle tabelle sopra riportate, è demandata, quando prevista l’intermediazione del broker, al broker uscente di ciascuna Istituzione al quale spetterà, pertanto, la relativa commissione, calcolata sulla base dell’offerta a suo tempo presentata.
Il broker uscente cura la gestione dei sinistri afferenti alle relative polizze assicurative, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto all’art.2 del presente documento, fino alla scadenza dell’annualità di riferimento, relativamente alle coperture per le quali ha incassato il relativo premio e, pertanto, le relative provvigioni. Per quanto non regolamentato espressamente nel presente documento si fa riferimento alle norme sui “passaggi di portafoglio” deliberate dall’AIBA nell’ambito delle proprie “Norme di autoregolamentazione”, nel testo vigente o nelle sue modificazioni future.
Il Broker aggiudicatario della presente procedura, per i contratti in essere nei quali è prevista la clausola broker, dovrà curare la gestione dei sinistri che eventualmente dovessero risultare pendenti alla data di scadenza delle polizze attualmente in essere, senza nulla a pretendere. Nei contratti in essere nei quali non è prevista la clausola broker non sarà richiesta la gestione dei sinistri.
Si evidenzia che al broker aggiudicatario dell’Accordo Quadro alla cessazione del rapporto contrattuale – per scadenza dei termini o raggiungimento del massimale- competono, salvo diversi accordi fra le parti:
• le provvigioni o qualsiasi altra forma di remunerazione maturate sui contratti in corso, limitatamente ai premi la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico. In tal caso il broker dovrà gestire i sinistri per l’annualità assicurativa in relazione alla quale ha incassato la relativa provvigione;
• le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati e/o proroghe, le quali non comportino novazione, da lui incassati.
Il Broker è obbligato ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo di entrambe le Istituzioni, con riferimento alle coperture per le quali è prevista l’intermediazione del broker, assumendo l’impegno a collaborare con l’attuale broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.
Si ribadisce che per la completa gestione delle coperture di cui al presente articolo e di eventuali nuove coperture nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare sull’AGCM o sulla Consob.
Articolo 4 Analisi delle coperture assicurative esistenti e definizione delle nuove coperture assicurative
In fase di prima applicazione, il prestatore dovrà sottoporre all’approvazione dell’AGCM e della Consob, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo di trenta giorni solari dalla sottoscrizione dei rispettivi contratti esecutivi, una relazione contenente la proposta di programma assicurativo, per un’efficiente gestione globale del rischio, con indicazione, tra l’altro, dei rischi individuati, dell’ipotesi di tipologia di copertura idonea e dei massimali ritenuti ottimali, oltre che delle altre condizioni tecnico-normative ritenute utili dal prestatore. In particolare il documento dovrà tener conto della normativa di settore e di quella in materia di contratti pubblici, delle evoluzioni giurisprudenziali e dei mutamenti del mercato assicurativo.
Articolo 5 - Gestione delle polizze e pagamento dei premi
Il prestatore dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze, come indicato all’art. 2, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse indicati anche da parte delle Compagnie contraenti.
In particolar modo, è obbligato a comunicare, con preavviso di 30 giorni, la scadenza e l’importo di rata per il pagamento dei premi delle rispettive polizze.
Il pagamento dei premi verrà effettuato dall’AGCM, ovvero dalla Consob, entro i termini contrattualmente previsti.
Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso a favore dell’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile e dell’art. 118 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell’AGCM, ovvero, della Consob, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire alle stesse l’efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.
Non sono imputabili all’AGCM, né alla Consob, gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli Assicuratori.
A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare all’AGCM, ovvero, alla Consob, entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dall’emissione del documento da parte della Compagnia, le ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.
Articolo 6 Stipulazione del contratto quadro
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Ai fini delle previste verifiche l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell’AGCM tutta la documentazione dalla stessa richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta in ordine ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa, attraverso il sistema AVCPASS.
In caso di aggiudicazione in capo ad un concorrente che avesse fatto ricorso all’Avvalimento, le verifiche di cui sopra saranno svolte nei confronti dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, essere considerato decaduto se alle verifiche d’ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara.
In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria ed alle segnalazioni alle Autorità competenti, ferma la facoltà dell’AGCM di affidare il contratto al concorrente che segue nella graduatoria; è fatto salvo il risarcimento all’AGCM dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall’inadempimento, riservandosi altresì l’AGCM la facoltà di agire verso l’aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.
In esito all’aggiudicazione della gara, decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 sarà sottoscritto congiuntamente fra le due Istituzioni committenti (AGCM e Consob) e l’Aggiudicatario, un contratto quadro (di seguito anche CONTRATTO NORMATIVO), che fissa le condizioni contrattuali, tecnico-economiche e prestazionali, del servizio oggetto di affidamento.
Successivamente, ogni Istituzione potrà sottoscrivere con l’Aggiudicatario distinti e autonomi contratti esecutivi (in conformità allo “Schema di Contratto esecutivo Lotto 1” di cui al punto 6, par. 2.7.1 del disciplinare di gara), nei quali saranno specificate in dettaglio le coperture e le attività per le quali viene attivato l’apporto prestazionale del broker.
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’operatore economico aggiudicatario, dovrà, entro il termine stabilito nella comunicazione degli esiti della gara, presentare:
a) garanzie definitive, una per ciascuna delle Istituzione firmatarie dell’Accordo Quadro, sotto forma di cauzione o di fideiussione, rilasciata da soggetto terzo che non si trovi in rapporto di controllo e/o collegamento con detto operatore economico, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016; con le modalità e nelle misure stabilite dal medesimo articolo, per un ammontare pari al 10% del massimale contrattuale previsto per ciascuna Istituzione, o nella diversa misura prevista dalla norma citata, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo, che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti. Detta cauzione/fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nel contratto quadro, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti a seguito della stipula dei contratti esecutivi con ciascuna delle due Istituzioni, firmatarie dell’Accordo Quadro. Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione nel caso in cui l’AGCM, ovvero, la Consob abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale;
b) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 – se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
c) qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta in forma aggregata, da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed f) dell’art. 45 comma 2 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovrà essere
presentato il mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, ovvero contratto di rete;
d) la dichiarazione, conforme all’Allegato “Fac-simile dichiarazione Familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi, qualora non prodotto in sede di gara;
e) ogni altra documentazione richiesta in tale sede dall’AGCM;
f) documentazione attestante il possesso di polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.
Si evidenzia che l'Aggiudicatario dovrà assicurare, per tutta la durata dell'appalto, il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del contratto e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.
È’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito della cauzione e facoltà dell’AGCM, ovvero della Consob, di procedere all’esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell’appaltatore.
Articolo 7 Obblighi dell’Aggiudicatario ed Oneri contrattuali
L'Aggiudicatario, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire i mezzi, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nei documenti di gara, nonché alle istruzioni fornite dal Committente.
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono altresì a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
− tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
− tutte le spese di xxxxx inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
− la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti conformemente a regola d'arte;
− l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
Il prestatore si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse di AGCM, ovvero, di Consob, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.
Tutte le spese relative all’appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall’Aggiudicatario.
Sono a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il broker non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’AGCM e/o la Consob.
Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’AGCM, ovvero, dalla Consob assicurando la tutela degli interessi delle stesse. Deve, altresì, assicurare trasparenza nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, obbligandosi a trasmettere all’AGCM, ovvero, dalla Consob ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Articolo 8 Obblighi specifici del prestatore e Patto di integrità
Xxxxx gli obblighi previsti nel presente documento e nei i documenti contrattuali il Prestatore si obbliga, altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale;
b) a manlevare e tenere indenne la AGCM e la Consob da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico;
c) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e connessi;
d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
e) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
f) a comunicare alla AGCM e/o alla Consob ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto espletamento del servizio;
g) ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione dell'appalto in conformità alle modalità ed alla tempistica previste nel presente affidamento, impiegando risorse altamente specializzate tecnicamente;
h) a consentire al personale della AGCM e/o della Consob di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
i) ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale dalla AGCM o dalla Consob in relazione alle modalità di svolgimento dell'appalto o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali piani di lavoro dalla stessa predisposti.
La AGCM e la Consob sono impegnate nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la AGCM e la Consob, hanno introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti - pena l'esclusione dalla gara - di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, specifici Patti di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Con l'inserimento di tali Patti s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario.
Per quanto riguarda la fase di evidenza pubblica, la AGCM verificherà il rispetto del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori.
Articolo 9 Variazioni in aumento o diminuzione
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, l’AGCM, ovvero, la Consob si riserva la facoltà di richiederne l’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell’art. 106, co.12 del d.lgs.50/2016.
Articolo 10 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni
L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire all’AGCM, ovvero alla Consob, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 101 e 102 del d.lgs. 50/2016.
Articolo 11 Responsabilità del prestatore e coperture assicurative
Il prestatore per l’intera vigenza contrattuale assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
L’affidatario dovrà continuare ad essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.
L’Affidatario è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare eventuali variazioni della stessa.
Inoltre, il prestatore, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.
Articolo 12 Remunerazione del broker
L’incarico di cui trattasi non comporta, per l’AGCM e per la Consob, alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di assicurazione.
Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base al ribasso percentuale indicato in sede di Offerta economica.
Dette provvigioni saranno applicate alle coperture che verranno stipulate successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, anche se diverse da quelle indicate all’art. 3 del presente Capitolato.
L’importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicati in ogni procedura di selezione del contraente, per l’attivazione delle nuove coperture assicurative.
Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui ciascuna Istituzione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.
In ogni caso, per tutte le attività prestate dal broker aggiudicatario della presente procedura, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare né sull’AGCM, né sulla Consob.
Articolo 13 Durata, decorrenza del contratto
L’Accordo quadro ha durata quadriennale a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
I singoli contratti esecutivi, sottoscritti da AGCM e da Consob avranno una durata fissata fra 1 e 4 anni.
È fatta salva la facoltà di recesso anticipato di AGCM e di CONSOB, da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere effetto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative della AGCM e/o della Consob, o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Articolo 14 Team di lavoro e Referente dell’appalto
Il team di lavoro minimo previsto dovrà essere composto da un numero di risorse pari a 1 unità Senior e 1 unità Junior, salvo il maggior numero di risorse messe a disposizione nell’Offerta Tecnica.
Detto team di lavoro dovrà avere i requisiti dimensionali e professionali minimi di seguito riportati, a pena di inammissibilità dell’offerta.
Si evidenzia che, qualora nell’Offerta Tecnica sia stato indicato un maggior numero di risorse rispetto al team minimo previsto, anche dette ulteriori risorse dovranno essere in possesso dei requisiti professionali minimi di seguito specificati.
Requisiti professionali minimi del team di lavoro
La risorsa Senior dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e di un’esperienza lavorativa nel settore dell’intermediazione assicurativa di almeno dieci anni.
Le risorse junior dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e di un’esperienza lavorativa nel settore dell’intermediazione assicurativa di almeno cinque anni
Ai fini del raggruppamento in anni verrà considerato 1 anno un periodo superiore a 6 mesi e 0 anni un periodo inferiore a 6 mesi.
Ogni concorrente dovrà fornire i profili tipici e il relativo curriculum vitae per ciascuna delle figure messe a disposizione nell’ambito del Team di lavoro offerto.
L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione per l’intera durata contrattuale il team proposto in sede di Offerta Tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all’offerta medesima, valutata in sede di gara.
A seguito dell’aggiudicazione, il broker dovrà nominare, nell’ambito del team offerto, un responsabile/coordinatore del servizio individuato tra le risorse senior indicate in sede di offerta che dovrà garantire il corretto e tempestivo andamento del servizio.
L’Aggiudicatario dovrà comunicare, inoltre, i riferimenti (telefono fisso e cellulare, posta elettronica) utili ad assicurare il reperimento, eventualmente immediato, nell’arco della giornata lavorativa del Team di lavoro.
Qualora l’Aggiudicatario abbia offerto un maggior numero di risorse rispetto al team minimo previsto, nell’ambito del medesimo team dovrà essere, altresì, individuato il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità rispetto alla risorsa sostituita.
Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale l’Aggiudicatario avesse necessità di sostituire uno o più dei componenti del "Team di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica, dovranno essere analiticamente indicate per iscritto alla AGCM, ovvero, alla Consob, le ragioni della necessità di detta sostituzione, che dovrà in ogni caso essere autorizzata dall’Ente sottoscrittore del relativo contratto esecutivo
La sostituzione dovrà avvenire con soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti sostituiti, in linea con quanto indicato nel presente documento, nel Disciplinare e nell'Offerta tecnica
L’AGCM, ovvero, la Consob potranno a proprio insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore o degli altri componenti del Team di lavoro, laddove non riscontri competenze o condotte in linea con le proprie esigenze, con altri soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti di cui è chiesta la sostituzione, in caso di mancato gradimento rispetto alle prestazioni dagli stessi espletate.
In tale caso, il broker dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore o elemento del Team entro 5 giorni solari dalla richiesta.
Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Articolo 15 domicilio legale
Il prestatore ha l’obbligo di eleggere un domicilio legale per l’esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.
Esso ha altresì l’obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.
In mancanza, le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico del prestatore.
Articolo 16 Riservatezza
L'Aggiudicatario s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.
In particolare il Prestatore è obbligato:
- ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'AGCM, ovvero, dalla Consob o dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire all'AGCM e/o alla Consob ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.
Articolo 17 Foro competente
In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 18 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), si informa che:
a. il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
b. il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’AGCM, con l’utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
c. l’AGCM/Consob non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del RGPD;
d. i dati personali non saranno trasferiti né in stati membri dell’Unione Europea, né in paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea;
e. il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà l’impossibilità di esaminare la domanda di partecipazione alla gara, che sarà quindi considerata inammissibile;
f. i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
g. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD (in sintesi e a titolo esemplificativo: diritto di accesso dell’interessato, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione/diritto all’oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati). Rinviando, per completezza, alla consultazione del testo integrale degli articoli da 15 a 22 del RGPD, si tratta in particolare dei seguenti diritti:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, nonché ottenere l’accesso ai dati personali e alle indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione (art. 15);
2. ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);
3. ottenere la limitazione del trattamento (art. 18);
4. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 19);
5. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto
(art. 20);
6. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22).
Articolo 19 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia nonché al regolamento disciplinante l’autonomia contabile dell’AGCM e alla regolamentazione della Consob
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Società dichiara di accettare il contenuto degli artt. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 del presente documento.
(Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante della Società)