Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
Assicurazione Infortuni e Malattia collettiva abbinata ai finanziamenti
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
HDI Italia S.p.A.
Prodotto Lucky - Dipendenti Edizione 07/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il
n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868 la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXXX), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.685.206 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Le garanzie assicurate sono le seguenti: - Invalidità Permanente da Infortunio; - Invalidità Permanente da Malattia; - Perdita d’impiego involontaria. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ci sono limiti di copertura? |
Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: SEZIONE A – Invalidità Permanente Totale da Infortunio o da Malattia - ad integrazione di quanto riportato nel DIP, sono esclusi i sinistri causati da: - partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusion nucleare, isotopi radioattivi, machine acceleratrici, raggi X); contaminazione nucleare o chimica; - guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo, invasioni, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di Guerra o meno); - partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di Guerra. Inoltre: Periodi di carenza: la copertura Invalidità Permanente Totale da Malattia è soggetta ad un periodo di carenza di 30 giorni. Garanzie Invalidità Permanente ed Invalidità Permanente da Malattia: - il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato deve essere pari o superiore al 60% (in caso di Infortunio, secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” –), e così come accertato dalla commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente; - la domanda per il relativo riconoscimento deve essere stata presentata all’autorità competente entro 12 mesi dalla data della prima constatazione della Malattia o del verificarsi dell’Infortunio che l’hanno provocata; - l’Indennizzo in caso di Sinistro consiste in un importo pari al Debito Residuo del Finanziamento esistente alla Data del Sinistro, nel caso in cui il capitale assicurato coincida con l’importo erogato del Finanziamento sottostante oppure, in caso di estinzione parziale del Finanziamento con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. Qualora il capitale assicurato relativo alla polizza in oggetto sia inferiore all’importo erogato del Finanziamento sottostante, l’indennizzo in caso di sinistro sarà ridotto in misura proporzionale al rapporto fra il capitale assicurato e l’importo erogato del Finanziamento; - l’Indennizzo sarà pagato entro i limiti del capitale assicurato, con il massimale di Euro 80.000,00. Tale massimale si applica cumulativamente a tutte le assicurazioni LUCKY stipulate da uno stesso Assicurato con la Società a protezione dei Finanziamenti stipulati col Contraente, pendenti alla Data del Sinistro. - Pertanto, anche in caso di pluralità di assicurazioni LUCKY, l’importo massimo versato dalla Società in caso di Sinistro non potrà eccedere il predetto massimale. SEZIONE B – Perdita di impiego involontaria - ad integrazione di quanto riportato nel DIP, nessun indennizzo verrà corrisposto se: - l’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova; - se la perdita di impiego è conseguenza della naturale scadenza di un termine apposto al contratto di lavoro. Inoltre: - dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Perdita d’Impiego Involontaria se, tra la data del Sinistro successivo e la data di cessazione del Sinistro precedente non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi. - il Periodo di Riqualificazione decorre dal termine del Sinistro precedente (inteso come ultimo giorno di disoccupazione). Inoltre: Periodi di carenza: la copertura Perdita d’Impiego Involontaria è soggetta ad un periodo di carenza di 90 giorni. Garanzia Perdita d’Impiego Involontaria: non sono coperti: - gli stati di messa in cassa integrazione guadagni (anche in deroga) dei Lavoratori Dipendenti Privati, ad eccezione della messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (che è dunque coperta); - il collocamento in disponibilità dei Lavoratori Dipendenti Pubblici, per qualsiasi causa; - i licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, motivi disciplinari; - le perdite del posto di lavoro dovute a dimissioni o ad altre cause dipendenti dalla volontà dell’Assicurato, ivi inclusa la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ad esempio: incentivo all’esodo da parte del datore di lavoro, conciliazione a seguito di impugnazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e/o oggettivo, ecc.); - le perdite del posto di lavoro dovute alla naturale scadenza del termine apposto al contratto di lavoro. - L’Indennizzo consiste nel pagamento, per ciascun periodo di 30 giorni di Disoccupazione, di una somma pari alla Rata mensile del contratto di Finanziamento quale risulta dal piano di ammortamento originale oppure, in caso di estinzione parziale del Finanziamento con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro; - l’Indennizzo è soggetto ad un Periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni; pertanto, in caso di Sinistro, il primo Indennizzo (pari ad una Rata del Finanziamento) è corrisposto soltanto nel caso in cui, a seguito della Perdita d’Impiego Involontaria, la Disoccupazione perduri per almeno 60 giorni dopo la Data del Sinistro. Un ulteriore |
Indennizzo, sempre pari ad una Rata del Finanziamento, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione che persistono nel corso della durata di efficacia dell’assicurazione.
All’Indennizzo si applicano i seguenti massimali:
- Euro 1.200,00 per ogni rata indennizzata;
- massimo 9 rate consecutive indennizzate, nel caso per il medesimo Sinistro lo stato di Disoccupazione continui ininterrottamente e consecutivamente per più periodi di 30 giorni;
- massimo 36 rate indennizzate in totale nell’arco dell’intera durata dell’assicurazione, in caso di più Sinistri successivi per Perdita d’Impiego Involontaria.
- I massimali suddetti si applicano cumulativamente a tutte le assicurazioni LUCKY stipulate da uno stesso Assicurato con la Società a protezione dei Finanziamenti stipulati col Contraente, pendenti alla Data del Sinistro. Pertanto, anche in caso di pluralità di assicurazioni LUCKY, l’importo massimo versato dalla Società per ciascun periodo di 30 giorni di Disoccupazione non potrà superare il massimale indicato al precedente punto, ed il numero di Rate indennizzate non potrà mai superare quanto indicato ai precedenti punti.
Non sono indennizzabili i periodi di Disoccupazione successivi alla data di cessazione dell’assicurazione:
- per naturale scadenza delle garanzie;
- a seguito del diritto di recesso dal contratto;
- a seguito di anticipata estinzione totale del Finanziamento;
- per qualsiasi altra causa.
In caso di Sinistro occorso a Lavoratori Dipendenti (Privati o Pubblici) assunti con contratto a tempo determinato, il diritto al percepimento dell’Indennizzo cessa alla data di scadenza del contratto di lavoro originariamente prevista e, conseguentemente, non verranno indennizzate le Rate relative al periodo successivo all’originaria data di scadenza del contratto di lavoro, anche in caso di persistenza, oltre tale data, della Disoccupazione.
Surroga:
la Società rinuncia al diritto di surroga ex Art. 1916 c.c., salvo il caso di xxxx, verso tutti i conviventi dell’Assicurato.
Cessione dei diritti:
l’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla Copertura di cui alla presente polizza.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, tramite le seguenti modalità: via posta anche A.R. da indirizzare a: HDI Italia S.p.A. c/o AXA France IARD (Ufficio Sinistri) – Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx Via fax: 00-00000000 Via e-mail: xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata anche utilizzando un apposito modulo di denuncia Sinistro messo a disposizione dalla Società, reperibile ai recapiti sopra indicati. |
Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese: la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Assistenza a Financial Insurance Company Limited, Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX). | |
Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Per il pagamento del premio non sono previste forme di frazionamento diverse da annuale. |
Rimborso | In caso di recesso, la Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, mette a disposizione dell’Assicurato, sul conto corrente bancario a lui intestato, il premio versato al netto di Euro 10,00 a titolo di spese amministrative. |
Anche in caso di recesso annuale l’Assicurato ha diritto alla restituzione delle annualità di premio imponibile pagato e non goduto, in proporzione agli anni mancanti alla scadenza delle coperture assicurative e sempre mediante versamento sul conto corrente a lui intestato, al netto di Euro 10,00 a titolo di spese amministrative. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | È previsto il diritto del contraente di recedere dal rapporto entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della scheda di adesione. Inoltre, L’Assicurato può recedere dal rapporto contrattuale entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della Scheda di adesione. Al fine di esercitare il diritto di recesso l’Assicurato deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx), contenente gli elementi identificativi del contratto, con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione, indirizzata al seguente recapito: HDI Italia S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 - Xxxxxx Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato (previa consegna dell’originale della Scheda di adesione), sul conto corrente bancario a lui intestato, il Premio imponibile versato al netto di € 10,00 a titolo di spese amministrative. L’Assicurato può altresì recedere annualmente dall’assicurazione, con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza annuale, con diritto alla restituzione delle annualità di Premio imponibile pagato e non goduto al netto di € 10,00 a titolo di spese amministrative. Il recesso deve essere effettuato con le modalità di cui sopra. Il rimborso del Premio imponibile pagato e non goduto, mediante versamento sul conto corrente intestato all’Assicurato, avverrà in proporzione degli anni mancanti alla scadenza delle coperture assicurative. |
Risoluzione | Le Coperture si estinguono anticipatamente rispetto alla data di naturale scadenza, alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: - morte dell’Assicurato; - liquidazione dell’Indennizzo previsto per il caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia; - esercizio del diritto di recesso da parte dell’Assicurato; - estinzione anticipata totale del Finanziamento da parte dell’Assicurato, a meno che lo stesso richieda il mantenimento delle Coperture assicurative. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto ai correntisti della Banca Distributrice che abbiano stipulato un finanziamento con essa e che siano lavoratori dipendenti privati o pubblici. |
Quali costi devo sostenere? |
costi di intermediazione: il contratto prevede dei costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) pari al 54,81% del premio netto di polizza, di cui costi di intermediazione pari al 49% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: • A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx |
• A mezzo fax 02/00000000 • A mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Irrituale: le controversie di natura medica possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio medico, risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.