LAVORO DOMESTICO Accordo di rinnovo 16 gennaio 2023
LAVORO DOMESTICO Accordo di rinnovo 16 gennaio 2023
Verbale per la determinazione dei minimi retributivi del lavoro domestico a far data dal 1° gennaio 2023 Costituzione delle parti
Il 16.1.2023, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è riunita, in videoconferenza, la Commissione nazionale prevista dal C.C.N.L. “Lavoro Domestico” (stipulato in data 8.9.2020) a seguito di formale richiesta pervenuta a questo Ufficio in data 2.12.2022, per procedere alla determinazione dei minimi retributivi del lavoro domestico a far data dall’1.1.2023
tra:
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresentato dal Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, affiancato dai funzionari;
- Fidaldo;
- Domina;
- Federcolf; e
- Filcams Cgil;
- Fisascat Cisl;
- Uiltucs;
si è sottoscritto il presente Verbale di Riunione.
Determinazione dei minimi retributivi a far data dall’1.1.2023
In applicazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del citato C.C.N.L. del settore Domestico, l'incontro odierno fa seguito ai precedenti incontri che hanno avuto luogo il 19.12.2022 e il 3.1.2023.
Nel corso degli incontri precedenti, le Parti si sono ampiamente confrontate sulla necessità di riconoscere l'incremento delle retribuzioni minime contrattuali e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, anche in considerazione del sensibile incremento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai così come attualmente rilevato dall'Istat.
Se da una parte le Associazioni Datoriali hanno manifestato la preoccupazione di far ricadere fin
dall’1.1.2023 oneri eccessivi sui datori di lavoro domestico, proprio per effetto dell'eccezionale incremento rilevato dall'Istat negli ultimi mesi, dall'altra le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito la necessità di assicurare adeguati livelli retributivi ad una platea di lavoratrici e lavoratori già di per sé particolarmente fragili e che devono fronteggiare il costante aumento del costo della vita.
Nel corso del confronto odierno, le Parti - dopo aver riassunto il contenuto delle valutazioni che hanno operato, nei giorni scorsi, in merito alle possibili misure e decorrenze degli incrementi retributivi - hanno manifestato, pur ribadendo ciascuna le proprie proposte su cui non è intervenuto diverso accordo, di preferire il ricorso alla variazione periodica della retribuzione minima nella misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'Istat, per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali, e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e
dell'alloggio, a far data dall’1.1.2023, così come espressamente previsto dal richiamato art. 38 del C.C.N.L. “Lavoro Domestico”.
Con l'occasione, le Parti ribadiscono la richiesta che possa essere avviato un confronto con i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per valutare, in maniera condivisa, possibili misure da
adottare a sostegno di questo settore, anche in considerazione di quanto previsto nel Piano nazionale per il contrasto al lavoro sommerso recentemente approvato dal Ministro nell'ambito delle riforme del PNRR.
All'esito della riunione odierna, la Commissione approva la tabella predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai minimi retributivi per il Lavoro Domestico, con decorrenza dall’1.1.2023, allegata al presente Verbale di cui costituisce parte integrante.
Retribuzioni minime contrattuali determinate ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.L. - Decorrenza 1.1.2023
Lavoro Domestico
Liv. | Tab. A | Tab. B | Tab. C | Tab. D | ||
Lavoratori conviventi, art. 14, comma 1, lett. a) | Lavoratori di cui all'art. 14, comma 2 | Lavoratori non conviventi art. 14, comma 2, lett. b) | Assistenza notturna, art. 10 | |||
Valori mensili | Indennità | Valori mensili | Valori orari | Valori mensili | ||
Autosufficienti | Non autosufficienti | |||||
Liv. Unico | ||||||
A | 725,19 | 5,27 | ||||
AS | 857,06 | 6,21 | ||||
B | 922,98 | 659,27 | 6,58 | |||
BS | 988,90 | 692,25 | 6,99 | 1.137,23 | ||
C | 1.054,85 | 764,74 | 7,38 | |||
CS | 1.120,76 | 7,79 | 1.288,87 | |||
D | 1.318,54 | 194,98 | 8,98 | |||
DS | 1.384,46 | 194,98 | 9,36 | 1.592,17 |
Segue
Liv. | Tab. E | Tab. F | Tab. G | |||
Presenza notturna, art. 11 | Indennità (valori giornalieri) | Lavoratori di cui art. 14, comma 9 | ||||
Valori mensili | pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità vitto e alloggio | Valori orari | |
Liv. Unico | ||||||
A | 761,45 | |||||
AS | ||||||
B | ||||||
BS | 2,26 | 2,26 | 1,95 | 6,47 | ||
C | ||||||
CS | 8,36 | |||||
D |
DS | 10,09 | |||||
Segue
Liv. | Tab. H | Tab. I | Tab. L | |||
Indennità art. 34, comma 3 | Indennità art. 34, comma 4 | Indennità art. 34, comma 7 | ||||
Valori mensili | Valori mensili lavoratori tab. B | Valori orari | Valori mensili | Valori orari | Valori mensili | |
Liv. Unico | ||||||
A | ||||||
AS | ||||||
B | 8,99 | |||||
BS | 130,05 | 91,12 | 0,79 | 11,24 | ||
C | ||||||
CS | 112,34 | 0,66 | 11,24 | |||
D | ||||||
DS | 112,34 | 0,66 |
Variazione Indice Istat = 11,5%