Sintesi contrattuale del CCNL “Settori del Commercio”
Sintesi contrattuale del CCNL “Settori del Commercio”
(quale strumento di lavoro, si riportano gli aspetti caratterizzanti il CCNL.
Per tutto quanto non previsto si rinvia al CCNL. Tale sintesi non sostituisce il CCNL.)
Tabella 1: Note generali
AMBITO D’APPLICAZIONE DEL CCNL E LIMITI NUMERICI | |
Dal 01/01/2017 al 31/12/2019 | |
Parti stipulanti datoriali | ANPIT, UNICA, CONFIMPRENDITORI, CIDEC |
Parti stipulanti sindacali | CISAL, CISAL Terziario |
Sfera d’applicazione: Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dipendenti delle Aziende, nelle diverse forme societarie, che operano nei settori del Commercio, sia al dettaglio che all’ingrosso, ivi comprese le relative attività ausiliarie (lavorazione, preparazione, confezionamento, collocamento e marketing operativo) e il Commercio per corrispondenza e/o elettronico (online). Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Xxxxx, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di “stage”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative. |
SEZIONE ECONOMICA
Tabella 2: Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro (art. 181).
Livello | P.B.N.C.M.* fino al 30/04/2016 (previgente CCNL) | P.B.N.C.M.* dal 1° maggio 2016 | P.B.N.C.M.* dal 1° maggio 2017 | P.B.N.C.M.* dal 1° maggio 2018 |
Q | 2.284,12 | 2.343,82 | 2.403,51 | 2.463,21 |
A | 1.965,83 | 2.020,96 | 2.076,08 | 2.131,21 |
B1 | 1.711,20 | 1.761,96 | 1.812,71 | 1.863,47 |
B2 | 1.541,44 | 1.588,10 | 1.634,75 | 1.681,41 |
B3 | 1.392,91 | 1.431,96 | 1.471,01 | 1.510,05 |
C | 1.265,59 | 1.300,67 | 1.335,75 | 1.370,83 |
D1 | 1.159,50 | 1.190,67 | 1.221,85 | 1.253,02 |
D2 | 1.074,62 | 1.101,96 | 1.129,30 | 1.156,64 |
E | 1.010,96 | 1.030,96 | 1.050,96 | 1.070,96 |
O.V. 1° | 1432,30 | 1462,30 | 1492,30 | 1522,30 |
O.V. 2° | 1298,62 | 1323,62 | 1348,62 | 1373,62 |
O.V. 3° | 1184,03 | 1206,03 | 1228,03 | 1250,03 |
NOTA BENE:
* L’importo della P.B.N.C.M. è comprensivo dell’ex indennità di contingenza.
Mensilità Contrattuali: 13
Divisore Giornaliero: 26
Divisore Orario: 173, con orario settimanale di 40 ore e 195, con orario settimanale di 45 ore
Tabella 3: Nuova Indennità di Mancata Contrattazione (art. 183)
Livello | VM della Nuova Indennità di Mancata Contrattazione* |
Q | 140,00 |
A | 121,00 |
B1 | 106,00 |
B2 e Op. Vendita di 1a | 96,00 |
B3 e Op. Vendita di 2 a | 86,00 |
C e Op. Vendita di 3 a | 78,00 |
D1 | 71,00 |
D2 | 66,00 |
E | 61,00 |
Assenze | Correttivo H |
0 | 1,00 |
1 | 0,80 |
2 | 0,63 |
3 | 0,47 |
4 | 0,33 |
5 | 0,21 |
6 | 0,11 |
7 | 0,10 |
Da 8° in poi | 0,00 |
NOTA BENE:
* L’’importo della NIMC, indicato nella tabella 3 che precede, è contrattualmente spettante a tutti i lavoratori in forza nel mese di competenza per 12 mensilità all’anno. Essa è erogata in base dell’effettiva presenza al lavoro e si ottiene moltiplicando il valore VM per il correttivo H in base ai giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula:
NIMC= VM x H
La NIMC, essendo condizionata e variabile, è già comprensiva di tutto quanto legalmente dovuto per retribuzione differita e, quindi, è ininfluente nella determinazione della tredicesima mensilità e dell’indennità di ferie, e non sarà utile ai fini del calcolo del TFR dovuto.
L’indennità sarà spettante solo in caso di mancata contrattazione di secondo livello e decade dall'ultimo giorno del mese antecedente alla decorrenza dei benefici della contrattazione di secondo livello.
Xxxx apprendisti non è dovuta l’indennità di mancata contrattazione.
Tabella 4: Elemento Perequativo Mensile Regionale* (art. 182)
Liv. | Lombardia | Liguria | Trentino AA | Lazio | Toscana | Xxxxxx Xxxxxxx | Friuli Ven. Giulia | Umbria | Valle d’Aosta | Piemonte |
Q | 166,00 | 157,00 | 156,00 | 152,00 | 148,00 | 135,00 | 129,00 | 121,00 | 121,00 | 114,00 |
A | 143,00 | 135,00 | 134,00 | 131,00 | 128,00 | 117,00 | 111,00 | 105,00 | 105,00 | 98,00 |
B1 | 125,00 | 118,00 | 117,00 | 114,00 | 112,00 | 102,00 | 97,00 | 92,00 | 92,00 | 86,00 |
B2 e Op1 | 113,00 | 107,00 | 106,00 | 103,00 | 101,00 | 92,00 | 88,00 | 83,00 | 83,00 | 77,00 |
B3 e Op2 | 102,00 | 97,00 | 96,00 | 94,00 | 92,00 | 84,00 | 80,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 |
C e Op3 | 93,00 | 88,00 | 88,00 | 86,00 | 84,00 | 76,00 | 73,00 | 68,00 | 68,00 | 64,00 |
D1 | 86,00 | 81,00 | 81,00 | 79,00 | 77,00 | 70,00 | 67,00 | 63,00 | 63,00 | 59,00 |
D2 | 80,00 | 76,00 | 75,00 | 73,00 | 71,00 | 65,00 | 62,00 | 58,00 | 58,00 | 55,00 |
E | 75,00 | 71,00 | 71,00 | 69,00 | 67,00 | 62,00 | 58,00 | 55,00 | 55,00 | 52,00 |
Liv. | Veneto | Marche | Abruzzo | Sicilia | Puglia | Campania | Sardegna | Calabria | Basilicata | Molise |
Q | 92,00 | 68,00 | 44,00 | 43,00 | 39,00 | 35,00 | 32,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
A | 80,00 | 59,00 | 38,00 | 37,00 | 33,00 | 30,00 | 28,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
B1 | 70,00 | 51,00 | 33,00 | 33,00 | 29,00 | 26,00 | 24,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
B2 e Op1 | 63,00 | 46,00 | 30,00 | 30,00 | 26,00 | 24,00 | 22,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
B3 e Op2 | 57,00 | 42,00 | 27,00 | 27,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
C e Op3 | 52,00 | 38,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
D1 | 48,00 | 35,00 | 23,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 | 17,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
D2 | 44,00 | 33,00 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
E | 42,00 | 31,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
NOTA BENE:
* All’importo della P.B.N.C.M., della tabella 2 che precede, si deve aggiungere l’Elemento Perequativo Regionale, introdotto per recuperare il differenziale del costo della vita tra le varie Regioni il quale è superiore al 30%. Esso è un elemento fisso della retribuzione ed è dovuto per 13 mensilità.
Tabella 5: Maggiorazioni Orarie per il lavoro straordinario (art. 188).
a) Descrizione dello straordinario | b) Maggiorazione per Straordinario Prolungato | c) Maggiorazione per Straordinario Spezzato | |||||
Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | ||
A | Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali | 14% | 17% | 20% | 17% | 20% | 23% |
B | Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali | 17% | 20% | 23% | 20% | 23% | 26% |
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | - | - | 23% | 26% | 29% |
D | In regime diurno in giorno festivo | - | - | - | 25% | 28% | 31% |
E | In regime notturno* in giorno feriale | 22% | 25% | 28% | 25% | 28% | 31% |
F | In regime notturno* in giorno di riposo | - | - | - | 28% | 31% | 34% |
G | In regime notturno* in giorno festivo | - | - | - | 30% | 33% | 36% |
* per lavoro notturno si intende quello prestato dalle ore 23:00 alle 6:00.
NOTA BENE: Tutte le predette maggiorazioni sono già comprensive della quota parte per le retribuzioni differite e per il T.F.R. e, pertanto, sono ininfluenti ai fini della determinazione delle stesse.
Tabella 6: Maggiorazioni Orarie per il lavoro straordinario con riposo compensativo (art. 189).
a) Descrizione dello straordinario con permesso/riposo compensativo | b) Maggiorazione per Straordinario Prolungato | c) Maggiorazione per Straordinario Spezzato | |||||
Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | ||
A | Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario normale di lavoro | 3% | 6% | 9% | 6% | 9% | 12% |
B | Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario normale di lavoro | 6% | 9% | 12% | 9% | 12% | 15% |
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | - | - | 12% | 15% | 18% |
D | In regime diurno in giorno festivo | - | - | - | 14% | 17% | 20% |
E | In regime notturno in giorno feriale | 11% | 14% | 17% | 14% | 17% | 20% |
F | In regime notturno in giorno di riposo | - | - | - | 17% | 20% | 23% |
G | In regime notturno in giorno festivo | - | - | - | 19% | 22% | 25% |
H | In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore (per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario) | Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% |
NOTA BENE: Tutte le predette maggiorazioni sono già comprensive della quota parte per le retribuzioni differite e per il T.F.R. e, pertanto, sono ininfluenti ai fini della determinazione delle stesse.
In riferimento alle tabelle 5 e 6 si precisa che:
- Con “Preavviso Normale” si intende la prestazione che sia richiesta con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi.
- Con “Richiesta Tempestiva” si intende la prestazione che sia richiesta con un preavviso di soli 2 o 3 giorni lavorativi.
- Con “Richiesta Urgente” si intende la prestazione che sia richiesta con un preavviso inferiore a 2 giorni lavorativi.
Tabella 7: Sintesi delle Maggiorazioni per ore ordinarie lavorate in turni periodici (art. 193)
Descrizione del turno | Maggiorazione nel “5 + 2” | Maggiorazione nel “6 + 1” | Maggiorazione nel turno “H24: 6 +1 +1” |
Diurno feriale (art. 120) | - | - | 6% |
Notturno feriale | 11% | 11% | 12% |
Diurno festivo | - | 10% | 11% |
Notturno di sabato | - | 14% | 15% |
Notturno festivo | - | 16% | 17% |
NOTA BENE: Tutte le predette maggiorazioni sono già comprensive della quota parte per le retribuzioni differite e per il T.F.R. e, pertanto, sono ininfluenti ai fini della determinazione delle stesse.
Tabella 8: Durata e Suddivisione in periodi dell’Apprendistato Professionalizzante (Art. 93)
Inquadramento Finale | Durata Primo Periodo | Durata Secondo Periodo | Durata Totale |
A | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
B1 | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
B2 e Op. di Vendita di 1a Cat. | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
B3 e Op. di Vendita di 2a Cat. | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
C | 16 mesi | 16 mesi | 32 mesi |
D1 | 15 mesi | 15 mesi | 30 mesi |
D2 | 14 mesi | 14 mesi | 28 mesi |
Nel primo periodo di cui sopra, l’inquadramento, e la corrispondente retribuzione, sarà di due livelli inferiori rispetto a quella prevista per l’inquadramento finale.
Nel secondo periodo, l’inquadramento, e la corrispondente retribuzione, sarà di un livello inferiore rispetto al predetto inquadramento finale.
Xxxxx inteso che l’apprendista con qualifica finale al livello D2 permarrà al livello E anche nel secondo periodo.
SEZIONE NORMATIVA
Tabella 9: Classificazione unica. Autonomie, Responsabilità e Competenze.. Art. 173
Autonomie | Responsabilità | Competenze richieste | Titolo del livello | Livello e Parametro |
Elevata ed Estesa: ▪ Rappresentativa ▪ Gestionale ▪ Organizzativa ▪ Funzionale | Gestionali Estese | Autonome gestionali aziendali o intersettoriali, con Rappresentanza | Direttore di Azienda o d’importante Settore | Quadro |
Elevata ed Estesa: ▪ Gestionale ▪ Organizzativa ▪ Funzionale | Gestionali Estese | Autonome gestionali aziendali o intersettoriali, senza Rappresentanza | Direttore di Settore Aziendale | Impiegato Direttivo A |
Estesa: ▪ Organizzativa ▪ Funzionale | Elevate Gestionali | Elevate multisettoriali | • Capo Servizio (Responsabile di più Uffici) • Capo Settore (Responsabile di più Reparti) | Impiegato Direttivo B1 |
▪ Organizzativa ▪ Funzionale | Gestionali Articolate | Elevate plurisettoriali | • Capo Ufficio • Capo Reparto | B2 |
Funzionale | Gestionali Semplici | Specialistiche plurisettoriali | Gestore con responsabilità del risultato (dell’intero gruppo o squadra specialistica coordinata) | B3 |
Elevata Professionale | Elevata settoriale complessa e di Coordinamento organizzativo | Elevate specialistiche plurisettoriali | Impiegato di Elevato Concetto | B3 |
Lavoratore Altamente Specializzato |
(Professionale) | ||||
Professionale | Elevata settoriale e di Coordinamento organizzativo (Professionale) | Specialistiche Settoriali | Impiegato di Concetto | C |
Lavoratore Specializzato | ||||
Elevata Esecutiva | Autonoma Settoriale (Professionale) | Qualificate Settoriali | Impiegato Qualificato | D1 |
Lavoratore Qualificato | ||||
Esecutiva | Ottempera disposizioni settoriali | Attuative complesse | Impiegato Elevato Ordine | D2 |
Lavoratore Comune Settoriale | ||||
Esecutore | Ottempera semplici disposizioni | Semplici e generiche | Impiegato d’Ordine | E |
Lavoratore Generico |
Tabella 10: Classificazione del Personale. Artt. 176 e 177
DECLARATORIE* | |
Quadri | Il Direttore con autonome competenze gestionali aziendali o intersettoriali che, con le caratteristiche di cui all’art. 167 del presente CCNL, con elevata ed estesa Autonomia Rappresentativa, Gestionale, Organizzativa e Funzionale, in Azienda o Settore di adeguata dimensione e particolare complessità operativa, con delega di firma, abbia poteri decisionali nella conduzione e/o coordinamento di risorse umane e materiali con responsabilità gestionale, anche nei confronti di terzi. |
Livello A | L’Impiegato Direttivo con autonome competenze gestionali aziendali o intersettoriali, che con elevata ed estesa Autonomia Gestionale, Organizzativa e Funzionale, opera in mansioni di alto contenuto professionale con un contributo al generale andamento dell'attività. Egli, essendo in possesso delle necessarie elevatissime competenze intersettoriali, comunque acquisite, al fine di realizzare gli obiettivi aziendali, svolge con continuità compiti di gestione, sovrintendenza, conduzione, coordinamento e controllo dei relativi responsabili sottoposti. Gestisce le necessarie risorse e, nell’ambito delle funzioni delegate, assicura l’efficienza e i risultati dell’intera area coordinata. Nei settori coordinati, normalment e opera anche con specifiche deleghe di poteri e di firma. Risponde direttamente al Legale Rappresentante o al vertice tecnico, amministrativo o commerciale dell’Azienda. |
Livello B1 | - Il Capo Servizio o Settore con le necessarie elevate competenze, in condizioni di Estesa Autonomia Organizzativa e Funzionale, con specifica collaborazione ed eventuali deleghe di poteri, svolga attività che richiedono ampie conoscenze d’area, comunque acquisite, esercitando elevate funzioni gestionali, organizzative e di coordinamento. Ha responsabilità e controllo sui Responsabili e Lavoratori sottoposti, garantendo i risultati del Servizio o Settore coordinati. In autonomia, può gestire i contatti esterni (clienti, fornitori, banche, Enti), dando soluzione ai problemi gestionali, organizzativi, tecnici e amministrativi. Fa riferimento e risponde al Responsabile apicale di settore o aziendale. - Il Lavoratore in Mobilità Verticale destinatario del livello A, nei primi 18 mesi d’inserimento formativo nella mansione. - Il Lavoratore di Prima assunzione destinatario del livello A, nei primi 32 mesi d’inserimento formativo nella mansione. |
Livello B2 | - Il Capo Ufficio o il Capo Reparto con elevate competenze plurisettoriali che, in condizioni di Autonomia Organizzativa e Funzionale, con specifica collaborazione, nelle aree coordinate, svolge attività che richiedono particolari conoscenze ed elevatissima esperienza, comunque acquisita. Coordina il gruppo dei propri sottoposti, con responsabilità della loro formazione, della disciplina del lavoro e dei risultati complessivi dell’intero gruppo di lavoro. - Il Lavoratore in Mobilità Verticale destinatario del livello B1, nei primi 16 mesi d’inserimento formativo nella mansione. - Il Lavoratore di Prima assunzione destinatario del livello B1, nei primi 30 mesi d’inserimento formativo nella mansione. |
Livello B3 | - L’Impiegato di “Elevato Concetto” con competenze specialistiche plurisettoriali e che, con specifica collaborazione, presta la sua opera in Autonomia Funzionale. Nel gruppo/squadra coordinato è il responsabile che, con adeguata iniziativa, gestisce e forma sottoposti specializzati, avendo responsabilità diretta della disciplina del lavoro, della loro formazione e dei risultati complessivamente conseguiti. - L’Impiegato di “Elevato Concetto” che, con elevate competenze specialistiche plurisettoriali, in Autonomia Professionale, avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando procedure operative complesse relative ai sistemi tecnici, produttivi, commerciali o amministrativi adottati svolge, anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze organizzative, merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali. Appronta i conseguenti interventi operativi procedurali e risponde dei propri risultati. - Il Lavoratore “Altamente Specializzato” che nell’ambito delle proprie mansioni, con elevate competenze specialistiche plurisettoriali, in Elevata Autonomia Professionale, con specifica collaborazione ed adeguata iniziativa, sceglie procedure, l’impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definendo i parametri di lavoro secondo i criteri di economicità, buona tecnica e di rispetto delle norme vigenti. Essendo in possesso di elevate ed estese conoscenze tecniche settoriali, svolge complessi interventi e/o servizi, con responsabilità del risultato atteso. |
- Il Lavoratore in Mobilità Verticale destinatario del livello B2, nei primi 14 mesi d’inserimento formativo nella mansione. - Il Lavoratore di Prima assunzione destinatario del livello B2, nei primi 28 mesi d’inserimento formativo nella mansione. | |
Livello C | - L’Impiegato di “Concetto” e Coordinatore, in possesso di estese competenze specialistiche settoriali che, con specifica collaborazione e nell’ambito delle proprie mansioni, opera con Autonomia Professionale e con adeguata iniziativa, al fine di garantire i risultati richiesti. Ha padronanza dei programmi gestionali e applica procedure operative complesse, relative al sistema tecnico, produttivo, commerciale o amministrativo adottato nello specifico ambito di competenza. E’ incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti che richiedono specialistiche conoscenze tecniche, produttive, merceologiche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali, approntando i conseguenti interventi operativi. - Il Lavoratore “Specializzato” e Coordinatore che, con specifica collaborazione e adeguata iniziativa, nell’ambito delle proprie mansioni, opera in Autonomia Professionale, sceglie procedure di lavoro e l’impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature e utensili, definendo i parametri di lavoro secondo i criteri di soddisfazione del Cliente, di economicità, buona tecnica e di rispetto delle norme aziendali vigenti, anche riferite alla qualità, sicurezza, igiene eccetera. Svolge complessi interventi e/o servizi, con responsabilità del risultato richiesto. - Il Lavoratore in Mobilità Verticale destinatario del livello B3, nei primi 12 mesi d’inserimento formativo nella mansione. - Il Lavoratore di Prima assunzione destinatario del livello B3, nei primi 22 mesi d’inserimento formativo nella mansione. |
Livello D1 | - L’Impiegato “Qualificato” (Tecnico, Amministrativo o Commerciale) che, con specifica collaborazione, opera in Elevata Autonomia Esecutiva. Per la propria qualificata esperienza e competenza, sceglie soluzioni e svolge, con personale responsabilità, mansioni specialistiche settoriali e relative operazioni complementari, anche di vendita. Risponde al proprio Responsabile. - Il Lavoratore “Qualificato” che, a fronte di richieste e/o interventi, anche calendarizzati, in Elevata Autonomia Esecutiva, svolge mansioni qualificate che comportino particolari conoscenze tecniche plurisettoriali ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite. Per l’elevata conoscenza del prodotto, ne cura la preparazione, la presentazione e la vendita, sempre operando nel rispetto delle disposizioni aziendali e legali riferite al settore di attività. - Il Lavoratore “Qualificato” che, individua guasti ed effettua riparazioni, manutenzioni elettriche, idrauliche o meccaniche o la messa a punto di apparati, macchine o impianti, rispondendo al Responsabile Apicale di settore. - Il Lavoratore in Mobilità Verticale destinatario del livello C, nei primi 10 mesi d’inserimento formativo nella mansione. - Il Lavoratore di Prima assunzione destinatario del livello C, nei primi 20 mesi d’inserimento formativo nella mansione. |
Livello D2 | - L’Impiegato di “Elevato Ordine” che, con le competenze richieste dalla natura del lavoro e specifica collaborazione, svolge in condizioni di Autonomia Esecutiva uno o più lavori che richiedono competenze, acquisite anche mediante prolungata esperienza nel settore in cui opera, e garantisce il raggiungimento del risultato. Risponde al Capo Ufficio, o Capo Servizio, o al Coordinatore o ad altro Lavoratore inquadrato a livello superiore. - Il Lavoratore “Comune Settoriale” che, con specifica esperienza e collaborazione, in condizioni di Autonomia Esecutiva, svolge compiti operativi anche di vendita, per i quali siano richieste normali conoscenze teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite. Risponde al Coordinatore di settore o ad altro Lavoratore inquadrato a livello superiore. - Il Lavoratore in Mobilità Verticale destinatario del livello D1, nei primi 8 mesi d’inserimento formativo nella mansione. - Il Lavoratore di Prima assunzione destinatario del livello D1, nei primi 16 mesi d’inserimento formativo nella mansione. |
Livello E | - L’Esecutore “d’Ordine” o “Generico” che, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute e sotto la direzione o il controllo, anche documentale o remoto, di altro responsabile, svolge mansioni pratiche semplici, d’ordine ed esecutive, anche articolate su più esemplificazioni professionalmente omogenee di pari livello. Opera anche con l’uso di normali macchine e/o apparecchiature. È in possesso di formazione specifica o adeguata esperienza pratica. - Il Lavoratore in Mobilità Verticale destinatario del livello D2, nei primi 6 mesi d’inserimento formativo nella mansione. - Il Lavoratore di Prima assunzione destinatario del livello D2, nei primi 12 mesi d’inserimento formativo nella mansione. |
Op. di 1° Cat. | Il Lavoratore “Capo Ufficio” che, oltre ad avere le caratteristiche richieste dalla Declaratoria del livello B2 e dell'Operatore di Vendita di Seconda categoria, gestisce, coordina e forma gruppi di altri Operatori di Vendita, con responsabilità diretta dei loro risultati. |
Op. di 2° Cat. | Il Lavoratore “Gestore con responsabilità del risultato” che, oltre ad avere le richieste capacità e mansioni previste dalla Declaratoria del livello B3, è assunto stabilmente dall’Azienda con l'incarico prevalente di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, anche effettuando il collocamento dei prodotti e/o servizi per i quali ha avuto incarico. Provvede a fornire all’Azienda gli elementi per la stipulazione dei preventivi in base alle richieste dei Clienti e alle disposizioni datoriali ricevute. Mantiene i rapporti commerciali e di servizio con i Clienti. È responsabile di un gruppo di Operatori di Vendita di livello inferiore, rispondendo del risultato complessivo. |
Op. di 3° Cat. | Il Lavoratore “Impiegato di Xxxxxxxx, anche Coordinatore” che, oltre ad avere le richieste capacità e mansioni previste dalla Declaratoria del livello C, è assunto stabilmente dall’Azienda con l'incarico prevalente di collocare i prodotti, beni e servizi offerti dalla medesima. Può coordinare organizzativamente altri Lavoratori, al fine di assicurare o favorire il raggiungimento degli obiettivi di vendita. |
* NOTA BENE: per le esemplificazioni ed i profili si rinvia agli artt. 176 e 177 del CCNL.
Tabella 11: Disciplina per i Quadri. Artt. 167 - 172
DISCIPLINA PARTICOLARE PER I QUADRI | |
Orario a tempo parziale | Assunzione a tempo indeterminato parziale senza il limite orario minimo mensile. L’orario di lavoro con contratto sino a 30 ore mensili si articolerà, salvo diverso accordo tra le Parti, in giornate lavorative di almeno 4 ore. |
Formazione e aggiornamento | Le aziende favoriranno l’accesso dei Quadri a specifici corsi di formazione per le materie di loro diretta competenza. |
Assegnazione della qualifica | L’assegnazione al Lavoratore dipendente delle mansioni superiori di Quadro, che non siano avvenute in sostituzione di Lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diventa definitiva quando si sia protratta per il termine previsto dalla Legge. Nel caso in cui lo svolgimento delle mansioni di Quadro sia frazionato e/o ricorrente, l’assegnazione della qualifica, sempre ad esclusione della sostituzione di altro Quadro assente con diritto di conservazione del posto, diverrà definitiva quando si sia complessivamente protratta per 12 (dodici) mesi di effettivo lavoro nell’arco dell’ultimo triennio. |
Assistenza sanitaria integrativa e assicurativa | Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale ed Assicurazione sulla Vita istituite presso l’EN.BI.C.. |
Polizza assicurativa | Polizza assicurativa o forme equivalenti per la copertura, nei limiti dei massimali previsti, di spese di assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali, connessi all’esercizio delle proprie funzioni, per cause non dipendenti da colpa grave o dolo; rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nell’esercizio delle proprie funzioni. |
Tabella 12: Istituti contrattuali.
Definizioni Artt. 33 e 173 | Sono stati definiti i termini contrattualmente utilizzati relativi: - alla parte economica; - al “Datore di Lavoro” e al “Lavoratore; - ai “giorni” e ”giorni lavorabili”; - alla “Classificazione del personale”. |
Scatti di anzianità Art. 186 | Il dipendente ha diritto a 10 scatti triennali. L’anzianità di servizio decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di assunzione. All’occasione del nuovo scatto, l’importo va sommato agli scatti precedentemente maturati. Viene corrisposto il 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio. Gli importi degli scatti, per ciascun livello d’inquadramento, in cifra fissa sono determinati nelle seguenti misure: Livelli Importo del singolo scatto Q 31,00 A 29,50 B1 26,50 B2 25,00 Op. di Vendita di 1° Categoria B3 23,75 Op. di Vendita di 2° Categoria C Op. di Vendita di 3° Categoria 22,50 D1 21,50 D2 21,00 E 20,00 In caso di prima applicazione contrattuale per un’Azienda proveniente da altro CCNL, all’atto del passaggio, il numero e l’importo degli aumenti periodici di anzianità già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato e riparametrato in tredicesimi, qualora nel precedente CCNL fossero previste maggiori mensilità. Dal compiersi del nuovo triennio in poi, i restanti aumenti periodici di anzianità saranno riconosciuti secondo le previsioni del presente articolo. La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la “Retribuzione Mensile Normale” del Lavoratore. Gli scatti d’anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito o altri aumenti contrattuali. |
Tredicesima Art. 143 | In occasione della ricorrenza natalizia l’Azienda corrisponderà una gratifica natalizia o 13° mensilità di importo pari a una Retribuzione Mensile Normale. In caso di servizio inferiore all’anno sarà dovuta nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio; a tal fine le frazioni che superano 14 giorni sono da considerarsi mese intero. Per i contratti a tempo indeterminato la contrattazione di secondo livello o il contratto individuale possono stabilire di erogare la tredicesima in rate mensili per 12 mensilità. |
In caso di prestazione per l’intero orario giornaliero ad almeno 60 km dalla sede di lavoro, o | |
comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un’ora, al Lavoratore spetterà il rimborso | |
delle spese di viaggio e quelle sostenute per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purchè | |
documentate e nei limiti della normalità e autorizzate). | |
Spetterà inoltre quanto segue: | |
a) il rimborso delle spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal | |
Dipendente, nelle Trasferte Italia fino ad un importo massimo giornaliero di € 15,00 (Euro | |
quindici/00); nelle Trasferte Estero fino ad un importo massimo giornaliero di € 25,00 | |
(Euro venticinque/00); entrambi esenti da imposizione contributiva e fiscale; | |
b) la Diaria giornaliera, di cui alla successiva Tabella, avente natura retributiva, che ristora | |
il disagio connesso al lavoro fuori sede, così come l’eventuale prolungamento d’orario | |
per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 (due) ore giornaliere. Oltre tale limite il | |
tempo di viaggio, salvo che il Lavoratore non sia conduttore del mezzo di trasporto (nel | |
qual caso gli spetterà l’intera retribuzione oraria), sarà retribuito con il 70% (settanta per | |
cento) della X.X.X. L’eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di | |
lavoro, purché autorizzato e documentato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni | |
contrattuali. | |
Diaria giornaliera | |
Livello Diaria giornaliera | |
Quadro 45,00 | |
A 39,00 | |
Trasferta Art. 198 | B1 34,00 B2 31,00 |
(modificabilità dell’Istituto | B3 28,00 |
con la contrattazione di secondo livello) | C 25,00 D1 23,00 |
D2 21,00 | |
E 20,00 | |
Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i | |
relativi costi saranno a carico dell’Azienda. | |
Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purché sia stato preventivamente | |
autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura | |
autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi proporzionali | |
(quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle | |
ACI, oltre ad € 0,133/Km a copertura del rischio conseguente ai danni subiti dal mezzo a | |
causa d’incidente. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di | |
costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. | |
Il Lavoratore, salvo esplicita previsione nel Contratto di assunzione, non potrà essere inviato in | |
trasferta all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o | |
produttive. | |
La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di | |
almeno 10 (dieci) giorni. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere | |
corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata | |
dell’invio, il rimborso spese non documentabili e la Diaria giornaliera, con i limiti pari al | |
doppio dell’importo previsto per la trasferta nazionale, di cui ai punti a) e b) che precedono. | |
Trasfertisti Art. 199 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | Si definiscono “trasfertisti” i dipendenti che abitualmente prestano la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno la titolarità del rapporto di lavoro, quando sono contestualmente presenti le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione nel Contratto e/o Lettera d’assunzione di una sede abituale di lavoro; b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente. (Si considera “continua mobilità” e, quindi, “Lavoratore trasfertista” quando egli presta effettivamente la propria opera fuori sede per almeno il 50% del tempo lavorabile nel mese); c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. A tali Lavoratori, indipendentemente dal fatto che essi si siano effettivamente recati in trasferta, sarà riconosciuta una “Diaria Trasfertisti”, per ciascun giorno effettivamente lavorato nel mese, conforme alla seguente Tabella. Tale Diaria sarà soggetta per il 50% al prelievo contributivo e fiscale. |
“Diaria Trasfertisti” in euro Livello Diaria Trasfertisti Quadro 23,00 A 19,90 B1 17,40 B2 15,70 B3 14,10 C 12,80 D1 11,70 D2 10,80 E 10,00 Resta inteso che tale Diaria sarà riconosciuta al Lavoratore Trasfertista (produttori, autisti, Operatori di vendita ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate nei limiti della normalità o aziendalmente definiti. In caso di tempo parziale, la Diaria Trasfertisti dovrà essere proporzionata all’Indice di Prestazione del Lavoratore. Inoltre, al Lavoratore Xxxxxxxxxxxx che presta la sua opera fuori sede sarà riconosciuto, alle medesime condizioni, il rimborso spese non documentabili di cui al punto a) dell’art. 198 che precede. Ai Trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda, sia stato effettivamente svolto e sia stato analiticamente documentato. Quando, per qualsiasi motivo, venisse a cessare la condizione di “trasfertista” cesserà, temporaneamente o definitivamente, anche la relativa indennità. | |
Trasferimento Art. 197 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | Sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Normalmente avviene con il consenso del lavoratore, salvo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il consenso è necessario se l’interessato è eletto a cariche sindacali o genitore di un figlio o equiparato minore di un anno. Il trasferimento prevede un preavviso di almeno 3 mesi e da normalmente diritto a quanto segue: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. |
Distacco Art. 200 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento. |
Reperibilità Art. 201 | Mediante la reperibilità il Lavoratore si rende disponibile all’azienda per sopperire esigenze di lavoro impreviste o imprevedibili. Il lavoratore potrà̀ essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità̀ definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni (fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni). Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità̀. Durante i turni di reperibilità̀, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purché assicuri sempre la raggiungibilità̀. La reperibilità̀ potrà̀ essere richiesta secondo le seguenti articolazioni: - giornaliera: pari a 16 (sedici) ore nei giorni feriali o 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) ore nei giorni di riposo aggiuntivo o festivi/riposi settimanali; - settimanale; - con diversa configurazione concordata tra l’Azienda e il Lavoratore. La reperibilità̀ continuativa settimanale non potrà̀ eccedere una settimana su 4 (quattro) e non dovrà̀ comunque essere richiesta per più̀ di 7 (sette) giorni continuativi. Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità̀, le Aziende riconosceranno al Lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il tempo d’intervento, una specifica indennità̀ giornaliera conforme ai seguenti valori: Indennità di Reperibilità 16 ore di 24 ore di 12 ore di 24 ore di Reperibilità in Reperibilità in Reperibilità in Reperibilità in Livello Giorno Feriale Giorno di Riposo Giorno Festivo o Giorno Festivo o aggiuntivo Riposo Riposo Settimanale Settimanale Quadro € 14,65 € 21,97 € 21,97 € 52,18 A € 12,65 € 18,98 € 18,98 € 45,08 B1 € 10,99 € 16,48 € 16,48 € 39,14 B2 € 9,66 € 14,48 € 14,48 € 34,40 B3 € 8,99 € 13,48 € 13,48 € 32,02 C € 8,32 € 12,49 € 12,49 € 29,66 D1 € 7,66 € 11,49 € 11,49 € 27,28 D2 € 7,19 € 10,79 € 10,79 € 25,62 E € 6,66 € 9,99 € 9,99 € 23,72 Il trattamento di cui sopra è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore, al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, è a disposizione per effettuare tempestivamente un pronto intervento in caso di chiamata da parte dell’Azienda o, nei casi previsti, di un Cliente. Le ore di viaggio, necessario a |
raggiungere il luogo dell'intervento e di rientro, saranno retribuite con la Retribuzione Oraria Normale. Le ore d’intervento effettuato in Reperibilità̀, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento, previo accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi compensativi, e sarà̀ retribuito con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per il lavoro straordinario con riposo compensativo o lavoro straordinario diurno, notturno o festivo. Nel regime di reperibilità̀ sono ammesse le deroghe al riposo giornaliero, con il limite complessivo annuale di 24 (ventiquattro) giorni lavorativi, salvo diverso Accordo di secondo livello. Il tempo di reperibilità̀ può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o settimanale, qualificando così l’eventuale lavoro effettuato. Tale impossibilità all’intervento, quando sia connessa alla sfera privata del lavoratore e impedisca l’esecuzione degli interventi, ancorché giustificata, non determinerà̀ il diritto alla relativa Indennità̀ di Reperibilità̀. | |||||
Pronta Disponibilità Art. 202 | Con Accordo, le Parti (Azienda e R.S.A.) potranno concordare l’obbligo, per i Lavoratori interessati, di prestare la “pronta disponibilità”, a fronte di un’indennità pari al 40% (quaranta per cento) dell’Indennità di Reperibilità prevista per ciascun livello professionale. La “pronta disponibilità” avverrà all’interno di turni periodici, che prevedono tale istituto al di fuori dell’orario ordinario di lavoro del lavoratore, per effettuare interventi sussidiari e/o sostitutivi di un lavoratore in reperibilità, ma eccezionalmente impossibilitato ad effettuare l’intervento richiesto (per malattia, infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate richiedenti l’intervento immediato o complessità dell’intervento che richieda, eccezionalmente, due interventisti). | ||||
Indennità di Cassa Art. 187 | Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, che comporti l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’indennità mensile di cassa e di maneggio di denaro pari a 70,00 € lordi. | ||||
Periodo di prova Art.113 | L’assunzione del Lavoratore con previsione del Periodo o “Patto” di Prova deve risultare da atto scritto, in assenza del quale il Xxxxxxxxxx s’intenderà sin dall’inizio assunto a tempo indeterminato. Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo del Patto di Prova, salvo quanto di seguito previsto. A. Sospensione del Patto di Prova Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il Lavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell’Azienda, purché sia in grado di riprendere il servizio entro il termine complessivo corrispondente al 50% (cinquanta percento) della durata del Patto di Prova, di cui alla colonna 2 della successiva Tabella. Nel caso che precede, le Parti concordano di considerare neutro il periodo conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così superare, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dalla Legge e dal presente CCNL. Durata del Periodo di Prova e dei preavvisi di recesso (vedi seguente punto B) | ||||
Livello | Periodo di prova previsto * | Recesso azienda (vedi punto B2.) * | Preavviso del Lavoratore (vedi punto B3.) * | ||
Quadro, A e B1 | 6 mesi | 3 mesi | 4 settimane | ||
B2 e Op. Vendita di 1a Cat. | 4 mesi | 2 mesi | 3 settimane | ||
B3 e Op. Vendita di 2a Cat. | 3 mesi | 1,5 mesi | 2 settimane | ||
C e Op. Vendita di 3a Cat. | 2 mesi | 1 mese | 2 settimane | ||
D1, D2 e E | 1 mese | 15 giorni | 1 settimana | ||
* di calendario. |
B. Clausola di durata minima del Patto di Prova Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell’effettiva capacità del Lavoratore in prova concordano, a favore del Dipendente, una clausola di durata minima pari al 50% (cinquanta percento) della durata prevista dal presente Contratto per il Patto di prova. Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% (cinquanta percento) del periodo di prova previsto ed entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall’Azienda, senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva (vedi colonna 3 della precedente Tabella). Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il Trattamento di Fine Rapporto, oltre che la retribuzione diretta e differita maturata nel periodo. Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso, ma nel rispetto dell’obbligo di preavviso ridotto, pari a quanto indicato in colonna 4 della precedente Tabella. Anche durante lo svolgimento del Patto di prova, qualora ci sia previsto dalla Contrattazione di secondo livello, il Datore potrà adottare iniziative obbligatorie per la formazione sui diritti e sui doveri del Lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, conformi ai programmi predisposti dall’En.Bi.C., entro il limite di 8 (otto) ore. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione s’intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio. | |
Definizione: qualsiasi periodo in cui il Lavoratore è a disposizione del Datore nell’esercizio della sua | |
attività o delle sue funzioni. Normalmente la durata dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali | |
distribuite su 5 o 6 giorni. | |
Limiti: | |
- Giornaliero: 12 ore, di cui 8 ore di lavoro ordinario e 4 ore di lavoro straordinario e/o straordinario con riposo compensativo e/o Banca delle Ore; | |
- Settimanale: 60 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle | |
Ore), purché entro il limite massimo di 2 settimane al mese; | |
- Mensile: 216 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle | |
Ore); | |
- Semestrale: 1296 (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite di 12 settimane a 60 ore settimanali e le restanti settimane a 48 ore; | |
- Straordinario annuo: 300 ore; | |
- Saldo continuo attivo o passivo nella Banca delle Ore: è fissato dalle Parti nel massimo di 160 | |
ore. | |
Quanto precede, fermo restando il rispetto negli ultimi 12 mesi della Media Mobile di lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi compensativi e della Banca delle Ore di 48 ore settimanali. | |
Esemplificazione dei profili: - Orario giornaliero di lavoro su 5 (cinque) giorni, con turni “5 + 2”: | |
Si realizza normalmente attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi, di | |
Orario di lavoro Artt. 118 – 127 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | norma, dal lunedì al venerdì. - Orario giornaliero di lavoro su 6 (sei) giorni, con turni “6 + 1”: Si realizza normalmente attraverso la prestazione di 6 giornate lavorative di 6,66 ore. - Orario di lavoro (nei servizi H24), con turni di “6 + 1 + 1”: Prevede l’effettuazione di 45,63 “cicli settimanali”, comprensivi delle 4 (quattro) settimane di ferie, ciascuno di 8 (otto) giorni, dei quali 6 (sei) sono lavorati con 8 (otto) ore giornaliere, uno è di riposo e uno è di festività mobile. A compensazione delle maggiori ore lavorabili con tale profilo d’orario (110,24 ore/anno), sarà riconosciuta una maggiorazione della R.M.N. del 6% (sei percento), così come previsto agli artt. 194 e 195. Tale maggiorazione è dovuta per tutti i mesi solari di effettuazione del turno “6+1+1” ed è già comprensiva dei riflessi su ferie, tredicesima e T.F.R. |
Criteri di computo: non si computano nell’orario di lavoro: - Gli eventuali riposi giornalieri intermedi concordati, della durata massima di 10 minuti. - Le soste calendarizzate per pausa pranzo di durata non inferiore a 15 minuti e non superiori a 2 ore. - Il tempo impiegato per recarsi dall’abitazione del Lavoratore alla sede abituale di lavoro o per rientrare dal lavoro all’abitazione. | |
Composizione multiperiodale dell’orario ordinario: si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. | |
Turni avvicendati: Nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Xxxxxxxxxx non potranno rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, Nei servizi di portineria, custodia, cassa e simili, tenuto conto delle esigenze di tutela dei beni, il Lavoratore, salvo gravi e documentati eventi di forza maggiore, non potrà lasciare il proprio posto di lavoro prima dell’arrivo del collega che lo sostituirà, pena la sanzione prevista per l’infrazione disciplinare dell’abbandono del posto di lavoro. |
Clausola elastica: In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecniche o organizzative, nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo Lavoratore la collocazione dell’ordinario orario di lavoro, purché tale variazione sia richiesta con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi e sia contenuta nei limiti del 25% dell’orario e di 20 giorni lavorativi per anno. Al di fuori dei predetti accordi, l’applicazione della presente Clausola Elastica determina il diritto all’Indennità per Clausola Elastica, per le sole ore variate, pari al 5% della Retribuzione Oraria Normale quale ristoro del disagio causato al Lavoratore.
Sospensione: in caso di sospensione inferiore ai 30 minuti, per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore, ha diritto alla normale retribuzione; se invece pari o superiore i 30 minuti, il Datore può porre in libertà il lavoratore con conseguente interruzione della retribuzione.
Lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia: per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, ecc.), la durata del contratto può essere fissata in 45 ore ordinarie, con retribuzione commisurata all’orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro, ma soggetti alla durata massima settimanale. Superato l’orario di 45 ore settimanali, decorrono le seguenti qualificazioni straordinarie:
a) Descrizione dello straordinario | b) Maggiorazione per Straordinario Prolungato | c) Maggiorazione per Straordinario Spezzato | |||||
Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | ||
A | Entro le 8 ore settimanali di straordinario | 14% | 17% | 20% | 17% | 20% | 23% |
B | Oltre le 8 ore settimanali di straordinario | 17% | 20% | 23% | 20% | 23% | 26% |
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | - | - | 23% | 26% | 29% |
D | In regime diurno in giorno festivo | - | - | - | 25% | 28% | 31% |
E | In regime notturno in giorno feriale | 22% | 25% | 28% | 25% | 28% | 31% |
F | In regime notturno in giorno di riposo | - | - | - | 28% | 31% | 34% |
G | In regime notturno in giorno festivo | - | - | - | 30% | 33% | 36% |
Lavoro a tempo parziale Artt. 37 - 45 | Definizione: comporta lo svolgimento dell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto quello ordinario previsto nel CCNL, e può essere orizzontale (prestazione ridotta per tutti i giorni lavorati), verticale (prestazione a tempo pieno svolta solo in alcuni giorni della settimana), misto (combinazione delle due tipologie precedenti) e per gli “over 63” (quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in accordo con la Società, da un lavoratore che ha oltre 63 anni). La retribuzione e gli istituti contrattuali saranno commisurati alla percentuale di tempo parziale. Clausole elastiche: danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione giornaliera o settimanale della prestazione lavorativa, entro i limiti del 10% dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato e nel rispetto di almeno 10 giorni di preavviso. Clausole flessibili: permettono di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa entro i limiti del 10% dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato e nel rispetto di almeno 10 giorni di preavviso. Entrambe le clausole devono risultare da atto scritto e comportano per le ore variate o aggiunte una maggiorazione del 5% della XXX. Lavoro supplementare: quello prestato tra l’orario parziale pattuito con il Lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, così come praticato presso l’Azienda. Premesso tutto quanto precede, il lavoro supplementare richiesto è obbligatorio se: - contenuto entro il limite del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro a tempo parziale; - motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive; - richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi. In caso di lavoro supplementare permanente e superiore a 3 (tre) mesi di calendario, vi sarà il Consolidamento dello stesso. Il lavoro supplementare è soggetto alle seguenti maggiorazioni: |
Riposo giornaliero e settimanale Artt. 129 e 130 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello. In attesa di regolamentazione, è consentito il frazionamento del riposo giornaliero per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare, nelle seguenti ipotesi: - tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari; - cambio della turnistica o del “nastro orario”; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - fase d’avvio di nuove attività (cioè, nei primi 90 giorni); - attività promozionali o commerciali in occasione delle festività natalizie e pasquali; - vigilanza degli impianti e custodia dei beni. Nei casi di riposo frazionato, in aggiunta ad altre eventuali maggiorazioni spettanti al Lavoratore, sarà dovuta la maggiorazione del 10% della X.X.X. per tutte le ore di lavoro svolto all’interno del riposo inizialmente previsto. Il riposo settimanale deve essere di 24 ore, in aggiunta a quello giornaliero, ogni 7 giorni, normalmente coincidente con la domenica. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello, e mediante questa, il riposo settimanale potrà essere fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 7 giornate effettivamente lavorate. |
a) Descrizione del Lavoro | b) Maggiorazione per Supplementare Prolungato | c) Maggiorazione per Supplementare Spezzato | ||||
Supplementare | Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente |
Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale | 25% | 28% | 31% | 28% | 31% | 34% |
Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale. | 27% | 30% | 33% | 30% | 33% | 36% |
In regime diurno in giorno di riposo | - | - | - | 33% | 36% | 39% |
In regime diurno in giorno festivo | - | - | - | 35% | 38% | 41% |
In regime notturno in giorno feriale | 36% | 39% | 42% | 39% | 42% | 45% |
In regime notturno in giorno di riposo | - | - | - | 39% | 42% | 45% |
In regime notturno in giorno festivo | - | - | - | 41% | 44% | 47% |
Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi di attività ridotta, il Datore può: | ||||||||
a. intensificare l’orario ordinario con successiva rarefazione (superare l’orario normale di lavoro per un massimo di 24 settimane all’anno, accreditando le ore eccedenti in Banca delle Ore con le maggiorazioni previste nella tabella sotto riportata); b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione; c. ridurre l’orario di lavoro (rarefazione) a fronte di successiva prevedibile intensificazione (il Datore, potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 28 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle ore). | ||||||||
b) Maggiorazione nel mese in | c) Maggiorazione nel mese in | |||||||
a) Descrizione | Prolungato | Spezzato | ||||||
dell'intensificazione | Preavviso | Richiesta | Richiesta | Preavviso | Richiesta | Richiesta | ||
Normale | Tempestiva | Urgente | Normale | Tempestiva | Urgente | |||
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 | ||||||||
ore | ||||||||
settimanali o, per i Tempi | 3% | 6% | 9% | 6% | 9% | 12% | ||
Parziale, entro il 25% dell'orario | ||||||||
normale di lavoro | ||||||||
Banca delle ore Art. 192 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario normale di lavoro | 6% | 9% | 12% | 9% | 12% | 15% | |
In regime diurno in giorno di riposo | - | - | - | 12% | 15% | 18% | ||
In regime diurno in giorno festivo | - | - | - | 14% | 17% | 20% | ||
In regime notturno in giorno | 11% | 14% | 17% | 14% | 17% | 20% | ||
feriale | ||||||||
In regime notturno in giorno di | - | - | - | 17% | 20% | 23% | ||
riposo | ||||||||
In regime notturno in giorno | - | - | - | 19% | 22% | 25% | ||
festivo | ||||||||
Accredito del saldo positivo della | ||||||||
Banca delle | Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% | |||||||
Ore | ||||||||
Il limite massimo potrà essere di 160 ore a favore del Datore o del Lavoratore ed il saldo al 31 dicembre dovrà essere riportato nell’anno successivo. L’accredito del saldo positivo della Banca delle Ore, effettuato al momento di chiusura del rapporto, comporterà l’ulteriore maggiorazione fissa del 15%. il Lavoratore, per gli stessi motivi che giustificano la richiesta di anticipazione del T.F.R. potrà richiedere, per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, la liquidazione del saldo positivo della Banca delle Ore. Anche in tal caso, il saldo dovrà essere retribuito con l’ulteriore maggiorazione del 15%. |
Ferie Artt. 137 e 138 | 176 ore di ferie annuali, corrispondenti alle previgenti 160 ore incrementate delle ex 16 ore di permesso.Durante il periodo spetta al lavoratore la retribuzione mensile lorda normale. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie consecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie, salvo diverso accordo di secondo livello, possono essere godute esclusivamente in periodi settimanali interi e non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore può richiamare il lavoratore in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto del lavoratore di completare il periodo successivamente e al rimborso di spese documentate sostenute per il rientro. Le ferie sono sospese in caso di ricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 4 giorni di calendario, qualora il lavoratore abbia assolto agli obblighi di comunicazione e certificazione ed altri adempimenti richiesti. In tal caso, il lavoratore avrà il diritto al godimento del periodo feriale residuo. |
Congedo per matrimonio Art. 131 | In occasione di matrimonio, ai lavoratori non in prova e con contratto superiore ai 12 mesi, sarà concesso un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di matrimonio. Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale. |
Permessi sindacali Art. 8 | I lavoratori in Aziende con oltre 15 dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore retribuite. Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non può essere sostituito da indennità. |
Permessi retribuiti Art. 131 | 32 ore annuali (corrispondenti alle 32 ore annuali di festività abolite): concesse per brevi permessi retribuiti (senza maggiorazioni) per giustificati motivi (visite mediche, colloqui insegnanti/genitori ecc.), attraverso la richiesta con almeno 2 giorni di anticipo, salvo casi necessità e urgenza. In caso di mancata fruizione, il lavoratore ha il diritto alla corrispondente indennità sostitutiva. |
Permessi straordinari retribuiti Art. 131 | - 1 giorno per evento: per matrimonio del figlio; - 2 giorni per evento: per nascita o adozione di un figlio; - 3 giorni per anno: decesso o grave infermità documentata di familiari e conviventi con il lavoratore; - Secondo L. n. 52/2001 art. 5: per donatori di xxxxxxx xxxxx. In tutti i casi percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale senza maggiorazioni. |
Permessi non retribuiti Art. 131 | Il Dipendente, in casi di documentata forza maggiore, potrà concordare con l’Azienda la concessione di congedi non retribuiti (o retribuiti per effetto di accordo tra Azienda e Lavoratore, anche assistito dal delegato Rappresentante Sindacale) o il godimento di ore già accreditate presso la Banca delle Ore. L’eventuale trattenuta del permesso non retribuito dovrà comprendere le quote orarie di retribuzioni differite e T.F.R. e, perciò, dovrà essere incrementata del 24%. |
Lavoratori studenti Art. 131 | Permesso per il giorno dell’esame. Possibilità di concordare un orario di lavoro compatibile con le esigenze Aziendali al fine di agevolare la preparazione agli esami. Esenzione dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali. È necessaria la documentazione delle prove di esame. Diritto di percepire la retribuzione Giornaliera Normale senza maggiorazione. Congedo per massimo 6 mesi: ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni presso lo stesso datore di lavoro, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma di laurea e per attività formative diverse. Non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi. Può essere frazionato compatibilmente con i carichi di lavoro. Preavviso pari al triplo della sua durata con il limite di mesi 3. Retribuzione e contribuzione non sono previste. |
Maternità Artt. 135 e 136 | Congedo di maternità/paternità: 5 mesi (normalmente 2 prima e 3 dopo la data presunta del parto) ed eventuale maternità anticipata verificate le condizioni alla DTL o all’ASL. Indennità dall’Inps all’80% della Retribuzione Media Giornaliera, ed integrazione datoriale del 20% del valore dei ratei afferenti la 13° mensilità. Prevista la copertura previdenza al 100%. Può essere richiesta dal padre nei casi di morte/grave infermità, abbandono del bambino dalla madre, affidamento esclusivo al padre o nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma, dopo la nascita del bambino, percependo la stessa indennità. È previsto un congedo obbligatorio per il padre, della durata di 2 giorni per il 2017 e di 4 per il 2018, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del bambino, oltre alla facoltà di altre due giornate in alternativa alla madre. Congedo parentale: (ex maternità facoltativa) 6 mesi continuativi o frazionati, 10 mesi in caso di un solo genitore, con periodo di godimento nei primi 12 anni di vita del bambino e indennità economica pari al 30% per massimo 6 mesi goduti nei primi 6 anni di vita del bambino. Per i periodi successivi, fino all’ 8° anno, la stessa prestazione spetta se soddisfatta la condizione di reddito richiesta. Stesse condizioni per richiesta del padre. Riposi giornalieri: 2 ore di permesso se l’orario di lavoro è superiore a 6 ore, 1 ora permesso se inferiore. Si ha il diritto di uscire dal luogo di lavoro entro il primo anno di vita del bambino. Le ore di riposo sono retribuite con retribuzione normale a carico dell’Inps. Godimento possibile anche al padre se la madre non se ne avvale o è lavoratrice autonoma. Malattia del bambino: permessi, per i primi tre anni di vita del bambino, per tutto il periodo della malattia; dai 3 agli 8 anni, 5 giorni lavorativi per ciascun genitore nell’anno. Non spetta nessuna retribuzione ma, decorre comunque l’anzianità di servizio. La copertura previdenziale è al 100% fino al terzo anno di vita e dal 3° all’8° è ridotta, con possibilità di integrarla mediante riscatto o prosecuzione volontaria. Il diritto spetta alternativamente alla madre o al padre. Madre gestante: permessi per esami prenatali, accertamenti e visite mediche, con normale retribuzione e copertura previdenziale. |
Malattia o infortunio non professionali Art. 139 | Condizioni: comunicazione al datore dell’assenza entro 4 ore dall’inizio del lavoro e trasmissione del certificato all’Azienda entro il giorno successivo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo provate e giuste ragioni d’impedimento, le assenze saranno considerate ingiustificate. Periodo di comporto: fino a 2 anni di anzianità: conservazione del posto fino a 90 giorni solari, frazionati o continuati; oltre i 2 anni di anzianità: conservazione del posto fino a 90 giorni incrementati di 30 giorni per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite massimo complessivo di 365 giorni calcolati entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni. Indennità INPS: dal 4° al 20° giorno: spetta il 50% della retribuzione media giornaliera; dal 21° fino al 180° giorno: spetta il 66,66%. Integrazione datoriale: dal 1° al 3° giorno: 50% della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, corrisposta solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza, salvo terapie salvavita e ricovero ospedaliero documentati; dal 4° al 180° giorno: integrazione pari al 20% della retribuzione giornaliera normale, escluse le voci legate all’effettiva presenza. Ove venisse a cessare l’indennità di malattia da parte dell'INPS, per superamento dei 180 giorni nell’anno solare, il Datore di lavoro riconoscerà un sussidio pari al 50% della normale retribuzione, sempre con esclusione degli elementi correlati all’effettiva presenza, per il periodo di malattia non indennizzato ma entro il termine di conservazione del posto, sopra anche detto periodo di comporto contrattuale. Dovute al lavoratore anche le prestazioni/integrazioni assicurative previste dall’Ente Bilaterale. In caso di infortunio non sul lavoro o in itinere, il datore di lavoro ha la facoltà di rivalersi sul terzo, eventualmente responsabile, delle somme corrisposte al lavoratore in conseguenza all’infortunio. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: In assenza di licenziamento, oltre il 45° o il 90° giorno di superamento del periodo di comporto, il Lavoratore sarà considerato in “aspettativa non Periodo retribuita” Previdenza: copertura 100% nei limiti del periodo di comporto contrattuale. Ferie: se la malattia è iniziata durante le ferie programmate, vengono sospese nelle ipotesi di ricovero ospedaliero o prognosi superiore a 4 giorni. Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore di lavoro e, In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi è passibile di licenziamento per giusta causa. L’assenza ingiustificata comporterà inoltre la perdita dell’indennità INPS (per le modalità si rimanda all’ art.139 del CCNL). |
Malattia o infortunio professionali Art. 140 | Condizioni: L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità. Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medico; malattia professionale: diritto alla conservazione del posto per un periodo analogo a quello previsto per la malattia non professionale. Ai fini del calcolo del periodo di comporto decorso, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della Retribuzione Media Giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: il giorno dell’infortunio: retribuito come fosse stato regolarmente lavorato; dal 1° al 3° giorno: il 60% della retribuzione giornaliera normale, con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 4° al 90° giorno: il 25% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 91° giorno: il 10% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza. L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità dovute al Lavoratore. Le indennità saranno poi rimborsate dall’INAIL all’Azienda che ne ha anticipato il trattamento. Qualora, per qualsiasi motivo, il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente all’Azienda, al fine d’evitare il reato di appropriazione indebita. L’integrazione aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Previdenza: copertura figurativa del 100%, fino alla guarigione |
Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattualmente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa. | |
Aspettativa non retribuita Art. 141 | A. Unico evento grave e continuativo Il Lavoratore che sia in malattia o infortunio, professionali o non professionali, in caso di unico evento grave e continuativo, periodicamente e correttamente giustificato e documentato, potrà usufruire dal compiersi del periodo di comporto e previa richiesta scritta, di un’aspettativa della durata massima pari al 50% del periodo di comporto spettante al Lavoratore, nel corso della quale non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza dell’anzianità per alcun istituto. B. Caso di più malattie o infortuni In caso di più malattie o infortuni, non professionale o professionale, il Lavoratore potrà richiedere per scritto un periodo d’aspettativa non retribuita, sempre prima del compiersi del periodo di comporto, la cui durata massima sarà pari alla metà del residuo periodo di comporto spettante. Per entrambe le aspettative che precedono, sarà necessario: che il Lavoratore esibisca i dovuti certificati medici, che non sussista la permanente impossibilità della ripresa lavorativa e che il Lavoratore non presti a terzi lavoro subordinato o autonomo, anche se non retribuito. Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione scritta entro i 7 giorni dal termine del periodo d’aspettativa, è passibile di licenziamento per “giustificato motivo soggettivo”, previo esaurimento della procedura di contestazione disciplinare. |
Preavviso Art. 265 | fino a 5 anni Da 5 fino a 10 oltre a 10 Livelli d’anzianità anni d’anzianità anni d’anzianità Quadro e A 60 giorni 75 giorni 90 giorni B1, B2, B3 e Op. di Vendita di Prima e Seconda 45 giorni 60 giorni 75 giorni Cat. C, D1 e Op. di Vendita di Terza Cat. 30 giorni 45 giorni 60 giorni D2, E e Lavoratori Discontinui 10 giorni 15 giorni 20 giorni La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui sopra, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione Mensile Normale che sarebbe spettata per il periodo di mancato od insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva sarà utile agli effetti del computo del TFR. Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera di dimissioni o di licenziamento. |
Intervallo per la consumazione dei pasti Art. 134 | - Lavoratori cd. giornalieri e a tempo pieno: l’intervallo varierà da 30 minuti ad un massimo di 2 (due) ore. In caso di intervallo superiore alle due ore, al Lavoratore dovrà essere riconosciuta l’Indennità di Pausa Prolungata. - Lavoratori “H24” (su 3 turni giornalieri): sarà prevista una pausa di 15 minuti retribuiti nell’arco delle 8 ore di lavoro. - Lavoratori turnisti (con 2 turni giornalieri): sarà prevista una pausa di 15 minuti retributi oppure una pausa da 30 a 60 minuti non retribuita. |
Mansioni del lavoratore Artt. 114 - 117 | Mansioni promiscue: lavoratore adibito con carattere di prevalenza a una mansione e che effettua con frequenza, sostituzioni o supplenze di lavoratori con professionalità superiori, sarà inquadrato a categoria superiore con la relativa retribuzione, quando essa rilevi per oltre il 30% del tempo complessivo delle attività svolte. Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di prevalenza e siano richieste da esigenze particolari, quali la copertura di pausa pranzo del titolare, parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore manterrà il livello di appartenenza. In entrambi i casi percepirà un’indennità di sostituzione commisurata alla differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e quello della mansione superiore in funzione del tempo mediamente dedicato alla mansione superiore. Mutamento di mansioni: il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse da quelle abituali se compatibili con le competenze acquisite e con il livello d’inquadramento. Se adibito a mansioni superiori per un mese solare, percepirà la relativa retribuzione del livello superiore. Se tale modifica si protrae per più di 6 mesi consecutivi, il lavoratore sarà inquadrato al livello superiore, salvo che l’assegnazione non sia avvenuta per sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Jolly: mansioni che comprendono qualifiche che si articolino su più categorie. L’inquadramento sarà al livello della mansione temporalmente prevalente. |
T.F.R. Artt. 145 - 148 | Trattamento spettante al lavoratore in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il trattamento si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, l’importo della retribuzione mensile normale e tredicesima dovute per l’anno stesso, diviso 13,5. È corrisposto all’atto della cessazione tenendo conto dei tempi necessari per l’elaborazione ma, comunque, non superiori a 30 giorni dalla scadenza del normale pagamento delle competenze di fine rapporto. Anticipazioni: fino al 70% dell’importo per i lavoratori con almeno 8 anni di servizio, secondo previsioni legali. |
Tabella 13: Tipologie contrattuali.
Apprendistato Artt. 90 - 105 | È un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione in previsione dell’occupazione dei giovani. È a “causa mista”, in quanto, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista sia la retribuzione, che la formazione necessaria al conseguimento della qualifica professionale. Sono previste tre tipologie di apprendistato: a) per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro; c) di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale, da predisporre in conformità al modello stabilito dall’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato, in allegato al presente CCNL. L’apposita Commissione dell’Ente Bilaterale, a richiesta delle Parti, potrà effettuare la Certificazione e la Conformità del Contratto. |
Per favorire l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori non in possesso dei requisiti | |
anagrafici di apprendistato, le Aziende potranno inizialmente inquadrarli come elencato di seguito: | |
Mesi di Durata Complessiva di | |
Livello iniziale Formazione Livello di approdo | |
B1 32 A | |
B2 30 B1 | |
B3 28 B2 | |
C 22 B3 | |
D1 20 C | |
Lavoratori di prima | D2 16 D1 |
assunzione Art. 000 | X 00 X0 |
Xx trattamento economico sarà quello del livello di inquadramento. Superato il periodo di prova, le | |
previste verifiche periodiche ed entro i termini massimi che precedono, la progressione di carriera | |
spettante per le mansioni effettivamente svolte non potrà essere posticipata per altre cause o | |
ragioni. Tutto quanto sopra previsto, le condizioni di progressione nella carriera dovranno essere | |
riportate nel contratto d’assunzione. L’attivazione delle Condizioni d’Ingresso è subordinata | |
all’approvazione del Progetto formativo da parte dall’Ente Bilaterale, nel quale s’indicheranno le | |
mansioni nel livello d’inquadramento iniziale e di approdo, i tempi, i contenuti e i modi di | |
formazione e di verifica. Il Progetto dovrà ottenere il consenso del Lavoratore prima di essere | |
posto all’approvazione dell’Ente Bilaterale. In caso di mancata richiesta o mancata approvazione | |
da parte dell’Ente Bilaterale, il lavoratore, a partire dal primo giorno del mese successivo al | |
compiersi del 90° giorno, avrà diritto all’inquadramento contrattuale conseguente alle mansioni | |
espletate, senza il riconoscimento delle differenze retributive arretrate. | |
Telelavoro Artt. 61 - 72 | Lavoro a distanza attraverso l’utilizzo di sistemi informatici e rete di comunicazione tra telelavoratore e datore. Può essere domiciliare (svolto nell’abitazione del telelavoratore); mobile (uso di apparecchiature portatili); remotizzato o a distanza (in appositi telecentri); misto (parte della prestazione svolta presso l’Azienda). La postazione, i collegamenti telematici, le manutenzioni, le spese di gestione e la fornitura dei necessari supporti tecnici sono a carico del datore. Il recesso immotivato del telelavoratore, entro 3 anni dalla costituzione del rapporto, comporta che le spese sostenute siano pro-quota a carico del lavoratore. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano nell’Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. L’azienda adotterà tutte le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, con responsabilità del rispetto di tali norme in capo a telelavoratore. Le eventuali questioni dubbie in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e responsabilità, dovranno essere definite dalla Commissione Bilaterale. |
Tempo determinato Artt. 46 - 58 | L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione del termine, contente elementi previsti legalmente. Alla durata del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 (trentasei) mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5 (cinque), rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. L’apposizione del termine è consentita in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro. Per la generalità dei lavoratori è ammessa l’assunzione con contratto a tempo determinato nel limite del 20% dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza presso ciascuna unità produttiva della Società. Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato. Il limite dei lavoratori a tempo determinato sarà, invece, pari a 2 per i Datori che occupano più di 3 dipendenti e fino a 10. Potranno essere assunti Lavoratori a tempo determinato, fino al 60% dei Lavoratori a Tempo Indeterminato, quindi in aggiunta alla base legalmente prevista del 20%, purché nel rispetto della durata massima complessiva di 36 (trentasei) mesi, per ragioni oggettive e di rioccupazione. La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Tale facoltà è ammessa con accordo delle Parti o con la contrattazione di secondo livello. |
Tabella 14: Particolari istituti contrattuali
Somministrazione di lavoro Artt. 80 - 89 | L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti: Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore da 0 a 5 Oltre 5 N. max di Lavoratori Somministrati 1 20%* * dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. |
Lavoro Intermittente Artt. 73 - 79 | Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e per i casi di svolgimento straordinario di lavoro (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni, con termine delle prestazioni entro il 25° anno di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi di ferie estive e vacanze natalizie e pasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, per ciascun lavoratore, è possibile utilizzare il lavoro intermittente per massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco degli ultimi 36 mesi. Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato ed a parità di mansioni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello. Qualora il lavoratore si impegni a restare in attesa di chiamata, ha diritto a percepire un’indennità di disponibilità, che non può essere inferiore al 20% della Retribuzione Mensile Normale. Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. |
Contratto espansivo Art. 59 | Al fine d’incrementare gli organici, l’Azienda e le Associazioni Sindacali firmatarie possono stipulare un contratto collettivo che preveda, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. |
Contratto difensivo Art. 60 | Tramite accordo sindacale, nell’Azienda che abbia avviato procedure di mobilità o di riduzione del personale, è possibile ridurre l’orario di lavoro contrattuale, al fine di ridurre i licenziamenti previsti. In tal caso vi sarà integrazione delle retribuzioni ridotte. |
Tabella 15: Ente Bilaterale Confederale. Artt. 151 – 159.
EN.BI.C. Art. 151 | È costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie il CCNL. Regolamenta il sistema di prestazioni e servizi presenti nel CCNL, con finalità formative, a sostegno del reddito e dell’occupazione, sociali e sanitarie, di monitoraggio, di interpretazione autentica del CCNL e di risoluzione delle controversie, di emanazione regolamenti, di gestione dei contributi obbligatori, di conciliazione e certificazione. | |||
Iscrizione obbligatoria Art. 152 | Per quanti applicato il CCNL vi è obbligatorietà dell’iscrizione sia delle Aziende che dei Lavoratori, nonché relative contribuzioni. L’iscrizione deve avvenire entro il primo mese di applicazione del Contratto, con contributo a carico dell’Azienda di una quota ’”una tantum” di € 60,00. I lavoratori neo assunti saranno iscritti entro 5 giorni dall’inizio del lavoro. | |||
Contributi obbligatori Art. 153 | Corrisposti mensilmente dal datore di lavoro e dal lavoratore, per le prestazioni sanitarie previste e per il finanziamento degli Organismi Contrattuali Bilaterali. | |||
Contribuzioni previste Art. 153 | 1) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per la generalità dei Lavoratori (Quadri esclusi), con rapporto di lavoro superiore a 12 mesi, ivi compresi gli Apprendisti, a tempo pieno o parziale di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili o 532 ore annuali* | |||
Descrizione | Contributo mensile | Contributo annuo | ||
A. “Gestione Ordinaria” (€ 108,00): Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. (art. 6). • di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: | € 7,50 | € 90,00 | ||
• di cui a carico del Lavoratore: | € 1,50 | € 18,00 | ||
B. “Gestione Speciale” (€ 210,00, ex € 260,00): Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del lavoratore ad usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio professionale od extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. • di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: | € 16,50 | € 198,00 | ||
• di cui a carico del Lavoratore: | € 1,00 | € 12,00 | ||
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. | € 26,50 | € 318,00 | ||
*NOTA BENE: per i Lavoratori con rapporto di lavoro superiore a 12 mesi, ivi compresi gli apprendisti, a tempo pieno o parziale inferiore a 16 ore settimanali o 64 mensili o 532 annuali sarà dovuta soltanto la Gestione Ordinaria di cui alla precedente tabella – punto A. |
2) Quadri: Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Quadri con rapporto di lavoro superiore a 12 mesi, assunti a tempo pieno o parziale di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili o 532 ore annuali | ||||
Descrizione | Contributo mensile | Contributo annuo | ||
A. “Gestione Ordinaria” (€ 108,00): Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. (art. 6). • di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: | € 7,50 | € 90,00 | ||
• di cui a carico del Lavoratore: | € 1,50 | € 18,00 | ||
B. cui per “Gestione Speciale”: Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del lavoratore ad usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio professionale od extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. • Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore: | € 41,67 | € 500,00 | ||
• Carico per il Lavoratore: | € 1,00 | € 12,00 | ||
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. per i Quadri: | € 51,67 | € 620,00 | ||
3) Contributi dovuti alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C. per i Lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi, ivi compresi i Quadri e gli Apprendisti, a tempo pieno o parziale di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili o 532 ore annuali | ||||
Descrizione | Contributo mensile | Contributo annuo | ||
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. (art. 6). • di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: | € 4,50 | € 54,00 | ||
• di cui a carico del Lavoratore: | € 1,50 | € 18,00 | ||
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. | € 6,00 | € 72,00 | ||
Elemento Retributivo Perequativo Art. 154 | Per i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, ai quali non competono le prestazioni integrative della “Gestione Speciale”, sarà corrisposto l’Elemento Retributivo Perequativo, pari a 25,00 € mensili per 12 mensilità, e non saranno utili alla determinazione dei ratei di mensilità differita e TFR spettanti. | |||
Responsabilità per mancata contribuzione Art. 155 | L’Azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei contributi dovuti all’En.Bi.C., è responsabile verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, fermo restando il loro diritto al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie, nonché dell’eventuale maggiore danno subito o sanzioni di Legge e, entro i limiti di prescrizione, permarrà l’obbligo di versare all’Ente i contributi arretrati dovuti, oltre alle sanzioni ed interessi previsti. | |||
Commissioni Art. 156 e 157 | Sono istituite, nell’ambito dell’Ente Bilaterale: 1. la Commissione Bilaterale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione; 2. la Commissione Nazionale di Certificazione degli Appalti; Per le relative competenze si rinvia a quanto stabilito nel CCNL. |
Allineamenti contrattuali Art. 266 | In caso di prima applicazione del presente CCNL a dipendenti precedentemente assunti con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi: Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all’effettiva mansione svolta nell’Azienda, con riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL; quanto precede potrà anche determinare non corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento. Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il cambio di CCNL non dovrà determinare, per i Lavoratori già in forza, un trattamento peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pertanto, la retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al Lavoratore all’atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata, salvo eventuali previsioni migliorative. La nuova retribuzione annua da riconoscere, dall’applicazione del presente CCNL, sarà determinata dalla P.B.N.C.M. per 13 mensilità, dall’E.P.M.R., dal 70% della N.I.M.C. spettante in caso di mancata di contrattazione di secondo livello per 12 mensilità, o, in alternativa, dalla contrattazione di secondo livello, dal valore annuale di ogni altra voce retributiva dovuta al Lavoratore, dagli scatti periodici di anzianità eventualmente maturati dal lavoratore per 13 mensilità e da un eventuale importo a titolo di “Superminimo assorbibile ad personam”, che sarà determinato fino a concorrenza con l’importo annuo precedentemente erogato. Allineamento normativo: i benefici normativi del CCNL di provenienza, quando più favorevoli al Lavoratore, dovranno essere mantenuti ad personam fino alla scadenza del CCNL di provenienza. Avvenuta la disdetta, dalla data di scadenza del CCNL di provenienza, al Lavoratore sarà integralmente applicata la parte normativa del presente CCNL. |
Co. As. Co. Art. 162 | Contributo d’Assistenza Contrattuale (Xx.Xx.Xx.) - Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro, che applicano il presente CCNL, una quota obbligatoria a copertura dei costi connessi alla costituzione e alla gestione del presente sistema contrattuale, nonchè all’assistenza sull’applicazione del presente CCNL. Tale Contributo d’Assistenza Contrattuale, in sigla “Xx.Xx.Xx.”, è pari allo 0,5% (zero virgola cinque percento) dell’Imponibile Previdenziale di ogni Lavoratore e dovrà essere versato nei modi previsti dall’Associazione Datoriale firmataria del presente CCNL, che sia stata scelta dal Datore. |