COMUNE DI BARDONECCHIA
Rep. n. 899
COMUNE DI BARDONECCHIA
(Provincia di Torino)
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER LAVORI
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E D’URGENZA DEL PATRIMONIO COMUNALE – IMPIANTI ELETTRICI.
CIG PADRE 8558841307
In esecuzione alla determinazione di affidamento a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 21 del 22/01/2021, che si richiama quale parte integrante del presente contratto;
TRA
il Comune di Bardonecchia, di seguito denominato Comune, con sede in Xxxxxx Xx Xxxxxxx x.0 - 00000 XXXXXXXXXXXX (XX), codice fiscale 86501270010, rappresentato in questo atto dal Responsabile del Servizio Tecnico Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, legittimato alla stipulazione del presente contratto,
E
la Ditta XXXXXX XXXXXXXXXX DI XXXXXXXXXX XXXXXX E C. SAS, con sede
legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, 0, Xxxxxxxxx(XX), 00000 – PIVA/C.F. 06929700018, rappresentata in questo atto dal Sig. XXXXXXXXXX XXXXXX, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa di seguito denominata Affidatario,
si stipula e si conviene quanto segue:
PREMESSO CHE
- con determinazione nr. 395 del 07/12/2020 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica veniva dato avvio al procedimento relativo all’Accordo Quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e d’urgenza del
patrimonio comunale – Impianti elettrici, sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, previa richiesta di preventivi con invito rivolto ad operatori abilitati al portale “Traspare”;
- l’importo massimo stimato complessivo a base dell’Accordo Quadro era pari a € 80.000,00 (Euro 40.000,00 annuali), oltre ad IVA 22%, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, che verranno valutati di volta in volta relativamente ad ogni intervento oggetto dei successivi contratti applicativi;
- si è conclusa positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 21 del 22/01/2021 i lavori sono stati affidati alla XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX E
C. SAS, con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, 0, Xxxxxxxxx (XX), 00000 – PIVA 06929700018, che ha offrendo un ribasso pari al 12,00% sull’elenco prezzi posto a base di offerta;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. Il Comune di BARDONECCHIA (in virtù degli atti sopra richiamati) affida alla Xxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX DI XXXXXXXXXX XXXXXX E C. S, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dell’Accordo Quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e d’urgenza del patrimonio comunale – Impianti elettrici, come da offerta della ditta stessa conservata in atti, attraverso la stipula di uno o più eventuali contratti applicativi.
Il presente Accordo Quadro contiene la disciplina generale inerente all’esecuzione dei lavori che saranno specificatamente e successivamente individuati ed affidati
all'operatore economico con appositi Contratti applicativi.
2. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto le prestazioni di mano d’opera, fornitura dei materiali, noli a caldo necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere da elettricista negli immobili, stabili e locali di proprietà e in uso/gestione diretta da parte del Comune di Bardonecchia.
L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro si obbliga ad assumere i lavori che saranno di volta in volta richiesti nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell’importo e della durata ivi previsti.
La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le tempistiche e le necessità disposte dall’Amministrazione committente e con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto facente parte integrante del presente contratto, seppur materialmente non allegato, in cui è possibile reperire maggiori dettagli relativi all’affidamento in oggetto.
3. La stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Bardonecchia nei confronti dell’affidatario.
L’Affidatario, per contro, è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dal Comune.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Affidatario si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell’Accordo Quadro, a semplice richiesta della stazione appaltante, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo Quadro.
L’Affidatario altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti applicativi che l’Ente, sempre in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e del d.P.R. 207/2010.
Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche per gli eventuali contratti applicativi. L’Affidatario si impegna all’esecuzione dei lavori di cui ai successivi contratti applicativi alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e dell’offerta economica presentata dall’Affidatario stesso, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Fanno parte del contratto i prezzi del Prezzario della Regione Piemonte e tutti gli elenchi prezzi riportati all’art. 18 del C.S.A., posti a base di gara, seppur materialmente non allegati al presente contratto.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. Il valore stimato dell’Accordo Quadro è di € 80.000,00, oltre IVA 22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Il ribasso offerto in sede di gara pari al 12,00% si applica ai singoli ed eventuali contratti applicativi.
L’importo contrattuale, trattandosi nella fattispecie, di affidamento di contratti di natura normativa per importo determinato sulla scorta degli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, è presunto e deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile dell’importo massimo stimato, non impegnando
il Comune a stipulare contratti derivati fino a quella concorrenza
L’importo contrattuale non costituisce minimo garantito e le eventuali variazioni in diminuzione non possono costituire per l’Affidatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
2. L’appaltatore sarà vincolato all’esecuzione dei lavori che saranno richiesti con specifici ordini dalla Stazione Appaltante, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi dell’Accordo Quadro, nei limiti fissati dal medesimo.
3. I contratti applicativi che deriveranno dall’accordo quadro verranno stipulati “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 4. Durata del contratto.
L'accordo quadro avrà la durata di 2 anni decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Ove il valore complessivo dei contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro prima della scadenza, l’Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l’una dall’altra. Pertanto, l’operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo.
L’Affidatario non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell’ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l’Accordo Quadro.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di
differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro. Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Quanto previsto nel presente articolo è da considerarsi prevalente rispetto quanto riportato all’art. 2 del CSA, qualora in contrasto.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Modalità di affidamento ed esecuzione dei contratti applicativi
1. L'affidamento dei singoli contratti applicativi all'Affidatario avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.
2. L'esecuzione dei lavori di cui ai singoli contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, nella lettera di richiesta offerta e nell’offerta dell’operatore economico.
3. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del d.P.R. n. 207/2010.
Articolo 6. Modalità di effettuazione dei lavori
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Affidatario si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell’Accordo Quadro, a semplice richiesta del Comune.
Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell’Accordo Quadro saranno forniti dal Comune se e quando verranno sottoscritti uno o più contratti applicativi.
In merito alle modalità di esecuzione dei singoli contratti attuativi, si rimanda al
Capitolato Speciale d’Appalto.
In ogni caso, l’Affidatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte, della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi del Comune e non diminuiscono la responsabilità dell'Esecutore.
L'Esecutore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. Il Comune potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato l'Esecutore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L'Esecutore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Appaltante, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore Xxxxxx.
Articolo 7. Rapporti con il Comune
L’operatore economico dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, per ognuno dei contratti applicativi, quale unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile ravvisabile, per la gestione del presente contratto normativo, di norma, nel Sig.
Xxxxxxxxxx XXXXXX.
A tale fine, l’operatore economico deve indicare altresì una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del personale referente dell’Accordo Quadro.
L’Affidatario si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le caratteristiche sopra indicate, per le eventuali urgenze.
Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. Per ogni contratto applicativo è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal C.S.A..
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione e può essere disposta, altresì, dal RUP ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Alla sospensione parziale dei lavori si applica il comma 4 dell’art. 107 del Codice.
Articolo 9. Oneri a carico dell’affidatario.
1. Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Xxxxx, per regolamento o in forza del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000, per quanto attualmente in vigore.
2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del CSA, per ogni contratto applicativo si intendono compresi nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell’affidatario le relative spese) i seguenti oneri, ove previsti:
a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
c) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
d) l’adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. L’affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione di ciascun cantiere di contratto applicativo verrà assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’affidatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. L’affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. Sono altresì a carico dell’affidatario gli oneri di cui al successivo art. 31 del presente contratto.
Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i
xxxxxxxxxx, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.
Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.
1. Per ciascun contratto applicativo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. L’affidatario avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica, solo a seguito dell’esecuzione di uno o più contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo contratto applicativo.
Il Comune di Bardonecchia corrisponderà la somma offerta in sede di gara, proporzionata all’entità del singolo contratto applicativo
2. Nel corso dei lavori di ciascun contratto applicativo l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall’affidatario e, comunque, non imputabili al medesimo, l’affidatario può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto dal contratto applicativo.
4. Il pagamento del saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal relativo contratto applicativo e dalla normativa vigente. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione
di regolare fattura fiscale.
Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. Trascorsi i termini di cui all’articolo precedente o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
Articolo 14. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione.
Collaudo. Accettazione delle opere.
1. Durante il corso dei lavori di ciascun contratto applicativo la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’affidatario per vizi, difetti e difformità dell’opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’affidatario stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
3. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’affidatario, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
4. L’affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dei contratti applicativi fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui a
ciascun contratto applicativo avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell’art.102 comma 2 del Codice, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell’art.237 del D.P.R. n. 207/2010, dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all’art.199 del citato D.P.R. n. 207/2010.
6. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
8. Qualora vi siano interventi di natura strutturale, l‘opera sarà soggetta alle procedure di collaudo statico, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. L’attività sarà eseguito da apposito soggetto incaricato dal Comune.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. Per la risoluzione del contratto applicativo trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Il contratto applicativo si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.
3. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto applicativo mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’affidatario senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell’opera;
i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
j) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l’assunzione dell'appalto e per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
k) al verificarsi delle situazioni previste dal D.Lgs. 50/2016.
4. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16 - Recesso dal contratto
L’ente committente può recedere dal contratto applicativo, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del
Xxxxxx, nonché dall’art. 35 del C.S.A.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Articolo 17 - Controversie.
1. Nei contratti applicativi eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto disposto dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili dei contratti derivati, l’importo economico delle opere possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall’articolo 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e/o dall'esecuzione del contratto applicativo, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Torino.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.
1. L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
3. L’affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’art.36 bis,
comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell’ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
4. L’impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
6. In caso di inadempimento, da parte dell’appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall’Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa procederà ai sensi della legislazione vigente, in particolare la Stazione Appaltante:
a) procederà ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidatario per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell’importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;
b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 5bis, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. sui certificati di pagamento;
7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per l’eventuale pagamento in surrogazione dell’Impresa, l’Affidatario non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L’affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, nonché a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quelle di dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (eventuale) e nei Piani Operativi di Sicurezza.
2. L’Affidatario deposita presso la Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (se previsto) di cui all'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
c) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art.90 comma 9 lettera a del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.90 - comma 9 lettera b - del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza di cui al presente articolo, comma 2, lettera b, formano parte integrante del presente contratto d’appalto.
3. L’affidatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2 ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art.105, comma 17, del citato X.Xxx. n. 50/2016, l'affidatario, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.
5. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
6. L'affidatario si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'affidatario, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 20. Anticipazioni
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, l’anticipazione del 20% è prevista sull’importo dei singoli contratti applicativi alle condizioni ivi riportate.
Le modalità di erogazione e recupero dell’anticipazione vengono sancite dal citato art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune).
Articolo 21. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo n. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'Affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. Il Comune è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Articolo 22. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2021/50/2605043 rilasciata in data 26/02/2015 da Società Reale Mutua – Agenzia Avigliana/Susa, per l'importo garantito di € 9.600,00.
2. La garanzia sarà integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la
Stazione Appaltante tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
3. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 23. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione CAR.
1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Rimane inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, l’Affidatario deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi, altresì, a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
3. A tale scopo l’Affidatario ha stipulato, ai sensi articolo 103, comma 7 del Codice, idonea polizza assicurativa n. 2019/03/2352406 rilasciata in data 02/05/2019 da Società Reale Mutua – Agenzia Avigliana/Susa (appendice di rinnovo polizza stipulata il 04/11/2020).
L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale della predetta polizza.
Articolo 24. Responsabilità per difetti della costruzione.
L’affidatario è responsabile per difformità e difetti dei lavori oggetto dei contratti applicativi ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
Articolo 25 – Domicilio e ulteriori obblighi dell’affidatario
1. Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio c/o la propria sede legale, obbligandosi di informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del Comune di Bardonecchia.
2. L’affidatario dichiara che il Sig. Xxxxxxxxxx XXXXXX è domiciliato c/o la sede legale della società e rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
3. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
4. L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 26. Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
2. L’affidatario nell’ambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di Bardonecchia identificato con il CIG n. 8558841307, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’appaltatore XXXXXX XXXXXXXXXX DI XXXXXXXXXX XXXXXX E X. SAS si impegna a inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.
Xxxxx parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante e sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 nr. 145, per quanto applicabile non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
- l’offerta presentata dall’Affidatario in sede di gara;
- il prezzario della Regione Piemonte delle Opere Pubbliche e gli altri eventuali prezzari di cui all’art. 18 del C.S.A.;
- le polizze di garanzia di cui all’art. 11 del C.S.A.;
- il DUVRI.
Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016 ed il regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per quanto attualmente in vigore.
Articolo 29 – Trattamento dei dati personali
L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento U.E. 679/2016 esposta per esteso presso il Comune di Bardonecchia. L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardonecchia con sede a Xxxxxxxxxxxx (XX), xx xxxxxx Xx Xxxxxxx 0, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bardonecchia.
Art. 30. Applicazione del codice di comportamento.
L’affidatario si obbliga, nella esecuzione della concessione/appalto e per tutta la sua durata, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del
29/01/2014 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2018, pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali. L’inosservanza delle norme del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risoluzione del rapporto instaurato, qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.
Articolo 31. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto e dei successivi contratti applicativi, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc...) sono a totale carico dell'affidatario.
2. Sono altresì a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori dei singoli contratti applicativi, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
4. L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
5. L’Appaltatore dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa visione, riferiti all’appalto e facenti parte del presente contratto, anche se non fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del C.C., in quanto sia applicabile, l'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificamente gli artt.1-2-3-4-8-9- 11-14-15-16-17-19-21-23-28 della presente scrittura privata.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Bardonecchia, lì 19/03/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA –
Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX (FIRMATO DIGITALMENTE)
L'AFFIDATARIO – Xxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX DI XXXXXXXXXX XXXXXX E C. SAS - Sig. Xxxxxxxxxx XXXXXX (FIRMATO DIGITALMENTE)
************************************************************************************************* REPERTORIO CONTRATTI N. 899 DEL 19/03/2021
AUTENTICA DI FIRME DIGITALI DI SCRITTURA PRIVATA
Io sottoscritta dott.ssa Xxxxxxxx Di Xxxxx, Segretario Comunale Capo del Comune di Bardonecchia, autorizzato ad autenticare le scritture private nell’interesse del Comune, in forza dell’articolo 97 comma 4 lettera c del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, certifico che le parti:
- CECCHINI Dott. Ing. Xxxxxxxxx nato a SUSA (TO) il 25/12/1973, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia
- Xxxxxxxxxx XXXXXX nato a Susa il 22/08/1968, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa XXXXXX XXXXXXXXXX DI XXXXXXXXXX XXXXXX E C. SAS con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, 0, Xxxxxxxxx (XX), 00000 – C.F./PIVA 06929700018,
della cui identità personale sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma digitale, con certificato valido e non revocato, ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, sul documento informatico denominato “rep899perron” tra il Comune di Bardonecchia e la ditta XXXXXX XXXXXXXXXX DI XXXXXXXXXX XXXXXX E C. SAS di cui ho dato lettura ed il cui contenuto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE - D.ssa Xxxxxxxx DI XXXXX (FIRMATO DIGITALMENTE)
Bardonecchia, lì 19/03/2021