CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO SERVIZIO POSTALE E MESSO NOTIFICATORE DEGLI ATTI E DOCUMENTI DELLA RISCOSSIONE, DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DI DIGITALIZZAZIONE E
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO SERVIZIO POSTALE E MESSO NOTIFICATORE DEGLI ATTI E DOCUMENTI DELLA RISCOSSIONE, DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DI DIGITALIZZAZIONE E
DI GESTIONE DELLA MATERIALITÀ LOTTO …. - CIG …………
tra
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche “Agenzia” o “Committente”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Responsabile della e Procuratore speciale, Sig. , domiciliato per la carica ove sopra, all’uopo delegato;
e
(di seguito anche solo “Appaltatore”) con xxxx xxxxxx xx ,
xxx x. , X.X. , X.X. , xx xxxxxxx del
rappresentante legale, , domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in
qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio
.
composto da
Premesso
- che, sulla base di quanto deliberato dal Comitato di Gestione del 30/05/2019, con Disposizione del Presidente n. del / /2019 prot. n. 2019/ , Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta suddivisa in tre lotti, attraverso la piattaforma ASP messa a disposizione da Consip, per l’acquisizione dei servizi di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore degli atti e documenti della riscossione, di rendicontazione delle attività, di digitalizzazione e di gestione della materialità;
- che all’esito della suddetta procedura, l’Appaltatore ha presentato, per il lotto n. , l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. / del , l’Agenzia ha disposto
l’aggiudicazione del predetto lotto della procedura in favore dell’Appaltatore;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione ha acquisito efficacia;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.50 del 2016 è spirato il termine di stand still previsto dal medesimo articolo;
- che qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’Appaltatore il presente contratto sarà risolto di diritto;
- che l’Appaltatore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto
del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il
e valida sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- che l’Appaltatore è in possesso delle polizze indicate nel successivo art. 14.
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato “A” (Capitolato tecnico e relativi allegati);
• Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore);
• Allegato “C” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore);
• Allegato “D” (Nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Contratto d’appalto;
• Capitolato tecnico e relativi allegati;
• Offerta Tecnica dell’Appaltatore;
• Offerta Economica dell’Appaltatore;
• Nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il presente contratto l’Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione - negli ambiti territoriali afferenti alle Regioni ……… - dei servizi di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore degli atti e documenti della riscossione, di rendicontazione delle attività, di digitalizzazione e di gestione della materialità.
2. Come meglio specificato nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati, il servizio sarà articolato in:
i. Notifica degli atti
Consiste nell’insieme degli adempimenti attraverso i quali si porta legalmente a conoscenza del destinatario un atto della Committente, ai sensi degli artt. 26, 49, comma 2 e 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 29/9/1973. Il servizio sarà articolato nei seguenti due moduli:
- MODULO 1: notifica a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. e, in caso di mancata consegna, a mezzo messo notificatore;
- MODULO 2: notifica a mezzo messo notificatore.
ii. Rendicontazione delle attività
Consiste nella trasmissione di flussi informatici relativi alle attività del processo di notifica e dei relativi esiti, attraverso i quali cui la Committente provvederà successivamente alla rendicontazione.
iii. Digitalizzazione della materialità
Consiste nell’attività di digitalizzazione della documentazione inerente al processo di notifica, e di trasmissione alla Committente delle relative immagini con i corrispondenti metadati.
iv. Gestione della materialità
Consiste nell’invio della documentazione inerente al processo di notifica successivamente all’avvenuta digitalizzazione.
3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Xxxxxxxxx spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione, dalla quale decorreranno i termini per l’esecuzione delle attività di avvio del servizio, nomina dei messi notificatori e collaudo, previste al paragrafo 6 del Capitolato tecnico.
2. Il Contratto avrà scadenza dopo 36 mesi dalla sottoscrizione del “Verbale di collaudo” di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato tecnico, a meno che non sia anticipatamente esaurito l’importo complessivo stabilito al successivo articolo 4, comma 2.
3. L’Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi e per un importo massimo pari ad Euro , al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
4. La volontà di avvalersi del rinnovo sarà comunicata dall’Agenzia all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
5. L’Agenzia, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata del servizio agli stessi patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione della procedura finalizzata all’individuazione di un nuovo contraente.
Articolo 4 Corrispettivi
1. Il corrispettivo unitario spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è stabilito in Euro (euro ) oltre IVA. In ragione delle modalità di esecuzione del servizio è esclusa la presenza di rischi da interferenze e pertanto i relativi oneri della sicurezza sono pari ad Euro 0,00.
2. Tenuto conto dei fabbisogni complessivi stimati per tutta la durata di erogazione del servizio, il corrispettivo spettante all’Appaltatore a fronte della corretta e completa esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è stabilito nella misura complessiva massima di €
,00 (euro /00) oltre IVA.
3. Il corrispettivo effettivo maturato dall’Appaltatore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione.
4. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna, durante l’esecuzione dell’appalto, a non sollevare alcuna eccezione relativa alle quantità effettivamente richieste garantendo, nel rispetto del corrispettivo contrattuale massimo, l’evasione di tutte le commesse affidate, fino alla concorrenza, nell’intero periodo contrattuale, dei volumi stimati.
5. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 2 del presente articolo non vincola in alcun modo l’Agenzia a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto dell’Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
6. Il corrispettivo complessivo ed il corrispettivo unitario sopra indicati si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dall’Appaltatore.
7. I corrispettivi (complessivo ed unitario) contrattuali sono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. I predetti corrispettivi coprono e compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire i servizi oggetto di affidamento in riferimento agli atti che, di volta in volta, l’Agenzia affiderà mediante specifiche “commesse”, secondo le modalità precisate nel paragrafo 7 del Capitolato tecnico.
2. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da
intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
5. L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
7. L’Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
8. L’Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
9. L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
10. L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
11. In caso di inadempimento da parte dell’’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente
2. In particolare l’Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dall’Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per l’Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che l’Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. In tal caso l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle risorse allontanate, con altre in possesso delle medesime competenze.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Articolo 7 Clausola sociale
1. [solo per il Lotto 2] Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’appaltatore si è impegnato ad assorbire prioritariamente nel proprio
organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Disciplinare di gara e dal progetto di assorbimento presentato dall’appaltatore stesso in sede di offerta, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81.
2. L’Appaltatore con cadenza semestrale dovrà fornire un apposito report con l’indicazione delle risorse impiegate nell’appalto, il relativo monte ore, la qualifica, i livelli retributivi, gli scatti di anzianità nonché dei lavoratori assunti ai sensi della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.
3. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Articolo 8 Penali
1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l’Agenzia potrà applicare nei confronti dell’Appaltatore le penali previste dal Capitolato tecnico con le modalità indicate nel Capitolato medesimo nonché nel relativo Allegato 8 “Verifiche di conformità: monitoraggio del servizio”.
2. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto dell’Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
4. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; troverà applicazione quanto previsto al successivo art. 11 comma 2.
5. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante “approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del risarcimento dovuto all’Appaltatore si applicano i criteri di quantificazione di cui all’articolo 10, comma 2, del medesimo Decreto, in quanto compatibili.
Articolo 9
Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 della D.Lgs. 50/2016 sarà versata un’anticipazione del 20% all’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, subordinata alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi ed in conformità
all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, di importo pari all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
2. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
3. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
4. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. La fatturazione del corrispettivo, avverrà con cadenza mensile, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati ed in particolare dagli artt. 10 e 12 del Capitolato Tecnico e dall’Allegato 8 al Capitolato tecnico medesimo. In particolare, per il pagamento, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” all’Appaltatore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo. All’esito positivo delle suddette verifiche di conformità, l’Agenzia rilascerà il certificato di regolare esecuzione ed il Fornitore potrà emettere le fatture pari al saldo delle prestazioni eseguite per cui è stato rilasciato il suddetto certificato.
6. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti dell’Agenzia, comprensive d’IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
7. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Il Direttore dell’esecuzione, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività oggetto del Contratto, procederà in contraddittorio con l’Appaltatore all’ultima verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell’esecuzione provvederà a rilasciare l’attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse all’Appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest’ultimo all’emissione, a titolo di saldo, della fattura per l’ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore
9. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, la Stazione appaltante procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
10. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, C.F. e P.IVA 13756881002. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. L’Appaltatore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente “Codice Univoco Ufficio” di IPA UFQK7Y, il numero di CIG, nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione:
- Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
o “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
o “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): numero di Regolare Esecuzione;
o “Data” (2.1.5.3): data di Regolare Esecuzione;
o “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): numero linea della Regolare Esecuzione;
o “CIG” (2.1.3.7).
11. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato all’Appaltatore ed acceso presso Banca A.B.I. , C.A.B. , IBAN . L’Appaltatore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
12. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
• nome , cognome , nato a , il c.f. ;
• nome , cognome , nato a , il c.f. .
13. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
14. L’Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
15. L’Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l’Appaltatore si obbliga ad inviare all’Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dall’Appaltatore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
16. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall’Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l’Agenzia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
17. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all’Agenzia, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
18. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l’Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l’Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
Articolo 10 Recesso
1. L’Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all’Appaltatore a mezzo PEC.
2. Alla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
3. L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
Articolo 11 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5
(modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’appaltatore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 13 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 14 (assicurazioni e cauzione definitiva), 15 (subappalto/divieto di subappalto), 17 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del Contratto;
b) mancanza o perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) perdita di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016:
• licenza individuale ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 73;
• autorizzazione generale ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 75.
d) mancato reintegro della cauzione;
e) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.
5. In ogni caso resta salva la facoltà dell’Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese dell’Appaltatore.
6. Troverà applicazione l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 12 Responsabilità del Fornitore
1. L’Appaltatore resta responsabile, in relazione a tutte le commesse affidate in esecuzione del Contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del Contratto.
2. Per l’effetto, indipendentemente dal rilascio dell’attestazione di verifica di conformità e dell’intervenuto pagamento delle fatture, l’Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l’Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, nonché diniego di discarico avanzata da terzi - intendendosi per terzi, qualsivoglia soggetto terzo ed in primo luogo gli Enti affidatari del servizio all’Agenzia e, comunque, i titolari dei crediti, imposte, tributi, contributi e qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, per i quali si chiede la riscossione,
nonché i terzi destinatari degli atti notificati - in relazione diretta od indiretta - con l'esecuzione delle attività affidate al Fornitore.
3. Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l’Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di discarico da parte dei suddetti terzi.
4. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l’Appaltatore a tenere sollevata l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, risarcimento, indennizzo a qualsivoglia titolo, contrattuale ed extracontrattuale, ivi compreso il danno derivante dalla perdita del diritto al discarico, impegnando il Fornitore a sostenere altresì le spese legali e gli oneri connessi che l’Agenzia dovesse ragionevolmente sopportare, nell’ottica del contenimento dei costi da essa adottati per i propri legali, al fine di fare accertare la sua estraneità rispetto alle superiori pretese e per affrontare il giudizio avverso il diniego di discarico, ed i connessi oneri e conseguenze.
5. Nel caso in cui l’Agenzia, o suoi dipendenti o amministratori, fossero chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale, l’Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell’esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all’esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.
6. Resta inteso che, qualora l’Agenzia ricevesse una richiesta di indennizzo e/o una comunicazione di avvio del procedimento di controllo di cui all’art. 20 del D.Lgs. 112/1999, ovvero una richiesta di informazioni o un invito a dedurre da parte della Procura della Corte dei Conti, attinenti ai servizi resi dal Fornitore in virtù del presente Contratto, inoltrerà all’Appaltatore la richiesta ricevuta in tempo utile per consentire a quest’ultima di valutare la richiesta e fornire il supporto necessario.
7. Ricevuta la comunicazione dell’Agenzia, l’Appaltatore - entro 30 giorni - potrà procedere direttamente al pagamento ovvero alla refusione degli importi dovuti per effetto del mancato discarico, dandone comunicazione all’Agenzia. Qualora l’Appaltatore non ritenesse di essere obbligato a pagare nel medesimo termine indicato, ne darà comunicazione all’Agenzia.
8. Resta inteso che nel caso di mancato spontaneo pagamento/refusione degli importi da parte del Fornitore, qualora l’Agenzia fosse evocata in giudizio, l’Appaltatore - chiamato in giudizio – dovrà avanzare domanda di estromissione dell’Agenzia, in virtù della manleva prestata, indennizzando la medesima per le spese legali sostenute.
9. Resta, inoltre, inteso che è facoltà dell’Appaltatore, in caso di condanna, proporre autonomamente appello o ricorso in Cassazione. L’Agenzia, laddove non estromessa, potrà conformarsi alle decisioni dell’Appaltatore. L’Agenzia, comunque, sarà tenuta a conformarsi alle decisioni dell’Appaltatore in ordine all’appello o al ricorso in Cassazione, a condizione che l’Agenzia stessa, a seguito di specifica richiesta dell’Appaltatore, abbia chiesto ed ottenuto – con oneri a carico dello stesso - provvedimento di sospensione dell’obbligo di pagamento o nel caso in cui l’Appaltatore
abbia già integralmente pagato agli aventi diritto ogni costo e/o onere del giudizio e delle sue conseguenze.
10. Laddove la chiamata in causa non fosse possibile e/o l’Agenzia, nonché suoi dipendenti o amministratori, ritenesse di non esercitarla, resta fermo il diritto dell’Agenzia e suoi dipendenti e amministratori di rivalersi sull’Appaltatore, esercitando, anche con autonomo giudizio, la manleva, in relazione ad ogni responsabilità che venisse accertata e/o qualsiasi perdita e/o obbligo di pagamento, risarcimento, anche per danno erariale, indennizzo a qualsivoglia titolo, contrattuale ed extracontrattuale, ivi compreso l’esborso derivante dalla perdita del diritto al discarico cui l’Agenzia nonché suoi dipendenti o amministratori fossero condannati in relazione, diretta od indiretta, con l'esecuzione delle attività affidate all’Appaltatore, con aggravio di spese, costi, oneri ed interessi sostenuti e/o dovuti
Articolo 13
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 14 Assicurazioni e Cauzione definitiva
1. L’Appaltatore terrà indenne l’Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, l’Appaltatore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall’esercizio delle attività di cui al presente contratto, in particolare di una polizza RCT/O (Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera) con massimale non inferiore ad € 10.000.000,00 unico per RCT (catastrofale, danni a persone e danni a cose) ed € 3.000.000,00 ma con il limite di € 1.500.000,00 per singolo infortunato sulla RCO. La polizza RCT/O dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
• RC personale dei prestatori d'opera non dipendenti (RC personale di soggetti che eseguono attività per conto dell’appaltatore, senza avere un rapporto di dipendenza, per danni a terzi o alla stazione appaltante), qualora il concorrente si avvalga di personale esterno;
• RC della Committente e dei dipendenti della Committente (copertura per danni a terzi causati dall’appaltatore, ove venga chiamata in causa la stazione appaltante);
• RC per inquinamento accidentale.
3. L’appaltatore dichiara di essere in possesso di una polizza di Responsabilità Civile Professionale, con massimale non inferiore ad Euro 10.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo. La polizza RC Professionale dovrà contenere le seguenti clausole aggiuntive:
• Proprietà intellettuale;
• Diffamazione
• Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
• Costi di difesa
• Smarrimento di Documenti
• Responsabilità per Servizi Internet
• Violazione di sistemi di sicurezza di rete
• Spese di salvataggio
4. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato all’Agenzia o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l’eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
5. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Agenzia. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell’appalto, l’appaltatore dovrà fornire copia autentica dell’atto di rinnovo. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
6. Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dall’Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
7. La cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
8. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
9. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Articolo 15 Subappalto/Divieto di subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Agenzia la documentazione di cui all’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
4. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell’Agenzia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla dall’appaltatore, salvo il di cui all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. L’appaltatore si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
6. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.
8. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Agenzia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
9. L’Appaltatore sarà obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l’Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
10. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
12. Resta comunque inteso che non è considerato subappalto il sub-affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. I Fornitori prendono atto che in caso di sub-affidamento, troveranno comunque applicazione le disposizioni dettate sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nei termini previsti dall'ANAC nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (“filiera rilevante delle imprese”).
13. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 16
Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Agenzia per legge.
2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d’uso.
Articolo 17 Riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L’Appaltatore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ
Articolo 18 Trattamento dati personali
1. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente contratto vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
2. L’Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
3. Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome e cognome, codice fiscale, domicilio fiscale ed altre informazioni anagrafiche – dei soggetti destinatari degli atti della riscossione oggetto di notifica.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento), nonché di quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, cosi come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito anche solo Codice privacy).
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
6. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, l’Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
7. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
8. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con l’atto di designazione allegato al presente contratto, che ne costituisce parte integrante (All. D).
9. Il Fornitore ne acquisisce le derivanti responsabilità secondo le modalità e le istruzioni di cui al medesimo atto che sottoscrive in segno di accettazione. I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. I dipendenti del Fornitore, individuati ai fini del presente Contratto come “messi notificatori” sono individuati quali “persone autorizzate” al trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari degli atti della riscossione, ai sensi del suindicato Regolamento ed opereranno sotto la
diretta autorità del Responsabile, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite per l’esecuzione del Servizio. Per effetto dell’atto di cui all’allegato D e del relativo trattamento, il Responsabile si impegna ad adottare tutte le necessarie misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, al fine di assicurare la riservatezza, l’integrità e la sicurezza dei dati, nonché ad adottare e/o implementare le misure di cui al Provvedimento del Garante della privacy del 27/11/2008 e s.m.i., in funzione delle quali è conservata direttamente e specificatamente, per ogni evenienza, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, che può essere richiesta se necessaria. Il Fornitore si obbliga in forza del presente Contratto – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque altro collabori con la sua attività – al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati personali eventualmente messi a disposizione dalla Società Contraente e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per le attività connesse all’esecuzione del presente Contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle stesse. Salvo che per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore, le persone autorizzate e gli Amministratori di Sistema sono sottoposti, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999, al segreto di ufficio relativamente a tutte le notizie, le informazioni ed i dati di cui ciascuno sia venuto/a in possesso e/o a conoscenza a seguito e per effetto della sottoscrizione nonché dell’esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare immediatamente ad Agenzia qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l’integrità dei dati trattati e comunque manleverà l’Agenzia per ogni costo, onere, danno, spesa, pregiudizio o responsabilità dovesse a qualunque titolo derivare alla medesima dall’inosservanza degli obblighi prescritti dal Regolamento e dal Codice privacy e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia di riservatezza, nonché dall’inosservanza dei compiti, delle istruzioni e delle misure di sicurezza di cui sopra.
10. Nell’esecuzione delle attività del presente Contratto, l’Appaltatore, in veste di Titolare del trattamento, ex art. 4, paragrafo 1, numero 7) del Regolamento, comunicherà ad Agenzia i dati personali dei propri dipendenti individuati per svolgere le mansioni di “messo notificatore”, in base a quanto previsto dal par. 5.2 del Capitolato tecnico, che rinvia all’art. 45 del D.Lgs. 112/99.
11. Sulla scorta di tale ultima disposizione normativa, l’Agenzia provvederà alla nomina dei messi notificatori e tratterà i dati personali di questi ultimi in qualità di autonomo titolare del trattamento connesso allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
12. Le Parti, quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali dei dipendenti dell’Appaltatore, individuati ai fini del presente Contratto come “messi notificatori”, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare tali dati personali secondo i già citati principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni tutte del Regolamento e del Codice privacy, fornendo, in particolare, agli stessi soggetti le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.
13. In relazione ai dati in questione, le Parti si impegnano a non comunicare i medesimi a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
14. Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato con l’adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall’art. 32 del Regolamento.”
Articolo 19
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
1. L’Agenzia ha nominato quale Responsabile del Procedimento il sig.
quale Direttore dell’esecuzione.
e il sig.
2. In considerazione della complessità delle verifiche, sia dal punto di vista tecnologico che logistico e della complessità dei servizi affidati con il presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione potrà essere supportato da Assistenti appositamente nominati.
3. Tutte le comunicazioni inerenti all’esecuzione del presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo pec all’indirizzo …
Articolo 20
Responsabile di contratto per l’Appaltatore
1. L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. , il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’Agenzia.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
⮚ Cellulare ;
⮚ Telefono ;
⮚ Email ;
⮚ PEC .
L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell’Appaltatore medesimo.
5. Il responsabile di contratto dell’Appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione dell’Agenzia, coordinandosi con il medesimo.
6. Il Responsabile di contratto sarà coadiuvato dai Referenti regionali, rappresentanti del Fornitore per la regione di competenza, i quali si interfacciano direttamente con il Direttore dell’Esecuzione della Committente ovvero con suoi delegati.
Articolo 21
Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità
1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell’Agenzia consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e del Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l’Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 22 Foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Articolo 23 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
L’Appaltatore firmato digitalmente | Agenzia delle entrate-Riscossione firmato digitalmente |
L’Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 8 (penali), art. 9 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 10 (recesso), art. 11 (risoluzione), art. 12 (responsabilità del fornitore) art. 13 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 14 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 17 (riservatezza), art. 22 (foro competente).
L’Appaltatore firmato digitalmente
Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.