Contract
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IN QUINDICI LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE P.A. – ED. 10 – ID 2445
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxx.xx
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.
*** CHIARIMENTI
1) Domanda
Si chiede di conoscere se ai fini dell’aggiudicazione di più lotti l’impresa partecipante possa dimostrare il requisito della capacità economica finanziaria anche con idonee referenze rilasciate da istituti bancari come riportato a pagina 21 primo capoverso del Capitolato di Xxxxx attesi i fondati motivi conseguenti alla ridotta attività commerciale dovuta alla pandemia da Covid-19.
Risposta
Non si conferma. La possibilità di comprovare il requisito di capacità economico finanziaria richiesto mediante documenti idonei ulteriori (tra quelli elencati nell’Allegato XVII al Codice dei Contratti) rispetto a quelli espressamente previsti dalla documentazione di gara, presuppone in ogni caso il possesso del requisito nei termini e nella misura indicata nella documentazione di gara, tanto ai fini della partecipazione alla gara, quanto ai fini dell’aggiudicazione di uno o più lotti. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel paragrafo 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, ivi incluse le referenze bancarie, è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara (nella misura prevista per l’aggiudicazione di uno o più lotti), con espressa indicazione de “la misura (importo) e tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”.
2) Domanda
Si chiede di conoscere se ai fini del fatturato specifico medio annuo se nel settore di attività possa essere ricompresa l’attività di mensa diffusa per la quale non è richiesto né il possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art 144 del D.Lgs 50/2016 ne limitazioni fiscali sul valore.
Risposta
No. Il settore di attività è il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto (sia cartacei che elettronici), così come indicato nel Capitolato d’Oneri al paragrafo 7.2 lett. c) “Requisiti di Capacità economica e finanziaria”.
3) Domanda
Avendo appurato che lo sconto incondizionato praticato dalle società partecipanti alla gara per i singoli lotti è omnicomprensivo di tutti “gli impegni espressi nel presente Capitolato e di quelli assunti in sede di offerta [..] nonché a remunerare altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto” (art 5.2 lett. c) Capitolato Tecnico) precisando alla lettera
e) dell’art 5.2 del Capitolato tecnico “che nessun vincolo deve essere posto all’esercente al fine di ottenere il riconoscimento delle commissione il rispetto dei termini di pagamento offerti in gara”. Si chiede di conoscere quali possono essere gli ulteriori ricavi indicati genericamente al punto d) dello schema contenuto nell’allegato 7 ai fini della giustifica dell’offerta, ricavi che come richiesto dalla normativa devono comunque essere conseguenti e strettamente correlati alla prestazione del servizio.
Risposta
Si ribadisce, come chiarito anche al paragrafo 16 “Contenuto dell’Offerta economica” del Capitolato d’Oneri, che lo schema di riferimento (cd. Business Plan), di cui all’Allegato 7 del capitolato d’Oneri, è un mero strumento di ausilio, che potrà essere integrato e modificato sulla base delle specifiche esigenze del proprio piano economico da ogni concorrente per illustrare più esaurientemente tutti gli elementi di effettiva convenienza economica e congruità dell’offerta. I singoli concorrenti possono dimostrare l’attendibilità e congruità dell’offerta sulla base delle giustificazioni che ritengono idonee secondo le indicazioni ed entro i limiti di cui all’art. 97 del d.lgs.n. 50/2016.
4) Domanda
Si chiede conferma che non vi saranno costi di segreteria per la stipula della Convenzione in quanto verrà stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata.
Risposta
Si conferma che l’Accordo quadro verrà stipulato in modalità elettronica; a riguardo si riporta quanto specificato al paragrafo 23 del Capitolato d’oneri: “Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Si precisa che ai fini della registrazione dell’Accordo Quadro, il pagamento del bollo dovrà essere assolto esclusivamente tramite l’acquisto e presentazione da parte dell’operatore economico, di una marca da bollo per ogni copia del contratto da registrare (una copia per Consip e una per l’Agenzia delle Entrate, nonché una copia per l’operatore economico, laddove questo intenda registrarla) di importo commisurato alla dimensione del contratto, secondo i criteri di computo previsti dall’attuale normativa fiscale in materia”.
5) Domanda
Ai fini della presentazione della Cauzione Provvisoria: si chiede di confermare che sia l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l’impegno a rinnovare la sua validità possano essere contenuti all’interno della cauzione medesima (come previsto dallo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31).
Risposta
Si conferma.
6) Domanda
Si chiede conferma che il documento “All.5 CT_Fac-simile Addendum al contratto di convenzionamento” sia la versione definitiva che potrà essere utilizzato dalla società aggiudicataria a comprova dell’avvenuto convenzionamento.
Risposta
Si conferma.
7) Domanda
Si chiede conferma che il documento “All.5 CT_Fac-simile Addendum al contratto di convenzionamento” potrà essere firmato digitalmente sia lato esercizio convenzionato sia lato società di emissione.
Risposta
Si conferma (Cfr. paragrafo 8.1, lettera B) del Capitolato tecnico).
8) Domanda
Con riferimento al paragrafo 1.3 del Capitolato tecnico (e al corrispondente paragrafo 4 del Capitolato d'oneri), per la parte in cui è previsto che "qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni lotto/quota, il valore relativo ad un Ordinativo di Fornitura di una Amministrazione raggiunga il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino ad una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di Fornitura" si chiede se il superamento, nei prescritti limiti del 20%, del valore stimato del lotto debba essere preventivamente autorizzato o comunque richiesto al fornitore da Xxxxxx, oppure se il fornitore sia obbligato, senza preventiva richiesta o determinazione/autorizzazione di Consip, a dare seguito all'Ordinativo di fornitura eccedente il valore stimato, purché nei detti limiti del 20%.
Risposta
Nessuna autorizzazione deve essere preventivamente fornita da parte di Consip.
9) Domanda
Si chiede di confermare che nel caso di uguale punteggio fra concorrenti diversi trova applicazione il paragrafo 20 del Capitolato d'oneri e, nonostante il diverso riferimento contenuto nel paragrafo 3.3, lett g) del Capitolato d'oneri, non è previsto il ricorso all'offerta migliorativa.
Risposta
Si conferma che, così come indicato al paragrafo 20 del Capitolato d’Xxxxx, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica non è prevista la richiesta di un’offerta migliorativa, ma si procederà ad individuare il concorrente primo in graduatoria mediante sorteggio. Il giorno e l’ora in cui avverrà il predetto sorteggio saranno comunicati attraverso il Sistema così come previsto dal paragrafo 3.3 lett. g) del medesimo Capitolato d’Oneri.
10) Domanda
I costi della manodopera da voi stimati in questa edizione 10 sono pari a € 50.795,68. Si chiede conferma che gli stessi siano meramente indicativi e pertanto verranno accettati valori differenti.
Risposta
Si conferma la stima dei costi della manodopera nella misura indicata al paragrafo 4 del Capitolato d’Xxxxx. I predetti costi sono frutto di una stima della stazione appaltante secondo i razionali evidenziati al medesimo paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri. In sede di offerta ciascun concorrente è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera, anche in misura diversa da quanto stimato dalla stazione appaltante, ovvero quelli che lo stesso riterrà di dover sostenere in
caso di aggiudicazione della commessa. Si rammenta che deve essere in ogni caso garantito il rispetto dei minimi salariali stabiliti dal CCNL di riferimento e che ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 “Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.”
11) Domanda
In relazione al paragrafo 5.5, lett. h), che prescrive il rispetto del comma 6-bis dell'art. 144 del d.lgs. 50/2016 e impone al fornitore di presentare, su richiesta di Xxxxxx, una relazione tecnica in ordine alla garanzia di un unico terminale di pagamento per gli esercizi convenzionati, si rileva che il citato comma 6-bis, introdotto dall'art. 40 bis, comma 1, lett. b), del d.l. 76/2020, presuppone l'emanazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, di apposito decreto attuativo, ad oggi mancante.
Considerata pertanto la mancanza delle disposizioni di attuazione, si chiede di chiarire se per il terminale unico di pagamento siano richiesti specifici requisiti tecnici ed eventualmente quali.
Risposta
Si precisa che, con riferimento alla prescrizione di cui al paragrafo 5.5 lett. h) del Capitolato Tecnico, avente ad oggetto la messa a disposizione, per gli esercizi convenzionati, di un unico terminale di pagamento, così come prescritto dall’art. 144, comma 6 bis del d.lgs.n. 50/2016, la stessa deve intendersi in ogni caso subordinata all’adozione, nel corso di vigenza dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi, del Decreto di cui al comma 5 del medesimo art. 144. Non sono richiesti, pertanto, specifici requisiti tecnici ulteriori rispetto a quanto dovesse eventualmente essere previsto nel richiamato Decreto.
12) Domanda
In relazione a quanto previsto al punto 1 (disposizioni generali) dell’Allegato 5, ed in particolare alla seguente dicitura:
«….si precisa che ai fini della redazione dei Progetti tecnici, fatto salvo quanto testé indicato, non è previsto alcun ulteriore vincolo per l’impaginazione (es. caratteri, margini e n. righe) ivi compreso l’inserimento di immagini e grafici.» Si richiede alla stazione appaltante di indicare le dimensioni minime e la tipologia dei caratteri, le dimensioni minime degli interlinea e massime dei margini»
Risposta
Si conferma quanto riportato al punto 1 “Disposizioni generali” dell’Allegato 5 al Capitolato d’Xxxxx, fermo restando la garanzia di leggibilità del documento.
13) Domanda
Con riferimento ai punti 2.4 e 3.4 dell’Allegato 5, entrambi aventi ad oggetto «sistema di monitoraggio e statistiche di utilizzo», si chiede i di sapere se:
a) in entrambi i punti devono essere esposti i sistemi di monitoraggio e le statistiche di utilizzo rivolti a garantire la qualità del servizio erogato e la soddisfazione anche degli utenti finali (essendo questi ultimi richiamati in entrambi i punti)?
b) la differenza di terminologia utilizzata tra il punto 2.4 (….sistema di monitoraggio e statistiche di utilizzo delle soluzioni adottate…) e il punto 3.4 (….sistema di monitoraggio e statistiche di utilizzo che intende adottare…) implicano una risposta differenziata oppure devono essere considerate equivalenti.
Risposta
Con riferimento al quesito sub a) si conferma che in entrambi i punti 2.4 e 3.4 dell’Allegato 5 al Capitolato d’Oneri devono essere descritti i sistemi di monitoraggio e le statistiche di utilizzo volte a garantire la qualità del servizio erogato e la soddisfazione dei propri utenti (P.A. e utenti finali per il punto 2.4; esercenti e utenti finali per il punto 3.4).
Con riferimento al quesito sub b) si conferma che le terminologie utilizzate sono equivalenti.
14) Domanda
In riferimento alla nozione di "servizi aggiuntivi” contenuta nella lex specialis di gara (a titolo meramente esemplificativo, agli all’art. 5.2, lett. c) e d) del Capitolato Tecnico), si chiede di precisare se tale nozione di “servizi aggiuntivi” remunerati dalla commissione offerta in gara ricomprenda tutte quelle prestazioni, funzionali o meno alla gestione del ciclo passivo del buono pasto, che traggano mero antecedente occasionale nell’esistenza del convenzionamento relativo alla Convenzione BP10 e/o nello svolgimento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buono Pasto, che si traducano in un costo aggiuntivo a carico di quest’ultimo, eccedente la commissione proposta in gara, quali che siano i criteri di calcolo di tale costo, quale che sia la periodicità della sua applicazione ed indipendentemente dal soggetto che materialmente li proponga o li eroghi all’Esercente (a titolo esemplificativo, oltre a quanto sancito all’art. 5.2.d del Capitolato tecnico e del par. 3.2 dell’Allegato 5, servizi ancillari di carattere manutentivo, di somministrazione di manodopera, assicurativi, promozionali etc.).
Risposta
Sono da considerarsi inclusi nella nozione di servizi aggiuntivi tutti quei servizi erogati a qualsiasi titolo nei confronti degli esercenti convenzionati nell’ambito dell’Accordo quadro BP10, come meglio chiarito alla lettera c) del paragrafo
5.2 del Capitolato tecnico.
15) Domanda
Con specifico riferimento all’inciso “riferito a BP10” contenuto del §1 dell’Addendum, e ferma la definizione di “servizio aggiuntivo” di cui al quesito che precede, si chiede di precisare che non saranno ritenuti ammissibili giustificazioni basate su ricavi legati a “servizi aggiuntivi” prestati all’Esercente in base ad accordi stipulati (a) successivamente alla pubblicazione del Bando di gara oppure (b) all’entrata in vigore dell’art. 26-bis del D.L. n. 50/2022 come modificato dalla Legge di conversione n. 91/2022.
Risposta
Per dimostrare la congruità dell’offerta economica presentata da ciascun offerente non saranno ammessi ricavi derivanti dalla vendita dei cd. servizi aggiuntivi/varianti, così come chiaramente indicato nell’All. 7 al Capitolato d’Oneri.
16) Domanda
Tenuto conto che (i) in base all’architettura della lex specialis di gara, è del tutto inverosimile che possa realizzarsi lo scenario di cui all’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, nonché (ii) della richiesta di codesta Stazione Appaltante di voler fornire contestualmente all’offerta (senza sanzione espulsiva) le relative giustificazioni, nonché (iii) della ratio sottesa alla novella dell’art.144, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e delle osservazioni rassegnate dal legislatore nel corso delle audizioni parlamentari in merito al probabile sconto atteso, in un’ottica di leale cooperazione si chiede a codesta Stazione Appaltante di indicare fin d’ora: (a) che si avvarrà della facoltà prevista dall’ultimo periodo dell’art. 97, comma
6 del d.lgs. n. 50/2016; (b) quali siano gli “elementi specifici” in base ai quali condurrà la verifica di congruità dell’offerta, così da non rendere la richiesta di giustificazioni preventive un inutile aggravio procedimentale fine a se stesso Xxxxxxxx
Ferme tutte le previsioni della documentazione di gara si rappresenta che la valutazione della congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa costituisce ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 una facoltà e non un obbligo il cui esercizio o meno non può essere in alcun modo oggetto di un impegno preventivo che prescinda dall’analisi delle offerte sottomesse, né sono individuabili a priori gli elementi specifici che possano rendere un’offerta sospetta di anomalia dovendo gli stessi emergere in ogni caso dall’offerta stessa.
17) Domanda
Considerata la dettagliata regolamentazione già prevista nella Parte A dell’allegato 7 “Schema giustificativi anomalia e costi della manodopera e della sicurezza”, si chiede, relativamente alla voce di cui alla lettera D) “Altri ricavi” del prg. 2, SEZIONE 3: ”FATTIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA””, di esemplificare quali rappresentazioni di eventuali ulteriori voci di ricavo, a parere della stazione appaltante, possano essere inserite nella SEZIONE 3 dello “Schema dichiarazione relativa all’anomalia dell’offerta”, che non siano già considerate/ricomprese nelle altre voci dei ricavi (A Ricavi della P.A.,
– B Ricavi da Buoni pasto cartacei persi e scaduti, C Ricavi da proventi finanziari Totali) e quali, invece, ne siano esplicitamente escluse dalla normativa o dal capitolato
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n.3
18) Domanda
Considerato che, come previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, così come modificato dal D.P.C.M. del 24/11/2016 (in G.U.
n. 235 del 31/01/2017, entrato in vigore il 15/02/2017), l’iscrizione alla White List è equipollente al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, si chiede di confermare che, in riferimento al paragrafo 23.1 “Documenti per la stipula”, lettera a), pag. 58, del Capitolato d’Xxxxx, l’aggiudicatario, a seguito della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, possa produrre, in sostituzione della “Dichiarazione familiari conviventi” Allegato 8, il documento rilasciato dalla competente Prefettura a comprova dell’iscrizione alla White List dell’aggiudicatario.
Risposta
Si conferma.
19) Domanda
confermate che i facsimili delle dichiarazioni presenti nella documentazione di gara, compilati secondo le disposizioni contenute nel Capitolato d’Oneri, possono essere prodotti su carta intestata del concorrente?
Risposta
Si conferma
20) Domanda
Premesso che:
- nel campo previsto per l’inserimento obbligatorio della documentazione amministrativa, il portale ammette l’inserimento di uno o più documenti; - la documentazione amministrativa è composta da numerosi documenti, tutti elencati nella tabella riportata al prg. 14 del Capitolato d’xxxxx; si chiede di confermare che il concorrente partecipante a più lotti in forma singola senza ricorso all’avvalimento e senza trovarsi in concordato preventivo, possa allegare:
• un Allegato 1 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”, sottoscritto digitalmente;
• un Allegato 2 “DGUE”, sottoscritto digitalmente;
• un file ZIP, sottoscritto digitalmente dal concorrente, contenente tante garanzie provvisorie quante sono i lotti a cui partecipa, tutte sottoscritte digitalmente dal fideiussore e dal concorrente;
• un unico documento (certificazione/i) per la riduzione delle garanzie provvisorie;
• un file ZIP, sottoscritto digitalmente dal concorrente, contenente tante ricevute di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC quante sono i lotti a cui partecipa, tutte sottoscritte digitalmente dal concorrente;
• un documento attestante il pagamento del bollo
Risposta
Nella sezione Documentazione amministrativa è possibile allegare 1 o più documenti, di qualsiasi formato con l’unico limite relativo al peso del singolo file (doc, pdf, zip, etc.) che non può superare i 13 mb. Rimane in capo al concorrente l’onere di individuare correttamente tutti i documenti da produrre tra quelli indicati nella Tabella del paragrafo 14 del Capitolato d’Oneri.
21) Domanda
Confermate che sia sufficiente la compilazione del Modello DGUE anche ai fini del rilascio delle dichiarazioni relative alle cause di esclusione art. 80 del Codice in nome e per conto dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo?
Risposta
Si conferma, le dichiarazioni rese all’interno del DGUE relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016, nonché quelle contenute nel documento Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sono rese anche relativamente ai soggetti di cui al comma 3 del citato articolo.
22) Domanda
In riferimento alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN 15 LOTTI, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE P.A. – ED. 10 ID 2445, con
la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: (a) si chiede conferma che nella presente procedura non si debba presentare il Passoe; (b) fermo restando che il valore della cauzione provvisoria per i lotti 1, 7 e 9 è calcolata sulla quota di maggior valore, si chiede conferma che nel testo della cauzione (per esempio in un'appendice) debba essere specificato l'importo massimo del lotto e la relativa suddivisione in quote
Risposta
Relativamente al quesito sub a) si conferma. Relativamente al quesito sub b) non si conferma, è sufficiente fornire tutti i dati richiesti all’interno della garanzia fideiussoria e relativa scheda tecnica conformi allo Schema Tipo 1 di cui al D.M. 19/012018 n. 31.
23) Domanda
In relazione al punto 2.1 dello Schema di relazione tecnica [“2.1) Soluzioni organizzative atte a soddisfare l'esigenza di capillarità del servizio, nell'ambito del territorio del lotto (Subcriterio 8.1). Il concorrente dovrà rappresentare delle soluzioni organizzative volte a soddisfare l'esigenza di capillarità del servizio, in termini di esercizi convenzionati nell'ambito del territorio del lotto, oltre la distanza di 1 Km dalla sede di utilizzo … A puro titolo esemplificativo di seguito si rappresentano alcune possibili soluzioni: i) impegno a convenzionare un definito rapporto n° esercizi ubicati oltre 1 km dalla sede di utilizzo/n° utilizzatori distribuito nei comuni che saranno indicati dall'Amministrazione; ii) impegno a convenzionare un determinato numero esercizi che erogano il servizio a domicilio (cd. E-merchant)”], atteso l’elevato punteggio (3 punti) riconosciuto per il soddisfacimento di tale criterio, onde assicurare equa partecipazione alla totalità dei concorrenti senza preferire quelli che ante gara già vantino una maggior capillarità della rispettiva rete, nonché al fine di comprendere i limiti alla valutazione da svolgere da parte della Commissione, si chiede: di confermare che l’impegno previsto a titolo d’esempio in termini solamente quantitativi dal riportato punto 2.1 cpv. lett. i) (“impegno a convenzionare un definito rapporto n° esercizi …”): a) non rappresenta un impegno necessario, potendo il punteggio di 3 punti essere attribuito anche a prescindere da esso e dalla sua indicazione; b) essendo l’enfasi del criterio posta sulle “soluzioni organizzative” e non sul “rapporto n° esercizi ubicati”, il numero eventualmente indicato non sarà né potrà essere comparativamente ed in alcun modo rilevante; c) in ogni caso, anche laddove indicato un “rapporto n° esercizi ubicati” non rileverà in termini quantitativi (ovvero, preferendo in automatico nel confronto il concorrente che abbia assunto l’impegno ad un maggior rapporto n° esercizi).
Risposta
Nel richiamato sub criterio 2.1 del progetto tecnico 2 – Progetto a valore aggiunto per gli utilizzatori del buono pasto (criterio 8 del Capitolato d’Oneri) sono indicate solo a puro titolo esemplificativo alcune possibili soluzioni. Pertanto, come riportato nell’allegato 5 al Capitolato d’Oneri, la Commissione di gara valuterà l’adeguatezza complessiva delle soluzioni proposte in termini di coerenza ed efficacia, rispetto all’obiettivo di soddisfare l’esigenza di capillarità del servizio nell’ambito del territorio del lotto.
24) Domanda
In relazione al criterio di cui al punto 2.3 dello Schema di relazione tecnica [“Il Concorrente dovrà presentare una o più soluzioni in grado di generare ulteriori vantaggi per gli utilizzatori, mediante azioni tese ad incrementare il potere di spesa degli utenti medesimi, fruibili indipendentemente dal consumo dei buoni pasto ed anche attraverso esercizi/strutture commerciali non appartenenti alla rete degli esercizi convenzionati per l’utilizzo dei buoni pasto”], si chiede di confermare che, anche in tal caso, le soluzioni proposte saranno valutate dalla Commissione non già in termini quantitativi (es. convenzione stipulata in favore degli utilizzatori con un certo sconto assicurato per l’acquisto beni o servizi: si chiede quindi di confermare che il punteggio, ad esempio a parità di convenzione, non sarà più alto in corrispondenza con uno sconto maggiore in favore dell’utilizzatore).
Risposta
Come riportato al paragrafo 2.3 del progetto tecnico 2 – Progetto a valore aggiunto per gli utilizzatori del buono pasto (criterio 8 del Capitolato d’Oneri), la commissione di gara valuterà l’adeguatezza complessiva del progetto proposto – e non anche le specifiche soluzioni - in termini di coerenza ed efficacia, rispetto agli obiettivi che si prefigge di raggiungere.
25) Domanda
In relazione al costo della manodopera da dichiarare in sede di gara (v. cap. oneri par. 4), si chiede di confermare - come da corrente interpretazione anche giurisprudenziale della normativa di riferimento -, che il costo indicato da codesta Stazione Appaltante sia soltanto la stima, non vincolante per il partecipante alla gara, il quale, pertanto, dovrà indicare i costi effettivi in proposito. Inoltre, si chiede di specificare se, per i Lotti 1,7,9 tali costi vanno indicati in relazione all’importo complessivo del lotto o per singola quota.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n.10. Inoltre, relativamente ai Lotti 1,7,9 i costi della manodopera vanno indicati in relazione all’importo complessivo del lotto.
26) Domanda
In relazione alle previsioni di cui alle pagine 26 e seguenti del Capitolato Tecnico, relativamente a termini e procedure (Buoni pasto elettronici scaduti), finanche alternative a semplice arbitrio della Amministrazione, per i resi dei BPE, si chiede di confermare, per comprensibili ed evidenti esigenze organizzative del Fornitore: a) che i termini previsti per le Amministrazioni sono termini perentori; b) che la compensazione dei crediti scaturenti dai resi effettuati/comunicati nel rispetto delle procedure e delle tempistiche perentorie previste nel succitato paragrafo, è possibile soltanto laddove il credito della Amministrazione e il debito della Amministrazione siano rispettivamente esigibili e scaduti simultaneamente; c) conseguentemente, si chiede di confermare espressamente che l’Amministrazione non potrà differire, rifiutare o altrimenti sospendere il pagamento di fatture scadute in favore del Fornitore, sull’assunto di aver richiesto o finanche voler richiedere in futuro il reso di buoni scaduti, se non ancora esigibile il rispettivo credito.
Risposta
Con riferimento alla domanda sub a) si rimanda al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico, alla sezione “Buoni pasto scaduti: regole per la sostituzione/rimborso” al punto X. Xxxxx pasto elettronici scaduti e al punto B. Buoni pasto cartacei scaduti. In particolare vengono indicate attività e termini temporali per ciascuna fase entro e non oltre i quali sia il Fornitore sia l’Amministrazione sono tenute a rispettare.
Con riferimento alla domanda sub b), premesso che non è chiaro cosa il concorrente voglia intendere, si rinvia al paragrafo 3.2, sezione “Buoni pasto scaduti: regole per la sostituzione/rimborso”, del Capitolato tecnico.
Con riferimento alla domanda sub c) si rinvia a quanto indicato all’art.11 “Corrispettivi e fatturazione” dello schema di Accordo quadro.
27) Domanda
In relazione alle previsioni di cui alle pp. 35 ss. del Capitolato Tecnico [lettere c) e d)] e più in generale al tema dei c.d. “servizi aggiuntivi”, vietati dalla legge (art. 144 d.lgs. n. 50/2016) oltre che dalla disciplina di gara, si chiede di confermare che: a) la nozione di servizi aggiuntivi è quella contenuta nelle rilevanti previsioni del d.m. n. 122/2017, per cui essi coincidono con i servizi “che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara”; b) il mancato rispetto del limite relativo ai servizi aggiuntivi vada ricondotto al mancato rispetto degli impegni sulla commissione sanzionato con una penale di euro 30.000; c) la ipotesi di violazione del limite relativo ai servizi aggiuntivi vada sanzionata con la summenzionata penale solo per il caso in cui sia riscontrata una sola violazione, mentre per la ipotesi di più di una violazione, reiterazione della stessa, ecc., troverà applicazione la previsione per cui “In caso di oggettivi, gravi e reiterati inadempimenti posti in essere dal Fornitore, nei confronti degli Esercenti, delle Amministrazioni Contraenti e della Consip stessa, sarà facoltà di Consip,
ove ne ricorrano i presupposti, risolvere di diritto l’Accordo Quadro anche in mancanza di esecuzione in tutto o in parte delle verifiche ispettive sopra descritte”; d) che la ipotesi di cui al precedente quesito c (ossia la necessità che l’Amministrazione e/o codesta Stazione Appaltante risolvano il contratto tramite clausola risolutiva espressa) ricorra anche quando, all’atto di una unica e singola ispezione, siano state riscontrate non una sola ma più violazioni del limite in discorso; e) che l’esercizio del diritto alla risoluzione del contratto - a fronte di gravi inadempimenti come quello in discorso (violazione del divieto dei servizi aggiuntivi per volte superiore ad una) - costituisce da parte di codesta Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni un atto dovuto, in considerazione della evidenza pubblica e del necessario rispetto del buon andamento della P.A.
Risposta
Con riferimento ai servizi aggiuntivi si rappresenta quanto riportato al paragrafo 5.2 lett. c) del Capitolato tecnico: “Resta inteso che la predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e di quelli assunti in sede di offerta. Si rammenta che ai sensi dell’art.144, comma 6, lettera c) del Codice degli appalti: “[…] Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti” (lettera così modificata dall'art. 26-bis, comma 1, lettera b), legge n. 91 del 2022), pertanto, la richiesta agli esercenti di un corrispettivo per eventuali servizi aggiuntivi offerti costituisce violazione della richiamata normativa, nonché del disposto contrattuale”. A ciò si aggiunga quanto riportato sul punto nell’allegato 7 al Capitolato d’oneri: “Pertanto per dimostrare la congruità dell’offerta economica presentata da ciascun offerente non saranno ammessi ricavi derivanti dalla vendita dei cd. servizi aggiuntivi/varianti (Cfr. par.16 del Capitolato d’oneri). Si precisa infine che i progetti tecnici, eventualmente offerti in gara, sono remunerati dalla commissione applicata agli esercenti (cfr. Criterio PT6) e pertanto non saranno ammessi ricavi derivanti dalla vendita di tali progetti”. Infine si rammenta che: “nessun vincolo deve essere posto all’esercente al fine di ottenere il riconoscimento della Commissione ed il rispetto dei termini di pagamenti offerti in gara” (paragrafo 5.2 lett. e) del Capitolato tecnico).
In sede di esecuzione contrattuale, nell’ambito delle Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale di Commissione e ai termini di pagamento verso gli Esercenti (cfr. 8.2.3 Capitolato tecnico) viene richiesta la presentazione di una “dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti: […] iii) che con riferimento a codesto appalto non sono stati venduti servizi aggiuntivi agli esercenti convenzionati a fronte di un corrispettivo ulteriore rispetto alla commissione applicata, nel rispetto di quanto previsto all’art. 144, comma 6, lettera
c) del Codice degli appalti”.
Come riportato alla lettera l) dell’art.14 “Risoluzione” dello Schema di Accordo Quadro, Consip potrà risolvere l’Accordo Quadro “nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000”.
28) Domanda
In relazione a quanto riportato nell'All. 5 pag. 2 ["Complessivamente detti progetti (criteri 7, 8, 9) – riportanti tutte le sezioni indicate nel richiamato Schema di risposta - devono essere contenuti entro le 30 (trenta) facciate/slides e deve essere presentato su fogli singoli di formato DIN A4 o su PowerPoint, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle facciate/slide (es. 1 di 30) ed ogni paragrafo deve riportare una numerazione progressiva"] si chiede di chiarire se il limite delle 30 pagine è da intendersi per singolo progetto tecnico o è relativo ai 3 progetti considerati cumulativamente (7, 8 e 9).
Risposta
Il limite delle 30 pagine è relativo ai 3 progetti considerati cumulativamente (7, 8 e 9).
29) Domanda
Il capitolato tecnico (pag. 6 lettera w) definisce [“rappresentante del titolare dell’esercizio”: “i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza ai sensi dell’art. 1387 c.c. e quelli indicati negli artt. 2203-2213 del c.c. (institori, procuratori, commessi agli affari e alle vendite)”]. Si chiede in proposito se tutti i soggetti indicati dalle norme suindicate possano validamente sottoscrivere l’addendum.
Risposta
Si conferma. Gli institori, i procuratori e i commessi agli affari e alle vendite devono ritenersi soggetti autorizzati a sottoscrivere l’Addendum.
30) Domanda
Alla pag. 40 del Capitolato tecnico – La necessità di un bilancio semestrale approvato -punto 5.7 – lett. A) secondo capoverso - si legge: [“Consip monitora tale indice, verificando che lo stesso, per tutta la durata dell’esecuzione contrattuale, non sia inferiore al predetto valore soglia. A tal fine, due volte l’anno sulla base del bilancio semestrale ed annuale, a decorrere dal primo bilancio (semestrale o annuale) approvato dopo la stipula dell’Accordo quadro, il Fornitore dovrà produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) e resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il valore soglia riferito all’indice richiesto. Consip si riserva di richiedere documentazione a comprova di quanto dichiarato”]. Con la locuzione “A tal fine, due volte l’anno sulla base del bilancio semestrale ed annuale, a decorrere dal primo bilancio (semestrale o annuale) approvato dopo la stipula della Convenzione (omissis)” Codesta Società sembra istituire un obbligo non presente nella legge. È infatti non controverso che l’amministratore delegato di una S.p.A. (art. 2381 c. 5 c.c.) ed anche di una s.r.l. a seguito della modifica recata all’art. 379 u.c. dal d.lgs 14/2019, debba riferire al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale secondo le periodicità imposte dallo statuto e, comunque, ogni sei mesi. Il medesimo obbligo non è invece previsto per il caso di amministratore unico. Si evidenzia inoltre che, quand’anche l’amministratore unico predisponesse un bilancio atto a comunicare i dati richiesti, esso non risulterebbe comunque approvato da alcun organo sociale. Voglia, pertanto, Consip chiarire la portata della propria affermazione e fornire opportune istruzioni operative.
Risposta
Si chiarisce che l’inciso “a decorrere dal primo bilancio (semestrale o annuale) approvato dopo la stipula della Convenzione” si riferisce al primo documento contabile disponibile dopo la stipula. Pertanto in mancanza di bilancio semestrale si farà riferimento al bilancio annuale.
Inoltre, poiché sussiste l’obbligo della certificazione del bilancio, ai sensi dell’art. 144 del codice, come previsto al paragrafo 5.7 del Capitolato tecnico, può essere richiesto al Revisore incaricato della Certificazione del bilancio di rilasciare apposita dichiarazione attestante il valore soglia riferito all’indice richiesto, anche su base semestrale. La società di revisione nella dichiarazione infrannuale dovrà indicare la documentazione, eventualmente alternativa al bilancio semestrale, sulla base della quale rilascia la predetta dichiarazione (es. contabilità gestionale interna). Tale documentazione potrà essere eventualmente richiesta da Xxxxxx ai fini della comprova di quanto dichiarato.
31) Domanda
Si reputano necessari chiarimenti sugli adempimenti richiesti al paragrafo 5.7.b) del Capitolato Tecnico. Il paragrafo cui si fa riferimento è rubricato: [“b) - Obbligo di contabilità separata e di rendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara, da cui deve risultare l’equilibrio tra costi e ricavi, e un rapporto tra crediti e debiti non inferiore al valore soglia di 0,70”]. Nel paragrafo in commento Codesta CONSIP istituisce un ulteriore obbligo di rendicontazione e di rispetto di particolari indici finanziari che, in primo luogo, sembrano imporre un elevatissimo livello di dettaglio della contabilità ed in secondo luogo basano la richiesta di rendicontazione sul presupposto della necessaria esistenza di un bilancio semestrale che, come riportato al quesito precedente, non è invece obbligatorio a norma di legge per qualsivoglia soggetto. Nel reiterare quindi l’eccezione relativa alla non obbligatoria esistenza di un bilancio semestrale approvato, si richiedono ulteriori dettagli in merito ai seguenti temi: a) Obbligo di contabilità separata. Xxxx si vuole intendere con questa locuzione? b) Quali sono le scritture che viene chiesto di avere in forma separata? c) L’obbligo potrebbe essere assolto sulla base delle risultanze della contabilità “industriale”? Al riguardo si evidenzia che, mentre sotto il profilo costi-ricavi è normale prassi la contabilizzazione in appositi conti (di contabilità analitica o industriale) per il controllo dell’economicità della singola commessa, più complesso appare il mantenimento di separatezza contabile nell’area finanziaria. Un singolo esercente convenzionato ritira varie tipologie di buoni pasto: pubblici e privati e, nell’ambito dei pubblici, CONSIP (nelle diverse edizioni) e non CONSIP. I buoni ritirati dall’esercente vengono riepilogati nella fattura periodica che il convenzionato emette e sono pagati in unica soluzione. L’eventuale richiesta di separazione dei flussi finanziari per singola tipologia di Buono Pasto darebbe luogo ad un appesantimento gestionale notevole. Si pensi che ogni fattura dovrebbe contenere un singolo tipo di buono e dare luogo ad un distinto bonifico bancario, il tutto con ulteriori oneri bancari a carico della società emettitrice di buoni pasto. Risulta pertanto indispensabile che Codesta CONSIP provveda a chiarire le modalità di separata contabilizzazione dei flussi finanziari, posto che qualsiasi richiesta sia fatta al concorrente deve essere economicamente sopportabile ed essere foriera o beneficio in termini di “controllo dell’appalto” da parte di CONSIP. Ulteriore approfondimento merita il richiesto indice di 0,70 quale rapporto tra crediti e debiti generati dalla fornitura. Alla pagina 41 del Capitolato Tecnico si legge: [“Il prospetto di rendicontazione specifica, deve indicare il dettaglio di ricavi, costi (rimborso agli esercenti più quota parte dei costi operativi) e i correlati crediti e debiti generati dalla fornitura”]. Risulta utile che Codesta Consip fornisca istruzioni sulla determinazione della “quota dei costi operativi” da considerare per la determinazione del “risultato operativo di commessa”. Risulta indispensabile comprendere quale sia la modalità di determinazione dell’indice di 0,70. Esistono momenti della commessa nei quali un tale valore non è ottenibile, o perché la commessa è in fase di avvio o perché la medesima è al suo termine. Ma, a prescindere da tali momenti, l’indice richiesto potrebbe non essere rispondente al dato richiesto per effetto delle modalità gestionali di incasso da parte della società emettitrice: si pensi alla cessione pro-soluto dei crediti della commessa. In un tale caso, non prevedendo nella determinazione dell’indice la rilevanza delle disponibilità liquide dell’impresa, si correrebbe il rischio di non soddisfare l’indice di 0,70 malgrado ampie disponibilità sui conti correnti della concorrente. Per tutto quanto sopra, si invita Codesta CONSIP a voler meglio definire:
a. Significato e portata della locuzione “contabilità separata”;
b. Contenuto del prospetto di “Rendicontazione Specifica”;
c. Modalità di determinazione della “quota dei costi operativi”;
d. Indicazioni relative alla gestione finanziaria della commessa, poste le segnalate difficoltà a separare i flussi relativi a tipologie diverse di Buoni Pasto;
e. Elementi che compongono il numeratore ed il denominatore per la determinazione dell’indice di 0,70.
Risposta
Con riferimento alle lettere a), b) si precisa che per contabilità separata e rendicontazione specifica si intende la rilevazione contabile del dettaglio di costi e ricavi afferenti alla commessa oggetto del presente appalto. Con riferimento alla lettera c) si chiarisce che il suddetto dettaglio di costi e ricavi della commessa deve essere determinato secondo le normali prassi di contabilità gestionale adottate dalla società. Come riportato al paragrafo 5.7 lett.b) del Capitolato Tecnico, […] “Il prospetto di rendicontazione specifica, deve indicare il dettaglio di ricavi, costi (rimborso agli esercenti più quota parte dei costi operativi) e i correlati crediti e debiti generati dalla fornitura”. Resta inteso che per quanto riguarda costi e ricavi dovranno essere considerati quelli di pertinenza della Commessa, così come individuati dalla contabilità di gestione del Fornitore, inoltre per quanto riguarda crediti e debiti dovranno essere seguite le indicazioni di cui alla lett. a) del medesimo paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico. Con riferimento alla lettera d) si chiarisce che le disponibilità finanziarie, così come indicato al par.5.7 del Capitolato tecnico, sono incluse nelle attività correnti e possono quindi andare a compensazione di eventuali crediti ceduti. Inoltre l’obbligo di rendicontazione, legato al primo bilancio approvato, garantisce i tempi tecnici sufficienti all’assorbimento di eventuali effetti legati all’avvio della commessa. Con riferimento alla lett. e) si rimanda al par.5.7 lett.a) del Capitolato Tecnico in cui è chiarito come si calcola l’indice richiesto.
32) Domanda
In merito a quanto precisato alle pagg. 58-60 del paragrafo 23.1 del Capitolato d’Xxxxx, si richiede di confermare che il termine fissato per l’attivazione dell’Accordo Quadro – entro il quale andranno eseguiti gli adempimenti ivi previsti – sarà specificato da Consip a seguito della comunicazione di aggiudicazione, non essendo lo stesso predeterminato.
Risposta
Si conferma che la data di attivazione dell’Accordo quadro non è predeterminata, ma sarà comunicata da Consip.
33) Domanda
In relazione ai massimali degli Accordi Quadro - indicati nella tabella di cui al paragrafo 1.3 del Capitolato Tecnico - si chiede di confermare se tali massimali potranno essere incrementati del sesto e settimo quinto qualora si esauriscano prima della scadenza.
Risposta
Non si conferma. Al paragrafo 25 “Appalti Specifici” del Capitolato d’Oneri è chiarito quanto segue “Si precisa che così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal Contratto di Fornitura, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice”.
Quanto al massimale del lotto/quota si evidenzia quanto riportato al paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri: “Si precisa che, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni lotto/quota, il valore relativo ad un Ordinativo di Fornitura di una Amministrazione raggiunga il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino ad una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di Fornitura. La predetta regola per i lotti 1, 7 e 9 opera sul massimale dell’Accordo Quadro stipulato con ogni singolo Fornitore”.
34) Domanda
In merito a quanto indicato a pag. 11 del Capitolato Tecnico [“l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal Contratto di Fornitura, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art.106, del Codice”], si chiede di specificare se tali aumenti/riduzioni andranno ad aumentare/ridurre il massimale del Lotto.
Risposta
Tali eventuali aumenti/riduzioni non sono riferite al massimale del lotto, ma incideranno esclusivamente sull’importo del singolo Ordine di acquisto emesso nei confronti del Fornitore da una singola Amministrazione ove la stessa ritenga sussistenti i richiamati presupposti.
35) Domanda
Con riferimento a quanto previsto al par. 10.2 lettera f) del Capitolato Tecnico [“Per il mancato rispetto dei termini di sostituzione e rimborso dei Buoni pasto scaduti di cui al paragrafo 3.2, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 10% dell’importo dei Buoni pasto (escluso IVA) scaduti, salvo il risarcimento del maggior danno”]:
a. si richiede di specificare se tali penali verranno applicate anche nel caso di posizioni verso amministrazioni cedute a società di factoring;
b. in tali casi, si chiede comunque di confermare che, mentre l’emissione della nota di credito sarà regolarmente effettuata dal fornitore, il rimborso potrà essere effettuato, indistintamente, anche dalla società di factoring, come previsto dall’art. 1180 c.c., non avendo l’Amministrazione interesse all’adempimento su base personale del debitore/fornitore.
Risposta
Con riferimento al quesito sub a) si conferma che le penali verranno applicate al Fornitore anche nell’ipotesi indicata. Con riferimento al quesito sub b) non si conferma.
36) Domanda
In merito a quanto previsto dalla normativa relativa al Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) e, come specificato all’art. 11, punti 10 e 11 dello “Schema di Accordo Quadro - Corrispettivi e Fatturazione, al fine di automatizzare la gestione dei codici NSO nell’emissione delle fatture relative alle forniture di buoni pasto, si richiede di specificare se sia stato prevista una modalità di collegamento tra le Richiesta di approvvigionamento e il relativo codice NSO.
Risposta
Non si conferma, non sono state previste modalità di collegamento tra le richieste e il relativo codice NSO.
37) Domanda
Con riferimento al par.4.1.1. del Capitolato tecnico, si chiede quando sarà pubblicato l’elenco dei Comuni superiori ai
5.000 abitanti.
Risposta
L’elenco in questione è stato pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nell’ambito della iniziativa buoni pasto 10 nella sezione documenti di gara.
38) Domanda
Con riferimento all’art. 4.1.1. del Capitolato Tecnico, si chiede conferma che la “Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto” (Allegato 1 al Capitolato Tecnico) e la prova del convenzionamento di ciascun Esercizio presente nell’Elenco (specifico Addendum al contratto) potranno essere inoltrati a Consip attraverso il portale Scrigno come avvenuto per l’edizione 9.
Risposta
Si conferma che saranno utilizzate modalità similari a quelle utilizzate per l’edizione 9, che saranno indicate puntualmente da Consip.
39) Domanda
Con riferimento all’art. 8 punto 3 dello schema di Accordo Quadro e alla dichiarazione Allegato 1 Domanda di partecipazione punto 16, e, nello specifico, circa l’impegno del Fornitore “ad accettare la designazione a Responsabile/sub- Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, si mette in evidenza che le Società di emissione di buoni pasto in genere, nell’esercizio della loro attività, si configurano come Titolari del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari, intendendosi per Titolare “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Pertanto, si ritiene che il Fornitore non possa considerarsi Responsabile del trattamento, definito come “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” in quanto:
- non effettua, nell’erogazione dei propri servizi, un’attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
- nell’ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini dell’erogazione del proprio servizio;
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell’elaborazione e gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il Cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposto a un controllo da parte del Cliente.
In considerazione di quanto sopra, si chiede di confermare che il Fornitore, in occasione della sottoscrizione della Convenzione, potrà essere qualificato come Titolare dei dati anziché come Responsabile Esterno del Trattamento.
Risposta
Non si conferma. Come indicato nell’art. 23, comma 5 dello Schema di Accordo Quadro “In ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.”.
L’eventuale nomina a Responsabile del Trattamento dei dati è rimessa, dunque, alle singole Amministrazioni contraenti.
40) Domanda-
Rif. Art. 2, punto 2 Accordo Quadro. Nello stesso, si fa riferimento all’Allegato “E” Nomina a responsabile del trattamento dei dati. Anche all’Art. 23 punto 5 dell’Accordo Quadro si richiama l’atto di nomina allegato all’Accordo Quadro. Non avendo trovato tale Allegato (Allegato E) tra i documenti acclusi, si chiede gentilmente di poter avere copia di tale allegato in modo che lo stesso sia parte integrante dell’accordo quadro e sia valido e unico per tutte le Amministrazioni aderenti alla Convenzione.
Risposta
L’allegato E “Nomina a responsabile del trattamento dei dati” sarà reso disponibile in fase di stipula dell’Accordo Quadro. Si precisa in ogni caso che lo stesso costituisce solo un fac simile che ciascuna Amministrazione potrà eventualmente modificare/integrare qualora decida di nominare il Fornitore Responsabile del Trattamento dei dati.
41) Domanda
Rif. Art. 7.2 lettera d) Capitolato d’Oneri, “Indice di Bilancio espresso dal rapporto tra attività correnti”. Premesso che, nel calcolare l’indice di bilancio espresso dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, sono state seguite strettamente le indicazioni di cui all’articolo in questione, ovvero abbiamo utilizzato le voci di stato patrimoniale indicate ai punti a. e b. dello schema esemplificativo riportato in calce all’Art. 7.2 lettera d). Questo calcolo ha evidenziato un indice maggiore a quello della soglia necessaria da Voi indicata, pari allo 0,50. Riteniamo comunque opportuno portare in evidenza quanto segue. È consuetudine per società appartenenti a Gruppi internazionali avvalersi di un servizio di tesoreria centralizzata gestito da una banca e da una società a tal fine specializzata del Gruppo. Lo scopo è quello di ottimizzare le risorse finanziarie compensando posizioni negative e positive create giornalmente nei singoli paesi e remunerate diversamente dal sistema bancario (con danno per le società operative) secondo che si tratti di saldi debitori o creditori. Peraltro, a differenza dei conti intercompany da Voi evidenziati e da escludere dal calcolo dell’indice, il saldo di questo conto varia ampliamente tutti i giorni in base agli incassi raccolti da soggetti terzi rispetto al gruppo ed ai pagamenti a terzi predisposti. Caratteristiche queste che di conseguenza evidenziano la correttezza delle indicazioni sulle voci di bilancio da voi indicate nello schema per la costruzione di tutti gli indici societari e, dunque, anche per quello di cui in esame. Ciò detto, alla luce di quanto espresso in premessa, chiediamo cortese conferma sulla correttezza del calcolo come sopra evidenziato (ovvero dell’inclusione della voce C, numero III, voce 7 nella costruzione dall’indice come da schema di gara).
Risposta
Si conferma quanto indicato alla lettera d) del paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri: “Ai fini del calcolo dell’indice sono escluse le voci di credito e debito intercompany (rapporti tra società controllante, controllate e collegate). L’indice dovrà essere calcolato utilizzando le voci di stato patrimoniale evidenziate come crediti e debiti a breve termine (esclusi gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo) dagli schemi obbligatori di bilancio ai sensi dell’art.2424 cod.civ.:
a. per crediti voce C, numeri I, II [escluse voci 2),3),4)], III, IV;
b. per i debiti voce D [escluse le voci 9), 10), 11).”
Premesso ciò non è chiaro il riferimento alla voce 7 indicata nella domanda, in quanto le attività finanziarie di cui alla voce C, numero III, dell’art. 2424 cod.civ. sono in totale 6.
42) Domanda
Rif. Art. 14.1 Capitolato d'Oneri. Si chiede di confermare che l’imposta di bollo, pari nel suo totale, ad Euro 16,00, da regolarizzarsi all’atto della presentazione dell’offerta, sia unicamente riferita al documento “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", e, dunque, non vi sia alcuna altra richiesta analoga per ulteriori documenti di gara da presentare.
Risposta
Si conferma.
43) Domanda
Rif. Art. 1.1 Lettere a), r), s) Definizioni Capitolato Tecnico. Potete cortesemente indicarci il numero delle Amministrazioni contraenti relativo ad ogni singolo Lotto? Ovvero, osservando le precedenti edizioni della gara buoni pasto, avete la possibilità di indicarci il numero di Amministrazioni contraenti che hanno aderito alla Convenzione Buoni Pasto Consip? Se possibile, sarebbe utile avere tali informazioni distinte per Xxxxx. Diversamente, tale dato in aggregato per il numero totale Italia.
Risposta
In via indicativa il dato numerico complessivo che si può evincere dalle precedenti edizioni, relativo al numero di ordinativi emessi dalle P.A., si attesta su circa 18.610. Le Pubbliche Amministrazioni che hanno effettuato ordini indicativamente sono state oltre 800.
44) Domanda
Rif. Art. 1.1 Lettera n) Definizioni Capitolato Tecnico. Relativamente alle Sedi di consegna, le stesse, così come distinte in Capitolato, possono essere: Sede centrale, Sede periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o Sede delle Unità Approvvigionanti, in ciascuna delle quali dovranno essere consegnate le card o i buoni pasto cartacei. Tali Sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento. Domanda: osservando le precedenti edizioni della gara buoni pasto, avete la possibilità di indicare/stimare il numero, distinto per tipologie, delle Sedi di cui sopra per ogni Amministrazione, specificando altresì il riferimento del Lotto di appartenenza? Diversamente, in caso non sia possibile avere tale dato in maniera analitica, è possibile ottenere tali informazioni in forma aggregata che preveda il numero di punti di consegna per Lotto e/o a livello nazionale?
Risposta
Il dato non è in possesso della stazione appaltante.
45) Domanda
Rif. Art. 1.1 Lettera n) Definizioni Capitolato Tecnico. Relativamente alle Sedi delle Amministrazioni Contraenti e/o sede delle Unità Approvvigionanti, siamo a richiedervi, ove disponibile, la numerica dei dipendenti per sede con l’indicazione del Lotto di riferimento.
Risposta
Il dato non è in possesso della stazione appaltante.
46) Domanda
Art. 5.2 pagina 36 Capitolato Tecnico. Premesso che in tale articolo, viene indicato che: “in caso di buoni pasto cartacei, il Fornitore dovrà, per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, prevedere anche la dematerializzazione dei buoni pasto cartacei al fine di consentire l’automatica lettura del buono pasto cartaceo (ad es. tramite il codice a barre), permettendo in questo modo all’Esercente di non dover consegnare fisicamente i titoli di legittimazione in formato cartaceo all’Emettitore. Si precisa che i costi per la strumentazione necessaria per la dematerializzazione dei buoni sono ricompresi nella Commissione applicata all’esercente”. Si chiede di conoscere se, nel caso l’esercente non voglia usufruire del servizio di dematerializzazione così come sopra descritto, se sia possibile, in maniera alternativa, strutturare un processo di raccolta/collettazione dei buoni pasto cartacei attraverso per poi la successiva spedizione fisica dei buoni al Fornitore?
Risposta
Alla lettera d) del paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, a cui si rimanda, è riportato quanto segue: “[…] Nel caso in cui non fosse possibile la dematerializzazione presso l’esercizio, i costi relativi all’eventuale spedizione dei buoni alla sede dell’emettitore o ad altre modalità concordate sono anch’essi ricompresi nella Commissione. Resta inteso che nel caso l’esercente utilizzi per la dematerializzazione società differenti dal Fornitore e/o strumenti non resi disponibili dal Fornitore, tali costi restano in capo all’esercente”.
47) Domanda
Art. 8.1 pagina 46 Capitolato Tecnico. Premesso che in tale articolo viene indicato che gli “Addendum al contratto di convenzionamento” potranno essere resi disponibili in copia o in originale, a seconda della modalità con la quale sono stati raccolti, così come il relativo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale; ed inoltre alla lettera b) del citato Art. 8.1 si legge che sarà possibile inviare le immagini in formato .pdf o tiff. delle “immagini” dei predetti “Addendum al contratto di convenzionamento” (compilati, sottoscritti e corredati da quanto di seguito indicato per ciascuno degli esercizi convenzionati riportati nel predetto elenco). Si chiede di conoscere se:
a. il file in formato digitale dell’addendum potrà sostituire integralmente la produzione della sottoscrizione in originale del documento (Addendum al contratto di convenzionamento).
b. se l’archiviazione del documento in originale è da ritenersi obbligatoria per la società emittente.
Risposta
Come riportato al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico gli “Addendum al contratto di convenzionamento” potranno essere resi disponibili in copia o in originale, a seconda della modalità con la quale sono stati raccolti, così come il relativo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale”. Pertanto, relativamente al punto a) della domanda, qualora l’Addendum al contratto di convenzionamento sia stato sottoscritto con firme elettroniche semplici e digitali (cfr.8.1 sezione B del Capitolato tecnico) il file in formato digitale dell’Addendum potrà sostituire la produzione della sottoscrizione in originale del documento (Addendum al contratto di convenzionamento). Con riferimento al punto b) della domanda si chiarisce che l’archiviazione del documento in originale è da ritenersi obbligatoria per la società emittente qualora l’Addendum sia stato sottoscritto con firma autografa.
48) Domanda
A) Confermate che un partecipante alla procedura di gara può subappaltare l’esecuzione dell’appalto o quota parte di esso ad altro soggetto, tra cui certamente, può essere incluso un operatore attivo nel settore relativo al servizio sostitutivo di mensa? Resta inteso che il subappaltatore non possiede i requisiti per partecipare singolarmente al lotto
in questione. In altre parole, può un emettitore di buoni pasto essere nominato subappaltatore da altro operatore che partecipi alla gara?
B) Se la risposta è positiva è configurabile come subappalto non totale (e per tanto, accettato ai fini della gara de qua) la seguente opzione di subappalto:
- Ove la gestione della parte tecnica dell’appalto (a titolo esemplificativo: emissione buoni pasto, Applicativi quali APP, Portale Web, ecc.) venga gestita ed eseguita dal subappaltatore (con la configurazione sopra citata di emettitore di buoni pasto)
- Ove la gestione del rapporto commerciale e contrattuale (es: firma gestione della sottoscrizione degli addendum, portale ecc.) sia in capo al partecipante alla gara.
Risposta
Con riferimento al quesito sub a) in via generale si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendum”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appalto.
49) Domanda
Potreste chiarire in che modo dovranno essere indicate le prestazioni e le relative quote di subappalto nel DGUE? Inoltre, confermate che dovrà essere prodotto apposito DGUE relativo al subappaltatore?
Risposta
Si chiarisce che non deve essere prodotto apposito DGUE relativo al subappaltatore ma come riportato nell’allegato 2 al Capitolato d’Oneri (indicazioni utili alla compilazione) “In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale”. Pertanto nella sez.D del DGUE il concorrente dovrà elencare le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale
50) Domanda
In riferimento al subappalto, siamo a segnalare che nella sezione numero due del portale denominata “Scelta Lotti” il subappalto viene indicato con la definizione N/A, non applicabile. Si chiede, pertanto, conferma che il subappalto debba essere indicato unicamente nel DGUE.
Risposta
Si conferma
51) Domanda
In merito al requisito di capacità economica e finanziaria, potreste chiarire in quale modo dovranno essere rapportati i requisiti di fatturato rispetto al periodo di attività, per operatori che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni?
Nel caso un operatore abbia iniziato l’attività oggetto della presente gara da, a titolo esemplificativo, 8 mesi, è corretto applicare la seguente formula al fine di individuare il requisito riparametrato? (Importo lotto/12 mesi) * 8 mesi Confermate i seguenti requisiti di partecipazione riparametrati?
n° lotto | Requisito di partecipazione (importo in Euro) | Requisito di partecipazione (importo in Euro) su 8 mesi |
1 | 8.250.000,00 € | 5.500.000,00 € |
2 | 8.052.000,00 € | 5.368.000,00 € |
3 | 6.256.250,00 € | 4.170.833,33 € |
4 | 7.475.930,00 € | 4.983.953,33 € |
5 | 5.362.500,00 € | 3.575.000,00 € |
6 | 6.256.250,00 € | 4.170.833,33 € |
7 | 11.247.500,00 € | 7.498.333,33 € |
8 | 7.693.070,00 € | 5.128.713,33 € |
9 | 12.403.908,00 € | 8.269.272,00 € |
10 | 7.155.500,00 € | 4.770.333,33 € |
11 | 4.013.680,00 € | 2.675.786,67 € |
12 | 9.747.320,00 € | 6.498.213,33 € |
13 | 4.812.500,00 € | 3.208.333,33 € |
14 | 3.712.500,00 € | 2.475.000,00 € |
15 | 4.262.500,00 € | 2.841.666,67 € |
Risposta
Non si conferma, non è prevista la riparametrazione degli importi. Per gli operatori che abbiano iniziato le loro attività da meno di tre anni, ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti indicati nella lex specialis, potranno essere presi in considerazione gli anni di effettiva esistenza dell’impresa e i bilanci e la documentazione da presentare potranno riferirsi
agli anni di effettiva operatività della stessa, fermo restando in ogni caso il possesso del requisito nella misura indicata per ciascun lotto dalla documentazione di gara.
52) Domanda
Si chiede di meglio precisare criteri, modalità e termini per procedere all’apertura del sesto e del settimo quinto dei Lotti 1,7, 9 ovvero se l’apertura avviene ad esaurimento della singola quota oppure all’esaurimento di tutte le quote che compongono il lotto.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 33
Dott.ssa Xxxxxxx D’Xxxxxxxx
(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi)
Xxxxxxx D'Xxxxxxxx Consip S.p.A 29.09.2022 13:10:39 GMT+00:00