LORO SEDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/3034/2023 del 15/03/2023
Circ. CNI n. 14/XX Sess./2023
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri
Ai Presidenti delle Consulte/Federazioni Regionali degli Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI
OGGETTO: Nuovo Codice dei contratti pubblici – schema di decreto legislativo - pareri delle Commissioni parlamentari - informativa
Caro Presidente,
come certamente saprai, lo scorso 21 febbraio sia la Commissione VIII della Camera dei Deputati che la Commissione VIII del Senato della Repubblica hanno fornito parere positivo – con osservazioni - in ordine all’Atto del Governo n. 19, ovvero lo schema di decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Attraverso questi passaggi si conclude l’iter previsto in Parlamento da parte della legge delega 21 giugno 2022 n.78 – e si auspica che il Governo recepisca i pareri suddetti, emendando il testo bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato lo scorso gennaio. Le osservazioni formulate dalle Commissioni VIII delle Camere in sede di parere recepiscono i principali rilievi formulati dalla Rete delle Professioni Tecniche durante i vari momenti in cui il legislatore delegato ha richiesto contributi da parte degli stakeholders.
Nello specifico, in sintesi, le Commissioni hanno invitato il Governo a valutare, tra le altre cose, quanto segue:
1) in relazione alla possibilità di fornire prestazioni professionali d’opera a titolo gratuito di cui all’art.8, l'opportunità di sancirne l’assoluto divieto;
2) in relazione ai livelli e contenuti della progettazione di cui all’art. 41 ed Allegato I.7, l'opportunità di specificare che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica dell'opera, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n.50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori standard di progettazione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello progettuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici, idrologici e sismici dell'opera; inoltre l'opportunità di prevedere che non
Xxx XX Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxx, Xxxxx
Tel. x00 00 0000000
xxxxxxxxxx@xxx-xxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx xxx.xxx.xx
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sia consentito né il subappalto né l'affidamento da parte dell'appaltatore a lavoratori autonomi della redazione della predetta relazione;
3) in relazione ai livelli e ai contenuti della progettazione di cui all’art.41, l'opportunità di prevedere il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo; l'obbligo di utilizzare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche previste dal nuovo codice, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico- economica delle opere pubbliche (PFTE), in raccordo con quanto previsto dall'Allegato I.7, articolo 3, comma 1, lettera s); puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, al fine di chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE;
4) in relazione ad una più accurata determinazione della base d’asta, l'opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell'equo compenso di cui all'articolo 8 e nel rispetto dei principi di concorrenza e libero accesso al mercato.
5) in relazione all’appalto integrato di cui all’art. 44, l'opportunità di definire i casi in cui è possibile ricorrere a tale istituto, introdurre una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento, ribadire che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore specificando che l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo;
6) in relazione alle procedure di affidamento, l'opportunità di modificare l'articolo 50, sostituendo al comma 4 le parole: "fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera" con le seguenti: "ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, da aggiudicare esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" e aggiungendo dopo le parole: "del prezzo più basso" le seguenti: "motivando adeguatamente la scelta";
7) in relazione ai tempi di nomina della Commissione di concorso di cui all’art. 93, l'opportunità di specificare tali tempistiche al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura;
8) in relazione ai requisiti di ordine speciale di cui all’art.100, l'opportunità di specificare i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari a dieci anni, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;
9) in relazione alla direzione lavori di cui all’art. 114, l'opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà;
10) in relazione al collaudo di cui all’art. 116, l'opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà;
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11) in relazione alla riduzione dei livelli progettuali da 3 a 2, l'opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso;
12) l'opportunità di evitare l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (gold-plating).
Al fine di permettere una più accurata analisi di quanto sopra esposto, si trasmettono in allegato i due pareri in esame.
In conclusione, si rappresenta ancora una volta il massimo impegno profuso per vigilare e contribuire alla redazione di una normativa chiara ed utile per le categorie professionali, nonché per i cittadini e le imprese.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(ing. X. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Xxxxxxxx X. Xxxxxxxxx)
Allegati: - Parere Commissione VIII Senato AG19;
- Parere Commissione VIII Camera AG19.
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Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 22 del 21/02/2023
L'8a
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 19
Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19), premesso che:
- per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, l'articolo 50 generalizza l'uso della procedura negoziata, con invito a 5 (fino ad un milione di euro) o 10 (oltre un milione di euro)
operatori, rendendo peraltro possibile l'utilizzo delle procedure di gara "ordinarie" - aperte o ristrette - solo sopra 1 milione di euro, e solo previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante.
Essendo la procedura negoziata una procedura a concorrenza ridotta, al fine di garantire una
maggiore competizione e trasparenza negli affidamenti di importo più elevato, sarebbe opportuno abbassare la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono ricorrervi in via ordinaria;
- l'articolo 50 - confermando le misure introdotte dalla normativa emergenziale - prevede due sole modalità di affidamento sottosoglia: affidamento diretto e procedura negoziata senza bando. Oltre alle possibili ricadute negative in tema di trasparenza, la maggiore criticità connessa a questa
impostazione è rappresentata dal fatto che negli affidamenti diretti la valutazione sarà effettuata, di fatto, secondo un criterio del minor prezzo e che, nelle restanti e residuali, ipotesi di ricorso a
procedure negoziate senza bando, la norma consente alle stazioni appaltanti di ricorrere
alternativamente o al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o a quello del prezzo più basso, senza alcun obbligo di motivazione circa la scelta. Questo determinerà un forte utilizzo del criterio del prezzo più basso che non consente di valorizzare aspetti quali la qualità del prodotto, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale dello stesso;
- la disciplina relativa alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, nei casi di applicazione del prezzo più basso, prevede che la stazione appaltante dichiari il metodo prescelto negli atti di gara. Tale fatto rischia di introdurre indebiti condizionamenti nello svolgimento delle procedure di gara.
Pertanto, la scelta del sistema utilizzato dovrebbe essere automatica e non prevedibile;
- pur essendo prevista come obbligatoria, la revisione dei prezzi risulta fortemente depotenziata, in quanto ancorata a soglie di alea eccessive;
- l'assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative prevista dalla normativa vigente si è storicamente succeduta negli anni. Questo comporta che capacità tecnico- finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi tra cooperative sussiste autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate. Così come le eventuali
variazioni soggettive che interessano la compagine sociale non hanno alcun impatto sulla
qualificazione del consorzio, né del fatto che queste dispongano o meno di attestazione SOA. Nel consorzio stabile tutti gli operatori devono necessariamente essere in possesso di attestazione di qualificazione affinché possano costituire il consorzio stabile;
- è necessario ricondurre la disciplina delle cause di esclusione entro confini precisi, che ne
garantiscano un'equilibrata applicazione in tutti i settori, nell'interesse sia delle imprese che delle amministrazioni appaltanti;
- occorre reintrodurre il tetto massimo del 20 per cento per il punteggio economico, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. È necessario valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, evitando ogni formula matematica che finisca per premiare i ribassi più alti. L'individuazione di un tetto
massimo al punteggio economico evita il rischio che le stazioni appaltanti trasformino il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quello del massimo ribasso mascherato, attribuendo rilevanza determinante alla componente prezzo;
- l'articolo 119 dello schema, in materia di subappalto, non modifica la disciplina rispetto a quella
attualmente in vigore. L'aspetto critico riguarda la previsione per cui il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali che avrebbe garantito l'appaltatore. Per fare ciò la norma prevede che il subappaltatore debba applicare lo stesso CCNL dell'appaltatore. Questo nella pratica genera effetti molto negativi in quanto non sempre le imprese, pur svolgendo attività analoghe,
appartengono allo stesso CCNL;
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- all'articolo 186, l'esclusione dall'obbligo di esternalizzazione dei concessionari operanti nei settori speciali comporta la sottrazione al mercato di una quota considerevole di lavori anche in assenza di qualsiasi confronto concorrenziale;
- lo schema in esame, non riproducendo le disposizioni di carattere intertemporale di cui all'articolo 216, commi 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non consentirebbe di applicare il
decreto legislativo n. 163 del 2006 alle procedure approvative e di verifica attuativa relative alle opere della Torino-Lione, così interrompendo la continuità del quadro procedurale entro il quale sta
proseguendo l'opera sul territorio;
- le direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 prevedono l'obbligo di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, ossia in riferimento all'entità dei singoli lotti in modo tale che la stessa corrisponda meglio alla capacità delle PMI. È necessario evitare il rischio che la nozione di "lotto quantitativo" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), dell'allegato I.1 si sovrapponga con quella differente di "lotto funzionale";
- con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, non si ravvisa la presenza nello schema in esame di disposizioni non conformi ai principi e criteri direttivi
della legge delega,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 6, in tema di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il concetto di "attività a spiccata valenza sociale" con la più corretta definizione di "attività di interesse generale" e il concetto di "co-amministrazione" con quello di "amministrazione condivisa"; si valuti altresì l'opportunità di richiamare direttamente gli enti del Terzo settore, in luogo del riferimento ai privati, nella condivisione della funzione amministrativa, al contempo escludendo altresì il rinvio al
"principio del risultato";
2. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 15, di prevedere un efficace sistema di certificazione dei RUP che consenta di ottenere gli incentivi per la corretta gestione delle procedure di affidamento, anche valutando di qualificare tali figure in quattro livelli di competenza (base,
intermedio, avanzato ed esperto) a cui siano associate specifiche facoltà rispettivamente per
l'affidamento diretto della gara, per procedure aperte, ristrette, negoziate senza pubblicazione di un bando, procedura competitiva con negoziazione e per il dialogo competitivo e il partenariato per
l'innovazione. Si valuti, altresì, di prevedere che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinino risorse finanziarie per le funzioni svolte dai responsabili unici di progetto a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e che tali risorse siano
versate, entro 60 giorni dall'impegno di spesa, nel Fondo per gli incentivi istituito presso l'ANAC che cura l'istruttoria per l'erogazione degli incentivi a seconda dell'anzidetto il grado di certificazione dei RUP;
3. valuti il Governo l'opportunità di specificare all'articolo 16, in tema di conflitto di interessi, che è compito precipuo delle stazioni appaltanti adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Si valuti altresì l'opportunità di eliminare sia l'onere probatorio a
carico di chi invoca il conflitto sia la limitazione della repressione del fenomeno ai soli casi di conflitto attuale, concreto ed effettivo; si propone inoltre di inserire una norma di raccordo con i concorrenti regimi di responsabilità;
4. valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 23, comma 5, che tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono incluse quelle relative alle procedure di affidamento in house. Si valuti altresì di modificare la disciplina relativa agli affidamenti in house prevista dal nuovo Codice mediante: a) l'attribuzione ad ANAC di funzioni di vigilanza, anche collaborativa, sugli affidamenti diretti da parte delle stazioni appaltanti nei confronti di propri organismi in house; b) il ripristino presso ANAC dell'elenco degli organismi in house;
5. valuti il Governo l'opportunità di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all'articolo 38 alle semplificazioni introdotte per le opere PNRR, incluse quelle
relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
6. valuti il Governo l'opportunità di precisare, in relazione all'istituto del dissenso costruttivo di xxx
all'articolo 38, comma 11, che le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, nell'indicare - a pena di decadenza - le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, devono tenere conto delle circostanze del caso concreto;
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7. valuti il Governo l'opportunità di specificare, all'articolo 41 e nell'Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica dell'opera, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori standard di progettazione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello progettuale una valutazione in ordine ai profili geologici,
geomorfologici, idrologici e sismici dell'opera. Si valuti altresì l'opportunità di prevedere che non sia consentito né il subappalto né l'affidamento da parte dell'appaltatore a lavoratori autonomi della
redazione della predetta relazione;
8. valuti il Governo l'opportunità di promuovere una omogeneizzazione nei metodi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni utilizzati dalle regioni e dalle province
autonome ai fini della predisposizione dei prezziari regionali di cui all'articolo 41, comma 13. Si valuti altresì l'opportunità di prevedere, dalla validazione del progetto, un limite temporale di tre mesi per bandire la gara in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato. Si valuti inoltre l'opportunità di garantire che abbia luogo, da parte della stazione appaltante, la verifica effettiva della aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di
mercato. Al medesimo articolo 41, si valuti, infine, l'opportunità di prevedere: il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo; l'obbligo di utilizzare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del
xxxxxxx che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche previste dal nuovo codice, in
particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (PFTE), in raccordo con quanto previsto dall'Allegato I.7,
articolo 3, comma 1, lettera s); puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la
programmazione, al fine di chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE;
9. valuti il Governo l'opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle
aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell'equo compenso di cui all'articolo 8 e nel rispetto dei principi di concorrenza e libero accesso al mercato. Si valuti altresì l'opportunità, con riferimento all'articolo 8, di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente;
10. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire all'articolo 44 il contenuto dell'offerta che l'operatore economico presenta in sede di appalto integrato, specificando che l'offerta dell'operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguatamente formulata e non anche il progetto esecutivo che costituisce ex se l'oggetto specifico dell'appalto. Si valuti altresì, con riferimento all'articolo 44, la possibilità di definire: i casi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato, introdurre una soglia di
importo opere come minima per il ricorso a tale strumento, ribadire che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore specificando che
l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo;
11. si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 45, comma 4, della scelta di escludere il
personale con qualifica dirigenziale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dalla possibilità di fruire degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai loro dipendenti. Tale esclusione rischia di essere non coerente con il principio di parità di trattamento, rilevante anche in sede europea;
12. valuti il Governo l'opportunità di ridurre a 3 milioni di euro la soglia per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), prevedendo per i lavori di importo superiore a 3 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, l'utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione di uno specifico avviso di indagine di mercato, con invito rivolto a tutti gli
operatori che abbiano manifestato interesse. Conseguentemente, specificare, per esigenze di coordinamento testuale, che nell'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), per i lavori di importo tra 1 milione di euro e fino a 3 milioni di euro, l'individuazione dei 10 operatori da consultare nella procedura negoziata deve avvenire tramite elenchi, e, conseguentemente, prevedere le stesse
modalità con riferimento alla lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;
13. valuti il Governo l'opportunità di inserire nel Codice un obbligo di programmazione per gli
affidamenti diretti di forniture e servizi di valore pari o superiore a euro 40.000 mediante inclusione degli stessi nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi e nei relativi aggiornamenti
annuali;
14. valuti il Governo l'opportunità di meglio definire, all'articolo 50, comma 2, il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere utilizzato in
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circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non risultino praticabili altri metodi di selezione degli operatori;
15. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 50, sostituendo al comma 4 le parole: "fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera" con le seguenti: "ad eccezione delle ipotesi di cui
all'articolo 108, comma 2, da aggiudicare esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" e aggiungendo dopo le parole: "del prezzo più basso" le seguenti: "motivando adeguatamente la scelta";
16. in relazione all'articolo 54, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il principio della preventiva conoscibilità del metodo per l'individuazione delle offerte anomale, che rischia di
determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara. Si valuti inoltre conseguentemente l'opportunità di modificare l'Allegato II.2, garantendo che tutti i metodi per la
determinazione della soglia di anomalia rendano la scelta del sistema non prevedibile e impediscano eventuali fenomeni collusivi. Inoltre, il numero degli elementi di variabilità da utilizzare nel calcolo della soglia dovrebbe essere più elevato e i diversi metodi di calcolo più equilibrati, tali da evitare situazioni di eccessivo ribasso senza precludere, al contempo, la presentazione di offerte
economicamente convenienti anche per l'amministrazione;
17. valuti il Governo l'opportunità di chiarire, all'articolo 56, comma 1, lettera i), l'ambito di
applicazione del rinvio al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quale ambito materiale ricompreso tra i settori ordinari esclusi dall'applicazione del Codice, definendo puntualmente l'alveo dei servizi finanziari interessati dall'esclusione tramite un elenco onnicomprensivo, coerente con gli atti legislativi relativi al mercato interno. Si valuti altresì l'opportunità di eliminare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per
ferrovia o metropolitana tra i settori ai quali non si applicano le previsioni del Codice appalti in esame.
Si valuti altresì l'opportunità di innalzare a 20.000 euro il valore dei contratti aventi ad oggetto
l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari, che sono esclusi dalle disposizioni del codice relative ai
settori ordinari, e di estendere tale esclusione anche ai servizi di manutenzione e alle opere minori di pubblica utilità;
18. valuti il Governo l'opportunità di promuovere eventuali semplificazioni per gli appalti di servizi relativi agli "spettacoli dal vivo" coerentemente con quanto previsto dal considerando n. 23 della direttiva 24/2014/UE;
19. valuti il Governo l'opportunità di promuovere i più alti standard tecnici negli approvvigionamenti dei materiali, inclusi gli approvvigionamenti dei materiali di base come il cemento e i materiali a base cementizia contenenti cemento;
20. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 57, in tema di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, di sostituire il principio contenuto nella locuzione "ove tecnicamente opportuno" con il presupposto "ove tecnicamente compatibile" al fine di non riconoscere eccessiva discrezionalità nell'adozione di uno specifico CAM;
21. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 58, comma 2, il parametro degli obblighi di motivazione della mancata suddivisione in lotti, al fine di garantirne la coerenza con i princìpi dello Small Business Act di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, e di garantire che la mancata suddivisione in lotti rappresenti un'eccezione
rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli appalti;
22. all'articolo 58, comma 2, si valuti inoltre l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti possono prevedere l'adozione di criteri di selezione volti a favorire la
partecipazione delle imprese del territorio interessato dall'opera";
23. all'articolo 60 valuti il Governo l'opportunità di fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi al 2 per cento per cento dell'importo complessivo del contratto, nonché fissare al 90 per cento per cento la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all'impresa. Inoltre, si valuti
l'opportunità di far sì che la revisione operi senza nessun limite, basandola su metodi oggettivi e
verificabili attraverso dati statistici. L'elaborazione degli indici ISTAT di rilevazione delle variazioni dei prezzi da utilizzare nell'ambito dei contratti di appalto non dovrebbe avvenire a cadenza annuale, ma si dovrebbe optare per un meccanismo semplice e automatico, a cadenza mensile;
24. all'articolo 60, valuti il Governo l'opportunità di: chiarire che la clausola di revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture si applica solo ai contratti di durata; garantire una ridefinizione delle modalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attivazione delle clausole di
revisione prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell'opera, della fornitura o del servizio previste dal comma 2; inserire il riferimento alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei
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contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto
dell'appalto e delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente;
25. all'articolo 63, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti più selettivo e di riservare alle stazioni appaltanti qualificate, a prescindere dal
valore, le procedure di partenariato pubblico privato, appalto integrato e dialogo competitivo, nonché le procedure relative a settori esposti al rischio di infiltrazioni mafiose per cui è necessaria l'iscrizione alle c.d. white list;
26. il Governo valuti l'opportunità di ripristinare l'assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative e in tale ambito di prevedere che la capacità tecnico-finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 65 sussista autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate, così come previsto per i consorzi tra cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 65; all'articolo 67 si valuti
l'opportunità di chiarire che l'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni da parte di una o più consorziate non costituisce subappalto; nell'Allegato II.12, articolo 31, si valuti l'opportunità di prevedere che il meccanismo di imputazione a consorzio e consorziata dei lavori eseguiti, ai fini dell'attestazione SOA, anche ai consorzi artigiani e cooperativi;
27. con riferimento ai consorzi stabili, valuti il Governo l'opportunità di: introdurre un limite massimo al numero di consorziati che possono formare un consorzio stabile compreso tra 15 e 25 unità;
estendere le verifiche in gara, già previste sulle possibili cause di esclusione, anche ai requisiti di qualificazione minimi dei consorziati indicati quali esecutori dei lavori; prevedere che il futuro
regolamento introduca requisiti di qualificazione minimi per l'impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;
28. valuti il Governo, con riferimento all'articolo 93, l'opportunità di specificare la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio
anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura;
29. valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto, l'opportunità di coordinare lo schema di decreto legislativo con le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sugli effetti extra-penali delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
30. valuti il Governo l'opportunità di integrare le ipotesi di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali tra le cause di esclusione automatica di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 95, valorizzando il ruolo del DURC quale mezzo di prova;
31. valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell'illecito professionale, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza
anche a fattispecie non previamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, genericamente incidenti sull'affidabilità e integrità dell'operatore. In particolare, l'illecito professionale andrebbe ricondotto entro confini più precisi. In primo luogo, andrebbe attribuita rilevanza solo a fattispecie indicate in modo tassativo nel testo normativo. In secondo luogo, il mezzo di prova dovrebbe essere sempre costituito da un provvedimento di carattere definitivo, o quantomeno di primo grado, e in
nessun caso, invece, dovrebbe essere attribuita rilevanza a provvedimenti di mero rinvio a giudizio o di applicazione di misure cautelari, che per loro natura non presuppongono mai un quadro probatorio certo sulla colpevolezza del soggetto interessato. Ciò vale, ad esempio, per gli inadempimenti gravi commessi dall'operatore economico nei confronti di uno o più subappaltatori, che già in base al
decreto legislativo n. 50 del 2016 assumono rilievo solo ove riconosciuti o accertati con sentenza
passata in giudicato. Inoltre, con l'obiettivo di garantire una situazione di piena certezza alle imprese partecipanti alla gara ed evitare un eccessivo prolungamento del periodo di interdizione a causa delle lungaggini processuali, il triennio di rilevanza temporale dell'illecito dovrebbe sempre decorrere dalla data di commissione del fatto, e non dal provvedimento (articolo 96 e 98). Valuti inoltre il Governo
l'opportunità, in un'ottica di armonizzazione complessiva del sistema, di uniformare la disciplina dei settori esclusi rispetto a quella dei settori ordinari;
32. l'introduzione di un sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture
rappresenta una novità dello schema di codice. Tuttavia, alla previsione generale di cui al comma 10 dell'articolo 100 non ha fatto seguito una puntuale definizione dei relativi criteri di qualificazione
all'interno di un apposito allegato. Valuti, pertanto, il Governo l'opportunità di istituire un gruppo di studio avente il precipuo compito di avviare una sperimentazione finalizzata a chiarire i confini
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applicativi dell'istituto e ad individuare puntualmente le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a definire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione;
33. in particolare, valuti il Governo l'opportunità di specificare i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti
economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari a dieci anni, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;
34. con riferimento alle certificazioni di qualità, valuti il Governo l'opportunità di apportare modifiche di coordinamento idonee ad assicurare la puntualità dei richiami normativi e il rispetto delle disposizioni euro-unitarie di settore;
35. per quanto concerne i requisiti di ordine speciale, valuti il Governo l'opportunità di ridefinire
secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l'arco temporale rilevante ai fini delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria per
l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture;
36. in linea di continuità con la normativa vigente (articolo 47-quater del decreto-legge n. 77 del 2021), valuti il Governo l'opportunità di garantire una maggiore apertura del mercato, prevedendo che, nei bandi di gara o negli atti equiparati, possano essere previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;
37. stante la mancata trasposizione nello schema di codice della disciplina attualmente prevista
dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di sponsorizzazione lavori, valuti il Governo se è opportuno l'inserimento di una previsione ad hoc per i contratti di
sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione che consenta di disciplinare tali affidamenti anche attraverso opportuni e puntuali rinvii alla normativa di settore;
38. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 103, comma 1, lettera b), di modificare la disposizione poiché in contrasto con il principio del favor partecipationis di cui all'articolo 10, atteso che per i lavori sopra la soglia dei 100 milioni sono richiesti requisiti speciali che conducono a una
eccessiva riduzione della platea dei possibili partecipanti;
39. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 106, di reintrodurre la previsione che riduce del 50 per cento l'importo della garanzia (provvisoria e definitiva) per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qualità;
40. valuti il Governo l'opportunità di legare la durata massima di validità delle garanzie provvisorie alla durata massima dei termini per la conclusione delle procedure di gara previsti dall'articolo 17, comma 3;
41. all'articolo 108 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la stazione appaltante, al fine di
assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzi gli elementi qualitativi dell'offerta e individui criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante dovrebbe stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento. Per i lavori, si valuti altresì l'opportunità di vietare l'utilizzo di formule per
l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo che premino in misura maggiore i ribassi elevati;
42. valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modifiche all'articolo 108: a) alla rubrica, dopo le parole "Criteri di aggiudicazione degli appalti" inserire "di lavori, servizi e forniture"; b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "all'aggiudicazione degli appalti" inserire le seguenti: "di lavori, servizi e forniture"; c) al comma 2, alla lettera c), sopprimere le parole: "di importo pari o superiore a 140.000"; d) al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) i contratti
relativi ai lavori caratterizzati da contenuto tecnologico o con carattere innovativo"; e) sopprimere il comma 3;
43. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 109, in tema di reputazione dell'impresa, di prevedere che l'impegno sul piano ambientale e su altre finalità di beneficio comune sia inserito tra i requisiti reputazionali riportati nel fascicolo digitale degli operatori;
44. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 110, comma 4, lettera b), sulla non ammissibilità di giustificazioni "in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente", di
ripristinare la formulazione attualmente vigente che fa esplicito riferimento agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si propone, inoltre, di sostituire la parola "oneri" con la parola "costi". I costi della
sicurezza di cui al predetto piano di sicurezza e coordinamento sono quelli individuati dal committente
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dei lavori (stazione appaltante), non assoggettabili a ribasso d'asta, da non confondersi con gli "oneri aziendali della sicurezza", ossia gli oneri in materia di sicurezza a carico dell'operatore economico, oggetto di altre disposizioni del medesimo articolo 110;
45. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 114, di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo
dell'obbligatorietà;
46. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 116, di prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà;
47. all'articolo 116 il Governo valuti il Governo l'opportunità di prevedere la presenza di archeologi in sede di collaudo di interventi archeologici;
48. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 119, di escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geo-idrologiche. Xxxxxx, altresì, il Governo l'opportunità di vietare sia il
subappalto sia l'affidamento da parte dell'appaltatore a lavoratori autonomi, ai sensi dei precedenti commi, della relazione geologica e idrogeologica, rientranti nella Relazione tecnica di cui all'Allegato
1.7 quali elaborati specialistici essenziali redatti direttamente da tecnici abilitati. Valuti il Governo
l'opportunità, con riferimento all'articolo 119, nell'ipotesi di subappalto c.d. a cascata, di estendere ai subappalti oggetto di ulteriore subappalto tutte le disposizioni di carattere obbligatorio previste dal Xxxxxx a carico dell'operatore economico titolare del contratto all'atto della manifestazione della volontà di procedere con il subappalto principale;
49. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 119, comma 12, secondo periodo, inserendo dopo le parole: "contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principali" le seguenti: ", ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore,";
50. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 125, in tema di anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo per l'operatore, che lo stato avanzamento lavori (SAL) debba
tener conto necessariamente dell'aspetto temporale al fine di evitare che a fronte di lavori di mesi non si raggiungano stati di avanzamento lavori;
51. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 128, in tema di servizi alla persona, di inserire una specifica disciplina sulle "concessioni di servizi sociali", ponendo in carico alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali di rendere nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la
pubblicazione di un avviso di preinformazione;
52. all'articolo 132, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i lavori concernenti i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non possono essere aggiudicati congiuntamente né assorbiti da altre categorie di lavori, salvo per eccezionali esigenze connesse alla necessità di coordinamento, specificamente giustificate da apposita relazione del RUP;
53. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 140, comma 6, di considerare, oltre allo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018 anche lo stato di emergenza regionale quale circostanza di somma urgenza;
54. all'articolo 150, relativo al settore dei porti e degli aeroporti nell'ambito dei settori speciali, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché alla gestione della rete
immateriale per i servizi della navigazione aerea";
55. valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 170, in materia di offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, efficaci misure di salvaguardia per le forniture europee nei casi di presenza di offerte in cui la quota di prodotti originari di Paesi terzi è maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti;
56. valuti il Governo l'opportunità di coordinare la formulazione dell'articolo 175, comma 1, in merito all'inserimento dei contratti di partenariato pubblico-privato nel programma triennale delle esigenze pubbliche con le scelte operate all'articolo 193, che riconosce il diritto di prelazione del promotore
nell'ambito dell'istituto della finanza di progetto, eliminando conseguentemente il riferimento al criterio premiale in luogo della prelazione;
57. al comma 2 dell'articolo 175, valuti il Governo l'opportunità di introdurre il contributo al processo di trasformazione digitale insito nella natura del progetto tra i criteri di valutazione preliminare di convenienza e fattibilità per il ricorso al partenariato pubblico privato;
58. fatto salvo quanto previsto all'osservazione precedente, sempre con riferimento all'articolo 175, comma 3, il Governo valuti di prevedere la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e stipulare con tale società apposite convenzioni per lo svolgimento di
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attività di assistenza e supporto tecnico-operativo nello sviluppo e nella realizzazione di operazioni di partenariato pubblico-privato;
59. valuti il Governo l'opportunità di prevedere che gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato possano avvalersi, specialmente per i progetti di opere complesse e di maggiore importo, dell'attività consultiva del Comitato
interministeriale per la programmazione della politica economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e del DIPE, rimodulando le competenze di tali strutture nelle procedure di settore;
60. valuti il Governo l'opportunità di specificare in quali ipotesi, nel caso di ricorso alla finanza di progetto, si renda necessario costituire una società di scopo, consentendo ai bandi di configurare il ricorso a tale modulo organizzativo come facoltativo per i contratti di minore importo;
61. valuti il Governo l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 175 in ordine alla figura del Responsabile Unico del Progetto di partenariato con quella di cui all'articolo 15 in tema di
Responsabile Unico del Progetto al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedimento di nomina del RUP. In particolare, valuti il Governo
l'opportunità di chiarire che l'ente concedente affida le funzioni di responsabile unico del progetto di xxxxxxxxxxxx al responsabile unico del progetto nominato in forza della procedura di cui all'articolo 15;
62. valuti il Governo l'opportunità di chiarire, in relazione all'articolo 176, comma 2, il coordinamento tra il Codice e la disciplina di cui al testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal Codice dei contratti pubblici, per i profili non disciplinati si applicano alle concessioni di servizi economici d'interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 201;
63. valuti il Governo se non sia opportuno all'articolo 186 e all'allegato I.1 mantenere l'attuale percentuale in materia di obbligo di esternalizzazione e modificare l'attuale previsione relativa al superamento totale dell'obbligo esternalizzazione per concessionari nei settori speciali; occorre
chiarire che tutte le tipologie di concessionari - inclusi quelli operanti nei settori speciali - sono tenuti all'obbligo di esternalizzazione dei soli appalti di lavori pubblici, ivi compresi gli interventi edili di
manutenzione ordinaria e straordinaria; ciò, tuttavia, con l'eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica. Inoltre, appare opportuno elevare, per i concessionari autostradali, rispettivamente al 60 per cento e 80 per cento le quote entro cui prevedere l'obbligo di
esternalizzazione, al fine di dare seguito al monito della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 218 del 2021, ha imposto di non prevedere obblighi troppo stringenti, ma, al contempo, garantire un'apertura al mercato in linea con i principi eurounitari;
64. all'articolo 193 valuti il Governo l'opportunità di: a) definire il termine entro il quale l'ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità della proposta di finanza di progetto al fine di
garantire al promotore tempi certi di definizione della procedura di affidamento; b) prevedere l'obbligo di conclusione della valutazione con un provvedimento espresso oggetto di comunicazione
all'interessato e di pubblicazione; b) prevedere un obbligo di valutazione della proposta anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale; c) in caso di concorrente costituito da più soggetti, mitigare la previsione di esclusione per omessa indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto;
65. al fine di evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le importanti e nuove funzioni di help desk ad essa affidate dallo schema di Xxxxxx, valuti il Governo l'opportunità di
specificare che, ai fini dell'attivazione dell'help desk, la Cabina di regia può utilizzare personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni, fermo restando il principio di invarianza finanziaria;
66. all'articolo 221, comma 4, lettera f), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole "nella
banca dati sui partenariato pubblico privato istituita presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica" con le parole "nel portale sul monitoraggio dei contratti di
partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato";
67. all'articolo 222, comma 2, dopo il primo periodo, andrebbe estesa l'attività di supporto della Autorità nazionale anticorruzione mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa, anche al fine di individuare, per specifici settori dell'economia: i migliori criteri e metodologie per la redazione dei progetti di fattibilità di cui all'articolo 185, comma 1, primo periodo; nonché, i migliori criteri e metodologie per supportare le commissioni aggiudicatrici in ordine alle attività di verifica
dell'adeguatezza e della veridicità del piano economico e finanziario di cui all'articolo 185, comma 5; le migliori metodologie atte ad individuare i migliori criteri di determinazione dell'indennizzo così come previsti dall'articolo 191, comma 3;
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68. valuti il Governo l'opportunità di rivedere il regime di assegnazione ad ANAC delle sanzioni previste dall'articolo 222, omogeneizzando tale regime con quello applicato alle altre Autorità indipendenti e comunque rideterminando all'articolo 222, comma 14, l'entità delle somme che
rimangono nella disponibilità dell'ANAC in misura non superiore al 50 per cento del relativo importo;
69. valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente la competenza in materia di contratti pubblici in ordine alle professionalità che devono caratterizzare i componenti della governance
dell'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti, integrando di conseguenza i criteri di nomina di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
70. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire la durata e la portata del periodo transitorio sulla pubblicità legale di cui all'articolo 225, comma 1, al fine di coordinarne la formulazione con il cronoprogramma degli interventi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;
71. al fine di garantire il corretto rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e fugare ogni dubbio su tutte le disposizioni normative che si applicano dopo
l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l'opportunità di chiarire all'articolo 225, comma 7, che in relazione alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché le successive semplificazioni introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere;
72. all'articolo 226, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tutti i provvedimenti quali pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, già ottenuti e ancora validi alla data del 1° luglio 2023, restano validi, fino alla loro naturale scadenza prevista al momento della loro emanazione, per le procedure del presente codice, considerandosi assimilabili a quelle richieste con le nuove procedure.";
73. valuti il Governo l'opportunità di introdurre tra le disposizioni transitorie una previsione di coordinamento finalizzata a far salva, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui all'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la continuità del quadro normativo di riferimento all'epoca vigente;
74. valuti il Governo l'opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso alla luce della riduzione dei livelli progettuali da tre a due;
75. valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le disposizioni transitorie una norma di interpretazione autentica finalizzata a chiarire l'operatività per i procedimenti in corso del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualificazione dei consorzi stabili per il settore dei lavori, dei servizi e
delle forniture, ovviando alla difformità di orientamenti giurisprudenziali derivante dalla mancata
attuazione dell'articolo 47 del codice vigente (decreto legislativo n. 50 del 2016) tramite un rinvio alla previgente disciplina;
76. all'articolo 229, valuti il Governo l'opportunità di differire l'entrata in vigore al 1° gennaio 2024, per consentire di effettuare, nelle more, i percorsi di qualificazione delle stazioni appaltanti anche
aggregate, la formazione del personale, la digitalizzazione del sistema;
77. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2 dell'Allegato I.1, al comma 1, lettera e), inserendo dopo le parole "al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi" le seguenti: "o l'incidenza del costo del personale sull'organizzazione aziendale";
78. all'articolo 3, comma 1, lettera u), dell'Allegato I.1 valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni: le parole: "funzionalmente autonomo" sono soppresse; dopo le parole: "fasi successive del progetto" sono inserite le seguenti: "adeguato alla capacità economico-finanziaria delle MPMI";
79. valuti il Governo l'opportunità di modificare, nell'Allegato I.6, le soglie relative all'obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le
infrastrutture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km);
80. valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 6 dell'Allegato I.7, tra i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica il modello adottato dall'operatore nella gestione dei propri rifiuti/sottoprodotti generati dalle opere o dai servizi oggetto dell'appalto;
81. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 8, comma 3, dell'Allegato I.7, che nella relazione tecnica, corredata da indagini e studi specialistici aventi ad oggetto i tematismi della
progettazione, gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici, siano in via obbligatoria esaurientemente esposti e commentati in apposite relazioni
specialistiche;
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82. all'articolo 9 dell'Allegato I.7 si valuti l'opportunità di prevedere l'emanazione con DPCM di nuove linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico;
83. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 22, comma 4, lettera b), dell'Allegato I.7, che il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, sia composto da relazioni specialistiche da individuarsi nelle relazioni geologica, idrogeologica,
geotecnica e sismica;
84. tenuto conto delle scelte operate dallo schema di Xxxxxx in merito al ricorso all'appalto integrato ed al fine di garantire la qualità della progettazione per tali tipologie di affidamenti, valuti il Governo
l'opportunità, di prevedere all'articolo 34 dell'Allegato I.7 che l'attività di verifica della progettazione si svolge tramite organismi esterni di controllo per i progetti, di valore superiore alla soglia europea
dell'articolo 14, comma 1, lettera a), relativi agli affidamenti di contratti che abbiano per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-
economica approvato;
85. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 38 dell'Allegato I.7, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare, includendo tra gli elementi da valutare ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente per il fatturato globale e l'esperienza professionale pregressa, anche i servizi di ispezione nelle costruzioni, di progettazione o direzione lavori;
86. all'Allegato I.8 si valuti l'opportunità di rafforzare le tutele del patrimonio archeologico e culturale e il ruolo del Ministero della cultura e si precisino le qualifiche dei soggetti competenti e aprire
all'utilizzo delle nuove tecnologie non invasive;
87. in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che la possibilità prevista per l'amministrazione di indire la gara è alternativa all'ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del permesso di costruire ad assumere la funzione di stazione
appaltante, al fine di evitare interpretazioni erronee, tali da portare a ritenere che siano sempre le
amministrazioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante e indire la relativa procedura di gara. Valuti altresì il Governo l'opportunità di esplicitare per tali opere (come attualmente previsto nell'art. 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) l'esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante il fatto che l'attività di stazione appaltante
per i privati ha carattere occasionale e non continuativo nel tempo come per le pubbliche
amministrazioni e che i requisiti richiesti dal nuovo codice alle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla struttura amministrativa ed economica di soggetti privati;
88. valuti il Governo l'opportunità di adeguare l'Allegato I.14 sulla direzione lavori ed esecuzione dell'appalto all'Allegato I.9 sui metodi e strumenti informativi digitali di gestione delle costruzioni, nonché sulla necessità che il collaudo sia effettuato in corso d'opera;
89. lo schema di decreto, all'articolo 100, comma 7, prevede che il periodo di attività dell'operatore economico, documentabile da parte delle Società organismi di attestazione (SOA), sia rapportato ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con le medesime. Per contro,
all'articolo 18, comma 12, e all'articolo 21, commi 1 e 2, dell'Allegato II.12, tale periodo viene fissato in cinque anni. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di allineare il testo dell'Allegato II.12 con la disposizione dell'articolo 100, comma 7, e in generale di apportare all'Allegato le opportune modifiche di coordinamento testuale con la normativa tecnica di settore;
90. l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato II.12, pone in capo alle SOA l'obbligo di avere sede legale in Italia. Analoga previsione, contenuta nell'articolo 64, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è stata oggetto di una procedura di infrazione europea nei confronti dell'Italia (procedura n. 2013/4212), ed è quindi stata abrogata dall'articolo 5, comma 2, della legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122). Valuti pertanto il Governo l'opportunità di reintrodurre espressamente la previsione in base alla quale le SOA devono avere la propria sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che aveva consentito di porre rimedio alla procedura di infrazione;
91. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'Allegato II.13, di aggiungere la certificazione
della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ai fini della premialità nelle gare per gli appalti;
92. valuti il Governo l'opportunità di inserire i geometri tra i professionisti che possono essere indicati come componenti del Collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato V.2;
93. all'Allegato V.3, relativo alla composizione e alla modalità di funzionamento della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l'opportunità di inserire una disposizione volta a prevedere la partecipazione di un rappresentante del Ministro dell'istruzione e del merito;
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94. valuti il Governo l'opportunità di inserire nel Codice una disposizione normativa che escluda espressamente la qualificazione dei Collegi e degli Ordini professionali come amministrazioni
aggiudicatrici, al fine di evitare fenomeni di aporia ordinamentale e di violazione del c.d. divieto di gold plating, che potrebbero derivare dall'estensione della disciplina dei contratti pubblici ai predetti enti sulla base della mera definizione di essi come enti pubblici non economici;
95. valuti il Governo l'opportunità di adottare un "capitolato generale di appalto" unico (con utilizzo del criterio della remunerazione dei lavori "a misura"), che, con regole chiare e uniformi, elimini la
discrezionalità (e la responsabilità) dei singoli funzionari della P.A., per rendere il più possibile "oggettive" sia le regole poste a base del contratto sia l'attività di verifica degli adempimenti dell'appaltatore, specie con riguardo alla quantità delle opere eseguite;
96. nel prendere atto che il procedimento di redazione del Codice si è svolto in tempi estremamente ridotti in ragione delle impellenti scadenze connesse al rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - tra l'entrata in vigore della legge delega e i tempi di approvazione del primo schema di decreto legislativo in seno al Consiglio dei ministri sono trascorsi poco più di quattro mesi -, si richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di provvedere al coordinamento formale dello
schema di decreto legislativo e di apportare le correzioni di forma rese necessarie dall'obiettivo di
garantire la coerenza testuale di tutte le parti del Codice, inclusi gli allegati, e la migliore formulazione grammaticale e stilistica delle relative disposizioni;
97. valuti il Governo l'opportunità di scongiurare in tutte le disposizioni del Codice l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (gold plating).
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Martedì 21 febbraio 2023 — 52 — Commissione VIII
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legi- slativo recante il codice dei contratti pub- blici (atto n. 19);
considerato che:
l’introduzione di un sistema di qua- lificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture rappresenta una novità dello schema di codice; tuttavia, alla pre- visione generale di cui al comma 10 del- l’articolo 100 non ha fatto seguito una puntuale definizione dei relativi criteri di qualificazione all’interno di un apposito allegato;
lo schema in esame, non riprodu- cendo le disposizioni di carattere intertem- porale di cui all’articolo 216, commi 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non consentirebbe di applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 alle procedure approvative e di verifica attuativa relative alle opere della Torino-Lione, così inter- rompendo la continuità del quadro proce- durale entro il quale sta proseguendo l’o- pera sul territorio;
richiamata l’esigenza di precisare ul- teriormente la disposizione di cui all’arti- colo 108 concernente i criteri di aggiudi- cazione degli appalti, con specifico riferi- mento ai servizi ad alta intensità di mano- dopera, al fine di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi e limitare l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze con- tenute in termini di prezzo, a scapito della qualità;
rilevato che:
la tecnica di delegificazione prevista dallo schema in esame per gli allegati al Codice, in quanto consistente nell’adozione
di una serie di decreti ministeriali ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 17 della legge
n. 400 del 1988, non prevede l’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari; gli Allegati I.6, I.11 e II.14 intervengono su materie già disciplinate in precedenza da regolamenti o altri atti at- tuativi, sui cui schemi era stato previsto il parere parlamentare, mentre gli Allegati I.3, I.7, I.8, I.10, I.12, II.2, II.3, II.5, II.6, II.7,
II.8, II.9, II. 11, II.13, II.16, II.19, IV.1, V.1 e
V.2 riproducono vigenti disposizioni di rango legislativo contenute nel decreto legislativo
n. 50 del 2016 e nei decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021;
l’articolo 10, comma 8, della legge
n. 196 del 2009 (legge di contabilità e fi- nanza pubblica) – che non figura tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dello schema in esame – dispone che in allegato al DEF è presentato il programma delle infrastrutture strategiche predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei tra- sporti, e che anche dopo l’abrogazione della legge n. 443 del 2001 ha continuato a co- stituire la base normativa per l’inserimento nei Documenti di economia e finanza dei cosiddetti allegati infrastrutture; l’indivi- duazione delle priorità infrastrutturali è stata, peraltro, di fatto affidata negli ultimi anni anche ad ulteriori strumenti, e in particolare alla nomina di commissari stra- ordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto- legge n. 32 del 2019, e da ultimo allo stesso PNRR, ciò che rende opportuno ricondurre a coerenza il quadro regolatorio in mate- ria, al fine di evitare incertezze nel pro- cesso di definizione e programmazione delle infrastrutture prioritarie;
valutata la conformità del presente schema di decreto legislativo ai criteri e ai principi direttivi della legge delega;
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Martedì 21 febbraio 2023 — 53 — Commissione VIII
rilevata la necessità che il Governo provveda al coordinamento formale dello schema di decreto legislativo e apporti le correzioni di forma rese necessarie dall’o- biettivo di garantire la coerenza testuale di tutte le parti del Codice, inclusi gli allegati, e la migliore formulazione grammaticale e stilistica delle relative disposizioni;
tenuto conto del parere reso dalla Conferenza unificata;
tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni par- lamentari dai vari soggetti pubblici e pri- vati interessati;
preso atto dei rilievi della Commis- sione Trasporti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l’opportunità di scongiurare in tutte le disposizioni del Co- dice l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (gold plating);
b) all’articolo 6, concernente i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il concetto di « attività a spiccata valenza sociale » con la più corretta definizione di
« attività di interesse generale » e il con- cetto di « co-amministrazione » con quello di « amministrazione condivisa »; si valuti altresì l’opportunità di richiamare diretta- mente gli enti del Terzo settore, in luogo del riferimento ai privati, nella condivisione della funzione amministrativa, al contempo escludendo il rinvio al « principio del risul- tato »;
c) valuti il Governo l’opportunità di inserire, nell’articolo 6 dell’Allegato I.7, tra i contenuti del progetto di fattibilità tecnico- economica, il modello adottato dall’opera- tore nella gestione dei rifiuti/sottoprodotti generati dalle opere o dai servizi oggetto dell’appalto;
d) valuti il Governo l’opportunità di specificare all’articolo 16, in tema di con- flitto di interessi, che è compito precipuo delle stazioni appaltanti adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle con- cessioni;
e) valuti il Governo l’opportunità di precisare all’articolo 23, comma 5, che tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono in- cluse quelle relative alle procedure di affi- damento in house;
f) valuti il Governo l’opportunità di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all’articolo 38 alle semplificazioni in- trodotte per le opere PNRR, incluse quelle relative alla verifica preventiva dell’inte- resse archeologico; a tal fine, si valuti l’op- portunità di sostituire il richiamo al de- creto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, contenuto nell’Allegato 1.8, con il più cor- retto riferimento al decreto ministeriale
n. 244 del 20 maggio 2019;
g) valuti il Governo l’opportunità di precisare, in relazione all’istituto del dis- senso costruttivo di cui all’articolo 38, comma 11, che le amministrazioni parte- cipanti alla Conferenza di servizi, nell’in- dicare – a pena di decadenza – le prescri- zioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso, devono tenere conto delle circostanze del caso concreto;
h) all’articolo 39, valuti il Governo l’opportunità di un coordinamento tra il comma 3, secondo cui l’elenco delle infra- strutture strategiche e di preminente inte- resse nazionale è inserito nel Documento di economia e finanza, e l’articolo 10, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché l’op- portunità di chiarire, al comma 2, se gli interventi infrastrutturali per i quali sono stati nominati commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 debbano intendersi per loro na-
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xxxx inseriti nell’elenco di cui al citato comma 3;
i) valuti il Governo l’opportunità di specificare, all’articolo 41 e nell’Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geo- logica, geomorfologica, idrogeologica e si- smica dell’opera, in continuità con quanto già previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori standard di progetta- zione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello proget- tuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici, idrologici e si- smici dell’opera; in particolare, con riferi- mento all’articolo 8, comma 3, di tale al- legato, si valuti l’opportunità di prevedere che gli aspetti geologici, geomorfologici, idro- geologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici debbano essere esaurientemente esposti in apposite relazioni specialistiche; con riferimento all’articolo 22, comma 4, lettera b), del medesimo Allegato I.7, si valuti altresì la necessità che il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, sia composto da relazioni specialistiche da in- dividuarsi nelle relazioni geologica, idroge- ologica, geotecnica e sismica;
j) valuti il Governo l’opportunità di promuovere una omogeneizzazione nei me- todi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni uti- lizzati dalle regioni e dalle province auto- nome ai fini della predisposizione dei prez- zari regionali di cui all’articolo 41, comma 13; si valuti altresì l’opportunità di preve- dere, dalla validazione del progetto, un limite temporale di tre mesi per bandire la gara, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferi- mento ai prezzi correnti sul mercato; si valuti altresì l’opportunità di garantire che abbia luogo, da parte della stazione appal- tante, la verifica effettiva dell’aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato;
k) al medesimo articolo 41, valuti il Governo l’opportunità di:
1. prevedere l’obbligo di utilizzare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati, tenuto conto delle modifiche previste dal nuovo codice quali la riduzione dei livelli di pro- gettazione e i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (PFTE);
2. puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la program- mazione, al fine di chiarire che il docu- mento di fattibilità delle alternative proget- tuali individua la soluzione che l’ammini- strazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indica- zioni di natura progettuale per la reda- zione del PFTE;
l) valuti il Governo l’opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l’individuazione dell’im- porto da porre a base di gara per l’affida- mento dei servizi di architettura e ingegne- ria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commi- surati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell’equo compenso di cui all’ar- ticolo 8 e nel rispetto dei principi di con- correnza e libero accesso al mercato; si valuti altresì l’opportunità, con riferimento all’articolo 8, di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può es- sere resa gratuitamente;
m) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 44, il contenuto del- l’offerta che l’operatore economico pre- senta in sede di appalto integrato, specifi- cando che l’offerta dell’operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguata- mente formulata, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, il cui quadro economico tenga conto di tutte le valorizzazioni economiche relative alle pre- scrizioni acquisite in sede di procedura di autorizzazione del progetto;
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Martedì 21 febbraio 2023 — 55 — Commissione VIII
n) all’articolo 49, valuti il Governo l’opportunità di prevedere deroghe moti- vate al principio di rotazione degli affida- menti, anche con riferimento alla garanzia di un miglior svolgimento del servizio, al- l’affidabilità dell’operatore economico, al- l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
o) valuti il Governo, in relazione al- l’articolo 50 sulle procedure per l’affida- mento dei contratti di lavori, servizi e for- niture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l’opportunità di valoriz- zare i principi di concorrenza, trasparenza e massima partecipazione degli operatori interessati da invitare alle medesime pro- cedure; valuti il Governo l’opportunità di specificare, per esigenze di coordinamento testuale, che anche nelle ipotesi di cui al- l’articolo 50, comma 1, lettera d), per i lavori di importo tra 1 milione di euro e la soglia europea, l’individuazione dei 10 ope- ratori da consultare nella procedura nego- ziata deve avvenire attraverso indagini di mercato o tramite elenchi, come previsto alla lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;
p) valuti il Governo l’opportunità di meglio definire, all’articolo 50, comma 2, il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nomina- tivi per la selezione degli operatori da in- vitare alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere uti- lizzato in circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non risultino pratica- bili altri metodi di selezione degli opera- tori;
q) in relazione all’articolo 54, comma 2, sui metodi per l’individuazione delle of- ferte anomale, valuti il Governo l’opportu- nità di eliminare il principio della preven- tiva conoscibilità del metodo per l’indivi- duazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara; si valuti conseguentemente l’opportunità di modificare l’Allegato II.2 « Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte », garantendo che
tutti i metodi per la determinazione della soglia di anomalia rendano la scelta del sistema non prevedibile e impediscano even- tuali fenomeni collusivi;
r) valuti il Governo l’opportunità di chiarire, all’articolo 56, comma 1, lettera i), l’ambito di applicazione del rinvio al Testo unico delle disposizioni in materia di in- termediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quale ambito materiale ricompreso tra i settori ordinari esclusi dall’applicazione del Co- dice, definendo puntualmente l’alveo dei servizi finanziari interessati dall’esclusione tramite un elenco onnicomprensivo, coe- rente con gli atti legislativi relativi al mer- cato interno; al medesimo articolo 56, si valuti altresì l’opportunità di innalzare a
20.000 euro il valore dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e ali- mentari, che sono esclusi dalle disposizioni del codice relative ai settori ordinari, e di estendere tale esclusione anche ai servizi di manutenzione e alle opere minori di pub- blica utilità svolti dalle stesse imprese agri- xxxx singole o associate;
s) valuti il Governo l’opportunità di promuovere eventuali semplificazioni per gli appalti di servizi relativi agli « spettacoli dal vivo » coerentemente con quanto pre- visto dal considerando n. 23 della direttiva 24/2014/UE;
t) all’articolo 57, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che le stazioni appaltanti applichino come criterio di va- lutazione dell’offerta quello relativo all’ap- provvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento pro- dotti in impianti in cui si utilizza clinker prodotto in Paesi ricadenti nell’ambito del sistema EU/ETS, con attribuzione al me- desimo criterio di percentuali del punteggio massimo contemplato per la componente qualitativa dell’offerta stessa;
u) al medesimo articolo 57, comma 2, in tema di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, valuti il Governo l’opportu- nità di sostituire il principio contenuto nella locuzione « ove tecnicamente opportuno » con il presupposto « ove tecnicamente com-
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patibile », al fine di non riconoscere ecces- siva discrezionalità nell’adozione di uno specifico criterio ambientale minimo (CAM);
v) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 58, comma 2, il pa- rametro degli obblighi di motivazione della mancata suddivisione in lotti, al fine di garantirne la coerenza con i princìpi dello Small Business Act di cui alla comunica- zione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, e di garantire che la mancata suddivisione in lotti rappresenti un’eccezione rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli ap- palti; valuti altresì il Governo l’opportunità di evitare che la nozione di « lotto quanti- tativo » si sovrapponga a quella di « lotto funzionale », chiarendo che, ai fini della definizione del lotto quantitativo, non sia richiesto che questo sia funzionalmente au- tonomo, ossia oggetto di uno specifico ap- palto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura ovvero parte di un lavoro o servizio generale la cui progetta- zione o realizzazione sia tale da assicu- rarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti; si valuti altresì l’opportunità di prevedere la cosiddetta clausola di territo- rialità, in conformità con i principi di cui all’articolo 18 della direttiva 24/2014/UE, al fine di tutelare le imprese del territorio;
w) all’articolo 59, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che per gli accordi quadro è necessario porre a base di gara il progetto esecutivo, al fine di evitare che gli operatori economici siano chiamati a proporre soluzioni basate su criteri generici in assenza di una base pro- gettuale;
x) all’articolo 60, valuti il Governo l’opportunità di ridurre la soglia del 5 per cento oltre la quale scatta la revisione dei prezzi dell’importo complessivo del con- tratto, nonché di innalzare la soglia dell’80 per cento per la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa; si valuti inoltre l’opportunità di ridefinire le modalità di individuazione e pubblicazione degli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi, distinguendo tra contratti
di lavori e contratti di servizi e forniture e garantendo un aggiornamento almeno se- mestrale di tali indici; si valuti altresì l’op- portunità di prevedere espressamente l’ap- plicazione delle clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di variazioni dei costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
y) valuti il Governo l’opportunità di garantire anche una ridefinizione delle mo- dalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico e la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri deri- vanti dall’attivazione delle clausole di revi- sione dei prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell’opera, della for- nitura o del servizio previste dall’articolo 60, comma 2;
z) all’articolo 63, valuti il Governo l’opportunità di estendere, in sede di prima applicazione, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai comuni capoluogo e alle aggregazioni comunali consentite per legge, individuando per quest’ultime una soglia minima di abitanti o un numero minimo di comuni, nel rispetto del criterio di stabilità delle attività, ferma restando l’esigenza di valorizzare il ruolo delle stazioni appal- tanti qualificate rispetto alle procedure di PPP, appalto integrato e dialogo competi- tivo, nonché alle procedure relative ai set- tori esposti al rischio di infiltrazioni ma- fiose per cui è necessaria l’iscrizione alle cosiddette white list, a prescindere dal va- lore;
aa) valuti il Governo, con riferimento all’articolo 65, di ripristinare l’assimila- zione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative e in tale ambito sia previsto che la capacità tecnico finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 65 sussista autonomamente in capo al consor- zio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate, come previsto per i consorzi tra cooperative di cui alla lettera
b) del comma 2 dell’articolo 65;
bb) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire le regole di cui all’articolo 67 sui
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requisiti di capacità tecnica e finanziaria per la partecipazione dei consorzi alle pro- cedure di affidamento, ponderando nello speciale quadro normativo di riferimento – anche alla luce delle criticità emerse in sede attuativa e tenuto conto degli orien- tamenti giurisprudenziali che hanno inte- ressato la materia – le particolari finalità mutualistiche e pro-concorrenziali proprie dell’istituto consortile con l’attuazione ef- fettiva dei principi di concorrenza, traspa- renza, par condicio e apertura al mercato che presidiano il corretto, conforme ed efficace esperimento degli affidamenti di contratti pubblici;
cc) valuti il Governo, con riferimento all’articolo 67, di chiarire che l’affidamento dell’esecuzione delle prestazioni da parte di una o più consorziate non costituisce subappalto; valuti il Governo, con riferi- mento all’articolo 31 dell’Allegato II.12, di prevedere che il meccanismo di imputa- zione a consorzio e consorziata dei lavori eseguiti, ai fini dell’attestazione SOA, sia esteso anche ai consorzi artigiani e coope- rativi;
dd) all’articolo 68, comma 9, in rela- zione alla responsabilità solidale tra gli operatori temporaneamente riuniti o con- sorziati, valuti il Governo l’opportunità di escludere più chiaramente i comporta- menti elusivi della stessa, sostituendo il riferimento al Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile con quello al- l’articolo 31 dell’Allegato II.12;
ee) all’articolo 93, valuti il Governo l’opportunità di prevedere per le commis- sioni giudicatrici un sistema valutativo ba- sato su elementi di tipo oggettivo; al me- desimo articolo 93, valuti inoltre il Governo l’opportunità di specificare la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei con- correnti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l’intera procedura;
ff) all’articolo 94, valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione automa-
tica di un operatore economico dalla par- tecipazione a una procedura d’appalto, l’op- portunità di coordinare lo schema di de- creto legislativo con le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sugli effetti extra-penali delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
gg) all’articolo 95, valuti il Governo l’opportunità di prevedere:
1. nei confronti degli operatori eco- nomici che abbiano commesso gravi viola- zioni non definitivamente accertate ri- spetto agli obblighi di pagamento di impo- ste, tasse e contributi previdenziali:
a) in fase di partecipazione alla gara, la non operatività dell’esclusione au- tomatica in caso di richiesta di compensa- zione del debito tributario con i crediti certificati vantati nei confronti della pub- blica amministrazione;
b) in fase di esecuzione, l’obbligo di comunicazione dell’inadempienza alla stazione appaltante e l’intervento sostitu- tivo da parte di questa;
2. nei confronti degli operatori eco- nomici che abbiano commesso gravi viola- zioni non definitivamente accertate, l’equi- valenza tra la richiesta di rateizzazione o di compensazione del debito tributario con i crediti certificati nei confronti della pub- blica amministrazione e l’impegno vinco- lante a pagare le imposte;
hh) valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione non automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’arti- colo 95, di prevedere l’introduzione, al comma 1, di un criterio di proporzionalità e ragionevolezza, anche commisurato al valore dell’appalto in particolare per quanto riguarda il riferimento al limite delle vio- lazioni fiscali (5.000 euro) indicato nell’ar- ticolo 1 dell’Allegato II.10; valuti altresì il Governo l’opportunità di introdurre la pre- visione della seconda parte dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, in cui si prevedono casi di possibile regola- rizzazione;
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Martedì 21 febbraio 2023 — 58 — Commissione VIII
ii) valuti il Governo l’opportunità di valorizzare il ruolo del DURC quale mezzo di prova nelle verifiche di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 95, comma 2;
jj) al medesimo articolo 95, valuti il Governo l’opportunità di estromettere l’o- peratore economico dalla procedura di af- fidamento solo previa attività istruttoria, avviando un sub-procedimento di valuta- zione in contraddittorio con l’operatore economico medesimo;
kk) valuti il Governo l’opportunità di procedere ad una razionalizzazione e sem- plificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell’illecito pro- fessionale, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non pre- viamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, genericamente incidenti sull’affidabilità e integrità dell’operatore, in ogni caso prevedendo che il mezzo di prova sia costituito da un provvedimento quan- tomeno di primo grado; valuti inoltre il Governo l’opportunità, in un’ottica di ar- monizzazione complessiva del sistema, di uniformare la disciplina dei settori esclusi rispetto a quella dei settori ordinari;
ll) valuti il Governo l’opportunità di istituire un gruppo di studio avente il pre- cipuo compito di avviare una sperimenta- zione finalizzata a chiarire i confini appli- cativi del sistema di qualificazione diffe- renziato per gli appalti di servizi e forni- ture e ad individuare puntualmente le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a definire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione;
mm) all’articolo 100, comma 7, valuti il Governo l’opportunità di stabilire a re- gime – e non solo in via transitoria – la durata quinquennale dell’attestazione, con verifica al terzo anno, nonché il periodo documentabile di 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA);
nn) all’articolo 100, comma 8, lettera c), valuti il Governo l’opportunità di pre- vedere che il futuro regolamento – di cui al comma 4 del medesimo articolo – intro- duca requisiti di qualificazione minimi per l’impresa consorziata esecutrice, proporzio- nati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l’accesso al mercato e la crescita delle micro, piccole e medie imprese;
oo) all’articolo 103, comma 1, lettera b), valuti il Governo la possibilità di xxxx- ficare la disposizione poiché in contrasto con il principio del favor partecipationis di cui all’articolo 10, atteso che per i lavori sopra la soglia dei 100 milioni sono xxxxxx- sti requisiti speciali che conducono a una eccessiva riduzione della platea dei possi- bili partecipanti;
pp) all’articolo 106, valuti il Governo l’opportunità di reintrodurre la previsione che riduce del 50 per cento l’importo della garanzia (provvisoria e definitiva) di cui al comma 8 per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qua- lità; valuti altresì il Governo l’opportunità di legare la durata massima di validità delle garanzie provvisorie alla durata massima dei termini per la conclusione delle proce- dure di gara previsti dall’articolo 17, comma 3;
qq) all’articolo 106, comma 6, valuti il Governo l’opportunità di limitare l’escus- sione della cauzione provvisoria ai soli fatti direttamente imputabili al singolo soggetto e non già all’impresa;
rr) con riferimento alle certificazioni di qualità, valuti il Governo l’opportunità di apportare modifiche di coordinamento ido- nee ad assicurare la puntualità dei richiami normativi e il rispetto delle disposizioni euro-unitarie di settore;
ss) in ordine ai requisiti di ordine speciale, valuti il Governo l’opportunità di ridefinire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l’arco temporale rile- vante ai fini delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria per l’ag- giudicazione degli appalti di servizi e for- niture;
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tt) in linea di continuità con la nor- mativa vigente (articolo 47-quater del de- creto-legge n. 77 del 2021), valuti il Go- verno l’opportunità di garantire una mag- giore apertura del mercato, prevedendo che, nei bandi di gara o negli atti equiparati, possano essere previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affida- mento;
uu) stante la mancata trasposizione nello schema di codice della disciplina at- tualmente prevista dall’articolo 19 del de- creto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di sponsorizzazione lavori, va- luti il Governo se è opportuno l’inseri- mento di una previsione ad hoc per i con- tratti di sponsorizzazione finalizzati al so- stegno degli istituti e dei luoghi della cul- tura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, che consenta di disciplinare tali affidamenti anche attraverso opportuni e puntuali rinvii alla normativa di settore;
vv) con riferimento all’offerta econo- micamente più vantaggiosa, di cui all’arti- colo 108, valuti il Governo se non sia op- portuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e individuare criteri tali da ga- rantire un confronto concorrenziale effet- tivo sui profili tecnici, evitando l’utilizzo di formule che si risolvano col premiare i ribassi più alti, individuando un tetto mas- simo al punteggio economico per i contratti ad alta intensità di manodopera e valoriz- zando adeguatamente il punteggio di qua- lità;
ww) all’articolo 109, in tema di repu- tazione dell’impresa, valuti il Governo l’op- portunità di prevedere che l’impegno sul piano ambientale e su altre finalità di be- neficio comune sia inserito tra i requisiti reputazionali riportati nel fascicolo digitale degli operatori;
xx) con riferimento all’articolo 110, comma 4, lettera b), sulla non ammissibi- lità di giustificazioni « in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente », valuti il Governo l’opportunità di fare ri-
ferimento ai costi di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previ- sto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ossia quelli individuati dalla stazione appaltante, non assoggetta- bili a ribasso d’asta, e non agli « oneri aziendali della sicurezza »;
yy) all’articolo 114, valuti il Governo l’opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere all’affida- mento interno della direzione lavori in luogo dell’obbligatorietà;
zz) all’articolo 116, valuti il Governo l’opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell’affidamento in- terno del collaudo in luogo dell’obbligato- rietà; al comma 10, lettera a), di tale arti- colo, valuti, altresì, il Governo l’opportunità di prevedere che gli interventi archeologici siano effettuati da archeologi qualificati ai sensi della normativa vigente;
aaa) all’articolo 119, valuti il Governo l’opportunità, nell’ipotesi di subappalto co- siddetto « a cascata », di estendere ai su- bappalti oggetto di ulteriore subappalto tutte le disposizioni di carattere obbligatorio pre- viste dal Codice a carico dell’operatore eco- nomico titolare del contratto all’atto della manifestazione della volontà di procedere con il subappalto principale;
bbb) all’articolo 125, in tema di anti- cipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo per l’operatore, valuti il Governo l’opportunità che lo stato di avan- zamento lavori (SAL) tenga conto dell’a- spetto temporale, al fine di evitare che a fronte di lavori di mesi non si raggiungano stati di avanzamento dei lavori;
ccc) all’articolo 128, in tema di servizi alla persona, valuti il Governo l’opportu- nità di inserire una specifica disciplina sulle « concessioni di servizi sociali », po- nendo in carico alle amministrazioni ag- giudicatrici e agli enti aggiudicatori, che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali, di rendere nota l’intenzione di aggiudicare la prevista concessione me- diante la pubblicazione di un avviso di preinformazione;
ddd) all’articolo 140, comma 6, valuti il Governo l’opportunità di considerare quale
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circostanza di somma urgenza, oltre allo stato di emergenza nazionale di cui all’ar- ticolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche lo stato di emergenza regio- nale;
eee) all’articolo 170, valuti il Governo l’opportunità di dare piena attuazione alla previsione di cui articolo 1, comma 2, let- tera i), della legge di delega (legge n. 78 del 2022), inserendo in tale disposizione, in materia di offerte contenenti prodotti ori- ginari di Paesi terzi, efficaci misure di salvaguardia per le forniture europee nei casi di presenza di offerte in cui la quota di prodotti originari di Paesi terzi sia maggio- ritaria rispetto al valore totale dei prodotti;
fff) valuti il Governo l’opportunità di coordinare la previsione di cui all’articolo 175 in ordine alla figura del Responsabile Unico del Progetto di partenariato con quella di cui all’articolo 15 in tema di Responsa- bile Unico del Progetto al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedi- mento di nomina del RUP; in particolare, valuti il Governo l’opportunità di chiarire che l’ente concedente affida le funzioni di responsabile unico del progetto di parte- nariato al responsabile unico del progetto nominato in forza della procedura di cui all’articolo 15;
ggg) valuti il Governo l’opportunità di chiarire, in relazione all’articolo 176, comma 2, il coordinamento tra il Codice e la di- sciplina di cui al testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le specifiche esclusioni pre- viste dal Codice dei contratti pubblici, per i profili non disciplinati si applicano alle concessioni di servizi economici d’interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
hhh) valuti il Governo l’opportunità di coordinare la formulazione dell’articolo 175, comma 1, in merito all’inserimento dei contratti di partenariato pubblico-privato nel programma triennale delle esigenze pub- bliche, con le scelte operate all’articolo 193, che riconosce il diritto di prelazione del promotore nell’ambito dell’istituto della fi-
nanza di progetto, eliminando conseguen- temente il riferimento al criterio premiale in luogo della prelazione;
iii) all’articolo 193, in materia di fi- nanza di progetto, valuti il Governo l’op- portunità di:
1. definire il termine entro il quale l’ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità della proposta di finanza di progetto al fine di garantire al promotore tempi certi di definizione della procedura di affidamento;
2. prevedere l’obbligo di conclu- sione della valutazione con un provvedi- mento espresso oggetto di comunicazione all’interessato e di pubblicazione;
3. prevedere l’obbligo di valutazione della proposta anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale;
4. in caso di concorrente costituito da più soggetti, mitigare la previsione di esclusione per omessa indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto;
jjj) valuti il Governo l’opportunità di ampliare i poteri della cabina di regia di cui all’articolo 221, prevedendo che essa possa, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, individuare le procedure necessarie ad as- sicurare la continuità delle opere in corso di realizzazione e la prosecuzione dei bandi avviati con il precedente regime e abbia altresì il potere di segnalare alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell’emanazione di norme urgenti, le criticità che comportano il blocco delle attività delle opere o ne prolunghino ingiustificatamente l’attua- zione;
kkk) valuti il Governo l’opportunità di rivedere il regime di assegnazione ad ANAC delle sanzioni previste dall’articolo 222, omo- geneizzando tale regime con quello appli- cato alle altre Autorità indipendenti e co- munque rideterminando all’articolo 222, comma 14, l’entità delle somme che riman- gono nella disponibilità dell’ANAC in mi- sura non superiore al 50 per cento del relativo importo;
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lll) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire la durata e la portata del periodo transitorio sulla pubblicità legale di cui all’articolo 225, comma 1, al fine di coor- dinarne la formulazione con il cronopro- gramma degli interventi in materia di di- gitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;
mmm) all’articolo 226, comma 2, va- luti il Governo l’opportunità di specificare che il decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, continua ad applicarsi ai procedi- menti in corso anche se avviati prima della sua entrata in vigore;
nnn) al fine di garantire il corretto rispetto del cronoprogramma degli inter- venti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e fugare ogni dubbio su tutte le disposizioni normative che si applicano dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l’opportunità di chiarire all’articolo 225, comma 7, che in relazione alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti ri- guardanti investimenti pubblici, anche sud- divisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decreto- legge n. 77 del 2021, convertito, con xxxx- ficazioni, dalla legge n. 108 del 2021 non- ché le successive semplificazioni introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere;
ooo) valuti il Governo l’opportunità di individuare la data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquisteranno efficacia in modo tale che le stazioni appaltanti e gli operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per prendere cono- scenza e adeguarsi alla nuova normativa;
ppp) valuti il Governo l’opportunità di introdurre tra le disposizioni transitorie una previsione di coordinamento finaliz- zata a far salva, per gli interventi ricom- presi tra le infrastrutture strategiche, di cui all’articolo 163 e seguenti del decreto legi- slativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione appro- vati e per i quali la procedura di valuta- zione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la continuità del quadro normativo di riferi- mento all’epoca vigente;
qqq) valuti il Governo l’opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso alla luce della riduzione dei livelli proget- tuali da tre a due;
rrr) valuti il Governo l’opportunità di inserire tra le disposizioni transitorie una norma di interpretazione autentica finaliz- zata a chiarire l’operatività per i procedi- menti in corso del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualifica- zione dei consorzi stabili per il settore dei lavori, dei servizi e delle forniture, ov- viando alla difformità di orientamenti giu- risprudenziali derivante dall’inattuazione dell’articolo 47 del Codice vigente (decreto legislativo n. 50 del 2016) tramite un rinvio alla previgente disciplina;
sss) valuti il Governo l’opportunità di modificare, nell’Allegato I.6, le soglie rela- tive all’obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrut- ture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km);
ttt) tenuto conto delle scelte operate dallo schema di Codice in merito al ricorso all’appalto integrato ed al fine di garantire la qualità della progettazione per tali tipo- logie di affidamenti, valuti il Governo l’op- portunità, di prevedere all’articolo 34 del- l’Allegato I.7 che l’attività di verifica della progettazione si svolge tramite organismi esterni di controllo per i progetti, di valore superiore alla soglia europea dell’articolo 14, comma 1, lettera a), relativi agli affida- menti di contratti che abbiano per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
uuu) in relazione alle opere di urba- nizzazione a scomputo, valuti il Governo l’opportunità di esplicitare che la possibi- lità prevista per l’amministrazione di indire la gara è alternativa all’ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del per- messo di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante, al fine di evitare
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interpretazioni erronee, tali da portare a ritenere che siano sempre le amministra- zioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante e indire la relativa pro- cedura di gara; valuti altresì il Governo l’opportunità di esplicitare per tali opere (come attualmente previsto nell’articolo 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) l’esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante il fatto che l’attività di stazione appaltante per i privati ha carat- tere occasionale e non continuativo nel tempo come per le pubbliche amministra- zioni e che i requisiti richiesti dal nuovo codice alle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla struttura amministra- tiva ed economica di soggetti privati;
vvv) valuti il Governo l’opportunità di allineare il testo dell’Allegato II.12 con la disposizione dell’articolo 100, comma 7, e in generale di apportare all’Allegato le op- portune modifiche di coordinamento te- stuale con la normativa tecnica di settore;
www) considerato che l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato II.12, pone in capo alle SOA l’obbligo di avere sede legale in Italia, che analoga previsione, contenuta nell’articolo 64, comma 1, decreto del Pre- sidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, è stata oggetto di una procedura di infrazione europea nei confronti dell’Italia (procedura n. 2013/4212), ed è quindi stata abrogata dall’articolo 5, comma 2, della Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), valuti il Governo l’opportu- nità di reintrodurre espressamente la pre- visione in base alla quale le SOA devono avere la propria sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, che aveva consentito di porre rimedio alla procedura di infrazione;
xxx) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 38 dell’Allegato I.7, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi di partecipazione alle gare, includendo tra gli elementi da valutare ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente per il fatturato globale e l’esperienza professionale pregressa, anche i servizi di ispezione nelle costruzioni, di progettazione o direzione lavori;
yyy) valuti il Governo l’opportunità di adeguare l’Allegato I.14 sulla direzione la- vori ed esecuzione dell’appalto all’Allegato
I.9 sui metodi e strumenti informativi di- gitali di gestione delle costruzioni, nonché sulla necessità che il collaudo sia effettuato in corso d’opera;
zzz) al fine di evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le importanti e nuove funzioni di help desk ad essa affidate dallo schema di Codice, valuti il Governo l’opportunità di specificare che, ai fini dell’attivazione dell’help desk, la Ca- bina di regia può utilizzare personale in posizione di comando o distacco prove- niente da altre amministrazioni, fermo re- stando il principio di invarianza finanzia- ria;
aaaa) valuti il Governo l’opportunità di inserire nel Codice una disposizione nor- mativa che escluda espressamente la qua- lificazione dei Collegi e degli Ordini pro- fessionali come amministrazioni aggiudica- trici, al fine di evitare fenomeni di aporia ordinamentale e di violazione del cosid- detto divieto di gold plating, che potrebbero derivare dall’estensione della disciplina dei contratti pubblici ai predetti enti sulla base della mera definizione di essi come enti pubblici non economici;
bbbb) valuti il Governo l’opportunità di adottare un « capitolato generale di ap- palto » unico (con utilizzo del criterio della remunerazione dei lavori « a misura »), che, con criteri chiari ed uniformi, renda il più possibile « oggettive » sia le regole poste a base del contratto, sia l’attività di verifica degli adempimenti dell’appaltatore, specie con riguardo alla quantità delle opere ese- guite;
cccc) valuti il Governo l’opportunità di inserire una disposizione volta a preve- dere che gli organi costituzionali attuino nei propri ordinamenti le disposizioni del decreto legislativo nell’ambito delle prero- gative costituzionalmente riconosciute e della propria autonomia organizzativa;
dddd) valuti il Governo l’opportunità di prevedere che gli schemi dei regolamenti ministeriali di delegificazione siano tra-
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smessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nei casi specificati in pre- messa in cui gli allegati intervengano su materie già disciplinate in precedenza da
regolamenti o altri atti attuativi, sui cui schemi era stato previsto il parere parla- mentare, ovvero riproducano il contenuto di precedenti disposizioni di rango legisla- tivo.