CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO AUTOGRILL
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO AUTOGRILL
DEFINIZIONI
Nelle presenti condizioni generali di acquisto i termini e le espressioni indicati con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato ad essi di seguito attribuito.
I termini espressi nella sola forma singolare intendono riferirsi anche al plurale e viceversa.
Condizioni Generali di Acquisto significa le presenti condizioni generali di
acquisto
Ordine significa il documento scritto emesso da Autogrill costituente la richiesta di fornitura contenente le condizioni ed i termini particolari di fornitura ed in particolare, il tipo e la quantità di Prodotto, i termini di pagamento, i termini ed il luogo di consegna
Lettera di impegno significa una proposta di fornitura proveniente dal Fornitore da ripartire in un determinato arco temporale mediante consegne che saranno richieste di volta in volta da Autogrill con Xxxxxx
Contratto di acquisto significa contratto di compravendita avente
ad oggetto i Prodotti sottoscritto dalle parti
Prodotti significa i beni di consumo alimentare deteriorabili e non deteriorabili, secchi, refrigerati, surgelati, congelati, nonché beni ad uso non alimentare
Fornitore significa il venditore e/o fornitore dei Prodotti
Magazzini significa i centri di deposito e distribuzione di Autogrill siti in Pieve Xxxxxxxx (MI) ed Anagni (FR)
Documenti contrattuali significa Ordine, Lettera d’impegno, Contratto
d’acquisto intesi congiuntamente;
Codice EAN significa il codice a barre identificativo del Prodotto.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, unitamente ai Documenti Contrattuali, disciplinano i rapporti di fornitura tra Autogrill e il Fornitore.
Eventuali condizioni diverse non troveranno applicazione. In particolare, non verranno applicate eventuali condizioni generali di vendita o di acquisto o condizioni altrimenti denominate del Fornitore.
2. DOCUMENTI CONTRATTUALI: FORMA,TRASMISSIONE e ACCETTAZIONE
I Documenti contrattuali ed ogni loro eventuale modifica o integrazione sono formulati per iscritto.
La trasmissione dei Documenti contrattuali dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata a/r, fax o e-mail.
Autogrill e il Fornitore concordano sulla piena validità ed efficacia dell’inoltro dei Documenti contrattuali attraverso sistemi informatici purché siano soddisfatte le condizioni di seguito indicate:
(a) preventiva comunicazione da parte del Fornitore su supporto cartaceo o fax dell’indirizzo elettronico;
(b) indicazione nel Documento contrattuale della denominazione sociale, del nome e cognome della persona fisica che lo invia e della data di invio, che dovrà corrispondere a quella prodotta automaticamente dal sistema;
(c) le comunicazioni inviate e ricevute dovranno essere riproducibili in forma leggibile e dovranno poter essere stampate;
(d) l'inoltro dei Documenti contrattuali dovrà essere confermato mediante fax;
(e) in caso di diversità tra data di e-mail e data di fax prevarrà quest'ultima.
Gli Ordini si intenderanno accettati qualora il Fornitore non comunichi per iscritto il proprio rifiuto entro 24 ore dal ricevimento degli stessi.
I Contratti di acquisto e le Lettere di impegno si intenderanno accettati nel momento in cui la parte che ha inviato l'originale sottoscritto riceve, rispettivamente, la relativa copia controfirmata per accettazione ovvero idonea lettera di conferma per accettazione dall'altra parte.
3. PREZZI
I prezzi indicati nei Documenti contrattuali sono fissi ed invariabili.
Qualora nei Documenti contrattuali si faccia riferimento a prezzi di listino del Fornitore, ogni modifica degli stessi potrà essere applicata solo dopo essere stata accettata da Autogrill.
4. VERIFICHE
Autogrill verificherà la conformità qualitativa e quantitativa dei Prodotti rispetto a quanto indicato nei Documenti contrattuali. Tale verifica potrà avvenire su tutti i Prodotti ovvero a campione.
In particolare, Autogrill potrà effettuare i seguenti controlli:
- sul contenuto dei singoli colli (pezzatura, verifica visiva qualità del Prodotto);
- sulla qualità dei colli, della palletizzazione e dell’imballo del Prodotto;
- sulle temperature del Prodotto e della cella di trasporto utilizzata per la consegna;
- sulla sussistenza di un termine minimo di conservazione (TMC) non inferiore rispetto a quello indicato negli Ordini;
- sulla conformità agli standard di qualità specificamente indicati nei Documenti contrattuali;
- sulla presenza in ogni singola confezione di Prodotto del relativo Codice EAN;
- sulla quantità e/o sul peso del Prodotto.
In caso di difformità qualitativa o quantitativa dei Prodotti rispetto a quanto indicato nei Documenti contrattuali, ovvero nel caso in cui anche uno solo dei controlli sopra indicati fosse negativo, Autogrill potrà respingere tutto il carico oppure la sola merce non conforme e comunque, entro 15 giorni dalla consegna, potrà, anche cumulativamente,:
a) restituire i Prodotti al Fornitore, che dovrà ritirarli a propria cura e spese;
b) chiedere al Fornitore l’immediata sostituzione con Prodotti conformi ai Documenti contrattuali;
c) disporre l’effettuazione di un audit presso il Fornitore con addebito dei relativi costi a carico dello stesso, in caso di grave difformità dei Prodotti;
d) risolvere in tutto o in parte i Documenti contrattuali relativi al Prodotto considerato salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 1490 c.c. ed il diritto di Autogrill al risarcimento dell'eventuale danno.
La disciplina che precede sarà applicata anche per quei Prodotti che siano stati sostituiti, qualora anch'essi risultino non conformi ai Documenti contrattuali.
5. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
Salvo quanto previsto al precedente articolo 4, la proprietà dei Prodotti si trasferisce, in deroga a quanto previsto dall’art. 1510 secondo comma c.c., con la consegna degli stessi presso i Magazzini o presso i punti di vendita indicati nei Documenti contrattuali.
6. CONSEGNE DEI PRODOTTI
6.1 Termini di consegna
I termini di consegna previsti negli Ordini e gli orari di consegna indicati al successivo punto 6.2 sono essenziali e devono essere puntualmente rispettati.
Il Fornitore dovrà comunicare ad Autogrill senza indugio e comunque almeno 24 ore prima del termine indicato negli Ordini eventuali impossibilità di rispettare termini ed orari di consegna. In tal caso ed a tali condizioni, le Parti potranno concordare termini e orari di consegna diversi da quelli indicati negli Ordini.
In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti rispetto ai termini indicati negli Ordini, ovvero agli orari di consegna indicati al successivo punto 6.2 ovvero ai termini ed orari eventualmente concordati ai sensi del capoverso precedente, Autogrill potrà rifiutare di ricevere i Prodotti e chiedere al Fornitore il risarcimento dell'eventuale danno subito.
6.2 Orari di consegna
6.2.1 Orari di consegna presso i Magazzini
Il trasportatore dovrà consegnare i documenti relativi ai beni in consegna nei seguenti orari:
⮚ da lunedì a venerdì dalle 5.00 alle 11.00 del mattino. Lo scarico fisico della merce potrà andare oltre tale finestra oraria.
6.2.2 Orari di consegna presso i punti di vendita
Le consegne presso i punti di vendita dovranno essere effettuate nei seguenti orari:
⮚ dalle 7 alle 12 del mattino e dalle 14,30 alle 18,30.
Fanno eccezione pane, ortofrutta e quotidiani, che possono essere consegnati anche prima delle 7 del mattino.
Durante il week-end e i giorni festivi il Fornitore potrà effettuare consegne solo per il pane, i giornali e merceologie fresche (es. ortofrutta).
I Fornitori che effettuano servizio di rack - jobbing non potranno operare nei punti di vendita durante gli orari in cui non è consentito effettuare le consegne.
6.3 Modalità di consegna
6.3.1 Modalità di consegna presso i Magazzini
Per le consegne di Prodotti presso i Magazzini dovranno essere rispettate le seguenti modalità:
a. ogni Ordine dovrà essere evaso in un’unica consegna; per gli stralci d’ordine, sarà facoltà di Autogrill decidere se emettere o meno un nuovo ordine. L’eventuale consegna richiesta dovrà fare riferimento al nuovo numero d’ordine.
b. gli imballi saranno adatti a consentire ad Autogrill il ritiro, lo stoccaggio e la consegna ai propri punti di vendita, secondo le specifiche richieste da Autogrill.
c. sui cartoni contenenti prodotti alimentari, sarà indicato il nome del Prodotto, lo stato fisico (congelato o surgelato), la scadenza, il peso, la quantità e comunque tutte le indicazioni previste dalla legge vigente. Gli eventuali imballi interni dovranno riportare lotto di produzione e data di scadenza.
In caso di Prodotti non-food, il ricevente dovrà avere la possibilità di riconoscere, attraverso scritte o descrizioni chiare ed inequivocabili, i Prodotti e la quantità contenuta; se ciò non fosse possibile, il Fornitore dovrà provvedere ad indicare sugli stessi il codice prodotto Autogrill e il numero di pezzi contenuti;
x. x Prodotti dovranno essere pallettizzati su Pallets Epal comunque conformi alle normative nazionali e comunitarie di tempo in tempo vigenti, a rendere, 80 per 120 con un’altezza massima di cm 160, Pallet compreso; ogni altro tipo di Pallet sarà considerato “a perdere”;
e. ogni singolo Pallet dovrà contenere un solo codice Prodotto;
f. Solo per i prodotti alimentari e i prodotti monouso destinati al contatto con alimenti dovrà essere applicata l’etichetta logistica (formato UCC/EAN-128) su due lati contigui del bancale (quindi due etichette) che dovrà contenere:
- Il numero di lotto di produzione, anche in chiaro
- L’eventuale data di scadenza, anche in chiaro
- L’eventuale peso netto, anche in chiaro
g. i Prodotti non dovranno fuoriuscire dalla sagoma del Pallet;
h. la formazione dei colli sui Pallets dovrà essere fatta a corsi alterni e il Pallet stesso dovrà essere “filmato”, in modo da evitare cadute e/o ribaltamenti;
i. avvenuta la consegna dei Prodotti, Autogrill restituirà al Fornitore i Pallets Epal vuoti, ovvero rilascerà al medesimo un buono di presa consegna, che
sarà unico documento legittimante la successiva restituzione; con riguardo ai Pallets Epal non ancora restituiti al termine della fornitura, Autogrill concorderà con il Fornitore, entro i successivi 90 giorni, tempi e modalità del ritiro dei Pallets tramite il Magazzino di competenza o, in alternativa, e ad assoluta discrezione di Autogrill, potrà riconoscere al Fornitore, per ciascun Pallet EPAL non restituito, un importo pari al valore di mercato, al momento rilevato, di un Pallet EPAL ricondizionato/usato.
l. i documenti di trasporto (anche la copia trattenuta dal vettore) devono essere sempre timbrati e firmati dal personale del deposito ricevente a titolo di conferma del ricevimento.
6.3.2 Modalità di consegna presso i punti di vendita
a. La consegna dei Prodotti deve essere effettuata con scarico all’interno dei locali o degli annessi magazzini in presenza di personale Autogrill
autorizzato.
b. I prodotti dovranno essere sempre accompagnati da un documento riportante le informazioni necessarie ad una corretta rintracciabilità (data,denominazione del prodotto, numero di lotto, quantitativo, nome del fornitore e del trasportatore se diverso dal fornitore).
c. Per le consegne dei Prodotti presso i punti di vendita dovranno essere inoltre rispettate le modalità indicate alle lettere a), b), c), l) del punto 6.3.1.
7. GARANZIE
Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti e ogni loro parte, ivi incluse le etichette, sono conformi alla normativa italiana e comunitaria, in linea con gli standard qualità specificamente indicati nei Documenti contrattuali, o in diversi documenti accettati con separato atto dalle parti, idonei all'uso per cui sono destinati, nonché privi di difetti e/o vizi e di indicazioni che possono risultare ingannevoli per il consumatore, in quanto a qualità, quantità, composizione, denominazione d’origine e provenienza geografica.
Il Fornitore garantisce i Prodotti non – food per un periodo di 2 anni dalla loro consegna. Autogrill dovrà denunciare la non conformità dei Prodotti entro 2 mesi dalla data della loro consegna.
In caso di difetti e/o vizi occulti, il termine di 2 mesi decorrerà dal momento della loro scoperta o conoscenza.
Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre la piena titolarità di tutti i diritti relativi ai Prodotti. In particolare il Fornitore dichiara e garantisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, A) di avere la piena titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e/o dei diritti di sfruttamento commerciale sui Prodotti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Xxxxxx, Brevetti, Segni Distintivi, Disegni, Modelli di utilità e Licenza d’uso in genere; B) che i prodotti forniti sono originali e tali da non costituire plagio, imitazione, alterazione o contraffazione né violazione di diritti di terzi; C) che i prodotti forniti rispettano la normativa vigente in materia di protezione di diritti d’autore ed altri diritti connessi al suo esercizio.
Il Fornitore sarà responsabile dei danni di qualsivoglia natura derivanti da sinistri verificatisi a causa di Prodotti difettosi, in particolare, sia in termini di composizione e qualità intrinseche, sia in termini di imballaggio ed etichettatura, e
si obbliga a tenere manlevata e indenne Autogrill da qualsivoglia azione e/o pretesa e/o richiesta avanzata da terzi, così come da ogni onere e/o spesa che dovesse sopportare, ivi comprese ammende, multe e sanzioni pecuniarie in genere, comunque connesse alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
8. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
8.1 Documenti fiscali
8.1.1 Documento di trasporto
I Prodotti dovranno essere sempre accompagnati dal documento di trasporto. Il documento di trasporto sarà redatto dal Fornitore stesso o da chi effettua la consegna per suo conto; in quest’ultimo caso dovrà essere specificato per conto di chi si sta effettuando la consegna; inoltre il documento deve contenere i seguenti dati:
per le consegne dirette ai punti di vendita:
- il centro di costo identificante il punto di vendita presso il quale deve essere effettuata la consegna, il nome del punto di vendita, la eventuale tratta autostradale, la località, la provincia;
- i codici di Prodotto utilizzati da Autogrill e le quantità in consegna per ciascun prodotto.
per le consegne a Xxxxxxxxx:
- la dicitura “Vendita ad AUTOGRILL S.p.A. – deposito di Pieve Emanule (MI) 20090, Xxx Xxxxxxxxxx x.0 xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) 03100 – Località Selciatella.
- il partitario fornitore
- il numero d’ordine Autogrill a fronte del quale si sta effettuando la consegna
- i codici di prodotto utilizzati da Autogrill
- le quantità in consegna per ciascun articolo
Il Fornitore deve comunicare ad Autogrill la definizione dei criteri di numerazione adottata e le eventuali variazioni.
In caso di consegne effettuate da concessionari di zona o da diverse divisioni di una medesima società il criterio di numerazione dei documenti di trasporto deve essere unico (ossia identificativo) per ogni concessionario/divisione.
Autogrill deve comunicare al Fornitore i centri di costo, i codici di Prodotto ed il codice partitario Fornitore utilizzati.
8.1.2 Fatture
Fatture Immediate
Le fatture immediate possono essere emesse dal Fornitore solo se preventivamente autorizzate da Autogrill.
Le fatture immediate devono contenere:
- il centro di costo identificante il Magazzino o il punto di vendita presso il quale è effettuata la consegna;
- i codici di prodotto utilizzati da Autogrill;
- il partitario Fornitore come codificato da Autogrill;
- la quantità ordinata ed il relativo prezzo di acquisto.
Non verranno saldate fatture relative a Prodotti non ordinati da Autogrill.
Fatture Differite
Le fatture differite si riferiscono a consegne di Prodotti presso uno stesso punto di vendita.
Il Fornitore emetterà mensilmente una fattura differita riepilogativa delle forniture presso un punto di vendita, indicando:
- tutte le consegne avvenute dal primo all’ultimo giorno del mese;
- l’importo ed il numero di ciascun documento di trasporto.
- il centro di costo identificante il punto di vendita presso il quale è effettuata la consegna;
- i codici di prodotto utilizzati da Autogrill;
- il partitario Fornitore così come codificato da Autogrill;
- la quantità ordinata ed il relativo prezzo di acquisto.
Non verranno saldate fatture relative a Prodotti non ordinati da Autogrill.
Tutte le forniture presso i Magazzini dovranno essere fatturate per singolo Ordine e per singolo Magazzino indipendentemente dal numero di documenti di trasporto.
Non potranno essere gestite fatture che si riferiscono allo stesso numero di Ordine e le fatture riepilogative per più Magazzini o punti di vendita .
8.1.3 Recapito di spedizione delle fatture
L’indirizzo al quale dovranno essere recapitate le fatture è il seguente:
AUTOGRILL S.p.A. – Contabilità Fornitori – Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo Z – Strada 5 – 00000 Xxxxxxx (XX) – Partita Iva: 01630730032
8.2. Consegne effettuate a punti di vendita in franchising
I documenti di trasporto e le fatture relative a consegne effettuate ai punti di vendita in franchising dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, l'indicazione della seguente dicitura: “Autogrill S.p.A. – Divisione Franchising”.
Autogrill comunica al Fornitore l’elenco dei punti di vendita in franchising e l’eventuale aggiornamento.
Autogrill comunica altresì al Fornitore i punti di vendita in franchising verso cui deve essere sospeso il servizio di fornitura.
Eventuali fatture emesse dal Fornitore per Prodotti consegnati presso i punti di vendita nonostante la suddetta comunicazione di sospensione, se riferite a consegne posteriori alla data di comunicazione della sospensione stessa, potranno non venire saldate da Autogrill.
8.3. Condizioni di pagamento
Salvo quanto previsto al successivo capoverso, il pagamento dei Prodotti viene effettuato da Autogrill tramite bonifico bancario con condizioni di pagamento 120 giorni data fattura fine mese.
Per gli Ordini aventi ad oggetto prodotti alimentari deteriorabili, come individuati dal D.M. 13 maggio 2003, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi ai sensi del D. lgs. n. 231/2002.
In caso di Ordini aventi ad oggetto sia prodotti alimentari deteriorabili sia altri prodotti, Autogrill applicherà i termini di pagamento specificati nei Documenti contrattuali.
Autogrill potrà sospendere il pagamento delle fatture in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle presenti Condizioni Generali di Acquisto nonché di errori sui dati dei prezzi, dei resi e degli imballi, fino a che tali mancanze siano state regolarizzate dal Fornitore.
8.4. Canalizzazione bancaria
E' richiesto al Fornitore di canalizzare i propri incassi presso una delle banche indicate da Autogrill al Fornitore.
In tal modo il Fornitore potrà beneficiare delle disponibilità liquide con stessa data regolamento con la quale Autogrill ha richiesto al proprio Istituto bancario l’esecuzione delle disposizioni di bonifico, secondo quanto previsto dalla nuova direttiva comunitaria “Payment Services Directive” entrata in vigore il 1° Marzo 2010.
9. CESSIONE DEL CREDITO
Il credito derivante dalle forniture di Prodotti potrà essere ceduto previa autorizzazione scritta di Autogrill e solo a società di factoring convenzionate con la stessa.
10. NORME ETICHE
10.1 Codice etico
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto da Autogrill copia del Codice Etico, allegato alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, di averlo letto attentamente e si impegna ad accettarne integralmente i contenuti.
In particolare, il Fornitore nel prendere atto che con Autogrill non intercorre alcun rapporto di esclusiva o patto di non concorrenza, dichiara di nulla eccepire al Codice Etico nella parte in cui dispone che:
“Autogrill intende applicare il principio della valutazione periodica del proprio albo fornitori per la razionalizzazione ed il raggiungimento di obiettivi di economicità ed efficienza, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili, utili alla creazione di valore. Non dovrà essere quindi precluso ad alcun potenziale Fornitore, in possesso dei requisiti, la possibilità di competere per fornire Autogrill. La selezione dei fornitori dovrà avvenire sulla base delle procedure aziendali, in ogni caso nel rispetto dei criteri e requisiti di opportunità, economicità, ed efficienza”.
10.2 Rapporti di lavoro
Il Fornitore dichiara di avvalersi solo di personale regolarmente assunto e di adempiere regolarmente nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie, in conformità alle leggi, regolamenti e delle norme in vigore.
Il Fornitore garantisce di rispettare la normativa vigente in materia di immigrazione e lavoro e di non utilizzare, direttamente o tramite terzi, manodopera di età inferiore a quella minima prevista dalla legge nazionale di riferimento.
Il Fornitore assicura inoltre di rispettare il diritto dei lavoratori alla associazione e attività sindacale, il diritto alla contrattazione collettiva, nonché gli obblighi relativi
all’orario di lavoro previsti dalla normativa vigente e dalla SA8000, la quale ultima prevede il non superamento delle 12 ore settimanali di lavoro straordinario.
Il Fornitore si impegna ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, o comunque condizioni economiche non inferiori al salario di sussistenza ove non vigano Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché ad adempiere regolarmente ai versamenti delle ritenute fiscali, degli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi altra specie relativamente al proprio personale, in conformità alle leggi, regolamenti e norme pro tempore vigenti.
Il Fornitore si obbliga a consegnare ad Autogrill, a semplice richiesta e in ogni caso ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti, tutta la documentazione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti attestante il corretto assolvimento, da parte del Fornitore e degli eventuali suoi subappaltatori, degli obblighi relativi ai versamenti per i propri dipendenti di cui al precedente capoverso.
Il Fornitore si obbliga in ogni caso a tenere Autogrill completamente manlevata ed indenne - anche dopo la cessazione del contratto - da ogni e qualsivoglia pregiudizio, responsabilità o onere comunque connesso direttamente o indirettamente al mancato adempimento, da parte del Fornitore o dei suoi eventuali subappaltatori, di anche uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, nonché da ogni richiesta che possa essere formulata ad Autogrill dal personale utilizzato per la prestazione dei servizi.
10.3 Tutela dell’ambiente
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto da Autogrill la lettera di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, con i capisaldi della Politica Ambientale di Autogrill, e l’indicazione che Autogrill ha adottato e certificato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004.
Il Fornitore dichiara di rispettare la normativa vigente in materia ambientale. Dichiara, inoltre, che le proprie attività sono eseguite preservando il più possibile l’ambiente naturale da qualsiasi forma di impoverimento ed inquinamento, prestando la massima attenzione ad evitare comportamenti o attività suscettibili di causare modifiche negative dell’ambiente, che possano peggiorare la qualità delle risorse naturali, quali acqua, aria, suolo e sottosuolo.
Il Fornitore provvede a fornire ad Autogrill, quando ciò sia possibile, alternative eco-compatibili dei prodotti forniti (eventuali prodotti a marchi ecologici, a basso contenuto di packaging, riciclabili/biocompostabili, etc.).
10.4 Salute e sicurezza del lavoro
10.4.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso di idoneità tecnica e professionale tale da garantire la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti ai sensi del D. Lgs.81/2008.
Il Fornitore si obbliga altresì ad osservare e a far osservare tutti i mezzi e le cautele finalizzati al contenimento e prevenzione dei rischi osservando tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza e, in particolare, le norme di cui al D. Lgs.81/2008, con espressa integrale manleva a favore di Autogrill da ogni e qualsivoglia responsabilità che dovesse derivare dall'inosservanza delle predette normative.
10.4.2 Qualora il Fornitore, oltre alla fornitura dei Prodotti, sia contrattualmente tenuto a prestare servizi accessori, il Fornitore - in aggiunta a quanto altrove
previsto nelle presenti Condizioni Generali ed in applicazione delle normative in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d’opera in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - dovrà comunicare ad Autogrill prima dell'inizio dell’esecuzione dei servizi i nominativi del personale che verrà impiegato per la prestazione dei servizi accessori oggetto del contratto nonchè l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente considerato, nonché del permesso di soggiorno se prescritto.
Tale personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, corredato da fotografia del dipendente e contenente le generalità dello stesso e l’indicazione del suo datore di lavoro.
Il Fornitore si obbliga a tenere Autogrill completamente manlevata ed indenne
- anche dopo la cessazione del contratto – da ogni e qualsivoglia pregiudizio, responsabilità o onere comunque connesso direttamente o indirettamente al mancato adempimento, da parte del Fornitore o dei suoi eventuali subappaltatori, di anche uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, nonché da ogni richiesta che possa essere formulata ad Autogrill dal personale utilizzato per la prestazione dei servizi.
10.5 Catena distributiva
Il Fornitore, prendendo atto e assumendo gli impegni di cui ai precedenti punti del presente paragrafo 10, vigilerà affinché i principi ed obblighi qui contenuti siano rispettati anche dai propri fornitori e appaltatori.
11. VIOLAZIONE DEL D. LGS. 231/2001 IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE
In caso di violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione III, del Decreto Legislativo 231/2001, così come di tempo in tempo modificato ed integrato, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Autogrill si riserva il diritto di recedere da qualsivoglia Documento Contrattuale mediante semplice comunicazione scritta qualora venga a conoscenza della conclusione di indagini preliminari con rinvio a giudizio del Fornitore o, comunque, dell'eventuale esercizio di azioni penali dalle quali risulti l'implicazione dello stesso in procedimenti penali concernenti le tipologie di reati sopra descritti.
Il Fornitore si obbliga comunque a tenere Autogrill completamente manlevata ed indenne - anche dopo la cessazione del contratto – da ogni e qualsivoglia pregiudizio, responsabilità o onere comunque connesso direttamente o indirettamente al mancato adempimento, da parte del Fornitore o dei suoi eventuali subappaltatori, di anche uno solo degli obblighi di cui al presente articolo.
12. ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Qualora il Fornitore intenda realizzare un’attività promozionale di qualsiasi natura sui Prodotti (quali, a titolo esemplificativo, concorsi, promozioni a sconto, con omaggi e vendite abbinate) dovrà comunicare ad Autogrill modalità, tempi e caratteristiche di tale attività, nonché rendere disponibile alla medesima il relativo materiale pubblicitario e informare sulle eventuali comunicazioni che appariranno sulla confezione, in tempo utile per una valutazione preventiva sull’opportunità o meno di aderire alla promozione.
Il Fornitore prende atto e accetta che Autogrill avrà la facoltà di non accettare forniture di Prodotti non-food destinati direttamente alla vendita la cui confezione riporti attività promozionali che prevedano una scadenza, senza che ciò possa comportare per il Fornitore alcun diritto a risarcimento e/o indennità a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Inoltre, per quanto riguarda i Prodotti food, il Fornitore prende atto e accetta che Autogrill avrà la facoltà di non accettare forniture di confezioni riportanti attività promozionali che prevedono un termine che risulti anticipato rispetto al termine minimo di conservazione o al termine di scadenza del Prodotto, senza che ciò possa comportare per il Fornitore alcun diritto a risarcimento e/o indennità a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Nel caso in cui l’attività promozionale sia in contrasto con la normativa vigente, Autogrill si riserva la facoltà di richiederne al Fornitore l’adeguamento; in difetto, Autogrill avrà diritto di risolvere mediante semplice comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. i Documenti contrattuali relativi ai Prodotti oggetto di tale attività promozionale, salvo in ogni caso il risarcimento di ogni eventuale danno.
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RISERVATEZZA
13.1 Privacy
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto da Autogrill copia del documento denominato “Informativa per Fornitori”, allegato alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, di averlo letto attentamente e di prestare espressamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali secondo le modalità ivi stabilite.
13.2 Riservatezza
Il Fornitore si obbliga:
a) a non rivelare a terzi ogni dato, relazione ed informazione data da Autogrill in relazione alla fornitura o dal Fornitore stesso assunta o elaborata sulla base di quanto da Autogrill comunicato che non sia strettamente inerente allo svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto della fornitura;
b) a restituire, salve le trasmissioni legittimamente effettuate ai sensi del successivo capoverso, ad Autogrill, al termine dell’accordo di fornitura, tutti i documenti, relazioni relative alla fornitura e tutto quanto incorpori informazioni riconoscendo che tali documenti, relazioni, supporti, copie od altro, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Autogrill;
c) a non divulgare, ne’ utilizzare in qualunque modo e con qualunque mezzo, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente alla cessazione dell’accordo di fornitura, tutte le informazioni, progetti, know-how, invenzioni, ricette e quant’altro appreso o comunicatogli da Autogrill relativamente all’attività da quest’ultima svolta, sempre che ciò non sia di dominio pubblico.
Ogni eventuale trasmissione o comunicazione a terzi di informazioni o documenti di proprietà di Autogrill dovrà essere da quest’ultima preventivamente autorizzata e potrà essere consentita unicamente a condizione che il Fornitore indichi Autogrill come proprietaria delle informazioni e/o dei documenti di cui sopra.
14. PUBBLICITA’
Ogni eventuale pubblicità o comunicazione ai media effettuata dal Fornitore in ordine ai rapporti tra Autogrill e il Fornitore e/o all’avvenuta conclusione del contratto dovrà essere preventivamente concordata per iscritto con Autogrill.
15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In aggiunta a quanto altrove previsto nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto e nei Documenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore di anche uno sola delle obbligazioni di cui agli articoli 6 (Consegne dei Prodotti), 7 (Garanzie), 9 (Cessione del credito) e 10 (Norme etiche) che precedono, Autogrill avrà diritto di risolvere mediante semplice comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. i Documenti, salvo in ogni caso il risarcimento di ogni eventuale danno.
16. NORMATIVA APPLICABILE
Per tutto quanto non stabilito in queste Condizioni Generali, i Documenti contrattuali sono regolati dalla legge italiana ad esclusione delle norme che regolano i conflitti di competenza e della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 11.04.1980, ratificata dalla legge n.765 del 11.12.1985 nei rapporti con i residenti fuori dall’Italia.
17. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione dei Documenti contrattuali e/o delle presenti Condizioni Generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Qualora il Fornitore risieda in uno stato estero, Autogrill avrà comunque la facoltà di agire presso il Foro del Fornitore e richiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui lo stesso risiede.
Allegati:
Codice Etico
Informativa per Fornitori
Lettera di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali
Data
………………………….
PER ACCETTAZIONE
Il Fornitore (timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente e specificatamente le seguenti clausole:
4. Verifiche
5. Passaggio di proprietà
6.1 Termini di consegna
7. Garanzie;
8.3 Condizioni di pagamento
13. Trattamento dati personali;
15. Clausola risolutiva espressa
16 Normativa applicabile;
17. Foro competente.
Data
……………………….
PER ACCETTAZIONE
Il Fornitore (timbro e firma)