INDICE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. BPRRCL 2 - ED. 12/2010
sono parte integrante della Nota Informativa MOD. BPRRCL 5
INDICE
DEFINIZIONI. 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. 4
CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE. 6
CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI RESPONSABILITÀ CIVILE. 13
RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE. 18
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società
L'Impresa assicuratrice.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio.
Premio
La somma dovuta dal contraente alla Società.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia
La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Scoperto
La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni
Morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Perdite Patrimoniali
Ogni pregiudizio economico che non sia l'effetto o la conseguenza di lesioni personali o di danneggiamento di cose.
Sinistro R.C.T.
La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata la garanzia assicurativa.
Sinistro R.C.O.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.
Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Aggravamento del rischio
L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.
Art. 6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso la Società restituirà al contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.
Art. 9 – Proroga dell'assicurazione
Se non indicato diversamente nello stampato di polizza, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 11 – Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del contraente/assicurato.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione
A) Responsabilità Civile Professionale del Consulente del Lavoro
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti e comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso, in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento delle funzioni di seguito indicate e previste dalla legge:
a) effettuazione dei conteggi, compilazione, scritturazione, aggiornamento dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;
b) assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e gli obblighi di sostituto d'imposta relativi a tali ritenute;
c) attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di licenziamenti individuali o collettivi, richiesta o gestione della Cassa integrazione ordinaria o speciale, messa in mobilità.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per le richieste di risarcimento relative al fatto commesso, nell'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti alle attività professionali indicate ai punti a), b) e c) che precedono, dai dipendenti e praticanti, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'assicurato, nonché per danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione all'esercizio di attività esterna di carattere complementare ed accessorio a quella dichiarata in polizza.
B) Responsabilità Civile Professionale del Commercialista, Ragioniere o Perito Commerciale La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti e comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso, in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio delle attività previste dalla legge.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per le richieste di risarcimento relativa al fatto dei dipendenti e praticanti, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'assicurato nonché per danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione all'esercizio di attività esterna di carattere complementare ed accessorio a quella dichiarata in polizza.
C) Responsabilità Civile Professionale del Notaio
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti e comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso, in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio delle attività previste dalla legge.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per le richieste di risarcimento relativa al fatto dei dipendenti, dei coadiutori (così come disciplinati dalla legge notarile) e dei praticanti, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'assicurato.
Relativamente alle ispezioni e/o visure presso uffici o registri l'assicurazione è prestata, sempre che le stesse siano state effettuate, fino a concorrenza dell'importo indicato nella tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie”.
L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per le richieste di risarcimento per danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione all'esercizio di attività esterna di carattere complementare ed accessorio a quella dichiarata in polizza.
D) Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti e comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso, in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio delle attività previste dalla legge.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per le richieste di risarcimento relativa al fatto dei dipendenti, sostituti di concetto e dei praticanti ammessi al patrocinio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'assicurato e il punto 7 dell'art. 18 “Rischi esclusi” si intende annullato.
L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per le richieste di risarcimento per danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione all'esercizio di attività esterna di carattere complementare ed accessorio a quella dichiarata in polizza.
E) Responsabilità Civile Professionale dell'Amministratore di stabili condominiali
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti e comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso, in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio delle attività previste dalla legge.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per le richieste di risarcimento relativa al fatto dei dipendenti e sostituti di concetto, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'assicurato.
L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per le richieste di risarcimento per danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione all'esercizio di attività esterna di carattere complementare ed accessorio a quella dichiarata in polizza.
Art. 14 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lettera a);
c) le persone soggette all'obbligo di assicurazione INAIL che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 15 – Estensione territoriale
La garanzia R.C.T. vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 16 – Inizio e termine della garanzia R.C.T.
Premesso che l'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'assicurato (ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile), di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, la garanzia
R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.
Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.
Nell'eventualità che il rischio in oggetto sia già stato assicurato, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal contraente/assicurato con la Società, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di efficacia della presente polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente polizza e le precedenti coperture assicurative stipulate dal contraente/assicurato con la Società, con la stipulazione della presente polizza il contraente/assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture assicurative.
Qualora il contraente sia uno studio associato, l'uscita dallo studio stesso di uno o più professionisti, determina l'esclusione dalla garanzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di uscita dallo studio stesso per comportamenti colposi di tale o tali professionisti, anche se essi sono stati posti in essere durante il periodo in cui il professionista o i professionisti ha o hanno fatto parte dello studio.
Art. 17 – Efficacia dell'assicurazione
L'assicurazione è valida subordinatamente all'iscrizione del contraente nell'Albo professionale del relativo Registro, Ordine o Collegio ed al possesso da parte dello stesso e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione, il verificarsi di una condizione che determini in capo al contraente la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'Albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.
Art. 18 – Rischi esclusi
L'assicurazione non vale per l'esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti o norme entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del contratto.
La garanzia non vale altresì per:
1) le richieste di risarcimento determinate da infedeltà del dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;
2) sanzioni, multe od ammende irrogate direttamente all'assicurato;
3) irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
4) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito;
5) inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o inosservanza dell'obbligo del segreto professionale;
6) inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge;
7) le prestazioni di pareri e consulenze sul merito o sull'opportunità o sull'efficacia di:
a) negozi giuridici in genere;
b) procedure o scelte in materia amministrativa o fiscale o previdenziale;
c) criteri di gestione tecnica o amministrativa o fiscale o previdenziale nell'esercizio di attività o servizi in genere.
Sono invece comprese le richieste di risarcimento derivanti dalla prestazione di consulenze volte a individuare la legittimità di quanto indicato agli anzidetti punti a), b), c);
8) inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
9) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla gestione delle date;
10) danni da sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali od agricole o di servizi;
11) difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati dall'assicurato e realizzato o adattato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, amministratore o socio;
12) errori e/o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
13) inosservanza di quanto previsto dal D.lgs. n° 626 del 19.09.1994 e/o successive modifiche e integrazioni;
14) le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti;
15) i danni provocati da professionisti che, al tempo dell'espletamento dell'attività professionale indicata in polizza, non fossero iscritti al relativo Albo professionale;
16) derivanti da:
· estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
· uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
17) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
18) provocati da campi elettromagnetici;
19) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
20) limitatamente ai Consulenti del Lavoro sono altresì escluse le perdite patrimoniali derivanti:
a) dall'apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero), dall'asseverazione per gli studi di settore e della certificazione tributaria (c.d. visto pesante),
b) dall'attività svolta dall'assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
21) limitatamente ai commercialisti, ragionieri e periti commerciale sono altresì escluse le perdite patrimoniali derivanti:
a) dallo svolgimento dell'attività di certificazione dei bilanci e sottoscrizione delle relazioni collegate delle Società per Azioni quotate in Borsa,
b) dallo svolgimento dell'attività svolta in qualità di responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF),
c) dall'apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero), dall'asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante),
d) dall'attività svolta dall'assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
22) limitatamente ai notai, agli avvocati e agli amministratori di stabili condominiali sono altresì
escluse le perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta dall'assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
Art. 19 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 20 – Vincolo di solidarietà
La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza.
Art. 21 – Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato di polizza) La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30.06.1965 e dell'art.13 del D.lgs. n° 38 del 23.02.2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30.06.1965 e del D.lgs. n° 38 del 23.02.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. n° 1124 del 30.06.1965.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.
La garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni:
a) conseguenti a malattie professionali;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
c) derivanti da:
· estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
· uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
d) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
e) derivanti da insalubrità dei locali;
f) provocati da campi elettromagnetici;
g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 del 12.06.1984.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 22 – Gestione delle vertenze – spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.
L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 23 – Regolazione del premio
Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.
A tale scopo:
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:
· il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.) o altri elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.
b) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi
Se il contraente non effettua nei termini prescritti:
· la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
· il pagamento della differenza attiva dovuta;
la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.
d) V erifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
Art. 24 – Scoperto obbligatorio
Resta tra le parti convenuto che l'assicurazione R.C.T. è prestata previa applicazione per sinistro di uno scoperto con il minimo e massimo indicato nella tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie”.
Rimangono fermi gli scoperti e le franchigie di importi superiori previsti dalle eventuali condizioni aggiuntive di polizza.
Art. 25 – Limiti di risarcimento
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.
Per le sanzioni, multe, ammende diverse da quelle escluse dall'art. 18 “Rischi esclusi” delle condizioni generali di assicurazione, la garanzia è prestata nell'ambito del suddetto massimale per sinistro e per anno assicurativo, sino a concorrenza dell'importo indicato nella tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie”.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
(operanti soltanto se espressamente richiamate nello stampato di xxxxxxx)
RCG022 - Assistenza fiscale.
A parziale deroga dell'art. 18 “Rischi esclusi”, delle condizioni generali di responsabilità civile, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi clienti conseguenti all'apposizione del “visto di conformità” sulle dichiarazioni fiscali, all'asseverazione per studi di settore ed alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e semprechè l'assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività.
Per le suddette attività l'assicurazione è prestata con il massimo importo, per ogni annualità assicurativa, indicato nella tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie”;
s'intendono comprese in garanzia le sanzioni fiscali irrogate ai clienti dell'assicurato, per le quali non si applica il limite di 1/3 previsto dall'art. 25 “Limiti di risarcimento”.
RCG025 - Attività di sindaco di società di capitali o enti.
A parziale deroga dell'art. 18 “Rischi esclusi”, delle condizioni generali di responsabilità civile, l'assicurazione vale anche per quanto l'assicurato, nella qualità di sindaco, effettivo o supplente, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del Collegio sindacale, commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
Resta comunque inteso che la presente estensione di garanzia non è operante per le richieste di risarcimento relative a procedure concorsuali instauratisi o che si potranno instaurare nei confronti delle società ove l'assicurato faccia o abbia fatto parte del collegio sindacale.
La presente estensione si intende non operante per la responsabilità derivante all'assicurato quale membro di collegi sindacali di:
· società quotate in borsa;
· istituti di credito e compagnie di assicurazione;
· società sottoposte a procedure concorsuali.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie”.
Il massimo indennizzo indicato nella suddetta tabella rimane inoltre la massima esposizione annua per la Società qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli assicurati coinvolti nello stesso periodo.
RCG026 - Borsisti, stagisti, corsisti.
A parziale deroga dell'art. 14 “Persone non considerate terzi” lett. c), delle condizioni generali di assicurazione, sono compresi in garanzia, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, i corsisti, gli stagisti ed i borsisti che si trovino presso l'assicurato per un tirocinio/stage formativo semprechè dall'evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del codice penale.
A maggior chiarimento delle condizioni generali di assicurazione sono compresi in garanzia anche i danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato/contraente, dalle suddette persone che si trovino presso l'assicurato.
RCG027 - Buona fede.
Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza delle dichiarazioni da parte del contraente/assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso di validità del presente contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Il contraente/assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.
RCG028 - Buona fede INAIL.
Fermo restando che l'assicurazione è efficace semprechè, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, si conviene fra le parti che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie R.C.O. il fatto che l'assicurato non sia in regola con detti obblighi nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
RCG031 - R.C. committenza auto.
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
L'assicurazione vale solo se risulti provato che al momento del sinistro il mezzo di trasporto era guidato da un soggetto abilitato a norma delle disposizioni di legge.
La presente estensione è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa indicata nella tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie” per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
RCG032 - Proprietà e/o conduzione studio.
L'assicurazione si intende estesa alla conduzione e/o alla proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, che l'assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà o conduzione delle aree di pertinenza del fabbricato, comprese recinzioni, cancellate, antenne radiotelevisive nonché di targhe ed insegne ovunque installate.
Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta prevista nella tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie”.
L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:
· lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
· spargimento di acqua non derivante da rotture accidentali di tubature e/o condutture;
· rigurgiti di fogne;
· umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.
RCG034 - Xxxxx causati da prestatori lavoro interinale.
La garanzia R.C.T. di cui all'oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi,
escluso l'assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo.
RCG036 - Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività.
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 18 “Rischi esclusi” delle condizioni generali di assicurazione, l'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie”.
RCG038 - Elaborazione dati a mezzo di sistemi informatici.
La garanzia è estesa alla proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività professionali per le quali è prestata l'assicurazione, in relazione alla:
· registrazione ed elaborazione di dati finalizzata alle operazioni di calcolo e stampa, utilizzando software di terzi, sulla base di dati ed indicazioni fornite da clienti;
· trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando sistema informatico che consenta alla Amministrazione finanziaria la ricezione delle stesse secondo le modalità prescritte dalla legge e/o dai regolamenti.
RCG041 - Infortuni subiti da dipendenti non soggetti INAIL.
A parziale deroga dell'art. 14 “Persone non considerate terzi” lett. c), delle condizioni generali di responsabilità civile, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. n° 1124 del 30.06.1965, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.
RCG042 - Infortuni subiti da prestatori lavoro interinale.
La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall'art. 21 “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” lett. a) delle condizioni generali responsabilità civile.
Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, a parziale deroga dell'art. 14 “Persone non considerate terzi” lett. b), delle condizioni generali di responsabilità civile e fermo quanto disposto all'art. 21 “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” lett. b), delle condizioni generali di responsabilità civile, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.
RCG043 - Estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali.
L'assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti, è estesa al rischio delle malattie professionali (esclusa silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre esclusa silicosi).
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
Oltre alle esclusioni previste dall'art 21 “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”, la garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
Le presenti esclusioni a) e b) cessano di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
d) a muffe tossiche, funghi o batteri.
3) per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di “mobbing”;
4) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
RCG050 - Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge n° 196 del 24.06.1997), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge n° 335 del 08.08.1995).
La Società si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato, nello svolgimento dello loro mansioni:
· i prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.lgs. n° 626 del 19.09.1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
· i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge n° 196 del 24.06.1997 e successive modifiche e/o integrazioni;
· i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge n° 335 del 08.08.1995 e successive modifiche e/o integrazioni.
Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del codice penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.
RCG051 - Retroattività.
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza.
Si conviene tra le parti che l'assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento presentate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e relative tuttavia
a comportamenti colposi posti in essere in data antecedente a tale periodo ma comunque posteriormente ai mesi indicati nella tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie” dalla data di effetto della presente polizza.
La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE
Art. 1469 bis cod. civ. – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Art. 1892 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 cod. civ. – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 cod. civ. – Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 cod. civ. – Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 cod. civ. – Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 cod. civ. – Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 cod. civ. – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913 cod. civ. – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del
contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.
Art. 1914 cod. civ. – Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 cod. civ. – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 cod. civ. – Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2049 cod. civ. – Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2952 cod. civ. – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.
BCC ASSICURAZIONI S.p.A.
SEDE LEGALE:
XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX, 0 - 00000 XXXXXX (XXXXXX) TEL. x00.00.000000 - FAX x00.00.00000000