COMUNE DI CUNEO
N.33 registro deliberazione
Settore Lavori Pubblici e Ambiente
COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 14 Febbraio 2019
OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CUNEO PRESSO GLI EDIFICI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2019 - APPROVAZIONE -
L’anno Duemiladiciannove addì Quattordici del mese di Febbraio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
XXXXXX XXXXXXXX (Sindaco)
XXXXXXXXX XXXXXXXX (Vicesindaco) XXXXXXX XXXXXXXX (Assessore) XXXXXXXX XXXXXX (Assessore) XXXXXXXX XXXXXX (Assessore) XXXXXXX XXXXXXXX (Assessore) XXXXX XXXXX (Assessore) ASSENTE
XXXXXXXX XXXXX (Assessore) ASSENTE
XXXXXXX XXXXX (Assessore) XXXXXX XXXX (Assessore) ASSENTE
Assiste il Segretario Generale PAROLA XXXXXXX
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione del Sindaco XXXXXX XXXXXXXX
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
− detto trasferimento non ha sciolto i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modificato la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il Ministero della Giustizia è subentrato nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;
− in assenza di recesso contrattuale, il predetto subentro opera ex lege, risultandone che a decorrere dalla data del 1° settembre 2015 la titolarità dei rapporti contrattuali deve intendersi trasferita in capo al predetto Ministero, che ne sostiene direttamente gli oneri economici;
− le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
− si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;
− si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone nell'immediatezza; ciò stante l'inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull'impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;
Rilevato che
− in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20.08.2015 – Suppl. Ordinario n. 50), ed in vigore dal 21 agosto 2015;
− la norma introdotta prevede che: “1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. - 2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1. - 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;
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Dato atto che:
− in data 27 agosto 2015 è stata approvata la convenzione quadro tra il Ministero della Giustizia
e l’ANCI con la quale è stata data attuazione all’art. 21 quinquies del D.L n. 83/2015;
− il Ministero della Giustizia ed il Comune di Cuneo hanno ritenuto essenziale attivare immediatamente una piena collaborazione istituzionale, allo scopo di dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi sino ad ora gestiti dal Comune medesimo nell'interesse degli uffici giudiziari, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
− in data 29 settembre 2016 il Comitato di Monitoraggio di cui all’art.6 della citata Convenzione quadro ha proceduto alla sottoscrizione dell’accordo riguardante la tabella di cui all’art.3 comma 2 della stessa convenzione, relativa ai parametri per la quantificazione economica delle prestazioni offerte dai dipendenti comunali,
− sin dall’entrata in vigore del nuovo assetto sono state individuate alcune figure professionali che, sia pure dipendenti dal Comune di Cuneo, già da tempo svolgevano un preciso ruolo tecnico funzionale in particolare alle attività manutentive edili ed impiantistiche;
− l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti degli uffici giudiziari hanno convenuto che le figure in questione rientrino nella definizione prevista all'art. 2, lettera e), punto b), della menzionata Convenzione-Quadro, non sussistendo motivi ostativi alla prosecuzione delle attività fino a questo momento svolte.
− l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti degli uffici giudiziari hanno pertanto
proceduto in data 20.11.2015 alla stipula di un'intesa preliminare, prorogata nel 2016;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 10 maggio 2018 la convenzione in oggetto è stata prorogata al 31.12.2018, ai sensi dell'articolo 21 quinquies del citato decreto- legge 27 giugno 2015, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 617, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208;
Vista la convocazione della conferenza permanente presso il Tribunale di Cuneo trasmessa con nota del Tribunale di Cuneo in data 22/01/2019 protocollo n. 5434;
Vista la bozza della “Convenzione per il proseguimento delle attività di manutenzione svolte dal personale dipendente del Comune di Cuneo presso gli edifici sedi degli uffici giudiziari – anno 2019” trasmessa dai competenti uffici del Tribunale di Cuneo in data 23/01/2019;
Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni che precedono, continuare ad assicurare il supporto al Tribunale di Cuneo per quanto concerne la manutenzione ordinaria edile e impiantistica degli uffici giudiziari, mettendo a disposizione il personale già ad oggi impegnato negli stessi interventi;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell’articolo 42 — comma 5 — dello Statuto;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente - Xxx. Xxxxxxx Xxxx - ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi - Dr. Xxxxx Xxxxxxx -, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Xxxxx;
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DELIBERA
1) di approvare lo schema di “Convenzione per il proseguimento delle attività di manutenzione svolte dal personale dipendente del comune di Cuneo presso gli edifici sedi degli uffici giudiziari – anno 2019” il cui testo viene allegato a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”] e di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente – Dott. Xxx. Xxxx Xxxxxxx – di sottoscrivere il testo allegato;
2) di dare atto che eventuali modifiche non sostanziali al contenuto dell'allegato schema di convenzione potranno essere apportate prima della sottoscrizione dell'atto medesimo senza necessità di ulteriore approvazione;
3) di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente Dott. Xxx. Xxxx Xxxxxxx.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di Xxxxx,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
*************
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx X.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx
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CONVENZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CUNEO PRESSO GLI EDIFICI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – ANNO 2019
TRA
Il Comune di Cuneo, con sede legale in Cuneo, Via Roma n.28 CF/PI 00480530047, in persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, Xxx. Xxxx Xxxxxxx, nato a Cuneo il 20.06.1970 CF GTRLCU70H20D205G, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale, a quanto segue autorizzato con delibera della Giunta Comunale n. 110 del 10.05.2018
E
il Tribunale di Cuneo – in persona del Presidente del Tribunale, delegato dalla Conferenza Permanente.
PREMESSO CHE:
• la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
• detto trasferimento non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;
• in assenza di recesso contrattuale, il predetto subentro opera ex lege, risultandone che a decorrere dalla data del 1° settembre 2015 la titolarità dei rapporti contrattuali deve intendersi trasferita in capo al predetto Ministero, che ne sosterrà direttamente gli oneri economici;
• le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
• si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;
• si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone nell'immediatezza; ciò stante l'inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull'impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;
• in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20.08.2015 – Suppl. Ordinario n. 50), ed in vigore dal 21 agosto 2015;
• la norma recentemente introdotta prevede che: “1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
• In data 27 agosto 2015 è stata approvata la convenzione quadro tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI con la quale è stata data attuazione all’art. 21 quinquies del D.L n. 83/2015;
• ciò premesso, il Ministero della Giustizia ed il Comune di Cuneo hanno ritenuto essenziale attivare immediatamente una piena collaborazione istituzionale, allo scopo di dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi sino ad ora gestiti dal Comune medesimo nell'interesse degli uffici giudiziari, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• Visto che in data 29 settembre 2016 il Comitato di Monitoraggio di cui all’art.6 della citata Convenzione quadro ha proceduto alla sottoscrizione dell’accordo riguardante la tabella di cui all’art.3 comma 2 della stessa convenzione, relativa ai parametri per la quantificazione economica delle prestazioni offerte dai dipendenti comunali,
• Sin dall’entrata in vigore del nuovo assetto sono state individuate alcune figure professionali che, sia pure dipendenti dal Comune di Cuneo, già da tempo svolgevano un preciso ruolo tecnico funzionale in particolare alle attività manutentive edili ed impiantistiche;
• l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti degli uffici giudiziari hanno convenuto che le figure in questione rientrino nella definizione prevista all'art. 2, lettera e), punto b), della menzionata Convenzione-Quadro, non sussistendo motivi ostativi alla prosecuzione delle attività fino a questo momento svolte.
• l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti degli uffici giudiziari hanno pertanto proceduto in data 20.11.2015 alla stipula di un'intesa preliminare, prorogata nel 2016 e che ora è necessario prorogare al 31.12.2019, limitatamente ai servizi non ancora compresi nei contratti distrettuali di manutenzione, ai sensi dell'articolo 21 quinquies del citato decreto- legge 27 giugno 2015, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 617, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tanto premesso, e richiamato tutto quanto precisato,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
Il personale dipendente del Comune di Cuneo che svolge allo stato un ruolo tecnico funzionale alle attività manutentive edili ed impiantistiche (con esclusione dei servizi di sorveglianza armata e comunque volti ad assicurare la sicurezza degli uffici giudiziari), continuerà a svolgere le medesime funzioni di consulenza e supporto, fino al 31.12.2019.
Resta a carico degli uffici giudiziari la gestione amministrativa e contabile dei rapporti contrattuali oggetto di subentro.
La determinazione dei corrispettivi economici dell’attività prestata avverrà in conformità a quanto definito nelle tabelle allegate alla Convenzione quadro citata in premessa.
Il Comune si impegna a trasmettere il rendiconto dettagliato delle prestazioni svolte dal proprio personale entro il mese successivo allo svolgimento dell’attività richiesta.
ARTICOLO 2
Il Comune di Cuneo tramite i propri dipendenti come sopra individuati svolgerà le seguenti mansioni:
a) attività di piccola riparazione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, nelle sedi degli uffici giudiziari del circondario, con esclusione di tutte le attività svolte per il tramite di operatori economici assegnatari di specifici contratti pubblici;
b) consulenza tecnico specialistica in supporto agli uffici giudiziari in sede di acquisizione di beni e servizi connessi alla gestione degli edifici ed in generale all’espletamento di tutte le attività previste dalle norme vigenti in tema di manutenzione degli immobili
Il Comune di Cuneo sui impegna ad individuare ed a comunicare il nominativo di un Referente Unico per i rapporti con il Tribunale, con il compito di interfacciarsi con le articolazioni interne dell’ente locale al fine di fornire tutte informazioni di cui al precedente paragrafo.
ARTICOLO 3
All’esito della ratifica della presente intesa, il Ministero della Giustizia provvederà al versamento in favore del Comune di Cuneo delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi effettivamente svolti dal personale comunale nella misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente
Cuneo,
Il Presidente della Conferenza permanente Per il Comune di Cuneo
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Albengo Xxx. Xxxx XXXXXXX