Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
Allegato A - ACCORDO DI COOPERAZIONE (riferito all’articolo 7 dell’invito)
Partenariato Europeo per l’Innovazione
in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura
Schema di Accordo di Cooperazione
SECONDA FASE: ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE DEI GRUPPI OPERATIVI.
Titolo del progetto di innovazione: ___________________________
L’anno ____il giorno ________ del mese di ____________ tra i seguenti:
(Denominazione Partner) ___________, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____________ con sede in ________, nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] ___________, nato a __________, il _______ di seguito denominato Capofila
(Denominazione Partner) ___________, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____________ con sede in ________, nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] ___________, nato a __________, il _______
(Denominazione Partner) ___________, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____________ con sede in ________, nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] ___________, nato a __________, il _______, codice fiscale: _____________
(Altri Partner) -----------------------------
di seguito denominati Partner o, collettivamente, il Gruppo Operativo (nel caso di aggregazione già costituita)
visti
Regolamento(UE) 1303/2013;
Regolamento(UE) 1305/2013;
Regolamento(UE) 1306/2013;
Regolamento Delegato(UE) 640/2014;
Regolamento Delegato(UE) 807/2014;
Regolamento di Esecuzione(UE) 808/2014;
Regolamento di Esecuzione (UE) 809/2014;
Regolamento Delegato (UE) 907/2014;
Regolamento di Esecuzione(UE) 908/2014;
Linee guida comunitarie: “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability”;
Linee guida nazionali della Rete Rurale Nazionale sulle spese ammissibili;
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), approvato con decisione comunitaria n° C(2016) 8355 di data 5 dicembre 2016 e successive modificazioni viste le disposizioni regionali per l’attuazione delle misure del PSR;
visto il bando per l’accesso al tipo di intervento 16.1.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Prima fase – Avviso per la costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi.
coerentemente con le indicazioni della Commissione europea contenute nelle linee guida per la cooperazione per l’innovazione “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability”, è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i Partner dell’idea progettuale di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione o la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;
che le parti (Capofila e Partner) che sottoscrivono il presente accordo intendono presentare domanda di sostegno sull’invito a presentare i progetti di innovazione dei gruppi operativi sulla tipologia di intervento 16.1.1, seconda fase, del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzato alla realizzazione di un progetto di innovazione denominato “__________________________________________” (di seguito “Progetto di innovazione”);
i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del progetto di innovazione, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del progetto di innovazione.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner per la realizzazione del progetto di innovazione, da presentare a valere sulla tipologia di intervento 16.1.1 del PSR – Seconda fase, individuando i reciproci compiti e responsabilità.
Articolo 3 – Durata dell’Accordo
Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il ________ (indicare una data di almeno 6 mesi successiva a quella prevista per la conclusione del progetto), fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza, doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per l’Autorità di Gestione e rispetto della stabilità delle operazioni (art. 31 del bando).
Il presente Accordo decadrà nel caso in cui la domanda di sostegno non sia oggetto di finanziamento.
Articolo 4 – Cooperazione progettuale
Le attività previste dal progetto di innovazione saranno realizzate attraverso l’interazione e il confronto sistematico fra tutti i Partner.
Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento del progetto di innovazione verranno definite in maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i Partner. Ciascun Partner, per le proprie funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi del progetto di innovazione.
Articolo 5 – Piano finanziario del progetto di innovazione
Il progetto di innovazione ha un piano finanziario previsionale ripartito per Partner e per voci di spesa come dettagliato nell’Allegato B alla domanda di sostegno.
Il piano finanziario previsionale diventerà definitivo a seguito della decisione di concessione dell’aiuto. Successivamente, potrà essere modificato ad invarianza del costo totale soltanto con l'accordo di tutti i Partner e per motivate ragioni di migliore riuscita del progetto di innovazione.
Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute autonomamente per l'esecuzione delle attività non previste nel piano finanziario di cui all’Allegato B alla domanda di sostegno.
Articolo 6 – Impegni delle Parti
Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare le azioni previste dal progetto di innovazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, della regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di mercato.
Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e la gestione del progetto di innovazione, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascun Partner, secondo quanto riportato nell’Allegato B alla domanda di sostegno.
Articolo 7 – Ruolo e compiti del Capofila
Il Capofila realizza le attività previste in collaborazione con gli altri Partner secondo le modalità e le tempistiche previste.
Il Capofila è responsabile del partenariato e si occupa del coordinamento amministrativo e finanziario del progetto di innovazione. Inoltre, adempie a tutti gli obblighi derivanti dall’atto di concessione del sostegno e si impegna a svolgere direttamente, nonché a coordinare e gestire, le attività elencate di seguito necessarie a garantire la migliore attuazione del progetto di innovazione.
Aspetti gestionali e amministrativi
rappresenta tutti i Partner ed è l'interlocutore di riferimento davanti all’Autorità di Gestione del PSR e dell’Organismo pagatore, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;
presenta la domanda di sostegno all’Ufficio attuatore della misura, nonché eventuali varianti, incluse quelle relative al piano finanziario;
in caso di applicazione di sanzioni amministrative e di riduzioni previste dalla regolamentazione, nazionale e regionale applicabile, ne risponde all’Organismo Pagatore e all’Autorità di Gestione facendosene carico, nella sua qualità di responsabile. Fatto salvo il vincolo di responsabilità solidale del partenariato rispetto alle sanzioni amministrative e alle riduzioni accertate, il Capofila potrà esercitare il diritto di rivalsa delle somme pagate, secondo le modalità stabilite al successivo art. 14 del presente Accordo;
garantisce il coordinamento complessivo del progetto di innovazione facendo in modo che i Partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi del progetto di innovazione, assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi;
garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai Partner tutte le informazioni e i documenti necessari per l’attuazione delle attività;
informa l’Autorità di Gestione del PSR sullo stato di attuazione, incluse le informazioni per il monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica da essa previste;
elabora e presenta una relazione finale con relativi allegati, secondo le modalità previste dal bando.
Aspetti finanziari
assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione del progetto di innovazione;
predispone e invia all’Ufficio attuatore le domande di pagamento, in nome e per conto proprio e degli altri Partner. A tal fine, provvede alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione delle domande di pagamento;
riceve le risorse dall’Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro ripartizione ai singoli Partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute;
in caso di somme indebitamente percepite, di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, informa tempestivamente i Partner interessati, provvede al recupero delle stesse e agli eventuali interessi di mora e le trasferisce all'Organismo pagatore;
garantisce l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al progetto di innovazione.
Audit e controllo:
facilita le attività di audit e di controllo (documentale e in loco) delle autorità competenti, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da parte dei Partner;
custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione relativa al progetto di innovazione fino al _________ (indicare una data di almeno 5 anni successiva alla prevista liquidazione del saldo).
Articolo 8 – Ruolo e Compiti dei Partner
Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nell’Allegato B alla domanda di sostegno. Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del progetto di innovazione, consentendo il coordinamento con il Capofila e gli altri Partner, secondo le modalità e le tempistiche previste nell’Allegato B) alla domanda di sostegno.
Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e amministrativo richiesti dal Capofila e riconoscono a quest’ultimo il ruolo di responsabile del partenariato relativamente alle attività previste, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate all’accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione dei pagamenti.
In particolare, ciascun Partner, per ogni aspetto:
Aspetti gestionali e amministrativi
informa immediatamente il Capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione del progetto di innovazione e comunica le misure conseguentemente adottate o da adottare per portare a termine la propria parte di attuazione progettuale;
rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del partenariato;
informa il Capofila sullo stato di attuazione delle attività progettuali di cui ha la responsabilità, secondo le modalità e la tempistica previste dall’Autorità di Gestione del PSR.
Aspetti finanziari
trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa (contabile e non contabile) della spesa sostenuta;
garantisce l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al progetto di innovazione;
in caso di recupero di somme indebitamente percepite, provvede al tempestivo versamento delle stesse e degli eventuali interessi di mora al Capofila, per la successiva restituzione all’Organismo pagatore;
è responsabile solidalmente con tutti i Partner per il pagamento di somme relative a sanzioni amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti e s’impegna a versare tempestivamente al Capofila le somme dovute e da esso determinate in base al successivo art. 14.
Audit e controllo
si rende disponibile ai controlli documentali e in loco da parte di tutte le autorità incaricate alla realizzazione di audit e controlli;
comunica al Capofila tutte le informazioni e trasmette allo stesso la documentazione necessaria per rispondere alle esigenze degli organi di controllo;
custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la propria documentazione relativa al progetto di innovazione fino al __________ (indicare una data di almeno 5 anni successiva alla prevista liquidazione del saldo).
Articolo 9 – Circuito finanziario
Il pagamento dei contributi avviene a rimborso delle spese effettivamente sostenute e degli eventuali costi riconosciuti per il lavoro proprio dell’imprenditore agricolo, secondo le modalità stabilite dall’Autorità di Gestione, in base alla rendicontazione delle spese da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario.
Il Capofila, ricevuta la documentazione dei singoli Partner, trasmette le domande di pagamento all'Ufficio attuatore complete della relativa documentazione giustificativa e acquisisce i relativi pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente intestato al Capofila.
Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore tempestivamente dal loro accredito sul conto corrente e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner e riconosciute dall’Ufficio attuatore.
Articolo 10 – Confidenzialità
Il Capofila e i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all’esecuzione del progetto di innovazione, debitamente qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti.
La riservatezza è applicata fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità europea.
Articolo 11 – Inadempimento ed esclusione
In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione progettuali dettagliati negli articoli da 6 a 8, il Capofila, tempestivamente e per iscritto, richiede al responsabile di porre fine all’inadempimento con immediatezza e ne dà comunicazione agli altri Partner. Se l’inadempimento perdura oltre il termine concordato, il Capofila può decidere, di concerto e con gli altri Partner e all’unanimità, di escludere il Partner in questione.
Qualora l’inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell’intero progetto di innovazione, il Capofila, di concerto con gli altri Partner e all’unanimità, può pretendere un indennizzo.
Nel caso in cui l’inadempimento possa arrecare pregiudizio alla realizzazione del progetto di innovazione, il Capofila, di concerto con gli altri Partner e all’unanimità, potrà decidere per l’esclusione del Partner dal presente accordo e dal prosieguo delle attività progettuali.
Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l’esclusione comporta l’obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il progetto di innovazione.
Se il mancato rispetto degli obblighi è attribuibile al Capofila, le regole di questo articolo si applicano allo stesso modo, ma al posto del Capofila, sono altri Partner ad agire congiuntamente.
Ove il Capofila sia escluso, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione. Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di cooperazione devono comunque essere oggetto di richiesta di variante ed essere approvate all’Ufficio attuatore, secondo le modalità previste dal bando.
Articolo 12 – Possibilità di Recesso di un Partner
I Partner, per gravi e giustificati motivi, potranno recedere dal partenariato del Gruppo Operativo e dall’Accordo, formalizzando per iscritto tale decisione al Capofila, che ne dà immediata comunicazione agli altri Partner. Il Capofila comunica tempestivamente il recesso unilaterale alla struttura responsabile di misura e presenta, secondo le modalità previste, una richiesta di variante provvedendo, eventualmente, a garantirne la sostituzione tramite nuova adesione in modo che siano garantiti il ruolo e le attività previste nel progetto di innovazione e secondo gli impegni assunti.
Il Partner rinunciatario dovrà eventualmente rimborsare all’Organismo pagatore, tramite il Capofila, i contributi concessi e già erogati a fronte delle spese da lui sostenute e, agli altri Partner, quelle spese relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.
Articolo 13 – Subentro di nuovo Partner
Il Partner che, sulla base delle regole previste dal bando, subentra ad un Partner receduto si impegna a ricoprire il medesimo ruolo del Partner uscente e a svolgere le attività previste nel progetto di innovazione. Tale Partner in qualità di beneficiario potrà usufruire del finanziamento previsto dal progetto di innovazione.
Articolo 14 – sanzioni, riduzioni
Le sanzioni amministrative e le riduzioni vengono accertate e applicate sulla base della regolamentazione europea, nazionale e regionale applicabile e il Capofila ed i Partner sono responsabili in solido per il loro pagamento.
A questo proposito, il Capofila dà immediata comunicazione ai Partner dell’accertamento delle sanzioni amministrative e delle riduzioni, provvedendo a determinare le somme dovute da ciascun Partner.
In caso di accertamento di sanzioni amministrative, tutti i Partner rispondono solidalmente e in egual misura per le somme dovute.
In caso di accertamento di riduzioni:
(il partenariato dovrà scegliere una delle due opzioni sotto riportate)
Opzione A): a ciascun Partner verrà applicata una riduzione del sostegno proporzionale alla quota della spesa prevista dal Piano Finanziario del progetto di innovazione che si è impegnato a realizzare.
Opzione B): le stesse verranno applicate esattamente e solo sulle rispettive quote parte dei Partner responsabili dell’inadempimento accertato.
Allo stesso modo saranno determinate le somme di competenza dei Partner relative all’applicazione degli interessi.
I flussi finanziari relativi alla restituzione delle somme indebite e al pagamento delle sanzioni vengono gestiti conformemente all’articolo 9 di questo Accordo.
Articolo 15 – Modifiche e integrazioni dell’Accordo
Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato solo con decisione assunta all’unanimità dal partenariato. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.
Articolo 16 – Norme applicabili e Foro competente
Le Parti convengono che il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana. Il Foro di ______________ sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente Accordo.
Articolo 17 – Disposizioni finali
Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Il presente atto è composto da n. ____ pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.
Sono allegati al presente accordo e ne sono parte integrante i seguenti documenti
Allegato 1: Copia del documento di identità dei sottoscrittori.
Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l’art. 16 – Norme applicabili e Foro competente.
Il Capofila I Partner