SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI NEW JERSEY
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI NEW JERSEY
TRA
Port Mobility S.p.A., con sede legale in Civitavecchia (RM), Località Prato del Turco s.n.c., numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA 08280881007, in persona del presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “PM” o “Committente”)
E
[…] con sede legale in[…] , Via […], iscritta al registro delle Imprese di […], C.F. e IVA […] in persona del legale rappresentante, […], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che PM è la società concessionaria dei servizi di mobilità di interesse generale e delle relative manutenzioni, ivi inclusi i servizi di navettamento, nell’ambito della circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (di seguito, per brevità, anche “AdSP”);
b) che la PM, al fine di eseguire correttamente le attività formanti oggetto della concessione alla stessa affidata dall’AdSP, ed in particolare le attività previste dal Piano dei Servizi e Tariffario 2022-2026 approvato con Decreto del Presidente dell’AdSP n. 66/2022, ha la necessità di acquistare new jersey per un valore complessivo certamente inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
c) che per le finalità di cui alla precedente lettera b), PM ha indetto la “Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di new jersey” (di seguito, per brevità, anche “Procedura” o “Gara”);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, nel rispetto di condizioni, modalità, termini, requisiti, specifiche e caratteristiche tecniche, funzionali,
qualitative e di sicurezza stabiliti nel presente Contratto;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro […] = ([…]) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile, entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nella Lettera di invito. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per PM nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa PM riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Lettera di invito ed i relativi allegati, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) l’Allegato “A” (Offerta economica);
b) l’Allegato “B” (Scheda Tecnica);
c) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Xxxxxxxxx, ivi incluso quanto stabilito nei suoi
Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate dal Committente.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) Committente o PM: Port Mobility S.p.A.;
b) New jersey: i new jersey aventi le specifiche, i requisiti e le caratteristiche dettagliatamente descritti nella Scheda Tecnica;
c) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
d) Offerta economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
e) Scheda tecnica: il documento di cui all’Allegato “A”;
f) Ordinativo/i: gli ordini di fornitura meglio descritti nella Scheda Tecnica, con i quali, di volta in volta, PM richiede la fornitura di uno o più New Jersey;
g) Fornitore: il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che
sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
h) Fornitura: la fornitura dei New Jersey oggetto del presente Contratto, comprensiva del trasporto e della consegna degli stessi all’interno del porto di Civitavecchia, negli specifici luoghi eventualmente indicati da PM;
i) Parte: il Committente o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”).
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. Il Committente affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione della Fornitura, comprensiva del trasporto e della consegna, e delle ulteriori attività oggetto del presente Contratto nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto nonché nella Scheda Tecnica.
2. La Fornitura deve essere eseguita nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, termini, requisiti, specifiche e caratteristiche tecniche, funzionali, qualitative e di sicurezza previsti e prescritti nel presente Contratto e nella Scheda Tecnica.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso fin da ora, che la Fornitura deve essere effettuata sulla base delle specifiche richieste di PM e nel rispetto di modalità, termini e condizioni a tale fine previsti nella Scheda Tecnica (Allegato “B”). Ciascuno dei New Jersey richiesti da PM tramite gli Ordinativi deve essere consegnato dal Fornitore a PM, a cura e spese del Fornitore stesso, entro e non oltre i termini indicati nell’Ordinativo di riferimento e nel luogo del porto di Civitavecchia indicato da PM nel medesimo Ordinativo.
4. Ciascuno dei New Jersey così consegnati verrà sottoposto al “Verifica di Conformità” nel rispetto di termini e modalità di cui alla Scheda tecnica e la data riportata sul Verbale di collaudo con esito positivo costituirà Data di Accettazione della Fornitura ai sensi del presente Contratto e della Scheda tecnica (Allegato “B”).
5. All’atto della consegna di ciascun Ordinativo il Fornitore, ai fini della corretta
esecuzione della Fornitura stessa e del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto, deve consegnare a PM i New Jersey e quant’altro a questi afferenteindicato nella Scheda Tecnica.
6. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Port Mobility ad eseguire la Fornitura sulla base delle richieste di Port Mobility formulate tramite gli Ordinativi, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo stimato di spesa pari a Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), IVA esclusa.
7. La Fornitura non è affidata al Fornitore in via esclusiva; pertanto Port Mobility si riserva la facoltà di affidare la Fornitura stessa anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data della sua sottoscrizione ovvero, alternativamente, fino all’esaurimento dell’importo complessivo massimo stimato di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 6.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo stimato di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 6, Port Mobility si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo stimato di spesa.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
4. Port Mobility si riserva la facoltà di esercitare nel corso della durata del Contratto, la facoltà di cui all’articolo 106, comma 1, lett. b) e c), comma 2, e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 da esercitarsi entro la durata del Contratto, alle medesime condizioni contrattuali.
Articolo 4 Garanzie
1. Il Fornitore garantisce la titolarità dei New Jersey e delle loro singole componenti e dichiara che, comunque, il suo diritto sui New Jersey, anche con riferimento alla loro commercializzazione, è libero da qualsiasi vincolo o diritto a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce che i New Jersey oggetto di Fornitura sono conformi alle specifiche e caratteristiche tecniche, funzionali, qualitative e di sicurezza e, più in generale, a tutto quanto descritto e prescritto, anche con riferimento all’ottemperanza a tutta la normativa vigente, nel presente Contratto, nella Scheda tecnica e nella documentazione di cui al precedente articolo 2, comma 5 da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore garantisce che i New Jersey oggetto di Fornitura sono esenti da vizi dovuti ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
4. Il Fornitore garantisce che i New Jersey oggetto di Fornitura sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che sono state adottate a tal fine tutte le cautele necessarie, opportune o anche soltanto utili.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso fin da ora, che anche dopo la Data di Accettazione della Fornitura permane a suo carico l’obbligo di garantire PM dall’evizione e dai vizi della cosa in ordine a ciascun New Jersey fornito, considerato in tutte le sue componenti, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia e, in particolare, degli articoli 1476, 1483, 1484 e 1490 cod. civ..
6. Le Parti, anche in deroga agli articoli 1495 e 1511 x.x., xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla scoperta il termine per la denuncia dei vizi quivi previsto.
7. Nel caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle dichiarazioni e/o delle garanzie rilasciate ai sensi del presente articolo, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ..
Articolo 5
Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore
1. L’esecuzione della Fornitura e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, termini, requisiti, specifiche e caratteristiche tecniche, funzionali, qualitative e di sicurezza di cui al presente Contratto, alla Scheda tecnica (Allegato “B”) e alla documentazione di cui al precedente articolo 2, comma 5, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, tempistiche, termini, specifiche e caratteristiche, PM potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri, i costi ed rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, consegna, viaggio e necessarie ai fini del trasporto e della consegna dei New Jersey nel porto di Civitavecchia presso le aree indicate da PM negli Ordinativi; ciò anche con riferimento al personale addetto dal Fornitore alla esecuzione contrattuale ed anche ai fini della partecipazione al “verbale di conformità” di cui al precedente articolo 2, comma 4 ed al paragrafo 9 della Scheda tecnica (Allegato “B”).
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, e secondo le condizioni, le modalità, le tempistiche, i termini, i requisiti, le specifiche e le caratteristiche tecniche, funzionali, qualitative e di sicurezza e le prescrizioni contenute nella Scheda tecnica e nel presente Contratto.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne il Committente e l’AdSP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e
prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nella Scheda tecnica nonché negli ulteriori Allegati del presente Contratto e negli ulteriori atti della Procedura;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità della Fornitura e di tutte le attività oggetto di Contratto alle clausole del Contratto stesso, alla Scheda tecnica e alla normativa tutta vigente anche in materia di sicurezza ed ambientale ed all’ulteriore normativa prevista ed indicata nella Scheda tecnica o comunque applicabile con riferimento alla Fornitura;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dal Committente;
e) comunicare a PM le eventuali variazioni che dovessero intervenire con riferimento al Responsabile del contratto indicato dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto, in conformità con le relative competenze ed esperienze. Il tutto come meglio precisato al successivo articolo 6;
f) a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie ed in materia di impatto ambientale vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi, le aree e gli uffici di pertinenza di PM e/o dell’AdSP dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, sedi e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con PM. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici, le sedi e le aree di pertinenza di PM e dell’AdSP continueranno ad essere utilizzati dal personale di PM stessa e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da PM e/o da terzi autorizzati.
9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’esecuzione della Fornitura, non richiedendole, in nessun caso, a PM.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire a PM di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da PM.
12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione a PM di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
13. Il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura nei luoghi che verranno indicati dal Committente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nella Scheda tecnica, fermo restando che la Fornitura dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi, degli uffici e/o delle aree del Committente e/o dell’AdSP presso le quali i New Jersey devono essere trasportati e consegnati.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni
e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.
Articolo 6
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del Contratto” il proprio legale rappresentante […], che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso il Committente per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente in ordine alla Fornitura oggetto del presente Contratto. Gli Ordinativi saranno inviati da PM al Fornitore a mezzo PEC al seguente indirizzo […]; PM, al fine di agevolare le modalità operative di esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, si riserva di accompagnare l’invio dei singoli Ordinativi a mezzo PEC anche con l’invio di una e-mail al Responsabile del Contratto.
Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: numero telefono fisso […], indirizzo e-mail […]
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al Committente, almeno a mezzo telefax/PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
3. Per parte sua il Committente indica quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione – in ordine alla gestione del presente Contratto [….], il quale rappresenta l’interfaccia del Committente nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto.
I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:
numero telefono fisso 0000000000;
indirizzo e-mail [….].
Articolo 7 Verifiche e controlli
1. Fatto salvo quanto a riguardo espressamente già previsto in altre parti del presente Contratto e nella Scheda tecnica (Allegato “B”), PM nel corso della durata del Contratto può sottoporre a verifica e controllo tutte le attività contrattuali.
2. Tali verifiche e controlli sono tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, termini, requisiti, specifiche e caratteristiche tecniche, funzionali, qualitative e di sicurezza prescritti nel presente Contratto e nella Scheda tecnica, nonché dalla normativa vigente in materia, oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del Committente, il quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto, e/o da parte dell’AdSP.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del
presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività afferenti alla Fornitura, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate con il Committente;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso.
8. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 9 Corrispettivo
1. Il corrispettivo omnicomprensivo dovuto da PM al Fornitore per la Fornitura oggetto del presente Contratto relativamente a ciascun New Jersey – determinato applicando al corrispondente prezzo unitario posto a base d’asta lo sconto unico riportato nell’Offerta economica (Allegato “A”), che deve intendersi qui integralmente trascritta – è pari ad Euro […] ([…]/00), oltre IVA.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è onnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento della Fornitura, comprensiva di tutte le spese ed i costi necessari ai fini del trasporto e della consegna di New Jersey presso il porto di Civitavecchia nella specifica area di volta in volta indicata da PM nell’Ordinativo, e, comunque, ogni attività prevista dal presente Contratto e dalla Scheda tecnica.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si riferisce all’esecuzione della Fornitura e delle ulteriori attività contrattuali a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento di condizioni, modalità, tempistiche, termini, requisiti, specifiche e caratteristiche tecniche, funzionali, qualitative e di sicurezza di cui al presente Contratto e alla Scheda tecnica (Allegato “B”) e presuppone, pertanto, anche la consegna di tutti i componenti, la documentazione e di quant’altro previsto al precedente articolo 2, ed nella Scheda tecnica.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tuttala durata del presente Contratto.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato da PM in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto.
2. Il Fornitore, pertanto, a decorrere dalla Data di Accettazione della Fornitura relativa al singolo New Jersey fornito, potrà procedere alla fatturazione del relativo corrispettivo.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gara).
4. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto dal Committente, secondo la normativa vigente in materia, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fornitore Codice IBAN […].
5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
6. Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: […], cod. fisc. […], operante in qualità di […];
7. Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agente per la riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, il Committente applicherà quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
8. È facoltà del Committente richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la
produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né il Committente potrà essere considerato in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto in ordine alle ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto e relativi Allegati.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la Fornitura e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
12. Sulle somme dovute dal Committente al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 11 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nelle ipotesi di inadempimento previste al paragrafo 6 della Scheda tecnica, PM potrà applicare al Fornitore le corrispondenti penali quivi indicate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo ed alla Scheda tecnica, verranno contestati per iscritto dal Committente al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni al Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile del Committente, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Committente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo di cui al precedente articolo 10, comma 1. Qualora venisse raggiunto tale limite, il Committente potrà risolvere il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo e dalla Scheda tecnica non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore del Committente per un importo di Euro […] ([…]/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui alla Lettera di invito.
2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del Committente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione
del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore
– a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia ha durata pari alla durata del Contratto e progressivamente svincolata nel corso della durata del Contratto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Committente.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che PM abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di PM, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a PM.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza, dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché dall’eventuale futura normativa di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 al menzionato Regolamento UE.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Committente per porre fine all’inadempimento, il Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che il Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Garanzie); 5 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore); 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 10 (Fatturazione e pagamenti); 11 (Penali); 12 (Cauzione); 13 (Riservatezza); 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore); 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); 19 (Subappalto); 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); 23 (Trasparenza); 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 25 (Ulteriori ipotesi di risoluzione); 26 (Codice Etico).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, il Committente ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo
equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà del Committente di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 15 Recesso
1. Il Committente ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo del Committente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni,
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte del Committente delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni
previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. e dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore del Committente.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, il Committente ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, relativamente ai contratti di forniture.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da PM, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di PM.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento della Fornitura e di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne il Committente, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare al Committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro […] per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dal Committente.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente e/o dell’AdSP azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e, più in generale, per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente e l’AdSP assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Committente e/o dell’AdSP, quest’ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.
Articolo 18
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 19 Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 20 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, xxx comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nella Lettera di invito che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.
2. PM tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da PM potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nella Lettera di invito e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di PM, così come previsto dalla normativa vigente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015),
potranno essere utilizzati da PM, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto, in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di PM, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Il Fornitore prende atto che PM potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
7. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy e dell’art. 28 del Regolamento UE, inerenti l’esecuzione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le prestazioni oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.
8. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
9. La finalità del trattamento è limitata all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
h) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive,
tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;
11. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE “sicurezza del trattamento”, il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:
la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
12. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub- Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
13. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti o coassicuratori è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l’avvenuta nomina al titolare.
14. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi
e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; PM potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee PM potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, PM applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, PM potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Il Responsabile del trattamento manleva e tiene indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
16. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
17. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il
Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;
18. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
19. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, PM diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, PM potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
20. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
21. Al termine della prestazione delle attività oggetto del Contratto, il Responsabile a seguito della richiesta di cancellazione o di restituzione formulata dal Titolare, si impegna: i) a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso,
documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione, o ii) a restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
22. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.
23. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub- Responsabile.
24. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. PM potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.
25. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
26. Fermo quanto sopra, ove il Responsabile fosse tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali (o parte di tali dati) verso un paese terzo o un organizzazione internazionale, deve informare il Titolare del Trattamento di tale obbligo giuridico, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico; il Titolare potrà autorizzare per iscritto il trasferimento nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l’organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell’art. 46 del GDPR.
27. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti clausole e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali
effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento di cui sopra.
28. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli interessati. In tal caso, PM potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
29. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 23 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Procedura di non avere in corso né di aver
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore.
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, il Committente - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita
xxxxxxxx con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 25
Ulteriori ipotesi di risoluzione
1. Il Committente potrà risolvere di diritto il presente Contratto i sensi dell’articolo 1456 cod. civ. nel caso in cui:
a. fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. fossero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. abbia esito negativo il controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
f. si verifichi una qualsiasi delle condizioni atte a determinare una causa di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 26 Codice Etico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata PM, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PM e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, PM, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 27 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che il medesimo Committente si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Civitavecchia, lì 09/12/2019
Port Mobility S.p.A. IL FORNITORE
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di cui ai seguenti articoli: 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); 2 (Oggetto); 3 (Durata); 4 (Garanzie); 5 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore); 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 9 (Corrispettivo); 10 (Fatturazione e pagamenti); 11 (Penali); 12 (Cauzione); 13 (Riservatezza); 14 (Risoluzione); 15 (Recesso); 16 (Xxxxxxxxx, danni e responsabilità civile); 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore); 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); 19 (Subappalto); 20 (Foro competente); 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); 23 (Trasparenza); 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 25 (Ulteriori ipotesi di risoluzione); 26 (Codice Etico); 27 (Clausola finale).
Civitavecchia, lì 09/12/2019
IL FORNITORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” – Offerta economica; ALLEGATO “B” – Scheda tecnica.