SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2019
TRA
Comune con sede in in seguito denominato anche “Ente” rappresentato da nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in base alla delibera di Consiglio Comunale n° del , divenuta esecutiva ai sensi di legge
E
in seguito denominato “Tesoriere” rappresentato da nella qualità di legittimo rappresentante
ART. 1 – CONFERIMENTO, DURATA, SEDE
Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato per un periodo di anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2015 e con scadenza al 31/12/2019 con possibilità di rinnovo del rapporto ai sensi dell’art. 210 del D.lg. 267/2000 e viene svolto in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione. L’istituto affidatario del servizio esercita le funzioni di Tesoriere a mezzo della propria sede di
con lo stesso orario di sportello osservato dagli Istituti di Credito.
Qualora l’Istituto di Credito non abbia sede di sportelli bancari nel territorio comunale, il Tesoriere si impegna ad aprire un apposito sportello entro il 30/06/2015. Fino a tale data il Tesoriere dovrà garantire almeno per tre mattine alla settimana, con orario mattutino bancario, la presenza presso appositi locali da individuarsi in accordo con le Amministrazioni comunali.
Qualora il Tesoriere non adempia a tali obblighi il contratto si intende risolto e nel rapporto con il Comune subentra l’Istituto collocato immediatamente dopo nella graduatoria di gara.
Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.
ART. 2 – OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia di titoli e valori.
Il “Tesoriere” si obbliga a compiere tutte le operazioni che per legge sono demandate al tesoriere, osservando le disposizioni regolamentari e le istruzioni dei competenti organi, impegnandosi ad assicurare la regolarità del servizio con sufficiente ed idoneo personale.
L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
Restano escluse dalla cura delle “Entrate Patrimoniali” e quelle incassabili con le leggi per la riscossione delle imposte dirette.
ART. 3 – RISCOSSIONI
Il Tesoriere è tenuto ad incassare entro i limiti di cui al precedente art. 2 tutte le somme spettanti all’Ente sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria compilata con procedure e moduli meccanizzati e numerata progressivamente nell’ambito di ciascun esercizio finanziario. All’uopo l’Ente si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti amministrazioni affinché gli ordinativi da emettersi a suo favore vengano intestati al Tesoriere.
ART. 4 – RISCOSSIONI ESEGUITE IN BASE AD ORDINATIVI D’INCASSO EMESSI DALL’ENTE (REVERSALI)
Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione emessi dall’Ente in formato cartaceo e/o digitale ed inviati telematicamente allo stesso.
Il Tesoriere, in caso di mancante, insufficiente od erronea indicazione sull’ordinativo d’incasso, non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente per eventuale errata imputazione delle riscossioni, sulle contabilità speciali.
Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.
ART. 4.1 – RISCOSSIONI D’INIZIATIVA DEL TESORIERE
Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvo benestare dell’Ente”. Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, l’Ente si impegna ad emettere tempestivamente, i relativi ordini di riscossione, apponendovi anche la seguente dicitura “a copertura del sospeso n.
….” rilevabile dal giornale di cassa fornito dal Tesoriere.
Qualora il Terzo, all’atto del versamento in tesoreria, non esibisca una documentazione scritta dell’Ente contenente le indicazioni precedentemente previste per gli ordinativi d’incasso il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni delle riscossioni, sulle contabilità speciali o, nel caso di entrata a specifica destinazione, dell’emissione del vincolo su quella infruttifera.
ART. 4.2 – RISCOSSIONE DI SOMME AFFLUITE DIRRETTAMENTE NELLA CONTABILITA’ SPECIALE
Il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato consegnatogli dalla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, stacca normale quietanza di riscossione delle somme affluite direttamente nella contabilità speciale/infruttifera e l’Ente si impegna ad emettere tempestivamente i corrispondenti ordinativi d’incasso a copertura.
ART. 4.3 – RISCOSSIONI PER PRELEVAMENTI DA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL’ENTE
Eventuali conti correnti postali aperti dall’Ente per necessità di servizio di tesoreria, vanno intestati all’Ente medesimo, ma con la firma di traenza riservata al Tesoriere.
Il prelevamento dai conti correnti postali è disposto esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo d’incasso intestato al Tesoriere.
Sul predetto ordine d’incasso, l’Ente si impegna a indicare le annotazioni previste per la tesoreria unica, al fine di consentire al Tesoriere la contabilizzazione delle riscossioni e l’eventuale vincolo. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo contenuto nell’ordine di incasso, mediante emissione di apposito assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di tesoreria il secondo giorno lavorativo successivo a quello risultante dalla data di emissione se sulla piazza esiste la possibilità di riscuotere in tempo reale, il quinto giorno lavorativo successivo a quello risultante dalla data di emissione se sulla piazza non esiste detta possibilità.
ART. 4.4 – RISCOSSIONI PROVENIENTI DA ASSEGNI BANCARI PRESENTATI DALL’ECONOMO/CASSIERE DALL’ENTE
Il tesoriere è tenuto a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le Aziende di Credito italiane, l’incasso di assegni a favore dell’Ente consegnatigli dall’Economo/Cassiere con una distinta analitica riportante in calce l’annotazione “incarico all’incasso di entrate dell’Ente”, a fronte della quale viene rilasciata all’Economo/Cassiere una ricevuta provvisoria attestante l’ammontare complessivo degli assegni che verranno inoltrati all’incasso senza chiedere avviso d’esito.
L’importo degli assegni che nel frattempo non venissero restituiti insoluti e quindi da ritenersi presumibilmente onorati, verrà accreditato sul conto di tesoreria, mediante emissione di quietanza intestata all’Economo/Cassiere, alle condizioni valutarie previste dall’accordo interbancario.
ART. 4.5 – RISCOSSIONI CON VALUTE ANTERGATE O POSTERGATE
Il Tesoriere non può prendere in considerazione eventuali valute diverse dalla data di versamento assegnate dall’Ente o da terzi a riscossioni da effettuare per conto dell’Ente medesimo.
ART. 4.6 – RISCOSSIONI PER CAUZIONI PROVVISORIE IN CONTANTI
Le cauzioni provvisorie, versate da terzi in contanti a favore dell’Ente sono accettate in base a semplice richiesta dei presentatori e sono incassate dal Tesoriere con rilascio di quietanza diversa da quella di tesoreria.
ART. 5 – PAGAMENTI
Tutti i pagamenti ad eccezione di quelli disposti dall’Ente tramite l’Economo/Cassiere, sono eseguiti dal Tesoriere, previo quietanzamento nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dall’Ente medesimo.
Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative previste da norma di legge e mediante giro fondi a favore della contabilità speciale dell’Ente destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere appone sul mandato la dichiarazione, datata e sottoscritta, d’aver eseguito il pagamento secondo l’ordine fornito dall’Ente sul mandato medesimo.
ART. 5.1 – LIMITI DI CASSA NELL’ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi anche disponibili sulle contabilità speciali, successivamente mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione e di quelli utilizzabili sull’anticipazione di tesoreria, di cui al successivo art. 12, richiesta dall’Ente, attivata e libera da eventuali vincoli.
ART. 5.2 – LIMITI DI BILANCIO NELL’ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
Il Tesoriere esegue i pagamenti disposti con mandato soltanto entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge.
In presenza di esercizio provvisorio il Tesoriere esegue i pagamenti disposti con mandato soltanto entro i limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.
ART. 6 – PAGAMENTI DISPOSTI DALL’ENTE MEDIANTE EMISSIONE DI ORDINATIVI DI PAGAMENTO (MANDATI)
Il Tesoriere, salvo eccezioni previste al successivo art. 7, esegue i pagamenti esclusivamente in base ai mandati in formato cartaceo e/o digitale ed inviati telematicamente allo stesso, conformi alle disposizioni legislative, individuali o collettivi, emessi e debitamente sottoscritti dal dipendente designato dall’Ente.
ART. 6.1 – TEMPI DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
Il Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di norma, a partire dal secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello in cui gli sono stati consegnati. In caso d’urgenza l’ordinativo deve essere estinto con la tempestività richiesta dall’ufficio ragioneria. Gli emolumenti al personale dipendente saranno pagati il giorno 27 di ogni mese o, qualora il 27 ricada in giorno festivo, il primo giorno lavorativo antecedente. Sono fatte salve le disposizioni diverse richieste da parte del Comune.
ART. 6.2 – TEMPI DI CONSEGNA DEI MANDATI AL TESORIERE
L’Ente si impegna a consegnare i mandati al tesoriere periodicamente e comunque non oltre il 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e quelli a copertura di pagamenti già effettuati d’iniziativa del Tesoriere.
ART. 6.3 – COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLA EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
La comunicazione ai creditori dell’emissione dei mandati deve essere fatta a cura e spese dell’Ente dopo l’avvenuta consegna dei medesimi al Tesoriere.
ART. 7 – PAGAMENTI ESEGUITI D’INIZIATIVA DAL TESORIERE
ART. 7.1 – PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE E PER CONTRATTO
Il Tesoriere dà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell’Ente di regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizione di legge e di contratto, fanno carico al Tesoriere stesso.
Il Tesoriere è tenuto a dar corso, anche in mancanza di ordinativo, ai pagamenti obbligatori per contributi previdenziali, assicurativi e fiscali, o di qualsiasi altra natura (come ad esempio delegazioni per estinzione di mutui, tributi) a condizione che il Comune ne abbia dato tempestiva comunicazione scritta e dettagliata.
A tale scopo il Tesoriere dovrà attivarsi per ottenere le necessarie informazioni che consentono di eseguire il pagamento.
La regolarizzazione dei predetti pagamenti deve avvenire da parte del Comune mediante sollecita emissione dei mandati. Qualsiasi eventuale penalità derivante dai ritardati pagamenti obbligatori di cui al presente articolo è a carico del Tesoriere.
ART. 7.2 – PAGAMENTO SPESE FISSE RICORRENTI
Il Tesoriere, inoltre, su conformi atti dell’Ente dà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti come rate di imposte e tasse e canoni di utenze varie, anche senza i relativi mandati.
ART. 7.3 – EMISSIONE MANDATI A COPERTURA
L’Ente si impegna ad emettere i mandati relativi ai pagamenti eseguiti dal Tesoriere ai sensi dei precedenti punti 7.1 e 7.2 entro 15 giorni e comunque entro il termine del mese in corso, annotando sui singoli mandati: “a copertura del sospeso n. ….” rilevabile dal giornale di cassa fornito dal Tesoriere.
ART. 8 – COMMUTAZIONE DEI PAGAMENTI
I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre devono, dal tesoriere, essere commutati d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equivalenti offerti dal sistema bancario postale. Gli ordinativi di pagamento, come sopra accreditati o commutati, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che costituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sull’ordinativo di pagamento da attestazione del Tesoriere con l’apposizione del proprio timbro. Per le commutazioni in assegno circolare spedito al creditore a mezzo lettera raccomandata A.R., devono essere allegati gli avvisi di ricevimento. Il Tesoriere, a richiesta del Comune, sarà tenuto a documentare l’effettuato incasso dell’assegno circolare da parte del creditore beneficiario dell’ordinativo di pagamento, mediante esibizione di copia dell’assegno estinto. Le spese bancarie e/o postali di tali operazioni sono a carico del creditore.
ART. 9 – SOTTOSCRIZIONE DEGLI ORDINATIVI D’INCASSO E DEI MANDATI
Gli ordinativi d’incasso e di pagamento vanno firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e / o da Decreto Sindacale.
In caso di loro assenza o impedimento, gli ordinativi predetti vanno firmati dalle persone legalmente abilitate a sostituirli.
A tale scopo l’Ente comunica preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate alla firma corredando le comunicazioni stesse con le copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i corrispondenti poteri.
Analogamente e tempestivamente l’Ente comunica eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina o sostituzione.
Agli effetti di cui sopra il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della consegna della comunicazione.
ART. 10 – TRASMISSIONE DOCUMENTI
L’Ente ha l’obbligo di trasmettere al Tesoriere appena possibile, la deliberazione del bilancio di previsione, divenuta esecutiva, e successivamente le deliberazioni, divenute esecutive, relative alle variazioni di bilancio, ai prelevamenti dal fondo di riserva ed infine al rendiconto di gestione.
Il Tesoriere ha l’obbligo di ricevere tutta la documentazione trasmessa dal comune in uno sportello apposito, senza fila, al fine di agevolare l’operatività del rapporto di Tesoreria.
ART. 11 – OBBLIGHI DEL TESORIERE
Il Tesoriere deve:
a) tenere aggiornato con sistemi e mezzi meccanografici (gestione informatizzata):
- il conto riassuntivo del movimento di cassa;
- la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i depositi di terzi;
- le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti ai rispettivi capitoli, risorse ed interventi;
- i verbali di verifica di cassa;
- gli altri registri e dati previsti dalla legge;
b) trasmettere all’Ente copia del giornale di cassa;
c) segnalare mensilmente all’Ente la situazione delle riscossioni e dei pagamenti. L’Ente deve fare le eventuali sue osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento di detta segnalazione. In difetto, come pure nel caso di silenzio protratto per tutto il termine predetto, si ritengono approvate e risultanze contabili accertate dal Tesoriere.
L’Ente può comunque procedere a mezzo del suo legale rappresentante o delle persone all’uopo designate a verifiche straordinarie di cassa.
Una copia di tale verifica deve essere consegnata al Tesoriere;
d) presentare all’Ente, nei termini di legge, “il conto del Tesoriere”, corredato dei mandati pagati e degli ordinativi d’incasso riscossi nell’esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi, perché l’Ente provveda alla compilazione del conto consuntivo. Copia della deliberazione, che approva il conto consuntivo deve essere trasmessa al Tesoriere per legale discarico, non appena divenuta esecutiva;
e) provvedere, ove occorra, in concorso con l’Ente, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali dei dati periodici della gestione di cassa;
f) indicare in calce al giornale di cassa dell’Ente, la situazione dei fondi presso le contabilità speciali;
g) vendere, se richiesto, per conto del comune: buoni mensa ed accettare il pagamento per le rette di trasporto e mensa delle scuole.
ART. 12 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Il Tesoriere è obbligato a concedere previa regolare deliberazione l’anticipazione di cassa nei limiti e con la stretta osservanza delle norme vigenti. Il rientro e l’estinzione delle anticipazioni concesse sono regolati dalle norme legislative o ministeriali vigenti al momento della concessione.
ART. 12.1 – RICHIESTA DI CONCESSIONE DELL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l’anticipazione di tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti, entro i limiti di legge, fin dai primi giorni dell’esercizio finanziario, l’Ente si impegna a perfezionare la relativa richiesta, di norma, all’inizio dell’esercizio finanziario.
All’uopo, l’Ente assume apposita deliberazione e l’anticipazione diventa operante entro 10 giorni dalla consegna al Tesoriere di copia della medesima, esecutiva ai sensi di legge.
ART. 12.2 – RIENTRO DELLE SOMMINISTRAZIONI ESEGUITE IN CONTO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Il Tesoriere, non appena acquisiti introiti non assoggettati dall’Ente a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata.
L’Ente si impegna alla regolarizzazione dei predetti movimenti mediante sollecita emissione di mandati e reversali.
In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l’Ente si impegna a far obbligo al Tesoriere subentrante, all’atto di conferimento dell’incarico, di rilevare ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni.
ART. 13 - XXXXX XXXXXXXX – CREDITORE – VALUTE
Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 12 viene applicato un tasso di
interesse annuo offerto in sede di gara pari a punti: più/meno del tasso Euribor tre mesi
(365 giorni), calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l’inizio del trimestre stesso, franco di commissioni sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale.
Il tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'ente l'apposito riassunto scalare. L'ente si impegna a emettere i relativi mandati di pagamento nel più breve tempo possibile.
Per eventuali depositi detenibili presso il tesoriere nel momento in cui ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica (per esempio: entrate proprie; accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale previsti e disciplinati da particolari disposizioni; somme rivenienti dall’erogazione di mutui che non godono del contributo statale e dall'emissione da parte dell'ente di buoni ordinari), viene applicato il tasso di interesse
annuo offerto in sede di gara pari a punti: più/meno del tasso Euribor tre mesi (365
giorni) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l’inizio del trimestre stesso, con liquidazione trimestrale.
Valuta da applicare sulle operazioni di riscossione non soggette alla normativa della Tesoreria Unica: stesso giorno.
Valuta da applicare sulle operazioni di pagamento non soggette alla normativa della Tesoreria Unica come segue:
a) valuta fissa al beneficiario 27 del mese (se festivo, primo giorno lavorativo precedente) per il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, agli amministratori, ai titolari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e ad altre figure liquidate tramite cedolino paga;
b) valuta come i pagamenti per pronta cassa (stesso giorno) per i pagamenti di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale e a favore delle altre pubbliche amministrazioni;
c) valuta indicata nell’offerta: giorni punto a) e b).
per i pagamenti diversi da quelli di cui al
In ogni caso il Tesoriere si impegna a considerare come unico pagamento da effettuare, la somma dei mandati pagati nello stesso momento (unico bonifico) riferiti allo stesso beneficiario.
Sono fatte salve le attribuzioni di valute stabilite da norme specifiche.
ART. 14 – CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONI
Il Tesoriere, mediante rilascio di apposita ricevuta, è tenuto ad assumere il servizio di custodia ed astrazione gratuita dei titoli e valori di proprietà dell’Ente o di terzi, dati in cauzione, alle condizioni e norme vigenti presso l’Istituto Tesoriere.
Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione, gratuitamente, una cassetta di sicurezza presso i due sportelli bancari dove si svolge il servizio di Tesoreria.
I depositi sia cauzionali che per spese contrattuali e d’asta che venissero effettuati da terzi in titoli o altri valori sono accettati in base a semplice richiesta dei presentatori. I depositi di terzi sono custoditi dal Tesoriere fino a quanto non sia autorizzata al restituzione con regolare ordine dell’Ente comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa, o non venga altrimenti disposto dall’Ente.
ART. 15 – COMMISSIONI
Le commissioni bancarie, a carico dei beneficiari, per l’esecuzione dei pagamenti da eseguire con bonifico bancario sono fissate nell’offerta economica fornita in sede di gara. Fanno eccezione: quelle di cui al punto a) e b) dell’art. 13 e i pagamenti fino a 1.000 euro, per i quali non si applica alcuna commissione. Tutte le operazioni di pagamento e di incasso in contanti svolte dal Tesoriere presso i propri sportelli, nonché le utenze dell’Ente, spese derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, verso altri enti pubblici, sono esenti da commissioni e diritti.
ART. 16 – SPESE DI GESTIONE
Il servizio di Tesoreria e cassa viene svolto dal Tesoriere per un importo economico definito in sede di gara, in correlazione con il precedente art. 15.
Le spese per il personale, per i locali, per gli stampati e quant’altro possa occorrere per il regolare espletamento del servizio sono a carico esclusivo del Tesoriere.
ART. 17 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL’ENTE
L’Ente è tenuto a rimborsare al Tesoriere l’importo delle spese vive sostenute , nonché delle spese per bolli di quietanza ed altri oneri fiscali a carico del comune.
A tale scopo il Tesoriere si impegna a presentare all’Ente, la distinta analitica delle spese predette pagate per conto dell’Ente sulle operazioni di pagamento e di riscossione del semestre precedente addebitando il relativo importo sul conto di tesoreria dell’esercizio in corso.
L’Ente, sulla scorta della distinta presentata dal Xxxxxxxxx, si impegna a provvedere tempestivamente alla liquidazione della spesa ed all’emissione del relativo mandato a copertura.
ART. 18 - VERIFICHE DI CASSA.
In sede di ogni verifica, il Tesoriere ha il compito di comunicare le differenze di importi tra i documenti emessi dall’Ente e quelli effettivamente inseriti nella propria contabilità.
Il Tesoriere sarà tenuto a prestarsi per la verifica di cassa ogni qualvolta che il Comune ne faccia richiesta mettendo a disposizione tutti i documenti a ciò occorrenti.
Dovrà inoltre rilasciare, a richiesta degli Enti e delle Autorità superiori, l’estratto dei registri contabili o di altri documenti.
ART. 19 – VERIFICHE ED ISPEZIONI
Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del T.U. N. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolga il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario.
ART. 20 – SISTEMI INFORMATICI
Il Tesoriere fornisce gratuitamente il servizio di home banking, accollandosi altresì i successivi costi di aggiornamento e mantenimento del software che si rendano necessari per il mantenimento del servizio per tutta la durata della convenzione.
Entro 30 giorni dall’inizio effettivo dello svolgimento del servizio il Tesoriere deve dotarsi di tutte le strumentazioni necessarie (sia hardware che software) per rendere effettivamente operativo in tutte i suoi aspetti il servizio home banking (trasmissione di mandati, reversali bilanci di previsione e relative variazioni da parte del Comune possibilità da parte del Comune di ricevere tutte le informazioni relative ai pagamenti e alle riscossioni ecc.). Tutti i documenti (di cui al punto precedente) possono essere inviati, e di conseguenza ricevuti, telematicamente con firma digitale al fine di eliminare completamente il cartaceo.
L'Istituto aggiudicatario garantisce inoltre l'eventuale installazione, su richiesta dell’Ente, fino a n. 3
P.O.S. presso gli uffici comunali con le modalità e con i costi risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.
Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.
Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all’Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo Tesoriere e all’Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni e/o disservizi. In particolare il Tesoriere dovrà alla scadenza passare gratuitamente l’intero archivio conservativo digitale all’altro Tesoriere indicato all’Ente su DVD o supporto equivalente leggibile ed immodificabile.
Per la formalizzazione dei relativi accordi di cui ai precedenti commi si può procedere con scambio di lettere.
ART. 21 – RESPONSABILITA’ DEL TESORIERE
Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del T.U. N. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
ART. 22 – CONTRIBUTI
Il Tesoriere riconosce al Comune di un contributo annuale di € , importo definito in sede di gara, al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) se dovuta, a titolo di sponsorizzazione per iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ambientale e turistico che l’Amministrazione vorrà realizzare. Detto importo verrà erogato entro il 30 aprile di ogni anno e relativo all’anno in corso.
ART. 23 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alla legge bancaria ed alle leggi e regolamenti statali e regionali che disciplinano l’attività nell’Ente.
ART. 24 – DOMICILIO
Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dello stesso derivanti le parti contraenti conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
ART. 25 ARBITRATO
Eventuali controversie sul rispetto delle condizioni contrattuali potranno essere risolte attraverso l’opera di un arbitrato formato da un collegio di tre componenti di cui uno designato dal Sindaco, uno dall’Istituto tesoriere ed un terzo scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal Tribunale di Mantova.
Per le controversie non risolte o per le quali non si possa o non si voglia ricorrere all’arbitrato l’Organo competente è il Tribunale di Mantova.
ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si verifichino gravi inadempienze il contratto potrà essere anticipatamente risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. A tal fine la parte che intende proporre la soluzione dovrà contestare le inadempienze a mezzo lettera raccomandata. Le deduzioni dovranno essere prodotto entro 30 giorni.
ART. 27 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi quelli relativi alla eventuale registrazione, sono a carico del Tesoriere.
Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell’Ente ai sensi della legge n. 604/1962, qualora lo stesso intervenga nella stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore sulla base di una stima del valore medio dell’ultimo quinquennio di spese di gestione con aumento per ogni operazione e di interessi passivi calcolati su una eventuale anticipazione di cassa nel quinquennio di durata dell’appalto.
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