CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ILLEGITTIME LE CLAUSOLE TROPPO GENERICHE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ILLEGITTIME LE CLAUSOLE TROPPO GENERICHE
GIURISPRUDENZA: LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Segnaliamo che la Suprema Corte ha dichiarato invalide le clausole di un contratto assicurativo che, nel disciplinare l’operatività della polizza, limitano indiscriminatamente i rischi coperti dalla stessa.
La Sentenza n. 8235 del 7 aprile 2010, che è intervenuta in una richiesta di risarcimento danni, ha accolto il ricorso affermando l’invalidità della clausola, contenuta in una polizza assicurativa, che prevede l’esclusione della copertura per una categoria di danni estremamente ampia ed indiscriminata.
Riportiamo brevemente i termini della vicenda e pubblichiamo il testo integrale della Sentenza.
LA VICENDA
Un “Impresa Edile” provoca, durante alcune opere di sbancamento, la rovina di un immobile.
I “Proprietari dell’Immobile” chiamano in giudizio l “Impresa Edile” per ottenere il risarcimento del danno; l “Impresa” chiama - a sua volta - la “Compagnia Assicurativa”, con la quale ha stipulato una polizza per la copertura della responsabilità civile, per essere manlevata dalla richiesta di risarcimento.
La “Compagnia” si costituisce in giudizio e respinge la richiesta di manleva, sostenendo l’inoperatività della polizza «essendo la voce di danno invocata esclusa dall’ambito oggettivo del contratto».
Le Condizioni Generali di Polizza, infatti, prevedono l’esclusione della garanzia «per i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati» (Clausola di delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni).
Il “Giudice di merito”, dopo avere accertato la responsabilità de “Impresa Edile” e condannato la stessa al risarcimento del danno, dichiara che la polizza non copre il danno subito dall’immobile, stante la delimitazione oggettiva del contratto.
IL RICORSO IN CASSAZIONE
A questo punto la Sentenza viene impugnata e viene presentato ricorso in Corte di Cassazione.
SUL TAVOLO DEGLI IMPUTATI
L A CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE: ESCLUSIONI
LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte con la Sentenza n. 8235 del 7 aprile 2010 ha accolto il ricorso, affermando l’invalidità della clausola, contenuta in una polizza assicurativa, che prevede l’esclusione della copertura per una categoria di danni estremamente ampia ed indiscriminata.
LA MASSIMA*
«(…) Configura una non consentita limitazione di responsabilità, ex art. 1229 c.c. la clausola di un contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di specie, con l’espressione testuale “da qualsiasi causa determinati”) in modo ampio ed indiscriminato la non “comprensione” dei danni nell’oggetto del contratto stesso (…)».
*La presente massima non ha carattere ufficiale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Xxxx. XXXXXXX XXXXXX – Presidente Xxxx. XXXXXXX XXXXXXXX –Consigliere
Xxxx. XXXXX XXXXXX MUSSO -Rel. Consigliere- Xxxx. XXXXXXXX XXXXXX -Consigliere-
Dott. PAOLO D’AMICO –Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 27141-2006
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 26.11.1991 (A), dopo aver premesso di essere proprietario di un immobile sito
in S. Lucia del Mela e di averlo dovuto demolire, a seguito di ordinanza comunale, per le gravi lesioni ad esso causate dai lavori di sbancamento effettuati su di un contiguo terreno di proprietà dei coniugi (B) e eseguiti
dalla ditta (C), conveniva quest’ultimo innanzi al Tribunale di Messina e detti coniugi per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano i convenuti e, in particolare, (C) deduceva di avere eseguito le opere in questione con la ordinaria diligenza e chiedeva comunque di essere garantito, previa chiamata in causa, dalla (D) (con cui aveva stipulato in data 30.7.91 polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile a favore di imprese industriali ed edili) e dal direttore dei lavori (E).
Il Giudice Istruttore (GI) autorizzava le chiamate in causa con ordinanza dell’ 8.10.1992.
Costituendosi, la (D) eccepiva la inoperatività della polizza assicurativa, essendo la voce di danno invocata dall’attore esclusa dall’ambito oggettivo del contratto, mentre il (E) rilevava che con la scrittura del 3.08.1991 la impresa esecutrice lo aveva esonerato da ogni responsabilità insieme ai committenti dell’opera. Espletata consulenza tecnica di ufficio e acquisto il fascicolo di accertamento tecnico preventivo richiesto dagli (A) al pretore di Milazzo, con sentenza n. 83/2002, il G.O.A. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (divenuto competente a seguito della sua istituzione) accoglieva la domanda, dichiarando l’esclusiva responsabilità della ditta (C) con condanna della stessa in solido con la (D) al pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 37.494,77, oltre rivalutazioni e interessi, calcolati nella misura media del 4% sulla somma rivalutata anno per anno dall’agosto 1991 al soddisfo.
Proponeva appello la (D) (eccependo, tra l’altro, la nullità della sentenza impugnata che aveva ingiustamente condannato in via diretta anche la compagnia assicuratrice nonostante nei suoi confronti fosse stata proposta solo una domanda di garanzia, nonché la pronuncia ultra petita del Giudice di primo grado nel qualificare come vessatoria la clausola n.3 del contratto) mentre la ditta(C) riproponeva in via incidentale la domanda di garanzia verso la compagnia assicuratrice e (A) ribadiva la richiesta risarcitoria.
La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza in esame n. 206, depositata il 18.4.2006, accoglieva l’appello principale, rigettando l’incidentale, dichiarando “che la polizza non copriva il danno subito dall’immobile di A
stante la delimitazione del contratto scaturente dall’art. 3”
Ricorre per cassazione (C) con due motivi (e relativi quesiti); resiste con controricorso la(D). Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1363, 1364 e 1378 c.c., e relativo difetto di motivazione; si censura la sentenza impugnata là dove “la Corte di Messina ha escluso la garanzia assicurativa fatta valere dal (C) nei confronti di (D) sul presupposto dell’applicabilità alla specie della causa di esclusione di responsabilità di cui l’art. 3 lett. q delle condizioni generali contenute nella polizza da (D) “ (ove era previsto l’esclusione della garanzia per i “danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati”).
Si aggiunge che “il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) Xxxxxxx non aveva fatto riferimento a franamenti o a cedimenti del terreno aveva, invece, individuato la causa scatenante dell’evento nella demolizione del fabbricato, congiuntamente con lo scavo di sottomurazione per la posa delle fondazioni del nuovo edificio”.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1341, 1342 c.c., e relativo difetto di motivazione in relazione alla suddetta clausola n.3 del contratto; in particolare si osserva che “la soluzione della Corte di Messina non sembra coerente con il tenore del dato testuale del contratto”. Si aggiunge che ha errato la Corte territoriale nel considerare non vessatoria la clausola in questione solo perché non sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c.c
Il ricorso merita accoglimento in relazione ad entrambe le suddette censure.
La ratio decidendi dell’impugnata decisione si basa, infatti, da un lato, sull’affermazione che le clausole limitative del rischio assicurato costituiscono delimitazione dell’oggetto del contratto di assicurazione e non limitazione di responsabilità, e, dall’altro, sulla negazione della vessatorietà di detta clausola n.3 lett. q in in quanto non specificatamente approvata per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c.
Entrambi tali aspetti argomentativi sono censurabili.
Innanzitutto deve rilevarsi, sulla base di quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, n. 395/2007), che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, e, dunque, specificano il rischio garantito.
Nella fattispecie in esame, sotto il titolo “delimitazione dell’assicurazione-esclusioni”, non si ricomprendono nel rischio assicurato “i danni provocati da condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati”: è evidente dunque, e sul punto la motivazione della Corte territoriale è carente ed illogica che, con tale clausola, l’assicuratore (quale tra l’altro “predisponente” il contenuto contrattuale in modo unilaterale sottoscritto dal (C) assicurato-contraente debole), ha previsto una così ampia casistica, di attività ipotizzabili nell’esercizio di impresa edile, da risultare la stessa clausola finalizzata non ad una consentita “specificazione” del rischio contrattuale bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest’ultimo, con modalità tali, quindi, da incidere in concreto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all’attività imprenditoriale in questione.
Ancora, quanto al secondo motivo, da collegarsi all’ulteriore argomentazione della Corte di merito sulla ritenuta validità di detta clausola, censurabile è altresì la statuizione secondo cui per ritenersi vessatoria una clausola contrattuale (vale a dire tale da costituire un disequilibrio nel rapporto tra contraenti, dando luogo ad un indebito “privilegio” a favore di uno di essi) è necessario il dato formale della sua specifica approvazione per iscritto, prescindendo dal contenuto.
Ne consegue, a seguito della cassazione dell’impugnata decisione, che deve enunciarsi il seguente principio di diritto: configura una non consentita limitazione di responsabilità, ex art. 1229 c.c. la clausola di contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di specie, con l’espressione testuale “da qualsiasi causa determinati”) in modo ampio ed indiscriminato la non comprensione dei danni nell’oggetto del contratto stesso.
lnoltre l’esame e il giudizio sulla vessatorietà di una clausola debbono prescindere da dati meramente formali, come quelli in tema di sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, c.c. (fermo restando che tale norma, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina delle clausole vessatorie, di cui alla legge n. 52/96 prima e al Codice del consumo poi, non è applicabile all’attualità, indipendentemente dalla presente controversia, al rapporto professionista/imprenditore-consumatore, ma solo a quello riguardante soggetti in posizione di “parità” contrattuali, vale a dire contraenti o entrambi persone fisiche o entrambi professionisti-imprenditori).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.
In Roma, il 5.3.2010 L’estensore Il Presidente