Accordo
Testo originale
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
Concluso il …
Approvato dall’Assemblea federale il …1 Entrato in vigore il …
La Confederazione Svizzera,
(in seguito denominata «Svizzera»), da una parte,
e
l’Unione europea,
(in seguito denominata «Unione»), dall’altra, (in seguito denominate «Parti contraenti»),
consapevoli della sfida mondiale posta dai cambiamenti climatici e degli sforzi internazionali necessari per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di com- battere i cambiamenti climatici;
ritenuti gli impegni internazionali, in particolare della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito «UNFCCC») e del relativo protocollo di Kyoto, volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
considerando che la Svizzera e l’Unione condividono l’obiettivo di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e oltre;
consapevoli che le revisioni dei sistemi di scambio di quote di emissione dell’Unione e della Svizzera per i prossimi periodi di scambio possono richiedere il riesame del presente Accordo almeno al fine di preservare l’integrità degli impegni di tutela del clima assunti dalle Parti contraenti;
riconoscendo che i sistemi di scambio di quote di emissione costituiscono uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente sotto il profilo dei costi;
considerando che il collegamento dei suddetti sistemi per consentire lo scambio di quote di emissione tra sistemi contribuirà a costruire un solido mercato internaziona- le del carbonio e a rafforzare ulteriormente gli sforzi di riduzione delle emissioni delle Parti contraenti che hanno collegato i loro sistemi;
1 FF 2018 413
considerando che il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione dovrebbe permettere di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi connessi e di assicurare il corretto funzio- namento dei mercati del carbonio connessi;
visti il sistema per lo scambio di quote di emissione dell’Unione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio modificata (diret- tiva 2003/87/CE), e il sistema per lo scambio di quote di emissioni della Svizzera, istituito dalla legge sul CO2 e dalla relativa ordinanza;
ricordando che la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein partecipano al sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione;
considerando che, in funzione dei tempi di ratifica del presente Accordo, il collega- mento dovrebbe essere operativo a decorrere dal 1° gennaio 2019 o dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i criteri fondamentali applicati in precedenza dalla Svizzera o dall’Unione e fatta salva l’applicazione provvisoria del presente Accordo;
consapevoli che il collegamento dei sistemi di scambio delle quote di emissione richiede l’accesso a informazioni riservate e lo scambio delle stesse tra le Parti contraenti e, di conseguenza, anche adeguate misure di sicurezza;
constatando che il presente Accordo non pregiudica le disposizioni con cui le Parti contraenti definiscono i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che non rientrano nel quadro dei sistemi per lo scambio di quote di emissione;
riconoscendo che il presente Accordo si applica lasciando impregiudicato qualsiasi accordo bilaterale tra la Svizzera e la Francia, in merito allo statuto binazionale dell’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo stabilito dalla «Convention fran- co-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse», fintanto che l’accordo bilaterale rispetta i criteri fondamentali e le disposizioni tecniche definiti nel presente Accordo;
riconoscendo che le disposizioni del presente Accordo sono redatte tenuto conto del rapporto speciale e degli stretti legami esistenti tra la Svizzera e l’Unione;
rallegrandosi dell’intesa raggiunta in occasione della 21a Conferenza delle Parti contraenti della UNFCCC tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015, e riconoscendo che le questioni relative ai conteggi risultanti da tale Convenzione saranno esaminate a tempo debito,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivo
Il presente Accordo collega il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione («SSQE dell’UE») con il sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera («SSQE della Svizzera»).
Art. 2 Criteri fondamentali
I sistemi di scambio di quote di emissione delle Parti contraenti («SSQE») rispettano almeno i criteri fondamentali di cui all’allegato I.
Capitolo II: Disposizioni tecniche
Art. 3 Registri
1. I registri delle Parti contraenti rispettano i criteri di cui all’allegato I parte C.
2. Per rendere operativo il collegamento tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Sviz- zera, è opportuno stabilire un collegamento diretto tra il catalogo delle transazioni dell’Unione europea (European Union Transaction Log, EUTL) del registro dell’Unione e il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (Swiss Supplementary Transaction Log, SSTL) del registro svizzero, al fine di consentire il trasferimento da un registro all’altro delle quote di emissione rilasciate dai due SSQE.
3. In particolare il collegamento dei registri:
a. è gestito, per la Svizzera, dall’amministratore del registro della Svizzera e, per l’Unione, dall’amministratore centrale dell’Unione;
b. funziona in conformità del diritto applicabile in ciascuna giurisdizione;
c. è supportato da procedure automatizzate integrate sia nel registro svizzero sia in quello dell’Unione per consentire le transazioni;
d. è attuato in modo da assicurare, nella misura del possibile, un funzionamento coerente per gli utenti del registro della Svizzera e del registro dell’Unione.
4. L’amministratore del registro della Svizzera, l’amministratore centrale dell’Unione o i due amministratori insieme possono disattivare temporaneamente il collegamento dei registri per eseguire la manutenzione del sistema o in caso di violazioni della sicurezza o rischi per la sicurezza, conformemente alle normative vigenti in Svizzera e nell’Unione europea. In caso di chiusura temporanea del colle- gamento dei registri per la manutenzione del sistema o in caso di violazione della sicurezza o rischi per la sicurezza, le Parti contraenti ne danno avviso quanto prima e protraggono la chiusura temporanea per il minor tempo possibile.
5. Le Parti contraenti reagiscono prontamente e in stretta collaborazione, avvalen- dosi delle misure disponibili nell’ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire
le frodi e tutelare l’integrità del mercato dei SSQE collegati. Nell’ambito dei SSQE collegati, l’amministratore del registro della Svizzera, l’amministratore centrale dell’Unione e gli amministratori nazionali degli Stati membri dell’Unione collabora- no tra loro al fine di ridurre al minimo il rischio di frode, uso improprio o attività criminali in relazione ai registri, di reagire a tali eventi e di proteggere l’integrità del collegamento dei registri. Le misure convenute dagli amministratori per minimizzare il rischio di frode, uso improprio o attività criminali sono adottate con decisione del comitato misto.
6. L’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione stabiliscono procedure operative comuni relative a questioni tecniche o di altra natura necessarie al funzionamento del collegamento tenuto conto delle priorità della normativa interna. Le procedure elaborate dagli amministratori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.
7. L’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione elaborano norme tecniche di collegamento (Linking Technical Stan- dards, LTS) basate sui principi di cui all’allegato II, che descrivono dettagliatamente i requisiti per istituire un collegamento solido e sicuro tra lo SSTL e l’EUTL. I LTS elaborati dagli amministratori entrano in vigore una volta adottati con decisione del comitato misto.
8. Eventuali problemi riconducibili all’attuazione e al funzionamento del collega- mento tra i registri sono risolti tramite consultazione tempestiva dell’amministratore del registro della Svizzera e dell’amministratore centrale dell’Unione e conforme- mente alle procedure operative comuni stabilite.
Art. 4 Quote (o diritti) di emissione e conteggio
1. Le quote di emissione che possono essere utilizzate a fini di conformità nell’ambito del SSQE di una Parte contraente sono riconosciute a fini di conformità nell’ambito del SSQE dell’altra Parte contraente.
Per «quota di emissione» s’intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, attribuito nel quadro del SSQE dell’UE o del SSQE della Svizzera valido per rispettare gli obblighi del SSQE dell’UE o del SSQE della Svizzera.
2. Le restrizioni all’uso di quote specifiche esistenti in un SSQE possono essere applicate nell’altro SSQE.
3. Gli amministratori dei registri e i titolari dei conti devono poter identificare il SSQE in cui è stata emessa una quota di emissione in base almeno al codice paese del numero di serie della quota di emissione.
4. Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, almeno annualmente, del totale delle quote di emissione rilasciate nell’ambito dell’altro SSQE e del nume- ro di quote di emissione rilasciate nell’ambito dell’altro SSQE e che sono state restituite per conformarsi agli obblighi o che sono state cancellate volontariamente.
5. Le Parti contraenti tengono conto dei flussi netti di quote a norma dei principi e delle norme di conteggio approvati dalla UNFCCC, non appena questi sono entrati
in vigore. Tale meccanismo è stabilito in un allegato del presente Accordo adottato con decisione del comitato misto.
6. A partire dall’entrata in vigore del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, le Parti contraenti trasferiscono o acquisiscono un numero sufficiente di diritti di emissione assegnati (Assigned Amount Unit, AAU) validi per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, in un intervallo concordato e, in caso di denuncia dell’Accordo conformemente all’articolo 16, per tener conto dei flussi netti di quote tra le Parti contraenti, nella misura in cui tali quote siano state restituite dai gestori del SSQE per conformarsi agli obblighi e nella misura in cui tali quote rap- presentino emissioni figuranti nell’allegato A del protocollo di Kyoto. Il meccani- smo di tali transazioni è definito in un allegato del presente Accordo adottato con decisione del comitato misto dopo l’entrata in vigore della modifica del protocollo di Kyoto. Tale allegato contiene altresì un’intesa sulla gestione delle quote ai proventi, applicabile al primo trasferimento internazionale di AAU.
Art. 5 Vendita all’asta
1. Le quote possono essere vendute dalle Parti contraenti esclusivamente mediante asta.
2. I gestori dei due SSQE possono chiedere di essere ammessi a presentare un’offerta all’asta delle quote. L’accesso a tali aste è concesso ai gestori dei due SSQE su base non discriminatoria. Per assicurare l’integrità delle aste, possono chiedere di essere ammessi alle aste solamente altre categorie di partecipanti disci- plinate dalle leggi di una Parte contraente o specificamente autorizzate a partecipare alle aste.
3. L’asta è condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e conforme- mente ai criteri di cui all’allegato I parte D.
Capitolo III: Trasporto aereo
Art. 6 Integrazione delle attività di trasporto aereo
Le attività di trasporto aereo sono integrate dalle Parti contraenti nei rispettivi SSQE conformemente ai criteri fondamentali di cui all’allegato I parte B. L’integrazione delle attività di trasporto aereo nel SSQE della Svizzera segue gli stessi principi del SSQE dell’UE, in particolare per quanto riguarda il campo d’applicazione, il limite massimo e l’assegnazione.
Art. 7 Verifica del presente Accordo in caso di modifiche relative ad attività di trasporto aereo
1. In caso di modifiche relative alle attività di trasporto aereo nell’ambito del SSQE dell’UE, l’allegato I parte B è riesaminato dal comitato misto a norma dell’arti- colo 13 paragrafo 2.
2. Il comitato misto si riunisce in ogni caso entro la fine del 2018 per riesaminare le pertinenti disposizioni del presente Accordo relative al campo di applicazione delle attività di trasporto aereo a norma dell’articolo 13 paragrafo 2.
Capitolo IV: Informazioni riservate e sicurezza
Art. 8 Informazioni riservate
1. Per informazioni riservate si intendono le informazioni e il materiale, in forma orale, visiva, elettronica, magnetica o scritta, comprese attrezzature e tecnologie, che le Parti contraenti hanno fornito o scambiato in relazione al presente Accordo e che:
i) potrebbero danneggiare in varia misura gli interessi della Svizzera, dell’Unione o di uno o più Stati membri dell’Unione, se divulgati senza autorizzazione;
ii) richiedono protezione da una divulgazione non autorizzata per ragioni attinenti alla sicurezza di una delle Parti contraenti; e iii) sono classificati come riservati da una delle Parti contraenti.
2. Fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle Parti con- traenti, ciascuna Parte contraente protegge le informazioni riservate, in particolare dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita d’integrità, in conformità dei requisiti di sicurezza, dei livelli di riservatezza e delle istruzioni di trattamento di cui, rispettivamente, agli allegati II, III e IV. Il termine «trattamento» comprende la creazione, il trattamento, l’archiviazione, la trasmissione o la distruzione di informa- zioni riservate o altre informazioni ivi contenute.
Art. 9 Livelli di riservatezza
1. Ogni Parte contraente ha la responsabilità esclusiva di classificare come riservate le informazioni che pubblica e di ridurre o eliminare il livello di riservatezza appli- cato. Quando pubblicano congiuntamente un’informazione riservata, le Parti con- traenti decidono di comune accordo della classificazione e del livello di riservatezza, come pure della riduzione e dell’eliminazione del livello di riservatezza.
2. Le informazioni riservate sono classificate come ETS CRITICAL (informazioni SSQE riservatissime), ETS SENSITIVE (informazioni SSQE riservate) o ETS LIMITED (informazioni SSQE a divulgazione limitata) in base al livello di riserva- tezza di cui all’allegato III.
3. L’autore di informazioni riservate della Parte contraente che le pubblica riduce il livello di riservatezza delle informazioni a un livello inferiore non appena esse non richiedono più un grado di protezione più elevato ed elimina la classificazione di riservatezza non appena esse cessano di richiedere una protezione dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita di integrità.
4. La Parte contraente che pubblica le informazioni informa la Parte contraente ricevente di eventuali nuove informazioni riservate e del relativo livello di riserva- tezza, nonché di eventuali riduzioni del livello di riservatezza o dell’eliminazione della classificazione di riservatezza.
5. Le Parti contraenti istituiscono e mantengono un elenco condiviso delle informa- zioni riservate.
Capitolo V: Ulteriore sviluppo della legislazione
Art. 10 Ulteriore sviluppo della legislazione
1. Il presente Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare o adottare disposizioni legislative in relazione al presente Accordo, compreso il diritto di adottare misure di protezione più rigorose.
2. Qualora una delle Parti contraenti elabori disposizioni legislative in un settore rilevante per il presente Accordo, essa lo notifica all’altra Parte contraente per iscrit- to tempestivamente. A tal fine, il comitato misto istituisce procedure di scambio di informazioni e di consultazione regolari.
3. A seguito della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna delle Parti contraenti può chiedere uno scambio di opinioni al riguardo in seno al comitato misto a norma dell’articolo 13 paragrafo 4, in particolare per valutare se le disposizioni legislative sono suscettibili di incidere direttamente sui criteri di cui all’allegato I.
4. Qualora una delle Parti contraenti adotti una proposta di atto legislativo rilevante per il presente Accordo, una copia della medesima è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell’altra Parte contraente in seno al comitato misto.
5. In seguito all’adozione ad opera di una delle Parti contraenti di un atto legislativo rilevante per il presente Accordo, una copia del medesimo è trasmessa al rappresen- tante o ai rappresentanti dell’altra Parte contraente in seno al comitato misto.
6. Se giunge alla conclusione che un atto legislativo incide direttamente sui criteri di cui all’allegato I, il comitato misto decide di modificare in modo corrispondente la parte pertinente dell’allegato I. Tale decisione è adottata entro un termine di sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta.
7. Se non è possibile giungere a una decisione in merito a una modifica dell’allegato I entro il termine di cui al paragrafo 6, il comitato misto esamina, entro otto mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, tutte le altre possibilità per mantene- re il buon funzionamento del presente Accordo e adotta le decisioni necessarie a tal fine.
Art. 11 Coordinamento
1. Le Parti contraenti coordinano i loro sforzi nei settori rilevanti per il presente Accordo e, in particolare, riguardo ai criteri fissati negli allegati, al fine di assicurare la corretta applicazione del presente Accordo e l’integrità dei SSQE delle Parti contraenti, nonché di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO2 ed eccessive distorsioni della concorrenza tra i due SSQE collegati.
2. Tale coordinamento avviene in particolare tramite lo scambio o la comunicazione di informazioni in via formale o informale e, su richiesta di una Parte contraente, attraverso consultazioni in sede di comitato misto.
Capitolo VI: Comitato misto
Art. 12 Composizione e funzionamento del comitato misto
1. È istituito un comitato misto composto di rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. Il comi- tato misto si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Una volta entrate in vigore, le decisioni prese dal comitato misto nei casi previsti dal presente Accordo sono vincolanti per le Parti contraenti, che adottano le misure necessarie per garantirne l’attuazione e l’applicazione.
4. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Le decisioni prese dal comitato misto sono approvate da entrambe le Parti contraenti.
5. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro atti ad assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 13 Compiti del comitato misto
1. Il comitato misto gestisce il presente Accordo e provvede alla corretta applica- zione dello stesso.
2. Il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente del presente Accordo.
3. Il comitato misto esamina le modifiche degli articoli del presente Accordo propo- ste da una delle Parti contraenti. Se approva la proposta, il comitato misto la trasmet- te alle Parti contraenti perché sia adottata conformemente alle rispettive procedure interne.
4. In seguito a una richiesta presentata ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3, il comi- tato misto procede a uno scambio di opinioni sulle disposizioni proposte, in partico- lare per valutare se il SSQE della Parte contraente in questione non rispetta più i criteri stabiliti negli allegati.
5. In seguito alla sospensione o prima della notifica di denuncia del presente Accor- do conformemente agli articoli 15 e 16, il comitato misto procede a uno scambio di opinioni e si adopera per raggiungere un’intesa che permetta di porre fine alla sospensione o di evitare la denuncia.
6. Il comitato misto si adopera per risolvere le controversie ad esso sottoposte dalle Parti contraenti conformemente all’articolo 14.
7. Il comitato misto procede a una verifica periodica del presente Accordo alla luce di eventuali sviluppi significativi in uno dei SSQE, anche relativamente alla vigilan- za del mercato o all’inizio di un nuovo periodo di scambio, al fine di assicurare in
particolare che il collegamento non comprometta gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni delle Parti contraenti o l’integrità e il buon funzionamento dei mer- cati del CO2.
8. I compiti del comitato misto si limitano a quelli enunciati nel presente Accordo.
Capitolo VII: Composizione delle controversie
Art. 14 Composizione delle controversie
1. Le Parti contraenti sottopongono per composizione al comitato misto le contro- versie sorte tra loro in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
2. Se il comitato misto non riesce a comporre la controversia nei sei mesi successivi alla data in cui gli è stata sottoposta, essa è deferita, su richiesta di una delle Parti contraenti, alla Corte permanente di arbitrato in conformità del Regolamento di arbitrato della Corte permanente di arbitrato 2012.
3. In caso di sospensione o denuncia del presente Accordo, il meccanismo di com- posizione delle controversie continua ad applicarsi alle controversie di cui al para- grafo 1 sorte nel corso dell’applicazione del presente Accordo.
Capitolo VIII: Sospensione e denuncia
Art. 15 Sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1
1. Fatto salvo l’articolo 16, una Parte contraente può sospendere l’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1 nei casi seguenti:
a. se ritiene che l’altra Parte contraente non rispetti, in tutto o in parte, gli obblighi previsti dall’articolo 2, dall’articolo 3 paragrafo 1, dall’articolo 4 paragrafo 1, dall’articolo 5 paragrafo 3, dall’articolo 6, dall’articolo 8 para- grafo 2, dall’articolo 10 paragrafi 2, 4 e 5 e dall’articolo 18 paragrafo 2 del presente Accordo;
b. se l’altra Parte contraente le notifica per iscritto l’intenzione di collegare il proprio SSQE a quello di una terza Parte conformemente all’articolo 18;
c. se l’altra Parte contraente le notifica per iscritto l’intenzione di denunciare il presente Accordo conformemente all’articolo 16.
2. Una Parte contraente notifica per iscritto all’altra Parte contraente la decisione di sospendere l’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo motivandola. La decisione di sospendere l’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo è resa pubblica imme- diatamente dopo la notifica all’altra Parte contraente.
3. La sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo è provvisoria. In caso di sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 a norma del paragrafo 1 lettera a del
presente articolo, la sospensione cessa con la composizione della controversia con- formemente all’articolo 14. In caso di sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 a norma del paragrafo 1 lettera b o c del presente articolo, la sospensione ha una durata temporanea di 3 mesi. La Parte contraente può decidere di ridurre o prolunga- re la durata della sospensione.
4. Durante la sospensione, le quote non sono restituite a un SSQE dal quale non provengono a fini di conformità agli obblighi. Tutte le altre transazioni continuano ad essere possibili.
5. Qualora non sia richiesto uno scambio di opinioni in seno al comitato misto ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3 tra il momento della trasmissione della proposta legislativa e il termine stabilito nell’articolo 10 paragrafo 6 o se tale scambio ha avuto luogo e il comitato misto ha concluso che le nuove disposizioni non incidono direttamente sui criteri, una Parte contraente non è autorizzata a sospendere l’appli- cazione dell’articolo 4 paragrafo 1 adducendo come motivazione che l’altra Parte contraente non rispetta più l’obbligo di soddisfare i criteri di cui all’allegato I.
Art. 16 Denuncia
1. Una Parte contraente può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando all’altra Parte contraente la sua decisione per iscritto e previa consulta- zione in seno al comitato misto. La denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra Parte contraente. Una volta notificata all’altra Parte contraen- te, la decisione è resa pubblica.
2. In caso di mancata proroga o di sospensione del SSQE di una Parte contraente, il presente Accordo è automaticamente denunciato l’ultimo giorno di funzionamento del SSQE in questione.
3. In caso di denuncia, le Parti contraenti si accordano sull’utilizzazione successiva e sulla conservazione delle informazioni che si sono già scambiate, ad eccezione dei dati contenuti nei rispettivi registri. Se non è raggiunta un’intesa, ciascuna Parte contraente ha diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni comunicate.
Capitolo IX: Disposizioni finali
Art. 17 Attuazione
1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure atte ad assicurare l’osservanza degli obblighi previsti nel presente Accordo, comprese le decisioni del comitato misto.
2. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 18 Collegamento con Parti terze
1. Le Parti contraenti possono negoziare con una Parte terza il collegamento dei rispettivi SSQE.
2. Se una Parte contraente al presente Accordo negozia il collegamento con una Parte terza, lo notifica all’altra Parte contraente e la informa regolarmente sullo stato più recente dei negoziati.
3. Prima che avvenga il collegamento tra una Parte contraente e una Parte terza, l’altra Parte contraente decide se accettare l’altro accordo di collegamento o denun- ciare il presente Accordo. In caso di accettazione dell’altro accordo di collegamento, la sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 cessa.
4. In caso di collegamento con una Parte terza, le disposizioni del presente Accordo possono essere riviste.
Art. 19 Allegati
Gli allegati del presente Accordo sono parte integrante dello stesso.
Art. 20 Lingue
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spa- gnola, svedese e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Art. 21 Ratifica ed entrata in vigore
1. Fatto salvo l’articolo 16, il presente Accordo è concluso per un periodo indeter- minato.
2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica o approvazione delle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.
3. Le Parti contraenti si scambiano gli strumenti di ratifica o approvazione solo quando ritengono soddisfatte tutte le condizioni necessarie al collegamento di cui al presente Accordo.
4. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo allo scam- bio degli strumenti di ratifica o approvazione tra le Parti contraenti.
5. L’entrata in vigore dell’articolo 4 paragrafo 6 è subordinata all’entrata in vigore per entrambe le Parti contraenti dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto adottato nel corso dell’8a riunione delle Parti contraenti (decisione 1/CMP.8; secon- do periodo di impegno).
Art. 22 Applicazione a titolo provvisorio
Prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli articoli 11–13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma del presente Accordo.
Fatto a … il …
Per la Confederazione Svizzera: …………… | Per l’Unione europea: …………… |
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Acc. con l’UE FF 2018
Allegato I
Criteri fondamentali
A. Criteri fondamentali per impianti fissi
Criteri fondamentali | Nel SSQE dell’UE | Nel SSQE della Svizzera |
Partecipazione obbligatoria al SSQE | La partecipazione al SSQE è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività di seguito elencate e che emettono i gas a effetto serra (GES) elencati di seguito. | La partecipazione al SSQE è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività di seguito elencate e che emettono i gas a effetto serra (GES) elencati di seguito. |
Il SSQE disciplina almeno le attività previste dalle seguenti disposizioni: | Allegato I della direttiva 2003/87/CE, nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo | Articolo 40 capoverso 1 e allegato 6 dell’ordinanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente Accordo |
Il SSQE disciplina almeno i GES previsti dalle seguenti disposizioni: | Allegato II della direttiva 2003/87/CE, nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo | Articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente Accordo |
Per il SSQE è fissato un tetto massimo, che sia rigoroso almeno quanto quello previsto dalle seguenti disposizioni: | Direttiva 2003/87/CE, nella versione in vigore al- la data della firma del presente Accordo | – Articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO2, – Articolo 45 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2, nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo |
Il livello perseguito del SSQE è rigoroso almeno quanto quello previsto dalle seguenti disposizioni: | Articoli 9 e 9bis della direttiva 2003/87/CE, nel- la versione in vigore alla data della firma del presente Accordo | – Articoli 3 e 18 capoverso 1 della legge sul CO2, – Articolo 45 capoverso 1 e allegato 8 dell’ordinanza sul CO2, nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo |
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Acc. con l’UE FF 2018
Criteri fondamentali | Nel SSQE dell’UE | Nel SSQE della Svizzera |
I limiti qualitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti dalle dispo- sizioni seguenti: | – Articoli 11bis e 11ter della direttiva 2003/87/CE – Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commis- sione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento euro- peo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da pro- getti relativi a gas industriali – Articolo 58 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione, nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo. | – Articoli 5 e 6 della legge sul CO2, – Articoli 4 e 4bis capoverso 1 e allegato 2 dell’ordinanza sul CO2, nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo |
I limiti quantitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti dalle dispo- sizioni seguenti: | – Articolo 11bis della direttiva 2003/87/CE, – Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commis- sione, del 2 maggio 2013, che istituisce un regi- stro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione – Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commis- sione, dell’8 novembre 2013, relativo alla deter- minazione dei diritti di utilizzo di crediti interna- zionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo | – Articoli 3 capoverso 2 e 16 capoverso 2 della legge sul CO2, – Articolo 48 dell’ordinanza sul CO2, nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo |
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Acc. con l’UE FF 2018
Criteri fondamentali | Nel SSQE dell’UE | Nel SSQE della Svizzera |
L’assegnazione gratuita di quote è calcolata sulla base di parametri di riferimento e coefficienti di adeguamento. Il 5 per cento al massimo del quantitativo di quote per il periodo 2013–2020 è riservato ai nuovi entranti. Le quote che non sono assegnate a titolo gratuito sono messe all’asta. A tal fine, il SSQE soddisfa almeno le disposizioni seguenti: | – Articoli 00, 00xxx, 00xxx, 00xxxxxx della direttiva 2003/87/CE, – Decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di asse- gnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – Calcoli per la determinazione del fattore di correzione intersettoriale nell’ambito del SSQE dell’UE nel periodo 2013–2020 – Elenco 2014 relativo alla rilocalizzazione del carbonio nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo | – Articoli 18 capoverso 2 e 19 capoversi 2 e 3 della legge sul CO2, – Articoli 45 capoverso 2 e 46 e 47 e allegato 9 dell’ordinanza sul CO2, nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo |
Il SSQE prevede sanzioni negli stessi casi e secondo la stessa entità previsti nelle disposizioni seguenti: | Articolo 16 della direttiva 2003/87/CE, nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo | – Articolo 21 della legge sul CO2 – Articolo 56 dell’ordinanza sul CO2 nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo |
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Acc. con l’UE FF 2018
Criteri fondamentali | Nel SSQE dell’UE | Nel SSQE della Svizzera |
Il monitoraggio e la comunicazione nell’ambito del SSQE sono rigorosi almeno quanto quelli previsti nelle disposizioni seguenti: | – Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE, – Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commis- sione, del 21 giugno 2021, concernente il monito- raggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo | – Articolo 20 della legge sul CO2, – Articoli 49, 50–53 e 55 dell’ordinanza sul CO2, nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo |
La verifica e l’accreditamento nell’ambito del SSQE sono rigorosi almeno quanto quelli previsti nelle disposizioni seguenti: | – Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE – Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commis- sione del 21 giugno 2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accre- ditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo | – Articoli 51–54 dell’ordinanza sul CO2, nella versione in vigore alla data della firma del presen- te Accordo |
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Acc. con l’UE FF 2018
B. Criteri fondamentali per il trasporto aereo
Criteri fondamentali | Per l’UE | Per la Svizzera |
Partecipazione obbligatoria al SSQE | La partecipazione al SSQE è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito. | La partecipazione al SSQE è obbligatoria per le attività di traspor- to aereo in conformità dei criteri indicati di seguito. |
Copertura delle attività di trasporto aereo e dei gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle rispettive emissioni in base al principio del volo di partenza come previsto dalle disposizioni seguenti: | – Direttiva 2003/87/CE – Articoli 17, 29, 35 e 56 e allegato VII del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione – I voli in partenza dagli aerodromi situati nel territorio svizzero e diretti verso aero- dromi situati nello Spazio economico euro- peo («SEE») sono esclusi dal SSQE dell’UE a partire dal 2017 a norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE | Legge sul CO2 e ordinanza sul CO2, nella versione in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo 1. Campo di applicazione I voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territo- rio svizzero, ad eccezione dei voli in partenza da un aerodromo situato nello SEE. Qualsiasi deroga temporanea relativa all’ambito di applicazione del SSQE, quali deroghe ai sensi dell’articolo 28bis della direttiva 2003/87/CE, può applicarsi al SSQE della Svizzera conforme- mente alle deroghe introdotte nel SSQE dell’UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO2. 2. Limiti del campo di applicazione L’applicazione generale di cui al numero 1 non include: 1. i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante e i suoi famigliari xxxxxxx, capi di Stato, capi di governo e ministri di governo, se il loro statuto è comprovato da un’adeguata indicazione nel piano di volo; 2. i voli militari e dei servizi doganali e di polizia; 3. i voli di ricerca e salvataggio, nell’ambito di interventi antincendio, di servizi medici d’emergenza nonché i voli umanitari; 4. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale; |
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Acc. con l’UE FF 2018
Criteri fondamentali | Per l’UE | Per la Svizzera |
5. i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato; 6. i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere o mantenere un brevetto o di una qualifica, nel caso dell’equipaggio di cabina, qualora ciò sia comprovato da un’adeguata indicazione nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci né al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile; 7. i voli effettuati esclusivamente a fini di ricerca scientifica; 8. i voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, col- laudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo sia a terra; 9. i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5700 kg; 10. i voli di operatori aerei commerciali con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate all’anno sui voli che rientrano nel SSQE della Svizzera o che effettuano meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi nel campo di applicazione del SSQE della Svizzera, se gli operatori non rientrano nel SSQE dell’UE; 11. i voli di operatori aerei non commerciali che rientrano nel SSQE della Svizzera le cui emissioni totali sono inferiori a 1 000 tonnellate all’anno, in conformità delle rispettive dero- ghe applicate nell’ambito del SSQE dell’UE, se gli operatori non rientrano nel SSQE dell’UE. | ||
Scambio di dati pertinenti riguardanti l’applicazione dei limiti di copertura delle attività di trasporto aereo | Le due Parti contraenti cooperano per quanto riguarda l’applicazione dei limiti di copertura nel SSQE della Svizzera e nel SSQE dell’UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In particolare, entrambe le Parti contraenti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati pertinenti che consentono l’esatta identificazione del volo e degli operatori aerei che sono coperti dal SSQE della Svizzera e da quello dell’UE. |
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Acc. con l’UE FF 2018
Criteri fondamentali | Per l’UE | Per la Svizzera |
Limite massimo (quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei) | Articolo 3quater della direttiva 2003/87/CE: | Il limite massimo rispecchia un livello di rigore analogo a quello del SSQE dell’UE, in particolare per quanto concerne la riduzione percentuale tra anni e periodi di scambio. Le quote del limite massimo sono ripartite come segue: – il 15 % è messo all’asta, – il 3 % è accantonato in una riserva speciale, – l’82 % è assegnato a titolo gratuito. La ripartizione può essere riesaminata conformemente agli articoli 6 e 7 del presente Accordo. Fino al 2020 la quantità di quote del limite massimo è calcolata dal basso verso l’alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito conformemente alla ripartizione summenzionata. Qual- siasi deroga temporanea concernente il campo di applicazione del SSQE richiede un corrispondente adeguamento proporzionale degli importi da assegnare. A partire dal 2021 la quantità di quote del limite massimo è determinata in base al limite massimo per il 2020, tenendo conto di una possibile riduzione percentuale conformemente al SSQE dell’UE. |
Assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante asta | Articolo 3quinquies direttiva 2003/87/CE | Le quote di emissione svizzere da mettere all’asta sono messe all’asta dall’autorità competente svizzera. La Svizzera percepisce le entrate generate dall’asta delle quote svizzere. |
Riserva speciale per determinati operatori aerei | Articolo 3septies direttiva 2003/87/CE | Le quote sono accantonate in una riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita; tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l’anno di riferi- mento per l’acquisizione dei dati sulle attività svizzere di traspor- to aereo è il 2018. |
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Acc. con l’UE FF 2018
Criteri fondamentali | Per l’UE | Per la Svizzera |
Parametro di riferimento per l’assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori aerei | Articolo 3sexies della direttiva 2003/87/CE | Il parametro di riferimento non dev’essere superiore a quello del SSQE dell’UE. Fino al 2020, il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro. |
Assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per gli operatori aerei | Articolo 3sexies della direttiva 2003/87/CE Il rilascio di quote è adeguata conformemente all’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE in funzione degli obblighi di comunicazione e restituzione derivanti dalla copertura effet- tiva nell’ambito del SSQE dell’UE dei voli tra i Paesi dello SEE e la Svizzera. | Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplicando i dati relativi alle tonnel- late-chilometro comunicati nell’anno di riferimento per il parame- tro di riferimento applicabile. |
I limiti qualitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti dalle disposizioni seguenti: | Articoli 11bis e 11ter della direttiva 2003/87/CE, e regolamento (UE) n. 389/2013 della Com- missione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione. | – Articolo 5 e 6 della legge sul CO2, – Articoli 4 e 4a capoverso 1 e allegato 2 dell’ordinanza sul CO2, nella versione in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. |
Limiti quantitativi per l’uso dei crediti internazionali | Articolo 11bis della direttiva 2003/87/CE | L’uso è pari all’1,5 % delle emissioni verificate fino al 2020. |
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Acc. con l’UE FF 2018
Criteri fondamentali | Per l’UE | Per la Svizzera |
Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate- chilometro per l’anno di riferimento | Articolo 3sexies della direttiva 2003/87/CE | Fatto salvo quanto disposto di seguito, l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro avviene contemporaneamente e secondo l’approccio utilizzato per l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro del SSQE dell’UE. Fino al 2020 e in conformità dell’ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree, nella versione in vigore alla data di entrata in vi- gore del presente Accordo, l’anno di riferimento per l’acquisizio- ne dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018. |
Monitoraggio e comunicazione | – Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE – Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concer- nente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo | Le disposizioni di monitoraggio e comunicazione hanno lo stesso livello di rigore del SSQE dell’UE. |
Verifica e accreditamento | – Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE – Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate- chilometro e sull’accreditamento dei verifi- catori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo | Le disposizioni di verifica e accreditamento hanno lo stesso livello di rigore del SSQE dell’UE. |
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Acc. con l’UE FF 2018
Criteri fondamentali | Per l’UE | Per la Svizzera |
Amministrazione | Si applicano i criteri di cui all’articolo 18bis della direttiva 2003/87/CE. A tal fine, e a norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro amministratore per quanto riguarda l’attribuzione dell’amministrazione degli operatori aerei nei confronti della Svizzera e degli Stati membri dell’UE (SEE). Ai sensi dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri dello SEE sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministra- zione degli operatori aerei ad essi attribuiti, comprese le funzioni connesse al SSQE della Svizzera (come la ricezione delle comunica- zioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l’esecuzione ecc.). La Commissione europea e le autorità svizze- re competenti concordano bilateralmente la consegna dei documenti e delle informazioni pertinenti. In particolare, la Commissione europea assicu- ra il trasferimento alle autorità svizzere compe- tenti, in applicazione dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote dell’UE necessarie per l’assegnazione gratuita agli operatori aerei amministrati dalla Svizzera. Nel caso di un accordo bilaterale relativo all’amministrazione dei voli effettuati in rela- zione all’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse- | Conformemente all’ordinanza sul CO2, nella versione in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Svizzera è competente per l’amministrazione degli operatori di aeromobili: – che sono titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, o – cui sono attribuite le emissioni per il trasporto aereo che si stimano essere le più elevate in Svizzera nell’ambito dei SSQE collegati. Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori di aereo- mobile attribuiti alla Svizzera, comprese le funzioni connesse al SSQE dell’UE (come il ricevimento delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e il trasferi- mento di quote, la conformità e l’applicazione ecc.). Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea con- cordano bilateralmente la consegna dei documenti e delle infor- mazioni pertinenti. In particolare, le autorità svizzere trasferiscono alle autorità competenti dell’UE, il numero di quote svizzere necessarie per l’assegnazione gratuita di quote agli operatori aerei gestiti dagli Stati membri dell’UE (SEE). |
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Acc. con l’UE FF 2018
Criteri fondamentali | Per l’UE | Per la Svizzera |
Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l’attuazione del presente Accordo, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio. | ||
Applicazione della legge | Le Parti contraenti applicano le disposizioni dei rispettivi SSQE agli operatori aerei che non adempiono i loro obblighi nel SSQE corrispondente, indipendentemente dal fatto che l’operatore sia amministrato da un’autorità competente dell’UE (SEE) o della Svizzera, sempre che l’applicazione delle disposizioni da parte dell’autorità amministratrice richieda misure supplementari. | |
Attribuzione dell’amministrazione degli operatori aerei | A norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, l’elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commis- sione europea conformemente all’articolo 18bis paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE precisa lo Stato ammini- stratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo. Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l’entrata in vigore del presente Accordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell’anno di attribuzione e prima del 1° agosto dell’anno di attribu- zione. Le due Parti contraenti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti. L’attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo SSQE (vale a dire un operatore coperto dal SSQE dell’UE e amministrato dall’autorità competente della Svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell’ambito del SSQE dell’UE che nel SSQE della Svizzera e viceversa). | |
Modalità di attuazione | Eventuali altre modalità necessarie per l’organizzazione del lavoro e la cooperazione nell’ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente Accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 del presente Accordo. Tali modalità iniziano ad applicarsi contemporaneamente al presente Accordo. | |
Assistenza di Eurocontrol | Per la parte del presente Accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente al SSQE dell’UE. |
C. Criteri fondamentali per i registri
Il SSQE di ciascuna Parte contraente comprende un registro e un catalogo delle transazioni (libro di bordo) che soddisfano i criteri fondamentali descritti di seguito relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l’apertura e la gestione dei conti.
Criteri fondamentali relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza
I registri e i cataloghi delle transazioni tutelano la riservatezza, l’integrità, la dispo- nibilità e l’autenticità dei dati memorizzati nel sistema. A tal fine, le Parti contraenti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito.
Criteri fondamentali
Per accedere ai conti è richiesto a tutti gli utenti un meccanismo di autenticazione a due fattori.
Per l’avvio e l’approvazione delle transazioni è richiesto un meccanismo di firma delle transazioni. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda.
Le transazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un’altra persona (principio del doppio controllo):
– tutte le transazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustifi- cate di cui alle norme tecniche di collegamento;
– tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati da una misura alternativa che fornisca lo stesso livello di sicurezza.
È richiesto un sistema di notifica che avverte gli utenti quando sono effettuate tran- sazioni attinenti ai loro conti e averi.
Tra l’avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un ritardo di 26 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e impedire qualsiasi trasfe- rimento che si sospetta sia illecito.
L’amministratore svizzero e l’amministratore centrale dell’Unione adottano pari- menti misure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicurezza dei loro sistemi (PC, rete ecc.), al trattamento dei dati e alla navigazione su Internet.
Criteri fondamentali relativi all’apertura e alla gestione dei conti
Criteri fondamentali
Apertura di un conto per gestori di impianti
La domanda del gestore o dell’autorità competente per l’apertura di un conto per gestori di impianti è indirizzata all’amministratore nazionale (per la Svizzera: Uffi- cio federale dell’ambiente, UFAM). La domanda contiene informazioni sufficienti a identificare l’impianto rilevante per il SSQE e un adeguato codice identificativo dell’impianto.
Apertura di un conto per operatori aerei
Ogni operatore aereo che rientra nel SSQE della Svizzera e/o dell’UE dispone di un conto per operatori aerei. Per gli operatori aerei amministrati dall’autorità competen- te svizzera, il conto è tenuto nel registro svizzero. La domanda dell’operatore aereo o di un suo rappresentante è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio dell’operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell’UE (SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico degli aeromobili operati dal richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera e/o nel SSQE dell’UE.
Apertura di un conto personale
La domanda di apertura di un conto personale è indirizzata all’amministratore na- zionale (l’UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identi- ficare il titolare del conto/richiedente e comprende almeno le seguenti indicazioni:
– per una persona fisica: prova dell’identità e recapiti;
– per una persona giuridica:
– copia dell’iscrizione nel registro di commercio, oppure
– gli atti di costituzione della persona giuridica e il documento che ne attesta la registrazione;
– estratto del casellario giudiziale della persona fisica o, per la persona giuri- dica, quella dei suoi amministratori.
Rappresentanti autorizzati del conto
Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato del conto nominato dal futuro titolare. I rappresentanti autorizzati del conto avviano le transazioni e altre procedure per conto del titolare. All’atto della nomina del rappresentante autorizzato del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autoriz- zato/del conto:
– nome e recapiti;
– documento d’identità;
– casellario giudiziale.
Controllo dei documenti
Tutte le copie dei documenti presentati come prove per l’apertura di un conto perso- nale o per la nomina di un rappresentante autorizzato del conto devono essere certi- ficate come autentiche. Le copie di documenti rilasciati al di fuori dello Stato richie- dente devono essere autenticate. La data dell’autenticazione o della legalizzazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.
Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato del conto
Un amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato del conto, a condi- zione che il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto deve fondarsi su almeno uno dei motivi seguenti:
– le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, datati o per altre ragioni non corretti o sbagliati;
– il richiedente è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato con- dannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio di de- naro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale;
– motivi previsti dal diritto nazionale o comunitario.
Riesame periodico delle informazioni sui conti
I titolari dei conti comunicano immediatamente all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell’utente, unitamente alle informazioni da esso richieste in quanto responsabile dell’aggiorna- mento regolare dei dati.
Almeno una volta ogni tre anni l’amministratore nazionale verifica se le informazio- ni relative al conto sono ancora complete, aggiornate, corrette ed esatte e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche.
Blocco dell’accesso ai conti
Nel caso in cui una disposizione qualsiasi concernente i registri di cui all’articolo 3 del presente Accordo sia violata o sia in corso un’indagine relativa a una sua possi- bile violazione, l’accesso ai conti può essere bloccato.
Riservatezza e divulgazione delle informazioni
Le informazioni, ivi comprese tutte quelle concernenti gli stati dei conti, tutte le transazioni, il codice identificativo unico d’unità per le quote e il valore numerico unico del numero di serie delle unità di Kyoto contabilizzate o interessate da una transazione, contenute nell’EUTL o nello SSTL, nel registro dell’Unione, nel regi- stro svizzero e in ogni altro registro del protocollo di Kyoto sono considerate riser- vate.
Tali informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti, su loro richiesta, se tale richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata a fini d’indagine, rilevamento e perseguimento, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell’ambito della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, la manipolazione del mercato o altre violazioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro dello SEE o della Svizzera e al fine di garanti- re il buon funzionamento del SSQE dell’Unione e del SSQE della Svizzera
D. Criteri fondamentali per le piattaforme d’asta e le attività di vendita all’asta
Gli enti che conducono le aste di quote nel SQQE delle Parti contraenti soddisfano i seguenti criteri essenziali e conducono le aste di conseguenza.
Criteri fondamentali
1 L’ente che conduce l’asta è selezionato attraverso un processo che assicura trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra le diverse piattaforme d’asta potenziali sulla base del diritto dell’Unione o del diritto nazionale in materia di acquisti pubblici.
2 L’ente che conduce l’asta è autorizzato a esercitare tale attività e fornisce le necessarie garanzie nello svolgimento delle operazioni; tali garanzie inclu- dono segnatamente accordi volti ad individuare e gestire le potenziali conse- guenze svantaggiose dei conflitti di interessi, individuare e gestire i rischi cui è esposto il mercato, stabilire regole e procedure trasparenti e non discre- zionali che assicurino un’asta leale e ordinata e risorse finanziarie sufficienti per facilitarne il funzionamento ordinato.
3 L’accesso alle aste è subordinato al rispetto di requisiti minimi per quanto riguarda adeguati controlli dei clienti finalizzati ad assicurare che i parteci- panti non perturbino lo svolgimento delle aste.
4 La procedura d’asta è prevedibile, in particolare per quanto riguarda il ca- lendario e lo svolgimento delle vendite e i volumi stimati di quote da mettere a disposizione. I principali elementi della procedura d’asta, ivi compresi il calendario, le date e i volumi stimati delle vendite sono pubblicati sul sito Internet dell’ente che conduce l’asta almeno un mese prima dell’inizio dell’asta. Eventuali adeguamenti rilevanti sono pure annunciati quanto prima possibile prima dell’asta.
5 L’asta delle quote è eseguita con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sul SSQE di ciascuna Parte contraente. L’ente responsabile dell’asta assicura che i prezzi di quest’ultima non si discostino in maniera significativa dal prezzo corrispondente delle quote sul mercato secondario durante il periodo dell’asta, in quanto ciò indicherebbe l’esistenza di carenze nell’ambito delle aste.
6 Tutte le informazioni non riservate, rilevanti per le aste, comprese tutte le norme giuridiche, le linee direttrici e i moduli, sono pubblicate in maniera aperta e trasparente. I risultati di ogni vendita all’asta sono pubblicati non appena ragionevolmente possibile e comprendono le pertinenti informazioni non riservate. Le relazioni sui risultati delle aste sono pubblicate almeno una volta all’anno.
7 La vendita di quote all’asta è soggetta a norme e procedure adeguate per ridurre il rischio di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, rici- claggio di denaro e finanziamento del terrorismo in occasione dell’asta. Per quanto possibile, tali norme e procedure sono non meno rigorose di quelle applicabili ai mercati finanziari nel rispettivo regime giuridico delle Parti contraenti. In particolare, all’ente che conduce l’asta incombe l’adozione di misure, procedure e processi che ne assicurano l’integrità. Esso controlla altresì il comportamento dei partecipanti al mercato e informa le autorità pubbliche competenti in caso di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
8 L’ente che conduce le aste e le aste delle quote sono oggetto di un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti. Le autorità competenti designa- te sono dotate di tutte le necessarie competenze giuridiche e modalità tecni- che per sorvegliare:
– l’organizzazione e il comportamento dei gestori delle piattaforme d’asta;
– l’organizzazione e il comportamento degli intermediari professionali che agiscono per conto dei clienti;
– i comportamenti e le transazioni dei partecipanti al mercato, al fine di impedire l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato;
– le transazioni dei partecipanti al mercato, al fine di prevenire il riciclag- gio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Nella misura del possibile, la sorveglianza non è meno rigorosa di quella dei mercati finanziari nel quadro dei rispettivi regimi giuridici delle Parti con- traenti.
La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all’asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli acquisti pubblici.
In attesa che tale ente sia incaricato e purché il numero di quote da mettere all’asta in un anno sia inferiore a una soglia fissata, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall’UFAM, alle condizioni seguenti:
1. La soglia è di 1 000 000 di quote, comprese le quote da mettere all’asta per le attività di trasporto aereo.
2. Si applicano i criteri fondamentali di cui ai numeri 1–8, ad eccezione dei cri- xxxx 1 e 2, mentre i criteri 7 e 8 si applicano all’UFAM solo nella misura del possibile. Il criterio fondamentale di cui al numero 3 si applica unitamente
alla seguente disposizione: l’ammissione alle aste di quote svizzere nell’am- bito delle modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente Accordo è garantita a tutti gli enti dello SEE ammessi a presentare un’offerta alle aste organizzate nell’Unione.
La Svizzera può incaricare di condurre le aste enti ubicati nello SEE.
Norme tecniche di collegamento
Allegato II
I LTS precisano:
– l’architettura del collegamento di comunicazione;
– la sicurezza del trasferimento dei dati;
– l’elenco delle funzioni (transazioni, spunta contabile ecc.);
– la definizione dei servizi Internet;
– i requisiti relativi alla registrazione dei dati;
– le modalità operative (servizio di chiamata, assistenza);
– il piano di attivazione della comunicazione e la procedura di prova;
– la procedura di prova della sicurezza.
I LTS specificano che gli amministratori adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che lo SSTL, l’EUTL e il collegamento siano operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e che qualsiasi interruzione dell’attività dello SSTL, dell’EUTL e del collegamento sia ridotta al minimo.
I LTS precisano che le comunicazioni tra lo SSTL e l’EUTL costituiscono scambi sicuri di messaggi secondo il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol) basati sulle tecnologie seguenti2:
– servizi Internet tramite SOAP;
– rete privata virtuale (Virtual Private Network, VPN) basata su hardware;
– linguaggio a marcatori estensibile (Extensible Markup Language, XML);
– firma digitale e
– protocolli temporali di rete (network time protocol).
I LTS stabiliscono requisiti supplementari di sicurezza per il registro della Svizzera, lo SSTL, il registro dell’Unione e l’EUTL e sono documentati in un «piano di ge- stione della sicurezza». In particolare, essi precisano che:
– se si sospetta che la sicurezza del registro svizzero, dello SSTL, del registro dell’Unione o dell’EUTL sia compromessa, entrambe le Parti contraenti s’informano reciprocamente e immediatamente e sospendono il collegamen- to tra lo SSTL e l’EUTL;
– in caso di violazione della sicurezza, le Parti contraenti si impegnano a con- dividere immediatamente tra loro le informazioni interessate. Nella misura in cui sono disponibili dettagli tecnici, nelle 24 ore dopo la violazione della
2 Queste tecnologie sono attualmente utilizzate per stabilire un collegamento tra il registro dell’Unione e il catalogo internazionale delle transazioni, nonché tra il registro della Sviz- zera e il catalogo internazionale delle transazioni.
sicurezza l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione si scambiano una relazione che illustra l’evento (data, causa, conseguenze, misure correttive).
La procedura di prova della sicurezza prevista dai LTS è completata prima dell’istituzione del collegamento di comunicazione tra lo SSTL e l’EUTL e ogni- qualvolta si renda necessaria una nuova versione dello SSTL o dell’EUTL.
I LTS forniscono due ambienti di prova oltre all’ambiente di produzione: un am- biente di prova dello sviluppatore e un ambiente di collaudo.
Per il tramite dell’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione, le Parti contraenti dimostrano che è stata effettuata una valuta- zione indipendente della sicurezza dei loro sistemi negli ultimi dodici mesi, in con- formità dei requisiti di sicurezza previsti nei LTS. Le prove di sicurezza, in partico- lare i test di penetrazione, sono effettuate su tutte le nuove versioni rilevanti del software in conformità dei requisiti di sicurezza stabiliti nei LTS. I test di penetra- zione non sono eseguiti dallo sviluppatore del software né da un suo subappaltatore.
Livelli di riservatezza e istruzioni di trattamento
Allegato III
Le Parti contraenti applicano i livelli di riservatezza seguenti al fine di individuare le informazioni riservate che sono trattate e scambiate nell’ambito del presente Accor- do:
– SSQE a divulgazione limitata
– SSQE riservato
– SSQE riservatissimo
Le informazioni classificate «SSQE riservatissimo» sono più riservate di quelle classificate «SSQE riservato», che a loro volta sono più riservate di quelle classifica- te «SSQE a divulgazione limitata».
Le Parti contraenti accettano di elaborare istruzioni di trattamento sulla base dell’attuale politica di classificazione delle informazioni del SSQE dell’Unione e, per la Svizzera, sulla base dell’ordinanza sulla protezione delle informazioni (OPrI) e della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le istruzioni di trattamento sono sottoposte al comitato misto per approvazione. In seguito all’approvazione, tutte le informazioni sono gestite in funzione del livello di riservatezza in conformità delle istruzioni di trattamento.
In caso di divergenze tra le Parti contraenti nella valutazione del livello di riserva- tezza, si applica il livello più elevato.
La normativa di ciascuna Parte contraente include requisiti di sicurezza essenziali equivalenti per le tappe di trattamento di seguito, illustrate tenendo conto dei livelli di riservatezza del SSQE:
– Produzione di documenti
– Risorse
– Livello di riservatezza
– Memorizzazione
– Documento elettronico in rete
– Documento elettronico in ambiente locale
– Documento fisico
– Trasmissione elettronica
– Telefono fisso e mobile
– Fax
– Trasmissione dei dati
– Trasmissione fisica
– Via orale
– Consegna brevi manu
– Per posta
– Uso
– Trattamento con applicazioni informatiche
– Stampa
– Copia
– Rimozione dall’ubicazione permanente
– Gestione delle informazioni
– Valutazione regolare della classificazione e dei destinatari
– Archiviazione
– Eliminazione e distruzione
Allegato IV
Definizione dei livelli di riservatezza dei SSQE
A.1 Valutazione della riservatezza e dell’integrità
Per «riservatezza» s’intende il carattere segreto di un’informazione o di tutto o parte di un sistema informativo (quali algoritmi, programmi e documentazione) cui posso- no accedere solamente le persone, gli organismi e le procedure autorizzati.
Per «integrità» s’intende la garanzia che il sistema informativo e le informazioni trattate possono essere modificati unicamente da un’azione volontaria e legittima e che il sistema produrrà il risultato atteso in maniera esatta e completa.
Per ogni informazione del SSQE considerata riservata, l’aspetto della riservatezza va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d’impresa qualora tale informazione sia divulgata e l’aspetto dell’integrità va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d’impresa, qualora tale informazione sia involonta- riamente modificata, parzialmente o totalmente distrutta.
Il livello di riservatezza dell’informazione e il livello di integrità del sistema di informazione sono valutati secondo una valutazione fondata sui criteri contenuti nel punto A.2. Tali valutazioni consentono di giudicare il livello generale di riservatezza dell’informazione valutato mediante la griglia presentata nella sezione A.3.
A.2 Classificazione della riservatezza e dell’integrità
A.2.1 «Livello basso»
Un livello basso è attribuito a ogni informazione relativa al SSQE che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o perdesse la sua integrità, causerebbe un danno moderato alle Parti contraenti o ad altre istituzioni, danno che a sua volta sarebbe suscettibile di:
– ripercuotersi in modo moderato negativamente sulle relazioni politiche e diplomatiche;
– causare pubblicità negativa all’immagine o alla reputazione delle Parti con- traenti o di altre istituzioni;
– provocare imbarazzo a persone fisiche;
– ripercuotersi negativamente sulla produttività/sul morale del personale;
– causare perdite finanziarie limitate o agevolare moderatamente profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società;
– perturbare moderatamente l’elaborazione o l’attuazione efficaci delle politi- che delle Parti contraenti;
– pregiudicare moderatamente la corretta gestione delle Parti contraenti e le loro attività.
A.2.2 «Livello medio»
Il «livello medio» è attribuito a un’informazione relativa al SSQE che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o perdesse la sua integrità, causerebbe un danno alle Parti contraenti o ad altre istituzioni, danno che a sua volta sarebbe su- scettibile di:
– provocare imbarazzo nelle relazioni politiche o diplomatiche;
– danneggiare l’immagine o la reputazione delle Parti contraenti o di altre isti- tuzioni;
– provocare difficoltà a persone fisiche;
– provocare un corrispondente abbassamento della produttività/del morale del personale;
– mettere in imbarazzo le Parti contraenti o altre istituzioni nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi;
– causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a benefi- cio di persone fisiche o società;
– pregiudicare indagini penali;
– violare obblighi giuridici o contrattuali volti a garantire la riservatezza delle informazioni;
– perturbare l’elaborazione o l’attuazione delle politiche delle Parti contraenti;
– perturbare la corretta gestione delle Parti contraenti e le loro attività.
A.2.3 «Livello alto»
Il «livello alto» è attribuito a un’informazione relativa al SSQE che, se fosse divul- gata a persone non autorizzate e/o perdesse la sua integrità, causerebbe un danno grave e/o inaccettabile alle Parti contraenti o ad altre istituzioni, danno che a sua volta sarebbe suscettibile di:
– ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche;
– provocare serie difficoltà a persone fisiche;
– rendere più difficile il mantenimento dell’efficacia operativa o della sicurez- za delle Parti contraenti o di altri partner contribuenti;
– causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a benefi- cio di persone fisiche o società;
– violare regolari impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi;
– violare le restrizioni legali applicabili alla divulgazione di informazioni;
– pregiudicare le indagini o agevolare la commissione di un crimine;
– sfavorire le Parti contraenti nei loro negoziati commerciali o politici con xxxxx;
– l’elaborazione o l’applicazione efficaci delle politiche delle Parti contraenti;
– compromettere la buona gestione delle Parti contraenti e le loro attività.
A.3 Valutazione del livello di riservatezza delle informazioni dei SSQE
Sulla base dei livelli di riservatezza e d’integrità ai sensi della precedente sezione
A.2 il livello generale di riservatezza delle informazioni è stabilito mediante la tabella seguente:
Livello di riservatezza Livello d’integrità | Basso | Medio | Alto |
Basso | SSQE a divulgazione limitata | SSQE riservato (o SSQE a divulga- zione limitata*) | SSQE riserva- tissimo |
Medio | SSQE riservato (o SSQE a divulga- zione limitata*) | SSQE riservato (o SSQE riserva- tissimo*) | SSQE riserva- tissimo |
Alto | SSQE riservatissimo | SSQE riservatissimo | SSQE riserva- tissimo |
* Variazione possibile da valutare caso per caso. |