RIMODULAZIONE DELL’ACCORDO DEL 28 NOVEMBRE 2007
RIMODULAZIONE DELL’ACCORDO DEL 28 NOVEMBRE 2007
RELATIVO A
TRATTAMENTO ACCESSORIO 2005-2006-2007 DEL PERSONALE I-IX LIVELLO E BENEFICI ASSISTENZIALI PER TUTTO IL PERSONALE COMPRESI I DIRIGENTI
IPOTESI DI ACCORDO
VISTO l’accordo stipulato in data 28 novembre 2007 per il trattamento accessorio 2005-2006- 2007 personale I-IX livello e benefici assistenziali per tutto il personale compresi i dirigenti;
VISTO in particolare l’Addendum a detto accordo che prevede la possibilità di conguaglio attivo o passivo in funzione del CCNL ASI all’epoca in corso di finalizzazione, nonché di una eventuale rimodulazione dello stesso per renderlo compatibile con le prescrizioni del CCNL ASI una volta in vigore;
CONSIDERATO che in data 29 novembre 2007 l’ARAN e le OOSS rappresentative hanno sottoscritto il citato CCNL ASI relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed ai bienni economici 2002/2003 e 2004/2005;
RIBADITA la necessità di avviare la piena applicazione del CCNL ASI del 29 novembre 2007 e prioritariamente degli articoli 5, 6, 8, 15, 10, 20 e 21 e dell’art. 8 CCNL ASI II biennio economico 2004/2005,
CONSIDERATO che l’art. 42 del CCNL ASI prevede “Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni del presente CCNL, tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel comparto ricerca.”;
VISTI, in particolare, gli artt. 8 e 15 del CCNL ASI circa le Opportunità di sviluppo professionale rispettivamente per i dipendenti dal IV al IX livello e per i ricercatori e i tecnologi;
VISTI gli artt. 13 e 14 del primo biennio economico 2002/2003 nonché gli artt. 4 e 5 del secondo biennio economico 2004/2005 relativi alle risorse per il trattamento accessorio ed all’utilizzo delle stesse per i livelli IV –IX;
VISTI l’art. 8 del primo biennio economico 2002/2003 e l’art. 9 del II biennio economico 2004/2005 relativi alle risorse per la valorizzazione professionale dei ricercatori ed i tecnologi;
RITENUTE sussistere le condizioni per procedere al previsto conguaglio e rimodulazione di cui all’Addendum all’accordo del 28 novembre 2007 inserendo anche il trattamento accessorio ed i benefici assistenziali per tutto il personale dei livelli I – IX per il 2007 e 2008;
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, i capitoli di spesa per i benefici assistenziali (11216,11704 e 11217) fanno riferimento - complessivamente e indistintamente - all’1% delle spese per il personale dirigente e dei profili professionali, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
A seguito di un’ampia ed articolata discussione, nonché della verifica effettuata congiuntamente sulle modalità di costituzione dei fondi in riferimento;
SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE
NOTA: i riferimenti a precedenti CCNL EPR, riportati nel testo che segue, sono effettuati ai sensi dall’art. 42 del CCNL ASI sopraccitato.
PARTE I - Trattamento economico accessorio per l’anno 2005 del personale inquadrato nei livelli dal IV al IX.
Ai sensi dell’art. 14 del CCNL ASI, biennio economico 2002-2003, le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all’art. 43 CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 vengono verificate in € 838.349,43= con le seguenti finalità:
limite max | ||
Indennità ente mensile | 544.578,35 | |
Indennità ente annuale | 146.860,04 | |
Indennità di responsabilità | 50.000,00 | |
Indennità di reperibilità | 5.480,35 | € 7 al dì |
Indennità di posizione | 1.136,20 | |
Straordinari | 21.432,92 | |
1^ e 2^ applicazione art. 53 | 7.196,05 | |
Produttività | 61.665,52 |
PARTE II Trattamento economico accessorio per l’anno 2005 del personale inquadrato nei livelli dal I° al III°.
Ai sensi dell’art. 9 del CCNL EPR biennio economico 2000-2001, le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale tecnologo vengono confermate nella misura pro-capite unica di € 246,13 mensili a titolo di indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di tecnologo e ricercatore dei tre livelli
PARTE III Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca (art. 22 del DPR 171/91)
L’indennità di cui all’art. 22 del DPR 171/1991 si applica, nella misura del 15% dello stipendio tabellare iniziale di livello al personale, con eccezione degli assunti ex. art. 8 del D. Lgs. 27/1999, con funzioni di responsabile di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di unità organizzativa e/o responsabile di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal CIPE o finanziati dalla UE.
La medesima indennità si applica, nella misura del 10% dello stipendio tabellare iniziale di livello, al personale, eccetto quello assunto ex. art. 8 del D.Lgs. 27/1999, con funzioni di direzione di strutture tecniche e scientifiche afferenti alle Unità organizzative.
PARTE IV - Trattamento economico accessorio per l’anno 2006 del personale inquadrato nei livelli dal IV al IX.
Ai sensi dell’art. 4 del CCNL EPR, biennio economico 2000-2001, le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all’art. 43 CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 vengono verificate in €. 969.348,53 con le seguenti finalità:
limite max | ||
Indennità ente mensile | 617.866,19 | |
Indennità ente annuale | 173.466,85 | |
Indennità di responsabilità | 50.000,00 | |
Indennità di reperibilità | 5.480,35 | € 7 al dì |
Indennità di posizione | 1.136,20 | |
Straordinari | 19.289,63 | |
1^ e 2^ applicazione art. 53 ed art. 5. comma 4 del II biennio CCNL ASI | 15.032,41 | |
Produttività | 87.076,90 |
PARTE V Trattamento economico accessorio per l’anno 2006 del personale inquadrato nei livelli dal I° al III°.
Ai sensi dell’art. 9 del CCNL ASI, secondo biennio economico 2004/2005 , le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale tecnologo vengono determinate nella misura pro-capite unica di € 283,52 mensili a titolo di indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di tecnologo e ricercatore dei tre livelli
PARTE VI - Trattamento economico accessorio per l’anno 2007 del personale inquadrato nei livelli dal IV al IX.
Ai sensi dell’art. 4 del CCNL, biennio economico 2004-2005, le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all’art. 43 CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 vengono verificate in € 1.074.747,29= con le seguenti finalità:
limite max | ||
Indennità ente mensile | 693.386,80 | |
Indennità ente annuale | 196.558,84 | |
Indennità di responsabilità | 50.000,00 | |
Indennità di reperibilità | 5.480,35 | € 7 al dì |
Indennità di posizione | 1.136,20 | |
Straordinari | 19.289,63 | |
1^ e 2^ applicazione art. 53 ed art. 5. comma 4 del II biennio CCNL ASI | 15.231,76 | |
Produttività | 93.663,71 |
PARTE VII Trattamento economico accessorio per l’anno 2007 del personale inquadrato nei livelli dal I° al III°.
Ai sensi dell’art. 9 del CCNL ASI, secondo biennio economico 2004/2005 , le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale tecnologo vengono determinate nella misura pro-capite unica di € 283,52 mensili a titolo di indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di tecnologo e ricercatore dei tre livelli
PARTE VIII Benefici Assistenziali
Preliminarmente le Parti concordano di determinare le risorse per i benefici assistenziali utilizzando in maniera complessiva le risorse disponibili per i livelli I/IX e dei Dirigenti senza individuare, nell’ambito dei relativi capitoli, le separate disponibilità per le categorie di personale indicate.
Le risorse destinate al finanziamento dei benefici assistenziali, pari all’1% delle spese per il personale dei livelli I-IX e dirigenti, ai sensi dell’art. 59 del DPR 509/1979 (ultimo comma allegato n. 6) vengono verificate in € 147.320,00= e sono destinate a tutto il personale (livelli I/IX e Dirigenti) con le seguenti finalità:
1. sussidi per necessità connesse ad aggravi del bilancio familiare € 30.000,00
2. prestazioni assicurative infortuni/spese mediche
previa convenzione con primario istituto di assicurazione € 23.210,00
3. borse di studio per i figli dei dipendenti e contributi per
i figli dei dipendenti fino alla licenza elementare € 45.500,00
4. prestiti per aggravi del bilancio familiare € 33.880,00
5. contributi per attività culturali, ricreative e con finalità sociali € 14.730,00
Entro trenta giorni dal presente Accordo:
a) l’Amministrazione attiva le procedure necessarie all’individuazione del primario istituto di assicurazione, attraverso una indagine di mercato previa intesa con le OOSS firmatarie con oneri da determinare in base a tale indagine;
b) uno specifico gruppo di lavoro composto da due rappresentanti dell’Ente, di cui uno con funzioni di coordinatore, e da un rappresentante di ogni singola Organizzazione Sindacale firmataria del presente Accordo elabora un aggiornamento del vigente regolamento per:
b 1 l’erogazione dei sussidi, anche prevedendo una maggiorazione non superiore al 20% delle attuali fasce di rimborso e di spesa definite nell’accordo dell’agosto 1996;
b2) l’erogazione delle borse di studio, al fine di tener conto delle intervenute riforme nei settori della istruzione e della università
b3) regolamentare la concessione del contributo per le prestazioni assicurative;
PARTE IX - Opportunità di sviluppo per il personale dal IV al IX livello (art. 8 CCNL ASI ed artt. 53 e 54 CCNL EPR 1998/2001).
In applicazione degli artt. 53 e 54 del CCNL 1998/2001 ai sensi dell’art . 8 del CCNL ASI verranno pubblicati i bandi riguardanti le fasi transitorie per le seguenti 57 posizioni complessive:
1. fase transitoria:
decorrenza 1 gennaio 2005 selezioni per 30 posizioni;
decorrenza 1 gennaio 2006 selezioni per 20 posizioni;
decorrenza 1 gennaio 2007 selezioni per 7 posizioni.
2. Fase a regime: emanazione di selezioni in numero da definire di norma con cadenza biennale.
Decorrenza 1/1/2005 30 posizioni
Articolo | N. posizioni | Profilo | Da | A |
53 | 1 | CTER | IV | |
3 | Funz. amm. | IV | ||
54 | 1 | Funz. amm. | X | XX |
0 | CTER | V | IV | |
1 | CTER | VI | V | |
13 | Coll. Amm. | VII | VI | |
1 | Op.tecn | VIII | VII | |
6 | Op. Amm. | IX | VIII | |
1 | Aus. Tecn. R.E | IX | VIII |
Con un onere complessivo per l’applicazione dell’art. 54 di € 36.461,90= Decorrenza 1/1/2006 20 posizioni
Articolo | N. posizioni | Profilo | Da | A |
53 | 1 | Funz. amm. /dir. Div R:.E. | IV | |
2 | Op. Amm | VII | ||
54 | 1 | CTER | V | IV |
2 | Coll. Amm. | VI | V |
9 | Coll. Amm. | VII | VI | |
1 | Op. Tecn. | VIII | VII | |
2 | Op. Amm. | VIII | VII | |
2 | Op. Amm. | IX | VIII |
Con un onere complessivo per l’applicazione dell’art. 54 di € 88.583,45=
Decorrenza 1/1/2007 7 posizioni
Articolo | N. posizioni | Profilo | Da | A |
53 | 1 | CTER | IV | |
54 | 2 | CTER | V | IV |
1 | CTER | VI | V | |
1 | Coll. Amm. | VI | V | |
1 | Op. Tecn | VII | VI | |
1 | Aus. Tecn. | IX | VIII |
Con un onere complessivo per l’applicazione dell’art. 54 di € 34.599,12=
Ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art. 8 del CCNL ASI le Parti concordano che i criteri generali per le selezioni in oggetto sono quelli riportati nel comma 5 degli art. 53 e 54 del CCNL EPR 21/2/2002.
Le progressioni avranno decorrenza secondo quanto previsto dall’art. 8 del CCNL ASI ed i requisiti previsti andranno posseduti ai sensi dello stesso art. 8.
Gli oneri relativi alle progressioni ex. Art. 53 sono compresi nel trattamento accessorio dei rispettivi anni.
PARTE X – Opportunità di sviluppo per i ricercatori ed i tecnologi (art. 15 CCNL ASI)
In applicazione dell’art. 15 del CCNL ASI verranno avviate le fasi transitoria ed a regime per le seguenti 37 posizioni complessive:
1. fase transitoria:
relativa, ai sensi del comma 8 lettera b) dell’art. 15 del CCNL ASI, all’utilizzo delle graduatorie degli idonei della procedura attivata nel 2003 ai sensi dell’art. 64 del CCNL Ricerca 21/2/2002 per n. 7 posizioni (due di I livello e 5 di II), con decorrenza 1/1/2003 per 2 posizioni (una di I livello ed una di II), e 31 dicembre 2005 per 5 posizioni (una di I livello e 4 di II) secondo l’ordine di graduatoria.
2. Fase a regime:
decorrenza 1 gennaio 2007 selezioni per 5 posizioni di I livello e 10 di II livello ed i requisiti andranno posseduti ai sensi dell’art. 15;
decorrenza 1 gennaio 2009 selezioni per 5 posizioni di I livello e 10 di II livello ed i requisiti andranno posseduti ai sensi dell’art. 15, con previsione di un eventuale incremento delle posizioni indicate sulla base dell’esito delle stabilizzazioni e del Piano di fabbisogno 2008/2010.
PARTE XI – BUONI PASTO
Ai sensi dell’art. 41 del CCNL ASI si concorda l’aumento del valore del buono pasto a 7€ a valere dalla data di stipula del contratto (1 dicembre 2007).
PARTE XII - NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di un nuovo successivo accordo, salvo conguaglio attivo o passivo.
2. Un successivo accordo regolamenterà la procedura per la stabilizzazione ai sensi dei commi 519 e 520 dell’articolo unico della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), ferma restando la volontà dell’ASI di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
3. I bandi per le borse di studio per tutte le categorie verranno pubblicate entro il mese di ottobre di ciascun anno.
4. Entro il 29 febbraio 2008 potranno essere presentate, con le modalità e secondo i termini del relativo vigente regolamento in merito, le richieste di sussidio per spese sostenute negli anni 2005/2006 e 2007. Nelle more della costituzione della nuova commissione ai sensi del vigente regolamento, la valutazione di dette richieste sarà effettuata, da una Commissione transitoriamente composta dai rappresentanti designati dalle OOSS sindacali rappresentative e da un rappresentante dell’Ente con funzioni di coordinatore.
Tale valutazione dovrà essere effettuate entro il 31 marzo 2008 ed il pagamento entro il 30 aprile 2008.
5. La medesima commissione effettuerà le valutazioni relative a tutti i benefici assistenziali, nelle more della costituzione delle rispettive commissioni previste dai regolamenti relativi.
6. Entro 30 giorni dall’avvenuta formalizzazione definitiva del presente accordo le Parti si incontreranno per definire l’attuazione dell’intero CCNL ASI, nonché la regolamentazione delle indennità ivi previste in particolare di responsabilità, di reperibilità di sede disagiata secondo un sequenza di argomenti da concordare nella prima riunione.
Roma,
ASI OOSS
A valle della stipula dell’accordo integrativo in oggetto e nelle more dell’espletamento della procedura di approvazione definitiva dell’accordo stesso come riportata dall’art. 35 del CCNL Enti Pubblici di ricerca 1998/2001 come richiamato dall’art. 42 del CCNL ASI, le Parti concordano quanto segue:
a) Al fine di assorbire i tempi di presentazione delle domande in quelli della procedura ex art.
35 del CCN EPR 1998/2001, l’ASI emanerà entro tre giorni lavorativi dalla data del presente atto i concorsi relativi alle opportunità di sviluppo professionale per il personale dal IV a IX livello (ex. art. 8 del CCNL ASI e 53 e 54 del CCNL EPR 1998/2001), e per l’erogazione delle borse di studio inserendo nel testo dei bandi una clausola che condizioni l’esecutività dei bandi all’avvenuta formalizzazione definitiva dell’accordo;
b) l’ASI provvederà entro il termine di tre giorni lavorativi dalla stipula dell’accordo defintivo, all’utilizzo delle graduatorie del concorso n. 3bis/2003 esperite a suo tempo in applicazione dell’art. 64 del CCNL EPR 1998/2001), ai sensi dell’art. 15 comma 8 del CCNL ASI;
c) di incontrasi entro dieci giorni dalla data della presente per definire i criteri per le selezioni relativi alle opportunità di sviluppo professionale per i tecnologi e ricercatori di cui all’art. 15 CCNL ASI da avviare tempestivamente;
d) di definire un calendario per l’applicazione integrale del CCNL ASI stipulato in data 29 novembre 2007;
e) entro tre giorni lavorativi dalla data del presente accordo, l’Amministrazione invierà motivata comunicazione agli interessati circa la mancata corresponsione della indennità di responsabilità anno 2004, in risposta alle istanze a suo tempo presentate;
ASI OOSS