Servizio Acquisti Metropolitano Settore Beni e Servizi
Dipartimento Amministrativo
Bollo virtuale
Servizio Acquisti Metropolitano Settore Beni e Servizi
Il direttore
ACCORDO QUADRO
TRA
L’Azienda USL di Bologna, P.I. n. 02406911202, con sede legale in xxx Xxxxxxxxxxx, 00, rappresentata, per delega del Direttore Generale, di cui alle deliberazioni nn. 52 del 13/02/2017 e 146 del 30/06/2011, dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, D.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per la carica domiciliata in via Gramsci n.12
E
La ditta …………………, P.I. n. 00000000000000000, Registro delle Imprese n.xxxxxxxxxxxxxx – CCIAA di XXXXXXX n. con sede legale a ……………., via ……………, rappresentata dal Legale Rappresentante/Procuratore munito di apposita procura, nato a……………………….
PREMESSO
⇨ Che l’Azienda USL di Bologna a seguito della procedura aperta PI……. ha aggiudicato, con det.n.xxxxxxx del xxxxxxxxxxx la fornitura materiale per interventi di chirurgia vertebrale per le esigenze dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda Ospedaliera di Ferrara, appartenenti all’Area Xxxxx Xxxxxx Centrale, per un importo di € (oneri fiscali esclusi);
⇨ Che con nota prot.n. xxxxxx xxx xx/xx/xxxxx è stata inviata comunicazione di aggiudicazione di fornitura
/servizio
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA
Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente accordo:
1. il Capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta;
2. gli allegati tecnici al capitolato speciale d’appalto, sottoscritti dalla ditta;
3. lettera di comunicazione di aggiudicazione;
4. l’offerta economica presentata dalla Ditta;
5. le polizze di garanzia.
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
Si allegano al presente accordo:
- il capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta, (bollo)
- l’offerta economica presentata dalla ditta, (bollo),
- il codice di comportamento aziendale (bollo in caso d’uso),
- il patto di integrità (bollo in caso d’uso)
ARTICOLO 2. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi, che potranno assumere la forma dell’ordinativo di fornitura, per la fornitura di materiali per interventi di chirurgia vertebrale da parte della ditta.
La stipulazione dell’Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra le parti, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi o ordinativi di fornitura l’esecuzione della fornitura di cui ai lotti indicati nel prospetto allegato.
I contratti applicativi o ordinativi di fornitura saranno sottoscritti o emessi dalla struttura organizzativa competente.
Ciascun contratto applicativo o ordinativo di fornitura conterrà ameno gli elementi sotto indicati: l’oggetto dei beni da fornire con il riferimento al lotto di gara
l’importo della fornitura
i prezzi definiti in sede di aggiudicazione della gara il luogo di consegna
i termini di consegna
CIG ai fini della tracciabilità
L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché non si stipuleranno i contratti applicativi o si emetteranno gli ordini di fornitura.
ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DELL’ACCORDO QUADRO.
L’accordo quadro è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente. Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti
ARTICOLO 4. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L'importo dei lotti aggiudicati ammonta a € ............ (euro ) al netto dell'I.V.A.
I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.
ARTICOLO 5. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha una durata fino al 31/12/2021, con decorrenza ………….
ARTICOLO 6. ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere gli ordini esclusivamente in formato elettronica; altresì il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx , che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
ARTICOLO 7. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.
Al fine di consentire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari sono stati assunti i seguenti codici CIG relativi all’importo totale dei lotti aggiudicati, a cui faranno riferimento i singoli contratti attuativi – ordini di fornitura - del presente accordo.
Lotto 1 – CIG……. Lotto 2 – CIG ……
Tale codice dovrà essere indicato nelle fatture relative ad ogni contratto attuativo.
ARTICOLO 8. SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).
Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti e stante la dichiarazione rilasciata dalla ditta in sede di gara, per questo contratto è ammesso/non è ammesso il subappalto
ARTICOLO 9. CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n.7 del 31 gennaio 2014, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 10. PATTO DI INTEGRITA’
La violazione da parte dell’aggiudicatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2 del Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione dell’accordo.
Questa amministrazione potrà non avvalersi della risoluzione qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
ARTICOLO 11. SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a totale carico dell’Appaltatore.
(Inserire frase se bollo assolto con contrassegni)
Il contratto d’appalto sarà registrato solo in caso d’uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 12. TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’accordo medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare il Fornitore dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente accordo, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’accordo stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
L’informativa è contenuta al punto 26.1 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
Con la sottoscrizione dell’accordo il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’accordo, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e
cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente accordo vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Azienda risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
1. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all’Azienda contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmettere all’Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Azienda di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì all’Azienda tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire all’Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
h) richiedere al Titolare del trattamento specifica autorizzazione scritta, qualora ricorra ad altro Responsabile del Trattamento (c.d. Sub-responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, connesse al presente accordo.
2. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
ARTICOLO 14. FORO COMPETENTE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda USL e la Ditta nell’esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Bologna
Il presente accordo si compone di …. pagine e di …… allegati da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto.
Letto confermato e sottoscritto.
Firma e timbro per accettazione