ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sardegna E
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione Generale delle politiche sociali
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L’INCLUSIONE SOCIALE
Per il supporto della Regione Sardegna nelle attività di formazione degli aspiranti tutori volontari legali di minori di età nominati ai sensi degli articoli 343 ss e articoli 414 ss del Codice Civile.
Premesso che:
• con legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 la Regione autonoma della Sardegna ha istituito presso il Consiglio regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito indicato Garante) le cui funzioni sono state attribuite all’Avv. Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxx, nominata Garante regionale nella seduta consiliare n. 258 del 14 novembre 2017;
• negli ultimi anni è emersa la consapevolezza relativa all’importanza della figura del Tutore legale quale strumento di tutela per proteggere il minore quando vengono a mancare le figure genitoriali, per decesso delle stesse o per altre cause che impediscono l’esercizio della rappresentanza genitoriale (dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all’estero dei genitori, decadenza dalla rappresentanza genitoriale, ecc..);
• il principio del superiore interesse del minore si traduce nella nomina tempestiva del tutore, da parte dell’autorità giudiziaria, laddove ricorrano i presupposti indicati dagli articoli 343 e ss del Codice Civile;
• il Garante, ai sensi della succitata legge regionale, promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori “le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione” e , anche in collaborazione con i competenti organi regionali “la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione”;
• il Garante a seguito di numerose sollecitazioni emerse durante dibattiti pubblici, intende promuovere un progetto formativo rivolto a privati cittadini interessati a svolgere le funzioni di Tutore Volontario di Minori ai sensi degli articoli 343 ss. x.x. x xxxxxxxx. 000 xx xxx Xxxxxx Xxxxxx;
• il corso sarebbe propedeutico all’iscrizione degli stessi in un apposito Elenco da rendere disponibile ai Tribunali per i Minorenni e ai Giudici Tutelari;
• con nota prot. n. 818 del 22.07.2019 il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha comunicato la disponibilità dell’ufficio, oltrechè a fornire personale per intervenire ai corsi
di formazione, “a nominare – ricorrendone i presupposti e valutandone l’opportunità- i privati cittadini che saranno inseriti nell’apposito Elenco”;
• la normativa regionale vigente prevede un’azione sinergica tra tutti i soggetti che a vario
titolo sono istituzionalmente coinvolti in attività a tutela dei minori;
Considerato che:
✓ sussiste il divieto introdotto dall’art.3 della L.n. 149 del 28.03.2001 di nominare quali tutori i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle stesse comunità;
✓ fra le linee di attività istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle politiche sociali e del Garante è compresa quella di favorire forme di collaborazione finalizzate a promuovere azioni mirate alla tutela dei minori quali soggetti titolari di diritti ed in particolare alla sensibilizzazione e promozione della figura del Tutore per i minori di età ex articoli 343 ss e articoli 414 ss del Codice Civile;
✓ risulta necessario favorire e implementare gli interventi idonei a informare, formare e monitorare l’istituto del Tutore per i Minori di età attraverso la costruzione condivisa di percorsi formativi e operativi.
Visti
▪ La Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
▪ La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
▪ La Legge n.149 del 28.03.2001 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”.
▪ Gli articoli 343 ss. e gli articoli. 414 ss del Codice Civile in materia di tutori di minori di età.
▪ L’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Tutto ciò premesso, considerato e visto. Si conviene e stipula quanto segue
Art.1
Oggetto e finalità dell’intesa
1. Il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e la Regione Sardegna-Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale della Direzione Generale delle politiche sociali (di seguito indicate “Parti”), nell’ambito delle rispettive competenze e fini istituzionali e nel rispetto della propria autonomia organizzativa e funzionale, intendono avviare una collaborazione finalizzata ad attivare iniziative comuni in materia di
sensibilizzazione, promozione, selezione e formazione dei privati cittadini disponibili ad essere nominati Tutore Legale Volontario di minore di età ai sensi degli articoli 343 ss e articoli 414 ss del Codice Civile.
2. Le Parti concordemente convengono che le attività e le prestazioni oggetto del presente Accordo, rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuno.
Art.2
Impegno delle parti nelle attività afferenti la Tutela dei Minori
1. Il Garante si impegna a svolgere le seguenti attività:
- preselezione, attraverso procedura ad evidenza pubblica, dei cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario e avviarli al corso di formazione;
- indirizzo e coordinamento delle attività didattiche del corso di formazione;
- svolgimento della prova finale del corso di formazione;
- trasmissione all’Autorità Giudiziaria competente dell’Elenco dei cittadini disponibili a svolgere la funzione di tutore legale volontario di minori di età come previsto dal Codice Civile selezionati al termine del percorso formativo.
2. La Regione Sardegna- Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle politiche sociali si impegna a:
- curare e realizzare il corso di formazione;
- trattare i dati personali dei soggetti ammessi al corso di formazione secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR e dei Provvedimenti e Linee guida del Garante nazionale per la protezione dei dati personali.
Art. 3 Informazioni
1.Per il raggiungimento delle finalità indicate all’art.1 le Parti predispongono regolari riunioni per un aggiornamento continuo delle attività realizzate e di quelle da realizzare.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile forma di coordinamento e scambio di informazioni garantendo, tra l’altro, un reciproco monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento dei procedimenti e sub-procedimenti di competenza.
Art. 4 Riservatezza
1.Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie acquisite durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, entrambe le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo.
0.Xx trattamento di tutti i dati personali acquisiti in vigenza del presente Accordo sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità alla vigente normativa in materia ed ai Provvedimenti e Linee guida del Garante nazionale per la protezione dei dati personali.
Art. 5 Durata
1. Il presente Accordo decorre a far data di stipula. In caso di sottoscrizione con firma digitale, esso è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
Art.6 Modifiche e rinvio
1. In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo e si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto nello stesso dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.
Art.7 Disposizioni generali
1.Ogni attività prevista nel presente Accordo sarà attuata nel rispetto della normativa e delle procedure amministrative che disciplinano il funzionamento delle Parti. Eventuali modifiche potranno essere apportate per mutuo consenso espresso per iscritto dalle Parti.
2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle azioni ed omissioni del proprio personale, agenti o sub contraenti e si impegna a tenere indenne e risarcire l’altra Parte rispetto a qualsiasi azione, reclamo o responsabilità derivante dalle rispettive attività poste in essere nel contesto del presente Accordo, inclusa qualsiasi azione o reclamo intentati da terzi per danni, lesioni o morte derivanti da azioni od omissioni del rispettivo personale, agenti o subcontraenti. Ciascuna delle parti notificherà tempestivamente all’altra qualsiasi azione, reclamo o altra pretesa per la quale quest’ultima è ritenuta responsabile ai sensi della presente disposizione.
3. Le eventuali controversie o istanze concernenti l’interpretazione, l’applicazione o l’attuazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Cagliari.
Letto, confermato e sottoscritto Le Parti (firma digitale)
La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
(Avv.Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxx)
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale della Direzione Generale delle politiche sociali
Il Direttore del Servizio
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx)