Spett.le
Aosta, lì
Prot.
Spett.le
Via
Oggetto: contratto n. (gara n. 1000028817) - noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducenti e degli ulteriori servizi accessori – periodo 2020- 2026 – CIG 77509752EA
Con riferimento alla Vostra offerta (“Offerta”) Vi affidiamo l’appalto di fornitura di cui all’oggetto, ai termini ed alle condizioni riportate nel seguente Contratto.
*** CONTRATTO TRA
XXXXX S.p.A. società a socio unico con sede legale in Aosta (AO), Via Clavalité n.8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta 01013210073, capitale sociale € 38.632.000,00 interamente versato, in persona del Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante xxx. XXXXXXX Xxxxxxx (di seguito anche “Deval” o “Committente”),
E
la Società _ , con sede legale in ( ), Via , codice fiscale
, partita IVA , in persona del legale rappresentante, sig.
, domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei necessari poteri (di seguito anche “Impresa” o “Appaltatore”), di seguito congiuntamente ma indistintamente “Parti” e singolarmente “Parte”,
PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto, ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) procedura per l’aggiudicazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto relativo alla fornitura indicata in Contratto;
- il bando di gara è stato pubblicato nella GUCE il 18/01/2019;
- la Fornitura è stata aggiudicata all’Appaltatore che ha formulato la migliore offerta (“Offerta”);
- la Committente ha effettuato presso gli enti istituzionali competenti le verifiche d’ufficio per la comprova del possesso, da parte dell’Appaltatore, dei prescritti requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica;
- l’Impresa, ha espressamente manifestato nella sua offerta la volontà di impegnarsi ad effettuare l’appalto oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l’Impresa, con la seconda sottoscrizione sulla lettera di accettazione del Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare espressamente le clausole e le condizioni specificate nella lettera di accettazione;
- è decorso il termine dilatorio per la sottoscrizione del Contratto di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Deval si riserva in ogni caso la facoltà di rivolgersi in qualsiasi momento ad altri fornitori, non prevendendo per il presente contratto alcun diritto di esclusiva del Fornitore e, pertanto, non potendo il Fornitore avanzare alcuna richiesta e/o pretesa nei confronti di Deval.
Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1.
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le Premesse del presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati nonché i documenti forniti dall’Appaltatore con la propria Offerta o in occasione della sottoscrizione del Contratto medesimo, ancorché non materialmente allegati, costituiscono, in modo unitario e inscindibile, parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del Contratto: Offerta, Specifica Tecnica, Elenco Prezzi, Fideiussione.
2. In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti, prevarranno le disposizioni da cui scaturiscono le obbligazioni maggiormente vincolanti per l’Appaltatore o di maggior favore per la Committente.
Articolo 2.
Definizioni
1. Nel corpo del presente Xxxxxxxxx, i termini e le espressioni indicati nel testo contrattuale con la lettera maiuscola, devono essere interpretati secondo le definizioni previste nel presente articolo o nel testo del Contratto:
Appalto: l’affidamento della Fornitura indicata nell’art. 3 “Oggetto e luogo della Fornitura” del presente Contratto e delle altre attività a carico dell’Appaltatore previste in Contratto; Contratto: si riferisce al presente contratto di Appalto e a tutti i suoi Allegati; Corrispettivo: indica l’importo complessivo del Contratto, che l’Appaltatore dichiara di avere accuratamente valutato prima della sottoscrizione del Contratto stesso e di considerare
remunerativo e satisfattivo sotto ogni aspetto secondo quanto previsto dall'art. 9 “Corrispettivo” del Contratto;
Fideiussione/i: indica la o le fideiussioni che l’Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente secondo quanto previsto dall’art. 16 “Fideiussioni” del Contratto;
Xxxxxx Xxxxxxxxxx: i giorni dal lunedì al venerdì, in cui le banche sono autorizzate a essere aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Aosta;
Xxxxxx Xxxxxx: tutti i giorni, indistintamente lavorativi e festivi, che decorrono da un termine iniziale. Ove non diversamente specificato, con il termine “giorno” si intende Xxxxxx Xxxxxx; Gruppo CVA: Deval e tutte le società controllate da C.V.A. ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; Rappresentante dell’Impresa: il soggetto di cui all’art. 12 “Rappresentante dell’Impresa” del Contratto;
Specifica Tecnica: il documento contenente la descrizione della Fornitura con i relativi allegati (allegato 1 e allegato 2);
Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto: la Funzione della Committente precisata all’art. 30 “Domicilio e comunicazioni” del Contratto.
Unità Emittente: la Funzione della Committente precisata all’art. 30 “Domicilio e comunicazioni” del Contratto.
Articolo 3.
Oggetto e luogo della Fornitura
1. La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, la Fornitura oggetto del Contratto costituita dal noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducenti, degli ulteriori servizi accessori, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, alle condizioni e ai termini previsti nel Contratto e nei suoi Allegati e, in particolare, secondo quanto previsto nella Specifica Tecnica.
2. L’oggetto della Fornitura dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli Allegati al Contratto.
3. La descrizione sopra riportata e il contenuto dei documenti di cui agli Allegati al Contratto, che l’Appaltatore riconosce sufficienti a determinare l’oggetto dell’Appalto, hanno valore esplicativo e non limitativo. Pertanto deve intendersi compreso nell’Appalto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente e a perfetta regola d’arte quanto oggetto di esso, completo, finito in ogni sua parte, pronto all’uso e idoneo allo scopo cui è destinato, del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
4. La Fornitura dovrà essere resa nell’ambito del territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta nella sede di assegnazione prestabilita ed inserita nella Specifica Tecnica al paragrafo 4 “Modalità e Termini di Consegna”.
Articolo 4.
Efficacia e perfezionamento del Contratto
1. Il presente Contratto ha effetto dalla data di ricezione da parte della Committente dell’accettazione dell’Impresa del testo del Contratto proposto dalla Committente (“Data di Efficacia del Contratto”).
2. In ogni caso, ai fini dell’obbligazione del pagamento del Corrispettivo da parte della Committente, il Contratto si intenderà perfezionato unicamente alla data di ricevimento di tutti i documenti richiesti nel Contratto ed elencati al comma 4 dell’art. 22 “Risoluzione” (“Data di Perfezionamento del Contratto”) e della Fideiussione di cui all’art. 16 “Fideiussioni”.
Articolo 5.
Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa
1. L’Appaltatore solleva la Committente da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi o altre carenze della Fornitura.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’Appalto e tutte le attività connesse all’oggetto del presente Contratto a regola d’arte secondo le indicazioni qui contenute, secondo la professionalità qualificata, esperta ed adeguata ad operatori del settore, secondo i dettami più aggiornati della scienza e della tecnica, con propria organizzazione di tutti i mezzi necessari e a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, nel pieno rispetto dei termini e delle previsioni di cui al Contratto e ai suoi Allegati e in piena conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e amministrative vigenti in materia ancorché sopravvenute alla data di sottoscrizione del Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il Corrispettivo contrattuale di cui oltre.
3. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il Corrispettivo del Contratto tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto della Fornitura, anche se non espressamente indicati, per la compiuta realizzazione di quanto è oggetto del Contratto, completo in ogni parte, funzionante e idoneo allo scopo a cui è destinato.
4. Le Parti prendono atto del fatto che l’unico onere diretto a carico della Committente è il lavaggio degli automezzi. Restano pertanto ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri correlati all’esecuzione del Contratto.
5. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, attraverso il Rappresentante dell’Impresa.
6. Tutti gli elementi e i documenti eventualmente forniti dalla Committente durante l’espletamento del presente Contratto, dovranno essere verificati dall’Impresa prima della loro assunzione in quanto, una volta recepiti e non contestati, non daranno luogo a riduzione né a limitazione di responsabilità dell’Impresa esecutrice della Fornitura.
7. In particolare, tutta la documentazione redatta dall’Impresa nell’esecuzione della Fornitura, dovrà essere sottoscritta dall’Impresa stessa, anche ai sensi di legge, ai fini dell’assunzione da parte di quest’ultima delle responsabilità relative. Tale documentazione, in ogni caso, dovrà essere consegnata e potrà essere utilizzata a suo insindacabile giudizio dalla Committente che ne diverrà proprietaria, senza che l’Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo. L’Impresa, in ogni caso, dovrà fornire alla Committente la documentazione che risulterà necessaria nel corso dell’esecuzione del Contratto per una esatta interpretazione degli elaborati prodotti dall’Impresa medesima, senza che l’Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo. L’impresa si impegna a chiedere in tempo utile i dati mancanti di cui abbia necessità e che non sono stati forniti dalla Committente.
8. L’Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Committente, le altre società del Gruppo CVA, i loro dipendenti, agenti, e qualsiasi altro soggetto che agisca per loro conto:
i) da tutte le pretese di terzi, anche in riferimento a somme di denaro di qualsivoglia natura, verificatisi per fatto proprio o dei propri ausiliari, ivi compresi eventuali subappaltatori, o derivanti dalle prestazioni contrattuali o da qualsivoglia violazione od inosservanza delle previsioni contenute nel Contratto o in previsioni normative e/o amministrative;
ii) da tutte le responsabilità civili, penali e amministrative e da tutti i danni di qualsivoglia natura conseguenti e/o derivanti dalle prestazioni contrattuali o dall’eventuale inosservanza di provvedimenti amministrativi, della legislazione e normativa applicabile, compresa quella tecnica specifica, le norme sulla sicurezza e sulla sanità, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, dei suoi incaricati e dei suoi subappaltatori;
iii) da tutte le pretese dei dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore relative alla corresponsione dei trattamenti retributivi, contributivi, fiscali, assicurativi e risarcitori cui l’Appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti.
L’Appaltatore garantisce e manleva altresì in ogni tempo la Committente, e le altre società del Gruppo CVA, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le attività, le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione di quanto forma oggetto dell’Appalto.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno nei termini e nei limiti di cui all’art. 21“Limitazione di Responsabilità”, ha la facoltà di risolvere il presente Contratto come previsto al successivo art. 22 “Risoluzione”.
Articolo 6.
Programma Cronologico
1. L’Impresa si impegna a rispettare puntualmente il programma cronologico (“Programma Cronologico”) di seguito riportato:
- Termine di consegna (TC): dal 01/02/2020 al 28/02/2020;
- Termine di validità del contratto (TVC): 28/02/2026;
- Eventuale proroga opzionale: dal 01/03/2026 al 01/09/2026.
La Committente si riserva la facoltà di prorogare alle medesime condizioni, anche più volte e comunque sino ad un massimo di 6 mesi, il noleggio degli autoveicoli in uso e i relativi servizi accessori oltre il TVC, comunicandolo per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla data di scadenza del Contratto di noleggio in essere.
2. L’Appaltatore si impegna a rispettare i termini e le modalità di consegna indicate nella Specifica Tecnica allegata.
3. Il Programma Cronologico elaborato dalla Committente e accettato dall’Appaltatore ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l’Appaltatore stesso al rispetto di tutti i termini temporali in esso indicati.
4. Nell’accettare il Programma Cronologico elaborato dalla Committente, l’Appaltatore ha tenuto debitamente conto dell’alea connessa all’esecuzione del Contratto che resta in capo all’Appaltatore.
5. Le scadenze indicate nel Programma Cronologico costituiscono termini rilevanti, tassativi e non modificabili per l’Appaltatore. Il mancato rispetto dei termini previsti nel Programma Cronologico comporterà l’applicazione di penali da ritardo come previsto nel Contratto, il risarcimento degli eventuali ulteriori danni nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”, oltre alla la facoltà della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 22 “Risoluzione” che segue.
6. In ogni caso la Committente si riserva la facoltà di modificare, nel corso dell’Appalto, il Programma Cronologico. In tale ipotesi saranno determinati e riconosciuti all’Appaltatore
esclusivamente i maggiori oneri, debitamente documentati, che saranno conseguenza diretta e immediata della modifica apportata dalla Committente.
Articolo 7.
Trasporti
1. L’Impresa provvederà, a propria cura, spese, responsabilità e rischio (incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, furto, perdita o danneggiamento, anche per caso fortuito o forza maggiore), al trasporto ed alla consegna di quanto oggetto della Fornitura.
2. Saranno a cura dell’Impresa tutte le spese relative alle autorizzazioni di trasporto, permessi ed eventuali pratiche di sdoganamento.
Articolo 8.
Diritti di verifica della Committente
1. Con riferimento all’art. 1662 cod. civ., si dà atto che la Committente ha diritto di controllare e verificare, anche senza preavviso, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dalla Committente nel corso di svolgimento della Fornitura, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell’Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l’esecuzione dell’Appalto. Il personale della Committente, all’uopo autorizzato, può pertanto accedere in ogni momento nei luoghi in cui si svolge la Fornitura al fine di attuare i controlli e le verifiche di cui al presente comma, con diritto di partecipare e/o indire riunioni o incontri e con diritto di visionare tutti i documenti a ciò connessi.
2. I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale della Committente, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla corretta esecuzione della Fornitura, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, e alle leggi, regolamenti e provvedimenti in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di svolgimento della Fornitura nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d’opera, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni è preposto l’Appaltatore in via esclusiva.
Articolo 9.
Corrispettivo
1. Il Corrispettivo contrattuale complessivo della Fornitura oggetto del presente Contratto ammonta a presunti € ( / ). L’Appaltatore dichiara di avere accuratamente valutato il suddetto Corrispettivo prima della sottoscrizione del Contratto stesso e di considerarlo remunerativo, satisfattivo sotto ogni aspetto.
2. Nell’importo contrattuale sopra indicato sono compresi gli oneri per la sicurezza che ammontano a € 0,00 (euro zero/00).
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, regolamenti e provvedimenti nonché dalle disposizioni delle competenti autorità ed enti, sono compresi nel Corrispettivo. Sono comunque a carico dell’Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli espressamente previsti a carico della Committente.
4. Avendo già tenuto conto l’Appaltatore, nel formulare la propria Offerta, di qualsiasi alea e di ogni elemento che possa influire sulla remuneratività del medesimo, compresi i rischi legati
alle condizioni ambientali e alle condizioni metereologiche, l’Appaltatore non potrà avvalersi del disposto dell’art. 1467 cod. civ. e, ove applicabili, degli artt. 1660 e 1661 cod. civ. al fine di ottenere adeguamenti del compenso, indennità od indennizzi, con totale assunzione dell’alea ad essa relativa anche ai sensi dell’art. 1469 cod. civ..
L’Appaltatore, inoltre, dichiara di assumere su di sé – rinunciando sin d’ora, in deroga a quanto disposto dall’art. 1664, comma 1 e comma 2, cod. civ., a pretese per revisioni prezzi o compensi ulteriori – il rischio dell’eventuale maggiore difficoltà od onerosità dell’esecuzione della Fornitura determinata da cause impreviste, siano esse derivanti da cause idriche, geologiche o di qualsivoglia altra natura, anche di carattere straordinario ed imprevedibile, anche derivanti da sopravvenute disposizioni normative o amministrative.
5. Le Parti prendono atto che gli importi sopra indicati saranno maggiorati dell’IVA, nella misura dovuta a norma di legge.
Articolo 10.
Conguaglio finale
1. Oltre al Corrispettivo, la Committente corrisponderà un importo supplementare per i chilometri percorsi in eccedenza, nei termini e secondo le modalità di cui al paragrafo 6. “Conguaglio chilometrico” della Specifica Tecnica allegata.
Articolo 11.
Fatturazione e pagamento
1. La fatturazione dei canoni mensili di noleggio di ciascun veicolo inizierà a decorrere dal mese successivo all’effettiva data di consegna dei veicoli
2. Salvo quanto previsto al paragrafo che precede, il canone mensile di noleggio per il singolo mezzo è dovuto se i giorni di noleggio nel mese considerato sono stati almeno 16 (sedici). A questo fine il giorno della consegna è compreso nel calcolo dei giorni di noleggio. Non sono previsti pagamenti parziali del canone.
3. Per quanto concerne il conguaglio relativo ai chilometri percorsi in eccedenza di cui all’art. 6 “Conguaglio chilometrico”, la fatturazione dovrà avvenire nell'arco del mese successivo alla riconsegna dell’ultimo autoveicolo in noleggio.
4. Le fatture sono pagate al 100% dell'importo, fatta salva l’applicazione della ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Tenuto conto della natura delle prestazioni appaltate e della previsione dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 le fatture saranno pagate con valuta fissa beneficiario al terz’ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento fattura. Ai fini della individuazione della data di decorrenza dei termini di pagamento farà esclusivamente fede la data inserita nella ricevuta di consegna della fattura elettronica.
Le fatture dovranno essere intestate a: Deval S.p.A a s.u. - Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx (XX), partita IVA 01013210073.
Le fatture dovranno essere trasmesse a DEVAL attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa. Per la ricezione delle fatture la società DEVAL S.p.A. a s.u. ha attivato un canale accreditato al quale è associato il seguente codice destinatario: W72LII0. Tutte le fatture dovranno riportare obbligatoriamente tale codice nell’apposito campo “CodiceDestinatario” del formato XML. Il mancato inserimento del codice destinatario all’interno della fattura elettronica impedirà la corretta ricezione della stessa che non sarà presa in carico da parte della Società.
Il Fornitore dovrà emettere singole fatture e bolle di consegna per ciascuna consegna e destinazione.
Le fatture fiscalmente non regolari saranno respinte.
Ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 95, di pari data) che ha modificato l'art. 17-ter del DPR 633/1972, la Committente applicherà la scissione dei pagamenti dell’IVA (“split payment”) sulle fatture ricevute versando direttamente all'Erario l'IVA esposta nelle fatture stesse. L’Appaltatore dovrà pertanto emettere fattura con IVA riportando l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72". Resta inteso che, anche in assenza di tale dicitura, la Committente applicherà alle fatture il regime di split payment.
Le fatture saranno pagate a condizione che:
▪ il fornitore sia in regola con i contributi dovuti agli enti competenti (DURC);
▪ Deval abbia ottenuto il DURC degli Enti competenti entro i termini del pagamento. Nella fattura, regolarizzata ai sensi delle vigenti leggi in materia, dovrete indicare i riferimenti del presente Contratto.
In assenza dei suddetti riferimenti non si potrà procedere al pagamento della fattura.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dall’Appaltatore.
6. In caso di ritardo nel pagamento da parte della Committente, non giustificato da precedenti contestazioni all’Appaltatore o da inadempimenti di quest’ultimo, degli importi indicati nel presente articolo saranno riconosciuti a favore dell’Appaltatore interessi pari al tasso indicato dall’art. 5 della D.Lgs. n. 231/2002. Tali interessi, qualora dovuti, decorreranno dal 15° Giorno Solare successivo al ricevimento da parte della Committente del sollecito di pagamento inviato per iscritto da parte dell’Appaltatore successivamente alla scadenza della fattura non pagata.
8. L’Appaltatore è tenuto ad indicare in fattura le coordinate bancarie o postali ai fini dell’accredito dei pagamenti. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero a tali dati. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Nel caso in cui la Committente vanti dei crediti di qualsiasi natura nei confronti dell’Appaltatore, Deval potrà compensare gli stessi decurtando il relativo importo da quanto ancora dovuto all’Appaltatore o provvedere alla escussione della Fideiussione.
10. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i..
Il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010.
L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento dei subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 L. n. 136/2010 la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente, dall’Appaltatore, dai subappaltatori e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Articolo 12.
Rappresentante dell’Impresa
1. Prima dell’avvio dell’esecuzione dell’Appalto, l’Impresa designa un proprio rappresentante, coordinatore responsabile di tutte le attività, ed un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci.
2. Il Rappresentante dell’Impresa e il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa delle attività, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica, onorabilità e piena conoscenza di tutte le clausole del Contratto e dei suoi Allegati.
3. Qualora la Committente comunichi all’Impresa il venir meno del gradimento del Rappresentante dell’Impresa o del sostituto, l’Impresa dovrà provvedere immediatamente, senza oneri per la Committente, alla loro sostituzione nel rispetto delle norme vigenti.
4. Il Rappresentante dell’Impresa o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata della Fornitura, in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto della loro assenza.
5. Sempre prima dell’avvio dell’esecuzione dell’Appalto, l’Impresa dovrà comunicare alla Committente i nominativi e le qualifiche dei soggetti incaricati dello svolgimento delle singole attività.
6. L’Impresa dovrà comunicare per iscritto alla Committente eventuali successive variazioni dei predetti nominativi, così come del Rappresentante dell’Impresa e del suo sostituto.
Articolo 13.
Comunicazioni di lavoro
1. Tutte le comunicazioni effettuate dalla Committente e rivolte all’Impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni) hanno luogo esclusivamente per iscritto.
2. Nel caso in cui l’Impresa non presenti per iscritto le sue osservazioni entro 10 Giorni Solari consecutivi dalla ricezione, le comunicazioni predette si considerano integralmente accettate e l’Impresa decade dal diritto di avanzare osservazioni. Sulle osservazioni eventualmente presentate dall’Impresa, la Committente deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 Giorni Lavorativi dalla data della loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni dell’Impresa si intendono rifiutate.
3. L’Impresa è tenuta a richiedere in tempo utile le istruzioni o l’invio di documenti e disegni che possano fargli difetto in modo che in nessun caso possa essere opposta alla Committente la mancanza di tempestive informazioni.
4. Tutte le comunicazioni e le corrispondenze tra Appaltatore e Committente avverranno esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 14.
Constatazioni in contraddittorio
1. Ogni qualvolta una delle Parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso del Contratto, l’altra è tenuta ad aderire e a presentarsi per il contraddittorio e la redazione del relativo verbale di constatazione. La mancata sottoscrizione del verbale da parte dell’Appaltatore entro 5 giorni dall’invito comunicato dalla Committente equivale a sottoscrizione senza osservazioni.
2. L’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta.
3. L’Impresa è tenuta a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella esecuzione della Fornitura che non sia di sua competenza ma che possa comunque condizionare l’oggetto della Fornitura.
Articolo 15.
Variazioni alla Fornitura e nuovi prezzi
1. Nessuna variante, in aggiunta o in diminuzione, potrà essere apportata dall’Appaltatore senza il consenso scritto della Committente.
2. La violazione del divieto di apportare modifiche o varianti comporta l’obbligo da parte dell’Appaltatore di ripristinare la situazione nello stato precedente all’esecuzione della Fornitura a sue spese, salvo che la Committente non decida di confermarla. In ogni caso, l’Appaltatore non potrà vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per le prestazioni eseguite senza consenso.
3. La Committente si riserva espressamente il diritto di apportare, in sede esecutiva, variazioni alla Fornitura, seppur in modo da non comportare una sostanziale alterazione della natura e tipologia della stessa, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1660 e 1661 cod. civ..
4. Eventuali varianti prescritte o autorizzate per iscritto dalla Committente, saranno compensate con le corrispondenti voci di prezzo dell’Elenco Prezzi. Qualora non si riscontrassero tali voci di prezzo nell’Elenco Prezzi, le nuove prestazioni saranno valutate, a discrezione della Committente, desumendoli (i) totalmente o parzialmente da nuove analisi svolte dalla stessa Committente su quanto oggetto di proposta dell’Appaltatore oppure (ii) ragguagliandoli a quelli di attività consimili comprese nell’Elenco Prezzi.
5. Qualora le varianti prescritte o autorizzate comportino una modifica del termine di ultimazione della Fornitura, il nuovo termine dovrà essere espressamente autorizzato dalla Committente per iscritto.
6. Non saranno, in ogni caso, riconosciuti costi aggiuntivi in caso di varianti o modifiche apportate dall’Appaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
7. Qualora le attività oggetto dell’Appalto non rispondano o non siano conformi a quanto previsto dal Contratto, ivi comprese varianti non previamente autorizzate, l’Impresa sarà tenuta a eseguire tutte quelle attività, qualunque ne sia l’entità, che la Committente ritenga necessarie a garantire l’esecuzione a regola d’arte o l’assenza di difetti. La Committente si riserva, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare le attività oggetto dell’Appalto nello stato in cui si trovano, fermo restando, in ogni caso, il diritto di chiedere all’Impresa il risarcimento di ogni danno che comunque possa derivarle, nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”.
8. Sempre qualora le attività oggetto dell’Appalto non rispondano o non siano conformi a quanto previsto dal Contratto, ivi comprese varianti non previamente autorizzate, e/o l’Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all’esecuzione di quanto ordinato dalla Committente anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza, la Committente avrà il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione, utilizzando, a tal fine la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che la Committente dovesse eventualmente sopportare saranno a carico dell’Appaltatore.
9. Qualora, alla chiusura del rapporto contrattuale, venisse contabilizzato un importo inferiore all'importo presunto, l’Appaltatore non avrà diritto, per questo, ad alcun compenso aggiuntivo.
Articolo 16.
Fideiussioni
1. Con l’accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente a titolo di garanzia una Fideiussione, conforme al fac-simile allegato pari al 10% dell’importo complessivo del presente Contratto. Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.
2. Tale Fideiussione potrà essere bancaria od assicurativa, rilasciata da primari intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari edito da Banca d’Italia che svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. In ogni caso, qualora la Committente abbia escusso interamente o parzialmente la Fideiussione di cui al presente articolo durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la Fideiussione stessa sino all’importo originario, entro 15 Giorni Solari dalla riduzione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
4. L’Appaltatore si obbliga a integrare la Fideiussione in ragione di ogni integrazione, modificazione o atto integrativo e/o aggiuntivo al Contratto che possano incidere sul termine e sull’importo della Fideiussione. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio all’Istituto di Credito o all’intermediario finanziario che ha rilasciato la Fideiussione ogni integrazione, modificazione o informazione relativa anche all’oggetto dell’Appalto e al Contratto, affinché lo stesso ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere la Fideiussione sempre in vigore, valida e adeguata ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo. La documentazione attestante l’integrazione della Fideiussione da parte dell’Istituto di Credito o dell’intermediario finanziario, attestante la comunicazione e la richiesta ad essi rivolta dall’Appaltatore e la presa d’atto e il riscontro positivo di tali soggetti a quanto comunicato dall’Impresa, dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione.
5. L’inosservanza a quanto sopra o il mancato rispetto dei termini ivi previsti, attribuiscono alla Committente la facoltà di garanzia risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
6. Si applica, per quanto qui non espressamente previsto, l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 17.
Subappalto
L’Appaltatore ha dichiarato che per l’esecuzione del presente Appalto non si avvarrà di subappaltatori di alcuna natura e pertanto si intende vietato qualsiasi affidamento di attività in subappalto.
ALTERNATIVA B
L’Appaltatore potrà avvalersi di terzi per l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’Appalto, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e senza pretendere ulteriori compensi, e a condizione che i predetti terzi siano stati preventivamente approvati per iscritto da parte della Committente.
Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo dell’Appalto.
In ogni caso l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto dichiarato nella propria Offerta con riguardo al ricorso al subappalto.
Descrizione delle prestazioni subappaltabili |
Richiesta subappalto
L'Appaltatore dovrà avanzare la richiesta ad avvalersi del subappalto almeno 30 giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, inviando alla Committente apposita richiesta scritta contenente:
a. documenti relativi all’Appaltatore:
a.1. l’indicazione dettagliata delle attività per le quali si chiede autorizzazione al subappalto e il relativo importo;
a.2. dichiarazione sottoscritta attestante l’esistenza o meno di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto;
a.3. dichiarazione dell’Appaltatore di aver verificato il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di idoneità tecnico professionale (rif. art. 90 comma 9 lettera a ed all. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
b. documenti relativi al Subappaltatore proposto:
b.1. l’allegata “Dichiarazione del subappaltatore” relativa al possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b.2. copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità;
b.3. copia del contratto di subappalto riportante, a pena di nullità:
- l’indicazione dei costi per la sicurezza sul lavoro;
- specifiche clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle L. n. 136/2010;
- il potere di ispezione e di verifica da parte della Committente dell’esecuzione dell’Appalto e della sua conformità al Contratto, ai progetti e alle istruzioni impartite;
- la facoltà dell’Appaltatore di cedere in favore della Committente il diritto del medesimo Appaltatore al risarcimento dei danni causati dal subappaltatore;
- il diritto della Committente, in caso di cessazione del presente Contratto, di sostituirsi all’Appaltatore stesso nei suddetti contratti di subappalto, senza che sia necessaria alcuna ulteriore formalità;
Autorizzazione subappalto
L'Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che la Committente avrà rilasciato la preventiva autorizzazione nei termini di seguito indicati.
La Committente provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni solari dalla relativa richiesta: tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del Contratto o di importo inferiore a
€ 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Committente sono ridotti a metà.
L’Appaltatore anche nell’ipotesi di subappalto a terzi rimarrà l’esclusivo responsabile delle attività oggetto del presente Contratto e risponderà direttamente e integralmente del rispetto di tutte le obbligazioni previste in Contratto ivi inclusi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. È vietato in ogni caso il subappalto a cascata.
Qualora la Committente, anche nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, accerti il non verificarsi o il venir meno, nei confronti di un subcontraente, di una delle condizioni previste contrattualmente, diffiderà l'Appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un determinato termine dalla ricezione della diffida stessa, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. A seguito della revoca dell'autorizzazione, l'Appaltatore sarà tenuto a risolvere
immediatamente il subappalto stesso, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni dalla Committente subiti.
L'autorizzazione al subappalto dovrà essere esibita alla rappresentanza locale della Committente nel luogo di esecuzione dell’Appalto onde sia consentito al subappaltatore l'accesso al Cantiere stesso.
Esecuzione subappalto
L’Appaltatore nel corso delle attività di subappalto dovrà consegnare all’Unità preposta alla gestione tecnica i seguenti documenti:
a) comunicazione giornaliera, prima dell’inizio delle attività, della lista delle maestranze utilizzate per ogni cantiere;
b) aggiornamento periodico della documentazione contributiva ed assicurativa secondo la normativa vigente.
Le maestranze che il subappaltatore dichiarerà di impiegare per l’esecuzione dei lavori di tipo elettrico devono possedere il profilo professionale specifico (esempio: i terminali e le giunzioni su cavi MT e BT devono essere eseguite da personale in possesso di attestato di partecipazione a corso di qualificazione professionale e di superamento delle prove finali nonché di attestato d’idoneità rilasciatogli dal Datore di Lavoro).
In ogni caso per l'esecuzione delle attività in presenza di bassa tensione il Personale del subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti per il personale dell’Appaltatore.
Pagamenti subappaltatore
L'Appaltatore autorizzato ad affidare attività in subappalto dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo di quanto da quest'ultimo eseguito, provvedendo a trasmettere alla Funzione Amministrazione della Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Ove l'Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra, in assenza di idonee e congrue motivazioni, la Committente sospenderà, in tutto o in parte, il pagamento degli importi dovuti all’Appaltatore, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, la Committente sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
Si fa luogo al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi previste nell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016.
Sub-contratti non costituenti subappalto
1. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del contratto non costituenti subappalto ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata.
Articolo 18.
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale (dipendenti e collaboratori) derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si impegna, nei confronti del personale dipendente, a garantire condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 cod. civ., vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.
2. Con riguardo al rispetto di tutti gli obblighi contributivi, assistenziali, assicurativi previsti da norme di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’Appalto a carico dell’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a manlevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità che ne derivasse in relazione all’esecuzione della Fornitura, ivi compresa quella derivante da eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate per l’esecuzione della stessa.
3. L’Appaltatore si obbliga sotto la propria esclusiva responsabilità a svolgere le prestazioni contrattuali avvalendosi esclusivamente di propri diretti lavoratori dipendenti e dei propri subappaltatori e con l’obbligo di ottenere analogo impegno da parte degli eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere dell’Appaltatore, anche con riguardo alle altre previsioni di cui al presente articolo.
4. L’Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da tutte le passività, perdite, costi e/o danni derivanti dalle richieste di terzi avanzate nei confronti della Committente, quale conseguenza dello svolgimento del Appalto, nonché di tutte le attività poste in essere dall’Appaltatore all’interno dei locali della Committente. A tal fine, ai sensi dell’art. 1242 c.c. la Committente potrà portare in compensazione quanto eventualmente tenuta a versare ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.Lgs 276/2003, con quanto dovrebbe corrispondere all’Appaltatore a titolo di compenso, fino a totale o parziale estinzione dei debiti.
5. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi costo o danno o passività derivante da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con gli ausiliari, sia con gli Enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità (giudiziaria, amministrativa, tributaria, ecc.), per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con tali ausiliari e/o eventuali subappaltatori (e loro dipendenti) o eventuali infortuni sul lavoro – per i danni che non risultino indennizzati ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - o danni in qualunque modo subiti dagli ausiliari e/o dagli eventuali subappaltatori (e loro dipendenti), nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dagli ausiliari e/o dagli eventuali subappaltatori (e loro dipendenti) a cose o persone, compresi tutti e ciascun soggetto terzo rispetto al Contratto, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave. In particolare, si impegna a manlevare la Committente nel caso in cui questi sia chiamato a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi, premi assicurativi, ritenute fiscali e sanzioni di ogni genere ovvero a titolo di risarcimento danni per comportamenti ascrivibili a dolo o colpa dell’Appaltatore, degli ausiliari e/o dei eventuali subappaltatori, o comunque ascrivibili ad inadempimenti posti in essere da detti soggetti.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Committente, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze riscontrate, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”.
Articolo 19.
Sicurezza e Ambiente
1. L’Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a rispettare e a far rispettare ai propri lavoratori ed eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere tutte le norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m. e dei relativi allegati.
2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare scrupolosamente tutte le norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, previste dalla normativa in vigore, a cooperare con la Committente e a far in modo che tutti i lavoratori coinvolti cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’esecuzione dell’Appalto.
3. L’Appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni deve redigere e consegnare, all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto, ove previsto dalla normativa vigente, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione delle attività.
4. Le Parti, dopo attenta analisi in merito, hanno valutato che l’oggetto del Contratto non presenta rischi interferenziali posto che l’attività oggetto dello stesso verrà svolta con modalità tali da escluderli e senza che vi sia, in alcun modo, alcun accesso dell’Appaltatore né all’interno dell’azienda della Committente, né all’interno di una singola unità produttiva della stessa, ovvero non ricorre l’obbligo della redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008.
5. La cooperazione ed il coordinamento di cui sopra non si estendono ai rischi specifici dell’Appaltatore, intesi come i rischi propri tipici dell’attività dell’Appaltatore che riguardano l’attività lavorativa dei dipendenti dello stesso. I costi relativi ai predetti rischi specifici sono stati in ogni caso valutati, quantificati, ricompresi nel Corrispettivo.
6. L’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto sia nel D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., sia nel Codice Etico sia, infine, nel Piano Anti Corruzione adottati dalla Committente, consultabili presso: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxx.xxxx. In caso di violazione del citato Decreto e/o del Codice Etico e/o del Piano Anti Corruzione da parte dell’Appaltatore, alla Committente è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.
Articolo 20.
Penali per ritardi
1. Fermo restando il diritto alla risoluzione del presente Contratto di cui all’art. 22 “Risoluzione”, le penali sono definite nel paragrafo 7. “Penali” della specifica tecnica.
Le Parti convengono che la Committente avrà sempre il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”.
2. Le Parti convengono che le penali sopra indicate non troveranno applicazione alternativa bensì cumulativa tra loro. Pertanto qualora il ritardo nel rispetto di uno dei termini soggetti a penale provochi ritardi nel rispetto di un successivo termine soggetto ad altra penale, la penale per ritardo indotto sarà comunque applicata.
3. La Committente avrà il diritto di dedurre l’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di penale dal Corrispettivo o da ogni altra somma la Committente fosse tenuta a versare, a qualunque titolo all’Appaltatore ovvero di escutere le Fideiussioni, fatto salvo l’obbligo di reintegro della fideiussione ai sensi dell’art. 16 “Fideiussioni”, fino all’ammontare dell’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di penale, a sua totale discrezione e senza necessità di previo avviso all’Appaltatore.
4. Qualora la somma tra l’importo totale complessivamente ancora dovuto all’Appaltatore a titolo di Corrispettivo e l’importo delle Fideiussioni non fosse sufficiente a coprire l’ammontare complessivo dei danni subiti dalla Committente e dei costi necessari per completare l’Appalto a regola d’arte, l’Appaltatore sarà tenuto a versare la differenza alla Committente entro e non
oltre 10 Giorni Solari dalla comunicazione della Committente dell’ammontare complessivo degli importi.
5. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari alla percentuale indicata al paragrafo 7 “penali” della Specifica Tecnica, la Committente avrà facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., oltre a richiedere all’Impresa il risarcimento di tutti i maggiori danni sofferti nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”. Resta inteso che, in tali ipotesi, l’Appaltatore non avrà alcun diritto ad indennizzi di sorta.
6. In ogni caso previsto dal presente articolo e ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”, sulla base di quanto disposto all’art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
Articolo 21.
Limitazione di Responsabilità
1. Le Parti concordano espressamente che, ad esclusione dei casi di colpa grave o dolo dell’Appaltatore e salvo i limiti inderogabili di legge, nonché i casi di violazione di brevetti, lesioni o morte di persone:
• nessuna delle due Parti in nessun caso sarà responsabile verso l’altra per qualsiasi danno indiretto o consequenziale;
• la responsabilità dell’Appaltatore per i danni diretti a titolo contrattuale, extracontrattuale e per qualunque altra esistente forma di risarcimento od indennizzo prevista dalla legge, non potrà complessivamente eccedere un importo pari al 100% del valore del Corrispettivo contrattuale.
2. Resta in ogni caso sempre salvo il diritto della Committente alla riduzione del prezzo nei casi previsti dal presente Contratto.
Articolo 22.
Risoluzione
1. Il presente Xxxxxxxxx si considererà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. in tutte le ipotesi previste in Contratto e qualora:
i) risulti che l’Appaltatore nell’eseguire la Fornitura non rispetti quanto disciplinato nella Specifica Tecnica allegata
ii) al presente Contratto;
iii) l’Appaltatore ceda a terzi il Contratto o i crediti a qualunque titolo derivanti dal Contratto, in assenza dell'autorizzazione della Committente o violi le ulteriori previsioni di cui all’art. 24 “Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito”;
iv) la/e Fideiussione/i siano annullate, dichiarate nulle, risolte o, comunque, divengano per qualunque motivo inefficaci e l’Appaltatore non provveda a sostituirle con nuove garanzie bancarie o assicurative dello stesso contenuto rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi di gradimento della Committente;
v) l’Appaltatore venga messo in stato di liquidazione, di fallimento o sia sottoposto ad altre procedure concorsuali, o subisca il sequestro o pignoramento dei propri beni o sia sottoposto ad un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o incorra in una delle cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale di cui alla normativa antimafia o sia soggetto ad un legittimo
provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa che gli impedisca, in qualsiasi modo, di proseguire le attività oggetto di Appalto;
vi) l’Appaltatore violi quanto previsto negli artt. 5 “Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa”, 6 “Programma Cronologico”, 7 “Trasporti”, 16 “Fideiussioni”, 17 “Subappalto”, 20 “Penali per ritardi”, 23 “Xxxxxxxx, Proprietà Industriale ed Informazioni Riservate”, 25 “Trasparenza dei prezzi” del Contratto;
vii) l’Appaltatore violi anche una sola delle previsioni di cui agli artt. 18 “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” e 19 “Sicurezza e Ambiente” del Contratto.
2. Restano salve le previsioni di cui all’art. 1454 e seguenti del cod. civ..
3. L’Offerta presentata dall’Appaltatore include le dichiarazioni (“Dichiarazioni Generali”) rilasciate dallo stesso sotto la sua piena e diretta responsabilità. Come previsto con il rilascio di dette Dichiarazioni Generali, nel caso in cui, successivamente alla conclusione del presente Contratto, venga rilevata l’inesattezza e/o la mendacità ovvero muti la circostanza oggetto anche di una sola di tali dichiarazioni, la Committente avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto per inadempimento del contraente, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno della Committente, nei termini e nei limiti di cui all’art. 21“Limitazione di Responsabilità”.
4. Si conviene inoltre che la Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nell’ipotesi in cui entro 45 giorni dalla Data di efficacia del Contratto, o in ogni caso entro diverso termine pattuito tra le Parti, l’Appaltatore non abbia consegnato alla Committente i documenti di seguito indicati, ovvero nel caso in cui, ove consegnati, gli stessi abbiano un contenuto non soddisfacente per la Committente:
• Fideiussione secondo quanto previsto all’art. 16 “Fideiussioni”.
5. In ogni caso i documenti di cui sopra costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto e, qualsivoglia loro modifica o variazione dovrà essere dall’Appaltatore comunicata senza indugio alla Committente, la quale avrà, in difetto di comunicazione o in ragione del contenuto di tali variazioni, la facoltà di procedere con la risoluzione del Contratto, salvo il diritto al maggior danno nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”.
6. Nel caso di risoluzione del Contratto, spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento della parte di Fornitura effettivamente e correttamente eseguita, salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire per il completamento della Fornitura nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempimento dell'Appaltatore.
Articolo 23.
Xxxxxxxx, Proprietà Industriale ed Informazioni Riservate
1. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore conferisce sin d’ora alla Committente licenza irrevocabile e non esclusiva per l’utilizzo di brevetti e di tutti gli elaborati forniti dall’Appaltatore inerenti ad apparecchiature, oggetti, procedimenti e manufatti realizzati nel corso o in ragione della realizzazione dell’Appalto, con la precisazione che tale licenza potrà essere trasferita dalla Committente a terzi. Resta inteso che sono esclusi da tale previsione i documenti e gli elaborati che costituiscono proprietà industriale dell’Appaltatore con riguardo alla sua normale attività lavorativa o al suo ordinario ciclo produttivo, e che sono stati sviluppati ed esistono indipendentemente dal presente Appalto. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa industriale altrui.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare senza ritardo alla Committente qualsiasi invenzione, scoperta o perfezionamento che il suo
personale abbia ideato durante l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto o nell’anno successivo alla loro ultimazione che sia basata su nozioni tecniche della Committente, conferendo sin d’ora a quest’ultima licenza irrevocabile, non esclusiva e valida per tutto il mondo per tali invenzioni, scoperte e/o miglioramenti, con diritto della Committente stessa di estendere ad altri tale licenza senza l’onere di darne preventivamente avviso.
3. Il corrispettivo relativo alle licenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 è compreso nel Corrispettivo.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenne la Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
5. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
6. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione della Fornitura, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
7. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
8. L’obbligo di cui al comma 6 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
9. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.
10. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”, che dovessero derivare alla Committente.
Articolo 24.
Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo diverso e preventivo accordo scritto tra le Parti. Sarà considerata alla stregua di una cessione del Contratto, ove non preventivamente accettata per iscritto dalla Committente:
i) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del ramo d’azienda dell’Appaltatore riguardante in tutto o in parte il Contratto;
ii) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo della partecipazione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto esclusivamente a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e previa autorizzazione scritta della Committente. Le cessioni dei crediti devono essere notificate alla Committente.
3. E’ fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nei termini e nei limiti di cui all’art. 21
“Limitazione di Responsabilità”, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 25.
Trasparenza dei prezzi
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento al presente Contratto e ai rapporti precontrattuali ad essi relativi non ha posto in essere o non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza o atteggiamenti contrari a leggi o contrari a norme etiche (ivi comprese le norme di cui al Codice Etico della Committente);
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”.
Articolo 26.
Foro competente esclusivo
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.
Articolo 27.
Legge applicabile
1. Il presente Contratto e il rapporto da esso generato è disciplinato e regolato dal codice civile e dalla legge italiana.
Articolo 28. .
Trattamento dei dati personali
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) dalla Committente, in qualità di Titolare del trattamento, e disponibile sul sito internet della stessa, nella sezione “privacy”. Tale informativa contiene l'indicazione dei dati personali che vengono raccolti per l’espletamento del contratto, nonché per l’adempimento di obblighi normativi e
regolamentari, delle finalità e modalità di trattamento e dei diritti e doveri che spettano all’appaltatore in virtù della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
Articolo 29.
Codice Etico e di Comportamento, Piano Anti Corruzione e Responsabilità amministrativa degli enti – D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.
1. L’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto sia nel D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., sia nel Codice Etico sia, infine, nel Piano Anti Corruzione adottati dalla Committente, consultabili presso: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxx.xxxx. In caso di violazione del citato Decreto e/o del Codice Etico e/o del Piano Anti Corruzione da parte dell’Appaltatore, alla Committente è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.
2. L’Appaltatore dovrà astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato D.Lgs. 231/2001 e uniformare lo svolgimento della propria attività alle disposizioni ivi contenute, pena la risoluzione anticipata del Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fatti salvi in ogni caso i diritti della Committente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale ed a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
3. Xxxxx restando i diritti sopra citati, la Committente si riserva l’ulteriore eventuale diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto sino all’accertamento della contestata violazione.
4. E’ fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora dalle violazioni a quanto previsto dai commi precedenti derivino danni alla Committente, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, nei termini e nei limiti di cui all’art. 21 “Limitazione di Responsabilità”.
Articolo 30.
Domicilio e Comunicazioni
1. Salvo quanto previsto nel presente Contratto, in espressa deroga a quanto indicato nel Certificato di iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese delle Parti, ogni comunicazione tra l’Impresa e la Committente dovrà avvenire per iscritto e avrà validità solo se inviata ai seguenti indirizzi:
o Committente:
• Unità Emittente, gestione amministrativa del Contratto: Deval S.p.A. a s.u. - Funzione Acquisti Appalti - PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 (Xxxxx) (XX);
• Unità Richiedente, gestione tecnica del Contratto: Deval S.p.A. a s.u. – Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
referente: sig. Xxxxxxx XXXXXX – Tel 0165/647363
o Appaltatore: alla c.a. , indirizzo xxx , ( ) indirizzo PEC: .
In caso di variazione di tale domicilio, l’Appaltatore ha l’onere di informare la Committente per mezzo di lettera raccomandata; in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute all’indirizzo indicato.
Cordiali saluti
XXXXX S.p.A. a s.u. L’Appaltatore Il Presidente e Amministratore Delegato Timbro e Firma
(xxx. Xxxxxxx XXXXXXX)
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SOMMARIO
Responsabilità amministrativa degli enti – D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 20