Cineca Consorzio Interuniversitario
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX 0
COPERTURA ASSICURATIVA
DIRECTORS & OFFICERS – RESPONSABILITÀ CIVILE PER AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E SINDACI
CIG 6963227CB0
Tra: CINECA Consorzio Interuniversitario
Codice Fiscale/Partita IVA: 00317740371 / 00502591209
con sede in: Casalecchio di Reno (BO)
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente
POLIZZA D&O N.
Contraente: Cineca Consorzio Interuniversitario
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxx, 0/0
00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX)
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31/12/2017 Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31/12/2020 Frazionamento: annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
SCHEDA DI POLIZZA
1 | Massimale | € 15.000.000,00 annuo per tutte le perdite derivanti da richieste di risarcimento notificate agli Assicurati in forza di quanto stabilito nel successivo art. 1 - Oggetto dell’assicurazione. | ||
2 | Franchigie e/o Scoperti | nessuna | ||
3 | Data di retroattività | Illimitata | ||
4 | Data di continuità | 31/05/2008 | ||
5 | Limite acquisizione | 30% | ||
6 | Collocamento di titoli | Non applicabile | ||
7 | Garanzia Postuma (Art. 7 – i) | Fino a 60 mesi al 30% per anno dell’ultimo premio imponibile | ||
8 | Garanzia Postuma (Art. 7 – ii) | Fino a 60 mesi al 30% per anno dell’ultimo premio imponibile | ||
9 | Spese di rappresentanza legale | € 200.000,00 annuo in aggregato (Variante – vedasi scheda “offerta tecnica”) | ||
10 | Costi di difesa per inquinamento al di fuori degli USA | € 100.000,00 annuo in aggregato (Variante – vedasi scheda “offerta tecnica”) | ||
11 | Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori | € 300.000,00 annuo in aggregato | ||
12 | Spese di pubblicità | € 100.000,00 annuo in aggregato | ||
13 | Territorialità | Unione Europea | ||
14 | Premio | Premio Imponibile Annuo Imposte Premio Lordo Annuo | Euro Euro Euro |
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INDICE
SEZIONE I - DEFINIZIONI | |
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | |
Art. 1 | – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e buona fede |
Art. 2 | – Xxxxxx, impostazione e revisione del contratto |
Art. 3 | – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art. 4 | – Modifiche dell’assicurazione |
Art. 5 | – Recesso in caso di sinistro |
Art. 6 | – Forma delle comunicazioni |
Art. 7 | – Oneri fiscali |
Art. 8 | – Foro competente |
Art. 9 | – Rinvio alle norme di legge |
Art. 10 | – Interpretazione del contratto |
Art. 11 | – Estensione territoriale |
Art. 12 | – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte |
Art. 13 | – Gestione del contratto |
Art. 14 | – Partecipazione delle Imprese Assicuratrici – Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione |
Art. 15 | – Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. 16 | – Altre assicurazioni |
Art. 17 | – Fusioni ed Acquisizioni |
Art. 18 | – Cessione di diritti di polizza |
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE | |
Art. 1 | – Oggetto dell’assicurazione |
Art. 2 | – Estensioni di garanzia |
Art. 2.1 | – Società controllate |
Art. 2.2 | – Amministratori indipendenti |
Art. 2.3 | – Amministratori e Dirigenti Ritirati |
Art. 2.4 | – Fusioni ed Acquisizioni: run-off |
Art. 2.5 | – Amministratori e Dirigenti delle Società partecipate |
Art. 2.6 | – Corporate Manslaughter |
Art. 2.7 | – Acquisizione da parte del management (managementi buy-out) |
Art. 2.8 | – Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori |
Art. 2.9 | – Spese di pubblicità |
Art. 3 | – Azionisti e Soci |
SEZIONE IV - CONDIZIONI OPERATIVE DI ASSICURAZIONE | |
Art. 1 | – Esclusioni |
Art. 2 | – Limiti di responsabilità |
Art. 3 | – Franchigie e/o scoperti |
Art. 4 | – Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti |
Art. 5 | – Gestione della difesa |
Art. 6 | – Anticipo dei costi di difesa e allocazione della perdita |
Art. 7 | – Surrogazione |
Art. 8 | – Garanzia postuma |
SEZIONE I - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Amministratore o Dirigente: | qualunque persona fisica che era, è o sarà: - amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione, direttore generale o dirigente della Società, compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 oeties e x.x. xxx x.x., 0000 xxxxxxxxxxxx x x.x. xxx x.x., x xx figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico; - amministratore di fatto; - amministratore indipendente (come definito nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana). |
Amministratore o Dirigente Ritirato: | Amministratore o Dirigente che ha cessato la carica dal proprio ufficio prima della cessazione del periodo di assicurazione per qualunque ragione che non sia un'interdizione (per motivi personali e/o professionali) dal ricoprire la predetta carica. |
Assicurato: | persona fisica che era, è o sarà: I. Amministratore o Dirigente; II. Shadow Director di una società come conseguenza di essere un Amministratore, Dirigente o prestatore di lavoro delle Società; III. Dipendente; IV. prestatore di lavoro della Società, non altrimenti incluso nel novero degli Assicurati, in relazione a richieste di risarcimento nei quali questo prestatore di lavoro è indicato come co-imputato o litisconsorte di qualunque Amministratore o Dirigente; V. il coniuge di un Amministratore, Dirigente o Sindaco, ma solo dove la richiesta di risarcimento deriva da un atto illecito di questo Amministratore o Dirigente; VI. l'erede o il legale rappresentante di una persona deceduta che era Amministratore, Dirigente o Sindaco della Società al momento dell'atto illecito sul quale si basa la richiesta di risarcimento; VII. il legale rappresentante di un Amministratore, Dirigente o Sindaco in caso di incapacità, insolvenza o fallimento di questo Amministratore, Dirigente o Sindaco; VIII. i membri del Collegio Sindacale; IX. i membri dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01; X. l'Investor relator di cui all'art. 2.2.3 punto 3, lettera j, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA. del 21/12/05 e successive variazioni; XI. il Dipendente responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e smi); XII. il Dipendente responsabile della privacy (D.Lgs. 196/2003 e smi); XIII. i Procuratori speciali della Società. Resta inteso che la qualifica di Assicurato non comprende un revisore esterno. |
Assicuratore: | la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti. |
Atto illecito: | qualunque I. reale o presunta violazione di un dovere fiduciario, errore, omissione, errata e/o falsa dichiarazione, negligenza o violazione di doveri da parte di un Assicurato mentre agisce in qualità di Amministratore, Dirigente o Dipendente della Società o di una Società Partecipata; o II. reale o presunto atto illecito relativo a rapporti di lavoro avanzato noi confronti di un Assicurato con riferimento alla sua qualità; o III. pretesa avanzata nei confronti di un Amministratore o Dirigente in relazione al suo status di Amministratore o Dirigente della Società, commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 3 della Scheda di Polizza. |
Atto illecito relativo a rapporti di lavoro: | reale o presunto: I. licenziamento illecito o illegittimo; II. dimissioni rassegnate per fatto o colpa del datore di lavoro o impugnate per vizi della volontà; III. violazione scritta o verbale del contratto di lavoro; IV. falsa rappresentazione della posizione di lavoro; V. discriminazione; VI. molestia; |
VII. xxxxxxxx xxxxxxx di assunzione o promozione; VIII. ingiusta privazione di opportunità di carriera; IX. ingiusta forma di disciplina; X. errore nel determinare una posizione o valutazione negligente; XI. errore nel fornire accurate referenze; XII. invasione della privacy; XIII. ritorsione; XIV. violazione di doveri comunque commessa da o per conto dell'Assicurato in relazione ad un rapporto di lavoro con la Società di qualsiasi prestatore di lavoro passato, presente o potenziale. XV. Mobbing | |
Broker: | Xxxxxx Italia SpA. |
Corporate Manslaughter: | procedimento penale nei confronti di un Amministratore, Dirigente o Dipendente per omicidio colposo o preterintenzionale compreso un presunto omicidio colposo o preterintenzionale, in relazione all'attività della Società. |
Costi di Difesa: | qualunque parcella legale, costo e spesa sostenuta dall'Assicurato con il consenso scritto dell'Assicuratore, che non potrà essere irragionevolmente negato, e che è necessaria per difendere o appellare e/o impugnare qualunque pronuncia provvisoria o definitiva in relazione ad una richiesta di risarcimento (compresa la cauzione per le spese d'appello, senza alcun obbligo da parte dell'Assicuratore). I costi di difesa sono prestati nel limite del quarto del massimale indicato al Punto 1 della Scheda di Polizza ed in eccesso allo stesso (art. 1917 C.C.). |
Data di Continuità: | data indicata al Punto 4 della Scheda di Polizza di stipula della prima polizza di assicurazione con l'Assicuratore. |
Data di Retroattività: | data indicata al Punto 3 della Scheda di Polizza prima della quale gli atti illeciti commessi dall'Assicurato non sono coperti dalla presente assicurazione. |
Dipendente: | qualunque persona fisica che era, è o potrebbe essere: I. prestatore di lavoro della Società per un atto illecito che ha commesso o che si sostiene abbia commesso in una funzione manageriale o di supervisione; o II. prestatore di lavoro della Società per un atto illecito relativo a rapporti di lavoro. |
Ente No-Profit: | associazione senza fini di lucro o un'associazione di categoria o professionale dotate di personalità giuridica nell'ordinamento giuridico Italiano, o dell'equivalente forma negli altri ordinamenti giuridici. |
Garanzia Postuma: | periodo di tempo indicato nei Punti 7 e 8 della Scheda di Polizza successivo al giorno di cessazione del periodo di assicurazione durante il quale (fermo restando quanto stabilito all'art. 8 – Garanzia postuma della Sezione IV – Condizioni Operative di Assicurazione) l'Assicurato abbia ricevuto e notificato all'Assicuratore una richiesta di risarcimento scritta riferita ad un atto illecito occorso prima della cessazione del periodo di assicurazione. |
Indagine: | I. al di fuori degli Stati Uniti d'America, una indagine ufficiale, un esame/audizione ufficiale, un interrogatorio ufficiale in relazione agli affari od alle attività della Società per le quali la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il periodo di assicurazione; II. negli Stati Uniti d'America: a) qualunque indagine civile, penale, amministrativa o di autorità di controllo in relazione agli affari od alle attività della Società per le quali la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il periodo di assicurazione, una volta che l'Assicurato è stato identificato per iscritto dalle autorità investigative come la persona nei cui confronti può essere intrapreso un procedimento civile, penale, amministrativo o di autorità di controllo con la notifica di un atto di citazione o di un atto equivalente (the service of a compliant or similar pleading), di un atto di imputazione o di un atto equivalente (the return of an indictment or similar document) o di un avviso di garanzia (the receipt or filing of a notice of charges); o b) un'indagine in relazione agli affari od alle attività della Società da parte della Securities and Exchange Commission o di una simile autorità statale o di un Grand Jury, con la notifica di una comunicazione giudiziaria (subpoena) nei confronti di un Assicurato. |
Inquinamento: | reale, presunto o minacciato scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuga di un qualunque inquinante in forma solida, liquida, gassosa, odorosa, rumorosa, vibrante, radioattiva, od in |
qualunque altra forma. | |
Inquinante: | qualunque agente contaminante, irritante, o qualunque altra sostanza che riguardi a titolo esemplificativo e non limitativo petrolio e suoi derivati, fumi, vapori, fuliggini, amianto, materiali contenenti amianto, acidi, sostanze alcaline, materiali nucleari o radioattivi, sostanze chimiche e rifiuti. I rifiuti includono i materiali che possono essere riciclati, rigenerati o recuperati. |
Perdita: | qualunque danno, riconosciuto anche da pronuncia provvisoria o definitiva e transazione in forza della quale un Assicurato è giuridicamente obbligato in relazione ad una richiesta di risarcimento. Sono incluse: I. le spese di rappresentanza legale; II. i danni punitivi ed esemplari laddove assicurabili per legge, eccetto che per un atto illecito relativo a rapporti di lavoro (a condizione che questa limitazione non sia riferita ad una richiesta di risarcimento per diffamazione, anche se questa richiesta di risarcimento riguarda un atto illecito relativo rapporti di lavoro); Sono escluse dalla presente definizione: I. multe, sanzioni od ammende stabilite per legge, e tutto ciò che è considerato inassicurabile per legge; II. xxxxx e/o imposte o somme di denaro da pagare in relazione a tasse e/o imposte; III. applicazione di multipli di un qualunque risarcimento. |
Periodo di Assicurazione: | il periodo di tempo indicato nel frontespizio di polizza. |
Richiesta di Risarcimento: | I. qualunque richiesta scritta formulata nei confronti dell'Assicurato per uno specifico atto illecito in cui si chiedono danni o vengono avanzate altre pretese che potrebbero essere fatte valere in un procedimento giudiziale; o II. qualunque procedimento civile o arbitrale nei confronti dell'Assicurato; o III. qualunque procedimento penale nei confronti dell'Assicurato; o IV. qualunque procedimento amministrativo o di un'autorità di vigilanza intrapreso nei confronti dell'Assicurato per uno specifico atto illecito; notificato per la prima volta durante il periodo di assicurazione. |
Richiesta Scritta: | una richiesta scritta in forza della quale in caso di richiesta di risarcimento si può essere citati in giudizio. |
Ritorsione: | un atto illecito commesso da un Assicurato in relazione a o che si suppone sia in risposta a qualcuna delle seguenti attività: a) la divulgazione o l'intenzione che un prestatore di lavoro fa di divulgare ad un superiore o ad un'autorità pubblica un qualunque atto commesso da un Assicurato che si suppone sia in violazione di legge di qualunque Stato, territorio o giurisdizione; b) il reale o tentato esercizio da parte di un prestatore di lavoro di un qualunque diritto che questo prestatore di lavoro ha per legge, inclusi i diritti stabiliti da una qualunque legge relativa ai diritti dei lavoratori. |
Shadow Director: | qualunque Amministratore o Dirigente che agisce come amministratore nell'ombra così come definito: I. dalla sezione 741(2) del Companies Act del 1985 (e successive modificazioni) di una qualunque società che è stata costituita o che si trova nel Regno Unito; o II. da qualunque altro legge equivalente in un altro ordinamento giuridico. |
Società: | La Società Contraente e le sue Società Controllate. |
Società Controllata: | una società di cui la Contraente direttamente o indirettamente detiene il controllo ai sensi dall'art. 2359 punti 1, 2 e 3 del Codice Civile, ed inoltre; I. detiene il controllo attraverso la maggioranza dei diritti di voto; o II. detiene il controllo attraverso il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione (o organo equivalente); o III. detiene il controllo, grazie ad un accordo scritto con gli altri azionisti, della maggioranza dei diritti di voto; o IV. detiene più della metà del capitale sociale. |
Società Partecipata: | I. qualunque società di cui la Società possiede, direttamente o indirettamente, prima o dopo la decorrenza del periodo di assicurazione, tra il 5% ed il 50% del capitale e dei diritti di voto; o |
II. qualunque società quotata alla borsa valori degli Stati Uniti d'America a condizione che questa società sia espressamente indicata in calce od in un'appendice di polizza; o III. qualunque Ente No Profit. | |
Spese di Rappresentanza Legale: | le spese legali non irragionevoli per le quali un Assicurato è giuridicamente obbligato e che sono state sostenute con il consenso scritto dell'Assicuratore (che non includono stipendi, salari o altre remunerazioni di un qualunque Amministratore o Dirigente o Dipendente della Società) per l'assistenza legale in relazione ad un'indagine fino al sottolimite indicato al Punto 9 della Scheda di Polizza (questo sottolimite è parte integrante e non è in eccesso al Massimale indicato al Punto 1 della Scheda di Polizza), a condizione che queste spese non siano sostenute attraverso qualunque altra fonte assicurativa o di risarcimento eccetto l'anticipo o il rimborso di quanto la Società è obbligata o ammessa a pagare. |
Titoli: | I. azioni o titoli del capitale sociale della Società; II. qualunque strumento finanziario o riconoscimento di debito emesso dalla società compreso le obbligazioni, capitale obbligazionario, capitale a debito e titoli obbligazionari. |
Trasformazione: | uno dei seguenti eventi: I. la Contraente si fonde o si consolida in un'altra entità giuridica; o II. la Contraente venda tutti o più del 90% dei suoi beni (assets) ad una persona fisica o giuridica od a persone fisiche o giuridiche che agiscono insieme; o III. qualunque persona fisica o giuridica o persone fisiche o giuridiche che agiscono insieme acquistano più del 50% del capitale sociale della Contraente; IV. qualunque persona fisica o giuridica o persone fisiche o giuridiche che agiscono insieme acquisiscono il controllo per la nomina della maggioranza degli Amministratori della Contraente. |
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.
Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
L’assicuratore ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2 - Durata, impostazione e revisione del contratto
L’assicurazione ha durata tre anni e ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2017 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2020.
E’ facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni economiche e normative fino ad un massimo di 365 giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale al fine di completare l’espletamento delle procedure di gara, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
È facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata o tramite PEC inviata dall’una all’altra parte almeno 150 (centocinquanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito all’Assicuratore inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretto.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.
I premi potranno essere pagati alla Direzione dell’Assicuratore o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 l’Assicuratore da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti dell’Assicuratore, al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio
entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione;
• Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti dell’Assicuratore stesso.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata o PEC.
In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 150 gg dalla ricezione dell’avviso di recesso. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. Nei 30 gg. successivi al termine di tale periodo l’Assicuratore rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito al netto delle imposte.
In caso di recesso da parte dell’Assicuratore la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale l’Assicuratore ha scelto di avvalersi della presente facoltà.
Nella comunicazione di recesso, l’Assicuratore congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui alla Sezione IV – Condizioni operative di assicurazione - art. 2.1 - Denuncia e notifica di richieste di risarcimento – Impegni delle Parti necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 6 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, email, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 7 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 – Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Estensione territoriale
La presente polizza si applicherà a qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell’Unione Europea.
Art. 12 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dall’Assicuratore vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Imprese partecipanti all’Associazione temporanea di imprese o Coassicuratrici (se esistente).
Art. 13 – Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Xxxxxx Italia S.p.A.
Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e l’Assicuratore si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; l’Assicuratore dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un
periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per il Contraente.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PEC.
Art. 14 - Partecipazione delle Imprese Assicuratrici – Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dagli Assicuratori componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Assicuratore Società mandataria Quota xx%
⇒ Assicuratore Società mandante Quota xx%
⇒ Assicuratore Società mandante Quota xx%
Il termine “Società” indica quindi tutti e ciascuno degli Assicuratori costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese. La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del Broker.
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:
⇒ Assicuratore Quota % - Delegataria
⇒ Assicuratore Quota % - Coassicuratrice
⇒ Assicuratore Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c. e con
responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Xxxxxx Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega all’Assicuratore designato in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società Xxxxxx Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Impresa Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Gli Assicuratori convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker.
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Assicuratore, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 16 – Altre assicurazioni
Se in relazione ad una richiesta di risarcimento un Assicurato e/o la Società avessero (ai fini della presente copertura assicurativa) un'altra polizza di assicurazione (eccetto che per un'assicurazione in eccesso alla presenta polizza), l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento della perdita se non in eccesso al massimale che è o fosse prestato dall'altra polizza.
Art. 17 - Fusioni ed Acquisizioni
Se durante il periodo di assicurazione avviene una trasformazione, la Contraente dovrà darne notizia scritta all'Assicuratore entro 60 giorni dalla data della predetta trasformazione e, la copertura assicurativa prestata dalla presente polizza, si applicherà solo agli atti illeciti commessi prima dell'efficacia della predetta trasformazione.
Art. 18 - Cessione di diritti di polizza
Nessun cambiamento, modifica o trasferimento di diritti sarà efficace ai fini della presente polizza se non espressamente riportato in un'appendice emessa dall'Assicuratore.
SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
La copertura assicurativa prestata dalla presente polizza opera entro il massimale specificato al punto 1 della Scheda di polizza per tutte le richieste di risarcimento notificate per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il periodo di assicurazione, od il periodo di garanzia postuma qualora previsto, per un atto illecito od atto illecito relativo a rapporti di lavoro come specificato nell'art. 1. - Oggetto dell'assicurazione che segue, commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 3 della Scheda di Polizza (formula assicurativa “claims made”).
Art .1 – Oggetto dell’assicurazione
a) L'Assicuratore pagherà per conto degli Assicurati tutte le perdite derivanti da una richiesta di risarcimento notificata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il periodo di assicurazione o la garanzia postuma (qualora applicabile) per un atto illecito o per un atto illecito relativo a rapporti di lavoro commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 3 della Scheda di Polizza, eccettuato il caso e fino alla misura in cui la Società abbia già rimborsato l'Assicurato.
b) L'Assicuratore pagherà per conto della Società tutte le perdite derivanti da una richiesta di risarcimento notificata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il periodo di assicurazione o la garanzia postuma (qualora applicabile) per un atto illecito o per un atto illecito relativo a rapporti di lavoro commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 3 della Scheda di Polizza che la Società è giuridicamente obbligata od autorizzata a pagare agli Assicurati come anticipo o rimborso in forza di leggi o validi accordi scritti.
c) L'Assicuratore pagherà per conto degli Assicurati tutto le spese di rappresentanza legale in relazione ad un'indagine per la quale la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il periodo di assicurazione.
d) L'Assicuratore pagherà per conto della Società tutto le spese di rappresentanza legale in relazione ad un'indagine per la quale la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il periodo di assicurazione e che la Società è giuridicamente obbligata od autorizzata a pagare agli Assicurati come anticipo o rimborso in forza di leggi o validi accordi scritti.
A parziale deroga del disposto dell'art. 1900, comma l, C.C., la copertura assicurativa è estesa alla colpa grave degli Assicurati.
Art .2 – Estensione di garanzia Art. 2.1 - Società Controllate
i. La copertura assicurativa per gli Assicurati di una società controllata si applicherà solo con riferimento agli atti illeciti da loro commessi mentre questa società era una società controllata.
ii. La copertura assicurativa per gli Assicurati di una società controllata che ha cessato di essere società controllata prima o dopo la decorrenza della copertura di questa polizza si applicherà solo con riferimento agli atti illeciti da loro commessi mentre questa società era una controllata.
iii. Se durante il periodo di assicurazione la Contraente acquisisce o crea una Società Controllata che:
a) aumenta il totale attivo dello stato patrimoniale della Società non oltre il limite d'acquisizione indicato al Punto 5 della Scheda di Polizza; e
b) non ha sede negli USA; e
c) i suoi titoli non sono quotati e/o negoziati negli USA;
allora la copertura assicurativa sarà estesa agli Assicurati di quella Società Controllata per le richieste di risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi alla data di o successivamente alla data di acquisizione o creazione, senza la necessità di comunicazione alcuna all'Assicuratore o del pagamento di un premio addizionale.
iv. Con il consenso dell'Assicuratore e dietro pagamento di un premio addizionale, la copertura assicurativa di questa polizza potrà essere estesa ai soggetti indicati alla definizione di Assicurato di cui alla Sezione I – Definizioni, di una Società Controllata che non rientra nei parametri del precedente punto iii, per un atto illecito commesso dopo l'acquisizione o la creazione della predetta Società Controllata.
v. Con il consenso dell'Assicuratore e dietro pagamento di un premio addizionale, la copertura assicurativa di questa polizza potrà essere estesa fino a ricomprendere gli atti illeciti commessi dai soggetti indicati alla definizione di Assicurato di cui alla Sezione I –Definizioni, di una Società Controllata prima dell'acquisizione della predetta Società Controllata da parte della Società.
vi. Se durante il periodo di assicurazione la Società vende o liquida una società controllata, la copertura assicurativa di questa polizza continuerà ad applicarsi (ferme restando le altre condizioni di polizza) alle persone che erano assicurate della predetta Società Controllata prima della data di vendita o liquidazione per le richieste di
risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi prima della vendita o della liquidazione.
Art. 2.2 - Amministratori indipendenti
Nel caso in cui questa polizza fosse annullata dall'origine o dal momento in cui venissero accertate variazioni di rischio per atti fraudolenti, omissioni, false dichiarazioni o tentativi di inganno da parte della Società o da parte di uno o più Assicurati, l'Assicuratore manterrà la copertura assicurativa in essere a favore di ciascun amministratore indipendente che è considerato Assicurato ai fini della presente polizza fino alla scadenza del periodo di assicurazione a meno che l'Assicuratore sia in grado di dimostrare che il predetto amministratore indipendente era implicato o consapevole di ciascuno dei predetti atti fraudolenti, omissioni, false dichiarazioni o tentativi di inganno.
Art. 2.3 - Amministratori o Dirigenti Ritirati
Nel caso in cui questa polizza non fosse rinnovata o sostituita con qualunque altra polizza di responsabilità civile di Amministratori e Dirigenti, la copertura assicurativa fornita dalla presente polizza sarà, nei limiti del Massimale indicato al Punto 1 della Scheda di Polizza, estesa a risarcire qualunque Amministratore o Dirigente della Società che per qualunque ragione ha cessato dal proprio incarico prima della data del predetto non-rinnovo in relazione a richieste di risarcimento notificato nei confronti delle predette persona per i 5 (cinque) anni immediatamente successivi la data del non-rinnovo.
Art. 2.4 - Fusioni ed Acquisizioni: run-off
Nel caso in cui avvenisse una trasformazione, l'Assicuratore potrà estendere la copertura assicurativa in relazione allo richieste di risarcimento notificate per la prima volta nei confronti di un Assicurato entro un periodo di 60 (sessanta) mesi dalla data di cessazione del periodo di assicurazione e che originano da atti illeciti commessi prima della data della predetta trasformazione, ma questa estensione di copertura sarà disponibile solo se l'Assicuratore decidesse discrezionalmente di concederla, ed a condizione che vengano accettati i termini, le condizioni, le esclusioni od il premio che fossero richiesti. Nel caso in cui la copertura assicurativa fosse così estesa, si dovrà valutare se l’articolo 8 - Garanzia postuma – che segue - e l’art. 2.1 - Società Controllate – che precede - dovranno essere cancellate dalla polizza con effetto dalla data della predetta trasformazione.
Art. 2.5 - Amministratori o Dirigenti delle Società Partecipate
La copertura assicurativa della presente polizza à estesa (ferme restando le condizioni, il massimale aggregato e i termini dalla presente polizza) agli Amministratori e Dirigenti che:
a) alla data di decorrenza del periodo di assicurazione sono stati incaricati dalla Società di svolgere il ruolo di Amministratori o Dirigenti di una Società Partecipata; o
b) durante il periodo di assicurazione saranno incaricati dalla Società di svolgere il ruolo di Amministratori o Dirigenti di una Società partecipata.
La copertura assicurativa della presente polizza è inoltre estesa (ferme restando le condizioni, il massimale aggregato ed i termini della presente polizza) agli Amministratori e Dirigenti della società che dietro specifica richiesta della Società siano o diventino Amministratori, Dirigenti, fiduciari, o figure equivalenti in qualsiasi Ente No-Profit.
La copertura assicurativa di cui ai punti che precedono sarà in eccesso a qualunque rimborso previsto dalla Società Partecipata o Ente No-Profit.
La copertura assicurativa di cui ai punti che precedono sarà espressamente in eccesso a qualunque valida ed efficace polizza di responsabilità civile di Amministratori e Dirigenti in forza presso la società partecipata per i sui Amministratori e Dirigenti.
Art. 2.6 - Corporate Manslaughter
La copertura assicurativa della presente polizza è estesa (ferme restando le condizioni, il Massimale aggregato ed i termini della presente polizza) ai costi di difesa o alle spese di rappresentanza legale relative ad una richiesta di risarcimento od una indagine penale per Corporate Manslaughter (o fattispecie equivalente in altre giurisdizioni).
Nel caso in cui quanto previsto dal presente articolo fosse coperto da qualunque altra polizza di assicurazione, allora questa polizza si applicherà solo in eccesso ad una qualunque altra valida ed efficace assicurazione.
Art. 2.7 - Acquisizione da parte del management (management buy-out)
Nel caso in cui una Società Controllata della Società cessasse di essere posseduta dalla Società come conseguenza di un'acquisizione da parte del suo esistente management, l'Assicuratore accetta di mantenere la copertura assicurativa a
favore della predetta Società Controllata per un periodo di 30 giorni dalla data dell'acquisizione per atti illeciti commessi successivamente all'acquisizione. Questa estensione non si applicherà laddove c'è un'altra copertura assicurativa in corso che fornisce copertura in relazione ai predetti atti illeciti.
Art. 2.8 - Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori
La definizione di perdita è estesa (fermo restando le condizioni, il massimale aggregato ed i termini della presente polizza) fino ad includere i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, nei limiti in cui l'assicurazione delle predette responsabilità non fosse vietata dalla legge, quando la Società fosse insolvente e/o coinvolta in una qualunque procedura concorsuale ed esistesse una responsabilità personale degli Amministratori, Dirigenti o Dipendenti. Questa copertura assicurativa si applicherà entro il sottolimite aggregato indicato al Punto 11 della Scheda di Polizza (questo sottolimite sarà parte integrante e non in eccesso al massimale indicato al Punto 1 della Scheda di Polizza).
Art. 2.9 - Spese di pubblicità
Si concorda tra le parti che l'Assicurazione è estesa alle spese sostenute dall'Assicurato o dal Contraente, in nome e per conto dell'Assicurato, per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria a fronte di una richiesta di risarcimento resa pubblica con qualunque mezzo. Questa copertura assicurativa si applicherà entro il sottolimite aggregato indicato al Punto 12 della Scheda di Polizza (questo sottolimite sarà parte integrante e non in eccesso al massimale indicato al Punto 1 della Scheda di Polizza).
Art. 3 – Azionisti e Soci (Variante – vedasi scheda “offerta tecnica”)
Ai sensi della presente copertura assicurativa è considerato terzo qualunque azionista o socio della Società salvo il caso in cui lo stesso abbia deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono all'origine della richiesta di risarcimento.
È altresì considerata terza la Società quando agisce in seguito all'azione sociale di responsabilità deliberata dall'assemblea degli azionisti o soci, purché gli stessi non abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono all'origine della richiesta di risarcimento.
Si precisa infine che con riferimento agli Assicurati diversi dagli Amministratori, la Società è considerata terza quando la richiesta di risarcimento nei confronti dei predetti Assicurati diversi dagli Amministratori è approvata e/o ratificata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto ed esercizio dei poteri conferitigli.
SEZIONE IV – CONDIZIONI OPERATIVE DI ASSICURAZIONE
Art.1 - Esclusioni
L'Assicuratore non è obbligato a fare alcun pagamento per perdite in relazione ad una qualsiasi richiesta di risarcimento od indagine:
1.1 riferibile a:
I. qualunque azione e/o omissione dolosa o fraudolenta commessa da un Assicurato; o
II. qualunque profitto, vantaggio e/o utilità personale ottenuto da un Assicurato e di cui non aveva diritto; o
III. guadagni ottenuti dall'Assicurato dall'acquisto o dalla vendita di titoli della Società ai sensi della Sezione 16(b) del Securities Exchange Act del 1934 e successive modificazioni o disposizioni analoghe in altri ordinamenti;
Si precisa che:
- questa esclusione si applicherà solo se questa condotta è accertata da un qualunque provvedimento giudiziale definitivo, civile o penale, o da una pronuncia definitiva conseguente ad un procedimento alternativo di risoluzione delle controversie o per ammissione dello stesso Assicurato; e
- ai fini di questa esclusione l'atto illecito di un Assicurato non sarà riferito ad un qualsiasi altro Assicurato; e
- l'esclusione 1.1 (I) non si applicherà ai costi di difesa od alle spese di rappresentanza legale relative ad una qualunque richiesta di risarcimento o indagine penale per Corporate Manslaughter (o una fattispecie equivalente in un altro ordinamento giuridico);
1.2 riferibile a:
I. qualunque lite o pendenza in corso od altri procedimenti (civili, penali, amministrativi o di autorità di vigilanza od indagini ufficiali) riguardanti la Società, una Società Partecipata od un Assicurato e notificati o comunque cominciati prima della data indicata al Punto 4 della Scheda di Polizza o riferiti o connessi agli stessi fatti o circostanze asserite nei procedimenti o nelle liti o pendenze già in corso;
II. qualunque fatto di cui la Società o l'Assicurato erano a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere prima della data di effetto della presente polizza;
III. qualunque fatto, circostanza, atto, omissione, richiesta di risarcimento, atto illecito o altra situazione già comunicata ad un precedente assicuratore od all'Assicuratore alla data di decorrenza del periodo di assicurazione.
1.3 promossa negli Stati Uniti d’America, suoi territori o possedimenti da parte o per conto di un Assicurato o della Società, tranne che:
I. una richiesta di risarcimento che si presume sia in relazione ad atto illecito relativo a rapporti di lavoro;
II. per qualunque azione sociale di responsabilità promossa dagli azionisti e/o da soci della Società e portata avanti per conto della Società senza la richiesta od il coinvolgimento personale di un Assicurato o della Società stessa;
III. per qualunque richiesta di risarcimento avanzata da un Amministratore, Dirigente o Dipendente per contribuzioni od indennità, se questa richiesta di risarcimento deriva direttamente da un'altra richiesta dì risarcimento comunque coperta dalla presente polizza;
IV. per qualunque richiesta di risarcimento promossa o portata avanti da un liquidatore, curatore o amministratore giudiziario o da un soggetto equivalente in altri ordinamenti giuridici e portata avanti per conto della Società senza la richiesta od il coinvolgimento personale di un Assicurato;
V. per qualunque richiesta di risarcimento avanzata da un Amministratore, Dirigente o Dipendente della Società non più in carica alla data della richiesta di risarcimento.
1.4 nel ruolo di amministratore fiduciario di un programma pensionistico, di ripartizione di proventi, di gestione e/o rimborso di spese mediche, assistenziali o di qualsiasi altro programma stabilito dalla Società a beneficio dei Dipendenti o per qualunque reale o presunta violazione delle responsabilità o degli obblighi dell'Assicurato come stabiliti dal Xxxxxxx Xxx 0000 del Regno Unito e dal Employee Retirement Income Security Xxx 0000 degli Stati Uniti d'America e successive modificazioni per entrambi, o altre simili disposizioni in altri ordinamenti giuridici.
1.5 riferibile all'attività di collocamento pubblico o privato di qualunque titolo durante il periodo di assicurazione. Si precisa che questa esclusione non si applica quando il valore totale del predetto collocamento pubblico o privato è uguale o minore della somma indicata al Punto 6 della Scheda di Polizza;
1.6 (i) per danni a persone; o
(ii) per danni a cose; si precisa che:
(a) le esclusioni 1.6 (i) e 1.6 (ii) non si applicheranno a stress emozionale od offesa alla sensibilità nell'ambito di un atto illecito relativo a rapporti di lavoro; e
(b) le esclusioni 1.6 (i) e 1.6 (ii) non si applicheranno ai costi di difesa od alle spese di rappresentanza legale relativo a qualunque richiesta di risarcimento o procedimento penale per Corporate Manslaughter (o una fattispecie equivalente in un altro ordinamento giuridico); e
(Variante – xxxxxx xxxxxx “offerta tecnica”)
(c) le esclusioni 1.6 (i) e 1.6 (ii) non si applicheranno ai costi di difesa od alle spese di rappresentanza legale sostenuti da un Assicurato in relazione a qualsivoglia richiesta di risarcimento promossa nei suoi confronti sulla base dell’asserita violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (violazione colposa del d.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.), o una violazione di analoga normativa in qualsivoglia altro Paese. La presente estensione “costi di difesa” è prestata con un sottolimite di € 1.000.000,00 annuo in aggregato.
1.7 relativa direttamente o indirettamente all'Inquinamento. Si precisa che questa esclusione non si applica a:
i. costi di difesa per una richiesta di risarcimento avanzata al di fuori degli Stati Uniti d'America basata su, derivante da o riferibile ad inquinamento fino al sottolimite indicato al Punto 10 della Scheda di Polizza che deve intendersi in aggregato per l'intero periodo di assicurazione (questo sottolimite è parte integrante del Massimale di polizza indicato al Punto 1 della Scheda di Polizza e non è pertanto in eccesso allo stesso);
ii. qualunque richiesta di risarcimento promossa nei confronti di un Assicurato da un azionista o da un gruppo di azionisti della Società in nome e per conto della Società purché tale richiesta di risarcimento non sia stata promossa da alcun Assicurato;
1.8 avanzata nei confronti di un Assicurato da una Società Partecipata o da un Ente No-Profit o da un qualunque Amministratore, Dirigente, Trustee, o figura equivalente in questa Società Partecipata o Ente No-Profit, o da qualunque azionista della Società Partecipata che detiene più del 20% del capitale o delle azioni aventi diritto di voto. Si precisa che questa esclusione non si applica a:
I. una richiesta di risarcimento che si presume sia in relazione ad atto illecito relativo a rapporti di lavoro; o
II. qualunque azione sociale di responsabilità promossa dagli azionisti e/o da soci della Società Partecipata e portata avanti per conto della Società Partecipata senza la richiesta od il coinvolgimento personale di un Assicurato, di un Amministratore, di un Dirigente, di un Trustee, o figura equivalente della Società Partecipata o della Società Partecipata stessa;
III. qualunque richiesta di risarcimento relativa a contribuzioni od indennità, se questa richiesta di risarcimento deriva direttamente da un'altra richiesta di risarcimento comunque coperta dalla presente polizza;
IV. qualunque richiesta di risarcimento promossa o portata avanti da un liquidatore, curatore o amministratore giudiziario o da un soggetto equivalente in altri ordinamenti giuridici per conto della Società Partecipata senza la richiesta od il coinvolgimento personale di un Assicurato, di un Amministratore, di un Dirigente, di un Trustee, o figura equivalente della Società Partecipata.
1.9 nei confronti di uno Shadow Director, se promossa in nome o per conto di:
I. da una Shadow Directorship Company o da una qualunque persona che è o sarà Amministratore o Dirigente della Shadow Directorship Company; e/o
II. qualunque società che controlla, che è controllata, partecipata, collegata alla Shadow Directorship Company. Ai fini della presente esclusione Shadow Directorship Company significa qualunque società in relazione alla quale un Assicurato è uno Shadow Director.
1.10 riferibile a:
I. qualunque azione ed/od omissione commessa da un Assicurato con colpa grave (nell’ambito della responsabilità amministrativa e contabile); e/o
II. responsabilità amministrativa e contabile di un Assicurato nei confronti dello Stato, di enti pubblici in genere e della Società;
qualora la Società fosse una società a partecipazione pubblica, cioè una società partecipata dallo Stato o da un ente pubblico.
L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento, o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore o la sua Capogruppo/Società Controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell'Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte) o degli Stati
Uniti d'America.
Resta inteso tra le Parti che la presente copertura assicurativa non opera per le richieste di risarcimento derivanti, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dallo svolgimento, dalla fornitura, dalla prestazione o la mancata prestazione dì qualsiasi attività professionale, di consulenza o di servizi da parte degli Assicurati per conto della Società o di una Società Partecipata e relativa all’attività svolta dalle Società e/o Società partecipata. Questa esclusione non si applica alle richieste di risarcimento avanzate da un'azionista o socio della Società che denunci l’inadeguata o mancata supervisione o controllo da parte degli Assicurati su coloro che hanno provveduto a fornire o che hanno mancato nella fornitura di attività professionali, di consulenza o servizi.
Art.2 - Limiti di responsabilità
Il massimale indicato al Punto 1 della Scheda di Polizza è l'ammontare massimo che l'Assicuratore pagherà in forza della presente polizza, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento o delle indagini o dal numero degli Assicurati che chiedono un risarcimento e dall'ammontare di ciascuna richiesta di risarcimento o indagine o da quando sono avanzati.
L'ammontare massimo che l'Assicuratore pagherà per tutte le perdite in relazione alle quali vi è un sottolimite indicato nella scheda di polizza o in una qualunque appendice, sarà quello specifico sottolimite (quel sottolimite sarà parte integrante e non in eccesso al massimale indicato al Punto 1 della Scheda di Polizza), a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento che ricadranno sotto questa polizza per quelle perdite o dal numero degli Assicurati che potrebbero chiedere un risarcimento o dall'ammontare di ciascuna richiesta di risarcimento o da quando sono avanzati.
Due o più richieste di risarcimento che si originano da uno stesso atto illecito o da una serie collegata di atti illeciti saranno considerate come una singola richiesta di risarcimento. Tutte queste richieste di risarcimento saranno trattate come avanzate per la prima volta quando è stata avanzata la prima richiesta di risarcimento. In caso di indagine in relazione alla quale sono state pagate spese di rappresentanza legale, la predetta indagine sarà considerata come avanzata per la prima volta quando l'Assicurato vi ha partecipato.
Art.3 - Franchigie e/o scoperti
L’eventuale franchigia e/o lo scoperto indicato al Punto 2 della Scheda di Polizza si applicherà a tutte le perdite (eccetto i costi di difesa) per una richiesta di risarcimento per il quale l'anticipo o il rimborso da parte della Società è richiesto o è consentito in forza di leggi o validi accordi scritti o comunque a prescindere dal fatto che la Società anticipi o rimborsi l'Assicurato della predetta perdita. La franchigia e/o lo scoperto rimarrà a carico della Società.
L'Assicuratore non è obbligato a pagare alcuna perdita per una richiesta di risarcimento che ricade entro l'ammontare della franchigia e/o dello scoperto; si stabilisce che se la Società non è nelle condizioni di pagare l'ammontare della franchigia e/o dello scoperto per insolvenza, allora in forza di tutte le altre condizioni di polizza l'Assicuratore pagherà quella perdita e si surrogherà nei diritti dell'Assicurato per il rimborso.
Art.4 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti
La Società o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente - per il tramite del broker - per iscritto all'Assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento od indagine.
In caso di cessazione del periodo di assicurazione, la notifica deve essere fatta in ogni caso entro e non oltre 45 giorni dopo la cessazione del periodo di assicurazione, o, in caso di richiesta di risarcimento notificata all'Assicurato per la prima volta durante la garanzia postuma, se applicabile, non più tardi della cessazione della postuma stessa.
La Società e l'Assicurato devono dare all'Assicuratore tutte le informazioni, i documenti e l'assistenza che verrà richiesta.
L’Assicuratore fornirà annualmente al Contraente, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo dell’Assicuratore fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora il Contraente lo richieda.
Art.5 - Gestione della difesa
Né la Società né l'Assicurato dovranno fare alcunché per pregiudicare i diritti dell'Assicuratore né ammettere alcuna responsabilità, definire una richiesta di risarcimento o pagare costi di difesa e spese di rappresentanza legale senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato. L'Assicuratore avrà in qualunque momento il diritto, ma non il dovere, dì affiancarsi nella difesa o nella definizione di una richiesta di risarcimento o nel procedimento relativo alle spese di rappresentanza legale e l'Assicurato ha il dovere di informare l'Assicuratore in relazione all'azione che vorrebbe portare avanti con riferimento alla predetta richiesta di risarcimento o alle spese di rappresentanza legale.
In caso di contrasto tra l'Assicuratore e l'Assicurato e/o la Società se accettare una proposta transattiva o se continuare a difendere una richiesta di risarcimento (prendendo in considerazione le probabilità tra il difendere o il transare la richiesta di risarcimento), l'Assicuratore potrà chiedere un parere legale ad un collegio arbitrale. La decisione sarà vincolante per l’Assicuratore e l’Assicurato e/o la Società, che dovranno agire di conseguenza in relazione alla proposta transattiva o a seconda del caso continuando o meno a difendere l'azione.
Se durante il periodo di assicurazione o la garanzia postuma qualora applicabile, la Società o un Assicurato dovessero venire a conoscenza di una circostanza che potrebbe dare origine ad una richiesta di risarcimento e durante questo periodo dovessero notificare quanto sopra all'Assicuratore, la richiesta di risarcimento che poi dovesse originarsi nei confronti di un Assicurato sarà considerata come notificata durante il periodo di assicurazione o di garanzia postuma qualora applicabile. La comunicazione di questa circostanza deve descrivere il più precisamente possibile tutti i fatti ed i dettagli comprese le ragioni che anticiperebbero una richiesta di risarcimento con novizia di particolari in merito a date, persone coinvolte e una stima del potenziale danno.
Se durante il periodo di assicurazione la Società o un Assicurato dovessero venire a conoscenza di qualunque circostanza che potrebbe dare origine ad una indagine e durante questo periodo dovessero notificare quanto sopra all'Assicuratore, l'indagine che poi dovesse essere promossa nei confronti di un Assicurato sarà ai fini della presente polizza considerata come notificata durante il periodo di assicurazione. L'informazione di questa circostanza deve descrivere il più precisamente possibile i fatti ed i dettagli comprese le ragioni che anticiperebbero un'indagine.
Art. 6 - Anticipo dei costi di difesa e allocazione della perdita
L'Assicuratore anticiperà i costi di difesa ogni qualvolta verranno a maturazione, dietro presentazione di regolare fattura, prima del pagamento o della definizione finale di una richiesta di risarcimento e anticiperà le spese di rappresentanza legale; si stabilisce che;
a) questi costi di difesa o spese di rappresentanza legale sono sostenuti con il consenso scritto dell'Assicuratore, che non potrà negare o ritardare il proprio consenso senza ragione; e
b) questi anticipi da parte dell'Assicuratore saranno restituiti nel caso in cui l'Assicurato non avesse diritto al pagamento della perdita o di parte di essa in forza della presente polizza (il massimale indicato al Punto 1 della Scheda dì Polizza sarà ridotto del relativo ammontare fintanto che non saranno stati restituiti all'Assicuratore).
L'Assicuratore anticiperà i costi di difesa che la Società omette di anticipare o rimborsare quando questa omissione è dovuta solamente all'insolvenza della Società.
In caso di:
a) una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato che non è interamente coperta dalla presente polizza; e/o
b) una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato che è anche rivolta nei confronti della Società e/o una o più persone che non sono Assicurate;
l'Assicuratore e l'Assicurato (e/o la Società se del caso) faranno quanto di meglio per determinare una giusta allocazione della perdita coperta dalla presente polizza e della perdita compresi i danni, l'accordo raggiunto, i costi di difesa e gli altri costi che non sono coperti.
In caso di controversia sull'allocazione di cui al precedente paragrafo, l'Assicuratore a sua discrezione o l'Assicurato (o la Società se del caso) dovranno sottoporre la controversia ad un collegio arbitrale cosi composto: un arbitro scelto
dall'Assicurato (o la Società se dal caso), un arbitro scelto dall'Assicuratore ed un terzo arbitro indipendente scelto dai primi due arbitri. L'arbitrato sarà regolato dalle norme previste dal codice di procedura civile.
Art. 7 - Surrogazione
Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse effettuare un pagamento ai fini della presente polizza, l'Assicuratore sarà surrogato in tutti i diritti spettanti alla Società e all'Assicurato, e la Società e l'Assicurato dovranno cooperare con l'Assicuratore nel garantire i predetti diritti. Né la Società né l'Assicurato dovranno fare alcunché per pregiudicare la possibilità dell'Assicuratore di esercitare i predetti diritti.
L'Assicuratore non dovrà esercitare i diritti di surrogazione nei confronti di un Assicurato a meno che sia accertato che questo Assicurato ha intenzionalmente commesso un atto doloso o si è procurato qualunque profitto o vantaggio al quale non aveva diritto.
Art. 8 - Garanzia postuma
i. Se la Contraente decide di non rinnovare la presente polizza, può dietro pagamento del premio indicato al Punto 7 della Scheda di Polizza estendere la copertura della presente polizza per un periodo di 60 mesi dalla data in cui il periodo di assicurazione è cessato, per qualunque richiesta di risarcimento notificata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato prima o durante la garanzia postuma, ma solo con riferimento agli atti illeciti commessi o che si presume siano stati commessi prima dalla scadenza del periodo di assicurazione.
ii. Se l'Assicuratore decide di non rinnovare la presente polizza, la Contraente può dietro pagamento del premio indicato al Punto 8 della Scheda di Polizza estendere la copertura della presente polizza por un periodo di 60 mesi dalla data in cui il periodo di assicurazione è cessato, per qualunque richiesta di risarcimento notificata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato prima o durante la garanzia postuma, ma solo con riferimento agli atti illeciti commessi o che si presume siano stati commessi prima dalla scadenza del periodo di assicurazione.
Il diritto della Società di acquistare la garanzia postuma come sopra descritta deve essere esercitato con una comunicazione scritta all'Assicuratore entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del periodo di Assicurazione, e avrà efficacia solo dietro pagamento del relativo premio.
L'offerta dell'Assicuratore di rinnovare con termini, condizioni, massimale, sottolimiti o premio diversi da quelli in scadenza non costituirà rifiuto di rinnovo.
La Contraente non avrà il diritto di acquistare la garanzia postuma nei seguenti casi:
- se vi è una trasformazione; o
- se la copertura in forza della presente polizza è garantita in conformità agli articoli 2.3 o 2.4 della Sezione III – Condizioni particolari di assicurazione.
L'Assicuratore non sarà obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione ad una richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante la garanzia postuma se in qualunque momento la Società stipula un'altra polizza di assicurazione per la responsabilità civile di amministratori o dirigenti che copra in tutto od in parte la garanzia postuma.
IL CONTRAENTE | L’ASSICURATORE |