CONVENZIONE DI CONCESSIONE
Firmato digitalmente da: XXXXX XX XXXXX Data: 31/03/2022 11:18:34
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DEGLI ARTT. 179, COMMA 3, 180, COMMA 8 E 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE E RELATIVA EROGAZIONE DI SERVIZI DI PROJECT MANAGEMENT IN MERITO AL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DELLA CUNZIRIA
Schema di
CONVENZIONE DI CONCESSIONE
TRA:
Comune di Vizzini (CT), in quanto Soggetto Amministrativo Attuatore del progetto “le quattro dimensioni della Cunziria”, rappresentata dal Sindaco xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx.
E
XXX, con sede in ………….., via ………………….., rappresentata dal dott.
……………………………., nato a ……………………., il ……………, in qualità di rappresentante legale
PREMESSO CHE:
● In data 20 gennaio 2022, la Giunta regionale siciliana ha deliberato con atto n°24/22 “ in coerenza con le Linee guida emanate dal Ministero della Cultura (MIC), relative all'attuazione del PNRR, Linea di Azione A 'Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati', Investimento 2.1 'Attrattività dei borghi storici', la proposta illustrata dall'Assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana, circa la rigenerazione urbana del Borgo 'A Cunziria' (la Conceria), ubicato nel territorio del Comune di Vizzini (CT), anche al fine di attivare le necessarie intese con il medesimo Comune
● In data 14 febbraio 2022 la società Netith Care s.r.l ha richiesto l’accesso ai dati relativi alla documentazione della Cunziria disponibile presso l’Amministrazione di Vizzini al fine di valutare la possibilità di presentare un progetto di pre fattibilità sul progetto “A Cunziria” per l’erogazione di servizi consulenza finalizzati ad attività di advisoring secondo le regole del Partenariato Pubblico Privato - art. 180 e seguenti Dlgs 50/2016
● In data 15 febbraio il Comune di Vizzini con nota di protocollo n. 23/31 ha autorizzato la società Netith Care ad avviare lo studio di prefattibilità
● In data 7 marzo 2022 la società Netith Care s.r.l. ha consegnato, in esito alla procedura di cui al precedente punto, all'Amministrazione Comunale di Vizzini il documento di pre-fattibilità per la pianificazione degli investimenti previsti dalla Misura Ministeriale “Bando Borghi fascia A” e l’illustrazione delle attività collegate al progetto secondo la visione Netith Care.
● La stessa Amministrazione Comunale, dopo aver recepito il documento di pre-fattibilità, ha utilizzato la base progettuale quale integrazione dei documenti da inviare alla Regione Sicilia ed al Ministero (MIC) ed ha autorizzato la Società proponente NETITH ad avviare lo studio e la fattibilità del progetto secondo le norme vigenti in materia di project financing di servizi.
● Netith Care in tal senso, recependo la comunicazione di cui sopra, ha avviato lo studio di fattibilità alla base della procedura di Project di Servizi
● Il progetto A CUNZIRIA recepisce l’impostazione individuata in:
● l’atto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Lombardia che hanno stipulato, in data 25.11.2016, un Patto per promuovere e Finanziare interventi finalizzati allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, al potenziamento del sistema infrastrutturale nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
● il Quadro del Programma Comunitario infrastrutturale 2021-2027 in materia di Fondi SIE (FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP);
● le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
● la misura del PNRR M1C3 - Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi – Linea A
● le note n. 23430 del 3 dicembre 2021 e n. 23709 del 6 dicembre 2021 con le quali il Direttore dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR a titolarità di questo Ministero, anche in coerenza con le previsioni dell’art.
33 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 , ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari Regionali e le autonomie le risultanze degli esiti degli incontri finalizzate a definire l’attuazione dell’investimento 2.1 Attrattività dei Borghi,
● la disciplina in materia di PPP così come espresso dall’art.180 e seguenti del D.lgs 50/2016 intesa come forma di cooperazione tra i poteri pubblici e i privati, con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico;
● le disposizioni in materia di incentivazione degli investimenti pubblici, accelerazione degli interventi e semplificazioni procedimentali contenute nel D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
● In data [●] è pervenuta al Comune di Vizzini (di seguito “Concedente”) da parte di Netith Care S.r.l. (di seguito “Proponente”), una proposta ai sensi dell’art. 179 comma 3 e 183 comma 15 del D.Lgs. n.50 del 2016 (“Finanza di progetto nei servizi”) avente ad oggetto l’attivazione di UN SISTEMA DI GESTIONE E RELATIVA EROGAZIONE DI SERVIZI DI PROJECT MANAGEMENT IN MERITO AL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DELLA CUNZIRIA di seguito “Proposta”);
● La proposta progettuale è coerente con l’impianto di pre fattibilità che il Comune ha sottoposto agli organi valutatori competenti a livello regionale ed in seguito depositata dlla stessa regione presso il Ministero (MIC) ;
● il Comune di Vizzini, con deliberazione n. [●] in data [●] ha approvato il progetto di fattibilità dichiarando la Proposta di pubblico interesse, individuando nella ditta Netith Care S.r.l. il soggetto Promotore;
● il Comune di Vizzini con provvedimento [●] in data [●], ha deliberato l’indizione di una procedura di gara ai sensi dell’art. 183, comma 15, D.lgs. 50/16, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
● il bando di gara è stato trasmesso per le necessarie pubblicazioni in data [●] e, all’esito della gara, è stato individuato quale aggiudicatario della Concessione [●] (di seguito “Concessionario”);
● Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un Piano Economico Finanziario, nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario della Concessione, per un periodo di anni 8 (otto) tenendo conto anche delle Linee Guida n. 9 di ANAC di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato" così come dall'aggiornamento 2021. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti del Concessionario sono i seguenti:
1. che il perimetro della concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, con particolare riferimento alla progettazione, realizzazione e gestione della infrastruttura tecnologica immateriale nonché ai servizi affidati in gestione, così come riportato nell’offerta tecnica del Concessionario. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni finalizzate a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico e finanziario;
2. che la quantità e la qualità degli investimenti siano quelle offerte in gara dal Concessionario, nella composizione e secondo i programmi operativi descritti nell’offerta tecnica del Concessionario (Investimenti), con particolare riferimento ai costi degli Investimenti e dei costi della gestione dei servizi;
3. che il corrispettivo, quali ricavi derivanti dalla gestione dei servizi oggetto della Concessione, sia regolarmente inquadrato nelle dinamiche economico-finanziarie previste tra il Concedente ed il Concessionario rispetto ai dispositivi di riconoscimento economico previsti dal PEF;
4. che il Concedente ponga in essere tutte le attività funzionali al raggiungimento dell’Oggetto scopo della Convenzione, nel rispetto dei termini indicati nel Cronoprogramma allegato all’offerta tecnica del Concessionario, e laddove non previsti, entro quelli ordinariamente stabiliti dalla vigente normativa;
5. che la durata delle Concessione sia quella risultante dall’Offerta tecnica del Concessionario;
6. che la normativa e il regime fiscale applicabile alla Concessione siano quelli in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione;
7. che non ricorrano cause di forza maggiore.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Premesse e Definizioni
Le Premesse e gli Allegati, così come i documenti contrattuali elencati nell’Allegato [●], sottoscritti dalle Parti, ancorché non materialmente allegati alla Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Ai fini di cui alla presente Convenzione si intendono definiti i seguenti termini:
● Commissione tecnica: è l’organismo di controllo tecnico sull’idoneità, ammissibilità ed esecuzione dei progetti nominata dal comune di Vizzini;
● Concedente: è il Comune di Vizzini(CT) quale Comune Attuatore;
● Concessionario: è l’operatore economico aggiudicatario;
● Concessione: con il termine Concessione è individuato l’insieme dei servizi oggetto della presente Convenzione la cui erogazione è a carico del Concessionario
● Convenzione: è la presente Convenzione regolante il rapporto di Concessione, sottoscritta tra il Concedente ed il Concessionario dopo la aggiudicazione;
● Cronoprogramma: è l’elaborato allegato alla Convenzione, che individua i tempi di erogazione dei principali adempimenti e/o servizi previsti per entrambe le parti Concessionario e Concedente;
● Data di Efficacia: la data in cui la Concessione diventa efficace e vincolante per le parti, che coincide con la data di sottoscrizione della Convenzione di Concessione;
● Data di Xxxxxxxxxx: è la data in cui la Concessione cesserà la sua efficacia, che coincide con la cessazione di efficacia della Convenzione;
● Equilibrio Economico Finanziario: è l’equilibrio del Piano Economico-Finanziario
- allegato e parte integrante della Convenzione. L'Equilibrio Economico-Finanziario si realizza quando i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l'esecuzione del contratto , inclusi quelli relativi all'ammortamento del capitale investito netto ed alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere definito congruo e quelli richiesti per versare le imposte. Questo si considera alterato ove vengano significativamente modificati, nei modi e nei limiti definiti dalla Convenzione, uno o più dei seguenti parametri: i) il Costo di investimento dell’intervento, ii) il Cronoprogramma iii) gli altri presupposti espressamente indicati all’interno della Convenzione;
● Evento del Concedente: è qualsiasi richiesta o ordine del Concedente cui il Concessionario sia tenuto ad adempiere, ovvero la violazione da parte del Concedente degli obblighi previsti ai sensi della Convenzione; si considera altresì Evento del Concedente un atto o la mancata adozione di un atto imputabile alle singole Amministrazioni coinvolte che costituisca impedimento alle attività del Concessionario ovvero che determini l’alterazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario di cui alle premesse;
● Forza Maggiore: un evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della Parte che subisca tale evento o circostanza da cui derivi l'impossibilità, in tutto o in parte, di adempiere le obbligazioni previste ai sensi della Convenzione;
● ICT Services: servizi di information and communication technologies;
● Infrastruttura tecnologica immateriale: indica l’insieme degli Investimenti, come di seguito definiti, ed è comprensiva dei sistemi software e delle relative piattaforme. È più specificamente descritta nell’Offerta Tecnica del Concessionario, nonché dettagliata nella Tabella riportata all’art. 3 della presente Convenzione;
● Investimenti: le somme investite dal Concessionario per avviare e gestire nel tempo la Concessione; complesso dei beni che compongono l’Infrastruttura tecnologica nonché gli ulteriori beni e/o servizi funzionali alla esecuzione della concessione, risultanti dall’Offerta Tecnica del Concessionario, come descritti al successivo art. 12;
● Marketing & brand: valorizzazione del brand A CUNZIRIA finalizzata alla costruzione nel tempo di una solida reputazione istituzionale con lo scopo di affermare il suo ruolo storico e culturale, aumentare l’attrattività territoriale per lo sviluppo economico e sociale, diffondere il consenso e la riconoscibilità presso la cittadinanza;
● PEF: Piano Economico-Finanziario è l’elaborato, contenente l’esplicitazione dettagliata dei dati di ingresso che determinano l’Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Progetto A CUNZIRIA allegato alla Convenzione, nonché le sue successive revisioni, effettuate nei limiti e con le modalità previste nella Convenzione;
● Project Leader il coordinatore operativo del progetto in tutte le sue funzioni tecniche, economico finanziarie e gestionali; coordinerà i singoli progetti gestiti dai project managers e si assicurerà dei tempi, della coerenza con le direttive della Ministero, e dell’eleggibilità dei PEF;
● Proposta: l'insieme dei documenti presentati dal Proponente ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e, precisamente: i) il progetto di fattibilità, ii) lo schema di Convenzione, iii) il piano economico e finanziario, iv) la specificazione delle caratteristiche del servizio, v) l’indicazione degli elementi di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/16, vi) l’indicazione delle spese sostenute per la loro predisposizione;
● Proponente: il soggetto che ha formulato la Proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n.50/2016;
● Promotore: il soggetto il cui progetto di fattibilità sia stato approvato da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016;
● R&D: ricerca e sviluppo (fase);
● Servizi: indica il complesso dei Servizi erogati nella Fase di Gestione, oggetto della Concessione, così come individuati e descritti nel Capitolato di gara (in fase di presentazione della Proposta sono illustrati e descritti nel Progetto di Fattibilità e nella Relazione descrittiva delle caratteristiche del servizio e della gestione);
Articolo 2 – Documentazione parte integrante della Convenzione
Sono parte integrante della presente Convenzione [elencazione a titolo meramente esemplificativo, da definire e rivedere sulla base della proposta del Concessionario]:
a) le premesse;
b) il progetto di fattibilità;
c) i capitolati prestazionali;
d) il documento esplicativo delle caratteristiche del servizio e della gestione;
e) l’offerta del Concessionario;
f) il piano economico finanziario di copertura degli investimenti allegato all’offerta del Concessionario;
g) il cronoprogramma;
h) foglio patti e condizioni di esecuzione dei servizi della Convenzione;
i) i documenti di gara (bando, disciplinare e ulteriore documentazione);
j) Offerta dell’aggiudicatario (ed eventuale dichiarazione di impegno del promotore ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni in caso di esercizio della prelazione);
Articolo 3 – Oggetto della Concessione
Con il presente atto, ai sensi degli artt. 179 comma 3 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, il Concedente affida al Concessionario:
1) lo sviluppo di ICT services, la progettazione esecutiva delle Piattaforme dei Servizi e del monitoraggio dei progetti (Infrastruttura Tecnologica);
2) I servizi di advisoring e consulenza previsti dal progetto di fattibilità “Le
quattro dimensioni della CUNZIRIA “;
3) I servizi di supporto all’istruzione ed alla rendicontazione dei finanziamenti agevolati
4) la fornitura dei servizi digitali, di project management e di rendicontazione dei singoli progetti;
5) lo sviluppo di un piano di valorizzazione del brand A CUNZIRIA(piano di Marketing & Brand)
6) il coordinamento della nascita digitale del META BORGO.
Il Concedente, per il comune di Vizzini si impegna a non finanziare e/o promuovere altri servizi analoghi a quelli oggetto della presente Convenzione, ai medesimi soggetti, fino al termine dell’efficacia della Concessione medesima.
La Convenzione sarà eseguita secondo i patti e le condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara, atti che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e che si intendono integralmente richiamati e quindi inseriti, quale parte integrante del presente contratto.
Articolo 4 – Comune Attuatore
La convenzione è stipulata tra il Comune di Vizzini, in quanto soggetto attuatore del progetto A Cunziria, ed il Concessionario per l’esecuzione dell’oggetto convenzionale di cui all’articolo 3 e disciplinato secondo i termini di cui alla documentazione indicata all’articolo 2 del presente atto. E’ fondamentale sottolineare la natura del progetto annoverabile tra i Borghi di fascia A stabiliti ed eletti dal Bando Borghi del MIC.
In ogni caso il valore di riferimento finale sarà determinato dall’insieme dei progetti inseriti nel progetto definitivo della A Cunziria; ; nel caso in cui il totale degli investimenti dovesse superare sia la soglia stimata nel PEF sia il limite fissato dai parametri stabiliti dalla Legge 108/2021, si procederà ad una selezione dei progetti stessi, concordata con l’ Amministrazione, al fine di rientrare nei limiti stabiliti dal PEF del Concessionario.
Articolo 5 - Durata della concessione
La Concessione ha durata di 4 anni (quattro) dalla data di stipula del presente atto.
La scadenza della Concessione è pertanto fissata al [●] (elementi ricavati dall’offerta del Concessionario), fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 19.
Articolo 6 – Luogo dell’esecuzione
L’intervento oggetto della presente Concessione verrà espletato presso la struttura identificata dal Concessionario, e presso il Borgo stesso della Cunziria.
PARTE II: GESTIONE DEI SERVIZI
Articolo 7 – descrizione dei servizi
Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata della presente Convenzione i servizi di seguito indicati e meglio specificati nel progetto allegato:
Il Portale dei Servizi per il borgo
Portale di monitoraggio dei progetti Il ruolo di advisoring
● Selezione e coordinamento dei sotto progetti;
● Programmazione e definizione cronoprogramma;
● Inquadramento economico dei singoli progetti;
● Individuazione delle eventuali fonti di cofinanziamento;
Servizi di consulenza del concessionario
● Redazione piani di rendicontazione delle risorse impegnate dal Bando Borghi;
● Assistenza all’attivazione dei P.P.P. ove previsti;
● Assistenza alle procedure ad evidenza pubblica;
Servizi di project management del concessionario
● Rendicontazione per le misure agevolative ottenute;
● Gestione stato avanzamento lavori di progetto;
● Rendicontazione di progetto;
● Formazione uffici tecnici del Comune di Vizzini
Servizi digitali
I servizi digitali del Concessionario
● Ingegnerizzazione piattaforma/e di gestione;
● Erogazione di servizi ai diversi assets del Borgo
● Realizzazione e gestione portale di gestione;
● Data Analytics;
● Formazione digitale del personale dei diversi uffici
Servizi di comunicazione
● Supporto alla creazione, condivisione e realizzazione della strategia di comunicazione;
● Realizzazione piattaforma strumenti multimediali;
● Organizzazione e gestione eventi di informazione e divulgazione;
Le condizioni migliorative offerte dal Concessionario e gli ulteriori servizi offerti rispetto a quelli individuati dal capitolato di gara devono ritenersi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e fonte di specifiche obbligazioni a carico del solo Concessionario. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al capitolato speciale posto a base di gara nonché all’Offerta del Concessionario.
Articolo 8 - Avvio della gestione dei Servizi
Con la sottoscrizione della presente Convenzione prenderà avvio la fase di gestione a far data da , ovvero dalla completa attivazione della struttura organizzativa e dei
servizi di piattaforma digitale di base, secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma.
Articolo 9 – Modalità di esecuzione dei servizi
Il Concessionario garantisce al Concedente, ai sensi della Convenzione, che i servizi saranno prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con il Concedente. Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione di tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, anche nel caso in cui alcuni di questi siano oggetto di subappalto.
Articolo 10 – Garanzie sulla qualità dei servizi
Il Concessionario è tenuto a svolgere i Servizi garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualità previsti dal capitolato speciale e dalla normativa vigente, anche provvedendo ad adeguare il servizio offerto alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipula della presente Convenzione, fino alla data di scadenza della Concessione.
In particolare, il Concessionario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, ferme restando tutte le obbligazioni previste in sede di gara, assume:
a) l’obbligo di mantenere l’assoluta riservatezza in fase progettuale e di proposizione al fine di tutelare e salvaguardare il corretto iter procedurale di ogni progetto;
b) l’obbligo di utilizzare, per le attività del servizio affidato, personale munito di idonea preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di competenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il funzionamento dei sistemi di gestione che sono chiamati a gestire e manutenere;
c) l’obbligo di applicare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003) in ogni rapporto e adempimento conseguente e comunque connesso all’esecuzione dei servizi affidati;
d) l’obbligo di provvedere all’organizzazione e all’esecuzione di tutti i Servizi previsti dalla presente convenzione con l’impiego di personale e mezzi in numero sufficiente;
e) l’obbligo di osservare, alla data di effettuazione del servizio, tutte le normative vigenti in merito alle Misure del PNRR ed ai loro regolamenti attuativi;
f) l’obbligo di fornire i Servizi attraverso dotazioni ed apparecchiature IT che garantiscano gli standard di efficienza previsti nel capitolato speciale e dalla normativa vigente ed in generale attraverso il corretto adempimento degli obblighi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) previsti nel Piano di Gestione e Manutenzione;
Articolo 11 Rischio operativo e remunerazione.
Il rischio operativo è posto ad esclusivo carico del Concessionario che si assumerà ogni costo, onere o alea comunque connessi alla progettazione, realizzazione ed attuazione del Progetto, essendo espressamente escluso qualsiasi onere a carico del Concedente nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nel Progetto. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario e non relativi a rischi trasferiti allo stesso, che incidono sull’equilibrio del PEF, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. Il Concessionario sosterrà, pertanto, tutti i costi di progettazione, installazione, esecuzione, gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relativi all’Infrastruttura tecnologica oggetto
della presente Convenzione, potendo recuperare l’investimento effettuato esclusivamente attraverso la gestione efficace ed efficiente dei servizi oggetto della presente Convenzione. Al fine di verificare l’effettiva allocazione del rischio operativo in capo al Concessionario, e la sua effettiva permanenza durante l’intera durata della convenzione, le Parti rinviano alla apposita Matrice dei Rischi che, allegata alla presente convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale.
Il rischio di costruzione dei servizi e delle infrastrutture ad essi connesse è totalmente in capo al Concessionario: esso riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientale.
Il rischio di disponibilità è totalmente in capo al Concessionario: esso attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dei servizi ad esso affidati, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell’accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato, considerato che il Concedente ha il diritto di applicare delle sanzioni pecuniarie (penali) nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti nonché in funzione degli adeguamenti degli aggi per il mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali come riportati al Capitolato di gestione.
Il compenso spettante al Concessionario discende esclusivamente dalla qualità e dal volume dei servizi effettivamente erogati, essendo esclusa qualsiasi forma di corrispettivo a carico del Concedente, ed è determinato sulla base delle condizioni indicate in seguito. Per remunerare in modo congruo gli Investimenti di cui al Progetto al fine di consentire il recupero dei relativi costi e di quelli occorrenti per la gestione dei servizi affidati con la presente Convenzione, il modello di remunerazione è di seguito riportato. Al fine di rendere effettiva l’allocazione del rischio operativo in capo al Concessionario è espressamente convenuto che la quota dei ricavi di cui ai punti sub I. e II. non potrà in alcun caso essere tale da consentire il rimborso del costo degli investimenti, né sarà in grado di coprire i costi di gestione dei servizi.
Il Concessionario, per i servizi e le prestazioni svolte, avrà diritto a percepire, a fronte della concessione e gestione dei servizi come individuati nella presente Convenzione, attraverso i meccanismi di attivazione di ogni progetto sia ad evidenza pubblica sia in PPP, i corrispettivi di seguito indicati, come previsti nel Piano Economico-Finanziario asseverato, presentato in sede di offerta di gara:
I. I ricavi derivanti dalla quota percentuale dell’1,5% (uno virgola cinque) sul valore del singolo investimento progettuale che saranno inseriti nel computo metrico alla voce spese generali di sviluppo;
II. I ricavi da Project Management derivanti dalla quota percentuale del 2,5% (due virgola cinque) sul valore dell’investimento e che saranno rendicontati nelle spese correnti di ogni singolo progetto;
III. I ricavi da granting calcolati come success fee da riconoscere solo in caso di corretta rendicontazione delle spese e che ammontano al 1,5% (uno virgola cinque) del finanziamento agevolato ottenuto e comprensivo di istruttoria, avvio del progetto e rendicontazione;
IV. I ricavi da servizi digitali che verranno forniti ai diversi soggetti operativi che popoleranno il Borgo sin dall’inizio delle attività previsto per la primavera del 2024
Articolo 12 – Modifiche normative
Qualora nel corso del periodo di efficacia della presente Convenzione, intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per la prestazione dei Servizi, elencati all’art.6 della presente Convenzione, tali da determinare l’alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, sarà attivato ad istanza della Parte che vi abbia interesse il procedimento per la revisione del Piano Economico Finanziario allo scopo di ripristinare le condizioni di equilibrio Economico Finanziario della Concessione. I mutamenti normativi di natura fiscale potranno comportare eventuali adeguamenti da concordare di volta in volta. Non sono contemplati come causa di riequilibrio economico finanziario eventi riconducibili alle dinamiche di mercato domanda/offerta che rientrano nella normale assunzione di rischio a carico del Concessionario così come evidenziato all'interno della matrice dei rischi allegata al presente documento
PARTE III: ESECUZIONE
Articolo 13 – Gli Investimenti
Il programma di investimento si suddivide in due fasi: la fase di avvio del progetto e la fase di mantenimento ed implementazione dei servizi e sarà sostenuto interamente dal
Concessionario:
1. fase di avvio del progetto (start up):
a) Acquisizione del modello predisposto attraverso il know-how e le attività svolte per la preparazione del piano di prefattibilità del progetto A Cunziria oggetto di deposito presso il Ministero;
b) Digitalizzazione e predisposizione delle piattaforme digitali di gestione. La tecnologia e le soluzioni adottate determinano il funzionamento ottimale della pianificazione, della macchina organizzativa, dei servizi erogati e condizionano la gestione futura anche dopo il termine di efficacia della presente Convenzione;
2. fase di gestione:
c) R&D: gli investimenti in ricerca e sviluppo saranno affidati prioritariamente a Centri studi e Università su tre tematiche strategiche: i nuovi modelli di rigenerazione urbana e di riconversione degli spazi, i nuovi modelli di riconversione green delle infrastrutture, la digitalizzazione e le nuove funzioni di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;
d) Sviluppo del piano di Marketing & brand i cui investimenti saranno concentrati sulla valorizzazione del Brand A CUNZIRIA e sulla organizzazione di strumenti Istituzionali in grado di creare valore aggiunto;
e) ICT Services, per la loro natura di mantenimento e implementazione delle prestazioni di servizio a tutti i livelli, sono investimenti programmati nel tempo;
Articolo 14 - Progettazione
La progettazione esecutiva dei servizi e delle piattaforme digitali sarà redatta dal Concessionario, a sua cura e spese, in osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili alla fattispecie e costituisce sviluppo della progettazione definitiva così come migliorato in sede di offerta. È a carico del Concessionario ogni onere relativo ad indagini e rilievi, redazioni di varianti progettuali anche se derivanti da situazioni del tutto imprevedibili o da richieste degli Enti preposti al rilascio di nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati. Il Concessionario si impegna a presentare il progetto esecutivo entro 30 gg dalla data di stipula della presente Convenzione.
Articolo 15 – Organigramma e Competenze
Per gestire tutti i servizi oggetto della Convenzione ed elencati all’art.7, la struttura progettata avrà un’architettura organizzativa snella e funzionale che ricorrerà in primo
luogo alle risorse presenti nelle strutture operative del Concessionario, e, ove costituita, dei soggetti azionisti della SdP. Tale ipotesi di lavoro è avvalorata dal fatto che i soggetti costituendi in SdP hanno necessariamente i requisiti ed il know-how necessari a svolgere in modo ottimale le prestazioni di servizi richieste come sancito dalla procedura ad evidenza pubblica che ha portato all’individuazione del Concessionario.
La gestione si baserà su tre capisaldi:
● La struttura interna che avrà il compito di coordinamento e di governo operativo di tutte le attività previste;
● Le strutture dei soggetti azionisti della SdP che svolgeranno tutte le attività operative;
● Le competenze esterne specialistiche che dovessero essere ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi.
In ogni caso tutti i costi ed i relativi rischi di oscillazione sono a carico del Concessionario e sono stati previsti dal PEF.
La struttura interna sarà quindi dedicata a coordinare le attività di cui all’art.7 della presente Convenzione con il seguente organigramma.
Articolo 16 - Tempi di avvio dei servizi
Il Concessionario ha l’obbligo di eseguire, completare e mettere in esercizio le strutture dei servizi nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma dell’intervento che sarà approvato con il progetto esecutivo e del quale costituirà parte integrante e sostanziale.
Il cronoprogramma del progetto esecutivo rappresenterà sviluppo e approfondimento di quello previsto nel piano economico e finanziario asseverato, parte integrante dell’offerta di gara.
Articolo 17 – Gestione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria
Il Concessionario garantisce per tutto il Periodo di Concessione la piena ed effettiva disponibilità dei Servizi e dell’Infrastruttura Tecnologica necessaria alla loro erogazione, unitamente a quanto previsto ex art. 9 della presente Convenzione. La manutenzione straordinaria è disciplinata dal Piano di Gestione e Manutenzione integrato nel capitolato speciale e prevede che qualsiasi intervento o modifica resasi necessaria al mantenimento
dell’efficienza dei Servizi secondo i livelli di performance previsti nel capitolato speciale (per es. sotto il profilo delle dotazioni, apparecchiature e/o infrastrutture IT necessarie allo svolgimento dei Servizi) durante la Concessione resta in capo al Concessionario per competenza ed oneri/costi economici annessi.
Articolo 18 - Servizi supplementari e varianti
Il Comune di Vizzini si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario servizi non previsti dal progetto approvato, purché entro i limiti di valore non superiori al 20% del totale dei progetti assegnati, programmati o eseguiti. In tal caso il Concessionario dovrà predisporre apposito piano tecnico-finanziario che sarà sottoposto all’Amministrazione Concedente, eventualmente in qualità di capofila, per l’approvazione, l’asseverazione e la successiva stipula dell’atto integrativo alla presente Convenzione, nel rispetto comunque della vigente normativa in materia e dell’eventuale obbligo di rideterminazione delle condizioni di equilibrio della Convenzione ex art. 25 della presente Convenzione. In ogni caso il valore di riferimento finale sarà determinato dall’insieme dei progetti inseriti nel progetto generale A Cunziria
Articolo 19 – Vigilanza
Il Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e della Commissione tecnica preposta dal Comune di Vizzini eserciterà la propria sorveglianza sulla realizzazione degli investimenti e la vigilanza sulla gestione del servizio e sulla corretta esecuzione della presente Convenzione. A tal fine, il Concedente si riserva il diritto di eseguire i controlli che riterrà necessari ed opportuni, dei quali sarà redatto apposito verbale controfirmato dal Concessionario, previe eventuali controdeduzioni. Il Concessionario dovrà fornire alla Commissione tecnica tutte le informazioni richieste, nonché la propria collaborazione alle operazioni di controllo, anche mettendo a disposizione il personale e le attrezzature nonché tutta la documentazione utile alla verifica del rispetto dei termini convenzionali.
Articolo 20 - Proroghe
Il Concessionario, qualora per cause a questi non imputabili, non sia in grado di ultimare le attività entro il termine fissato dal cronoprogramma, potrà chiedere una proroga per il completamento della singola attività. La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti del Concessionario per l’eventuale imputabilità della maggior durata a fatto del Concedente. Il procedimento di richiesta di proroga deve trovare compimento entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa mediante atto amministrativo a carico del RUP. Il Concedente si riserva la possibilità di richiesta di integrazioni o specifiche inerenti le motivazioni di richiesta di proroga; in tal caso i termini procedimentali restano sospesi fino a che la richiesta sia soddisfatta.
Articolo 21 - Sospensioni
Qualora per cause non dipendenti dal Concessionario, quali il mutamento degli assetti amministrativi che coinvolgano l’Amministrazione pubblica Concedente o l’adozione di misure attuative straordinarie dettate dalla situazione creatasi post Covid o circostanze simili imprevedibili e comunque cause di forza maggiore impediscano, in via temporanea, la prosecuzione dell’erogazione e dello sviluppo dei servizi oggetto della Concessione, il Project Leader potrà ordinare la sospensione degli stessi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne determinarono la sospensione, in accordo con il RUP che darà atto della sussistenza dei presupposti della sospensione del servizio con
provvedimento motivato. I motivi e le condizioni che determinano la sospensione dei servizi devono essere riportati su un verbale redatto dal Project Leader, sottoscritto dal Concessionario e che è inoltrato al Responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla data della sua compilazione. La sospensione delle attività implica un aggiornamento del cronoprogramma delle stesse allegato al progetto esecutivo. Non appena cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione dei servizi oggetto della presente Convenzione, il Project Leader dispone l’immediata ripresa degli stessi procedendo alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro il termine di dieci giorni. Ricevuto il verbale di ripresa delle attività, il RUP trasmette la revisione del cronoprogramma all’Amministrazione Concedente per essere allegata alla presente Convenzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al comma precedente, che risulti tale da determinare l’alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, sarà attivato ad istanza della Parte che vi abbia interesse, il procedimento per la revisione del Piano Economico Finanziario allo scopo di ripristinare gli indicatori di equilibrio Economico Finanziario della Concessione nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti dagli eventi che hanno dato luogo alla revisione.
Articolo 22 - Collaudo degli strumenti digitali e piattaforme per l’attivazione dei servizi
Il collaudo finale e quelli eventuali in corso d’opera saranno svolti da un collaudatore unico nominato dal Concedente, con relativo onorario a carico del Concessionario.
Il Concessionario è tenuto a fornire, con spese a suo carico, le attività di assistenza al collaudo. Il Concessionario potrà procedere, in corso d’opera, all’utilizzo anticipato di dell’infrastruttura tecnologica e, o servizi appartenenti a stralci funzionali, previo collaudo delle stesse e verifica dell’esistenza di tutte le altre necessarie condizioni e presupposti previsti, per lo specifico stralcio funzionale, dalla regolamentazione sui lavori pubblici.
PARTE IV: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 - Obblighi specifici del Comune Capofila (Concedente)
Oltre alla osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per tutta la durata di efficacia della stessa, il Concedente ha l’obbligo di:
a) espletare ed eseguire tutte le deliberazioni necessarie ed utili al conseguimento dell’oggetto convenzionale in accordo con le tempistiche previste dal cronoprogramma e da sue eventuali modifiche o integrazioni;
b) prestare la massima collaborazione nei confronti del Concessionario facendo tutto quanto in suo potere per garantire il miglior andamento del servizio, in vista del compimento di tutte le attività che comportino l’esercizio di pubblici poteri;
c) Rispettare eventuali vincoli derivanti dai regolamenti attuativi della Misura adottata
d) Consentire al Concessionario l’utilizzo e lo sfruttamento economico dei dati (dataset) raccolti durante l’esecuzione dei servizi dell’intero progetto A CUNZIRIA
La violazione degli obblighi innanzi riportati determina l’obbligo di revisione del Piano economico finanziario qualora risultassero alterati i presupposti e le condizioni di base che hanno determinato l’equilibrio economico finanziario della Concessione.
Qualora non sia possibile ristabilire le condizioni di equilibrio del Piano Economico Finanziario, la violazione degli obblighi innanzi riportati determina la risoluzione della
Convenzione per causa imputabile al Concedente, con gli effetti di cui al successivo art. 28.
Articolo 24 - Obblighi ed attività del Concessionario
Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi previsti per l'esecuzione degli investimenti e per l’espletamento dei servizi di gestione. In particolare, nel corso del periodo di efficacia della presente Convenzione, dovrà:
a) redigere la progettazione esecutiva, la contabilizzazione, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle strutture di servizio digitale;
b) curare e svolgere ogni atto necessario all’ottenimento delle autorizzazioni idonee alla: i) realizzazione delle strutture organizzative e dei sistemi digitali, ii) espletamento dei servizi, iii) definizione dei rapporti con gli enti e con i soggetti aventi competenza, sui servizi e sulle relative certificazioni;
c) realizzare, a propria cura e spese gli investimenti strumentali all’esercizio del servizio in concessione, apportando tutte le migliorie concordate con il Concedente, secondo quanto previsto dai progetti esecutivi approvati dal Concedente, e/o dal presente contratto e relativi allegati quali parte integrante e sostanziale;
d) procedere all’attivazione dei servizi e della Infrastruttura tecnologica come dichiarato in sede di offerta;
e) provvedere alla gestione del progetto A CUNZIRIA fornendo le prestazioni di cui alla presente Convenzione, per tutta la durata della Concessione, nell’osservanza delle condizioni che regolamentano gli standard minimi di servizio da erogare, come da offerta e da relativa relazione descrittiva delle caratteristiche del servizio;
f) Assolvere alla funzione di coordinamento in qualità di delegato al public project management (D.E.C.), secondo le direttive del Decreto Ministeriale n°49/2018 su tutte le iniziative progettuali ed infrastrutturali previste dal perimetro ITI del progetto generale A CUNZIRIA
g) redigere gli studi e le progettazioni riguardanti eventuali varianti e servizi aggiuntivi;
h) eseguire tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Comune;
i) sollevare il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare a terzi per effetto della esecuzione, gestione e manutenzione dei servizi e delle prestazioni del Concessionario e provvedere a tal fine a stipulare le relative polizze assicurative;
Articolo 25 - Oneri di realizzazione e di gestione
Gli oneri e gli investimenti necessari all’avvio dell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sono di totale competenza del Concessionario secondo le modalità previste al precedente art. 13.
Oltre al predetto importo, il Concedente non anticiperà al Concessionario alcun tipo di contributo, corrispettivo o indennizzo, risultando il Concessionario completamente compensato con il riconoscimento delle somme di cui alla presente convenzione, derivanti dalla gestione funzionale ed economica dei servizi erogati.
Articolo 26 - Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario. Recesso del Concessionario.
Qualsiasi evento non imputabile al Concessionario, dovuto a inadempimento del Concedente, o a causa di forza maggiore o a richiesta di servizi supplementari o varianti secondo quanto previsto dall’art. 18 della presente Convenzione, nonché ogni ulteriore evento non riconducibile a rischi allocati specificamente in capo al Concessionario che incida sulle condizioni pattuite per l’esercizio dell’attività oggetto della presente Concessione, qualora determini una modifica dell’equilibrio del piano economico finanziario, comporterà la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.
Qualora le Parti, entro [30] giorni dall’attivazione della procedura di revisione del PEF non abbiano raggiunto un accordo sui termini di riequilibrio, il Concessionario potrà recedere dalla presente Convenzione, comunicando per iscritto al Concedente la propria motivata intenzione di avvalersi della facoltà di recesso. In caso di recesso, il Concessionario avrà diritto al pagamento delle somme di cui al successivo articolo 29, al netto degli ammortamenti.
Articolo 27 – Indicazione delle garanzie
Il Concessionario ha prestato idonee garanzie come individuate in sede di gara e pari al
...... % dell’importo previsto nel progetto di fattibilità, così come migliorato in sede di gara, parte integrante della proposta, mediante garanzia fideiussoria n. …… per € ,
emessa da …….
Il Concessionario a garanzia dell’attività gestionale ha prestato, altresì, garanzia fideiussoria n. … emessa da ………… di importo pari al 5% (cinquepercento) del costo annuo operativo di esercizio. La garanzia suddetta prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente il quale può avvalersi della medesima per qualunque inadempimento relativo alla gestione.
L’incameramento avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora in corso di gestione sia stata incamerata parzialmente o totalmente dall’Amministrazione. La mancata accensione delle polizze suddette comporta la decadenza della concessione.
Articolo 28 – Penali
Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in Fase di gestione. Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento e/o un ritardo nell’adempimento degli obblighi convenzionali da parte del Concessionario, il Concedente medesimo provvede all’applicazione delle penali individuate e descritte nel Capitolato di Gara, con conseguente decurtazione automatica della Remunerazione.
Le penali saranno applicate dal Concedente, previo accertamento delle inadempienze e/o ritardi riscontrati a carico del Concessionario, secondo le modalità di cui alla presente Convenzione ed in conformità di quanto stabilito nel Capitolato di Gara (cfr. nella Proposta: “quanto contenuto nella Relazione descrittiva delle caratteristiche del servizio o della gestione”), in via automatica mediante decurtazione dei relativi importi dalla Remunerazione. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 27 (Xxxxxxxx e coperture assicurative), il Concedente potrà rivalersi delle penali applicate in un dato mese di riferimento della presente Convenzione, decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal Concessionario.
Il Concedente, qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al 30% dell’importo totale dei servizi al netto dell’IVA, può esercitare la facoltà di recesso prevista all’art.26.
Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’articolo 1382 del Codice civile. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, con riferimento alla erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Performance del livello minimo (SLA) costituisce inadempimento del Concessionario e comporta indipendentemente dalla prova del danno, l’applicazione delle penali individuate nel Capitolato di Gara (cfr nella Proposta gli SLA sono indicati nella relazione descrittiva dei servizi e della gestione), secondo il procedimento ivi stabilito.
Il RUP, verificato il mancato raggiungimento del Livello Minimo, o l’inadempimento di specifici obblighi convenzionali, o di legge, comunica al Concessionario, nel rispetto delle modalità di comunicazione previste dalla presente Convenzione, l’avvenuto inadempimento e la misura della penale decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal Concessionario.
Ove il Concessionario non contesti l’applicazione e la misura della penale, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale, saranno dedotti dalla Remunerazione spettante al Concessionario.
Ove il Concessionario contesti, nel termine indicato al precedente comma, l’applicazione e/o la misura della penale, il RUP lo convoca entro 3 (tre) giorni dall’avvenuta contestazione e promuove l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il RUP procede in ogni caso all’irrogazione della penale.
Articolo 29 – Risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente. Revoca per motivi di pubblico interesse.
Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al Concessionario:
a) il valore dell’infrastruttura tecnologica realizzata più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore dell’infrastruttura tecnologica ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione;
Articolo 30 – Risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario
La risoluzione della Concessione può essere disposta dal Concedente qualora:
a) il Concessionario ceda in tutto o in parte la concessione a terzi;
b) il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi normativi e della presente Convenzione;
c) il Concessionario, nel dar seguito agli obblighi della presente Convenzione, dimostri negligenza grave tale da comprometterne le finalità dell’intervento.
Nelle ipotesi b) e c) il Concedente potrà procedere alla risoluzione della concessione soltanto dopo che abbia proceduto a formale diffida, dando termine al Concessionario non
superiore a trenta giorni, naturali e consecutivi, per la produzione di controdeduzioni che, se non accolte, determineranno la risoluzione.
Qualora il Concessionario sia posto in liquidazione o sia sottoposto a procedure di amministrazione controllata, concordato, fallimento o qualunque altra procedura concorsuale, il Concedente dichiarerà l’anticipata decadenza della Concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale. In caso di decadenza/risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario tutta l’infrastruttura tecnologica e attrezzature realizzate dalla stessa devono essere consegnate al Comune in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. In caso di decadenza/risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario, al fine di non compromettere la continuità del servizio, il Comune di Vizzini, in qualità di comune Capofila nel caso di adesione di altri comuni, o in via esclusiva, previa approvazione dell’assemblea degli eventuali Comuni sottoscrittori in caso di adesione di altri comuni (art. 4), potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico e rischio del Concessionario.
I danni conseguenti graveranno sul Concessionario, con facoltà del Comune di trattenere l’importo dei medesimi dalla cauzione. In tutti i casi di risoluzione per motivi attribuibili
al soggetto concessionario si applica, in quanto compatibile, l’art. 108, D.lgs. 50/16.
Articolo 31 - Effetti dell’estinzione della concessione
I rapporti tra le parti in seguito alla revoca o alla risoluzione della Concessione per inadempimento del Concessionario saranno regolati come segue:
a) qualora la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della fase di realizzazione degli strumenti di start up, essa diventerà efficace alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento dell’infrastruttura tecnologica o da responsabilità e potrà ritenere l’opera fino al pagamento delle indennità di cui all’art. 27;
b) qualora la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della gestione del servizio, il Concessionario continuerà a gestirle fino al pagamento dell’indennità di cui all’art. 27 e, fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione.
Articolo 32 - Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente convenzione, sarà deferita al Giudice competente. È escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 33 - Spese
Tutte le spese contrattuali, nonché le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti del presente atto, sono a carico del Concessionario, che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.
Art. 34 – Disposizioni finali
Il Concessionario è tenuto a modificare su richiesta del Comune di Vizzini, anche eventualmente in qualità di comune Capofila nel caso di adesione di ulteriori comuni, e d’intesa con il medesimo in forma scritta, i termini della Convenzione, così come specificato nei punti e articoli precedenti, in relazione all’esperienza ed ai risultati conseguiti o in base a particolare necessità eventualmente insorte. Ciò include la definizione di eventuali dettagli operativi che si riterrà necessario ed opportuno modificare
o introdurre e che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali alla convenzione stipulata.
Anche il Concessionario ha la facoltà di proporre la modifica delle condizioni della presente Convenzione, ove necessario e in presenza di valide motivazioni determinate in primo luogo da eventuali modifiche procedurali o normative in merito agli I.T.I.; resta ferma la possibilità del Concedente di accettare o meno la modifica delle condizioni solo sulla base di atto motivato.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.
Il Sindaco del Comune di Vizzini:
Il legale rappresentante del Concessionario: Il Segretario comunale rogante: