PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. B) E COMMA 6 DEL D.LGS. N.50/2016
PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. B) E COMMA 6 DEL D.LGS. N.50/2016
PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.
CIG N. 8126061DA9 – LOTTO UNICO
ALLEGATO 2 ALLA RDO
CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Capitale Sociale € 10.000.000, interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA 09982061005. Socio unico Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sommario
PARTE A Capitolato tecnico 3
1) Oggetto dell’affidamento 3
2) Durata 4
3) Importo a base d’asta 4
4) Requisiti tecnici del sistema informativo 5
5) Inizio fornitura 5
6) SLA – service level agreement 5
7) Responsabile dei servizi oggetto della fornitura – gruppo tecnico di lavoro 6
PARTE B Condizioni particolari di contratto 6
8) Oneri delle parti 6
9) Penali 8
10) Fatturazione e modalità di pagamento 8
11) Informativa sul trattamento dei dati 10
12) Divieto di cessione del contratto e subappalto 10
13) Recesso 10
14) Risoluzione 11
15) Controversie tra le parti 12
16) Xxxxxx etico, d.lgs. n.231/2001, comportamenti illeciti, P.T.P.C. e Protocollo di legalità 12
PREMESSA E DEFINIZIONI
Le disposizioni previste dai successivi articoli troveranno applicazione nell’esecuzione dell’appalto oggetto della presente procedura e si intendono integralmente accettate dall’operatore economico a seguito dell’invio dell’offerta (ex. Art. 51 “Risposta alla RdO” delle regole MEPA).
Il presente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di procedura di affidamento, si compone di due parti:
Parte A - Capitolato tecnico, che disciplina l’affidamento della fornitura oggetto della presente procedura;
Parte B – Condizioni particolari di contratto, che riporta le clausole contrattuali che troveranno applicazione nell’esecuzione dello stesso e che, in caso di contrasto, prevarranno sulle Condizioni generali di contratto.
Nell’ambito del presente documento ciascuno dei termini seguenti, quando viene scritto con l’iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:
Stazione appaltante , Azienda, o Società: Equitalia Giustizia S.p.A.;
Fornitore o Affidatario: l’impresa, il raggruppamento temporaneo d’imprese o il consorzio affidatario delle forniture oggetto del presente documento;
Struttura richiedente: struttura aziendale che esprime il fabbisogno acquisitivo;
Contratto: il contratto concluso con il Fornitore aggiudicatario nell’ambito del Sistema di e- procurement, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste;
Giorni: i giorni lavorativi e, pertanto, tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;
Ore lavorative: le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 di tutti i giorni lavorativi;
Numero di Regolare Esecuzione: numero identificativo comunicato da Equitalia Giustizia S.p.A. in fase di autorizzazione alla fatturazione e che il Fornitore deve riportare nella fattura elettronica;
Responsabile del Servizio: Persona fisica nominata dal Fornitore quale referente delle forniture di cui al Capitolato tecnico, con ruolo di supervisione e coordinamento e potere di rappresentanza del Fornitore medesimo per le attività di gestione dell’appalto. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.
PARTE A CAPITOLATO TECNICO
1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La Società ha ravvisato la necessità di supporto alla selezione e reclutamento di personale in occasione di prossimi bandi di selezione con atteso elevato numero di candidature e ha approvato l’affidamento del servizio in parola, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.b) del d.lgs. n.50/2016 (d’ora in poi anche Codice o Codice dei contratti pubblici).
Fermo quanto sopra e, come più dettagliatamente descritto in seguito, il Fornitore dovrà eseguire i servizi con riferimento alle esigenze di selezione e reclutamento di personale corrispondente a profili professionali da inquadrare nelle qualifiche 3 Area Professionale e/o Quadri Direttivi del vigente CCNL ss. mm. anche su piazze diverse da Roma.
L’Azienda - all’interno del periodo contrattuale – emetterà, di volta in volta, un ordine esecutivo con la descrizione del numero e dei requisiti generali e caratteristici del profilo tempo per tempo ricercato sulla base del quale il fornitore (entro 5 gg dalla ricezione dell’ordine) redigerà il corrispondente bando di ricerca a cui darà apposita pubblicità sui siti specializzati (per almeno 15 gg).
Il Fornitore oltre alla raccolta e lo screening delle candidature, procederà alla valutazione della idoneità delle candidature rispetto alle richieste dell’Azienda attraverso la somministrazione, presso i propri locali, di interviste individuali e test psicoattitudinali e/o di competenza tematica e/o informatica che consentano l’attribuzione di punteggi standardizzati.
Il Fornitore (entro 15 gg dalla scadenza del bando) restituisce all’azienda la rosa delle candidature idonee (almeno 3 per ogni risorsa richiesta) al profilo richiesto con la relativa documentazione (cv, risultanze test e verbale dell’intervista) insieme ad un prospetto riepilogativo degli esiti delle attività di selezione e ad un report descrittivo delle attività svolte.
Qualora Equitalia Giustizia S.p.A. non proceda all’assunzione dei candidati proposti o questi non superino il periodo di prova, dietro indicazione della stessa, il fornitore si impegna a proseguire la ricerca e a riscontrare all’azienda nuove candidature (cv e risultanze test e verbale dell’intervista) entro i successivi 10 gg. Il fornitore si impegna inoltre alla sostituzione gratuita del candidato assunto che non superi il periodo di prova.
Prima dell’avvio delle attività il Fornitore concorderà con l’Azienda la modulistica da adottare quale output delle operazioni svolte.
2) DURATA
Il Contratto avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e cesserà di avere efficacia anzitempo in caso di esaurimento del suo massimale. L’azienda invierà i singoli ordini esecutivi entro e non oltre la data di scadenza del Contratto impegnando il Fornitore ad eseguire le prestazioni per il tempo strettamente necessario alla loro conclusione anche se eccedente rispetto al periodo contrattuale.
Alla scadenza del termine sopra indicato il rapporto contrattuale si estingue senza necessità di preavviso o disdetta.
La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art.106, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Non è prevista alcuna opzione di rinnovo del Contratto, il quale, pertanto, alla scadenza temporale di cui sopra si intenderà cessato.
Il Contratto non attribuirà al Fornitore alcun diritto di esclusiva, né il medesimo potrà pretendere a carico della Stazione appaltante prestazioni minime.
3) IMPORTO A BASE D’ASTA
Il corrispettivo unitario massimo contrattuale per l’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, IVA ed eventuali oneri contributivi esclusi, è stimato in € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) per ogni risorsa selezionata dal fornitore ed assunta da Equitalia Giustizia
S.p.A. fino a concorrenza dell’importo massimo di € 120.000,00 (euro centoventimila/00).
Equitalia Giustizia S.p.A. non si vincola ad un quantitativo minimo di ordini e non garantisce all’appaltatore un corrispettivo minimo.
Il corrispettivo, fisso ed invariabile, pari a massimo € 1.250,00 per ogni risorsa, è omnicomprensivo di qualsiasi spesa connessa alla prestazione contrattuale, ed è riconosciuto a fronte della corretta e completa esecuzione dei servizi oggetto del contratto e potrà essere fatturato in caso di effettiva assunzione da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. della risorsa proposta dal fornitore nella rosa di candidature. Non sarà dovuto da Equitalia Giustizia S.p.A. il corrispettivo per il candidato assunto che non superi il periodo di prova e per il quale il fornitore si impegna ad una pronta sostituzione. Le eventuali spese d’inserzione saranno comprese all’interno del corrispettivo concordato.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze sono pari a € 0,00.
L’importo sopra indicato, al netto del ribasso offerto, è fisso e invariabile ed è comprensivo di tutte le attività rese in relazione al presente affidamento ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle figure professionali, a eventuali spese di trasferta, ai beni strumentali impiegati e a quelli organizzativi necessari per l’espletamento del servizio, nonché a ogni ulteriore spesa inerente e conseguente.
Non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione del corrispettivo, come sopra determinato, né alcun abbuono, in caso di aumento di costi derivanti da qualsivoglia ragione, anche non imputabile all’Affidatario.
4) REQUISITI TECNICI DEL SISTEMA INFORMATIVO
Il rapporto con il fornitore potrà essere gestita anche tramite supporto telefonico e informatico (posta elettronica, posta elettronica certificata).
Il Fornitore dovrà garantire l'adozione di tutte le misure minime di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/03 e s.m.i) dal disciplinare tecnico e dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in particolare:
misure atte a garantire l'integrità e la disponibilità dei dati rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
criteri e modalità atti a garantire il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento.
5) INIZIO FORNITURA
Il servizio sarà attivato alla data di sottoscrizione del Contratto e terminerà dopo 12 mesi naturali e consecutivi dalla sottoscrizione.
Nel corso della durata contrattuale, e nel caso in cui si rendesse necessario, la Società Contraente (attraverso le proprie strutture di Audit) potranno, su specifica richiesta, assoggettare a verifica i processi e le modalità operative adottate dal Fornitore al fine di assicurare il rispetto dei livelli di servizio stabiliti.
6) SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT
Il Fornitore nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto dovrà rispettare i tempi e le modalità previste nella documentazione contrattuale e nel Service Level Agreement di seguito riportato.
Sarà cura del Fornitore concordare con la Società Contraente ogni eventuale modifica delle attività. La Società Contraente si riserva di verificare in ogni momento la corretta esecuzione del servizio attraverso la richiesta di qualsiasi tipo di documentazione o reportistica ad hoc.
Di seguito sono elencati i requisiti minimi di livello di servizio richiesti per le attività ordinarie.
Sì precisa che nel caso in cui i termini di seguito indicati coincidano con i giorni di sabato, domenica o festivi, i1 termine si intende prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
L’Azienda - all’interno del periodo contrattuale – emetterà, di volta in volta, un ordine esecutivo con la descrizione del numero e dei requisiti generali e caratteristici del profilo tempo per tempo ricercato sulla base del quale il fornitore (entro 5 gg dalla ricezione dell’ordine) redigerà il corrispondente bando di ricerca a cui darà apposita pubblicità sui siti specializzati (per almeno 15 gg).
Il Fornitore oltre alla raccolta e lo screening delle candidature, procederà alla valutazione della idoneità delle candidature alle richieste aziendali attraverso la somministrazione, presso i propri locali, di interviste individuali e test psicoattitudinali e/o di competenza tematica e/o informatica che consentano l’attribuzione di punteggi standardizzati.
Il Fornitore (entro 15 gg dalla scadenza del bando) restituisce all’azienda la rosa delle candidature idonee (almeno 3 per ogni risorsa richiesta) al profilo richiesto con la relativa documentazione (cv, risultanze test e verbale dell’intervista) insieme ad un prospetto riepilogativo degli esiti delle attività di selezione e ad un report descrittivo delle attività svolte.
Qualora Equitalia Giustizia S.p.A. non proceda all’assunzione dei candidati proposti o questi non superino il periodo di prova, dietro indicazione della stessa, il fornitore si impegna a proseguire la ricerca e a riscontrare all’azienda nuove candidature (cv e risultanze test e verbale dell’intervista) entro i successivi 10 gg. Il fornitore si impegna inoltre alla sostituzione gratuita del candidato assunto che non superi il periodo di prova.
7) RESPONSABILE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA FORNITURA – GRUPPO TECNICO DI LAVORO
Alla data di sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dovrà indicare un unico Responsabile del servizio e, alla data di sottoscrizione dell’Ordine di acquisto, dovrà indicare un referente al quale la Società farà riferimento per ogni aspetto riguardante il servizio.
Per la gestione del Contratto, anche ai fini della definizione delle eventuali problematiche operative che dovessero emergere nell’esecuzione dello stesso, nonché ai fini della gestione dei rapporti amministrativi tra le Parti, il Responsabile di Contratto opererà in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento della Società o con il Direttore dell’esecuzione della stessa, ove nominato.
Il Fornitore prende atto che, in considerazione del ruolo e delle funzioni del proprio Responsabile di Xxxxxxxxx, lo stesso s’intende munito dei necessari poteri per impegnare il Fornitore medesimo e pertanto quest’ultimo non potrà avanzare eccezione alcuna per difetto o indeterminatezza di poteri ritenendosi, sin d’ora, per rato e valido il suo operato.
L’eventuale sostituzione del Responsabile di Contratto dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società; in detta comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del sostituto ed i relativi recapiti.
Tutte le comunicazioni fatte tra l’Azienda e il Fornitore saranno effettuate per iscritto e devono intendersi regolarmente effettuate nei confronti del Fornitore.
PARTE B CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
8) ONERI DELLE PARTI
Gli oneri a carico dell’Affidatario sono i seguenti.
L’Affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.
La stipula del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’esecuzione immediata del servizio.
L’Affidatario è responsabile nei confronti della Società dell’esatto adempimento del servizio oggetto di affidamento.
È altresì responsabile nei confronti della Società e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti, consulenti e collaboratori.
È fatto obbligo all’Affidatario di mantenere la Società sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
La Parti concordano che l’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’aggiudicatario stesso a gare e appalti.
L’Affidatario non potrà comunicare a terzi, nemmeno in parte, i dati di cui è venuto a conoscenza nell’ambito dell’espletamento del servizio, né diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contrattuali.
Qualunque dato, valutazione o altro materiale che venga fornito dall’Affidatario alla Società è da intendersi riservato e a uso esclusivo della Società e non potrà in alcun modo essere utilizzato per scopi diversi rispetto a quelli previsti dal presente documento o reso di pubblico dominio o pubblicato o comunicato a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Società.
L’Affidatario considererà strettamente riservato tutto il materiale e tutte le informazioni fornite dalla Società e non diffonderà in alcun modo tale materiale e tali informazioni a terzi.
I suddetti obblighi di divieto di comunicazione e diffusione, in qualsiasi forma, di informazioni, dati o documenti di cui il prestatore di servizio venga a conoscenza possono venir meno solo nel caso in cui la Società abbia dato autorizzazione scritta espressa e preventiva.
L’Affidatario si impegna a non porre in essere attività in violazione alle norme di legge o attività in conflitto di interesse.
L’Affidatario dovrà comunicare preventivamente alla Società l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzo nel modo e nel tempo.
Personale.
L’Affidatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico e professionale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato da leggi speciali.
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Affidatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
In caso di ottenimento, da parte del Responsabile unico del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo RUP trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall’art.30, comma 6 del Codice dei contratti e dall’art. 105 del Codice.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art,15Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
Doveri del personale.
Le prestazioni contrattuali devono essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale è tenuto all’osservanza del Codice etico adottato dalla Società, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.15Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Pertanto l’Affidatario dovrà impartire disposizioni idonee in tal senso.
A prescindere dall'organizzazione che adotterà per l'erogazione dei diversi servizi, il Fornitore dovrà assicurare un alto grado di sinergia delle risorse al fine di garantire un adeguato grado di omogeneità nelle varie soluzioni adottate e uniformità di comportamento nei confronti della Società Contraente.
Gli oneri a carico della Società sono i seguenti.
Ai fini dell’esecuzione del servizio, la Società si impegna a fornire all’Affidatario tutti i documenti, i dati e le informazioni necessari, utili e opportuni per l’adeguato svolgimento del servizio medesimo.
Fatto salvo quanto sopra esposto e il pagamento del corrispettivo di cui al precedente Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.nessun altro onere è a carico della Società.
9) PENALI
In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, troveranno applicazione le penali di seguito previste
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la Società applicherà le penali di seguito indicate:
dell’1‰ dell’importo del corrispettivo concordato in caso di ritardo nella presentazione della rosa delle candidature, con la relativa documentazione (cv, risultanze test e verbale dell’intervista) insieme ad un prospetto riepilogativo degli esiti delle attività di selezione e al report descrittivo delle attività svolte, per ogni giorno ricompreso tra il 1° e il 10°.
Le penali non potranno comunque essere complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del singolo affidamento.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte del Responsabile unico del procedimento, verso cui l’Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal pervenimento della contestazione.
È fatto salvo il diritto della Società al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subìto la penale non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della stessa.
10) FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo sarà commisurato al numero di risorse assunte con riferimento agli ordini esecutivi tempo per tempo emessi dalla Società. L’emissione della relativa fattura avverrà non prima di 60 giorni solari dalla data di effettiva assunzione delle risorse selezionate ed il relativo pagamento sarà disposto entro trenta giorni solari dal ricevimento della stessa, previa emanazione della regolare esecuzione.
Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società.
L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica
attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia S.p.A., C.F. e P. IVA 09982061005, e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce;
numero CIG (codice identificativo gara);
l’importo contrattuale espresso in euro;
eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge;
tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN;
il campo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto;
fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
ogni altra informazione utile.
Il pagamento avverrà, a 30 giorni data ricevimento fattura, mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società.
In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.48-bis del D.P.R. n.602/1973 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40 la Società, in ottemperanza alla menzionata normativa, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore al limite previsto, verifica se il Fornitore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di verifica positiva, la Società procede alla sospensione del pagamento ai sensi di quanto previsto dall’art.3 del citato DM.
Fatto salvo quanto sopra esposto ed il pagamento del corrispettivo, nessun altro onere è a carico della Società.
11) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto gli oneri di informativa previsti dagli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati.
L’Affidatario è tenuto a osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, il Regolamento UE2016/679, nonché tutte le altre disposizioni della normativa italiana e comunitaria in materia.
A tal fine, ai sensi dell’art.28 del Regolamento, l’Affidatario è designato dalla Società (Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (Responsabile) con atto all’uopo dedicato che vincola contrattualmente il Responsabile al Titolare e che l’Affidatario si obbliga a sottoscrivere.
12) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il Fornitore è tenuto a eseguire in proprio l’appalto.
Ai sensi dell’art.105, comma 1 del Codice dei contratti, è vietata la cessione anche parziale del Contratto da parte del Fornitore, fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma 1, lettera d), del Codice.
Nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lettera d), punto 2 del Codice, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall’art.1 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n.187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. n.159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
In considerazione del valore stimato e della semplicità dell’appalto, del numero limitato dei possibili operatori partecipanti, dell’unicità funzionale delle prestazioni e geografica del luogo di esecuzione, anche al fine di una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni non è ammesso il subappalto.
Il subappalto in violazione del comma precedente, così come qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere in capo alla Società il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo 14.
13) RECESSO
La Società si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art.109 del Codice, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC.
Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno alla Società.
Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art.109 con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese a qualunque titolo.
14) RISOLUZIONE
Oltre a quanto previsto nell’art.13-Clausola risolutiva espressa delle Condizioni generali di contratto, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, salvo quanto previsto al successivo punto i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito e all’esecuzione del Contratto in danno del Fornitore nei seguenti casi:
i. inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore, a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Società, a mezzo di posta elettronica certificata, per porre fine all’inadempimento;
ii. verificarsi di uno dei presupposti previsti dall’art.108, comma 2 del Codice dei contratti;
iii. inadempimento grave rispetto agli obblighi in materia di dati personali e riservatezza;
iv. inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del successivo paragrafo 17) - Xxxxxx etico, d.lgs. n.231/2001, comportamenti illeciti, P.T.P.C. e Protocollo di legalità.
La Società si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art.1453 e 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento.
La Società potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti casi:
mancata presentazione totale o parziale della rosa delle candidature per ogni ordine esecutivo decorsi 11 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al precedente Art.1 previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, rimasta inevasa;
sospensione o interruzione della prestazione, salva l’ipotesi di cause non imputabili all’Affidatario, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, rimasta inevasa;
inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva, inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
grave inosservanza delle leggi in materia di sicurezza, inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali
cessione, anche parziale, di contratto o subappalto, in violazione di quanto previsto al precedente Art.12;
transazioni finanziarie eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art.3, comma 8, della legge n.136/2010;
qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
perdita di uno dei requisiti di cui all’art.80 del Codice dei contratti;
inadempimenti che comporterebbero l’applicazione di penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% del valore del contratto;
mancato reintegro della polizza di cui all’art. 6 delle Condizioni particolari di RdO (Allegato n. 1) nel caso di prima scadenza antecedente alle obbligazioni contrattuali;
mancato reintegro della garanzia definitiva di cui all’art. 7 Condizioni particolari di RdO (Allegato n. 1) in caso di escussione parziale.
In ogni caso è fatto salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
15) CONTROVERSIE TRA LE PARTI
In caso di controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione del Contratto e del Capitolato tecnico, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.
16) CODICE ETICO, D.LGS. N.231/2001, COMPORTAMENTI ILLECITI, P.T.P.C. E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Equitalia Giustizia S.p.A. impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico, nel Modello di organizzazione e controllo ex d.lgs. n231/2001, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Protocollo di legalità, disponibili e accessibili sul sito web dell'Ente.
Con la stipula del Contratto il Fornitore dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e subappaltatori o chiunque partecipi all'esecuzione del contratto. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.
In particolare, il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. n.231/2001 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave e legittimerà la Stazione appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxxxxxxx Xxxxxxxx [Firma digitale]