DISCIPLINA GENERALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI
DISCIPLINA GENERALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente disciplina stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità generali per il conferimento a professionisti esterni all’Amministrazione di incarichi di patrocinio legale dell’Ente, occasionati da singole esigenze di difesa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17, comma 1 - lett. d), e dall’art. 4 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nonché delle Linee Guida n. 12 ‘Affidamento dei servizi legali’, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 907 del 24.10.2018, pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 113.11.2018, in vigore dal 28.11.2018.
2. L’incarico di patrocinio legale concerne l’attività, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’Ente da parte di avvocato in occasione di ogni singola vertenza, sia essa di natura stragiudiziale, sia essa presentata innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. La presente disciplina si applica anche se debba essere conferito un incarico di consulenza legale ai sensi dell’art. 17, comma 1 - lett. d) n. 2, D.Lgs. 50/2016, ossia per la preparazione di un’attività di difesa in un procedimento giudiziale o stragiudiziale, anche solo eventuale - eventualità da valutare in base ad indizi concreti o all’elevata probabilità che la questione oggetto della consulenza possa sfociare in uno di tali procedimenti.
4. L’incarico di patrocinio legale dell’Ente è affidato ad avvocato esterno qualora non sia possibile fare ricorso a professionalità interne, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui:
- si ravvisi un potenziale o concreto conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall’art.
24 del Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 31.01.2014 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 241 del 16.10.2014, o nell’ipotesi si ravvisino situazioni o circostanze che rendano inopportuna l’assunzione del patrocinio da parte di legali interni;
- la materia da trattare implichi specifiche conoscenze specialistiche di cui i legali interni siano sforniti o l’oggetto della vertenza sia particolarmente delicato e complesso e di valore considerevole;
- concomitanza con altre indifferibili scadenze connesse a procedimenti in corso o altre attività inderogabili.
Articolo 2 - Elenco di avvocati esterni
1. Per l’affidamento degli incarichi esterni all’Ente è istituito un Elenco di avvocati esterni (di seguito anche solo ‘Elenco’) da interpellare per l’affidamento di singoli incarichi di patrocinio legale o degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 3.
2. L’iscrizione nell’Elenco costituisce condizione preferenziale ai fini dell’affidamento degli incarichi di cui alla presente disciplina, ma non è vincolante; infatti, l’Amministrazione, sussistendone le ragioni, da motivare espressamente, resta libera di affidare l’incarico anche ad un avvocato che non sia iscritto nell’Elenco, qualora lo ritenesse maggiormente idoneo al caso, anche in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici in questione, della delicatezza, peculiarità o valore della controversia, o qualora il numero dei professionisti iscritti nella relativa sezione fosse ritenuto insufficiente.
3. L’Elenco è costituito previo avviso da pubblicare sul sito istituzionale ed all’Albo pretorio telematico dell’Ente, salve eventuali ulteriori forme di pubblicità ritenute utili a favorire la massima diffusione tra i possibili interessati.
4. Gli avvocati che abbiano interesse a svolgere attività di difesa e di consulenza a favore del Comune di Asti, se in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3 possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco con le modalità indicate all’art. 4 di questa disciplina.
5. L’Elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni differenziate per ambito giuridico e tipologia di contenzioso:
Sez. I - Diritto civile in generale; Sez. II - Recupero crediti;
Sez. III - Risarcimento danni;
Sez. IV - Diritto amministrativo in generale; Sez. V - Contratti ed appalti pubblici;
Sez. VI - Diritto urbanistico ed edilizio; Sez. VII - Espropriazioni;
Sez. VIII - Sanzioni amministrative; Sez. IX - Diritto tributario;
Sez. X - Diritto del Lavoro - pubblico impiego; Sez. XI - Diritto penale.
6. L’Elenco è aperto a nuove domande di iscrizione, che possono avvenire in qualunque tempo. In ogni caso, ogni tre anni l’Ente provvede a pubblicare un avviso per la raccolta di ulteriori domande di iscrizione, ferma restando la validità di quelle precedenti.
7. L’Elenco resta pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, unitamente alla presente disciplina ed al modello per la domanda di iscrizione ed allo schema del contratto di affidamento.
Articolo 3 - Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco di avvocati esterni
1. Possono chiedere l‘iscrizione nell’Elenco gli avvocati esterni all’Ente che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti e assumano gli impegni di seguito indicati:
a) regolare iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno dieci anni;
b) avere comprovata professionalità ed esperienza nella/e seguente/i materia/e per la quale/i si chiede l’iscrizione nelle rispettive Sezioni dell’Elenco, da dimostrare a mezzo curriculum professionale compilato secondo quanto previsto al successivo art. 4, comma 2 – lett. c):
- diritto civile in generale;
- recupero crediti;
- risarcimento danni;
- diritto amministrativo in generale;
- contratti ed appalti pubblici;
- diritto urbanistico ed edilizio;
- espropriazioni;
- sanzioni amministrative;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro - pubblico impiego;
- diritto penale;
c) avere domicilio, o impegnarsi ad assumerlo, nella sede dell’Autorità Giudiziaria adita o davanti alla quale occorre promuovere il giudizio;
d) avere copertura assicurativa per la responsabilità professionale e per gli infortuni, come
previsto dall’art. 12 della L. 31.12.2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), secondo le condizioni essenziali ed i massimali minimi previsti con decreto del Ministro della giustizia. Tali coperture assicurative devono essere validamente stipulate al momento del conferimento dell’incarico oggetto della presente disciplina e l’avvocato deve impegnarsi a mantenerle valide per tutta la durata del mandato;
e) non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
f) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili;
g) non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni;
h) essere in regola con gli obblighi formativi previsti per la professione forense;
i) impegnarsi a non assumere il patrocinio legale dell’Ente in caso di incompatibilità o di conflitto di interesse;
j) avere svolto negli ultimi cinque anni regolare incarico di patrocinio legale in almeno tre giudizi riguardanti la materia oggetto delle sezioni in cui è chiesta l’iscrizione;
k) impegnarsi a comunicare eventuali variazioni ai dati, alle informazioni ed ai requisiti comunicati.
Articolo 4 - Domanda di iscrizione nell’Elenco di avvocati esterni
1. L’iscrizione nell’Elenco avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato, da presentarsi in via telematica, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente pubblicato sulla sua pagina web.
2. L’istanza, sottoscritta dal professionista con firma digitale ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, deve contenere:
a) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3;
b) assunzione degli impegni previsti al precedente art. 3, lett. c), d), i) e k);
c) curriculum professionale, in formato europeo, che dettagli l’esperienza maturata in riferimento alle materie di maggior competenza prescelte per l’iscrizione nelle relative sezioni dell’Elenco, mediante l’indicazione:
- dei patrocini legali conferiti, specificando preferibilmente quelli conferiti da enti locali, con il minimo richiesto dal precedente art. 3 lett. j);
- degli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, specificando preferibilmente quelli conferiti da enti locali;
- delle docenze universitarie;
- delle docenze in convegni e seminari;
- delle pubblicazioni giuridiche edite a stampa;
- dei master conseguenti o degli altri titoli di specializzazione posseduti;
- di ogni altra informazione ritenuta comunque idonea a dimostrare l’esperienza e la professionalità acquisita, sempre in riferimento alle materie prescelte.
3. La dichiarazione del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco è sottoposta a controlli a campione ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000.
Articolo 5 - Iscrizione nell’Elenco di avvocati esterni
1. L’iscrizione nell’Elenco è disposta - previa verifica della regolarità della domanda - nelle sezioni di cui al precedente art. 2, comma 5, secondo la scelta effettuata dal professionista con la domanda di iscrizione, a condizione che la comprovata maggior esperienza nelle materie indicate emerga dal
curriculum professionale presentato.
Allegato A) DGC n. …… del …………….
2. L’iscrizione nell’Elenco non dà origine ad una graduatoria, ma i professionisti saranno inseriti nelle relative sezioni seguendo l’ordine alfabetico del cognome.
3. L’iscrizione nell’Elenco non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e l’avvocato iscritto non acquista alcuna aspettativa o diritto al conferimento di eventuali incarichi ivi disciplinati.
4. Gli avvocati iscritti nell’Elenco hanno facoltà di comunicare l’aggiornamento del proprio curriculum professionale, ma sono tenuti a trasmettere all’Ente con tempestività il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione nonché ogni modifica dei propri recapiti professionali.
Articolo 6 - Cancellazione dall’Elenco di avvocati esterni
1. La cancellazione dall’Elenco è disposta dall’Ente nei confronti del professionista che:
a) ne abbia fatto formale richiesta;
b) abbia perso i requisiti per l’iscrizione;
c) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
d) abbia assunto un incarico di patrocinio legale contro l’Ente in pendenza di altro incarico a favore dell’Ente;
e) non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
f) si sia comunque reso responsabile di gravi inadempienze;
g) abbia avuto la revoca dell’incarico per motivi ad esso imputabili.
2. La cancellazione, salvo il caso di cui al punto a), è preceduta da preavviso ai sensi dell’art. 10 bis L. 07.08.1990, n. 241.
Articolo 7 - Procedura per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale
1. L’affidamento del patrocinio legale dell’Ente avviene nel rispetto dei principi previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quelli di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
2. In generale, l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale avviene previo interpello di almeno tre professionisti iscritti nella relativa sezione dell’Elenco e ritenuti in possesso di professionalità equivalenti, valutate in base al curriculum presentato e/o a precedenti incarichi conferiti dall’Ente in questioni affini, ferma restando la possibilità di interpellare anche professionisti iscritti in altre sezioni dell’Elenco affini alla materia oggetto dell’incarico o anche altri avvocati non iscritti, qualora nella relativa sezione non vi fossero sufficienti iscritti.
3. I professionisti interpellati, conosciuto l’oggetto dell’eventuale incarico attraverso le medesime informazioni fornite loro dall’Ente, se interessati, comunicano, tramite posta elettronica certificata, la loro disponibilità all’assunzione dell’incarico, confermando i requisiti di cui al precedente art. 3 e l’assenza di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; il professionista deve anche impegnarsi, qualora gli fosse affidato l’incarico e per tutta la sua durata, a non accettare incarichi da soggetti terzi, pubblici o privati, che possano confliggere con gli interessi dell’Ente.
4. Il professionista interpellato allega alla comunicazione, prevista al precedente comma 3, il suo preventivo di compenso professionale massimo, stimato secondo l’ordinario andamento del giudizio
Allegato A) DGC n. …… del …………….
(in caso di lite pendente o da proporre) o sulla scorta dell’oggetto e complessità della consulenza in caso di incarico ai sensi del precedente art. 1, comma 3. Il preventivo di compenso professionale deve essere suddiviso nelle diverse fasi previste dalle tariffe professionali forensi (es. fase di studio, introduttiva, istruttoria, cautelare, etc.) e deve stimare tutte le possibili spese, ivi incluse quelle per eventuali trasferte o domiciliazioni.
5. Con la comunicazione di disponibilità all’assunzione dell’incarico il professionista si impegna altresì:
- a richiedere il medesimo compenso professionale, maggiorato in misura non superiore al 20%, in caso di affidamento del patrocinio dell’Ente per ulteriori gradi di giudizio (opzione);
- a richiedere il medesimo compenso, diminuito del 20%, in caso di affidamento diretto del patrocinio legale in altre cause connesse o complementari (opzione);
- ad indicare, in caso di affidamento di incarico ai sensi dell’art. 1, comma 3, della presente disciplina, sia il compenso professionale per l’incarico principale sia per l’affidamento dell’eventuale incarico di patrocinio legale, qualora l’Ente debba resistere nel giudizio successivamente proposto o debba proporre l’eventuale giudizio (opzione); il compenso per i predetti incarichi opzionali deve escludere la fase di studio della controversia, già sostanzialmente compresa in quello previsto per la consulenza.
4. L’Ente conferisce l’incarico sulla scorta della maggior convenienza economica del preventivo per l’incarico da affidare. Nel caso in cui vi sia un solo professionista disponibile all’affidamento dell’incarico, l’Ente valuta la congruità del preventivo proposto, tenuto conto di precedenti spese, sostenute da esso o da altre pubbliche amministrazioni, per altri incarichi analoghi o, in mancanza di essi, dei parametri forensi approvati dal Ministro della giustizia con decreto 10.03.2014, n. 55, aggiornati con decreto 08.03.2018, n. 37, con facoltà, in caso di ritenuta motivata incongruità, di interpellare altri professionisti.
5. L’affidamento dell’incarico di patrocinio legale è comunque subordinato alla preventiva verifica dei requisiti di cui al precedente art. 3, tenuto conto delle Linee Guida ANAC in materia di controlli.
6. L’affidamento diretto degli incarichi previsti dalla presente disciplina, senza previo interpello di altri professionisti, è consentito nei seguenti casi, da evidenziare espressamente nel provvedimento di affidamento:
a) consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto dell’incarico da affidare, che siano stati positivamente conclusi;
b) particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o per il valore della questione trattata o per la sua importanza in ordine agli interessi dell’Ente;
c) necessità di assicurare il rispetto dei termini processuali.
7. L’Amministrazione garantisce l’equa ripartizione degli incarichi tra i professionisti iscritti nella relativa sezione dell’Elenco, qualora la competenza professionale appaia comunque equivalente secondo il curriculum professionale fornito, evitando pertanto il consolidarsi di rapporti solo con alcuni di loro. A tal fine non potranno di norma essere conferiti allo stesso professionista più di due incarichi per anno solare, salvo i casi di cui al precedente comma 6 di questo articolo; in ogni caso, il professionista che abbia già ottenuto un incarico professionale, non può di norma essere nuovamente interpellato fino a che lo siano, almeno una volta nel corso dell’anno solare, tutti i professionisti inseriti nella relativa Sezione dell’Elenco.
Articolo 8 - Contratto
Allegato A) DGC n. …… del …………….
1. L’affidamento dell’incarico di patrocinio legale o di consulenza, secondo quanto ivi previsto, è formalizzato, a pena di nullità, con la stipulazione di contratto in modalità elettronica mediante scrittura privata e, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro (IVA esclusa), mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.
2. Forma parte integrante del contratto il foglio condizioni, che regola i rapporti e gli obblighi tra l’Ente ed il professionista incaricato.
3. Il professionista si impegna a svolgere l’incarico affidato fino al termine del giudizio in caso di incarico difensivo, salvo eventuali casi di revoca o di dismissione del mandato, debitamente motivati, o fino al rilascio del parere, compresi eventuali chiarimenti, in caso di affidamento dell’incarico di consulenza di cui all’art. 1, comma 3, della presente disciplina; in questi casi il compenso professionale pattuita sarà corrisposto in base all’attività effettivamente prestata.
4. Con l’assunzione dell’incarico, a seconda che si tratti di patrocinio legale o di consulenza ai sensi del precedente art. 1, comma 3, il professionista si impegna, come espressamente indicato nel predetto foglio condizioni:
a) ad assistere, rappresentare e difendere l’Ente in giudizio;
b) a rendere parere legale scritto pro veritate che, esaminata la questione ed evidenziato il suo livello di complessità, illustri gli scenari e le soluzioni giuridiche per la risoluzione della fattispecie, evidenziando anche i possibili rischi di soccombenza a seconda delle possibili soluzioni prospettate;
c) ad assistere e predisporre eventuali atti di transazione della controversia, nonché a rilasciare i pareri scritti che si rendessero necessari relativamente all’incarico di patrocinio legale conferito, ivi compresi i pareri sull’opportunità e convenienza di transigere o conciliare la controversia o accettare o proporre l’abbandono della causa; in tal caso l’Ente resta tuttavia libero di determinarsi autonomamente in merito al parere fornito. Resta inteso che queste attività sono comprese nel compenso professionale pattuito;
d) a comunicare per iscritto all’Amministrazione comunale - prima del deposito in giudizio di atti difensivi o degli atti introduttivi della controversia - la strategia difensiva ipotizzata, evidenziando, in particolare, il grado di complessità della vertenza e successivamente a trasmettere gli atti predisposti e depositati, compresi i provvedimenti resi in corso di causa dall’Autorità adita e gli atti delle controparti, tenendo comunque informato l’Ente sull’andamento del procedimento in questione, con precipuo riferimento al rischio di soccombenza;
e) a rendere, al termine di ogni grado del giudizio o comunque dopo l’emanazione di provvedimenti giudiziari impugnabili o reclamabili, il proprio parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre un eventuale gravame o reclamo o per resistere nei successivi gradi del giudizio, instaurati a seguito di impugnazione di controparte, con precipuo riferimento al rischio di soccombenza;
f) ad assumere l’incarico per il compenso professionale previsto nel preventivo formulato, compresi gli impegni di cui al precedente art. 7, comma 5;
g) ad osservare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al relativo Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ed al D.Lgs. 10.08.2018, n. 101; assumendo il ruolo di incaricato esterno del trattamento con riferimento ai dati trasmessi dall’Ente per lo svolgimento dell’incarico e le conseguenti responsabilità;
h) ad osservare il codice deontologico della professione forense, nonché il codice di comportamento dell’Ente, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - “Regolamento
Allegato A) DGC n. …… del …………….
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pubblicati sul sito dell’Ente;
i) ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 3 L. 13.08.2010, n. 136, pena la risoluzione del contratto stesso secondo quanto prevede il comma 9 bis dell’art. 3 citato.
5. L’Ente si impegna a mettere a disposizione del professionista, in tempo utile per l’espletamento del mandato, gli atti, i documenti e le informazioni necessari allo svolgimento dell’incarico affidato, compreso il rilascio della procura speciale ad litem da parte del Sindaco, autorizzato dalla Giunta comunale a promuovere o stare in giudizio ai sensi dell’art. 13, comma 2, dello Statuto comunale.
Art. 9 - Pagamento del compenso professionale
1. In caso di liquidazione delle spese legali in sentenza a carico delle controparti o definite a carico delle controparti in sede di diversa conclusione della causa e da queste controparti pagate direttamente al professionista, il Comune di Asti nulla avrà da corrispondergli a titolo di compenso professionale, salvo che l’importo liquidato in sentenza, o diversamente definito, sia inferiore all’importo pattuito; in tal caso il Comune sarà tenuto a corrispondere al professionista la sola eventuale differenza rispetto a quanto pattuito. E’ infatti fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati in sentenza e che abbia effettivamente recuperato dalla parte soccombente, senza oneri per l’Ente, potendo questi chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
2. Diversamente, in caso di mancata liquidazione a carico delle controparti o in caso di mancato pagamento da parte delle controparti medesime, nonostante richiesto, il corrispettivo massimo dovuto dall’Ente al professionista sarà quello formulato con il preventivo proposto.
3. Per qualunque ragione l’incarico di patrocinio legale non venisse svolto fino al termine del giudizio, il predetto compenso professionale massimo verrà proporzionalmente ridotto e limitato all’attività effettivamente svolta, che dovrà essere dettagliata in parcella, secondo le fasi previste nelle tabelle ministeriali di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018. Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un accordo di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza.
4. Al professionista saranno inoltre rimborsate le eventuali spese sostenute per:
- eventuale pagamento contributo unificato, notificazione e registrazione sentenza, e comunque ogni spesa necessaria per legge ai fini dello svolgimento dell’incarico di patrocinio legale, escluse quelle di trasferta e di domiciliazione, già comprese nel preventivo proposto;
- consulente tecnico di parte, qualora in corso di causa abbia dovuto farvi ricorso, secondo quanto successivamente stabilito al seguente art. 10.
5. L’Ente non è tenuto a rimborsare le spese relative al compenso del consulente tecnico di parte, qualora siano state direttamente rimborsate al professionista dalla controparte tenuta.
6. L’Ente, qualora richiesto dal professionista e per il caso di affidamento di patrocinio legale, si impegna a corrispondergli un acconto sul compenso pattuito, di norma dopo la proposizione o la costituzione in giudizio, in misura non superiore al 20% dello stesso, che è restituito al Comune di Asti nel caso in cui il compenso fosse posto a carico e pagato dalla controparte soccombente.
7. Il compenso professionale, se posto a carico dell’Ente, è liquidato a favore del professionista dopo aver verificato l’esatto adempimento della sua prestazione; a tal fine il professionista, prima dell’invio
Allegato A) DGC n. …… del …………….
della fattura elettronica, deve trasmettere all’Ente proposta di parcella; l’Ente ne verifica la congruità con riferimento a quanto pattuito ed eseguito, autorizzando il professionista, in caso di verifica positiva, ad inoltrare la relativa fattura elettronica, che dovrà essere inviata per mezzo del Sistema di Interscambio (Codice Univoco Ufficio UF5DLZ). Il professionista deve aver cura di indicare sulla fattura il CIG (Codice che l’ANAC pretende sia apposto su tutti gli atti relativi a procedura finalizzata alla stipulazione di un contratto di servizi) riportato nella determinazione dirigenziale di affidamento nonché il numero e la data della predetta determinazione ed il numero del relativo impegno di spesa con quest’ultima assunto. L’Ente provvede al pagamento della fattura entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento.
8. Il compenso proposto dal professionista con il suo preventivo non può essere modificato in aumento, salvo che per sopravvenute incombenze inizialmente non previste e/o non prevedibili (es. proposizioni di motivi aggiunti di ricorso). Il professionista ha l’obbligo di rappresentare tempestivamente per iscritto e con apposita domanda motivata l’insorgere dei motivi che determinano la necessità di una variazione in aumento del preventivo di spesa.
Art. 10 - Consulenze tecniche di parte
1. Nel caso in cui, nel corso dell’espletamento dell’incarico di patrocinio legale, si rendesse necessario fare ricorso a consulenze tecniche di parte (art. 201 c.p.c.), il professionista può, secondo il suo prudente apprezzamento, avvalersi di un tecnico dallo stesso individuato, previo assenso dell’Ente.
2. Al fine di consentire all’Ente di poter effettuare le proprie valutazioni in merito al rilascio o meno dell’assenso richiesto e di poter adottare gli atti necessari per il finanziamento della relativa spesa, il professionista dovrà tempestivamente comunicare all’Ente le ragioni per cui si rende necessario il ricorso ad un consulente tecnico di parte, unitamente al nominativo del tecnico scelto con il relativo curriculum professionale e all’ammontare del compenso previsto (che di norma dovrà risultare dall’applicazione di tariffe professionali non superiori a quelle minime eventualmente vigenti).
3. Il professionista provvede al pagamento del compenso al consulente tecnico, spesa che è rimborsata dall’Ente, secondo l’importo comunicato e approvato dall’Ente.
4. In caso di pagamento del consulente tecnico di parte a carico della controparte tenuta, nulla è dovuto dall’Ente, che chiederà la restituzione di quanto eventualmente anticipato.
Art. 11 – Pubblicità dell’incarico conferito
1. L’affidamento dell’incarico è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti con le modalità previste dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.
Art. 12 – Registro degli incarichi legali conferiti
1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito il ‘Registro degli incarichi legali conferiti’, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, in cui sono inseriti i seguenti dati:
- nome del professionista e foro di appartenenza;
- sintetica descrizione dell’oggetto dell’incarico;
- estremi della determinazione dirigenziale di affidamento;
Allegato A) DGC n. …… del …………….
- data di stipulazione del contratto;
- compenso pattuito e liquidato.
Art. 13 – Tutela della riservatezza
1. I dati personali raccolti dall’Ente per le finalità connesse all’affidamento degli incarichi, di cui all’art. 1 della presente disciplina, sono trattati e conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.
2. In presenza di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni, i dati o i documenti che verranno richiesti, l’Amministrazione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente la relativa domanda di iscrizione dell’Elenco e, conseguentemente, rigettarla.
3. I dati saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti.
4. Possono venire a conoscenza dei dati di cui al precedente comma 1, il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento.
5. I dati raccolti potranno essere trasmessi ad altri Settori dell’Ente o a eventuali avvocati difensori per attività connesse e necessarie per le finalità della presente disciplina e sono oggetto di pubblicazione limitatamente all’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge e dalla presente disciplina. I dati raccolti non sono trasmessi all’estero.
6. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Asti, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente; il D.P.O. è indicato sul portale telematico dell’Ente all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxx000_xxxxxxx.xxxx; gli incaricati del trattamento sono individuati con apposito provvedimento del Dirigente competente.
Art. 14 - Entrata in vigore
1. La presente disciplina entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, ossia decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio telematico dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 134 D.Lgs. 18.08. 200, n. 267.