PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DELLA REGIONE SARDEGNA
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DELLA REGIONE SARDEGNA
ALLEGATO 4 - SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DELLA REGIONE SARDEGNA
LOTTO
L’anno , il giorno del mese di , in Cagliari, Viale Trieste, 186, presso gli uffici della Direzione generale degli enti locali, Servizio Centrale regionale di committenza, sono comparsi: la dott.ssa , nata a (prov. ) il (C.F.
), domiciliata per la funzione presso gli uffici dell’Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio Centrale regionale di committenza, presso la Direzione Generale degli Enti locali e finanze
E
, nato a , il , C.F.
, residente in , Via n. , il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore dell’Impresa/RTI , con sede legale in
, via n. , CF – PI - REA (giusta procura autenticata nelle firme dal notaio , rep. , raccolta n. , conferita dall’amministratore delegato e/o legale rappresentante dell’Impresa/RTI , già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata alla presente convenzione, di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
- con determinazione prot. n. 64490, Rep. n. 3580 del 19 Dicembre 2017, il Direttore ad interim del Servizio della Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura aperta informatizzata, suddivisa in sei lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione Sardegna, per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le
Amministrazioni ed Enti della Regione Autonoma della Sardegna, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.
- con determinazione rep. n. del il Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato definitivamente l’appalto all’Impresa/RTI
, la quale è risultata aggiudicataria del Lotto/i e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- la Centrale regionale ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula della presente Convenzione. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni
generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei quali saranno specificate le prestazioni di servizi da fornire;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
- Amministrazioni: le Amministrazioni presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito nella sezione delle
Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
- Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/, dedicato e
gestito dalla Stazione appaltante, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione;
- Importo massimo spendibile: si intende il valore complessivo massimale per ciascun lotto di riferimento di cui al par. 4.2 del Disciplinare di gara.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica, dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara
di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di
appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Stazione appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 4 – Oggetto e durata
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari.
2. Fermo restando l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ciascuna Convenzione avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della
Centrale regionale, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile.
3. La Centrale si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale regionale, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in 48 mesi dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell’ambito della quale è stato emesso.
5. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro ,00, IVA esclusa.
6. La durata delle Convenzioni in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.
7. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. L’utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Amministrazioni al sito.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Stazione appaltante con le modalità di cui al successivo articolo 6.
Articolo 6 - Modalità di adesione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. Antecedentemente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, le singole Amministrazioni interessate devono trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura contenente una sintetica descrizione degli immobili, l’ubicazione degli stessi, le caratteristiche d’uso, i metri quadri indicativi, le informazioni sui rischi specifici ed altri informazioni funzionali al servizio richiesto. Il Fornitore, entro 7 giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura ha l’obbligo di concordare con l’Amministrazione interessata la data del sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro 30 giorni solari dalla ricezione della Richiesta stessa. In occasione del sopralluogo, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore il nominativo del Supervisore.
Entro 30 giorni solari dal sopralluogo, pena l’applicazione delle penali, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi conforme a quanto presentato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica. Tale documento comprenderà almeno le seguenti informazioni:
- Stabile/i interessato/i.
- Dimensioni degli immobili.
- Tipologie di intervento.
- Frequenza delle attività.
- Canoni e prezzi che verranno applicati.
- Ammontare totale del servizio richiesto.
- indicazione puntuale del personale impiegato, numero complessivo e identificativi personali;
- calcolo del monte ore impiegate nell’esecuzione del servizio; per elaborare tale calcolo il Fornitore dovrà obbligatoriamente applicare le rese orarie offerte in gara.
L’Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potrà:
- valutarne l’adeguatezza, verificare la presenza degli elementi essenziali di cui sopra e l’applicazione delle modalità di calcolo del monte ore descritte;
- accettarlo, e quindi procedere all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
- inviare, tramite il Supervisore, le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso dovrà riformulare un nuovo piano recependo la richiesta di modifiche del Supervisore e inviarle entro i successivi 10 giorni solari, pena applicazione delle penali.
A seguito della condivisione del Piano Dettagliato degli Interventi, il Fornitore redige ed invia all’Amministrazione il Verbale Tecnico, il quale, controfirmato da entrambe le parti, dà luogo all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
Nel Verbale Tecnico sarà riportata la descrizione dettagliata delle modalità di erogazione del servizio oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. In particolare esso contiene:
- il verbale di consegna dei beni immobili delle Amministrazioni con esplicitazione della tipologia di oggetti ed i relativi quantitativi presi in carico dal Fornitore per l’erogazione dei servizi di cui all’Ordinativo di Fornitura. Tali quantitativi devono consentire la determinazione oggettiva e chiara del canone (esempio: nel caso delle pulizie devono essere esplicitati i metri quadri di Superficie utile complessiva, nel caso di un servizio di presidio devono essere indicate le ore giornaliere e la fascia oraria, ecc.);
- il Piano Dettagliato degli Interventi così come formalizzato ed autorizzato dal Supervisore;
- la pianificazione degli interventi a frequenza giornaliera o periodica, indicando per i primi le giornate della settimana nelle quali sono svolte le diverse attività e le relative fasce orarie, per i secondi un calendario su base annuale dal quale si evinca il mese di effettuazione degli interventi stessi. Le specifiche date degli interventi periodici saranno successivamente concordate tra il Gestore del Servizio ed il Supervisore;
- le modalità di gestione di situazioni particolari che potrebbero dare origine ad eventuali contestazioni.
Eventuali modifiche da apportare al Verbale Tecnico dovranno sempre essere formalizzate attraverso atto aggiuntivo e avrà efficacia a fare data dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione o comunque sarà considerato efficace nel termine massimo di 10 giorni dalla avvenuta comunicazione.
Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico e dovrà quindi coordinarsi tramite il Supervisore con eventuali Fornitori a cui è subentrato.
La Richiesta Preliminare, il Piano dettagliato e l’Ordinativo di Fornitura devono recare un numerazione univoca che consenta la tracciabilità e la gestione progressiva delle adesioni in funzione della data di ricevimento.
5. Il Fornitore nei casi espressamente previsti all’articolo “Clausola Sociale” si impegna preliminarmente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura a redigere un programma di inserimento lavorativo, nel rispetto delle modalità riportate nel suddetto articolo.
6. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Il fornitore, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, deve presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l’impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l’apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.
Il programma di formazione dovrà essere coerente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dovrà anche contenere i seguenti argomenti:
• Corrette modalità d’ uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;
• Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
• Differenze tra disinfezione e lavaggio;
• Modalità di conservazione dei prodotti;
• Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione appaltante, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l’Amministrazione contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto
dalla Stazione appaltante, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura.
9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
10. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
00.Xx Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
00.Xx Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Stazione appaltante, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
13.Resta espressamente inteso che la Stazione appaltante può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
14.Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
- garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nel Piano Dettagliato degli Interventi;
- prestare i servizi previsti nei Piani Dettagliati degli Interventi e nei Verbali Tecnici alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel Piano
Dettagliato degli Interventi e nel Verbale Tecnico sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
- attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore dell’immobile/i per non arrecare disturbo o intralcio
al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore;
- utilizzare i prodotti corrispondenti a quelli presentati in sede di offerta, pena l’applicazione delle penali
di cui oltre;
- utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché aspiratori per polveri muniti di meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge;
- organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l’Amministrazione Contraente e risultanti dal Piano Dettagliato degli Interventi e dal Verbale Tecnico;
- attivare, per le attività a frequenza giornaliera o a giorni alterni di cui agli Allegati 8, 9 e 10 e per le
prestazioni a richiesta previste nell’Allegato 12, tutti gli interventi di ripristino richiesti dalle Amministrazioni, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale Tecnico, fatta salva l’applicazione delle penali;
- attivare, per le prestazioni a frequenza settimanale o superiore (mensile, trimestrale, ecc.), tutti gli
interventi di ripristino (gratuito) richiesti dalle Amministrazioni, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale Tecnico, entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta/contestazione dell’Amministrazione, fatta salva l’applicazione delle penali;
- adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli
Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto
e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore
istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione;
- essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento
di quegli Esecutori o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito
di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore degli immobili/e. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
- dotare gli Esecutori sia di dispositivi di protezione individuali e collettivi per garantire la sicurezza in
relazione al tipo di attività svolta sia di camici con l’indicazione del nome del Fornitore, tali da consentire il riconoscimento dell’addetto/a;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta
nell’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Stazione appaltante e/o delle Amministrazioni contraenti.
- Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi
che verranno indicati nel Piano Dettagliato degli Interventi. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo e/o dal Verbale Tecnico.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Stazione appaltante in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo Articolo 13, anche al fine di consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste
nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e di consegnare alla stessa copia del Piano Dettagliato degli Interventi relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, ove richiesto.
3. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l’Amministrazione Contraente come descritto nel Capitolato Tecnico.
4. Su richiesta scritta della Stazione appaltante o delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valore del canone mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
5. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Stazione appaltante in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi secondo quanto previsto al successivo articolo 13.
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In merito alle procedure di cambio d’appalto le parti dovranno applicare le procedure per il cambio d’appalto previste nei relativi Contratti Collettivi. La corretta adozione e applicazione delle disposizioni di cui sopra rappresenta una condizione indispensabile per la stipula della Convenzione.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall’Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati in ciascun Piano Dettagliato degli Interventi e nel Verbale Tecnico.
2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Piano Dettagliato degli Interventi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel Piano Dettagliato degli Interventi e nel Verbale Tecnico pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto al comma 4, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell’Amministrazione Contraente. La contestazione determina l’interruzione dei termini di pagamento del canone relativo all’immobile oggetto della contestazione stessa. L’Amministrazione, pertanto, può affidare il servizio oggetto dell’inadempimento ad Azienda scelta sul libero mercato, addebitando al Fornitore l’eventuale differenza di prezzo.
6. Per ogni giorno di mancata prestazione del servizio ed anche in ipotesi di effettuazione dello stesso in forma parziale, l'Amministrazione applicherà una decurtazione del canone mensile pari ad 1/26esimo dello stesso, fatto salvo l’applicazione delle penali e il risarcimento del maggiore danno.
Articolo 11 - Clausola Sociale
1. È volontà della Centrale regionale tutelare e salvaguardare i livelli occupazionali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale. A tal fine, in conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.Lgs.50/2016, in merito alle procedure di cambio d’appalto, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.
2. L’aggiudicatario dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. del 15 giugno 2015 n. 81; il contratto di riferimento per il settore è il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
3. Con la partecipazione alla presente procedura, l’impresa aggiudicataria, quindi, si impegna ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, compatibilmente con le mutate condizioni derivanti dall’espletamento del presente appalto, del contesto sociale e di mercato in cui si inseriscono, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.
4. Relativamente al lotto 1 “Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso all’Ente Regione Autonoma della Sardegna e al Consiglio Regionale della Sardegna”, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, art 2, comma 22, l’impresa aggiudicataria si impegna inoltre a tutelare il livello retributivo del personale impegnato nel nuovo appalto.
Articolo 12 - Servizi connessi
Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per l’erogazione dei servizi. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono:
- Gestione dell’Anagrafica Locali.
- Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via pec, alla Stazione appaltante un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti informazioni:
a. copia del Piano Dettagliato degli Interventi sottoscritto con la Amministrazioni contraenti;
b. nome dell’Amministrazione Contraente;
c. numero dell’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
d. importo fatturato per singolo servizio;
e. elenco completo dei prodotti, attrezzature e macchinari utilizzati per singolo servizio con prove documentali (documenti di trasporto) che attestino il loro effettivo utilizzo in conformità con le prescrizioni tecniche richieste in fase di gara;
f. monitoraggio delle principali voci d’impatto ambientale associato al servizio (consumo di energia, consumo idrico e produzione di rifiuti).
- Call Center: il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:
• giorni festivi;
• giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
• seconda e terza settimana di agosto.
Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore per ottenere:
- risposte ad eventuali richieste di informazioni sul servizio;
- risposte in merito all’attivazione del servizio e all’emissione dell’Ordinativo di fornitura;
- inoltrare reclami.
Articolo 13 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente, per le prestazioni di pulizia e sanificazione a canone saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari netti per metro quadro (mq) corrispondenti a ciascuno standard (uffici aperti al pubblico, uffici tradizionali, ecc.) e livello di prestazioni (livello normale – ridotto - basso) previste nella documentazione di gara.
2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente, per le prestazioni di pulizia e sanificazione a richiesta saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari netti corrispondenti a ciascuna delle attività elencate negli allegati al Disciplinare di Gara di gara ed espressi, a seconda della prestazione, in Euro metro/quadro o Euro ora/uomo.
3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dei prodotti e delle attrezzature necessari per l’espletamento delle prestazioni con la sola esclusione delle spese di acqua, elettricità, contenitori rigidi per la raccolta differenziata, materiali di consumo per i servizi igienici e relativi distributori, attrezzature speciali per lavorazioni complesse quali autoscale, ponteggi e autogru.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Piano Dettagliato degli Interventi e nel Verbale Tecnico; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi
1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, la Stazione appaltante potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dei commi seguenti. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito della Centrale di committenza entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non ancora stipulati.
2. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede l'aumento, La Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo.
3. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il
c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun altra forma di revisione contrattuale.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.
Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Amministrazione contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla
presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
5. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Supervisore al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Supervisore lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l’integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”.
6. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. , dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso , e con le seguenti coordinate bancarie IBAN .
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o pec, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla Stazione appaltante.
Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al precedente comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Stazione appaltante.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della Stazione appaltante e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Articolo 17 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a
facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 18 - Penali
1. La Stazione appaltante e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Stazione appaltante e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penalità minime che la Stazione appaltante e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:
Penali di competenza delle Amministrazioni Contraenti:
• Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste negli Allegati 8, 9 e 10, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, verrà applicata al Fornitore, una penale pari al 1 per mille del valore del canone ribassato in sede di offerta (riferito allo standard e alla frequenza scelta) corrisposto dall’Amministrazione per la metratura oggetto dell’inadempimento (Es: Canone mensile dello standard “es. uffici tradizionali” riferito alla “frequenza
normale” e alla metratura x P (penale di 1 x 1000) x x.xx giorni di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività).
• Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di ciascuna delle attività
previste nell’Allegato 12 “Listino delle attività a richiesta”, corrisposte sulla base di Euro ore/uomo, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, verrà applicata al Fornitore, una penale pari a 0,5 per mille dell'ammontare mensile dell’Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale.
• Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di ciascuna delle attività
previste nell’Allegato 12 “Listino delle attività a richiesta”, corrisposte sulla base di Euro al metro quadro, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, verrà applicata al Fornitore, una penale pari 0,5 per mille dell'ammontare mensile dell’Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale.
• Per l’utilizzo di prodotti diversi da quelli dichiarati in sede di offerta e/o nelle Schede Tecniche,
l’Amministrazione applicherà una penale pari a 5 per mille dell'ammontare mensile dell’Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale, per ogni giorno in cui si siano verificati i fatti oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
• Nel caso in cui il Fornitore non fornisca all’Amministrazione il Piano Dettagliato degli Interventi entro
30 giorni dall’effettuazione del sopralluogo, l’Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
• Nel caso in cui il Fornitore non fornisca all’Amministrazione, all’interno del Piano Dettagliato degli
Interventi l’indicazione puntuale del personale che si impegna ad utilizzare, ovvero utilizzi personale diverso da quello indicato senza averne data debita comunicazione, l’Amministrazione applica una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di non conformità, e richiedere l’adeguamento del Piano stesso.
• Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi che il calcolo del monte ore presentato nel Piano Dettagliato
degli interventi non corrisponda al risultato dell’applicazione delle rese offerte in sede di gara, verrà applicata una penale pari all’1 per cento dell’Ordinativo, oltre all’adeguamento del monte ore stesso.
• Nel caso in cui non vengano eseguite le modifiche richieste sul Piano Dettagliato degli Interventi, la
Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) al giorno, fin tanto che non venga consegnata la copia aggiornata del Piano stesso conforme alle correzioni proposte.
• Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero
a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’emissione delle fatture, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a 0,3 per mille
dell'ammontare mensile dell’Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale.
• Per mancato rispetto delle norme di sicurezza l’Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per
mille dell'ammontare mensile dell’Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale, per ogni giorno in cui si siano verificati i fatti oggetto di contestazione.
• Per ogni giorni di ritardo per la consegna del database “gestione anagrafica locali” l’Amministrazione
applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
• Per ogni giorno di mancato rispetto delle fasce orarie convenute, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a 1 per mille dell'ammontare mensile dell’Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale.
Penali di competenza della Stazione appaltante:
• Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all’articolo 13 la Stazione appaltante applicherà una penale pari a Euro 250,00 fino alla trasmissione della reportistica.
• la Stazione appaltante, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione,
4. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Stazione appaltante potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione Contraente o dalla Stazione appaltante; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
8. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura.
9. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Stazione appaltante e/o l’Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 19 - Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti
della centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono la Stazione appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione appaltante.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione appaltante
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Stazione appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 20 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 21 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Amministrazione contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
5. La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis,
353, 353 bis del codice penale.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell’ulteriore danno.
9. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura.
Articolo 22 - Recesso
1. La Stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893 Codice Civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, la Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Stazione appaltante procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell’art 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Centrale regionale di committenza potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l’Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
13. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 26 - Responsabile del Servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Stazione appaltante, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico , numero di fax
, indirizzo e-mail .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale di committenza regionale nonché a ciascuna Amministrazione contraente.
Articolo 27 - Sciopero del personale
1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.
Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. La Centrale regionale di committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di
fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale regionale di committenza , da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale regionale di committenza risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Xxxxxx;
- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
- nel trasmettere alla Centrale regionale di committenza, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Centrale regionale di committenza stessa di dare riscontro
all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale regionale di committenza tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire alla Centrale regionale di committenza, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 50/2016.
Articolo 31 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione appaltante, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 32 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
, lì
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