Schema di contratto
Allegato n.2
Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura in noleggio operativo quinquennale di un microscopio confocale
Schema di contratto
N. di Repertorio
L’anno , il giorno del mese di , viene stipulato in modalità elettronica e nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, il seguente:
CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO OPERATIVO QUINQUENNALE DI UN MICROSCOPIO CONFOCALE
TRA
L’Università di Foggia (di seguito denominata, per brevità, anche “Università”), in persona del Direttore Generale, dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, nata a San Severo (FG) il 04/02/1972, domiciliata per la carica presso la sede dell’Università di Foggia, in Foggia alla via Xxxxxxx Xxxxxxx n.89/91, (C.F. 94045260711 – P. I.V.A.: 03016180717), legittimata alla stipula del presente atto ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 nonché dell’art.20, comma 2, lett.m) dello Statuto d’Ateneo;
E
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”) con sede legale in
, via , n. iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n.
, P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , n.
, capitale sociale Euro , in persona del sig. , nato a il
, nella sua qualità di legale rappresentante della predetta Società;
OPPURE
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”) con sede legale in
, via , n. iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n.
, P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , n.
, capitale sociale Euro , in persona del legale rappresentante sig. , nato a
il , nella sua qualità di Impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito da, oltre la stessa, la mandante , con sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P.IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P.IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. , rep. n. ;
PREMESSO
a) che con Decreto del Direttore Generale dell’Università di Foggia prot. n° del è stata indetta pubblica gara in modalità telematica con il sistema della procedura aperta per la fornitura quinquennale in noleggio operativo di un microscopio confocale, occorrente all’implementazione della core-facility di Microscopia dell’Università di Foggia organizzata in un unico lotto indivisibile, di cui al Bando di gara pubblicato sulla GURI n. in data - CIG: [6797196794];
b) che con Decreto del Direttore Generale dell’Università di Foggia prot. n° del
il “Fornitore” è risultato aggiudicatario dell’unico lotto della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel medesimo;
c) che il “Fornitore” dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
d) che il “Fornitore” ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
e) che è stata constatata dagli uffici dell’Unità organizzativa dell’Università responsabile del procedimento la regolarità e completezza della documentazione di cui al punto che precede trasmessa dal “Fornitore” ed, in particolare, quest’ultimo, in ossequio a quanto richiesto ai fini dell’aggiudicazione e conseguente stipula del contratto, ha, tra l’altro, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, costituito la garanzia definitiva, in atti, con le modalità e nei termini dell’art.103, co.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m., e pari ad €…………., mediante
……………………………
Tutto ciò premesso e ratificato, con l’intesa che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l’Offerta Tecnica del “Fornitore”, l’Offerta Economica del “Fornitore”, il Bando, il Disciplinare di Gara, il Disciplinare Tecnico ed allegati tutti dell’”Università”.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito del contratto si intende per:
• AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE = Università di Foggia.
• APPALTATORE/AGGIUDICATARIO-A/DITTA/FORNITORE: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
• Offerta Tecnica: il documento contenente la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dal Fornitore richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo ancorché non fisicamente allegata.
• Offerta economica: il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal Fornitore richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo.
• Documentazione di gara: il disciplinare di gara e relativi allegati tutti che, ancorché non fisicamente acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le espressioni riportate nei documenti richiamata hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei documenti stessi, tranne il caso in cui le singole clausole del contratto dispongano diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:
a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il “Fornitore” relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e della disciplina settoriale degli appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50);
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore successivamente.
Articolo 3-bis
Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione il “Fornitore” ha l’obbligo di corrispondere all’”Università” le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati per estratto su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione a quanto disposto dall’art.34, comma 35 del D.L. 12 ottobre 2012
n.179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n.221 nonché, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 11 dell’art.216 del D.Lgs. n.50/2016, le spese relative alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei medesimi bando di gara e avviso di aggiudicazione per un importo complessivo, che verrà successivamente comunicato dall’”Università” al “Fornitore”. L’importo in argomento dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l’”Università”, da appoggiare a : Banca
CODICE IBAN: , con la seguente causale: “Rimborso spese
di pubblicazione gara identificata dal CIG: ,in adempimento all’art.34, co.35 D.L. 179/2012 ed all’art.216, co.11 del D.Lgs. n.50/2016”.
Articolo 4 Oggetto
1. Con il presente atto il “Fornitore” si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione
Appaltante a fornire – con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla propria Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta.
2. In particolare, formano oggetto del contratto le sottonotate prestazioni meglio specificate nel Disciplinare di gara ed allegato Disciplinare Tecnico oltre che nell’offerta tecnica del “Fornitore”:
✓ Noleggio operativo di n.1 microscopio confocale occorrente all’implementazione della core-facility di Microscopia, nella tipologia indicata al Disciplinare tecnico (allegato n.1 al Disciplinare di gara), da consegnare presso il predetto la sede della core-facility, comprensivo dei seguenti servizi: trasporto, consegna, installazione, collaudo, assistenza tecnica del tipo full
risk per tutta la durata della fornitura (quinquennio), formazione degli operatori ed addestramento all’uso delle strumentazioni;
3. Le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura oggetto della fornitura sono quelle riportate nell’offerta tecnica del “Fornitore” parte integrante del presente contratto anche se non fisicamente allegata.
Articolo 5 Utilizzazione del contratto
1. La gestione funzionale dei beni forniti verrà effettuata dalla ”Università” con la quale il
“Fornitore” dovrà procedere a svolgere e coordinare tutte le attività e le prestazioni previste dal presente atto. Alla ”Università” spetterà:
a) procedere alla liquidazione delle fatture maturate dal “Fornitore”;
b) garantire l’adempimento delle obbligazioni formali previste nel presente contratto.
2. È a carico del “Fornitore” ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti con cui lo stesso verrà a rapportarsi nel corso dell’esecuzione del contratto; qualora il “Fornitore” dia esecuzione a disposizioni e/o prestazioni emesse da soggetti non legittimati le stesse non verranno riconosciute ad ogni effetto ed alcun diritto potrà essere vantato dal “Fornitore” nei confronti della ”Università”.
Articolo 6
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. In considerazione degli obblighi assunti dal “Fornitore” in forza del contratto, le comunicazioni con la ”Università” potranno essere formalizzate con la ricezione da parte del “Fornitore” dei documenti relativi trasmessi dalla medesima a mezzo pec.
2. Lo svolgimento delle attività prestazionali oggetto del presente contratto dovranno essere assicurate in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché del Disciplinare Tecnico e dell’offerta tecnica del “Fornitore”.
Articolo 7
Durata del contratto di noleggio e facoltà di relativa interruzione con esercizio dell’opzione di acquisto
II rapporto contrattuale, che si instaura con la sottoscrizione del contratto, avrà validità per un periodo
di 60 (sessanta) mesi a far tempo dalla data di effettiva attivazione della fornitura, a seguito di verifica di conformità positiva dell’intero sistema prestazionale, come nel dettaglio riportato al Disciplinare Tecnico.
Nel caso in cui l’”Università” decida, decorsi i primi 24 mesi del presente contratto di noleggio, di esercitare l’opzione di acquisto, il prezzo già stabilito in €. , come indicato in offerta economica, sarà da intendersi ridotto integralmente dell’intero canone di noleggio già versato per i primi 24 mesi. Analoga procedura sarà seguita laddove l’opzione dovesse esercitarsi prima della decorrenza dei 24 mesi. Qualora, l’opzione di acquisto dovesse essere esercitata successivamente ai 24 mesi, il prezzo di vendita già identificato in offerta sarà da intendersi ridotto dell’ammontare totale dei canoni di noleggio riferiti ai primi 24 mesi e, per i mesi eccedenti i 24, dei canoni di noleggio ai medesimi riferiti defalcati del valore relativo all’assistenza tecnica.
Articolo 8
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del “Fornitore”, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale .
2. Il “Fornitore” garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Disciplinari di gara e nella Offerta Tecnica del “Fornitore”, allegata al presente atto. In ogni caso, il “Fornitore” si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data fissata per la presentazione delle offerte anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del “Fornitore”, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il “Fornitore” non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della ”Università”, assumendosene il medesimo “Fornitore” ogni relativa alea.
5. Il “Fornitore” si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la ”Università” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
Le attività contrattuali così come specificate nei disciplinari di gara e nell’Offerta Tecnica del “Fornitore” dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali. Il “Fornitore” si impegna, pertanto, ad eseguire tutte prestazioni ricomprese nel presente contratto salvaguardando le esigenze dell’”Università”, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
6. Il “Fornitore” rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Servizio destinatario dei beni oggetto della gara;
7. Il “Fornitore” si obbliga ad assicurare alla ”Università” per il tramite del Direttore dell’esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all’uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 9 Obbligazioni generali del Fornitore
1. Il “Fornitore” si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
a) fornire i beni oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto, negli Allegati e negli atti di gara;
b) manlevare e tenere indenne la ”Università” dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla ”Università” ed al Servizio utilizzatore, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto, ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla ”Università”;
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
f) Il “Fornitore” si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati dalla ”Università”, anche successivamente alla data di stipula del presente contratto, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede operativa.
Articolo 10 Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il “Fornitore”, utilizzando la propria organizzazione tecnica ed amministrativa e le proprie risorse, si
obbliga a dare esecuzione alla propria Offerta Tecnica ed in particolare:
a) a provvedere alla installazione, configurazione e conduzione operativa della tecnologia offerta e riportata in sede di Offerta Tecnica con ogni onere e spesa a proprio carico; a titolo esemplificativo e non esaustivo nei predetti oneri si intendono incluse le attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna ed, eventualmente, la rimozione e asporto dell’imballaggio;
b) a provvedere, secondo le modalità di seguito descritte, alla verifica di conformità dell’apparecchiatura proposta nell’Offerta Tecnica;
c) a provvedere, secondo i piani presentati in sede di Offerta Tecnica, alla formazione ed al supporto di tutti gli utilizzatori dei beni forniti;
d) ad attivare il bene offerto ed installato entro i tempi previsti dal piano di avviamento presentato in sede di offerta e comunque entro 60 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto;
e) a garantire durante tutto il periodo previsto in offerta e con spese a carico del “Fornitore” la manutenzione full-risk dell’apparecchiatura fornita ed installata comprensiva di intervento presso la sede del servizio ove la stessa verrà ubicata, parti di ricambio, mano d’opera.
Articolo 11
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il “Fornitore” si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il “Fornitore” si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il “Fornitore” si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il “Fornitore” si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il “Fornitore” anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il “Fornitore” si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
Articolo 12
Modalità e termini di esecuzione degli obblighi contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Disciplinare Tecnico e nell’offerta presentata dal “Fornitore” in sede di gara.
2. La consegna dell’apparecchiatura, nei luoghi indicati nel disciplinare di gara, nonché nelle disposizioni che all’uopo verranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, la installazione, configurazione e conduzione operativa dell’apparecchiatura direttamente presso le sedi previste nei disciplinari di gara e nell’Offerta Tecnica.
3. La merce viaggia a rischio e pericolo del “Fornitore”, il quale dovrà, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la stessa subisca danni durante il trasporto.
4. In esecuzione di quanto previsto dal presente atto il “Fornitore” dovrà procedere alla messa in funzione del sistema/apparecchiature e procedere all’attivazione dei servizi oggetto del contratto entro i tempi previsti dal piano di avviamento presentato in sede di offerta e comunque non oltre 60 giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio occulto, o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, potrà comunque procedersi alla contestazione delle connesse irregolarità.
6. Le comunicazioni relative ad ogni contestazione interrompono i termini di pagamento delle prestazioni contrattualizzate sino alla risoluzione della irregolarità contestata.
Articolo 13 Verifica di conformità
Le attività di verifica di conformità sono intese a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. Le medesime saranno svolte secondo quanto nel dettaglio disposto all’art.4.2 del Disciplinare Tecnico di gara.
Articolo 14
Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione
Il servizio di manutenzione dell’apparecchiatura oggetto della fornitura in noleggio di cui al presente contratto, è del tipo full-risk quindi tendente al risultato dell’ottimale funzionamento dell’apparecchiatura medesime.
Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto delle disposizioni previste all’art.3.1 del Disciplinare tecnico e di quanto ulteriormente previsto all’Offerta tecnica del “Fornitore”.
Articolo 15
Formazione e aggiornamento degli operatori
Il Fornitore dovrà provvedere all’addestramento formativo all’uso dell’apparecchiatura al personale qualificato operante presso il servizio utilizzatore, previo accordi con il Direttore dell’esecuzione del contratto. Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto delle disposizioni previste all’art.3.2 del Disciplinare tecnico e di quanto ulteriormente previsto all’Offerta tecnica del “Fornitore”.
Articolo 16
Direttore dell’Esecuzione del Contratto
A mente e termini dell’art.101 del D.lgs. n.50/2016, l’esecuzione del presente contratto è diretta dal responsabile del procedimento che controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del direttore dell’esecuzione del contratto cui spetta la vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni e la connessa responsabilità della relativa gestione in uno con il relativo coordinamento dell’esecuzione.
Il Direttore dell’esecuzione per l’effettuazione della presente fornitura in noleggio operativo comprensiva altresì del connesso servizio di manutenzione del tipo “full risk” del presente contratto è il dr. .
In particolare spettano al Direttore dell’esecuzione del Contratto le seguenti funzioni:
- provvedere al coordinamento ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
- vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
- segnalare al RUP eventuali inadempimenti del “Fornitore” per l’applicazione delle penali previste.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto individuerà, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, un proprio delegato.
Articolo 17 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al “Fornitore” dalla ”Università”, e segnatamente e il
canone mensile corrisposto a fronte delle prestazioni di noleggio oggetto dell’appalto, sono indicati nell’Offerta Economica.
2. I predetti corrispettivi sono comprensivi di tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi alla presente fornitura, con le modalità e nei termini di cui al presente contratto ed agli atti tutti nel medesimo richiamati.
3. I medesimi corrispettivi sono dovuti unicamente al “Fornitore” e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della ”Università”. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al “Fornitore” dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal “Fornitore” in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il “Fornitore” di
ogni relativo rischio e/o alea. E’ fatta salva la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base di un’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento sulla base delle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, ovvero con l’adeguamento degli stessi alla percentuale determinata dall’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT.
5. Il “Fornitore” non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 18
Fatturazione e pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture elettroniche riferite ai canoni di noleggio omnicomprensivo dovuto titolo di corrispettivo dall’”Università” al “Fornitore” avverrà a seguito dell’attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, su stampati predisposti a proprie spese dal “Fornitore”, attestanti la esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali compresi nell’appalto; la fatturazione relativa ai canoni di noleggio sarà effettuata trimestralmente e posticipatamente rispetto all’esecuzione delle connesse prestazioni.
2. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture avverrà, inoltre, ad avvenuta acquisizione del DURC per la verifica della persistenza della regolarità contributiva del “Fornitore”.
3. Ciascuna fattura emessa dal “Fornitore” dovrà contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione, al presente contratto ed al numero, data dell’ordine ed estremi bolla di consegna (DDT). La stessa fattura elettronica dovrà essere intestata alla “Università” (codice univoco ufficio: ) e trasmessa con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n.244 e successivo D.M. 55/2013, così come modificato dall’art.25 del D.L. n.66/2014, convertito in legge n.89/2014.
4. Il “Fornitore” assume in questa sede espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia (D.lgs. n.231/2002 e s.i.m.) e bonificato, a mente e termini dell’art.3, co.1 della legge 13 agosto 2010, n.136, sul conto corrente bancario / postale intestato al “Fornitore” ed acceso presso la Banca / la Società Poste Italiane Spa, IBAN , dedicato, anche se non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica. Il “Fornitore” , in relazione a quanto sopra, ha comunicato i seguenti ulteriori dati relativi alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto di cui innanzi: xxxxxxxxxx (C.F.: XXXXXXXXXXXX) nato a xxxxxxx il XXXXXX;………….
5. Il “Fornitore”, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il “Fornitore” non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il “Fornitore” potrà sospendere le prestazioni previste nel contratto a pena di risoluzione.
Articolo 19 Trasparenza
1. Il “Fornitore” espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il “Fornitore” non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del “Fornitore”, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 20 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla ”Università” ovvero a causa di forza
maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini indicati nel Disciplinare di gara, nel Disciplinare tecnico e nel cronoprogramma presentato dal “Fornitore” in sede di offerta, per la consegna e l’esecuzione dei servizi oggetto della fornitura di cui al presente contratto, la ”Università” applicherà al “Fornitore” le penali di seguito indicate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
• 1 per mille/die dell’ammontare netto contrattuale per la mancata o incompleta consegna ed attivazione dell’apparecchiatura nei termini previsti;
• 0,5 per mille/die dell’ammontare netto contrattuale per ritardi delle attività manutentive ad esse connesse rispetto alla tempistica prevista nel Disciplinare Tecnico o nell’Offerta tecnica del “Fornitore”.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il “Fornitore” esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto; in tali casi la ”Università” applicherà al “Fornitore” le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizierà ad essere effettuata nei tempi ed in modo effettivamente conformi alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al “Fornitore”; il “Fornitore” dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della ”Università”, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al “Fornitore” le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La ”Università” potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al “Fornitore” a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal “Fornitore”, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La “Azienda” potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando che in caso di superamento dell’importo massimo della penale il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il “Fornitore” dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il canone per il servizio non comprende la riparazione dei guasti provocati da, calamità, negligenza o cattivo uso, per i quali il “Fornitore” si impegna comunque ad intervenire e risolvere il problema nei tempi previsti, applicando un costo che sarà concordato tra le parti.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 21 Cauzione definitiva
1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni
singolo rapporto di prestazione, il “Fornitore”, a mente e termini di quanto stabilito dall’art.
103 del D. Lgs. 50/2016, e come già evidenziato nelle premesse, ha costituito una garanzia fidejussoria pari al per cento dell’importo contrattuale complessivo commisurato sull’intera durata dell’appalto di fornitura (quinquennio).
2. La garanzia fideiussoria si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art.1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione degli obblighi rivenienti dall’aggiudicazione della fornitura.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal “Fornitore”, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la “Università”, fermo restando quanto previsto nel precedente art.20, ha diritto di rivalersi sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto ordinativo e da medesimo contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, per quanto di ragione, verso il “Fornitore”, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il “Fornitore” dovrà provvedere al reintegro entro il termine di
15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
6. Alla data della sottoscrizione del presente contratto è svincolata automaticamente la garanzia provvisoria pari al % dell’importo stimato dell’appalto e costituita dal “Fornitore”, a termini del citato art.93 del D. Lgs. n.50/2016 e s.i.m., a corredo dell’offerta presentata in sede di gara.
Articolo 22 Riservatezza
1. Il “Fornitore”ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il “Fornitore”è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il “Fornitore” sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il “Fornitore” potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il “Fornitore” si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto del d. lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali. Qualunque violazione in merito comporterà la risoluzione del contratto e la denuncia alle competenti autorità.
Articolo 23
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il “Fornitore”assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni – che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovvero forza maggiore - eventualmente subiti da parte di persone, tanto dipendenti del fornitore stesso quanto della Stazione Appaltante, causati dai beni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il “Fornitore”, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa con massimale pari a € per ciascun sinistro a beneficio della Stazione Appaltante e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare nell’esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 Risoluzione
1. L’ ”Università”, ai sensi dell’art.1456 c.c., potrà risolvere il contratto al ricorrere di una o più
delle condizioni di cui al comma 1 dell’art.108 del D.lgs. n.50/2016, previa dichiarazione da comunicarsi al “Fornitore” con pec.
2. In ogni caso, la ”Università” risolverà di diritto il contratto al ricorrere di una o più delle condizioni di cui ai comma 2 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016 oltre che nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal
“Fornitore” nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ”Università”;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la ”Università”;
d) violazione del divieto di cessione del contratto;
e) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
f) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del “Fornitore” negativo per due volte consecutive.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato art.108, in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del “Fornitore” tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione del contratto formulerà a mezzo pec la contestazione degli addebiti allo stesso, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Laddove le predette controdeduzioni dovessero essere valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il “Fornitore” abbia risposto, L’”Università”, su proposta del responsabile del procedimento, dichiarerà risolto il contratto. Si applica altresì la previsione di cui al comma 4 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell’art.3 della legge n.136/2010. aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa di cui al precedente art.17, comma 5, costituisce, altresì causa di risoluzione del contratto.
5. Trova applicazione il comma 5 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016.
6. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del “Fornitore” per il risarcimento del danno. In caso di risoluzione determinata ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016, l’onere da porre a carico del “Fornitore” sarà determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa la fornitura oggetto del presente contratto ove l’”Università” non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art.110, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016.
Articolo 25 Recesso
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.109 del D.Lgs. n.50/2016, l’“Università” ha diritto di recedere
unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al “Fornitore” a mezzo pec, nei casi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. mutamenti di carattere organizzativo;
b. sopravvenute nuove esigenze connesse al fabbisogno dei beni oggetto della fornitura di cui al presente contratto da parte del Servizio di destinazione dei medesimi;
c. attivazione di convenzione Consip/Innovapuglia spa avente ad oggetto i medesimi beni oggetto della fornitura di cui al presente contratto a prezzi più favorevoli qualora il “Fornitore” non acconsenta ad una modifica delle quotazioni di cui alla propria offerta economica al fine di allinearle a quelle della convenzione quadro;
d. giusta causa.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. qualora sia stato depositato contro il “Fornitore” un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del “Fornitore”;
b. qualora il “Fornitore” perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara relativo alla procedura attraverso la quale è stato scelto il “Fornitore” medesimo;
c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il “Fornitore” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’“Università”.
4. In caso di recesso da parte dell’“Università”, il “Fornitore” ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Articolo 26 Subappalto
1. Il “Fornitore”, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in
subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto della fornitura di cui al presente contratto
Ovvero
Il “Fornitore”, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle presenti prestazioni:
XXXXXXXXXXXXXXX
2. Il “Fornitore” si avvarrà ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati:
o
o
o
3. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del “Fornitore”, che rimane responsabile in via esclusiva nei confronti della ”Università”, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste nel presente atto, nei disciplinari tecnici e nella Offerta Tecnica presentata in sede di gara, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016.
4. Il “Fornitore” è responsabile dei danni che dovessero derivare all’”Università” o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara.
6. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.
Articolo 27
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al “Fornitore” di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto. Sono fatte salve le disposizioni previste dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m. in materia di cessione del credito.
2. In caso di inadempimento da parte del “Fornitore” degli obblighi di cui al precedente comma, l’”Università” ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Articolo 28
Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il “Fornitore” assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’”Università” una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il “Fornitore” si obbliga a manlevare e tenere indenni l’”Università”, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo contraente.
3. L’”Università” si impegna ad informare prontamente il “Fornitore” delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il “Fornitore” riconosce al medesimo contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal “Fornitore”.
Articolo 29 Responsabile della fornitura
1. Il “Fornitore”, all’atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare entro 10 giorni
dalla stipula del contratto un Responsabile della fornitura che sarà il referente responsabile nei confronti dell’”Università” e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il “Fornitore”.
2. Il nominativo del Responsabile della fornitura dovrà essere comunicato entro i predetti termini al RUP ed al Direttore dell’esecuzione del contratto in uno con i recapiti telefonici (anche telefonia mobile), fax ed e-mail.
Articolo 30 Evoluzione tecnica
1. Il “Fornitore” si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Stazione
Appaltante sulla evoluzione tecnica dei beni oggetto del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture oggetto del medesimo contratto.
Articolo 31 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il “Fornitore” e l’”Università” rimarrà
competente il Foro ove ha sede legale l’”Università”.
Articolo 32
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto del d. lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L’“Università” esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D Lgs. 196/2003.
Articolo 33
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del “Fornitore” tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, imposta di bollo, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla “Università” per legge.
2. Il “Fornitore” dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’”Università” verserà direttamente all’Erario ai sensi e per gli effetti della legge 190/2014, art.1, comma 629, lett. B, in materia di scissione dei pagamenti (c.d. regime di Split Payment).
3. Al presente contratto, in caso d’uso, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del “Fornitore”.
Articolo 34 Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme le medesime clausole e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto in formato elettronico, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della “Università” non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti delle prescrizioni riportate nel presente atto.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Il “Fornitore”, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
Il “Fornitore”
firmato digitalmente
CONCLUSIONE
Di tutto quanto esposto sopra le parti ne dichiarano il contenuto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente.
Il presente contratto consta di n. fogli, bollati a termini di legge con assolvimento dell’imposta in modalità telematica.
L’”Università” Il ” Fornitore “
firmato digitalmente firmato digitalmente