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SEZIONE 2: MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’EROGAZIONE DA PARTE DI A.S.SE.M. S.P.A. DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE
2.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente Sezione definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” (di seguito anche MCC) adottate da A.S.SE.M. S.p.A. per l’erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell’articolo 3 dell’Allegato A alla Delibera 99/08 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito “TICA modificato”).
Le modalità procedurali e le condizioni descritte nel seguito si applicano per richieste di:
o nuove connessioni di Clienti produttori;
o adeguamento di connessioni esistenti in conseguenza della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o della modifica di impianti di produzione esistenti;
Le modalità procedurali e le condizioni descritte nella presente Sezione non si applicano per le connessioni dei Clienti finali.
Le modalità procedurali esposte sono riferite ad una richiesta di connessione inoltrata ad A.S.SE.M. S.p.A. con soluzione di connessione sulla rete di A.S.SE.M. S.p.A.. Poiché tuttavia le richieste di connessione devono essere inoltrate:
o all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale, se la potenza in immissione richiesta è inferiore a 10.000 kW;
o a Terna, se la potenza in immissione richiesta è uguale o superiore a 10.000 kW, possono verificarsi i seguenti casi particolari:
o richiesta di connessione presentata ad A.S.SE.M. S.p.A. ma con soluzione di connessione sulla rete di altri gestori o di Terna (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall’articolo 34 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete;
o richiesta di connessione presentata ad A.S.SE.M. S.p.A., con soluzione di connessione sulla rete A.S.SE.M. S.p.A. ma con interventi da eseguire sulla rete di altro gestore (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall’articolo 35 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete.
La presente Sezione comprende in particolare:
a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
b) le modalità ed i tempi di risposta di A.S.SE.M. S.p.A.;
c) i termini di validità della soluzione proposta da A.S.SE.M. S.p.A., decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione, proposta da A.S.SE.M. S.p.A., da parte del soggetto richiedente;
e) le modalità ed i tempi in base ai quali A.S.SE.M. S.p.A. si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione e la successiva attivazione dell’impianto di produzione;
f) le modalità di pagamento del corrispettivo di connessione;
g) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell’iter autorizzativo;
A valle della presentazione della richiesta di accesso, è automaticamente definita la procedura da applicare:
o procedura descritta nel paragrafo 2.8, soluzione di connessione individuata da A.S.SE.M. S.p.A. che prevede la connessione alla rete di bassa o media tensione.
2.2 AREE CRITICHE
Il TICA modificato prevede l’obbligo per i gestori di rete di pubblicare indicazioni qualitative aggiornate riguardo la disponibilità della capacità di rete, mediante la classificazione delle aree territoriali per livelli di criticità.
Con riferimento alla propria rete di media e bassa tensione, A.S.SE.M. S.p.A. indica il livello di criticità delle aree attraverso la colorazione delle stesse in base ai criteri definiti nel TICA modificato.
In particolare, in ordine di criticità crescente, i colori sono:
o Bianco
o Giallo
o Arancione
o Rosso
Le aree contrassegnate con il colore rosso sono individuate come "AREE CRITICHE" ai sensi del TICA modificato.
L’elenco delle aree critiche di competenza di A.S.SE.M. S.p.A. è disponibile sul sito internet di A.S.SE.M. S.p.A.
Le modalità procedurali relative alla frequenza di aggiornamento delle informazioni ed al livello di dettaglio territoriale dell’area critica sono definite dall’articolo 4 del TICA modificato, e potranno essere modificate qualora consentito dall’Autorità o da questa diversamente specificato.
2.2.1 OPEN SEASON
Per le connessioni previste alla rete A.S.SE.M. S.p.A. nelle aree critiche, vengono attivate le “OPEN SEASON”, la cui durata è trimestrale, ai sensi del TICA modificato.
A.S.SE.M. S.p.A. pubblica sul proprio sito l’informativa riguardo l’apertura di nuove Open Season con almeno un mese di anticipo; l’anticipo di un mese nell’informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell’Open Season precedente, la medesima area risulti ancora critica.
Le Open Season attivate da A.S.SE.M. S.p.A. riguardano, le richieste di connessione che pervengono nelle aree “critiche” nel periodo indicato, in particolare:
o le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori di rete, ai sensi della parte V del TICA;
o tutte le altre richieste, con esclusione di:
o clienti domestici,
o richieste per le quali la potenza ai fini della connessione sia uguale a zero.
A conclusione della Open Season, A.S.SE.M. S.p.A. consolida le soluzioni di connessione che tengono conto di tutte le richieste pervenute nel trimestre e procede conseguentemente alla predisposizione di:
o comunicazioni ad altri gestori con relative richieste di avvio di coordinamento ai sensi dell’articolo 34.1, contenenti pertanto proposte di soluzioni di connessione sulle reti di tali altri gestori;
o comunicazioni ad altri gestori con relative richieste di avvio di coordinamento ai sensi dell’articolo 35.1.
o preventivi di connessione ai richiedenti, nei casi in cui siano state individuate soluzioni su rete A.S.SE.M. S.p.A. che non interessano altri gestori.
2.3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
Il soggetto richiedente una nuova connessione, ovvero l’adeguamento di una connessione esistente, inoltra apposita domanda a A.S.SE.M. S.p.A., nei casi in cui ciò sia previsto dal TICA modificato.
Le richieste di connessione degli impianti da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento indicati sono trattate in via prioritaria, come stabilito dal TICA modificato rispetto alle rimanenti tipologie di impianti. Pertanto, per effetto di questo principio, per richieste di connessione di impianti appartenenti alle rimanenti tipologie, A.S.SE.M. S.p.A. comunica i tempi previsti per le varie fasi che, rispetto ai tempi definiti dal TICA modificato, possono essere maggiori, sino a un massimo pari al doppio dei medesimi.
Nella domanda deve essere specificata in particolare la potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, per la quale il soggetto richiedente acquisisce diritti e obblighi: nel punto di consegna non è pertanto consentito in nessun caso il superamento di tale limite.
Affinché la domanda di connessione sia considerata completa, è necessario che la stessa sia compilata in ogni sua parte, e che siano presenti gli allegati richiesti ai sensi del comma 6.3 del TICA modificato.
In particolare, qualora il richiedente presenti domanda di connessione alla rete in nome e per conto del soggetto titolare del punto di connessione alla rete, il quale assumerà anche la titolarità dell’impianto di produzione, il richiedente è tenuto a presentare un mandato con
rappresentanza da parte del titolare del punto di connessione, allegando alla domanda di connessione apposita dichiarazione sostitutiva.
Qualora il richiedente, pur non coincidendo con il soggetto titolare del punto di connessione alla rete, assumerà la titolarità dell’impianto di produzione, A.S.SE.M. S.p.A. richiede che questi alleghi alla domanda di connessione una procura, anche nella forma di scrittura privata, che attesti il mandato senza rappresentanza conferito al richiedente dal titolare del punto di connessione alla rete.
Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve fornire anche le informazioni relative alla fornitura esistente. Inoltre, in tal caso, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare, come sopra specificato.
Tra i documenti necessari da allegare alla domanda di connessione, si precisa che lo schema unifilare deve essere firmato da un tecnico abilitato. A tale proposito, il tecnico abilitato, secondo quanto previsto dal DM 37/08, è un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. A questa figura corrisponde un ingegnere iscritto all’albo, sottosezione industriale, o un perito iscritto all’ordine per la rispettiva competenza (nel presente caso, elettrotecnico).
All’atto della presentazione della domanda di connessione, il richiedente versa un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo, come da tabella seguente:
CORRISPETTIVO | VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE |
100 euro + IVA | Minore o uguale a 50 kW |
200 euro + IVA | Maggiore di 50 kW e minore o uguale a 100 kW |
500 euro + IVA | Maggiore di 100 kW e minore o uguale a 500 kW |
1.500 euro + IVA | Maggiore di 500 kW e minore o uguale a 1.000 kW |
2.500 euro + IVA | Maggiore di 1.000 kW |
La domanda di connessione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere inviata tramite raccomandata A/R o consegna a mano, ad A.S.SE.M. S.p.A. Xxx. Xxxxxxx, 00 00000 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx (XX).
In alternativa, qualora il richiedente sia dotato di posta elettronica certificata (di seguito PEC), questi può utilizzare il canale PEC come canale esclusivo di comunicazione con A.S.SE.M. S.p.A.. Per fare ciò, il richiedente è tenuto ad aderire alle condizioni di utilizzo del servizio PEC, utilizzando il modulo apposito allegato alla presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A.
Sono infine ammessi gli ulteriori canali di comunicazione previsti dal TICA modificato. Indipendentemente dal canale di comunicazione scelto, la domanda di connessione è ritenuta valida soltanto a partire dalla comunicazione di avvenuto versamento del corrispettivo, da effettuare con le modalità indicate nel paragrafo 2.9, o dal riscontro del pagamento di detto corrispettivo.
Il richiedente può eventualmente indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi a cui A.S.SE.M. S.p.A. farà riferimento per la determinazione della soluzione di connessione.
2.4 QUALIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE IN GAUDÌ
Gli art. 10, 16 e 36 del TICA modificato stabiliscono una serie di obblighi informativi e di attività di validazione in capo a vari soggetti – Terna, GSE, Gestori di Rete, Produttori e Utenti del Dispacciamento – da gestire e tracciare in GAUDÌ.
La versione di GAUDÌ in esercizio da Marzo 2013 consente la gestione delle seguenti fasi del processo di qualificazione dell'impianto:
o Registrazione Impianto da parte del produttore;
o Validazione Impianto da parte del Gestore di Rete;
o Registrazione UP da parte del produttore;
o Validazione e Abilitazione Commerciale delle UP da parte di Terna;
o Comunicazione di fine lavori dell'impianto da parte del produttore;
o Comunicazione della sottoscrizione del regolamento di esercizio da parte del Gestore di Rete;
o Comunicazione del completamento della connessione da parte del Gestore di Rete:
o Attivazione della Connessione da parte del Gestore di Rete;
o Modifica post esercizio dei dati (si precisa in merito che dette modifiche devono sempre essere validate dal Gestore di Rete).
2.4.1 MODALITÀ A REGIME (PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDÌ SUCCESSIVAMENTE AL 30/04/2012)
Per gli impianti registrati in GAUDÌ successivamente al 30/04/2012, ai fini della qualificazione delle Unità di Produzione, è previsto il processo a regime con le modalità di seguito descritte.
Al ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, A.S.SE.M. S.p.A. comunica a Terna l’anagrafica del POD, comprensiva del codice di rintracciabilità della pratica di connessione e della potenza di immissione in rete, riportata nel preventivo accettato dal richiedente, prevista al termine dell’iter di connessione alla rete.
Successivamente al ricevimento del preventivo, all’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione, il richiedente è tenuto a registrare l’anagrafica dell’impianto di produzione in GAUDÌ, accedendo al link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/Xxxx/XXXXXXX_XXXXXXXXX/xxxxx.xxxx.
Per maggiori dettagli relativamente alla procedura per la registrazione dell’impianto, si rimanda ai manuali di GAUDÌ pubblicati sul sito di Terna. Successivamente alla registrazione dell’anagrafica in GAUDÌ, Terna provvede a trasmettere ad A.S.SE.M. S.p.A. i dati che il produttore ha inserito in fase di registrazione in GAUDÌ.
In fase di registrazione in GAUDÌ, Terna rilascia al produttore i codici CENSIMP e SAPR che identificano univocamente l’impianto di produzione che verrà connesso alla rete, e che il produttore dovrà comunicare, successivamente all’attivazione dell’impianto, al GSE, ai fini dell’attivazione delle convenzioni, ovvero all’utente del dispacciamento in immissione scelto.
Secondo quanto previsto nell’articolo 36.3 del TICA modificato, A.S.SE.M. S.p.A., nei 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ, provvede a validare i dati inseriti in GAUDÌ dal produttore, sulla base dei dati relativi alla pratica di connessione. Il gestore di rete valida i dati che il produttore ha inserito in GAUDÌ a meno di difformità con i dati in possesso del gestore di rete. In caso contrario, il produttore, avvisato da Terna, provvede a modificare i dati incongruenti precedentemente inseriti in GAUDÌ, che verranno nuovamente sottoposti al gestore di rete per la validazione. Non è consentito al produttore di modificare i dati registrati in GAUDÌ prima dell’eventuale rigetto da parte di A.S.SE.M. S.p.A., con lo scopo di evitare disallineamenti tra GAUDÌ e i sistemi del gestore di rete.
Successivamente alla validazione dei dati presenti in GAUDÌ, il produttore accede a GAUDÌ per registrare le Unità di Produzione (di seguito UP) associate all’impianto.
Una volta realizzato l’impianto di produzione, il produttore accede a GAUDÌ per registrare la data di completamento dei lavori.
A.S.SE.M. S.p.A. trasmette a Terna, per l’inserimento in GAUDÌ, le date di completamento dei lavori di connessione alla rete e di sottoscrizione del regolamento d’esercizio.
Come previsto dall’articolo 36quater.1 del TICA modificato, per le sole UP per le quali non è stato indicata in GAUDÌ la volontà di accedere ad una delle convenzioni del GSE per il trattamento dell’energia immessa in rete, è inoltre richiesta, ai fini del completamento del processo di qualificazione al mercato dell’UP in GAUDÌ, la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento in immissione, a cura del produttore e dell’utente del dispacciamento in immissione da questi scelto. A seguito del completamento delle attività sopra descritte, l’impianto e le UP ottengono l’Abilitazione ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio sul GAUDÌ. Tale requisito è obbligatorio ai fini dell’attivazione dell’impianto, come previsto dall’articolo 10.8 del TICA modificato, e come specificato anche ai paragrafi 2.8.8 e 2.9.10.
Entro 5 giorni lavorativi dall’attivazione dell’impianto di produzione, A.S.SE.M. S.p.A. comunica infine a Terna, per il tramite di GAUDÌ, la data di entrata in esercizio dell’impianto stesso.
In accordo con la “Deroga transitoria dei flussi informativi per GAUDÌ”, pubblicata da Terna sul proprio sito internet in data 25 giugno 2012, per gli impianti registrati in GAUDÌ fino al 30 giugno 2012, potranno essere derogati i vincoli temporali previsti dal TICA, relativamente all'avanzamento del processo di qualificazione riportato nel nuovo pannello di controllo di GAUDÌ. In particolare, l'attivazione della connessione può essere effettuata anche in assenza del completamento del processo di qualificazione in GAUDÌ, in ragione di eventuali disallineamenti delle informazioni nel sistema, per tutti gli impianti per i quali il gestore di rete,
al 30 giugno 2012, ha inviato la comunicazione di disponibilità all’attivazione, con la proposta di possibili date entro le tempistiche previste dal TICA modificato.
A seguito della conferma di entrata in esercizio dell’impianto di produzione, Terna provvede alle attività necessarie per l’abilitazione al mercato dell’impianto. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale utente di GAUDÌ pubblicato sul sito di Terna.
2.4.2 MODALITÀ TRANSITORIE (PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDÌ FINO AL 30/04/2012)
L'art. 39.2 del TICA modificato stabilisce che Terna, sentite le imprese distributrici e il GSE, definisce le modalità transitorie per lo scambio delle informazioni di cui agli articoli 10, 16, 23, 30 e 36, nelle more della completa attuazione del GAUDÌ e per le parti non ancora disponibili. Terna, in accordo con l'Autorità e i Gestori di Rete, al fine di permettere i necessari adattamenti operativi ai processi di validazione dei Gestori di Rete, ha aggiornato le modalità transitorie di cui all'art. 39.2 del TICA modificato come segue:
1. Per gli impianti registrati in GAUDÌ a partire dal 29 febbraio 2012 e fino al 30 aprile 2012, potranno essere derogati i vincoli temporali previsti dal TICA, relativamente all'avanzamento del processo di qualificazione riportato nel nuovo pannello di controllo di GAUDÌ. In particolare:
a. permane temporaneamente l'obbligo di invio da parte del Produttore al Gestore di Rete dell'attestazione GAUDÌ in formato cartaceo, ai fini della Validazione Impianto da parte del Gestore di rete;
b. l'attivazione della connessione, a discrezione del Gestore di Rete, potrebbe essere effettuata anche in assenza del completamento del processo di qualificazione in GAUDÌ, in ragione di eventuali disallineamenti delle informazioni nel nuovo sistema. In questi casi, comunque, anche se con ritardo rispetto all'attivazione della connessione, permane l'obbligo in capo ai Gestori di Rete di completare, secondo modalità e tempistiche concordate con Terna, il processo di qualificazione con le necessarie informazioni, prima dell'utilizzo del codice CENSIMP (SAPR) per la comunicazione dei corrispondenti dati di misura. In particolare il Gestore di Rete è tenuto a comunicare, tra l’altro, la Data di Attivazione ed Entrata in Esercizio dell’Impianto, la data di completamento dell’impianto di rete per la connessione (Data di Completamento della Connessione), la Data di Fine Realizzazione dell’Impianto di Produzione (in tal caso il gestore di rete comunica la data di ricevimento della dichiarazione sostitutiva del Produttore attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione di cui ai commi 10.6 e 23.3 del TICA), nonché la Data di Sottoscrizione del Regolamento di Esercizio;
2. Per gli impianti registrati in GAUDÌ prima del 29 febbraio 2012 e non ancora connessi alla rete a tale data, si applicano le stesse modalità transitorie descritte al punto precedente;
3. Per gli impianti registrati in GAUDÌ prima del 29 febbraio 2012 e già connessi alla rete a tale data, il Gestore di Rete, in coordinamento con Terna provvederà, anche successivamente alla comunicazione di attivazione della connessione, al completamento delle restanti fasi in GAUDÌ, come previste dalla nuova versione disponibile dal 29 febbraio 2012.
Le suddette modalità transitorie hanno validità solo per gli impianti registrati in GAUDÌ fino al 30 aprile 2012. Per le successive registrazioni si applicherà interamente il processo gestito con il nuovo pannello di controllo.
2.5 TEMPI DI RISPOSTA DI A.S.SE.M. S.p.A.
A seguito del ricevimento della domanda di connessione, A.S.SE.M. S.p.A. verifica adeguatezza e completezza della documentazione ricevuta e, in caso positivo, invia il preventivo al richiedente nei tempi indicati nella seguente tabella, validi nel caso di connessioni alla rete in bassa o media tensione:
TEMPO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO | VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE |
20 giorni lavorativi | Fino a 100 kW |
45 giorni lavorativi | Superiore a 100 kW fino a 1.000 kW |
60 giorni lavorativi | Oltre 1.000 kW |
Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, qualora A.S.SE.M. S.p.A. ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche sopra indicate, queste saranno incrementate di 15 giorni lavorativi.
Le tempistiche indicate decorrono a partire dalla data di ricevimento della domanda di connessione, completa di tutti i dati e gli allegati necessari, inclusa l’attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per l’emissione del preventivo.
Qualora la documentazione non risulti invece completa o conforme a quanto previsto, ne viene data comunicazione al richiedente. I tempi di messa a disposizione del preventivo decorreranno in tal caso dalla data di ricevimento dell’ultima integrazione alla domanda di connessione.
Nel caso di aree critiche, le tempistiche relative alla messa a disposizione del preventivo e/o relative alle procedure di coordinamento decorrono invece dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell’Open Season, come pubblicato da A.S.SE.M. S.p.A. sul proprio sito internet.
Con il preventivo, A.S.SE.M. S.p.A. comunica inoltre al richiedente il codice identificativo per la connessione (nel seguito “codice di rintracciabilità”), che il medesimo soggetto dovrà utilizzare per ogni successiva comunicazione.
2.6 SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIÙ RICHIEDENTI
La concentrazione di richieste di connessione in determinate aree comporta la necessità di prevedere soluzioni tecniche di allacciamento con porzioni, più o meno consistenti, di impianti di rete per la connessione comuni a più richiedenti.
A.S.SE.M. S.p.A., nel rispetto della regolazione vigente, prevede che:
o i richiedenti indichino, già in fase di presentazione della richiesta di connessione, l’eventuale esistenza di altri soggetti con i quali sia possibile condividere porzioni di impianto di rete per la connessione;
o i richiedenti autorizzino A.S.SE.M. S.p.A. a fornire i propri dati ad altri soggetti e/o altri gestori di rete ai fini dell’attivazione del coordinamento tra gestori, nonché del coordinamento tra richiedenti per l’eventuale condivisione dell’impianto di rete per la connessione.
Nel fornire ai richiedenti la soluzione di allacciamento, A.S.SE.M. S.p.A. prevede soluzioni tecniche che costituiscono la sintesi ottimale tra il minimo tecnico per il singolo allacciamento ed il minimo tecnico dal punto di vista del sistema, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di salvaguardia della continuità del servizio elettrico e tenendo conto delle altre richieste pervenute nell’area interessata.
Il preventivo di allacciamento descriverà pertanto l’impianto di rete per la connessione nel suo complesso, evidenziando, laddove possibile, la porzione di impianto di rete potenzialmente comune ad altri richiedenti.
I casi tipici di impianto di rete comune sono:
o nuova linea MT da Cabina Primaria esistente;
o nuova Cabina Secondaria MT.
In tutti i casi in cui siano necessari interventi su reti di altri gestori, saranno messe in atto le opportune fasi di coordinamento tra gestori di rete, ricorrendo, qualora necessario, alla convocazione di un “tavolo tecnico”.
Il “tavolo tecnico” costituisce in ogni caso uno strumento a disposizione di A.S.SE.M. S.p.A. per la gestione del coordinamento tra i richiedenti coinvolti nelle varie fasi del processo.
Procedimenti autorizzativi per impianti di rete comuni.
I richiedenti hanno la facoltà di curare in proprio la gestione dell’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione e per eventuali interventi di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente.
Nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia comune a più richiedenti, questi hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell’iter autorizzativo.
E’ auspicabile e opportuno che i richiedenti adottino tali forme di coordinamento, consentendo di contenere il numero di procedimenti autorizzativi presso le P.A. e, di conseguenza, di ridurre i tempi di analisi della documentazione autorizzativa e di svolgimento dei procedimenti da parte delle stesse P.A..
Realizzazione di impianti di rete comuni.
Nei casi di impianti di rete comuni a più richiedenti, qualora più di uno di essi sia interessato alla realizzazione degli impianti medesimi, e ciò sia consentito dalla normativa vigente, è indispensabile mettere in atto il coordinamento tra i richiedenti interessati, al fine di evitare la duplicazione di impianti di interesse comune con evidenti conseguenze negative sia sotto il profilo dell’impatto ambientale delle opere che sotto il profilo economico per il sistema.
La regolazione vigente prevede che i richiedenti aventi in comune l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, siano tenuti ad accordarsi, individuando il soggetto incaricato a realizzare tale impianto.
In caso di mancato accordo allo scadere del tempo indicato, la realizzazione sarà presa in carico da A.S.SE.M. S.p.A..
Qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione, è prevista la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità in merito alla realizzazione, come descritto nei paragrafi 2.8.6.2 e 2.9.7.2.
Il contratto prevederà inoltre la possibilità per A.S.SE.M. S.p.A. di rivalersi, nei confronti del soggetto realizzatore dell’impianto di rete comune, in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali, sino all’eventuale scioglimento del contratto. In tal caso A.S.SE.M. S.p.A. assume da quel momento la responsabilità della realizzazione dell’impianto di rete per la connessione.
2.7 COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE
Qualora, per la gestione di una richiesta di connessione, sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete, e, in particolare, nei casi in cui:
a) la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita da A.S.SE.M. S.p.A.;
b) la connessione venga effettuata alla rete di A.S.SE.M. S.p.A., ma la soluzione di connessione preveda interventi su reti gestite da altri gestori,
A.S.SE.M. S.p.A. attua opportune forme di coordinamento con gli altri gestori di rete, nel rispetto di quanto previsto dal TICA modificato.
Tale coordinamento riguarda generalmente soltanto la fase di preventivazione nel caso a), anche le fasi successive del processo sino alla realizzazione della connessione nel caso b).
2.8 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI IN MEDIA E BASSA TENSIONE
2.8.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE
Il preventivo è predisposto a conclusione delle verifiche tecniche effettuate da A.S.SE.M. S.p.A..
Le modalità e i contenuti del preventivo sono descritti nel TICA modificato. In particolare, esso contiene tra l’altro:
o la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione;
o l’indicazione del corrispettivo per la connessione e delle relative modalità di pagamento che prevedono:
a) una prima rata del 30% del totale, da versare all’atto dell’accettazione;
b) una seconda rata pari al restante 70%, da versare all’atto della comunicazione a A.S.SE.M. S.p.A. di avvenuto completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, a cura del produttore, così come indicato nella
specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione; la seconda rata, pari al 70% del corrispettivo per la connessione, non è dovuta nel caso in cui il richiedente si avvalga, nelle casistiche previste, della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione;
c) nel caso di connessione per importi complessivamente non superiori a € 2.000 il richiedente è tenuto a versare il corrispettivo in un’unica soluzione all’atto di accettazione del preventivo;
Qualora, nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello della connessione esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione, con eventuale modifica del codice POD, fermo restando che nel calcolo del corrispettivo per la connessione si terrà conto, ove previsto, della potenza già disponibile in prelievo e/o in immissione.
Nel caso in cui il richiedente abbia indicato, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, il preventivo deve:
o prevedere, qualora realizzabile, la connessione nel punto indicato dal richiedente;
o indicare la massima potenza consentita in immissione, qualora inferiore rispetto alla potenza in immissione richiesta, con relative motivazioni.
Nel caso in cui la massima potenza consentita in immissione sul punto esistente indicato dal richiedente sia nulla, A.S.SE.M. S.p.A. proporrà una soluzione tecnica alternativa su un altro punto della rete.
La possibilità di connettere l’impianto di produzione in modalità di esercizio transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete esistente, così come stabilito dal TICA modificato, è ammessa quando l’impianto di rete per la connessione sia disponibile e funzionale, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio.
La suddetta possibilità può ricorrere, quindi, sia quando la soluzione tecnica di connessione preveda unicamente interventi di adeguamento della rete esistente (ad esempio è richiesto il potenziamento di un tratto di linea MT o la sostituzione del trasformatore nella cabina primaria), sia quando la soluzione preveda, oltre a detti interventi, un nuovo impianto di rete per la connessione. La possibilità di connettere l’impianto in modalità provvisoria non è prevista e non sussiste, quindi, quando la soluzione tecnica prevede esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto di rete.
La connessione transitoria può comportare la previsione di installazione di apparecchiature, occorrenti specificamente per la durata della connessione transitoria stessa, atte a limitare la potenza in immissione a garanzia della sicurezza del sistema elettrico. I costi per l’installazione dei suddetti dispositivi sono a carico del richiedente la connessione.
Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata sulla rete di un altro gestore, come descritto al paragrafo 2.7:
o A.S.SE.M. S.p.A. trasmette all’altro gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, le informazioni necessarie per effettuare l’analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, e contestualmente informa il richiedente dell’avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione avvenga sulla rete di un altro gestore;
o il secondo gestore si coordina con A.S.SE.M. S.p.A. entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di coordinamento;
o al termine del coordinamento, qualora sia il secondo gestore ad erogare il servizio di connessione, A.S.SE.M. S.p.A. trasferisce a questi il corrispettivo ricevuto dal richiedente per l’ottenimento del preventivo, e tutta la documentazione tecnica necessaria; nel caso di mancato coordinamento, l’erogazione del servizio di connessione rimane in capo ad A.S.SE.M. S.p.A.;
o entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione ne darà informazione al richiedente.
Nel caso in cui la connessione venga effettuata da A.S.SE.M. S.p.A. con interventi su reti gestite da altri gestori, A.S.SE.M. S.p.A. richiede al secondo gestore l’attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente, con riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore dovrà fornire ad A.S.SE.M. S.p.A. gli elementi di propria competenza. Entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore sulle tempistiche di intervento sulla propria rete, A.S.SE.M. S.p.A. trasmette al
richiedente il preventivo completo, comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi.
2.8.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE
Il corrispettivo per la connessione è definito nel TICA modificato, rispettivamente:
o nell’articolo 12: per impianti alimentati da fonti rinnovabili, ovvero centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, ovvero impianti cogenerativi ad alto rendimento;
o nell’articolo 13: per impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento (quindi in particolare: impianti da fonti tradizionali, linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto 21/10/2005). In tal caso, il corrispettivo è pari al massimo tra quello di cui all’articolo 12 e il costo calcolato in base ai costi medi convenzionali riportati nella Sezione 9 e applicati alle soluzioni tecniche standard di cui alla Sezione 4 della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A.”;
o nell’articolo 7, commi 5 e 8: nei casi di modifica del preventivo (rispettivamente prima o dopo l’accettazione del primo preventivo).
Per le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, e per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento valgono gli obblighi informativi di cui all’articolo 12 del TICA modificato.
2.8.3 CORRISPETTIVO DI PRENOTAZIONE PER AREE CRITICHE
La delibera 226/2012/R/EEL del 25/08/2012 ha abrogato l’articolo 32 del TICA come modificato dalla deliberazione ARG/elt 187/11, il quale prevedeva l’obbligo per il richiedente, nel caso di richieste di connessione alla rete di distribuzione ricadenti in aree critiche e per richiedenti diversi da clienti domestici, la presentazione all’atto di accettazione del preventivo per la connessione, di un corrispettivo di prenotazione della capacità di rete sotto forma di deposito cauzionale, fideiussione bancaria, o lettera di garanzia a prima richiesta della capogruppo (Parent Company Guarantee).
In virtù di tale delibera, non è più richiesta la presentazione di tale corrispettivo di prenotazione della capacità di rete. Inoltre, secondo quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 226/2012/R/EEL, A.S.SE.M. S.p.A. restituisce i corrispettivi di prenotazione eventualmente versati dal richiedente prima dell’entrata in vigore della sopracitata delibera.
2.8.4 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE
Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo, il richiedente può:
o accettare il preventivo;
o chiedere una modifica del preventivo. In questo caso il richiedente è tenuto a versare ad A.S.SE.M. S.p.A. un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo 2.3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. A.S.SE.M. S.p.A., entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo 2.5 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest’ultimo caso le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica più costosa di quella inizialmente indicata da A.S.SE.M. S.p.A., e qualora tale soluzione sia realizzabile, A.S.SE.M. S.p.A., nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo “a forfait” relativo alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente;
o richiedere un ulteriore preventivo, sulla base di una diversa soluzione di connessione, nel caso in cui avesse richiesto la connessione ad un punto esistente della rete e decidesse di optare per la rinuncia al punto di connessione inizialmente richiesto, per l’elaborazione di un nuovo preventivo. L’esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione, decorrente dalla predetta data di comunicazione,
trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente, e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
L’accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata mediante l’invio del preventivo stesso firmato in tutte le pagine, con contestuale attestazione dell’avvenuto pagamento degli importi richiesti.
All’atto dell’accettazione del preventivo, il richiedente:
o indica le proprie scelte in merito alle procedure autorizzative per l’impianto di rete per la connessione, come meglio specificato nel paragrafo 2.8.5;
o può presentare istanza per la realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione, come descritto al paragrafo 2.8.6.2 (nel caso l’impianto di generazione sia da fonte rinnovabile o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV);
o assume altresì la responsabilità degli oneri che dovessero eventualmente derivare per l’adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell’articolo 95 comma 9 del D.Lgs. 259/03;
o accetta le condizioni generali di contratto di connessione e le condizioni generali del servizio di misura, qualora abbia richiesto ad A.S.SE.M. S.p.A. l’espletamento di tale servizio.
I fac simili delle condizioni generali di contratto sopra menzionati sono disponibili a richiesta presso la sede di A.S.SE.M. S.p.A..
L’esercizio dell’impianto di produzione è comunque soggetto anche a quanto previsto nel regolamento di esercizio, che deve essere stipulato prima dell’attivazione della connessione, come descritto al successivo paragrafo 2.8.6.
Il preventivo inviato da A.S.SE.M. S.p.A. al richiedente ha validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso da parte del richiedente: entro tale scadenza, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione di accettazione del preventivo, completa dell’attestazione di pagamento del corrispettivo per la connessione, ovvero dell’anticipo (pari al 30% dello stesso), così come richiesto nel preventivo.
Trascorso tale termine senza accettazione completa da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta.
In questo caso, A.S.SE.M. S.p.A. informerà il richiedente inviando una comunicazione di sollecito, invitandolo a dimostrare, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, di aver provveduto ad inviare l’accettazione del preventivo, completa del pagamento dei corrispettivi previsti, entro la scadenza originaria. Qualora il richiedente non provveda ad inviare idonea documentazione entro i citati 30 giorni lavorativi, successivi alla data di ricevimento della comunicazione di sollecito, A.S.SE.M. S.p.A. provvederà ad annullare la richiesta di connessione, fornendone comunicazione al richiedente.
In merito all’iniziativa relativa alla richiesta di connessione e limitatamente alle tematiche inerenti la gestione e lo sviluppo della stessa, l’accettazione da parte del richiedente esime A.S.SE.M. S.p.A. da tutti gli obblighi di riservatezza.
Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l’accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete.
Nel caso di tutti gli altri impianti la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all’impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.
Nel caso in cui il procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 del TICA modificato o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la soluzione tecnica indicata nel preventivo assume un valore indicativo.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 33.3 del TICA modificato, il richiedente, all’atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, provvede a comunicare al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione, gli estremi e i recapiti del gestore di rete cui è stata inoltrata la richiesta di connessione, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della soluzione tecnica evidenziando che, decorsa la
predetta data, occorrerà verificare con il gestore di rete la fattibilità tecnica della soluzione presentata in iter autorizzativo.
Nel caso l’impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con A.S.SE.M. S.p.A., con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica redatta dal medesimo gestore di rete, prima di comunicare l’esito positivo del procedimento al proponente. A.S.SE.M. S.p.A., entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della soluzione tecnica, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell’altro gestore di rete. Quest’ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.
Qualora l’esito della verifica effettuata da A.S.SE.M. S.p.A. sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.
In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l’eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova soluzione tecnica.
La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.
In caso di accettazione della nuova soluzione tecnica:
- A.S.SE.M. S.p.A. prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;
- il richiedente presenta, ai sensi di quanto previsto dal comma 14.12 delle linee guida, la documentazione relativa alla nuova soluzione tecnica al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione ad A.S.SE.M. S.p.A. con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 9.3, 9.5 del TICA modificato, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova soluzione tecnica. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5 del TICA modificato comporta la decadenza del preventivo e della soluzione tecnica con le modalità previste dai medesimi commi.
Nel caso in cui l’impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con A.S.SE.M. S.p.A., con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. Il richiedente può autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. A.S.SE.M. S.p.A. dà seguito alla richiesta inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi.
A.S.SE.M. S.p.A., entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell’altro gestore di rete. Quest’ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.
Qualora l’esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, A.S.SE.M. S.p.A. prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.
Qualora l’esito della verifica effettuata da A.S.SE.M. S.p.A. sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l’eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito
dell’accettazione della nuova soluzione tecnica, A.S.SE.M. S.p.A. prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.
Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 del TICA modificato e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6 del TICA modificato, in merito alla realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione, la medesima soluzione tecnica rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, A.S.SE.M. S.p.A. verifica la fattibilità e la realizzabilità della soluzione tecnica autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale soluzione tecnica viene confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati.
Nel caso di connessioni in bassa e media tensione, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione non viene modificato.
Dopo l’accettazione del preventivo, il richiedente procede alla realizzazione delle opere strettamente necessarie per la connessione, qualora previste nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione.
Una volta completate tali opere, correttamente e in ogni loro parte, il richiedente trasmette a A.S.SE.M. S.p.A.:
o comunicazione di completamento delle opere suddette, tramite l’apposito allegato alla presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A.”
o documentazione attestante il pagamento della seconda rata del corrispettivo, pari al 70% del totale, qualora all’accettazione del preventivo il richiedente non avesse già versato il 100% del corrispettivo stesso;
o l’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell’articolo 36 qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete.
Secondo quanto previsto dall’articolo 31 del TICA modificato, il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione a A.S.SE.M. S.p.A. dell’inizio della realizzazione dell’impianto di produzione da connettere entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in bassa e media tensione.
Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.
Se i termini previsti dal TICA modificato non possono essere rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente, per evitare la decadenza del preventivo accettato questi deve darne informativa a A.S.SE.M.
S.p.A. ed è inoltre tenuto a comunicare successivi aggiornamenti quadrimestrali circa l’avanzamento dell’iter di connessione.
Qualora la prima o una delle successive comunicazioni non vengano inviate entro le tempistiche previste, A.S.SE.M. S.p.A. invia lettera di sollecito al richiedente che, entro i successivi 30 giorni lavorativi, è tenuto a trasmettere la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi accaduti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione.
In caso contrario il preventivo decade.
2.8.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Oltre a quanto descritto nel seguito, per ogni maggiore dettaglio relativo alle procedure autorizzative si rinvia alla Sezione 11 della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A.”.
2.8.5.1 CASO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI Il D. Lgs. n. 387/03 stabilisce che, nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art. 12, commi dal 3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che l’impianto di produzione, tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di distribuzione che quelle alla rete di trasmissione nazionale (RTN), come stabilito dall’art. 1 octies della L. n.129/2010.
Qualora per la realizzazione dell’impianto di produzione trovi applicazione la Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito PAS) di cui all’art. 6 D.leg.vo n.28/2011, si evidenzia che condizione preliminare per l’avvio di tale procedura è che il richiedente abbia acquisito la disponibilità non solo dei terreni per la costruzione dell’impianto di produzione ma anche di
quelli necessari per la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica indicate dal gestore di rete nella soluzione tecnica. La disponibilità di tali aree deve consentire la realizzazione e l’esercizio delle suddette opere.
Alla richiesta di PAS devono essere allegate le autorizzazioni, i nullaosta, o atti di assenso comunque denominati, ottenuti preventivamente e concernenti anche le opere di connessione. Si precisa che è necessario far riferimento alla normativa specifica (regionale o statale) che disciplina la costruzione e l’esercizio delle opere di connessione di distribuzione per individuare i relativi titoli abilitativi, eventualmente da allegare alla PAS. Qualora tale normativa preveda che la costruzione e l’esercizio di tali opere siano soggette a PAS, andrà avviata un’unica procedura abilitativa sia per l’impianto di produzione che per le opere di connessione di distribuzione.
Ai fini della predisposizione della documentazione che il richiedente deve presentare per l’autorizzazione anche dell’impianto di rete per la connessione, A.S.SE.M. S.p.A. fornisce nel preventivo le informazioni di propria competenza, senza oneri aggiuntivi.
Il richiedente sottopone ad A.S.SE.M. S.p.A., per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione, la documentazione progettuale relativa alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione ed agli eventuali interventi sulle reti esistenti, elaborata per la gestione dell’iter autorizzativo. A.S.SE.M. S.p.A. verifica il progetto ed invia l’esito della verifica al richiedente entro 30 giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione, ovvero entro 60 giorni lavorativi nel caso in cui l’impianto di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT, a partire dalla data di ricevimento della documentazione progettuale completa in ogni sua parte.
Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell’articolo 12 D.lgs. n. 387/03, o dell’impianto di produzione e dell’impianto di rete per la connessione, se autorizzati separatamente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente, entro:
o 60 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;
o 90 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in media tensione; al netto delle tempistiche impiegate dal gestore di rete per la validazione del progetto.
Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.
Contestualmente deve provvedere all’invio ad A.S.SE.M. S.p.A. di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.
Qualora tale dichiarazione non venga ricevuta, A.S.SE.M. S.p.A. sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.
Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare A.S.SE.M. S.p.A., con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo, ed informare tempestivamente A.S.SE.M. S.p.A. dell’ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDÌ, come descritto al paragrafo 2.4.
Per la predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dell’iter autorizzativo, il richiedente potrà avvalersi di A.S.SE.M. S.p.A., versando, all’accettazione del preventivo, un corrispettivo sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione 11 della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A.”. Tale corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l’iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
2.8.5.2 CASO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE COGENERATIVI AD ALTO RENDIMENTO O ALIMENTATI DA FONTI NON RINNOVABILI
Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione entro:
o 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;
o 90 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per connessioni in media tensione.
Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.
Contestualmente deve provvedere all’invio ad A.S.SE.M. S.p.A. di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.
Qualora tale dichiarazione non venga inviata, A.S.SE.M. S.p.A. sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.
Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare A.S.SE.M. S.p.A., con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo, ed informare tempestivamente A.S.SE.M. S.p.A. dell’ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDÌ, come descritto al paragrafo 2.4.
Qualora, in base alla normativa che disciplina l’autorizzazione dell’impianto di produzione, le autorizzazioni relative alle opere di rete per la connessione non debbano essere acquisite nell’ambito del procedimento autorizzativo relativo all’impianto di produzione stesso, è facoltà del richiedente acquisire, nel rispetto della normativa di settore, l’autorizzazione per l’impianto di rete per la connessione nonché l’autorizzazione per gli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete sia di distribuzione. Pertanto, al momento dell’accettazione del preventivo, il richiedente dovrà comunicare ad A.S.SE.M. S.p.A. se intende esercitare tale facoltà e se la medesima facoltà viene limitata all’acquisizione della sola autorizzazione dell’impianto di rete.
Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, A.S.SE.M. S.p.A. fornisce al richiedente, nel preventivo per la connessione, gli elementi necessari per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni relative all’impianto di rete per la connessione di pertinenza del richiedente medesimo.
All’accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente potrà scegliere se:
a) avvalersi di A.S.SE.M. S.p.A. per la predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
b) avvalersi di A.S.SE.M. S.p.A. per la gestione completa dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
c) curare in proprio tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
d) curare in proprio tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione, lasciando ad A.S.SE.M. S.p.A. la gestione del procedimento autorizzativo degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente.
Per la predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, il richiedente potrà avvalersi di A.S.SE.M. S.p.A., versando, con l’accettazione del preventivo, un corrispettivo calcolato sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione 11 della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A.”. Nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento, tale corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l’iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
Qualora la gestione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente sia a cura di A.S.SE.M. S.p.A., il richiedente versa all’atto di accettazione del preventivo, un corrispettivo calcolato sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione 11 della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A.”. Nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento, il corrispettivo che il richiedente deve versare ad A.S.SE.M. S.p.A. per la gestione dell’iter autorizzativo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l’iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
A.S.SE.M. S.p.A. provvederà ad avviare i procedimenti autorizzativi a proprio carico entro i tempi previsti dal TICA modificato a partire dalla data di accettazione del preventivo da parte
del richiedente, completa in ogni sua parte, inclusa l’attestazione del pagamento degli oneri previsti a carico del richiedente.
A.S.SE.M. S.p.A., dopo la presentazione delle richieste di autorizzazioni di propria competenza, informerà il richiedente con cadenza semestrale circa l’avanzamento dell’iter.
Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza per curare tutti gli adempimenti legati alle procedure autorizzative per l’impianto di rete per la connessione ed eventualmente per gli interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, questi diventa responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative stesse, inclusa la predisposizione della documentazione necessaria per richiedere le autorizzazioni previste.
In tal caso, il richiedente sottopone ad A.S.SE.M. S.p.A., per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione, la documentazione progettuale elaborata per la gestione dell’iter autorizzativo. A.S.SE.M. S.p.A. verifica il progetto ed invia l’esito della verifica al richiedente entro 30 giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione, ovvero entro 60 giorni lavorativi nel caso in cui l’impianto di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT, a partire dalla data di ricevimento della documentazione progettuale completa in ogni sua parte.
Il richiedente è quindi tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro:
o 60 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;
o 90 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in media tensione; al netto delle tempistiche impiegate dal gestore di rete per la validazione del progetto.
Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.
Contestualmente deve provvedere all’invio ad A.S.SE.M. S.p.A. di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.
Qualora tale dichiarazione non venga inviata, A.S.SE.M. S.p.A. sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.
Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare A.S.SE.M. S.p.A., con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo ed informare tempestivamente A.S.SE.M. S.p.A. dell’ottenimento delle autorizzazioni.
2.8.5.3 AUTORIZZAZIONI PER IMPIANTI DI RETE CONDIVISI TRA PIÙ RICHIEDENTI
Nel caso in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti, questi hanno la facoltà di accordarsi in relazione alla gestione dell’iter autorizzativo, dandone comunicazione ad A.S.SE.M. S.p.A., come descritto al paragrafo 2.6.
A.S.SE.M. S.p.A. o il richiedente che per primo ottiene le necessarie autorizzazioni per l’impianto di rete comune, invia comunicazione apposita agli altri richiedenti.
2.8.5.4 AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO
Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione abbia avuto esito negativo, decade il preventivo ed entro i successivi 30 giorni lavorativi A.S.SE.M. S.p.A. restituisce la parte di corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali.
Nel caso in cui l’iter di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e/o l’iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsto, se disgiunti dall’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:
o se l’iter è stato curato da A.S.SE.M. S.p.A., entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, A.S.SE.M. S.p.A. comunica al richiedente l’esito negativo dell’iter autorizzativo, richiedendo se debba riavviare l’iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo, restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Il richiedente comunica ad A.S.SE.M. S.p.A. la sua scelta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente
comunicazione. In caso contrario il preventivo decade. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, A.S.SE.M. S.p.A. dà corso alle richieste;
o se l’iter è stato curato dal richiedente, quest’ultimo, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica ad A.S.SE.M. S.p.A. l’esito negativo dell’iter autorizzativo, richiedendo una nuova soluzione tecnica o l’annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.
Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del richiedente, A.S.SE.M. S.p.A. dà corso alle richieste.
Nei casi sopra citati, l’elaborazione da parte di A.S.SE.M. S.p.A. di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.
Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi la modifica del preventivo viene effettuata da A.S.SE.M. S.p.A. a titolo gratuito entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo 2.5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica; inoltre, il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del TICA modificato nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall’articolo 13 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità, A.S.SE.M. S.p.A. invia il nuovo preventivo completo di tutte le informazioni previste.
Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione: in questo caso, il richiedente, all’atto della richiesta di modifica del preventivo, versa ad A.S.SE.M. S.p.A. un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo 2.3, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo 2.5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.
Il preventivo può essere inoltre modificato previo accordo tra A.S.SE.M. S.p.A. e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale.
Se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, il richiedente è tenuto a versare ad A.S.SE.M. S.p.A. un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo 2.3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. A.S.SE.M. S.p.A., entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo 2.5, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest’ultimo caso le motivazioni. Qualora la nuova soluzione tecnica sia più costosa di quella inizialmente indicata da A.S.SE.M. S.p.A., e qualora tale soluzione sia realizzabile, A.S.SE.M. S.p.A., nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo “a forfait” riferito alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente.
Se invece la richiesta di modifica è presentata da A.S.SE.M. S.p.A., la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del TICA modificato nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall’articolo 13 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia il nuovo preventivo completo di tutte le informazioni previste.
Secondo quanto previsto al comma 40.7 del TICA modificato, nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione inizialmente richiesta:
a) qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente è tenuto comunicare ad A.S.SE.M. S.p.A. la riduzione di potenza entro
la data di completamento dell’impianto di produzione. Nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 mesi dalla data di attivazione della connessione, A.S.SE.M. S.p.A. restituisce al richiedente l’eventuale differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione, come descritto al comma 16.6 del TICA modificato e al successivo paragrafo 2.8.6.2, il gestore di rete, ai fini del calcolo degli importi da scambiare con il richiedente all’atto di acquisizione dell’impianto di rete per la connessione, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;
b) in tutti gli altri casi di riduzione di potenza, il richiedente è tenuto a presentare istanza di modifica del preventivo secondo quanto previsto nel presente paragrafo e ai commi 7.5 e 7.8 del TICA modificato.
2.8.6 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE
2.8.6.1 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE A CURA DI A.S.SE.M. S.p.A.
I tempi previsti per la realizzazione della connessione sono così fissati, ai sensi del TICA modificato:
TEMPO DI RELIZZAZIONE (BASE) | ULTERIORI TEMPI IN CASO DI PRESENZA DI LINEE MT | ULTERIORI TEMPI IN CASO DI PRESENZA DI LAVORI AT | |
LAVORI SEMPLICI (interventi limitati alla presa e eventualmente al gruppo di misura) | 30 giorni lavorativi | - - | - - |
LAVORI COMPLESSI | 90 giorni lavorativi | 15 gg lav./km linea MT (oltre il 1° km) | Comunicati da A.S.SE.M. S.p.A. nel preventivo, sulla base dei tempi medi di cui alla Sezione 9 |
Tali tempi sono al netto di quelli necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni, nei termini specificati all’articolo 9 del TICA modificato.
I tempi di realizzazione sono sospesi nei seguenti casi:
o impraticabilità del terreno sul sito di connessione; in questo caso A.S.SE.M. S.p.A. comunica la sospensione delle attività al richiedente. La sospensione cessa al momento in cui A.S.SE.M. S.p.A. riceve comunicazione da parte del richiedente in merito alla praticabilità dei terreni;
o rinvio da parte del richiedente di un sopralluogo già fissato da A.S.SE.M. S.p.A.; in questo caso i giorni di ritardo non sono conteggiati nel tempo di realizzazione effettivo;
I tempi di esecuzione dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono comunque calcolati al netto dei tempi occorrenti per l’acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell’opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto. Qualora la connessione preveda la realizzazione di lavori semplici, A.S.SE.M.
S.p.A. mette a disposizione tramite i canali di comunicazione previsti il regolamento di esercizio, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo. Il richiedente è tenuto a completarlo e a ritornarlo sottoscritto ad A.S.SE.M. S.p.A..
Qualora la connessione preveda la realizzazione di lavori complessi, A.S.SE.M. S.p.A. invia tramite i canali di comunicazione previsti il regolamento di esercizio, almeno 20 giorni lavorativi prima della data presunta di completamento dei lavori per la connessione entro le tempistiche indicate al presente paragrafo.
Si ricorda che il regolamento di esercizio, compilato correttamente e sottoscritto dal richiedente, è uno dei documenti necessari al fine della decorrenza dei 10 giorni lavorativi previsti per attivazione dell’impianto di produzione, come descritto al seguente paragrafo 2.8.8.
Terminati i lavori di realizzazione della connessione, inclusi eventuali interventi di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, A.S.SE.M. S.p.A. ne dà comunicazione al richiedente,
segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.
2.8.6.2 REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI O COGENERATIVI AD ALTO RENDIMENTO Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, e con esclusione delle connessioni in BT, il richiedente può realizzare in proprio gli impianti per la connessione.
E’ facoltà di A.S.SE.M. S.p.A. consentire eventualmente al richiedente di effettuare anche interventi sulla rete esistente, purché nel rispetto delle esigenze di sicurezza e salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
Qualora interessato, il richiedente deve presentare istanza per realizzare in proprio gli impianti all’atto dell’accettazione del preventivo; anche in questo caso, il richiedente è comunque tenuto a versare ad A.S.SE.M. S.p.A., all’atto di accettazione del preventivo, il 30% del corrispettivo per la connessione. Qualora il richiedente intenda modificare la propria scelta, relativamente alla realizzazione in proprio dell’impianto per la connessione, successivamente all’accettazione del preventivo, il richiedente dovrà richiedere una modifica del preventivo, con le modalità previste al precedente paragrafo 2.8.5.4 e, previo accordo tra le parti, A.S.SE.M.
S.p.A. darà corso alla richiesta.
Dopo l’avvenuta registrazione dell’anagrafica dell’impianto all’interno di GAUDÌ, nel caso di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione ed eventualmente delle opere di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, il richiedente deve stipulare con A.S.SE.M.
S.p.A. un contratto per la realizzazione delle opere di connessione, previsto dall’articolo 16.2 del TICA modificato.
Qualora l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto per la realizzazione delle opere di rete previsto dall’articolo 16.2 del TICA modificato:
o i richiedenti che hanno in comune l’impianto di rete per la connessione, o almeno una sua parte, sono tenuti ad accordarsi entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione di ottenimento dell’autorizzazione, ai fini della realizzazione in proprio, o meno, della parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione. In caso di mancato accordo, la parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione viene realizzata da A.S.SE.M. S.p.A.;
o qualora i richiedenti si accordino ai fini della realizzazione in proprio della parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione, dovranno stipulare il contratto previsto dall’articolo 16.7 del TICA modificato, nel quale vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione. A.S.SE.M. S.p.A. prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del realizzatore delle opere di rete qualora le clausole contrattuali non siano rispettate, e la possibilità di sciogliere il contratto, assumendo la responsabilità della realizzazione dell’impianto di rete per la connessione.
Qualora l’impianto di rete, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e un richiedente abbia già sottoscritto il contratto per l’esecuzione in proprio dell’impianto di rete, ai sensi dell’articolo 16.2 del TICA modificato, A.S.SE.M. S.p.A. ne dà comunicazione a tutti i richiedenti interessati in tutto o in parte dalla medesima soluzione di connessione.
Dopo la sottoscrizione del contratto, prima di dare corso all’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto di rete, il richiedente deve inviare il progetto esecutivo dell’impianto che andrà a realizzare, unitamente all’attestazione di pagamento degli oneri di collaudo.
Il progetto esecutivo è sottoposto all’esame di rispondenza ai requisiti tecnici da parte di A.S.SE.M. S.p.A.. Una volta ottenuta la validazione del progetto da parte del gestore di rete, il richiedente potrà cominciare i lavori di realizzazione della connessione.
A.S.SE.M. S.p.A. invia il regolamento di esercizio, almeno 20 giorni lavorativi prima della data presunta di completamento dei lavori di connessione come comunicata dal richiedente nell’aggiornamento del crono-programma. Il richiedente è tenuto a completarlo e a ritornarlo sottoscritto ad A.S.SE.M. S.p.A. secondo i canali di comunicazione previsti.
Si ricorda che il regolamento di esercizio compilato correttamente e sottoscritto dal richiedente è uno dei documenti necessari al fine della decorrenza dei 10 giorni lavorativi previsti per attivazione dell’impianto di produzione, come descritto al seguente paragrafo 2.8.8.
Una volta conclusi i lavori di realizzazione degli impianti per la connessione da parte del richiedente, quest’ultimo:
a) invia comunicazione del termine dei lavori, utilizzando l’apposito allegato alla presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A.”, trasmettendo contestualmente tutta la documentazione tecnica relativa agli impianti così come
realizzati (“as built”), nonché la documentazione giuridica ed autorizzativa connessa all’esercizio ed alla gestione dei medesimi;
b) rende disponibili gli impianti per la connessione a A.S.SE.M. S.p.A., per il collaudo (i cui costi sono a carico del richiedente) e la successiva acquisizione, in caso di collaudo con esito positivo.
Il collaudo viene effettuato entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del richiedente la connessione di cui al precedente punto a). I costi del collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora il collaudo stesso dovesse avere esito negativo. Qualora il collaudo abbia esito positivo, A.S.SE.M. S.p.A. prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente che rimangono nella disponibilità gratuita del gestore di rete sino a quando non si procederà alla stipulazione del relativo atto notarile di cessione degli impianti stessi.
Successivamente al collaudo, con esito positivo, dell’impianto di rete realizzato in proprio, si può procedere a:
o attivazione dell’impianto di produzione, come descritto al paragrafo 2.8.8;
o stipulazione dell’atto notarile di cessione dell’impianto di rete realizzato dal richiedente; a tale proposito, A.S.SE.M. S.p.A. comunica al richiedente, tramite lettera apposita, di proporre una data per la stipulazione dell’atto di cessione, tenendo conto delle tempistiche previste dall’articolo 16.6 del TICA modificato.
Entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo, con la stipulazione dell’atto di cessione delle opere realizzate, A.S.SE.M. S.p.A. restituisce al richiedente l’anticipo del corrispettivo per la connessione versato all’atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali. A.S.SE.M. S.p.A. versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, indicato nel preventivo e nel contratto di realizzazione dell’impianto di rete, e il corrispettivo per la connessione. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente ad A.S.SE.M. S.p.A. entro le medesime tempistiche.
Inoltre, al momento della stipulazione dell’atto di cessione, il richiedente dovrà presentare ad A.S.SE.M. S.p.A. una fideiussione bancaria stipulata a favore del gestore di rete per l’eventuale eliminazione di vizi e difetti dell’impianto di rete realizzato in proprio. La fideiussione bancaria avrà durata triennale, e sarà d’importo pari al 30% del valore, (calcolato secondo i costi standard sostenuti da A.S.SE.M. S.p.A.), dell’impianto di rete realizzato dal richiedente.
Per maggiori dettagli e approfondimenti sull’argomento oggetto del presente paragrafo si rimanda alla Sezione 10 - “Impianti di rete realizzati a cura del Produttore – Progettazione, esecuzione e collaudi” della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A.”.
2.8.7 REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE
Il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare ad A.S.SE.M. S.p.A. un aggiornamento della data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione.
Il richiedente è tenuto ad inviare ad A.S.SE.M. S.p.A. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando l’apposito allegato alla presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A.”, nella quale comunica il completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro le tempistiche previste dalle autorizzazioni, indicando i riferimenti del procedimento autorizzativo ottenuto.
Nel caso in cui l’impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, decade anche il preventivo per la connessione.
2.8.8 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE
A.S.SE.M. S.p.A. attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall’ultima tra:
o la data di attivazione su GAUDÌ dello stato di “UP Abilitata ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio” di cui al comma 10.10 del TICA e
o la data di ricevimento dei documenti necessari all’attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui al comma
10.11 del TICA.
A partire dalla maggiore tra le date sopra indicate, A.S.SE.M. S.p.A. comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all’attivazione della connessione, indicando due possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all’attivazione della connessione viene
trasmesso secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata).
A.S.SE.M. S.p.A. effettua il primo parallelo dell’impianto e attiva la connessione. A seguito dell’attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto a immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l’impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo, e nel rispetto:
o delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’Autorità;
o del contratto di connessione sottoscritto;
o delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
o delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.
Infine A.S.SE.M. S.p.A. segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, l’attivazione della connessione, come descritto al paragrafo 2.4.
Successivamente all’attivazione della connessione, qualora l’impianto di produzione abbia potenza nominale superiore a 20 kW, fatta eccezione per impianti alimentati a biogas, il richiedente dovrà comunicare ad A.S.SE.M. S.p.A. il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
Se durante l’esercizio dell’impianto di produzione A.S.SE.M. S.p.A. rileva il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell’anno solare, ove tecnicamente possibile A.S.SE.M. S.p.A. modifica il valore della potenza in immissione richiesta, e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. A.S.SE.M. S.p.A. applica al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione.
2.8.9 DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
Il richiedente può gestire, con un'unica domanda di connessione, la richiesta di connessione alla rete di un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua. Ciascuno di tali impianti deve avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l’erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione. Un gruppo di impianti di produzione, che soddisfa alle citate condizioni, viene definito “lotto di impianti di produzione”.
Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione:
o la richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata all’impresa distributrice territorialmente competente. In tali casi, il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo è riferito alla somma delle potenze ai fini della connessione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;
o la richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte del lotto, e per ciascuno di essi i dati e le informazioni previste dal TICA modificato;
o A.S.SE.M. S.p.A. predispone un unico preventivo, che prevede la realizzazione di connessioni separate (ciascuna caratterizzata da un proprio codice POD) per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del TICA modificato, considerando la potenza in immissione richiesta da ciascun impianto;
o qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta sia maggiore di 6.000 kW si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste per le connessioni alle reti in alta e altissima tensione, altrimenti si applicano le condizioni procedurali ed economiche relative alle connessioni in bassa e media tensione;
o l’esercizio della facoltà di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto, purché tutte ciascuna connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV.
Qualora un richiedente presenti nell’arco di 6 mesi più richieste di connessione di impianti di produzione, riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche per le richieste di connessione successive alla prima sono raddoppiate.
2.8.10 INDENNIZZI AUTOMATICI
A.S.SE.M. S.p.A. corrisponde gli indennizzi automatici previsti dal TICA modificato.
A.S.SE.M. S.p.A. comunica al richiedente eventuali impedimenti alla corresponsione dell’indennizzo automatico, dovuti a cause di forza maggiore o imputabili a terzi o al richiedente stesso.
2.9 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DI COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi dovuti a A.S.SE.M. S.p.A. in virtù della normativa vigente e delle condizioni contrattuali contenute nel presente documento deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario. Altre modalità di pagamento potranno eventualmente essere indicate da A.S.SE.M. S.p.A..
Gli estremi per effettuare il versamento (n. di conto, istituto bancario, coordinate bancarie, ecc.) saranno comunicati da A.S.SE.M. S.p.A. al richiedente la connessione e potranno essere resi disponibili nel modulo di domanda di connessione. Gli importi versati e relativi a prestazioni erogate da A.S.SE.M. S.p.A. non sono comunque restituiti in caso di rinuncia all’iniziativa.
2.10 RICHIESTA DI VOLTURA
E’ ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l’attivazione dell’impianto di produzione.
Il soggetto che subentra nel rapporto suddetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione ad A.S.SE.M. S.p.A. e:
o accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;
o accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;
o inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte;
o dichiarare, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di avere la piena disponibilità del sito su cui insiste l’impianto in esame.
La voltura si intende perfezionata, ed è quindi efficace, in mancanza di invio, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di voltura, di esplicita comunicazione di diniego da parte di A.S.SE.M. S.p.A. agli interessati, a seguito dei necessari controlli formali e della verifica del rispetto dei requisiti sopra elencati.
In considerazione di quanto sopra, il soggetto cedente rimane titolare e responsabile a tutti gli effetti della pratica di connessione sino al perfezionamento della voltura.
2.11 RICHIESTE DI MODIFICA DI PREVENTIVI DI CONNESSIONE (ART. 7.5 – 7.8 DEL TICA)
Xxxxx restando i criteri descritti nel TICA artt. 7.5 e 7.8, allo scopo di garantire una gestione razionale e uniforme delle richieste di connessione, per i casi di richieste di modifica su iniziativa del produttore, A.S.SE.M. S.p.A. precisa di seguito i criteri dalla stessa applicati per l’accettazione di tali richieste.
Resta comunque salva la facoltà, per A.S.SE.M. S.p.A., di comunicare il mancato accoglimento della richiesta qualora le verifiche di rete diano esito negativo.
o Spostamento del sito dell’impianto di produzione.
Qualora la richiesta di modifica del preventivo consista in uno spostamento del sito dell’impianto di produzione, la stessa potrà essere accettata esclusivamente se lo spostamento richiesto è all’interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete.
o Modifica della potenza dell’impianto di produzione.
Le modifiche della potenza dell’impianto di produzione sono disciplinate dal TICA art. 40.7.
Si applica quindi quanto indicato al par. 2.8.5.4 della presente Guida per le connessioni, con la precisazione che per le modifiche di potenza non riconducibili all’art. 40.7 lettera
a) del TICA è necessaria una richiesta di modifica del preventivo come stabilito dall’art.
40.7 lettera b).
o Modifica della fonte di energia dell’impianto di produzione.
In caso di modifica della fonte di energia dell’impianto di produzione, il produttore deve presentare richiesta di modifica del preventivo.
o Passaggio da unico impianto a lotto di impianti o viceversa.
Eventuali richieste di modifica di preventivo che prevedano il passaggio da un unico impianto di produzione a un lotto di impianti, o viceversa, non sono consentite, poiché tali richieste si configurano come nuove iniziative. In tali casi occorre quindi richiedere ad A.S.SE.M. S.p.A. l’annullamento della pratica (con contestuale rinuncia al preventivo, se già accettato) e presentare una nuova richiesta di connessione.
2.12 SISTEMI DI ACCUMULO
Il richiedente può presentare una richiesta di connessione che preveda la presenza di sistemi di accumulo, sulla base della Delibera 642/2014/R/EEL e s.m.i.
A tale riguardo, un sistema di accumulo è considerato come un impianto (o un gruppo di generazione di un impianto) di produzione alimentato da fonti non rinnovabili, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all’articolo 38ter del TICA.
In analogia con quanto previsto dal TICA per gli impianti di produzione di energia elettrica, il richiedente la connessione dovrà registrare in GAUDì il sistema di accumulo, indicando per una nuova connessione una sola anagrafica (un codice CENSIMP); qualora il sistema di accumulo venga invece installato in aggiunta ad un impianto di produzione già in esercizio, il richiedente dovrà aggiornare l’anagrafica dell’impianto di produzione inserendo le informazioni previste dall’interfaccia GAUDì.
2.13 ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (ASSPC)
L’Allegato A (TISSPC - Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) della Delibera 578/2013/R/EEL, definisce il perimetro giuridico grazie al quale è possibile individuare e realizzare modelli di approvvigionamento elettrico privati e disciplina la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita negli “Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo” (ASSPC).
Gli ASSPC sono sistemi elettrici particolari (costituiti da una o più unità di produzione) all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.
Il TISSPC prevede, a partire dal 1 gennaio 2015, l’avvio del processo di qualificazione degli ASSPC, escludendo gli impianti in regime di Cessione Totale.
Tra le novità introdotte dalla suddetta delibera, disciplinata dall’Art. 18, vi è la possibilità riconosciuta al titolare della connessione attiva di realizzare un collegamento di emergenza contro il rischio di morosità della fornitura riguardante i prelievi di energia elettrica. In questo modo il produttore può evitare che, a seguito di distacco (o riduzione potenza al 15%) per morosità della fornitura di energia elettrica intestata al cliente finale, l’impianto di produzione sia impossibilitato a immettere energia elettrica nella rete elettrica pubblica.
La realizzazione di tale connessione presuppone che il produttore installi un dispositivo che permetta l’apertura del collegamento fra l’impianto di produzione e l’utenza del cliente finale (ovvero il punto di prelievo), a seguito della chiusura del collegamento fra l’impianto di produzione e il punto di emergenza.
Il produttore presente nell’ASSPC, direttamente o per il tramite del richiedente la connessione, dovrà procedere alla registrazione sul sistema GAUDÌ delle diverse unità di produzione costituenti l’ASSPC. Inoltre, qualora intenda richiedere la qualifica di SEU o SEESEU, dovrà dare il consenso all’invio dei dati al GSE.
2.14 IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2015
2.14.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente parte definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” adottate da A.S.SE.M.
S.p.A. per l’erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell’articolo 3 comma 3.4 dell’Allegato A alla Delibera 99/08 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito “TICA modificato”). Quanto indicato si applica per gli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, come di seguito definito:
Impianto fotovoltaico ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 è un impianto fotovoltaico avente tutte le caratteristiche previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2015, ovvero:
- realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- avente potenza nominale non superiore a 20 kW;
- per il quale sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
- realizzato sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
- caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
2.14.2 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
Le richieste di connessione nel caso di un impianto fotovoltaico ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 devono essere presentate ad A.S.SE.M. S.p.A., inviando esclusivamente per via informatica (PEC) la Parte I del Modello Unico con i relativi allegati. L’indirizzo PEC di A.S.SE.M.
S.p.A. a cui inoltrare la Parte I del Modello Unico con i relativi allegati è xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, l’indirizzo PEC con il quale viene inoltrata la Parte I di cui sopra dovrà essere la stessa riportata come indirizzo Email tra i recapiti forniti dal richiedente nella stessa Parte I del Modello Unico. L’A.S.SE.M. S.p.A. utilizzerà l’indirizzo PEC di cui sopra, indicato dal richiedente, per l’inoltro di tutta la documentazione inerente la gestione della pratica di connessione. L’A.S.SE.M. S.p.A. potrà utilizzare, oltre alla PEC xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, anche altri indirizzi PEC a sua disposizione per l’invio della documentazione inerente la gestione della pratica di connessione. Il richiedente dovrà inoltrare ogni sua comunicazione esclusivamente per PEC all’indirizzo PEC xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
La Parte I del Modello Unico deve comprendere i seguenti allegati:
o schema elettrico unifilare dell’impianto, tale schema deve includere anche le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura di cui alla Sezione 8 e in particolare le informazioni relative alla localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell’impianto alla rete pubblica. E’ richiesto, inoltre, che lo schema unifilare dell’impianto riporti dettagliatamente tutte le informazioni dei singoli elementi che lo compongono (tipologia, norma, lunghezza) dei cavi, (marca e modello, norma, valori nominali, ecc.) delle varie apparecchiature presenti (interruttori automatici, contattori, scaricatori, pannelli, inverter, ecc.).
o scansione di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
o eventuale delega alla presentazione della domanda.
Si precisa che il soggetto che richiede la connessione avvalendosi del Modello Unico è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all’impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.
Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla Parte I del Modello Unico il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente, nonché il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell’accettazione del contratto di scambio sul posto. La Parte I del Modello Unico è disponibile come allegato alla “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A.
2.14.3 CONDIZIONI PROCEDURALI ED ECONOMICHE
A.S.SE.M. S.P.A., entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico:
a) qualora l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all’installazione dei gruppi di misura, ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica, dà avvio alla procedura per la connessione, dà seguito alle comunicazioni e l’inserimento dei dati previsti dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015, predispone il regolamento d’esercizio e addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro;
b) qualora l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all’installazione del gruppo di misura o lavori complessi, ne dà motivata informazione al richiedente, predispone il
preventivo per la connessione e addebita al richiedente il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6 del TICA.
Qualora l’impianto fotovoltaico non soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto, ne dà motivata informazione al richiedente ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all’articolo 6 del TICA. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del TICA.
Gli addebiti di cui sopra vengono effettuati secondo le modalità per cui il richiedente ha dato la propria autorizzazione nell’ambito della Parte I del Modello Unico utilizzando il medesimo IBAN comunicato al gestore di rete nella parte I del Modello Unico per l’addebito dei costi di connessione. Nel caso in cui l’addebito non vada a buon fine, l’A.S.SE.M. S.p.A. ne dà comunicazione al richiedente e sospende la procedura di connessione fino a che il pagamento viene completato.
L’A.S.SE.M. S.p.A. comunica al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, le informazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015, nonché le informazioni di cui al comma 7.8bis del TICA. Tale comunicazione deve essere effettuata:
a) entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, nei casi in cui l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all’installazione dei gruppi di misura;
b) entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, nei casi in cui l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all’installazione del gruppo di misura o lavori complessi.
Nei casi in cui l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all’installazione dei gruppi di misura:
a) il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia ad A.S.SE.M.
S.p.A. la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta;
b) A.S.SE.M. S.p.A., entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, inserisce le relative informazioni nel sistema GAUDÌ, ivi inclusa la data di ultimazione dei lavori dell’impianto di produzione, come rilevata dal predetto Modello Unico, nonché la predetta data di ricevimento della Parte II completa del Modello Unico;
c) A.S.SE.M. S.p.A., entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, attiva la connessione dell’impianto alla rete. A tal fine, l’ A.S.SE.M. S.p.A. comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all’attivazione della connessione, indicando due possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all’attivazione della connessione viene trasmesso tramite PEC.
Nei casi in cui l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti decreto ministeriale 19 maggio 2015 e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all’installazione del gruppo di misura o lavori complessi:
a) qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia ad A.S.SE.M. S.p.A., entro 45 giorni lavorativi, il preventivo firmato in tutte le pagine corredato dalla documentazione attestante il pagamento del corrispettivo per la connessione;
b) il richiedente, una volta completate le opere strettamente necessarie alla connessione (qualora previste), invia ad A.S.SE.M. S.p.A. la comunicazione di completamento delle predette opere. Il tempo di realizzazione della connessione di cui al comma 10.1 del TICA decorre dalla data di ricevimento, da parte dell’ A.S.SE.M. S.p.A., di tale comunicazione ovvero, se successivo, dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 del TICA per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete, qualora necessarie. Nel caso in cui non siano previste opere strettamente necessarie alla connessione né siano necessarie autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data di ricevimento, da parte dell’ A.S.SE.M. S.p.A., della comunicazione completa di accettazione del preventivo;
c) il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia ad A.S.SE.M. S.p.A. la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta;
d) ai fini dell’attivazione della connessione, trovano applicazione le procedure e le tempistiche di cui ai commi 10.6bis, 10.7 e 10.8 del TICA. A tal fine, la Parte II del Modello Unico sostituisce la dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e non servono i documenti necessari all’attivazione della connessione in prelievo;
e) trovano applicazione anche i commi 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, l’articolo 8, i commi 9.6, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 del TICA.
Ai fini dell’attivazione della connessione, l’A.S.SE.M. S.p.A. applica anche le procedure di cui ai commi 10.10, 10.10bis e 10.12 del TICA, a tal fine, non servono però i documenti necessari all’attivazione della connessione in prelievo in quanto già presente. Trovano altresì applicazione i commi 10.13, 10.14, 10.15 del TICA.
L’A.S.SE.M. S.p.A., entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della connessione, invia al GSE, ai fini dell’attivazione della convenzione di scambio sul posto, le informazioni relative all’anagrafica del cliente finale titolare del POD, il codice IBAN e un recapito del medesimo cliente, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice CENSIMP del corrispondente impianto di produzione.
L’inserimento dei dati afferenti l’impianto nel sistema GAUDÌ, viene effettuato da A.S.SE.M. S.p.A., sulla base del mandato con rappresentanza ad essi conferito ai sensi della Parte I del Modello Unico. A tal fine:
a) gli adempimenti di cui all’articolo 36 del TICA posti in capo ai richiedenti la connessione sono effettuati da A.S.SE.M. S.p.A., secondo modalità e tempistiche definite da Terna;
b) in deroga a quanto previsto ai commi 36bis.1, 36bis.2 del TICA, A.S.SE.M. S.p.A., dopo aver ricevuto lo schema unifilare in allegato alla Parte I del Modello Unico, ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto previsto dalla specifica tecnica di misura, e comunica al richiedente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, la presenza di eventuali inesattezze, affinché quest’ultimo possa correggere gli errori presenti;
c) A.S.SE.M. S.p.A., in attuazione del comma 36bis.3 del TICA, inserisce sul sistema GAUDÌ lo schema unifilare in allegato alla Parte I del Modello Unico.
Terna, sentite le imprese distributrici e il GSE, definisce le modalità transitorie per lo scambio delle informazioni di cui agli articoli 10, 16, 23, 30, 36, 36bis, 36ter, 36quater, 36quinquies del TICA, nelle more della completa attuazione del GAUDÌ e per le parti non ancora disponibili, inoltre, Terna definisce modalità transitorie per la gestione del sistema GAUDÌ prevedendo che, a seguito della registrazione dell’impianto in GAUDÌ ai sensi dell’articolo 13bis, comma 13bis.3, del TICA, il predetto sistema invii al richiedente le credenziali di accesso.
La Parte II del Modello Unico è disponibile come allegato alla “Guida per le connessioni alla rete elettrica di A.S.SE.M. S.p.A. Il richiedente dovrà inoltrare ogni sua comunicazione ivi compresa la Parte II del Modello Unico esclusivamente per PEC all’indirizzo PEC xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
2.14.4 SOGGETTI REFERENTI DI A.S.SE.M. S.P.A.
Il referente di A.S.SE.M. X.x.X.xx quale il richiedente dovrà rivolgersi per le varie evenienze che potranno presentarsi durante la vita dell’impianto fotovoltaico è indicato nel Caposervizio Elettricità Francucci p.i. Xxxxxxx, reperibile nei ns. uffici della sede di Colotto, 11, telefono: 0733/63.84.13, fax: 0733/63.46.61, E-mail: x.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.