PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA PER GLI XXXX 0000-0000
La Parte italiana e la Parte araba siriana, nell'intento di sviluppare ulteriormente gli scambi nel campo della cultura, dell'istruzione e dell'informazione, e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra i due Paesi, hanno concordato, sulla base dell'art 10 dell'Accordo Culturale firmato a Damasco il 2 dicembre 1971, il seguente Programma esecutivo per il triennio 2001-2004.
Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO.
1 - COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA, DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE
Istruzione scolastica Articolo 1
Le due Parti favoriranno lo sviluppo e l'approfondimento della cooperazione esistente tra di loro attraverso lo scambio di informazioni e di visite di esperti e specialisti e anche mediante accordi diretti tra i due Ministeri dell'Istruzione competenti nei seguenti settori:
1 . Programmazione didattica e ricerche;
2. Istruzione scolastica ed istruzione specializzata ed i loro vari settori;
3. Pianificazione didattica e statistica;
4. Sistemi tecnici per l'insegnamento (mezzi di insegnamento - Attrezzature per laboratorio scolastico
-Elaborazione di programmi di insegnamento televisivo);
5. Formazione ed addestramento;
6. Informatica e sua applicazione nel sistema scolastico pre-universitario;
7. Scienze ambientali e rurali, demografia ed innovazioni didattiche;
8. Cultura del bambino e della prima infanzia.
Le due Parti incoraggeranno, nel periodo di validità del presente Programma, lo scambio di una sola visita di esperti nei suddetti settori, per una durata di una settimana.
Articolo 2
Le due Parti si scambieranno i programmi di studio, i libri scolastici e la pianificazione didattica, inerenti i cicli in cui sono articolati i rispettivi sistemi, in particolare per i più capaci, i più creativi, i disabili e le scuole materne.
Articolo 3
Le due Parti si scambieranno programmi ed innovazioni nel campo dell'istruzione, nonché bollettini e pubblicazioni delle istituzioni didattiche e di istruzione dei due Paesi.
Articolo 4
Le due Parti si scambieranno le normative relative ai cicli in cui sono articolati i rispettivi sistemi scolastici.
Articolo 5
Le due Parti si scambieranno esperienze e visite di aggiornamento e di formazione di operatori dell'insegnamento tecnico-professionale, incluso nel settore delle arti, del design di moda e della cultura dell'infanzia.
Istruzione superiore Articolo 6
Le due Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione diretta fra le Università e gli Istituti di istruzione superiore dei due Paesi, nonché la conclusione di accordi e convenzioni, l'organizzazione di seminari e convegni su temi di interesse comune, lo scambio di documentazione e materiale didattico.
Esse a tal fine faciliteranno gli scambi di esperienze tra la Conferenza dei Rettori italiana e la omologa istituzione siriana.
Articolo 7
Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno annualmente fino a cinque docenti o ricercatori universitari per visite di durata non superiore a dieci giorni, dando la priorità a quelle che costituiscono il presupposto per l'inizio di nuove collaborazioni inter-universitarie future e prevedono la messa a punto di progetti di ricerca comune.
Le due Parti prendono atto con compiacimento che risultano in vigore o in corso di perfezionamento accordi fra le Università di Milano e l'Università di Aleppo (scienze mediche); la Terza Università di Roma e l'Università di Aleppo (scienze umanistiche e filosofiche); l'Università di Torino e l'Università di Xxxxxxx (archeologia e storia); Università di Bologna e Università di Damasco (scienze economiche e statistiche, scienze della terra e scienze fisiche); Università di Pisa e Università di Damasco (scienze dell'antichità, letterarie e storico-artistiche); Università di Trieste e Syrian National Seismic - Damasco (scienze della terra).
Insegnamento della Lingua Articolo 8
Le due Parti favoriranno la diffusione della lingua e della cultura di ciascuno dei due Paesi attraverso la partecipazione reciproca a corsi e convegni e tramite lo scambio di libri e di pubblicazioni.
Articolo 9
La Parte italiana metterà a disposizione testi di italianistica, letteratura, storia e geografia per l'insegnamento della lingua italiana e potrà erogare contributi per corsi di formazione e aggiornamento di docenti di italiano.
La Società "Xxxxx Xxxxxxxxx", al fine di sostenere la diffusione della lingua e della cultura italiana intende mettere a disposizione, tramite del proprio Comitato a Damasco, per il periodo 2001-2005, due borse di studio di Lit. 2,500,000 e inviare sussidi didattici e materiale bibliografico e audiovisivo.
Articolo 10
Le due Parti favoriranno l'attività dei Lettori di lingua italiana ed araba nelle Università dell'altro Paese. Le due Parti prendono atto con soddisfazione che due lettori di italiano operano presso le Università di Aleppo e di Damasco.
La Parte italiana si dichiara disponibile a contribuire alla realizzazione di un corso di formazione e aggiornamento in loco per docenti e lettori di italiano delle Università di Aleppo, di Damasco e di altre istituzioni.
Le due Parti auspicano l'istituzione di una cattedra di Lingua Italiana presso i predetti Atenei.
La Parte italiana auspica l’introduzione dell’insegnamento della lingua italiana nelle scuole secondarie siriane.
Articolo 11
Riconoscimento di Titoli di Studio
Le due Parti si scambieranno adeguato materiale informativo sui rispettivi sistemi scolastici, universitari e post-universitari.
Le due Parti valuteranno la possibilità di convocare per le vie diplomatiche un gruppo misto di esperti per verificare la possibilità di stipulare specifici accordi sul reciproco riconoscimento dei titoli finali a livello scolastico e universitario.
Cooperazione universitaria scientifica e tecnologica Articolo 12
Le due Parti concordano sulla necessità di addivenire alla firma di un Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica al fine di incoraggiare la cooperazione tra le Università e i Centri di Ricerca scientifica e le ricerche nei campi di comune interesse, nonché la cooperazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano e i Centri di Ricerca e Studi siriani.
La parte siriana favorirà la partecipazione di uno studioso italiano alla Settimana delle Scienze.
Borse di studio Articolo 13
La Parte italiana, nel periodo di validità del presente Programma, offrirà annualmente alla Parte siriana 84 mensilità per borse di studio di durata non superiore a 8 mensilità, per candidati di età non superiore
ai 40 anni, per seguire presso le Università italiane corsi di specializzazione o post-lauream universitaria, dopo aver superato un esame di ammissione se previsto, in forma non competitiva. Sarà data particolare considerazione ai seguenti settori:
▪ Scienze economiche
▪ Scienze umanistiche, restauro e ricostruzione dei monumenti
▪ Arte, musica, cinematografia
▪ Lingua e cultura italiana
Un Comitato Misto procederà alla selezione dei nuovi candidati o al rinnovo delle borse di studio. I candidati accettati non usufruiranno della borsa di studio prima che venga accertata la conoscenza della lingua italiana da parte del Comitato Misto stesso.
Articolo 14
La Parte siriana, nel periodo di validità del presente Programma, offrirà annualmente alla Parte italiana 84 mensilità per corsi di perfezionamento della lingua araba presso l'Istituto di Lingua Araba o presso le Facoltà di Lettere delle Università siriane.
Articolo 15
Il presente programma non preclude un ulteriore accordo per la formazione di assistenti e docenti universitari.
Il. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ARCHEOLOGIA, DELLA CULTURA E DELL'ARTE
Articolo 16
Le due Parti si scambieranno esperienze nel settore della valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale
Le due Parti si scambieranno visite di aggiornamento ed esperienze nel settore delle belle arti.
Archeologia Articolo 17
Le due Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico, favorendo i contatti e gli scambi di studiosi, dati e pubblicazioni tra le loro Istituzioni specializzate.
Articolo 18
Le due Parti favoriranno le attività delle missioni archeologiche italiane operanti in Siria e quelle che opereranno in futuro in conformità con i regolamenti e le normative vigenti nei due Paesi. I relativi dettagli e le disposizioni finanziarie saranno stabiliti per le vie diplomatiche.
Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni sui risultati conseguiti dalle missioni archeologiche e relative pubblicazioni e incoraggeranno le missioni stesse a sviluppare iniziative di formazione professionale nel settore.
La parte italiana incoraggerà le Università italiane alla collaborazione per la formazione di due specialisti in archeologia delle Università di Damasco e di Aleppo.
Le missioni archeologiche italiane operano attualmente nelle seguenti aree:
· sito di Ebla, progetto pilota finalizzato allo scavo, restauro e valorizzazione del sito, a cura dell'Università "La Sapienza" di Roma;
· sito di Tell Barri a cura dell'Università di Firenze, Dipartimento di Scienze dell'Antichità;
· area di Bosra a cura dell'Università di Bologna, Dipartimento Archeologia;
· sito di Tell Afis a cura dell'Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico;
· sito di Tell Misherfa/Qatna a cura dell'Università di Udine, Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali;
· sito di Tell Xxxxxxx Xxxxxxx a cura dell'Università di Palermo, Istituto di Archeologia;
· sito di Tell Beydar a cura dell'università "Ca Foscari " di Venezia, Dipartimento di Antichità e Tradizione Classica, in collaborazione con il Centro Europeo di Ricerche sull'Alta Mesopotamia (CERAM);
· Castello di Harim a cura dell'Università "Ca Foscari" di Venezia, Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente;
· ricerca storico-artistica e sulla conservazione nei Musei di Damasco, Aleppo, Ma'arat-el Nouman Souweida e Dsra'a a cura dell'Università degli Studi "Roma Tre" e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il tramite dei propri uffici.
Articolo 19
Le due Parti favoriranno l'organizzazione di un convegno sui risultati e sulle innovazioni apportate dagli scavi di Ebla alla storia del Vicino Oriente antico.
Articolo 20
Le due Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra i Musei, le Istituzioni ed i Servizi Archeologici dei due Paesi che svolgono attività nel campo degli studi sulla protezione, la conservazione ed il restauro dei beni culturali nonché lo scambio, tra i loro competenti Servizi, di informazioni e pubblicazioni di contenuto archeologico e di attività di formazione sui temi della gestione integrata del patrimonio archeologico nel territorio e nello sviluppo locale.
L'Istituto per l'Arte e il Restauro "Palazzo Spinelli " di Firenze ha manifestato la propria disponibilità a collaborare per la formazione nel settore del restauro.
Le modalità di collaborazione verranno concordate attraverso intese dirette tra i rispettivi Enti interessati.
Articolo 21
Le due Parti auspicano la realizzazione di mostre archeologiche.
Istituti di Cultura Articolo 22
Le due Parti esprimono soddisfazione per le attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Damasco, che intendono sostenere, e auspicano l'apertura di un Istituto di Cultura siriano a Roma su basi di reciprocità.
Istituzioni e associazioni culturali Articolo 23
Le due Parti favoriranno la collaborazione tra l'Accademia dei Lincei, l'Accademia Nazionale di San Luca, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto per l'Africa e l'Oriente (lSIAO), la Fondazione Xxxxxxx Xxxx e Querini Stampalia di Venezia e la Fondazione Xxxxxxxx Xxxxxxx di Torino e le istituzioni siriane interessate.
Mostre Articolo 24
Le due Parti si scambieranno, nel periodo di validità del presente Programma, mostre di adeguato livello. I dettagli compresi quelli di natura finanziaria verranno stabiliti per le vie diplomatiche.
Cinema Articolo 25
Le due Parti favoriranno la reciproca partecipazione ai Festival ed alle manifestazioni cinematografiche organizzate nei due Paesi.
Le due Parti favoriranno l'organizzazione di una Settimana del Cinema nei due Paesi e manifestazioni cinematografiche su base culturale.
Articolo 26
Le due Parti favoriranno la collaborazione tra gli archivi cinematografici e le cineteche e si scambieranno riviste e pubblicazioni nonché esperienze tecnologiche nel settore cinematografico.
Teatro Articolo 27
Le due Parti favoriranno la reciproca partecipazione a congressi, convegni e festival sul teatro. L'Istituto Superiore delle Arti Teatrali di Damasco e l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Xxxxxx X'Xxxxx" di Roma favoriranno la collaborazione tra di loro e lo scambio di visite. Ogni Istituto riceverà
studenti dell'altro Istituto per presentare un'opera teatrale, che formerà un argomento di discussione tra gli studenti.
I dettagli compresi quelli di natura finanziaria verranno stabiliti per le vie diplomatiche.
Musica Articolo 28
Le due Parti incoraggeranno la cooperazione in campo musicale tra i due Paesi.
La Parte siriana è disponibile a ricevere docenti di musica lirica, specialisti nell'opera moderna e nel canto barocco.
Le due Parti prendono atto con soddisfazione che la Fondazione Xxxxxxxxx Xxxxxx è disposta a realizzare iniziative comuni nel quadro della creazione musicale contemporanea. In particolare la Fondazione intende proporre a musicisti ed esperti siriani, designati dal Paese inviante, la partecipazione alla giuria del "Premio internazionale Xxxxxxxxx Xxxxxx" ed altre attività (convegni, seminari, rassegne, festival).
Le spese di vitto e alloggio saranno a carico della Fondazione, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte inviante o di ente o istituzione da essa delegato.
Danza Articolo 29
Le due Parti favoriranno la cooperazione nel campo della danza tra i due Paesi.
Le Parte siriana è disponibile a ricevere un esperto specializzato nella danza classica per tenere un workshop per gli studenti di balletto. I relativi dettagli saranno concordati per le vie diplomatiche.
Festival, celebrazioni ed eventi culturali Articolo 30
Le due Parti favoriranno la reciproca partecipazione ai Festival organizzati in Italia ed in Siria, in particolare al Festival Internazionale di Bosra. I relativi dettagli saranno concordati per le vie diplomatiche.
III. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE BIBLIOTECHE E EDITORIA E ARCHIVI Biblioteche
Articolo 31
Le due Parti incoraggeranno, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, gli scambi di riproduzioni e microfilm e del materiale librario custodito nelle biblioteche pubbliche statali.
Articolo 32
Nel periodo di validità del presente Programma e sulla base del principio di reciprocità, le due Parti effettueranno lo scambio di 2 bibliotecari per visite di studio della durata massima di due settimane ciascuno.
Articolo 33
Durante il periodo di validità del presente Programma, l'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari. I relativi dettagli verranno stabiliti per le vie diplomatiche.
Durante il periodo di validità del presente Programma, il suddetto Ufficio si dichiara altresì disponibile ad inviare una mostra e/o una rassegna editoriale volte ad illustrare l'attività di tutela e valorizzazione nel settore del patrimonio librario.
Articolo 34
Le due Parti faciliteranno la partecipazione alle Fiere del Libro che si svolgeranno nei rispettivi Paesi, senza oneri finanziari a carico della controparte.
Editoria e traduzioni Articolo 35
Le due Parti incoraggeranno lo scambio di pubblicazioni tra le istituzioni interessate alla cultura, con particolare riguardo alla cultura araba.
L'Ufficio Scambi Internazionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano è disponibile ad incoraggiare lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra biblioteche, accademie e istituzioni culturali tra i due Paesi.
La Divisione Editoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano è disponibile a fornire libri di qualsiasi disciplina e materia alle università e istituzioni culturali siriane che ne facciano richiesta attraverso i canali diplomatici.
Nel settore della traduzione Articolo 36
La Parte italiana informa dell'esistenza di premi e contributi concessi a traduttori di libri italiani in lingua straniera.
A tale scopo la Parte italiana informa che:
· presso la Divisione Editoria sono operanti i “Premi Nazionali per la traduzione”, posti sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e attribuiti, ad operatori della traduzione e editori italiani e/o stranieri. Presso la stessa Divisione è in funzione un “Centro per traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni”. Le Parti incoraggeranno contatti tra tale Centro e le Istituzioni siriane interessate.
· Il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, conferisce premi o contributi finanziari ad editori e traduttori italiani e/o stranieri che elaborino proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana, per la divulgazione del libro italiano, per la produzione di opere letterarie e scientifiche, per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.
Le domande dovranno essere inoltrate alle Rappresentanze diplomatiche italiane o agli Istituti Italiani di Cultura e sottoposte poi alla Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all'estero istituita presso il Ministero degli Affari Esteri per il parere favorevole.
· Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facoltà di assegnare premi a traduttori di libri italiani in lingue straniere. Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche.
Archivi Articolo 37
Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni, microfilms ed altra documentazione, nel rispetto delle legislazioni nazionali e sulla base di reciprocità e la realizzazione di visite di studio e di ricerche.
Nel periodo di validità del presente Programma le due Parti effettueranno lo scambio di 2 archivisti per visite della durata massima di 15 giorni ciascuna.
La Parte italiana (Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) si dichiara disponibile ad organizzare stages professionali, con particolare riferimento ai settori della conservazione e del restauro, presso il Centro di Fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato.
IV. DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI Articolo 38
Le due Parti esprimono l’auspicio di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore dei diritti d'autore e
diritti connessi instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per la materia.
Le due Parti si adopereranno per la protezione della proprietà intellettuale ai sensi delle rispettive legislazioni. La parte italiana prende nota, inoltre, delle possibili prospettive di evoluzione della legislazione siriana in materia.
V. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT
Articolo 39
Le due Parti favoriranno la firma di un accordo tra la Federazione Sportiva Generale in Siria e la parte analoga in Italia.
VI. COOPERAZIONE NEL SETTORE DEGLI SCAMBI GIOVANILI Articolo 40
Le due Parti favoriranno la cooperazione bilaterale fra le Organizzazioni della Gioventù nella Repubblica
Araba Siriana e nella Repubblica Italiana, attraverso l'organizzazione di incontri o scambi di esperienze e di visite di delegazioni giovanili tra i due Paesi.
VII. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Scambi di visite (Articoli 7 primo comma, 32, 37 secondo comma) Articolo 41
1) La Parte inviante sosterrà le spese di viaggio di andata e ritorno da Capitale a Capitale.
2) La Parte ricevente coprirà le spese di viaggio all'interno del suo territorio necessarie per la realizzazione del Programma sul quale si siano accordate previamente le Parti.
La Parte italiana contribuirà alle spese di soggiorno con la somma giornaliera di £ 180.000 al giorno, onnicomprensive;
La Parte siriana contribuirà a condizioni di reciprocità.
Borse di studio (Articoli 13 e 14) Articolo 42
1) La Parte italiana accorderà ai borsisti siriani, di cui all'art.13 del presente Programma:
a. la corresponsione di mensilità di borsa di studio, il cui importo sarà di Lit.
1.500.000 mensili per l'anno 2001-2002 e successivi;
b. nei limiti dell'autonomia riconosciuta dalla normativa italiana agli enti universitari, la Parte italiana raccomanderà l'esenzione parziale delle tasse universitarie in favore dei borsisti siriani;
c. un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie escluse le malattie pregresse e le protesi dentarie.
2) La Parte siriana accorderà ai borsisti italiani di cui all'art.14 del presente Programma:
a. la corresponsione di mensilità di borse di studio, il cui importo sarà di Lire Siriane 1.875, conformemente ai regolamenti finanziari in vigore in Siria;
b. un rimborso complessivo per l'acquisto dei libri nei limiti di una mensilità o la loro offerta gratuita;
c. l'esenzione dalle tasse universitarie o il loro pagamento annuo da parte siriana;
d. l'alloggio nelle città universitarie conformemente alle leggi vigenti;
e. le cure sanitarie gratuite negli ospedali di Stato in caso di malattie sopravvenute.
Mostre Articolo 43
Gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma verranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie:
1) La Parte inviante avrà a suo carico:
a. le spese di assicurazione del materiale espositivo "da chiodo a chiodo";
b. le spese di imballaggio e di trasporto fino alla prima sede espositiva, nonché quelle dall'ultima sede della mostra alla sede di partenza del materiale;
c. le spese di preparazione dei materiali destinati al catalogo della mostra;
d. le spese di viaggio andata e ritorno dell'esperto che accompagnerà la mostra fino alla capitale del Paese ospitante (la presenza di più esperti, la durata del loro soggiorno e il cambiamento della destinazione verranno concordati ogni volta per le vie diplomatiche);
2) La Parte ricevente avrà a suo carico:
a. le spese di trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all'interno del proprio territorio;
b. le spese locali di organizzazione e di pubblicità della mostra, salvo quelle derivanti dalla pubblicazione del catalogo che saranno concordate ogni volta per le vie diplomatiche;
c. le spese relative al soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra;
d. nel caso il cui materiale venga danneggiato, il Paese ricevente è tenuto ad inviare al Paese inviante tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del Paese che riceve. In nessun caso restauri possono essere effettuati senza l'espressa autorizzazione del Paese che invia.
e. Le altre modalità saranno concordate caso per caso per le vie diplomatiche.
Cinema Articolo 44
Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche verranno concordate di volta in volta tra le Parti in base alle disponibilità finanziarie e alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti stesse.
VIII. DISPOSIZIONI GENERALI
Scambi di visite (Articoli 7 primo comma, 32, 37 secondo comma) Articolo 45
1) La Parte inviante informerà la Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, almeno tre mesi in anticipo quanto segue:
a. generalità delle persone proposte, i loro curricula vitae e le lingue straniere conosciute (la lingua del Paese ricevente o una delle lingue inglese o francese).
b. La data prevista di arrivo e la durata della visita. La Parte ricevente sarà informata di ogni visita almeno tre settimane prima della data prevista di arrivo.
Borse di studio (Articoli 7 primo comma, 32, 37 secondo comma) Articolo 46
- La selezione dei candidati proposti per le borse di studio sarà effettuata annualmente, in ognuno dei due Paesi, tramite un Comitato Misto, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti e da almeno un rappresentante dell’ambasciata del Paese offerente.
- L'elenco dei candidati prescelti deve includere anche i candidati di riserva e deve essere presentato all'Ambasciata del Paese offerente entro i termini da essa previsti; i candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati;
- Ognuna delle Parti notificherà all'altra, entro due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati e indicheranno inoltre le istituzioni presso le quali saranno accolti;
- I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.
- non è permesso allo studente di cambiare specializzazione per la quale ha ottenuto la borsa di studio, salvo l'approvazione del Comitato Misto.
IX. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 47
Il presente programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre iniziative in
esso non previste.
Articolo 48
Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.
Articolo 49
Il presente Programma resterà in vigore sino alla firma del successivo.
Articolo 50
La prossima riunione della Commissione Mista avrà luogo a Roma La data sarà concordata per le vie diplomatiche.
Firmato a Damasco il 25 Luglio 2001, in duplice esemplare nelle lingue italiana ed araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER LA PARTE ITALIANA
Ambasciatore Xxxxxxx Xxxxxx Direttore Generale per il Mediterraneo e Medio Oriente Ministero degli Affari Esteri
PER LA PARTE SIRIANA
Ingegnere Xxxxx Xxxxx Vice Ministro dell’Educazione