FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020
in continuità con
POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020
AREA TEMATICA 9 - LAVORO e OCCUPABILITÀ’ EX ASSE 1 - OCCUPABILITÀ (POR FSE 2014-2020)
“Percorsi di ricollocazione collettiva per lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale”
MODALITA’ A SPORTELLO SEMPRE APERTO ANNO 2022
DIRETTIVA
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria – Direzione Lavoro FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
Sommario
1. Finalità e ambito di applicazione 3
1.1 Elementi di contesto del Veneto 3
1.2 Finalità e finanziamento del bando 4
2. Riferimenti normativi 6
3. Dotazione finanziaria 9
4. Destinatari degli interventi 9
5. Soggetti proponenti 10
5.1 Partenariato 11
5.2 Delega 11
6. Interventi finanziabili 11
6.1 Attività e relative spese ammissibili 12
6.1.1 Orientamento specialistico (obbligatorio) 15
6.1.2 Formazione per l’aggiornamento delle competenze 15
6.1.3 Formazione competenze digitali 16
6.1.4 Accompagnamento al Lavoro 17
6.1.5 Supporto per l’autoimpiego 18
7. Criteri di ammissibilità 19
8. Durata e termini di realizzazione del progetto 19
9. Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere 19 10.Modalità di valutazione e approvazione della domanda 20 11.Gruppo di lavoro 23 12.Procedura di attivazione dei progetti 25 13.Utilizzo del Registro on-line 25 14.Monitoraggio efficacia degli interventi 26 15.Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti 26 16.Variazioni progettuali 26 17.Modalità di presentazione delle domande 27 18.Pubblicizzazione delle iniziative 29 19.Comunicazioni 29 20.Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti 29 21.Indicazione del foro competente 30 22.Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 30 23.Tutela della privacy 30 24.Obblighi del soggetto proponente 30
1. Finalità e ambito di applicazione
La finalità perseguita alla presente Direttiva è quella di ridurre l’impatto delle crisi aziendali in Veneto, consentendo alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, a rischio di disoccupazione, l’aggiornamento delle proprie competenze ed abilità professionali e la possibilità di un rapido reinserimento lavorativo, in una logica di partenariato, di rete e di dialogo, volta a sostenere lo sviluppo economico e sociale territoriale e favorire efficacemente l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Tale fine è perseguito operando a favore di gruppi di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale, nel rafforzamento delle loro competenze professionali e nella ricerca attiva di una nuova occupazione, anche in prospettiva di auto-imprenditorialità, in modo da ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale e consentire un rapido reinserimento lavorativo.
Gli obiettivi specifici sono quelli di accompagnare al cambiamento occupazionale i gruppi di lavoratori in cerca di nuovo impiego mediante interventi di politica attiva del lavoro, ovvero di servizi formativi e di servizi al lavoro.
Secondo le prassi consolidate della Regione del Veneto sarà valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva aziendale e territoriale ai fini di individuare le migliori soluzioni per la salvaguardia produttiva e l’inserimento lavorativo.
I risultati attesi che si vogliono conseguire sono pertanto i seguenti:
質 Intervenire sui settori produttivi, filiere e aziende in crisi cercando di limitare il rischio di uscita definitiva dei lavoratori dal mercato del lavoro attraverso la loro riqualificazione e lo sviluppo di nuove competenze sempre più richieste dalle aziende;
質 ridurre l’impatto delle crisi sui territori interessati, consentendo ai lavoratori coinvolti, a rischio di disoccupazione, che hanno aggiornato le proprie competenze ed abilità professionali, la possibilità di un rapido reinserimento professionale evitando la dispersione di professionalità.
1.1 Elementi di contesto del Veneto
Il 2022 si apre con molti segnali di preoccupazione dovuti in particolare alla guerra in Ucraina e alla possibile crisi energetica europea prodotta da un eventuale blocco/diminuzione dell’offerta di gas da parte della Russia, con la conseguente impennata dei costi energetici per le famiglie e per le aziende in particolare del settore manifatturiero. Una proiezione effettuata dall’Istat (nota mensile sull’andamento dell’economia italiana, febbraio 2022) calcola che gli effetti dello shock dei prezzi energetici può comportare una riduzione del Pil italiano di -0,7% rispetto a quello stimato. Lo scenario economico-occupazionale risulta essere quanto mai incerto guardando alle ore autorizzate di cassa integrazione, più che raddoppiate rispetto a gennaio 2020.
Dall’inizio del 2022 in Veneto sono state già avviate 92 procedure di crisi, di cui 55 gestite a livello regionale con il coinvolgimento di 2.600 lavoratori (di questi 1.000 lavoratori in CIGS e 1.600 in esubero a seguito di licenziamenti collettivi). Rispetto al 2021 il trend pare essere purtroppo in deciso peggioramento poiché durante l’intero scorso anno erano state avviate circa 150 procedure di crisi (59 gestite a livello regionale) con il coinvolgimento di circa 9.000 lavoratori. Nel 2021 in Veneto sono state autorizzate 11 ml. di ore di CIGS, circa 90 ml. di ore di CIGO, 54 ml. di ore di CIGD e 90 ml. di ore dei Fondi di solidarietà (fonte: Veneto Lavoro “Crisi aziendali - Report 2° trimestre 2021”).
Nei primi mesi del 2022 sul fronte occupazionale sono cresciuti i contratti a tempo indeterminato (+ 6.200 a gennaio) e aumentate le assunzioni del 58% rispetto al 2021, quando ancora erano in vigore importanti restrizioni anti Covid. I licenziamenti economici individuali e collettivi sono in aumento rispetto al 2021 quando era ancora in essere il blocco dei licenziamenti che, insieme all’estensione del ricorso agli
ammortizzatori e ai sostegni economici a famiglie e imprese emanati dal Governo per mitigare gli effetti del Covid-19, avevano portato ad una sorta di parziale “congelamento” del mercato del lavoro.
Nel 2021 la flessione della domanda di lavoro ha investito vari settori: l’occhialeria mostra un deficit di assunzioni rispetto al 2019 del -30%, le macchine elettriche segnano un +17% e la chimica-plastica un
+11%; con rilevante segno negativo ancora il settore turistico (-22%), ma anche la concia e il tessile (rispettivamente -17% e -9%); nell’ambito dei servizi si distinguono positivamente le attività finanziarie e culturali (+12%). I saldi sono estesamente positivi per tutti i settori, fatta eccezione per il settore agricolo (- 740 posizioni), per quello del tessile-abbigliamento (-590), per la concia (-80 unità) e per le attività finanziarie (-74).
Nel 2021 il flusso delle dichiarazioni di disponibilità DID è stato pari a 125.000 unità, in diminuzione rispetto al 2019 del -13%. È un risultato imputabile sostanzialmente all’irrigidimento del mercato del lavoro e ad un possibile effetto scoraggiamento, entrambi attribuibili soprattutto alla prima parte dell’anno.
Le imprese attive venete iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio a fine 2020 sono 427.517, in calo dello 0,6% rispetto a fine 2019; le contrazioni più accentuate del numero di imprese attive si osservano nel comparto commerciale (-1,8%), manifatturiero (-1,7%), trasporti e logistica (-1,4%) e agricoltura (-1,2%). In controtendenza positiva risultano invece il settore dei servizi alle imprese, che registra l’incremento più rilevante in termini numerici (+722 imprese rispetto al 2019), le attività finanziarie e assicurative (+2,6% su base annua) e il comparto immobiliare (+1,3%). Gli effetti della crisi legata al Covid- 19 risultano molto evidenti sulla natalità imprenditoriale: nel confronto tra il 2020 e il 2019, il numero di iscrizioni è in calo in tutti i trimestri, con un picco negativo nel secondo trimestre (-40,4% rispetto allo stesso trimestre del 2019).
I percettori di Naspi: nei primi 8 mesi del 2021 sono stati 148.000, dato inferiore a quello dei due anni precedenti.
Sotto l’aspetto del capitale umano, tra le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro, anche per effetto della sempre più diffusa automazione dei processi produttivi e dei servizi, sono le competenze digitali. In questo periodo inoltre tante imprese si stanno avvicinando ai temi dell’economia circolare.
1.2 Finalità e finanziamento del bando
La presente iniziativa è in continuità con gli interventi di outplacement promossi dal POR FSE 2014 – 2020 da ultimo con la DGR 604 del 12 maggio 2020.
L’obiettivo generale è quello di intervenire su settori produttivi, filiere e aziende o territori in situazione di crisi conclamata o prevista, promuovendo processi di innovazione e riorganizzazione industriale (e in particolare del settore manifatturiero) e qualificazione delle competenze.
Inoltre, ci si propone di diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in crisi aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione di nuovi prodotti/servizi, all’adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione di processi e sistemi produttivi.
A ciò si aggiunga la più generale finalità dell’eliminazione delle disuguaglianze tra donne e uomini nonché quella di garantire interventi efficaci che vadano incontro alla specificità di territori che presentano differenze sociali, economiche e strutturali al fine di cercare di ridurre i divari territoriali.
Il presente provvedimento si inserisce nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di cui all'art. 44 della legge 58/2019, a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020, destinate al finanziamento di iniziative di
contrasto all’emergenza "COVID-19" e al contempo a garantire la prosecuzione dell’attuazione della strategia del POR FSE Veneto 2014-2020.
Il provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 a sostegno dell'Obiettivo Tematico 8 e della priorità d’investimento 8.v., poiché promuove iniziative per favorire l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e, nello specifico, la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi attraverso l’aggiornamento delle loro competenze. Di seguito si riportano gli ambiti di riferimento per gli interventi della presente Direttiva:
Aree tematiche del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) (rif.to DGR n. 241/2021 Allegato A e s.m.i. con DGR n. 1508/2021 Allegato D) | 9 - Lavoro e occupabilità |
Descrizione | Interventi volti al sostegno e allo sviluppo dell’occupazione anche favorendo l’adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro, all’occupazione femminile e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, al rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l’impiego. |
Asse del POR FSE Veneto 2014-2020 | I – Occupabilità |
Obiettivo Tematico | 8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori |
Priorità d’investimento del POR FSE Veneto 2014-2020 | 8.5 Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti |
Obiettivo specifico POR | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi |
Risultato atteso dall’Accordo di Partenariato (allegato A del POR) | RA 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi |
Risultati attesi | Intervenire su settori produttivi, filiere e aziende o territori in situazione di crisi conclamata o prevista promuovendo processi di innovazione e riorganizzazione industriale (e in particolare del settore manifatturiero) e qualificazione delle competenze. Aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e del livello di innovazione e competitività delle stesse con particolare attenzione all’avvio di progetti e interventi di restyling, di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, di processi di internazionalizzazione, di riqualificazione del personale in funzione di nuove tecnicalità e efficientamento dei processi di produzione e di vendita. Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in crisi aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione di nuovi prodotti/servizi, all’adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione di processi e sistemi produttivi. |
Indicatori di risultato pertinenti | CR07 – partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento. |
Indicatori di realizzazione pertinenti | CO05 – i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi |
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14) | 06 Non discriminazione |
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR) | Lavoratori coinvolti in crisi aziendali o settoriali |
In base a quanto disposto dalla DGR n. 1508 del 2 novembre 2021, di presa d’atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto e nomina dell'Autorità Responsabile e dell'Organismo di Certificazione ed istituzione del Comitato di Sorveglianza, per gli interventi ancora in corso di attuazione si continuerà ad utilizzare le modalità di gestione e controllo previste per ciascun ciclo programmazione, in attesa della definizione del nuovo Si.Ge.Co. del PSC. Di conseguenza, le misure ex POR FESR e ex POR FSE continueranno ad essere attuate secondo le procedure previste dai rispettivi Si.Ge.Co. (in quanto compatibili anche con le indicazioni fornite dall’Agenzia per la Coesione nelle Linee guida per la predisposizione del Sistema di Gestione e Controllo del PSC). I beneficiari del finanziamento sono tenuti pertanto al rispetto delle disposizioni previste nel “Testo unico per i Beneficiari” vigente per la programmazione POR FSE 2014-2020.
2. Riferimenti normativi
La presente Direttiva viene emanata nell’ambito delle disposizioni normative generali e specifiche, nazionali, comunitarie e regionali:
● Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni su FESR, FSE, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
● Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, relativo al FSE e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
● Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
● Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni su FESR, FSE, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
● Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
● Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
● Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
● Regolamento “Omnibus” (UE, Euratom) 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
● Regolamento (UE) 558 del 23 aprile 2020, di modifica dei regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
● Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
● Decisione Comunitaria C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l’Accordo di partenariato con l’Italia;
● Decisione CE (2014) 9751 definitivo del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Veneto in Italia e s.m.i.;
● Legge n. 223 del 23 luglio 1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
● Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)”;
● Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
● Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
● Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
● Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
● Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,” Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
● Decreto legislativo n.34/2019 (cd. Decreto crescita) l'art. 35 del convertito in L. 58/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017;"
● Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, (c.d. Decreto “Rilancio” convertito in legge 17 luglio 2020 n. 17);
● Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
● Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 -Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
● Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
● Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
● Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
● Accordo “per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’art. 242 del D.L. n. 34/2020” sottoscritto in data 10/07/2020 dal Presidente della Regione del Veneto e dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale;
● Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39/2020 del 28 luglio 2020 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Accordo Regione del Veneto Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
● Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione”;
● Delibera CIPESS n. 30 del 29 aprile 2021 di “Approvazione del Piano sviluppo e Coesione del Veneto”;
● Linee guida per la predisposizione del Sistema di Gestione e Controllo del PSC trasmesse dall’Agenzia per la Coesione territoriale prot. n. 12562 del 16/09/2021;
● DGR n. 1508 del 02 novembre 2021 di presa d'atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto e conseguente nomina dell'Autorità Responsabile e dell'Organismo di Certificazione ed istituzione del Comitato di Sorveglianza. Riclassificazione delle Aree Tematiche della Sezione Ordinaria e rimodulazione dei contenuti della Sezione Speciale (Delibere CIPESS n. 2 e n. 30 del 29 aprile 2021);
● Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
● Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
● Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
● DGR n. 3289 del 21/12/2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
● DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
● DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
● DGR n. 1997 del 28 ottobre 2014 “Disciplina del regime di autorizzazione a operare come agenzia per il lavoro nel mercato del lavoro (D.Lgs. 24 settembre 2003 n. 276 e LR 13 marzo 2009 n. 3), tenuta dell’albo dei soggetti autorizzati e modalità e procedure per la concessione dell’autorizzazione regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l’eventuale sospensione e revoca dell’autorizzazione. Modifica della DGR 499 del 2.03.2010”;
● DGR n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e smi;
● DGR n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” e s.m.i. (versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). POR FSE 2014-2020;
● DGR n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
● DGR n. 1680 del 12 novembre 2018 e DGR 604 del 12 maggio 2020 “POR FSE 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. "Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello”;
● DGR del 23 giugno 2020 n. 783 “Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020";
● DGR n. 241 del 09/03/2021 - Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’art. 242 del D.L. 34/2020 di cui alla DGR n. 786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020;
● Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 e s.m.i.
● L.R. n. 34 del 15/12/2021 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”;
● L.R. n. 35 del 17/12/2021 “Legge di stabilità regionale 2022”;
● L.R. n. 36 del 20/12/2021 “Bilancio di Previsione 2022-2024”;
● DGR n. 1821 del 23/12/2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024”;
● Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28/12/2021, di approvazione del “Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
● Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024 approvate con DGR n. 42 del 25/01/2022;
● Decreto interministeriale del 5 novembre 2021 pubblicato in GU n. 306 del 27-12-2021 recante “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”;
● DGR n. 248 del 15 marzo 2022 di Adozione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) del Veneto - Programma GOL.
3. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite:
Percorsi di Ricollocazione collettiva | ||
Fonte di finanziamento | Annualità | Totale |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione | 2022 | € 300.000,00 |
2023 | € 200.000,00 | |
Totale complessivo | € 500.000,00 |
Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto.
Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020).
Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione.
Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Destinatari degli interventi
Sono destinatari degli interventi finanziati dalla presente Direttiva i gruppi di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali, che sono a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, o già fuoriusciti,
provenienti da una o più aziende in crisi con unità operative ubicate in Veneto. I lavoratori devono collocarsi in una delle seguenti tipologie di status occupazionale:
質 Lavoratori occupati sospesi, percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ai sensi della normativa vigente;
質 Lavoratori occupati e/o disoccupati, purché coinvolti da procedure di licenziamento collettivo da parte di imprese in crisi.
Si precisa che per i lavoratori coinvolti da procedure di licenziamento collettivo l’Accordo sindacale deve essere stipulato prima della data di effettivo licenziamento dei lavoratori o anche in un momento successivo qualora ricorrano ancora le condizioni per svolgere un intervento sul gruppo dei lavoratori oggetto della procedura. In quest’ultimo caso il necessario coinvolgimento dei lavoratori già licenziati sarà supportato dai servizi pubblici per il lavoro competenti.
Nel caso dei progetti che coinvolgano lavoratori occupati, qualora i destinatari cambiassero lo status occupazionale, passando, nello specifico, da occupati a disoccupati, dopo la stipula dell’Accordo sindacale, il requisito di ammissibilità al progetto viene comunque mantenuto.
Nel caso di interventi rivolti a gruppi di lavoratori provenienti da più aziende si precisa che le stesse dovranno appartenere allo stesso settore produttivo e/o essere dislocate sullo stesso territorio provinciale.
5. Soggetti proponenti
La logica dell’intervento persegue la definizione di un’organizzazione del mercato del lavoro fondata su un sistema misto, pubblico/privato, in cui i sistemi della formazione e del lavoro interagiscono, formando una rete strutturata di servizi integrati. In coerenza con tale orientamento i progetti ammissibili dalla presente Direttiva possono essere presentati da:
質 Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l’ambito della Formazione Continua;
質 Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l’ambito della Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015;
質 Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;
質 Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016.
Il Soggetto proponente deve possedere entrambi i requisiti di accreditamento, per i servizi al lavoro e per i servizi formativi. Qualora il soggetto proponente possieda solo uno dei due requisiti, può fare affidamento sulle capacità di un soggetto partner.
Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l’approvazione e il finanziamento di un progetto, l’avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell’accettazione definitiva della domanda di accreditamento.
Si specifica che l’adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente con il tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.
Si precisa, infine, che in caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento l’Ente non può partecipare ad alcun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
Il Soggetto proponente deve adottare misure volte a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria come disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 201811 046 e dall'art.22 del Regolamento (UE) 2021 /241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
5.1 Partenariato
La Direttiva intende agire in ottica di cooperazione e lavoro in rete. Il progetto dovrà essere presentato dal soggetto proponente in partenariato con almeno altri due soggetti: partner operativi, cioè destinatari di budget, o partner di rete, cioè senza budget.
I partner dovranno appartenere, esclusivamente, a una delle seguenti tipologie di organismo:
● soggetti accreditati per i servizi formativi (ai sensi della DGR n. 359/04);
● soggetti accreditati per i servizi al lavoro (ai sensi della DGR n. 2238/11);
● soggetti con specifica esperienza in interventi di creazione di impresa;
● incubatori di impresa;
● organizzazioni di rappresentanza delle imprese (solo come Partner di rete);
● enti bilaterali (solo come Partner di rete);
● organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori (solo come Partner di rete);
● enti locali territoriali (solo come Partner di rete);
● imprese (solo come Partner di rete);
Non sono ammesse a partecipare al progetto le imprese da cui provengono i lavoratori destinatari degli interventi.
La costruzione del partenariato sarà funzionale a:
質 favorire e agevolare i passaggi di concertazione e condivisione dei percorsi di reimpiego,
質 facilitare il contatto con le imprese del territorio,
質 garantire una tempestiva capacità di risposta ai fabbisogni dei destinatari.
5.2 Delega
Per le attività di cui alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.
Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel “Testo Unico per i Beneficiari”, approvato con DGR
n. 670 del 28 aprile 2015 e s.m.i., versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020, al punto 1.4 “Procedure per l’affidamento a terzi”.
6. Interventi finanziabili
Gli interventi a valere sulla presente Direttiva prevedono l’adozione di un approccio personalizzato e su misura, coerente rispetto alle esigenze specifiche dei destinatari, modulare e flessibile nell’articolazione delle attività previste, che pone il destinatario al centro di un percorso orientato al reinserimento lavorativo, attraverso l’implementazione di attività di rafforzamento delle persone, miranti al raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati. Secondo questo modello, la persona è posta al centro del sistema del mercato del lavoro e i servizi finalizzati al suo reinserimento lavorativo si adattano alle esigenze del singolo.
I progetti dovranno pertanto prevedere l’offerta di un insieme di servizi per favorire il reimpiego occupazionale dei lavoratori attraverso formule personalizzate che prevedano l’utilizzo di strumenti concreti e metodologie flessibili. Il mix di azioni programmate dovrà produrre, attraverso percorsi individuali e
momenti di condivisione e analisi collettiva, concreti risultati di reinserimento nel mercato del lavoro dei destinatari coinvolti.
Al fine di operare efficacemente rispetto alle caratteristiche del mercato del lavoro e per far fronte a eventuali scostamenti tra professionalità richieste ed effettivamente disponibili, per tutti i percorsi si dovrà procedere alla rilevazione degli specifici fabbisogni formativi dei destinatari, al fine di progettare percorsi mirati di occupabilità.
I progetti dovranno prevedere un’analisi del contesto economico e del mercato del lavoro locale e la rilevazione dei fabbisogni formativi dei destinatari, la progettazione ed erogazione di percorsi individuali/di gruppo, il monitoraggio e la valutazione dei risultati e necessitano, a monte, di un’analisi della situazione aziendale, territoriale e settoriale di riferimento da cui derivano le crisi occupazionali dei lavoratori da coinvolgere, anche al fine di agevolare l’azione di incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
Le proposte progettuali dovranno prevedere, pena l’inammissibilità della proposta:
質 il coinvolgimento di almeno cinque destinatari,
質 la presentazione, in allegato alla domanda di ammissione al finanziamento, dell’accordo sindacale
che attesti la situazione di crisi aziendale e convalidi gli interventi proposti dal soggetto proponente;
L’accordo sindacale dovrà essere sottoscritto dall’azienda e dalla RSA o RSU territoriale o settoriale. Esso dovrà contenere una puntuale descrizione delle motivazioni sottese alla richiesta di intervento, il numero dei potenziali destinatari, nonché la descrizione delle azioni proposte a loro favore.
Nel caso di interventi pluriaziendali l’accordo sindacale potrà riguardare ogni singola azienda (sottoscritto dall’azienda e dalla RSA o RSU territoriale o settoriale) oppure l’insieme delle aziende coinvolte dal progetto (sottoscritto da tutte le aziende e dalla RSU territoriale o settoriale).
Nel caso di licenziamento collettivo, è sufficiente che l’accordo tra le parti stipulato nell’ambito della procedura ex Legge 223/1991 abbia contemplato delle azioni di gestione degli esuberi che sono attualizzate dal progetto.
Per tutti i casi sopra citati, successivamente all’approvazione del progetto e prima dell’avvio delle attività, dovrà essere presentata un’integrazione all’accordo sindacale (sottoscritta dalle parti sociali e dall’azienda) con l’indicazione dell’elenco nominativo e la qualificazione/mansione dei lavoratori coinvolti.
In caso di ritiro di uno o più lavoratori inseriti nell’elenco allegato all’accordo sindacale prima dell’avvio dell’attività formativa, la Direzione Lavoro potrà autorizzare eventuali sostituzioni a fronte di presentazione di un addendum all’accordo sindacale con indicati i nuovi nominativi dei lavoratori.
❖ Attività preliminari all’avvio dei progetti
L’avvio del progetto avviene con la redazione della Proposta di Politica Attiva (PPA), da realizzare all’interno dell’attività di orientamento specialistico.
Prima dell’avvio, il soggetto proponente e i suoi partner dovranno accogliere e informare i potenziali destinatari individuati riguardo le attività del progetto, con l’obiettivo di raccogliere una pre-adesione dei lavoratori al progetto che sarà formalizzata successivamente con la sottoscrizione della PPA.
Il soggetto proponente contatterà quindi il Centro per l’Impiego (CPI) di competenza per comunicare l’elenco dei lavoratori aderenti al progetto che potranno essere presi in carico dai “case manager” del CPI.
6.1 Attività e relative spese ammissibili
I progetti dovranno prevedere un insieme articolato e coerente di iniziative e azioni a supporto dell’adattabilità dei lavoratori ai cambiamenti occupazionali cui sono investiti. La PPA dovrà individuare gli interventi più efficaci e prevedere, per i destinatari, pacchetti di offerta personalizzati, comprendenti anche attività diverse e mirate al raggiungimento dell’esito occupazionale.
Nella tabella seguente sono esplicitati: tipologia di attività, loro obbligatorietà, contenuto, durata, modalità di erogazione, Unità di costo standard adottate e condizioni di riconoscimento.
Saranno utilizzate le unità di costo standard (UCS) validate per ciascuna misura in Garanzia Giovani e quelle da Regolamento Delegato (UE) 2017/901, rivalutate del 5%, in coerenza con i requisiti del Programma GOL
– PAR della Regione del Veneto, nell’ambito del quale potrà essere riproposto il percorso previsto dal presente bando.
Ciascun progetto potrà essere composto dalla combinazione di più attività maggiormente idonee al raggiungimento degli obiettivi previsti. La congruità delle attività scelte sarà oggetto di valutazione della proposta progettuale.
Si sottolinea che l’Orientamento specialistico è obbligatorio per tutti i destinatari del progetto.
L’Accompagnamento al lavoro dovrà essere previsto per tutti i destinatari. Tale attività non verrà realizzata nel caso in cui il lavoratore decida di seguire l’attività di Supporto per l’autoimpiego che comunque deve essere prevista nel progetto per poter essere attivata.
1 Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.
Tabella 1 Tipologia di attività, contenuto, durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità di Costo Standard e condizioni per il loro riconoscimento
ATTIVITA’ | CONTENUTO | DURATA | MODALITA’ EROGAZIONE | UCS2 | RICONOSCIMEN TO |
Orientamento Specialistico (obbligatorio) | ● Definizione e stesura PPA (max 1 ora); ● Definizione del percorso di nuova occupazione; ● Conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti di auto- promozione; ● Analisi propensioni e attitudini all'imprenditorialità (opzionale). | fino a 4 ore | Individuale | € 37,00 ora/ destinatario | A processo Ore effettive di frequenza |
Formazione aggiornamento delle competenze | ● Professionalizzante/specialistica (incluse anche competenze trasversali ad esclusione di quelle digitali di base); ● Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa; ● Elaborazione di un progetto/prodotto concreto e valutabile. | da 20 a 200 ore | Individuale e/o di gruppo | Individuale: € 42,00 ora/destinatario Di gruppo: € 122 ora/attività + euro 0,83 ora/destinatario (min. 3 – max. 15 destinatari) | A processo Realizzazione delle ore previste e frequenza da parte del destinatario per almeno il 70% dell’attività |
Formazione competenze digitali | Approfondimento, perfezionamento e accrescimento delle competenze digitali, necessarie per gestire con successo l’inserimento o le transizioni nel mercato del lavoro. | da 8 a 20 ore | Individuale e/o di gruppo | Individuale: € 42,00 ora/destinatario Di gruppo: € 122 ora/attività + euro 0,83 ora/destinatario (min. 3 – max. 15 destinatari) | A processo Realizzazione delle ore previste e frequenza da parte del destinatario per almeno il 70% dell’attività |
Accompagname nto al Lavoro (per tutti i destinatari ad eccezione di quelli coinvolti nel Supporto per l’autoimpiego) | ● Definizione di un piano di ricerca attiva del lavoro; ● Assistenza nell’individuazione di opportunità di lavoro; ● Costruzione curriculum vitae e invio candidature; ● Supporto nella partecipazione a selezioni di lavoro; ● Affiancamento e supporto al beneficiario nella prima fase di inserimento nel nuovo contesto lavorativo. | n.d. | Individuale e/o di gruppo | Si veda quanto indicato nel paragrafo descrittivo dell’Accompagnam ento al Lavoro | A risultato (a seguito di attivazione di un rapporto di lavoro) |
2 Costo standard rivalutato e arrotondato a 50 c. (Riv. ISTAT-Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati- Coefficiente di rivalutazione periodo gen 2014 - set 2021 pari a 1,043).
Supporto per l'autoimpiego | Supporto alla concretizzazione del progetto imprenditoriale (definizione di idea imprenditoriale e redazione business plan) | Da 8 a 50 ore | Individuale | € 42,00 ora/destinatario | A processo Ore effettive di frequenza |
Qualora uno o più destinatari non raggiungessero la percentuale minima di frequenza del 70% riportata nella
Tabella 1 relativamente alla formazione, l’attività è comunque riconosciuta nei casi in cui:
質 i lavoratori sono richiamati in azienda per il sopraggiunto superamento della crisi aziendale oggetto dell’intervento: tale circostanza dovrà essere dimostrata con l’acquisizione di una dichiarazione da parte dell’azienda;
質 i lavoratori si sono rioccupati con un impiego superiore a 6 mesi (tale circostanza dovrà essere dimostrata con la Comunicazione Obbligatoria);
質 i lavoratori hanno avviato un’attività di lavoro autonomo; tale circostanza dovrà essere dimostrata con la registrazione presso la CCIAA (registro imprese).
Gli interventi di Formazione per l’aggiornamento delle competenze, Formazione per le competenze digitali e il Supporto per l’autoimpiego, potranno essere realizzati anche in remoto (in modalità sincrona) fino ad un massimo di ore pari al 30% del monte ore di ogni attività.
Nel caso in cui il Soggetto proponente non realizzi il progetto, la Regione del Veneto procederà alla revoca del finanziamento e al recupero dell’eventuale anticipo/erogazioni intermedie pagate.
Di seguito si specificano i contenuti delle attività previste.
6.1.1 Orientamento specialistico (obbligatorio)
Gli interventi di orientamento specialistico sono finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per la definizione di un percorso individuale di nuova occupazione o di nuovo ruolo professionale, recuperare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità, ricostruire la storia personale e professionale, acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di autopromozione, confrontare le esperienze e favorire lo scambio di informazioni e di soluzioni tra i lavoratori.
Questa tipologia di intervento si suddivide in due azioni:
- Definizione e redazione della PPA3. Si tratta dell’attività con cui viene avviato il progetto e deve essere erogata in modo individuale per la durata max 1 ora. È finalizzata all’individuazione dei fabbisogni formativi e professionali dei destinatari e a strutturare nel dettaglio le azioni dell’intervento; si concretizza nella redazione della Proposta di Politica Attiva (PPA). La PPA sarà conservata agli atti dall’Ente proponente, responsabile della corretta conservazione del documento, e resa disponibile per eventuali verifiche su richiesta da parte dei competenti uffici regionali.
- Incontri di orientamento che concorrono a definire i possibili percorsi di nuova occupazione e a innescare i processi di recupero dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità. L’azione contribuisce inoltre ad aumentare la conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti di auto-promozione, ed è anche finalizzata all’analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità. L’attività può essere erogata in modalità individuale.
6.1.2 Formazione per l’aggiornamento delle competenze
Gli interventi formativi dovranno favorire l’adeguamento delle competenze professionali del destinatario attraverso il miglioramento o l’acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali del mondo
3 Il format della Proposta di Politica Attiva - PPA sarà approvato con successivo Decreto del Direttore della Direzione Lavoro.
del lavoro. Le metodologie didattiche utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento riscontrabili negli utenti.
Si precisa che tutte le azioni formative dovranno prevedere il rilascio dell’attestato dei risultati di apprendimento4. Pertanto nel formulario di progetto dovranno essere indicati i risultati di apprendimento (competenze, conoscenze e abilità) attesi in esito all'attività formativa. Nell’attestato saranno riportati esclusivamente gli apprendimenti realmente acquisiti dalla persona al termine del percorso formativo .
Le azioni formative possono assumere due diverse caratterizzazioni:
● Formazione professionalizzante, finalizzata all’acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-operativo che completano il profilo professionale della persona con l’obiettivo di offrire ai destinatari un quadro di riferimento completo e trasversale su temi e contenuti utili all’inserimento lavorativo;
● Formazione specialistica, finalizzata all’acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-scientifico che arricchiscono il profilo professionale della persona per aumentarne la spendibilità soprattutto in contesti di lavoro ad elevato livello di innovazione, specializzazione e complessità, soprattutto con riferimento ai percorsi di imprenditorialità.
Si precisa che la durata dell’attività formativa, sia essa professionalizzante o specialistica, dovrà avere da un minimo di 20 ore a un massimo di 200 ore. Fermo restando tale limite massimo, è possibile articolare l’offerta formativa in più percorsi distinti e integrati tra loro.
Sono rendicontabili i destinatari con frequenza pari o superiore al 70% (salvo si verifichino gli esiti “occupazionali” specificati in precedenza).
È erogabile in modalità individuale e/o di gruppo (min 3 e max 15 destinatari).
Nel caso di formazione di gruppo, il numero minimo di destinatari per l’avvio di ciascuna edizione/intervento formativo è di 3 unità e il numero massimo è di 15 unità.
Il costo formazione/destinatario sarà riconosciuto interamente (100%) per frequenza pari o superiore al 70% delle ore dell’attività.
Infine, se sorrette da adeguata motivazione, al fine di trasferire specifiche competenze ai lavoratori, potranno essere previste attività di formazione presso realtà imprenditoriali innovative o altre realtà considerate “eccellenze” per il know how posseduto. La scelta di realizzare la formazione presso queste realtà deve apportare reale valore aggiunto al percorso di crescita professionale del destinatario coinvolto.
L’attività formativa può essere realizzata anche in remoto (in modalità sincrona) fino a un massimo di ore pari al 30% del monte ore relativo all’attività.
6.1.3 Formazione competenze digitali
L’attività formativa è finalizzata all’approfondimento, al perfezionamento e all’accrescimento delle competenze digitali, necessarie per gestire con successo l’inserimento o le transizioni nel mercato del lavoro veneto. Il possesso delle competenze digitali (almeno a livello base) è infatti fondamentale per un più facile reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro. Tale percorso ha una durata minima di 8 ore e massima di 20 ore. È erogabile in modalità individuale e/o di gruppo (min 3 e max 15 destinatari).
Nel caso di formazione di gruppo, il numero minimo di destinatari per l’avvio di ciascuna edizione/intervento formativo è di 3 unità e il numero massimo è di 15 unità. Il costo formazione/destinatario sarà riconosciuto interamente (100%) per frequenza pari o superiore al 70% delle ore dell’attività.
4 Per l’elaborazione dell’attestato dei risultati di apprendimento si prendano a riferimento le “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali” – Dgr. n. 2895 del 28/12/2012.
L’attività formativa può essere realizzata anche in remoto (in modalità sincrona) fino a un massimo di ore pari al 30% del monte ore relativo all’attività.
6.1.4 Accompagnamento al Lavoro
L’attività intende offrire ai destinatari coinvolti strumenti integrativi che permettano di acquisire informazioni necessarie per operare scelte lavorative consapevoli, che possano valorizzare il proprio profilo professionale e le competenze chiave lavorative acquisite durante il progetto, in direzione della ricerca attiva di nuove opportunità lavorative, in linea con il proprio progetto di autonomia professionale.
Durante l’attività saranno proposti strumenti utili alla focalizzazione delle opportunità professionali e di auto-promozione, garantendo un supporto tecnico e psicologico nelle fasi di individuazione e valutazione delle azioni di placement, di presentazione di sé, nell'invio della candidatura, in occasione dei colloqui di lavoro e in tutti i processi di attivazione dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
Tale attività prevede un affiancamento e un supporto alla persona, anche tramite attività di back office, nella gestione del proprio piano di ricerca attiva del lavoro. È finalizzata a facilitare l’individuazione delle opportunità lavorative da parte del destinatario. In particolare l’azione deve mirare a:
質 individuare le opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario;
質 effettuare l'incrocio domanda/offerta e individuare l'azienda per l'inserimento lavorativo;
質 assistere il destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.), fornire supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale e accompagnare la persona nella prima fase di inserimento in azienda.
L’Accompagnamento al Lavoro sarà riconosciuto a risultato, cioè ad avvenuto ricollocamento del destinatario, e parametrato in base alla tipologia e durata del contratto di lavoro:
Tipologia e durata contratto | Costo a risultato (Euro) |
Tempo indeterminato Apprendistato I e III livello | 2.400 |
Tempo determinato di durata superiore a 12 mesi Apprendistato II livello | 1.600 |
Tempo determinato di durata superiore a 6 mesi | 950 |
Per la definizione dei parametri di costo a risultato per l’attività di Accompagnamento al Lavoro indicati nella tabella sopra, si sono prese a riferimento le unità di costo standard (UCS) validate per la misura Accompagnamento al Lavoro del Programma Garanzia Giovani e costi standard definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90, rivalutate del 5%5. Il costo a risultato è stato calcolato come media dei costi a risultato definiti dalla Garanzia Giovani per le diverse tipologie e durate di contratti e in funzione della categoria di profilazione dei destinatari (bassa, media, alta e molto alta).
Il riconoscimento dell’Accompagnamento al Lavoro maturerà al compimento del terzo mese dall’assunzione, ferma restando la sussistenza del rapporto di lavoro.
In ogni caso l’assunzione dovrà avvenire entro il termine massimo di 3 mesi dalla chiusura del progetto
ed è dimostrata tramite la comunicazione obbligatoria.
5 Costo standard rivalutato e arrotondato a 50 c. (Riv. ISTAT-Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati- Coefficiente di rivalutazione periodo gen 2014 - set 2021 pari a 1,043).
Si precisa che sono esclusi dal riconoscimento a risultato dell’Accompagnamento al Lavoro le seguenti tipologie di contratto:
● lavoro intermittente/a chiamata;
● lavoro con orario inferiore a 18 ore settimanali;
● lavoro domestico.
Sono ammessi anche i contratti di somministrazione di lavoro purché siano riferiti a contratti a tempo indeterminato o a contratti a tempo determinato di durata maggiore di 6 mesi.
Nel caso di contratto a tempo determinato in somministrazione la durata minima del rapporto di lavoro, che consente di riconoscere il costo a risultato, dovrà essere maturata presso la medesima azienda utilizzatrice, anche attraverso una o più proroghe contrattuali purché l’ultima proroga inizi a decorrere entro 3 mesi dalla chiusura del progetto.
Il costo a risultato potrà essere riconosciuto anche nel caso in cui il beneficiario venga assunto inizialmente con un primo contratto di somministrazione a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, e successivamente venga assunto direttamente dall’azienda utilizzatrice con un contratto a tempo determinato che permetta di raggiungere la durata minima prevista.
In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato l’importo del costo a risultato riconoscibile sarà proporzionato alla durata effettiva del contratto purché superiore ai 6 mesi da determinare in sede rendicontale.
6.1.5 Supporto per l’autoimpiego
L’attività prevede l'affiancamento e il supporto alla persona nella gestione del proprio progetto di avvio di impresa. A tal fine il provvedimento mette a disposizione dei lavoratori una serie di strumenti a sostegno dello sviluppo di capacità imprenditoriali accompagnandoli nell’adattamento al ruolo di imprenditore/lavoratore autonomo.
Nel contesto dell’attività di Supporto all’autoimpiego, che sarà guidata da consulenti esperti, le attività che potranno essere svolte possono riguardare:
- l’assistenza alla elaborazione di analisi e studi di fattibilità, finalizzati ad analizzare le possibilità di concretizzare le idee di impresa, tracciando le migliori linee di sviluppo;
- l’analisi e definizione di strategie di promozione, anche attraverso la presa di contatto con strutture territoriali competenti ed il confronto con altre realtà produttive;
- l’accompagnamento al cambiamento di ruolo, anche in relazione alla gestione d’impresa, alla valutazione e gestione del rischio economico, alle strategie di leadership, allo sviluppo dell’innovazione;
- l’accompagnamento per l’accesso al credito e alla finanziabilità, il sostegno nella costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi, supporto alla ricerca di partner tecnologici e produttivi, ecc.), l’elaborazione del business plan;
- il sostegno allo start-up di impresa, con interventi finalizzati alla costituzione di nuove realtà imprenditoriali, anche attraverso l’acquisizione di ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale, supporto ricerca partner tecnologici, supporto in materia di proprietà intellettuale.
I costi per la realizzazione di tale attività sono riconosciuti a processo.
Il percorso di autoimprenditorialità dovrà prevedere come output l’elaborazione del Business Plan, la cui copia dovrà essere conservata agli atti per le opportune verifiche.
L’attività ha una durata variabile da 8 a 50 ore e deve essere erogata in modalità individuale.
7. Criteri di ammissibilità
I progetti saranno istruiti per verificarne l’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.
Il rispetto dei seguenti criteri di ammissibilità non dà punteggio ma permette al progetto di essere sottoposto alla successiva fase di valutazione:
1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione/progetto, modulistica partner, ecc…);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dalla Direttiva; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della presente Direttiva;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nella Direttiva circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.
8. Durata e termini di realizzazione del progetto
Considerata l’urgenza di fornire delle risposte concrete ai lavoratori messi a rischio dallo stato di crisi aziendale, i progetti a valere sulla presente Direttiva dovranno realizzarsi tempestivamente, ovvero nell’arco temporale di otto (8) mesi dalla data di avvio del progetto stesso.
9. Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere
Per favorire la tempestività e la flessibilità degli interventi, i soggetti proponenti potranno presentare le proposte progettuali in qualsiasi momento, a partire dal 15 aprile 2022 e fino al 15 ottobre 2022, fino all’esaurimento delle risorse previste dalla Direttiva. L’approccio a sportello sempre aperto consente ai soggetti proponenti l’inserimento dei progetti “just in time”, per rispondere con tempestività alle esigenze di ricollocazione collettiva del territorio, in particolare per le crisi di rilevanza regionale.
La presentazione delle domande di ammissione (passaggio in stato “presentato”) deve avvenire entro e non oltre le ore 13:00 del 15 ottobre 2022, termine ultimo per la presentazione dei progetti. Qualora la scadenza del suddetto termine coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Si precisa che a fronte di un’unica domanda di ammissione al finanziamento, con allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative6, possono essere allegati più progetti.
L’Amministrazione Regionale si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegate alla domanda di ammissione al finanziamento, ai sensi degli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/00.
6 Il format della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.
Qualora dagli esiti di tali controlli non risulti la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto proponente nelle predette dichiarazioni sostitutive l’Amministrazione Regionale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/00, procederà, nel rispetto della L. 241/90, alla decadenza del finanziamento ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/00.
L’istruttoria di ammissibilità e valutazione dei progetti, che sarà svolta dal nucleo di valutazione dei progetti nominato con decreto del Direttore della Direzione Lavoro, dovrà concludersi entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione dei progetti in SIU, con la pubblicazione dei Decreti di approvazione delle risultanze dell’istruttoria di valutazione. I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.
10. Modalità di valutazione e approvazione della domanda
La valutazione di merito delle proposte progettuali, affidata al nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione Lavoro, sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione:
Parametro 1 | FINALITA’ DELLA PROPOSTA | Livello | |
- Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc.); - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di reinserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. | Insufficiente | 0 punti | |
Non del tutto sufficiente | 2 punti | ||
Sufficiente | 4 punti | ||
Discreto | 6 punti | ||
Buono | 8 punti | ||
Ottimo | 10 punti | ||
Parametro 2 | OBIETTIVI PROGETTUALI | Livello | |
- Grado di coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi al quale la Direttiva si riferisce; | Insufficiente | 0 punti |
- coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte; - azioni rivolte a particolari aree in crisi industriale che contribuiscano alla salvaguardia delle posizioni lavorative. | Non del tutto sufficiente | 2 punti | |
Sufficiente | 4 punti | ||
Discreto | 6 punti | ||
Buono | 8 punti | ||
Ottimo | 10 punti | ||
Parametro 3 | QUALITA’ DELLA PROPOSTA | Livello | |
- Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella Direttiva di riferimento; - Qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati. | Insufficiente | 0 punti | |
Non del tutto sufficiente | 2 punti | ||
Sufficiente | 4 punti | ||
Discreto | 6 punti | ||
Buono | 8 punti | ||
Ottimo | 10 punti | ||
Parametro 4 | METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE | Livello | |
Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: - metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l’articolazione del progetto e i contenuti proposti Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: - progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l’azione | Insufficiente | 0 punti | |
Non del tutto sufficiente | 2 punti | ||
Sufficiente | 4 punti | ||
Discreto | 6 punti | ||
Buono | 8 punti |
Ottimo | 10 punti | ||
Parametro 5 | PARTENARIATO | Livello | |
Rappresentatività della struttura proponente Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali Qualità dei partner: - Coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; - presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell’iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. | Insufficiente | 0 punti | |
Non del tutto sufficiente | 2 punti | ||
Sufficiente | 4 punti | ||
Discreto | 6 punti | ||
Buono | 8 punti | ||
Ottimo | 10 punti | ||
Parametro 6 | GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA | Livello | |
- Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno preso parte a un progetto del bando FSE DGR n. 1680/2018 e DGR n. 604/2020 e che hanno ottenuto un inserimento lavorativo. | 0% | 0 punti | |
1 – 75% | 1 punto | ||
76 – 100% | 2 punti | ||
- Grado di partecipazione da parte del Soggetto Proponente: numero di proposte di progetto finanziate con riferimento ai Bandi DGR n. 1680/2018 e DGR n. 604/2020. | 0 | 0 punti | |
1 - 2 | 1 punto | ||
3 - >3 | 2 punti |
La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.
In ogni caso, ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell’attività pregressa).
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
11. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi, in relazione alla tipologia di percorso che si intende realizzare.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro formato da più persone che possono svolgere più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino capacità ed esperienze professionali specifiche e attinenti alle diverse attività da realizzare nel progetto.
Il soggetto proponente dei progetti dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. A seconda delle azioni che compongono la proposta progettuale, dovranno essere individuate figure professionali di riferimento per l’attività di orientamento specialistico, di formazione, di accompagnamento al lavoro e di supporto per l’autoimpiego.
Il consulente di orientamento deve accompagnare i destinatari nella definizione del proprio progetto di riqualificazione professionale. Per questa figura è sufficiente un’esperienza di almeno tre anni nell’erogazione/realizzazione di percorsi di orientamento rivolti a lavoratori adulti.
Qualora il progetto preveda attività formativa, dovranno essere individuati docenti con esperienza quinquennale nello specifico ambito di intervento, per almeno il 40% del monte ore previsto.
Potranno essere inseriti in qualità di docenti anche testimonial aziendali.
Nei progetti con attività formativa, il soggetto proponente dovrà garantire la presenza di almeno un tutor didattico/organizzativo per ogni percorso per non meno del 20% del monte ore complessivo previsto di ogni singola edizione/intervento e verificabile dalle firme di presenza sul registro presenze.
Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali, oltre a quelle propriamente organizzative, quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo psico- sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l’andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.
Per l’attività di accompagnamento al lavoro dovrà essere individuato un Operatore del mercato del lavoro locale accreditato (OMLl)7 e almeno un referente (direttore/coordinatore di progetto) che avranno il compito di raccordarsi con l’azienda o le aziende disponibili all’assunzione dei destinatari, per assicurare il necessario coordinamento con il progetto e garantire il corretto monitoraggio sugli esiti dell’operazione. Tali figure professionali dovranno avere un’esperienza di almeno tre anni in analoghe attività e la sostituzione delle stesse in corso d’opera dovrà avvenire esclusivamente con figure aventi le medesime caratteristiche.
Infine, dovrà essere individuata almeno una figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione. Tali attività dovranno essere dettagliate nell’apposito campo sin dalla fase di presentazione del progetto.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.
Di seguito una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull’esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di reimpiego.
7 Come previsto dall’Allegato A alla Dgr n. 2238/2011 – Tabella A Profilo professionale dell’OMLl.
Figura professionale | Elenco attività | Esperienza minima richiesta | ||||||
Direttore/coordinatore | Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di micro-progettazione; interfaccia con Direzione Lavoro | almeno 5 anni in analoghe attività | ||||||
Docente/formatore | Formazione | almeno 40% del monte ore con docenti con al minimo 5 anni di esperienza | ||||||
Operatore Mercato del Lavoro locale / Orientatore | Orientamento, accompagnamento al lavoro | almeno 3 riferimento | anni | di | esperienza | nel | settore | di |
Consulente per l’avvio di impresa | Supporto per l’autoimpiego | almeno 3 anni di esperienza nel settore di riferimento | ||||||
Tutor formativo/accompagnatore | Organizzazione delle attività d’aula; supporto/assistenza ai destinatari nell’acquisizione e sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze; monitoraggio apprendimenti; relazione costante con i docenti/direttore/ coordinatore del progetto | almeno 2 anni in analoghe attività | ||||||
Responsabile monitoraggio /diffusione | Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale | almeno 2 anni in analoghe attività |
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato e compilato secondo il modello Europass e debitamente autocertificato dal sottoscrittore ai sensi del DPR n. 445/00, dovrà essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione competente. Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale verrà compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci dovrà essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell’operatore.
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che potranno intervenire nell’ambito degli interventi finanziati:
● beneficiario: incompatibilità assoluta con altre figure;
● coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
● amministrativo: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
● docente: incompatibilità assoluta con altre figure ad eccezione delle funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
● tutor: incompatibilità assoluta con altre figure ad eccezione della funzione amministrativa;
● OMLl/orientatore: incompatibilità assoluta con altre figure;
● consulente avvio di impresa: incompatibilità assoluta con altre figure; Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
質 in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
質 la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
質 l’incompatibilità è definita per singolo progetto.
12. Procedura di attivazione dei progetti
La procedura per la presentazione e la realizzazione dei progetti prevede le seguenti fasi:
Fase 1: analisi del contesto produttivo locale, pubblicizzazione del bando presso le imprese del territorio e raccolta delle espressioni di interesse da parte dell’utenza. Nelle azioni di pubblicizzazione, così pure in tutte le fasi preliminari all’approvazione del progetto, dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile ai potenziali destinatari che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione del Veneto e che pertanto la realizzazione delle attività è subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione regionale.
Fase 2: definizione e firma dei moduli di adesione in partenariato necessari alla presentazione del progetto. Si precisa che i moduli di adesione in partenariato devono essere firmati digitalmente ed allegati alla domanda di ammissione;
Fase 3: accesso al Sistema Informativo Unificato (SIU) e inserimento della domanda/progetto per la richiesta di approvazione, alla quale vanno allegati i documenti esplicitati nella Guida alla Progettazione che verrà approvata con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.
Fase 4: istruttoria e valutazione delle proposte progettuali. Istruttoria di valutazione da parte della Commissione della Regione del Veneto, Direzione Lavoro e pubblicazione del decreto di approvazione con le risultanze;
Fase 5: identificazione dei possibili destinatari. Tale fase si realizza in collaborazione con le imprese interessate, con le parti sociali e con l’eventuale supporto dei servizi per il lavoro pubblici (CPI) e deve produrre in esito all’identificazione l’elenco dei lavoratori potenziali coinvolti da inserire nell’integrazione all’Accordo sindacale;
Fase 6: informazione/accoglienza e presa in carico. Prima dell’avvio delle attività il soggetto proponente e i suoi partner accolgono e informano i potenziali destinatari riguardo le attività del progetto, con l’obiettivo di raccogliere una pre-adesione dei lavoratori al progetto che sarà formalizzata successivamente con la sottoscrizione della PPA. Il soggetto proponente contatta il Centro per l’Impiego (CPI) di competenza per comunicare l’elenco dei lavoratori aderenti al progetto che potranno essere presi in carico dai “case manager” del CPI.
Fase 7: avvio delle attività di progetto. Assolvimento degli adempimenti formali (atto di adesione) e avvio del progetto con la prima azione prevista di Orientamento specialistico: elaborazione con ciascun beneficiario della Proposta di Politica Attiva (PPA) che costituirà parte integrante e sostanziale del progetto.
13. Utilizzo del Registro on-line
Si precisa che, nell’ambito della presente Direttiva, per gli interventi formativi e non formativi riferiti ad utenza predeterminata, è previsto l’utilizzo del Registro on-line (ROL), secondo le regole e le procedure stabilite dal Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 621 del 27 agosto 2014 (Allegato A) “Registro on-line: modalità e regole di utilizzo dell’applicativo”.
In particolare, il registro on-line dovrà essere utilizzato per:
● Orientamento specialistico;
● Formazione;
● Supporto per l’autoimpiego.
Si ricorda che per poter utilizzare il Registro On-line per la registrazione telematica delle presenze sono necessarie le attività preliminari di seguito descritte.
1. I docenti e il personale amministrativo degli enti devono registrarsi nel sistema federato regionale di identificazione (indicando come soggetto gestore “Dominio generale di Regione Veneto”)8
2. Gli enti coinvolti devono inviare la richiesta di abilitazione dei propri operatori all’uso del Registro Online all’indirizzo registronline@regione.veneto.it, indicando, per ciascun nominativo:
- nome e cognome della persona da abilitare;
- codice fiscale della persona da abilitare (va prestata particolare attenzione alla corretta compilazione del CF sia nella registrazione sia nella richiesta di abilitazione);
- codice dell’ente di appartenenza.
3. Gli enti riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta abilitazione.
4. Successivamente, e prima dell’avvio delle attività, dovranno essere caricati, nel gestionale Monitoraggio Allievi Web (A39) i consueti dati relativi al corso e dovrà essere richiesta all’Ufficio Gestione l’autorizzazione all’avvio (via mail all’indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it).
Fino a quando il corso non è autorizzato, le relative attività non sono visibili nel Registro On-line.
14. Monitoraggio efficacia degli interventi
Considerando le finalità della Direttiva che si sostanziano nella promozione di misure di reimpiego a sostegno di lavoratori a rischio di espulsione, da realizzarsi in partenariato, gli esiti dei progetti finanziati saranno monitorati.
In fase di valutazione ex post degli interventi, la Direzione Lavoro verificherà e misurerà l’efficacia degli interventi attraverso la misurazione di due indicatori: quello di avanzamento e quello di risultato.
L’indicatore di avanzamento definisce il numero degli interventi realizzati, ovvero il grado di efficacia interna del progetto. Gli indicatori di risultato misurano il raggiungimento degli obiettivi specifici, cioè misurano l’efficacia esterna dell’azione progettuale.
Nello specifico per la presente Direttiva sarà considerato:
- con riferimento all’indicatore di avanzamento, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento;
- con riferimento all’indicatore di risultato, la percentuale (%) di reimpiego dei lavoratori al termine dell’intervento.
Si precisa che, per la misurazione dell’indicatore di risultato, i soggetti proponenti saranno tenuti a monitorare ex-post la situazione socio-lavorativa dei destinatari (follow-up a sei mesi dalla conclusione delle attività del progetto).
Il requisito di risultato viene raggiunto e convalidato nei seguenti casi:
- assunzione presso azienda diversa da quella di provenienza con contratto a tempo indeterminato (part-time o full-time) o contratto a tempo determinato (part-time o full-time) di durata superiore a sei mesi, anche con proroghe;
- avvio di attività lavorativa in proprio.
15. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti
L’intervento previsto non rientra nell’ambito degli interventi sottoposti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, in quanto le azioni previste dall’intervento mirano ad aumentare l’occupabilità dei lavoratori, rendendo l’intervento compatibile con gli art. 107 e 108 del Trattato CE sugli aiuti di Stato.
16. Variazioni progettuali
Nell’ambito della presente Direttiva è consentita la sostituzione dei destinatari successivamente all’avvio del progetto nell’ambito di quanto previsto dall’Accordo sindacale. Si precisa però che la sostituzione potrà riguardare esclusivamente i lavoratori compresi nell’elenco dei “potenziali destinatari” degli interventi
8 Per le istruzioni sulla procedura di registrazione è necessario leggere il “Manuale di utilizzo del Registro Online”
presentato a integrazione dell’Accordo sindacale; tale elenco potrà pertanto contenere anche un numero superiore di lavoratori rispetto al numero effettivo dei destinatari previsti dal progetto al fine di consentire eventuali "subentri" nel caso uno o più destinatari prioritariamente individuati non aderiscano al percorso.
Dopo l’avvio del progetto, in fase di realizzazione, a fronte di adeguate motivazioni, sarà possibile presentare richieste di integrazione o sostituzione di partner, che saranno oggetto di valutazione da parte di Direzione Lavoro e dovranno pertanto essere autorizzate.
Qualora, durante lo svolgimento o prima dell’avvio del progetto approvato, emergano esigenze che inducano a variare le modalità operative individuate nel progetto stesso, le proposte di modifica devono essere preventivamente sottoposte alla Direzione Lavoro, con l’esplicazione delle motivazioni delle modifiche proposte e degli elementi che ne consentano la valutazione.
17. Modalità di presentazione delle domande
La modalità di invio delle domande è esclusivamente telematica.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali solo alle seguenti condizioni:
- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dall’Avviso.
La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.
PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI
Se non si è in possesso delle credenziali per l’applicativo SIU è necessario registrarsi al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo), seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto
Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Un’apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.
PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza
Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.
PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto
Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di “conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.
PASSAGGIO 5 – Firma digitale
Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale.
PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati
Caricare a sistema (upload):
- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (moduli di adesione in partenariato firmati digitalmente, accordo sindacale);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative firmata digitalmente.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) è il giorno 15 ottobre 2022 alle ore 13:00. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto. Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell’applicativo SIU.
Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.
La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail programmazione.lavoro@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
● per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, dei destinatari ecc.): 041 279 5343-5305;
● per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5317 - 5186;
● per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
18. Pubblicizzazione delle iniziative
I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione informando il pubblico in merito al finanziamento del PSC Veneto - Sezione Speciale ottenuto in base al presente bando. Durante l’attuazione di un’operazione e comunque entro l’erogazione del saldo, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal PSC Veneto – Sezione Speciale riportando:
• nell’home page del proprio sito web il logo del PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana, della Regione del Veneto e del FSC 2014-2020, con la seguente frase “Progetto finanziato con il PSC Veneto – Sezione Speciale”;
• una pagina dedicata contenente le seguenti indicazioni:
- Titolo del progetto;
- Breve descrizione del progetto inserendo l’importo in Euro del sostegno pubblico concesso.
Il Beneficiario durante l’attuazione dell’operazione e comunque entro la presentazione della domanda di saldo, deve collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un poster con informazioni sul progetto insieme al logo del PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana e della Regione del Veneto. Materiali e caratteristiche di stampa devono essere adatti al luogo di esposizione e realizzati in materiale plastificato, con supporto rigido (policarbonato/plexiglass) e collocato possibilmente a riparo da agenti atmosferici. Formato minimo: A3 (420x297 mm). I format e le linee guida di utilizzo sono disponibili al link: https://www.regione.veneto.it/web/psc/psc-sezionespeciale-loghi
Tenuto conto dell’importanza di dare adeguata visibilità alle attività oggetto della Direttiva, per ogni progetto finanziato dovrà obbligatoriamente essere fornito un documento conclusivo sull’attività svolta (“Nuova storia del progetto”) che, attraverso forme di narrazione coinvolgenti (storytelling), l’utilizzo di immagini, slide, video, audio o altri strumenti multimediali ne evidenzi gli aspetti più significativi ed i risultati conseguiti, nel pieno rispetto dell'anonimato e sicurezza dei destinatari coinvolti. Si precisa, inoltre, che tutti i prodotti realizzati dovranno evidenziare l’apporto del FSOF ed essere in linea con quanto previsto dal “Testo Unico dei Beneficiari” nonché dal Piano di Comunicazione della Regione del Veneto.
19. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno pubblicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it9, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.
È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).
20. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti
Le azioni proposte a valere sulla presente Direttiva devono essere immediatamente avviabili.
I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori, dovranno essere avviati entro 30 giorni dall’approvazione degli esiti istruttori e dovranno concludersi entro 8 mesi dall’avvio dei progetti stessi.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.
9 La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori
21. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Venezia.
22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. 241/90 e successive integrazioni è il Direttore della Direzione Lavoro.
23. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 noto come “General Data Protection Regulation (GDPR)”.
24. Obblighi del soggetto proponente
L’art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’impresa, l’art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l’impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.
Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.