PARTE II – CONTENUTI DEL CONTRATTO SINTETICO
PARTE II – CONTENUTI DEL CONTRATTO SINTETICO
PROPOSTA DI CONTRATTO SINTETICO
GRUPPO DI LAVORO “PROFESSIONE, CONTRATTI E COMPENSI”
ANALISI E APPROFONDIMENTO SUGLI ARTICOLI CHE COMPONGONO
IL “FORMAT” PROPOSTO PER L’ELABORAZIONE DEL PROPRIO CONTRATTO
DI INCARICO PROFESSIONALE
Il contratto deve essere scritto, non compilato, per evitare le norme contro le clausole vessatorie
Si può utilizzare la carta intestata del Committente, nel caso sia una persona giuridica (società, condominio ecc.)
Importante non sottovalutare la corretta individuazione della figura del Committente, soprattutto nel caso rappresenti una persona giuridica. Altrettanto importante individuare il ruolo di chi viene indicato Committente e che tipo di mandato di rappresentanza ha ricevuto
Occorre indicare in forma sintetica ma precisa l’esatta tipologia delle opere da realizzare. L’intenzione del Committente non deve prestarsi a possibili fraintendimenti o interpretazioni
Inserire chiara e succinta al descrizione dell’incarico ad es.: “Progettazione architettonica, Direzione lavori, Studio di fattibilità”, riferita all’immobile sopra descritto
Consulta regionale lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservato6ri
Inserire elenco prestazioni: ci si può riferire all’abaco prestazionale che si ritiene più opportuno, tra i quali ad es. i Protocolli prestazionali editi dal CNAPPC -‐ ovvero da elenchi di cui a disposti di legge in materia od altro ancora – senza riferirsi naturalmente a Tariffe abrogate
È bene ricordare che il file sorgente è il nostro originale.
La consegna del file sorgente necessita di cautela in quanto modificabile. In caso di consegna sarebbe opportuno farsi rilasciare una dichiarazione sull’uso del file sorgente e a chi sarà eventualmente consegnato o trasmesso
PARTE II – CONTENUTI DEL CONTRATTO SINTETICO
PARTE II – CONTENUTI DEL CONTRATTO SINTETICO
La gestione dei documenti necessari per l’espletamento dell’incarico è uno dei punti più delicati. È opportuno indicare la documentazione che si ritiene necessaria per la redazione del progetto e per la presentazione delle pratiche, come ad esempio il titolo di proprietà, servitù attive o passive, planimetrie catastali ecc. Si ricorda inoltre che è oramai consueto che per la presentazione di pratiche edilizie vengano richieste le verifiche di conformità rispetto ai provvedimenti precedenti e che, in mancanza di riferimenti, la ricerca di tali pratiche può essere lunga e costosa
Se non vi è la sempre più comune richiesta esplicita del Committente, è facoltà dell’Architetto inserirei tempi di esecuzione dei progetti: indicare i tempi di esecuzione dell’incarico, oltre che conferire serietà e professionalità al professionista serve anche a smarcare in modo chiaro le intenzioni del Committente
può essere utile inserire anche per il Committente dei vari step di progetto, quali ad es. le sue approvazioni: è sempre buona norma farsi approvare per iscritto i progetti, anche semplicemente riferendosi tramite e-‐mail o verbali ad incontri avuti ed esito dei medesimi (spesso risulta antipatico farsi ”firmare” disegni od altri documenti)
Evitate di inserire scadenze come “all’approvazione del progetto” o “al ritiro del permesso di costruire” o “alla firma del contratto d’appalto” o comunque scadenze non dipendenti esclusivamente dal professionista, evitando di confondere obbligazione di mezzi con obbligazione di risultato
Inserire breve programma lavori contenente le date fondamentali compatibili con le pratiche comunali o altri nulla osta da ottenere prima dell’inizio lavori già discusso con il Committente
Anche per gli incarichi molto semplici necessita l’operato di altri Tecnici, se possibile è meglio identificare da subito «chi farà cosa»: affrontare subito questa questione aiuta il Cliente a capire la portata della conduzione tecnica delle opere che sta per affrontare, evitando pericolosi malintesi (spesso il Committente con l’incarico all’Architetto pensa di aver esaurito il 100% delle necessità)
Specificare bene con il Committente quale ruolo avrà l’Architetto rispetto al Team di lavoro: storicamente è proprio l’Architetto la figura che detiene la conoscenza completa del Progetto (!); prevedere altresì eventuali quote di onorario per il coordinamento
Prevedere chi paga chi – spesso il Committente vuole un solo referente anche per i pagamenti
APPROFONDIMENTO SUI METODI DI PAGAMENTO
In merito alla necessaria tracciabilità dei versamenti è necessario indicare come sarà effettuato il pagamento dei compensi professionali
• bonifico elettronico
• addebito diretto
• bonifico bancario
• carta di debito
• assegno non trasferibile
L. 24 MARZO 2012 n. 27
(conversione, con modificazioni, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1)
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. CAPO III – SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate
[…]
3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.
[…]
L. 17 DICEMBRE 2012, n. 221
Conversione, con modificazioni, del decreto-‐legge 18 ottobre 2012, n. 179: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (con modifiche D.L. 150/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2014)
SEZIONE V – AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA
Art. 15. Pagamenti elettronici
[…]
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenut i ad accettare anche pagament i effettuat i attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o più decret i del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
[…]
D. INTERMINISTERIALE 24 GENNAIO 2014
Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito.
[…]
CONSIDERATO che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all’incremento di rischio di essere vittime di reati;
[…]
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale;
[…]
[…]
d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all' accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;
2. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-‐legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tut t i i pagament i di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
CIRCOLARE C.N.A.P.P.C. del 21/05/2014, n.79
(con le modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2015, n. 115 e dalla L. 1 dicembre 2015, n. 194) Obbligo dei professionisti di dotarsi di P.O.S. -‐ invio parere legale
La sostanza della circolare è che l'obbligo del P.O.S. viene meno se un architetto scrive chiaramente nella lettera di incarico le modalità di pagamento da effettuare a mezzo bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario od assegno non trasferibile che ne permettono comunque la tracciabilità.
Il cliente, accettandone i contenuti, non può poi richiedere il P.O.S.
Il parere legale allegato alla circolare ricorda anche che mancano "esplicite sanzioni" ed, inoltre, sottolinea la scarsità delle occasioni in cui il cliente potrebbe proporre all'architetto il pagamento con il bancomat, dato che gli onorari di solito superano il massimale delle carte di credito.
CONCLUSIONI
• la volontà delle part i del contratto d'opera professionale rimane ancora il riferimento principale per l’individuazione delle forme di pagamento
• l’utilizzo del P.O.S. rimane estremamente limitato ai soli casi nei quali saranno i Committenti/Client i a richiedere al Professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico solo attraverso la carta di debito
Inciso:
La trasformazione in legge del decreto “Milleproroghe” non ha riservato sorprese: dal 1° gennaio 2016, per gli effetti della Legge di Stabilità, commercianti e professionisti sono tenuti ad accettare anche pagamenti con carte di debito e carte di credito per transazioni di qualsiasi importo (salvo nei casi di “oggettiva impossibilità tecnica”); rimane, però, l’attesa dei decreti interministeriali che daranno attuazione alla norma primaria.
è importante far capire al Cliente che spesso i lavori vanno avanti solo a fronte delle scelte ed approvazioni da lui stesso compiute e che se non vengono compiute in tempo possono essere causa di ritardi del cantiere, per cui coinvolgerlo, nel limite del possibile, sortisce chiarezza e tempestività nell’affrontare le problematiche dei lavori che fatalmente si presentano in corso d’opera
Allegare il preventivo di parcella
Considerato che la Tariffa Professionale è stata abrogata, l’Architetto può redigere il preventivo come meglio crede, ma il testo e lo spirito della Legge e della Professione prevedono comunque che:
• il preventivo sia trasmesso per iscritto al Committente;
• che sia commisurato all’importanza dell’opera;
• che vi siano indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,
• oneri e contributi, dal momento del conferimento fino alla
conclusione dell'incarico; è buona norma inoltre che:
• il preventivo sia ben spiegato e condiviso con il Committente (fermo restando che non si può obbligare il Cliente a firmarlo);
• sia molto chiaro quanto previsto e quanto escluso
Specificare dettagliatamente le prestazioni escluse, soprattutto quelle prestazioni o attività necessarie per il completo sviluppo del progetto e delle quali non si occupa l’Architetto incaricato
è un errore pensare che se è ben specificato quanto richiesto non serve specificare quanto non richiesto: il Committente deve essere reso edotto in modo esaustivo di tutte le prestazioni necessarie per la completa conduzione tecnica dell’opera; anche e soprattutto quelle non comprese nel contratto, ciò anche nei casi in cui pare quasi inutile farlo: ad esempio quando la Committente è un Impresa e si occupa
direttamente di certe funzioni
Ogni incarico viene formalizzato con pattuizioni specifiche: l’importante è che le scadenze di pagamento siano inserite e chiaramente specificate; è buona norma che gli step di pagamento siano legati all’attività dell’Architetto
evitare cadenze di calendario (mensili od altro) in quanto poco significative e pertinenti rispetto all’avanzamento prestazionale dell’incarico.
Eventualmente legare le fasi di pagamento a quelle riportate
nel programma lavori/prestazioni di cui al precedente art. 2.1
Varianti/prestazioni aggiuntive:
è consigliato di valutare se inserire in contratto, per maggior chiarezza e trasparenza anche la seguente dicitura:
per quanto riguarda attività non previste in contratto e che dovessero essere quantificate in funzione del tempo impiegato dal Professionista, si pattuisce che ogni vacazione verrà pagata in ragione di € …/ora
Laddove sorga la necessità di impiegare del tempo per attività non previste in contratto, il Professionista si impegna a darne tempestiva comunicazione, quantificando, nel limite del possibile il numero di ore da impiegare, ovvero tenere aggiornato monte ore e trasmetterne il report al Cliente con cadenza almeno mensile
Valutare l’opportunità di regolamentare in base alla Legge 633/41 e s.m.i. il D.Lgs. 30/2005,
Codice della Proprietà Industriale
Va ricordato inoltre che, nel caso il Professionista abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti
ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il Committente (art. 14 comma 3 del Codice Deontologico)
DIRITTI D’AUTORE
CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – X.Xxx. del 10 febbraio 2005, n. 30
(con le modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2015, n. 115 e dalla L. 1 dicembre 2015, n. 194)
DIRITTO D’AUTORE – Legge n. 633 del 1941 e s.m.i. – G.U. n.166 del 16 luglio 1941
(Testo consolidato al 6 febbraio 2016, D.Lgs 15 gennaio 2016, n. 8)
Le opere e i progetti dell’Architetto sono tutelati dal diritto d’autore, in ambito nazionale (legge n. 633/41) e internazionale (Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche), a condizione che siano creativi e originali.
I Giudici nazionali tendono a escludere la creatività qualora si sia in presenza di forme necessitate dalla funzione dell’opera da realizzare.
È richiesta una valenza estetica delle forme architettoniche nel senso che, pur in mancanza di genialità assoluta, il risultato formale deve essere svincolato dalla soluzione di un problema tecnico-‐funzionale.
L’autore dell’opera architettonica e del progetto è titolare dei diritti di sfruttamento economico e dei diritti morali dell’opera, al pari degli altri autori di opere dell’ingegno umano.
Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 25/06/2007 n° 14702
Art.2237 Codice Civile
In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta,
da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente
Art.2237 Codice Civile
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
D.Lgs. 21/14 Art. 33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore:
Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
Art.52 del D.Lgs. 21/14
Fatte salve le eccezioni di cui all’aticolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o
negoziato fuori dei locali commerciali
Si ricorda, in caso di recesso da parte del Professionista, e di eventuale sostituzione con altro collega, quanto previsto dall’art.19 comma 2 del Codice Deontologico “il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza
pregiudizio per il prosieguo dell’opera”
art. 63 del Codice del consumo:
"Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato"
(per i contratti stipulati nei locali commerciali)
In caso di Committente persona giuridica è consigliabile indicare il Foro di competenza della residenza o studio del Professionista
la mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l'opera di un mediatore, un soggetto professionale, qualificato e imparziale che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia.
Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione
della stessa.
Il mediatore mira a superare ogni elemento ostativo al raggiungimento di una soluzione condivisa.
Il mediatore, quindi, non ha alcun potere di emettere soluzioni vincolanti per le parti, ma si limita
a gestire i tempi e le fasi della stessa, lasciando alle parti
coinvolte il controllo sul contenuto dell'accordo finale.
La mediazione è anche una procedura rapida, essa deve necessariamente concludersi entro 3
mesi dall’avvio della stessa
Citare estremi polizza assicurativa (L.27 del 24/03/2012) Il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. ha innanzitutto chiarito che l’obbligo di assicurazione non sussiste solo nel
rapporto privatistico tra professionista e cliente, ma assume
una connotazione di tipo pubblicistico perché la mancata stipula costituisce un illecito disciplinare sanzionabile Dall’Ordine territoriale di appartenenza.
L’articolo del codice civile sopra citato regola i casi in cui il contratto venga concluso previa predisposizione di condizioni generali di contratto da parte di uno solo dei contraenti e/o mediante la predisposizione di moduli o formulari.
In questi casi, il comma secondo dell’articolo citato stabilisce che non hanno effetto, se non sonospecificamente approvate per iscritto (con apposita autonoma e separata sottoscrizione), le clausole che stabiliscono, a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (per arbitrato) o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Sono dunque da citare gli articoli del contratto che abbiano ad oggetto quanto sopra indicato (quali, ad esempio, penali, recesso, sospensione e risoluzione, diritti d’autore, controversie e foro competente, ecc. ).
IL REGOLAMENTO O DISCIPLINARE
PROTOCOLLI PRESTAZIONALI C.N.A.P.P.C. – 4 febbraio 2010
La pubblicazione è costituita dai tre distinti volumi di seguito elencati che costituiscono un corpus di sussidi operativi e atti contrattuali di grande aiuto ai professionisti:
volume 1 -‐ Protocolli Prestazionali, Edilizia privata di nuova costruzione volume 2 -‐ Schede: Edilizia privata di nuova costruzione
volume 3 -‐ Sussidi: Edilizia privata di nuova costruzione
Gli standard prestazionali quivi descritti non hanno una diretta valenza deontologica, nondimeno costituiscono un utile riferimento per la definizione dei rapporti contrattuali tra le parti che la norma ritiene debbano essere sempre chiari e completi.
In particolare, individuano un elenco delle prestazioni più comuni, definendone le finalità all'interno del programma dell'intervento e del contratto di affidamento professionale. Definiscono criteri utili per perseguire la conformità fra il progetto e il quadro delle esigenze alla base del programma, nonché per individuare -‐ prima della progettazione -‐ finalità, vincoli e requisiti cui rispondere. I Protocolli, infine, pongono le basi per un'adeguata individuazione e remunerazione delle prestazioni del professionista.
CONCLUSIONI
L'ETICA DELLA PROFESSIONE, ANCHE PER TUTELARE L'AFFIDAMENTO DEL CLIENTE, CHIEDE ALL’ARCHITETTO DI DEFINIRE PRELIMINARMENTE LE PRESTAZIONI RICHIESTE O NECESSARIE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI, LA TEMPISTICA DELL'ESECUZIONE E I CRITERI DI CALCOLO DELL'ONORARIO. EGLI INFATTI È PREPARATO A SPIEGARE CHE LA NON ADEGUATA RISPONDENZA DEL SERVIZIO ALLE ESIGENZE ALLA BASE DEL SUO AFFIDAMENTO FIDUCIARIO PUÒ PRODURRE CONSEGUENZE NEGATIVE PER TUTTI; CHE LA QUALITÀ FINALE DELL'OPERA NON È SOLO SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE DI PROMOTORI E UTILIZZATORI, MA ANCHE UN VALORE PER LA COLLETTIVITÀ; CHE IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI QUALITÀ FINALE DIPENDE DA UNA CORRETTA PROGRAMMAZIONE, UNA COMPLETA E COERENTE PROGETTAZIONE, BUONI ESECUTORI E DAL CONTROLLO SISTEMATICO E UN'ATTENTA DIREZIONE DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE.
COMMITTENTE E ARCHITETTO DISCUTERANNO E APPROVERANNO IL CONTENUTO DELL'INCARICO, ANALIZZANDO LE PRESTAZIONI RICHIESTE E NECESSARIE, LE CONDIZIONI E I CRITERI PER QUANTIFICARE GLI ONORARI, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE ACCORDI VERBALI O CONVENZIONI NON CHIARI POSSONO CREARE INCERTEZZE E INCOMPRENSIONI CHE POTREBBERO SFOCIARE IN CONTROVERSIE, ANCHE LEGALI, DAL RISULTATO SPESSO INCERTO E COMUNQUE INSODDISFACENTE PER ENTRAMBE LE PARTI.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Relatore: Arch. Xxxxx Xxxxxxx